CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2013
41.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 39

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.
Audizione di rappresentanti di Italia Lavoro.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione, svolgendo talune considerazioni preliminari sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Avverte, altresì, che gli auditi hanno messo a disposizione della Commissione una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

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  Paolo REBOANI, presidente di Italia Lavoro, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Cesare DAMIANO, presidente, a più riprese, Walter RIZZETTO (M5S), Davide BARUFFI (PD), Renata POLVERINI (PdL) e Marialuisa GNECCHI (PD).

  Paolo REBOANI, presidente di Italia Lavoro, svolge ulteriori considerazioni rispetto ai quesiti posti.

  Cesare DAMIANO, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00387 Pizzolante: Attuazione della normativa sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

  Renata POLVERINI (PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo al Governo per quali ragioni non sia stata data ancora attuazione alla legge n. 177 del 2012 sulla sicurezza del lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Renata POLVERINI (PdL), nel prendere atto che il decreto interministeriale attuativo è ancora in corso di definizione presso il competente dicastero, si riserva di valutarne il contenuto una volta che esso sarà adottato, sperando che ciò avvenga in tempi ragionevoli.

5-00388 Bechis: Iniziative per la salvaguardia dei lavoratori «esodati».

  Eleonora BECHIS (M5S) illustra la sua interrogazione, chiedendo se il Governo sia a conoscenza della paradossale situazione in cui si trovano taluni lavoratori, i quali, salvaguardati dalla legge per quanto riguarda l'accesso alla pensione secondo la normativa previgente alla «riforma Fornero», hanno ricevuto i bollettini per il versamento della contribuzione volontaria, senza tuttavia che l'INPS gli abbia fatto pervenire una comunicazione formale circa l'avvenuto accoglimento della loro domanda.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Eleonora BECHIS (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che, in base agli elementi emersi da tale risposta, i lavoratori, in un periodo già molto difficile come quella attuale, sono costretti a subire una vera e propria forma di violenza psicologica dall'INPS: auspica, pertanto, che il Governo possa promuovere una campagna Pag. 41informativa tesa a spiegare loro come si debbano comportare per vedere salvaguardati i propri diritti.

5-00389 Di Salvo: Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori della Berco SpA.

  Giovanni PAGLIA (SEL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, ripercorrendo le vicende occupazionali della società Berco SpA.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto, facendo notare che la risposta del rappresentante del Governo non ha fatto altro che ripercorrere fatti noti, senza indicare soluzioni concrete. Rileva, peraltro, che il vero problema consiste nel fatto che i vertici dell'azienda si rifiutano ostinatamente di sedersi ai tavoli di crisi con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, limitandosi a interloquire con il dicastero del lavoro per l'accesso agli strumenti di sostegno del reddito. Chiede, pertanto, al Governo di pretendere un comportamento più consono allo svolgimento di normali relazioni industriali da parte della società, che non può sfuggire alle proprie responsabilità, considerata anche la rilevanza strategica di un'impresa, come quella in oggetto, che fa capo a un gruppo che rappresenta un patrimonio dell'economia e dell'occupazione in Italia.

5-00390 Paris: Vicende occupazionali della Indesit Company in Italia.

  Valentina PARIS (PD) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo quali iniziative intenda assumere al fine di favorire una soluzione per le vicende occupazionali della Indesit Company in Italia, anche a tutela della credibilità del made in Italy.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Valentina PARIS (PD), preso atto della disponibilità del Governo a intraprendere misure a tutela dei livelli occupazionali, fa notare che appare necessario offrire strumenti stabili ai lavoratori coinvolti, evitando di fare esclusivo ricorso a «provvedimenti ponte», come il decreto-legge appena approvato dalla Camera, che mirano alla concessione di ammortizzatori sociali o a iniziative di sostegno del reddito. Auspica, pertanto, che il Governo si attivi concretamente per fungere da stimolo alla crescita del livello tecnologico dell'impresa, promuovendo anche la riqualificazione professionale del personale interessato, mediante un incremento della qualità della loro formazione.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

