CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2013
41.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 25

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 61/2013: Nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda che il relatore aveva chiesto di acquisire dati ed elementi circa gli oneri ed i tempi connessi alla piena attuazione dell'AIA, le relative fonti di finanziamento e gli eventuali oneri a carico dei conti pubblici. Al riguardo, segnala che fermi restando gli approfondimenti che in merito saranno svolti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il comma 12 dell'articolo 1 prevede esplicitamente che all'attuazione dell'AIA si provveda con i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata; conseguentemente, stante anche il volume di Pag. 26reddito prodotto dall'impresa, non si rilevano oneri a carico dei conti pubblici. Per quanto concerne i costi direttamente derivanti dalla struttura commissariale, ribadisce che i relativi trattamenti economici saranno posti interamente a carico dell'impresa. Fa presente che, parimenti a carico dell'impresa, sono posti gli oneri di funzionamento dell'impresa stessa cui si fa fronte, ai sensi del citato comma 12, con i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata. In relazione alle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni affidata all'ISPRA, ritiene che, fermi restando gli approfondimenti che in merito saranno svolti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, le stesse rientrino nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite all'Istituto, tenuto conto che l'ISPRA è il soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'AIA. In ordine all'allineamento temporale dei proventi derivanti da sanzioni con l'utilizzo previsto dalla norma, ritiene che si possano escludere effetti finanziari negativi, in quanto l'utilizzo sarà coerente con il profilo temporale di acquisizione, avuto riguardo anche ai tempi di acquisizione delle risorse stesse. In merito ai profili di copertura finanziaria, conferma che tali proventi possono essere destinati alle finalità ambientali senza effetti finanziari negativi, in quanto trattasi di entrate aventi carattere di novità, atteso che si riferiscono a sanzioni di istituzione molto recente. Conferma quindi che i proventi per le sanzioni pecuniarie non sono già destinati a specifici interventi previsti per legge. Rileva che con la locuzione di cui all'articolo 2, comma 3: «pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale» è da intendersi il capitolo 7503; le risorse introitate, dovranno essere necessariamente allocate su apposito piano gestionale di nuova istituzione. Per quanto predetto, rileva che la norma in esame non sembra generare ambiguità in merito all'allocazione delle risorse alla missione 18, programma12, essendo univocamente presente nella stessa un pertinente capitolo, appunto il 7503, con le finalità predette. Con riferimento, infine, alla tematica dei fondi comunitari per il settore dell'acciaio sollevate dal deputato Palese, precisa che il ricorso alle risorse comunitarie è in via di regolamentazione da parte della Commissione europea, che prossimamente varerà la Comunicazione relativa ad un piano d'azione per l'acciaio, allo stato ancora sotto forma di proposta ma in via d'adozione. In sintesi, rileva che la Commissione si impegna a garantire che la concessione dei fondi europei nell'ambito di Horizon 2020 e dei Fondi strutturali, segua il principio di specializzazione intelligente delle regioni (smart specialization) e tenga conto della sostenibilità degli investimenti in termini di conservazione e creazione di posti lavoro in una regione specifica, applicando inoltre le norme di cofinanziamento e la riduzione del contributo proprio ai Fondi strutturali prevista per i paesi beneficiari dei programmi. In particolare, evidenzia che, in tema di Fondi strutturali, vengono individuati gli interventi che possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore. Nel contesto attuale di cambiamento e ristrutturazione, rileva che la Commissione raccomanda di sfruttare appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero. Osserva che la stessa Commissione riconosce poi il ruolo degli aiuti di Stato, nell'ambito dei quali il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti trasversali che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'ambiente. Rileva Pag. 27che la Commissione inoltre invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a prendere in esame le domande di finanziamento a lungo termine relative a progetti siderurgici caratterizzati da un profilo di rischio più basso e il cui obiettivo sia quello di garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva relativa alle emissioni industriali, sulla base delle BAT (best available technology).
  Evidenzia che i prodotti siderurgici altamente innovativi possono invece essere finanziati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), meccanismo di credito innovativo con ripartizione dei rischi, istituito congiuntamente dalla Commissione europea e dalla BEI per migliorare l'accesso al finanziamento con capitale di debito per la promozione di attività ad elevato profilo di rischio nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della dimostrazione e dell'innovazione. Infine, sempre in tema di ricerca e sviluppo, osserva che la Commissione ricorda che per il periodo di programmazione 2014-2020 i progetti di ricerca per il settore siderurgico potranno usufruire di finanziamenti dell'ordine di circa 280 milioni di euro concessi dal Fondo di ricerca carbone e acciaio. Evidenzia come a dette risorse si aggiungano i fondi disponibili sulle tematiche previste da Horizon 2020 dove un sostegno specifico alle industrie di processo può essere concesso anche attraverso SPIRE, un partenariato pubblico-privato (PPP) attualmente allo stadio di proposta. Fa presente che eventuali impieghi delle risorse comunitarie non potranno prescindere dal quadro normativo di riferimento sopra delineato e, si rammenta, in corso di approvazione. Rileva infine che spetterà tuttavia agli organi commissariali di valutarne la fattibilità per l'azienda.

