CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2013
41.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
C. 957 Micillo.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 342 Realacci).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alla proposta di legge C. 957 Micillo viene abbinata la proposta di legge C. 342 Realacci.

  Salvatore MICILLO (M5S), relatore, illustra la proposta di legge C. 957, del quale è primo firmatario. Osserva quindi come la proposta di legge si componga di 7 articoli, attraverso i quali si perseguono essenzialmente due obiettivi: inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente (attualmente punite prevalentemente a titolo di contravvenzione), inserendo nuovi delitti nel codice penale e nuove ipotesi di responsabilità derivante da reato per le persone giuridiche; modificare la disciplina della legittimazione ad agire per danno ambientale, consentendo l'azione oltre che allo Stato anche agli enti territoriali e prevedendo, in caso di inerzia, un potere sostitutivo per il PM.Pag. 17
  In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge novella il codice penale introducendovi nuovi delitti. Si tratta del delitto di associazione ecomafiosa (articolo 416-bis.1 c.p.), aumentando le pene già previste per l'associazione mafiosa quando la stessa sia finalizzata ad alcune condotte specifiche, riconducibili ai delitti contro l'ambiente nonché dell'introduzione nel codice del Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, composto da 15 nuovi articoli (da 452-bis a 452-sexiesdecies).
  In questo titolo è previsto in primo luogo il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 5.000 a 150.000 euro per chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
  Vi è poi il delitto di danno ambientale (articolo 452-ter), che si realizza quando la compromissione o il deterioramento previsti dall'articolo precedente si verificano (reclusione da due a sette anni e multa da 20.000 a 250.000 euro). La fattispecie è aggravata (reclusione da 3 a 8 anni e multa da 50.000 a un milione di euro), se dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante, un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o una compromissione la cui eliminazione risulta di particolare complessità dal punto di vista tecnico o economico. Una ulteriore aggravante (reclusione da tre a venti anni e multa da 10.000 a un milione di euro) è prevista se dall'illecita immissione deriva una lesione personale grave o la morte di una persona. Nel computo delle circostanze, il giudice non dovrà tener conto di eventuali attenuanti concorrenti con le suesposte aggravanti.
  Altro delitto previsto è quello del disastro ambientale (articolo 452-quater), che punisce con la reclusione da 4 a 20 anni e con la multa da 250.000 euro a 2 milioni di euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. Stessa pena se tale immissione offende la pubblica incolumità o cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.
  Vi è quindi il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette (articolo 452-quinquies), che punisce (reclusione da uno a tre anni e multa da 2.000 a 20.000 euro) chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.
  Se dal pericolo si passa all'evento – ovvero se si realizza il rilevante deterioramento della flora (n. 1) o si pregiudica la sopravvivenza di una specie animale protetta (n. 2) – le pene sono aumentate fino alla metà (terzo comma). Ulteriori aggravanti sono previste se «l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso» ovvero se si alterano o distruggono bellezze naturali protette; delle due ulteriori aggravanti previste dall'articolo 452-sexies, in forza del quale nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena è aumentata di un terzo se il pericolo o il danno: 1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.
  Delitto di estrema rilevanza è il delitto di traffico illecito di rifiuti (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da uno a 6 anni e con la multa da 20.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce «quantitativi di rifiuti» (primo comma). Fa fattispecie è aggravata quando la condotta ha Pag. 18per oggetto rifiuti pericolosi o radioattivi nonché se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, della flora o della fauna selvatica o un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
  Vi è inoltre il delitto di traffico o abbandono di sorgenti radioattive e di materiale nucleare (articolo 452-octies), che punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 750.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, abbandona o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. La pena è aggravata se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento dell'ambiente ovvero un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
  Altro delitto è quello di frode in materia ambientale (articolo 452-novies), che punisce con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta.
  Il delitto di impedimento al controllo (articolo 452-decies), punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati. La disposizione pare idonea ad essere applicata a fronte di qualsiasi ostacolo ai pubblici controlli (e dunque non esclusivamente nella tutela dell'ambiente).
  Vi è inoltre il delitto di danneggiamento delle risorse economiche ambientali (articolo 498-bis), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 250.000 euro chi danneggia le risorse ambientali così da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.
  Tutti i delitti introdotti sono aggravati se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (articolo 452-undecies); sono perseguibili a titolo di colpa i fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies (articolo 452-duodecies), con pene diminuite di un terzo ed è disciplinata l'applicazione di pene accessorie (articolo 452-terdecies); è equiparata – ai fini dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal codice penale – l'autorizzazione in materia ambientale acquisita illecitamente alla mancata autorizzazione (articolo 452-quinquiesdecies).