  La seduta inizia alle 14.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

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  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, dopo che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame della proposta di legge C. 249 Ghizzoni, è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 1186 Marzana; considerato che la citata proposta di legge verte sulla medesima materia recata dal progetto di legge di cui è già iniziato l'esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Antonella INCERTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1186, a prima firma del deputato Marzana, ha un contenuto dispositivo identico alla proposta di legge C. 249 Ghizzoni, di cui la Commissione ha già avviato l'esame nella scorso settimana; pertanto, l'articolo 1 di tale provvedimento – con il medesimo obiettivo di fornire una risposta definitiva ai numerosi lavoratori del comparto della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, si impone una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione – modifica l'alinea dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alle disposizioni di cui al citato decreto-legge, oltre che ai soggetti già individuati, anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (secondo il quale la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno solare successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno).
  Osserva, quindi, che la sola differenza tra i due progetti di legge è costituita dalla norma di copertura finanziaria, atteso che la proposta di legge C. 1186 – a differenza della proposta di legge C. 249 – propone una circoscritta modifica al regime dell'imposizione fiscale per i prodotti energetici, incrementando in misura delimitata le aliquote delle accise previste per i bitumi di petrolio e gli oli lubrificanti.
  In questo senso, ritiene che l'esame in sede referente possa procedere speditamente su entrambi i provvedimenti, ferma restando l'opportunità che il Governo fornisca alla Commissione i dati e gli elementi conoscitivi richiesti in relazione alla platea dei soggetti interessati e alla possibile quantificazione finanziaria degli oneri derivanti dall'intervento normativo proposto.

  Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA osserva che il problema oggetto delle proposte di legge in esame, noto da tempo, è tuttora sotto attenta valutazione da parte del Governo: si tratta di un tema caratterizzato da evidenti elementi di ragionevolezza, che presenta, tuttavia, una significativa incertezza legata alla definizione dell'effettiva platea dei beneficiari e delle connesse quantificazioni finanziarie.
  Fa notare, pertanto, che il Governo ha già richiesto formalmente all'INPS i dati relativi all'individuazione dei beneficiari, al fine di sciogliere i nodi connessi alla copertura dei relativi oneri. Rilevata l'esigenza di riflettere seriamente su talune delle ipotesi di copertura finanziaria al momento formulate, che appaiono di dubbia legittimità, anche alla luce di recenti sentenze della Corte costituzionale, auspica un lavoro comune in vista dell'individuazione di più adeguate forme di finanziamento. In attesa di valutare, dunque, i dati che fornirà l'INPS, ai cui vertici ha personalmente chiesto di prospettare anche possibili soluzioni, fa presente che l'Esecutivo continuerà a seguire con il massimo spirito collaborativo l'iter dei provvedimenti in esame, manifestando la propria disponibilità ad aggiornare quanto prima la Commissione sulle possibili strade da percorrere per giungere alla positiva conclusione della vicenda.

  Maria MARZANA (M5S) fa presente che la sua proposta di legge, al pari di quella a prima firma Ghizzoni, intende rimediare a taluni errori tecnici della Pag. 43«riforma Fornero», salvaguardando la specificità dei lavoratori della scuola, per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui è organizzata l'attività didattica, si chiede una diversa impostazione nella disciplina normativa dell'accesso alla pensione, alla stregua di quanto già previsto a livello legislativo prima dell'approvazione della recente riforma previdenziale. Giudicato paradossale che ancora non si disponga di dati certi circa la quantificazione della platea dei beneficiari, ricorda che la stessa Ministra Carrozza si è mostrata disponibile ad una soluzione della questione.
  Giudica, dunque, indifferibile l'esigenza di fornire risposte al personale della scuola, precisando che la presunta mancanza di risorse non può penalizzare intere categorie di lavoratori, che rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale della società. Auspicato, pertanto, che la Commissione sappia assumere al più presto iniziative condivise, manifesta la propria disponibilità a ragionare sull'unificazione dei testi in esame, anche individuando ipotesi alternative di finanziamento degli interventi.