  Rocco PALESE (PdL) osserva come, con riferimento alla situazione dell'Ilva di Taranto, analogamente a quanto accaduto in relazione ad altre situazioni di emergenza ambientale, sarebbe opportuno prevedere che le risorse pubbliche stanziate dal provvedimento in esame, o comunque disponibili a legislazione vigente, non vengano computate, almeno in parte, ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1139, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2013, recante nuove disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    gli interventi connessi all'autorizzazione integrata ambientale sono integralmente a carico delle risorse aziendali e, pertanto, non comporteranno alcun onere a carico della finanza pubblica;
    tali risorse sono costituite esclusivamente da quelle derivanti dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento oltre che da quelle ottenibili attraverso lo svincolo dei fondi attualmente oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 1, comma 11;
    le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni assegnate all'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, rientrano nell'ambito delle competenze proprie del suddetto istituto, e alle stesse potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    sono a carico dell'impresa non solo tutti i trattamenti economici dei soggetti impiegati nella struttura commissariale, come stabilito dall'articolo 1, comma 13, ma anche gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della struttura stessa; Pag. 28
    i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 – dei quali è prevista la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non presentano una specifica finalizzazione a legislazione vigente;
    i proventi derivanti dalle suddette sanzioni saranno riassegnati, mediante allocazione in uno specifico piano di gestione di nuova istituzione, al capitolo 7503 già iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    valutata, pertanto, la necessità di prevedere esplicitamente all'articolo 1, comma 13, che sono altresì a carico dell'impresa gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 13, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa.»

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta in sede consultiva, al fine di procedere all'esame dell'atto del Governo n. 13.

  La seduta, sospesa alle 14.10, riprende 14.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Nuovo testo unificato C. 331 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 331 e C. 927, recante una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, ricalca in parte il testo del disegno di legge presentato dal Governo nella XVI legislatura (A.C. 5019) e non approvato in via definitiva dal Parlamento. Con riferimento ai profili rilevanti ai fini dell'esame presso la Commissione bilancio, osserva che sia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che dispongono che il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sia quelle di cui all'articolo 2, concernenti l'istituto della sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato con messa alla prova dello stesso e lo svolgimento di prestazioni di lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti e le organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, e sia quelle di cui all'articolo 12, che prevedono che l'ordinanza che dispone la sospensione del processo debba essere trasmessa alla locale sezione di polizia giudiziaria per l'inserimento nella banca dati delle Forze di Pag. 29polizia, erano già contenute nell'originario A.C. 5109 di iniziativa governativa. In merito a tali disposizioni, la relazione illustrativa ne prevedeva la neutralità finanziaria, ritenendo pertanto non necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi quanto riportato nella suddetta relazione illustrativa, con particolare riferimento alla idoneità delle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 14, a garantire che dall'attuazione del presente provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la delega potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione giustizia, considera opportuno che il Governo assicuri che le modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6, comma 1, nonché le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato, di cui all'articolo 6-bis, possano essere effettuate nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 14 e, inoltre, che lo svolgimento dell'apposita indagine socio-familiare e l'attuazione delle altre misure di cui all'articolo 4, comma 3, possano avvenire nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto di competenza, concorda con il relatore circa la necessità che il Ministero della giustizia fornisca elementi utili a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4. Inoltre, riguardo alla richiesta di assicurazioni da parte del Governo circa il rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 14, con riferimento alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, previsto all'articolo 6, comma 1, del provvedimento, ritiene che la norma, come formulata, prefiguri un aumento della dotazione organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, senza, peraltro, indicare le unità di personale di cui si prevede l'incremento, la conseguente spesa e la relativa copertura finanziaria. Osserva che ciò si pone in contrasto con quanto previsto in materia di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione, da ultimo stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura. Fa presente, inoltre, che ogni eventuale adeguamento numerico delle citate dotazioni organiche potrà avvenire solo a seguito di apposito provvedimento legislativo che rechi la quantificazione dei relativi oneri e la corrispondente copertura finanziaria. Rileva pertanto l'opportunità di un rinvio al fine di acquisire i necessari elementi informativi.

  Rocco PALESE (PdL), relatore, concorda con il rappresentante del Governo sull'opportunità di rinvio, sottolineando come il provvedimento in esame, il cui spirito appare condivisibile, reca taluni profili di criticità finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Pag. 30

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che è pervenuta una nota della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo la quale, nell'ambito della struttura organizzativa della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, risulta già assegnato l'incarico di coordinatore generale e che l'entrata in vigore del regolamento in esame non ne determinerà la cessazione. Concorda inoltre sull'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 3, nel senso di sostituire le parole: «in assenza» con le seguenti: «in caso di assenza o impedimento».

  Luigi BOBBA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (atto n. 13),
   preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale, nell'ambito della struttura organizzativa della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, risulta già assegnato l'incarico di coordinatore generale e che l'entrata in vigore del regolamento in esame non ne determinerà la cessazione;
   rilevato che le disposizioni previste dallo schema di regolamento saranno attuate nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 3, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: in caso di assenza o impedimento;
   sia introdotta una disposizione transitoria volta a precisare che l'entrata in vigore del regolamento in esame non comporta la cessazione dell'incarico di coordinatore generale attualmente in corso.»

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Sui lavori della Commissione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, comunicando le scuse del Governo alla Commissione, fa presente di non disporre dei necessari elementi di risposta alle interrogazioni previste per la giornata odierna, chiedendone il rinvio ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel rilevare come tale situazione non dovrebbe ripetersi, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.