  La proposta disciplina inoltre una forma di ravvedimento operoso (articolo 452-sexiesdecies), prevedendo una diminuzione di pena nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi – prima del dibattimento – provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica. Quest'ultima è oggetto dell'articolo 452-quaterdecies, in base al quale, in caso di condanna per uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal codice, il giudice deve ordinare la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato ovvero dell'ente del quale il condannato abbia la rappresentanza o del quale sia amministratore. L'adempimento degli obblighi di bonifica e ripristino è condizione necessaria per accedere all'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.
  L'articolo 2 della proposta novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di introdurvi il nuovo articolo 25-undecies.1 dedicato ai delitti ambientali disciplinati dal codice penale e il Pag. 19nuovo articolo 26-bis, volto ad attenuare la responsabilità per l'ente che collabori con le autorità.
  L'articolo 3 novella l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 per prevedere anche in caso di commissione di uno dei delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale la c.d. confisca di valori ingiustificati.
  L'articolo 4 del progetto di legge contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo volto a individuare le fattispecie penali attualmente vigenti abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni di riforma, con particolare riferimento al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e alle disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi (d.lgs. n. 202 del 2007); coordinare con la riforma le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231 del 2001); coordinare con la riforma la normativa oggi vigente apportandovi le modifiche strettamente necessarie «al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio» (comma 4); aggiornare la normativa alla luce dei provvedimenti approvati in sede di Unione europea nelle more dell'emanazione del decreto legislativo.
  L'articolo 5 della proposta di legge disciplina la legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale con particolare riguardo agli enti territoriali e al ruolo delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, introducendo nel Codice dell'ambiente l'articolo 310-bis. La nuova disposizione: riproduce il testo, ancora vigente, del comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che viene conseguentemente abrogato; reintroduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni dettate dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, che sono stati abrogati dall'articolo 318 del Codice dell'ambiente; prevede che l'azione di risarcimento del danno ambientale, in caso di inerzia dei soggetti legittimati (ovvero Stato ed enti territoriali), sia promossa dal pubblico ministero.
  L'articolo 6 novella il codice di procedura penale, e le relative norme di attuazione, coordinandone la disciplina con le modifiche introdotte in materia di reati ambientali mentre l'articolo 7 dispone sull'entrata in vigore della riforma, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che i relatori, sulla base delle indicazioni emerse nella precedente seduta, hanno predisposto una nuova proposta di testo base. Si tratta, segnatamente, di un testo unificato delle proposte di legge in esame che invita i relatori a illustrare.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, premette come, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri, abbia rielaborato, con il collega Mattiello, il testo base da sottoporre al voto della Commissione, cercando di recepire alcune delle indicazioni emerse nel corso dei lavori.
  In particolare, al primo comma è stata individuata la condotta tipica del candidato che si presta allo scambio elettorale politico-mafioso mediante promessa o erogazione di denaro o altra utilità, prevedendo la pena della reclusione da due a otto anni. Sul punto precisa che il minimo di pena di due anni è conforme a quanto previsto dall'articolo 378, comma 2, c.p. in caso di favoreggiamento di un soggetto appartenente alla criminalità organizzata (di cui all'articolo 416-bis c.p.), e il massimo Pag. 20corrisponde alla pena della reclusione fino a 4 anni prevista sia per il favoreggiamento che per il voto di scambio di cui all'articolo 96 del Testo Unico delle Leggi Elettorali, aumentata da un terzo alla metà ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge n. 203 del 1991 («Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»).
  Per quanto riguarda l'esigenza di proporzionalità della pena, più volte richiamata durante la discussione, ricorda quanto precisato dal Sottosegretario Ferri nella seduta di ieri, e cioè che il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse, in quanto il disvalore sanzionato dalla norma è la tipica condotta dello «scendere a patti» con l'organizzazione mafiosa per ottenere voti. Pertanto, l'effettiva erogazione di denaro o altra utilità inciderà sulla gravità della condotta in termini di applicazione più o meno severa della pena della reclusione prevista.
  Per quanto, invece, riguarda il secondo comma del testo base, si introduce, anche nella nuova proposta di testo base, la punibilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso del soggetto affiliato all'organizzazione criminale e si stabilisce che la pena è aumentata per colui che ottiene la promessa di denaro o altra utilità di cui al primo comma, realizzando la condotta prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis, ossia avvalendosi «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Mentre il terzo comma dell'articolo 416-bis descrive i comportamenti che caratterizzano l'associazione di tipo mafioso, tra cui l'utilizzo della forza di intimidazione per condizionare il libero voto, il secondo comma dell'articolo 416-ter punisce la tipica condotta del mafioso che si presta allo scambio elettorale con l'esclusiva finalità di ottenere un corrispettivo rappresentato da denaro o altra utilità. Si può, quindi, concludere che la prima è una condotta strumentale alla generica affermazione dell'organizzazione mafiosa, la seconda è una fattispecie criminale autonoma che si perfeziona con l'accordo tra il politico e il mafioso finalizzata, per quest'ultimo, al conseguimento di denaro o altra utilità.

