CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2013
40.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato come proposta di testo base un nuovo testo della proposta di legge C. 328 Francesco Sanna (vedi allegato).

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, in merito al testo base presentato precisa che nel corso dell'esame preliminare non sono emerse posizioni preclusive in merito ai progetti di legge in esame – tranne forse per un aspetto della proposta di legge 204 dell'onorevole Burtone in merito all'introduzione del tentativo – e anche durante le audizioni l'auspicio espresso è stato quello di adottare in tempi rapidi delle modifiche che consentano una più chiara connotazione dello scambio elettorale politico-mafioso, tenendo anche conto delle pronunce giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa.
  Con il correlatore Mattiello, pur non condividendo pienamente alcuni passaggi contenuti nella proposta di legge n. 328 a firma Sanna e altri, si è ritenuto interesse prevalente della Commissione avviare l'esame su un testo base che rappresenti la più ampia e inclusiva sintesi tra tutte le proposte di legge presentate e recepisca un contributo offerto in corso di audizione dal Dott. Patrono, circa la punibilità per il reato di scambio elettorale politico-mafioso anche del soggetto affiliato all'organizzazione criminale che si adopera, ai sensi del terzo comma dell'articolo 416 bis, per assicurare voti in cambio di denaro o altre utilità.
  Per quanto concerne l'introduzione del concetto di «qualunque altra utilità», comune a tutte le proposte di legge presentate, si già ricordato che esso non è Pag. 48estraneo al nostro ordinamento anzi è stato più volte utilizzato dal Legislatore: si pensi ad esempio proprio all'articolo 96 del Testo Unico delle Leggi Elettorali, che nel definire il voto di scambio fa riferimento ad un'offerta di «denaro, valori, o qualsiasi altra utilità» oppure agli articoli 317, 318 e 319 del codice penale che, anche nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione», individuano come oggetto materiale dei reati di concussione e corruzione il «denaro o altra utilità».
  Qualche perplessità, invece, si ravvisa nell'inserimento delle parole «o si adopera per far ottenere la promessa di voti», che estende in modo esplicito la punibilità anche alla figura dell'intermediario nello scambio elettorale politico-mafioso, e nel concetto di «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati», che potrebbe incontrare delle censure della Corte Costituzionale sotto il profili della determinatezza.
  Ciò premesso i relatori ritengono, comunque, che debba essere la Commissione attraverso un confronto, anche sulle eventuali proposte emendative, a individuare il testo più efficace e tecnicamente più corretto da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea.

  Enrico COSTA (PdL) pur ritenendo apprezzabile il lavoro svolto dai relatori, che hanno tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione anche durante la fase delle audizioni, osserva come la proposta di testo base appena presentata susciti più di una perplessità. Dal punto di vista metodologico i relatori avrebbero potuto percorrere due vie: presentare un testo articolato di ampio contenuto volto a rispondere a tutte le esigenze di politica criminale finora emerse nel corso del dibattito ovvero predisporre un testo di contenuto minimale limitato unicamente alla questione relativa all'introduzione nella fattispecie penale dell'elemento relativo ad altra utilità rispetto all'erogazione di denaro. Nel primo caso il testo dovrebbe essere affinato attraverso emendamenti, nel secondo invece gli emendamenti avrebbero la funzione di introdurre nuovi elementi nella fattispecie penale. A suo parere si sarebbe dovuta seguire questa via adottando come testo base la proposta di legge C. 251 Vendola di contenuto identico alla proposta C. 923 Micillo. I relatori invece hanno preferito scegliere l'altra soluzione.

  Gaetano PIEPOLI (SCpI) esprime talune perplessità sulla proposta di testo base dei relatori, che ritiene labile sotto il profilo dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

  Sofia AMODDIO (PD) esprime perplessità sulla proposta di testo base presentata dai relatori con particolare riferimento alla circostanza che, in violazione del principio di proporzionalità, si punisce con la stessa pena la condotta consumata e quella tentata riferibile la prima alla erogazione di denaro o di altra utilità, la seconda invece alla promessa di erogazione del denaro o di altra utilità.

  Antonio MAROTTA (PdL) ritiene che la fattispecie penale contenuta nella proposta di testo base sia deficitaria sotto il profilo della determinatezza, essendo formulata sulla base di nozioni, quale ad esempio quella relativa alla disponibilità a soddisfare interessi o esigenze, di difficile interpretazione. Ritiene pertanto che l'esigenza primaria della Commissione sia quella di individuare delle formulazioni che non demandino totalmente l'applicazione della legge alla mera arbitrarietà del magistrato.