  Manuela GHIZZONI (PD), in ordine alle esigenze di quantificazione della platea dei possibili beneficiari, chiede al Governo di sollecitare in tal senso non solo l'INPS, ma anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che tale dicastero è presumibilmente in possesso di dati molto attendibili, essendo dotato di una banca dati aggiornata ed evoluta, che fa riferimento all'età anagrafica dei lavoratori e alla loro posizione contributiva. Fatto notare che il numero dei lavoratori interessati non sembra essere particolarmente significativo, riguardando non più di 3.500 persone, auspica che qualsiasi ipotesi di quantificazione di tale platea sia predisposta sulla base di darti certi, posti in relazione con i requisiti specifici individuati dalle proposte normative in esame, piuttosto che – come sembra emergere da alcune preliminari valutazioni dell'INPS – con presunte e improbabili ipotesi di «effetto trascinamento».

  Annalisa PANNARALE (SEL) giudica urgente un intervento sulla materia, al fine di salvaguardare i lavoratori della scuola e garantire loro un accesso alla pensione secondo le norme previgenti rispetto alla «riforma Fornero». Rilevato che sembrano esservi margini adeguati per un confronto serio e aperto tra i gruppi, auspica l'elaborazione di un testo unificato condiviso, nel quale sarà possibile, a suo avviso, ipotizzare forme di copertura alternative rispetto a quelle attualmente previste (cita, ad esempio, la possibilità di far fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse derivanti dall'incremento dei diritti delle concessioni televisive). Osservato, peraltro, che il numero dei lavoratori interessati appare esiguo, fa notare che gli interventi contemplati potrebbero rivelarsi non particolarmente onerosi, richiedendo un impegno finanziario contenuto. Chiede, in conclusione, al Governo di fornire quanto prima una stima certa di tali oneri, ricorrendo anche alla banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1014 Fedriga e C. 387 Murer).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, nel rilevare che la Commissione inizia oggi l'esame delle proposte di legge in titolo, avverte che è stata nel frattempo assegnata anche la proposta di legge C. 1014 Fedriga, vertente sul medesimo argomento di cui ai progetti di legge all'ordine del giorno: la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, Pag. 44ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, dunque, la relatrice a illustrare alla Commissione anche i contenuti di detta proposta di legge.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, osserva che le proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini e C. 1014 Fedriga, di contenuto assai simile tra loro, intervengono sulla questione dei cosiddetti «esodati». Fa notare che le proposte di legge C. 224, C. 727 e C. 1014, intervenendo sull'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sull'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, ripropongono, con limitate modifiche e aggiustamenti, il testo unificato (AA.CC. 5103, 5236 e 5247), approvato il 4 ottobre 2012 dall'XI Commissione, il cui iter in Assemblea si è interrotto a causa del termine della precedente Legislatura: in particolare, le proposte di legge C. 224 e C. 1014 sono sostanzialmente sovrapponibili, differenziandosi unicamente per la copertura degli oneri finanziari, mentre la proposta di legge C. 946, di contenuto più ampio, prevede anche interventi in materia di flessibilità pensionistica e per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole.
  Per quanto concerne la questione degli esodati, ricorda che il Governo e il Parlamento sono ripetutamente intervenuti al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici: per effetto dei ripetuti interventi del legislatore, è stata fin qui garantita copertura previdenziale ad un totale di circa 130.000 lavoratori (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro, e attualmente sono salvaguardati solo i lavoratori e le lavoratrici che rientrano nei criteri fino ad oggi approvati, ma esistono ancora lavoratori che sarebbero potuti andare in pensione con la normativa previgente già nel 2013. Osserva, pertanto, che lo scopo delle presenti proposte di legge è proprio quello di permettere a chi era vicino al pensionamento di poter ottenere la pensione.
  Passando ai contenuti delle proposte di legge in esame, segnala in primo luogo che le proposte di legge C. 224, C. 727 e C. 946 prevedono la disapplicazione del regime delle decorrenze (cosiddette «finestre») e del meccanismo di incremento anagrafico legato all'aspettativa di vita ai fini dell'accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti ed autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, il quale ha riconosciuto, in via sperimentale fino al 2015, la possibilità di pensionamento, con calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, con 35 anni di anzianità contributiva e 57 (se lavoratrici dipendenti) o 58 (se lavoratrici autonome) anni di età.