  Enrico COSTA (PdL) rileva come la norma sia stata «asciugata», ma ritiene che vi siano alcuni aspetti da chiarire. Con riferimento alla pena, osserva come la pena minima sia un quarto della pena massima e vi sia quindi una forbice forse troppo ampia. Quanto al concetto di utilità, ritiene che occorra valutare se precisare che la stessa debba avere un carattere patrimoniale. Ritiene, inoltre, che la condotta o comunque l'utilità debbano essere qualificate come indebite.

  Walter VERINI (PD) osserva che il testo è stato semplificato e migliorato e che potrà essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame degli emendamenti.

  Il sottosegretario Cosimo FERRI ringrazia i relatori per il lavoro di semplificazione del testo, ritenendo peraltro che vi siano alcuni aspetti da approfondire, anche al fine di tipizzare il più possibile la fattispecie.
  In relazione al primo comma ritiene che appaia eccessivamente ampia la previsione della punibilità anche di chi «chiede».
  Ritiene condivisibile la previsione di una pena più bassa rispetto a quella di cui all'articolo 416-bis, in quanto rispondente a un principio di proporzionalità. L'articolo 416-ter, infatti, mira a sanzionare coloro che stipulano un accordo politico-mafioso, senza che sia necessario per la punibilità del fatto verificare che l'accordo sia stato rispettato. D'altra parte, quando fossero accertati aiuti e sostegno forniti da Pag. 21parte del politico nei confronti dell'associazione mafiosa, sarebbe configurabile l'ipotesi di concorso esterno, punito ai sensi dell'articolo 416-bis.
  Rileva come non appaia giustificabile un aumento di pena per l'affiliato che procaccia la promessa di voti. Costui risponde già di partecipazione al reato associativo ex articolo 416-bis. L'ulteriore condotta del mafioso che realizza il reato-fine previsto e punito dall'articolo 416-ter non ha una maggiore offensività e disvalore di quella realizzata dal candidato politico.
  Ritiene, infine, che sarebbe auspicabile l'aggiunta della qualificazione indebita delle altre utilità perseguite, ciò al fine di circoscrivere la rilevanza penale di un accordo rivolto al conseguimento di utilità indebite.

  Michela MARZANO (PD) chiede chiarimenti sul significato della qualificazione indebita delle utilità perseguire.