  Daniele FARINA (SEL) osserva che la proposta di legge n. 251 presentata dall'onorevole Vendola mira principalmente a risolvere la questione della natura della controprestazione al fine di ampliarne la portata a beni anche di natura non economica. Si tratta in particolare di estendere Pag. 49per via legislativa una interpretazione della nozione di utilità già ben conosciuta dalla magistratura. A suo parere sarebbe opportuno meglio precisare la condotta prevista dalla proposta n. 251 prevedendo che questa possa consistere nel chiedere, ottenere o accettare la promessa di voti.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, fa presente che l'intenzione dei relatori è stata proprio quella di presentare un testo ampio ed articolato che poi la Commissione avrebbe potuto meglio precisare attraverso l'approvazione di specifici emendamenti. Si rende conto infatti che alcune parti del testo meritano una valutazione particolarmente attenta nell'ottica dei principi di proporzionalità ed indeterminatezza.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea l'esigenza di formulare una fattispecie penale tassativa distinguendo in maniera chiara e certa la condotta di chi ottiene da quella di chi si adopera per fare ottenere, e magari non ottiene, la promessa di voti. Occorre che tali condotte non siano punite allo stesso modo.

  Angelo ATTAGUILE (LNA) esprime la propria contrarietà alla fattispecie penale prevista nella proposta di testo base ritenendo che questa sia formulata secondo lo schema del tentativo e quindi comportando un eccessivo avanzamento della soglia della rilevanza penale.

  Franco VAZIO (PD) valuta positivamente il tentativo dei relatori di rispondere a molte delle esigenze evidenziate nel corso del dibattito. Fermo restando che l'introduzione del concetto di «altra utilità» appare ineludibile, ritiene necessario elaborare una formulazione della norma che eviti sovrapposizioni con i casi di concorso di persona nel reato e che preveda una pena autonoma per l'associato.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime forti dubbi sulla locuzione «promessa di erogazione», che sembra segnare un arretramento eccessivo della soglia di punibilità, ritenendo preferibile configurare una ipotesi speciale di tentativo in un comma a parte.

  Carlo SARRO (PdL) esprime perplessità sull'espressione «promessa di voti», che considera generica poiché, anche in considerazione di come in realtà si svolge la campagna elettorale, nel corso della quale molto viene millantato, appare necessaria una attività connotata da maggiore concretezza: un impegno desumibile da una condotta concreta, quale una sollecitazione o una intimidazione, e non la mera esternazione verbale della promessa.

  Donatella FERRANTI, presidente, apprezza lo sforzo compiuto dai relatori, nel senso di predisporre un testo ampio che possa poi essere limato e semplificato nel corso della fase emendativa. Dal dibattito in Commissione emerge, peraltro, anche l'esigenza di un testo base più limitato, che nel corso dell'esame degli emendamenti possa eventualmente essere arricchito. Osserva come, dal punto di vista procedurale, per raggiungere una soluzione di compromesso, sia possibile costituire un Comitato ristretto che elabori una nuova proposta di testo base da sottoporre alla Commissione. Riterrebbe tuttavia preferibile che fossero i relatori a presentare una nuova proposta di testo base, tenendo conto dei rilievi e delle posizioni emerse.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, dichiara la propria disponibilità a redigere una nuova proposta di testo base, pur rilevando come gli elementi emersi oggi non consentano di redigere un testo molto dissimile da quello delle proposte di legge C. 251 Vendola e C. 923 Micillo.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, si dichiara anch'egli disponibile ad accedere alla proposta del presidente, pur non nascondendo che sarebbe deluso dall'adozione di un testo base molto diverso da quello oggi presentato.

  Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come vi sia ampia convergenza sull'estensione Pag. 50dell'ambito di applicazione alle altre utilità diverse dalla dazione di una somma di denaro, mentre gli altri elementi risultano più problematici e richiedono tempi adeguati di approfondimento.

  Il Sottosegretario Cosimo FERRI osserva come le audizioni siano state molto utili anche perché svolte nel confronto tra la giurisprudenza e la dottrina e come il dibattito sia stato arricchito da pregevoli interventi dei deputati. Ritiene quindi che sussistano i presupposti per trovare una sintesi.
  Sul versante della condotta di colui che ottiene la promessa di voti, sarebbe da prevedere, in primo luogo, la punibilità della condotta nei casi di promessa di erogazione. In questo modo si chiarisce che il reato si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante – per quanto attiene alla condotta dell'uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale. Attualmente tale risultato è stato raggiunto a livello di interpretazione giurisprudenziale che, appunto, ha ampliato il significato da attribuire al termine «erogazione» contenuto nell'attuale testo dell'articolo 416-ter del codice penale, affermando che il momento di perfezione del reato coincide con la stipula del patto d parte del candidato.
  In secondo luogo, sarebbe da estendere la portata precettiva della norma ai casi in cui il candidato politico prometta, in cambio della promessa di voti, una controprestazione che abbia ad oggetto non solo una somma di denaro ma anche altre utilità. Appare, tuttavia, importante precisare, nel rispetto dei principi di tassatività e offensività del fatto che, tra le varie utilità, siano selezionate quelle che abbiano un valore in termini di immediata commisurazione economica e, soprattutto, che siano indebite, avendo cioè riguardo ad utilità cui la controparte non avrebbe avuto diritto o accesso nel rispetto delle condizioni e dei presupposti legali. Evidenzia, peraltro, come nel vigore della vigente disposizione normativa, la giurisprudenza maggioritaria abbia considerato legittima l'identificazione della controprestazione del politico non solo con riferimento alla datio di una somma di denaro.

  Donatella FERRANTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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