  Rileva che la proposta di legge C. 224 consente invece l'accesso alla pensione anticipata, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, con un'anzianità contributiva pari a 35 anni e con età anagrafica pari a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, a 58 anni per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 59 anni per i lavoratori autonomi; sempre in via sperimentale, per il biennio 2016-2017, si consente l'accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari a 35 anni e con età anagrafica pari a 59 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici autonomi: in tali casi il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1o gennaio 1996. Fa osservare che è inoltre previsto l'obbligo per il Governo di trasmettere, entro il 31 settembre 2017, una relazione sugli effetti della sperimentazione, ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
  Sottolinea che le proposte di legge apportano, poi, modifiche all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha previsto (attraverso uno specifico sistema derogatorio) che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi a specifiche categorie di Pag. 45soggetti: in particolare, viene procrastinato il termine entro il quale è consentito avvalersi della normativa previdenziale previgente; si estende il sistema derogatorio ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, nonché ai lavoratori collocati in mobilità che maturino il diritto alla pensione entro i 24 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità medesima; si stabilisce che per i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto all'accesso al sistema derogatorio sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità; si introducono sostanziali modifiche per i lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché per i lavoratori per i quali fosse stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai predetti fondi; si prevede la possibilità, per i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, di usufruire della disciplina previgente a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018, precisando che non rilevano né l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria, né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre; si prevede l'accesso alla disciplina derogatoria per i lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 2011, abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disabilità gravi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014, sempre in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40; infine, si prevede l'accesso al sistema derogatorio anche per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito o entro 48 mesi successivi alla sua cessazione.
  Osserva che le proposte di legge estendono, quindi, ai lavoratori del settore pubblico, le deroghe previste per i lavoratori privati dall'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti. Fa notare che si tratta dei lavoratori con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni alla data del 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della legge, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 (la cosiddetta «quota 96», quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni), i quali possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; nonché delle lavoratrici con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, a condizione che avessero maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni.
  Segnala che limitate modifiche riguardano anche il comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto uno specifico regolamento per l'armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici per alcune categorie di lavoratori (si tratta del personale del Comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico; di differenti categorie di personale iscritto presso l'INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP, quali spedizionieri doganali, lavoratori delle aziende in crisi e dei poligrafici, dei pubblici servizi di trasporto, lavoratori marittimi, lavoratori Pag. 46dello spettacolo, sportivi professionisti e personale del settore del trasporto aereo): in particolare, si estende la norma anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, mentre ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi viene riconosciuto il carattere usurante della relativa attività.