  Il sottosegretario Cosimo FERRI precisa di ritenere auspicabile che, tra le varie utilità, siano selezionate quelle «indebite», avendo cioè riguardo ad utilità cui la controparte non avrebbe diritto o accesso nel rispetto delle condizioni e dei presupposti legali. Cita quindi, a titolo esemplificativo, l'aggiudicazione di appalti, concorsi pubblici e finanziamenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che si debba approfondire l'aspetto dell'entità della pena per escludere che, da un lato, si arricchiscano gli elementi della fattispecie descrittivi della condotta e, dall'altro, si riduca eccessivamente l'entità della pena rispetto a quella prevista dal testo vigente, che va da 7 a 12 anni.

  Enrico COSTA (PdL) sottolinea come, nel corso delle audizioni, anche il professor Visconti abbia rilevato l'opportunità di introdurre nella norma la locuzione «indebiti profitti» e come, comunque, tale concetto sia già previsto da varie norme del codice civile.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come la scelta di un testo base non rappresenti una scelta preclusiva, che cristallizza la formulazione del testo, trattandosi semplicemente di un passaggio procedurale consistente nell'adozione di un testo che costituisca la base, il punto di riferimento per la successiva fase dell'esame in sede referente: l'esame degli emendamenti, nel corso del quale proseguirà il dibattito e potranno essere apportate ulteriori modifiche alla formulazione del testo.

  Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che sarebbe preferibile adottare sin da ora una scelta precisa tra le varie visioni e filosofie che sono alla base delle possibili formulazioni della norma, anche per evitare di configurare fattispecie non sufficientemente tassative e determinate, che potrebbero dare origine a bizzarrie interpretative.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, ritiene che sia opportuna una riflessione sui casi concreti che potrebbero o meno rientrare nel concetto di utilità indebita. Cita, ad esempio, il caso del politico che si impegni, una volta eletto, a sostenere l'approvazione di una determinata legge.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) precisa come per il suo gruppo sia importante ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie, senza però incidere sulla quantificazione della pena. Ritiene, inoltre, che qualificare l'utilità come «indebita» sembri superfluo, considerata la costante interpretazione della giurisprudenza.

  Enrico COSTA (PdL) annuncia il voto favorevole sull'adozione quale testo base del testo unificato proposto dai relatori, precisando tuttavia che si tratta di un «voto tecnico», poiché su tale testo permangono molte riserve.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che l'adozione del testo base non conclude l'esame in sede referente, ma semplicemente apre la fase emendativa, non essendo quindi affatto preclusa la possibilità di dibattere ulteriormente e di apportare modifiche. Nessun altro chiedendo di intervenire, Pag. 22dichiara concluso l'esame preliminare. Pone quindi in votazione la proposta di adottare come testo base il testo unificato predisposto dai relatori.

  La Commissione approva la proposta dei relatori di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di mercoledì 26 giugno 2013 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, dà atto dei pareri espressi dalle Commissioni I, XI e XII. Avverte che le Commissioni VIII e IX hanno rinunciato ad esprimere il parere, mentre la V Commissione ha comunicato che il parere sarà espresso all'Assemblea.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, osserva come la Commissione Affari costituzionali abbia espresso parere favorevole con un'osservazione che pone una questione seria, che potrebbe costituire oggetto di una questione pregiudiziale di costituzionalità. Ritenendo quindi che tale osservazione debba essere immediatamente recepita dalla Commissione, presenta, insieme al correlatore, il presidente Ferranti, l'emendamento 1.600, soppressivo della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento (vedi allegato 2).

  Walter VERINI (PD) ritiene opportuna la presentazione dell'emendamento 1.600 dei relatori, fermo restando che l'Assemblea è sovrana e potrà eventualmente valutare se inserire nel testo una nuova formulazione della lettera c-bis) in questione.

  La Commissione approva l'emendamento 1.600 dei relatori (vedi allegato 2).

  Gianluca PINI (LNA) preannuncia la presentazione da parte dell'onorevole Molteni di una relazione di minoranza ed il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, gli onorevoli Costa e Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa e C. 1100 Gelmini.

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