  Osserva che le proposte di legge apportano poi, sebbene con alcune differenze, modifiche ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, i quali hanno ricompreso nella categoria dei soggetti beneficiari della disciplina previgente anche i lavoratori con rapporto risolto in base ad accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all'esodo (comma 2-ter) e i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà di settore (comma 2-quater). Per quanto attiene alle modifiche al comma 2-ter, rileva che si dispone che siano inclusi nel previgente regime delle decorrenze anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente, per licenziamento a qualsiasi titolo, in conseguenza del fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2011 (31 gennaio 2012, nelle proposte di legge 224 e 1014), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (31 dicembre 2012, nelle proposte di legge n. 224 e 1014); il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo) entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Rimarca che, ai fini della concessione dei benefici, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea avvenuta dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.
  Per quanto attiene alle modifiche al comma 2-quater, riferisce che si amplia la platea delle fattispecie per le quali non trova applicazione la riduzione percentuale del trattamento pensionistico in caso di pensionamento anticipato; più specificamente, la riduzione non si applica, limitatamente ai soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, ricomprendendovi anche i periodi di fruizione dei permessi spettanti ai genitori lavoratori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata.
  Mette in evidenza la piena validità che viene riconosciuta agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, facendo poi notare che tutte le proposte di legge prevedono il monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale, con l'obbligo per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, di presentare una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari.
  Segnala, infine, che la sola proposta di legge C. 946 contiene anche ulteriori disposizioni volte a consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico (disposizioni analoghe sono contenute anche nella proposta di legge C. 857 Damiano, di cui la Commissione avvierà anche l'esame in data odierna), nonché una delega al Governo per favorire la diffusione di una cultura previdenziale nelle scuole di ogni ordine e grado.
  Per quanto attiene ai profili finanziari, rileva che le proposte di legge C. 727 e C. 946 valutano gli oneri in 240 milioni di euro per il 2013, 630 milioni per il 2014, Pag. 471.040 milioni per il 2015, 1.220 milioni per il 2016, 1.030 milioni per il 2017, 610 milioni per il 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, al fine di assicurare il reperimento delle necessarie risorse, mentre le proposte di legge C. 224 e C. 1014 dispongono che la copertura degli oneri (peraltro non quantificati) avvenga a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché (analogamente alle proposte di legge C. 727 e C. 946), a valere sulle maggiori entrate rivenienti da misure in materia di giochi pubblici.
  Auspica, pertanto, che la Commissione possa svolgere un lavoro intenso, utile a risolvere i problemi tuttora esistenti, portando alla definitiva approvazione un provvedimento molto atteso dalla collettività. Coglie, peraltro, l'occasione dell'esame dei predetti provvedimenti per avvisare che risulta assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 387 Murer, recante «Delega al Governo per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche ai settori del pubblico impiego e del lavoro autonomo». Ritiene, a tale proposito, utile che anche questo provvedimento – sebbene non identico ai progetti di legge di cui oggi è iniziato l'esame, ma comunque di contenuto parzialmente analogo – possa essere abbinato alle restanti proposte normative, ai fini di un'istruttoria comune.
  Fa notare, in conclusione, che i provvedimenti in esame si collocano necessariamente nel solco di una logica di salvaguardia, che peraltro non si sente di condividere in termini assoluti, perseguendo un obiettivo di riduzione del danno prodotto dalla recente «manovra Fornero» e dai successivi provvedimenti attuativi: l'obiettivo è quello di estendere gli interventi di deroga anche in favore di ulteriori categorie di lavoratori, facendo altresì chiarezza in ordine all'applicazione di talune norme di deroga, affinché, ad esempio, venga attribuita rilevanza, ai fini della tutela, non al momento della decorrenza dei trattamenti, ma a quello della maturazione dei requisiti.

  Titti DI SALVO (SEL), nell'esprimere condivisione sui provvedimenti in esame, ribadisce che sulla delicata materia della previdenza dei macchinisti ferroviari, penalizzati dall'errata interpretazione data al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il suo gruppo ha presentato una propria proposta di legge (C. 1045), di cui prospetta sin d'ora il sollecito abbinamento alle proposte di legge in esame, non appena essa sarà assegnata alla Commissione.
  Più in generale, ritiene che la Commissione abbia oggi avviato l'esame di proposte normative molto importanti, in quanto tese a porre rimedio agli errori commessi dal precedente Governo, che ha penalizzato categorie di lavoratori disagiati, tra i quali cita coloro che sono stati licenziati.

  Walter RIZZETTO, presidente, segnala anzitutto che – secondo quanto già assicurato dalla presidenza nella giornata di ieri – la proposta di legge C. 1045 Di Salvo, non appena assegnata alla Commissione, potrà essere abbinata ai progetti di legge di cui oggi è iniziato l'esame.
  Preso atto, inoltre, di quanto prospettato dal relatore al termine della sua relazione illustrativa, ricorda che è stato richiesto l'abbinamento ai progetti di legge in esame anche della proposta di legge C. 387 Murer, che verte su un argomento analogo a quello trattato dai restanti provvedimenti. Per tale ragione, propone alla Commissione di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, anche della predetta proposta di legge C. 387 Murer.

  La Commissione concorda.

Pag. 48

  Walter RIZZETTO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.
C. 857 Damiano.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI (PdL), relatore, segnala che la proposta di legge C. 857 Damiano reca disposizioni in materia di pensionamento flessibile, facendo notare che le disposizioni da questa recate si pongono l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso ai trattamenti pensionistici, abbassando il livello dei requisiti attualmente richiesti, recuperando un criterio di equità che si era perso con la riforma del 2011.
  Osserva che la proposta è composta da un unico articolo, suddiviso in 4 commi, rilevando che il comma 1 disciplina l'introduzione di forme flessibili di pensionamento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, volte a consentire al lavoratore, che abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e il cui importo dell'assegno, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte quello dell'assegno sociale, la possibilità di scegliere il momento di cessazione dell'attività lavorativa, all'interno di una fascia che va da un minimo di 62 anni ad un massimo di 70 anni di età.
  Segnala che il comma 2 prevede che il trattamento pensionistico venga definito determinando l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascun lavoratore, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l'età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati: più specificamente, si prevede una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, che varia da –8 per cento a +8 per cento, con valore neutro di riferimento pari a 66 anni, secondo quanto illustrato dalla tabella che risulta allegata al testo della proposta di legge.
  Sottolinea poi che il comma 3 dispone che il limite dell'età anagrafica non si applica ai lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva; inoltre, le forme flessibili di pensionamento, nonché il sistema di penalizzazione e di incentivazione non trovano applicazione, se meno favorevoli, nei confronti dei soggetti che svolgono lavori usuranti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Fa presente, altresì, che il comma 4 dispone che sino al 31 dicembre 2016 l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di 3 mesi complessivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Ritiene che l'intervento sulla materia con un provvedimento legislativo si renda necessario in quanto essa è disciplinata da fonti primarie (in particolare, dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), osservando che le disposizioni contenute nella proposta di legge sono riconducibili alla materia di potestà legislativa esclusiva statale «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione.
  Fa, inoltre, presente che la proposta di legge non interviene a modificare la normativa vigente (recata, per l'appunto, dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) e che disposizioni analoghe a quelle contenute nella proposta di legge in titolo sono riportate anche nel suo progetto di legge C. 946, abbinato alle proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 727 Damiano e C. 1014 Fedriga (oltre che C. 387 Murer), di cui la Commissione stessa ha appena avviato l'esame nella seduta odierna. In tal senso, preannuncia sin d'ora l'intenzione di scorporare dalla proposta C. 946 la parte che riguarda l'aspetto della flessibilità, Pag. 49per farla confluire nell'ambito della presente proposta di legge, una volta conclusa la fase istruttoria.

  Eleonora BECHIS (M5S) chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame e sulle proposte di legge C. 224 e abbinate, il cui iter è iniziato oggi, al fine di ascoltare, in particolare, le valutazioni delle organizzazioni sindacali di base, nonché i rappresentanti della «rete» dei comitati degli esodati.

  Walter RIZZETTO, presidente, osservato che sarà sua cura riferire prontamente tale richiesta al presidente Damiano, ritiene che la questione posta potrà essere valutata nel prosieguo dell'iter e, più in particolare, in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel cui ambito potrà essere definita in termini più puntuali la tempistica dell'esame del provvedimento e delle proposte di legge C. 224 e abbinate, che al momento – essendo appena partita l'istruttoria in Commissione – non è chiaramente preventivabile.
  Nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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