CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2013
39.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il deputato Roberto Capelli ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Renate Gebhard.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte innanzitutto che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva sul provvedimento nella seduta odierna, in quanto la discussione in Assemblea sul provvedimento avrà inizio nell'odierna seduta pomeridiana.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 1197, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge Pag. 120n. 43 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
  Segnala preliminarmente come la Commissione Ambiente abbia respinto, nel corso dell'esame in sede referente, tutte le proposte emendative presentate.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 contiene disposizioni riguardanti l'area industriale di Piombino, che il comma 1 riconosce come area in situazione di crisi industriale complessa.
  In tale ambito il comma 2 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Toscana come Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP).
  Il comma 3 precisa che il Commissario assicura la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo, avvalendosi delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e periferiche, nonché dell'Autorità portuale di Piombino e del Comune di Piombino, in qualità di soggetti attuatori.
  Il comma 4, ai fini dell'attuazione dell'articolo, dispone l'applicazione di una serie di previsioni relative al controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte da parte dei Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri titolari di contabilità speciali.
  Al fine di individuare le risorse da destinare a tali interventi il comma 6 prevede la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali.
  Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino.
  Il comma 5, invece, stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, deliberi l'approvazione del progetto definitivo del lotto n. 7 (si tratta del segmento stradale tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno) compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, che è parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia.
  Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino, quale area di crisi industriale complessa, in relazione alle tematiche del settore siderurgico, della riqualificazione delle attività industriali e del recupero ambientale.
  L'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge n. 59 del 2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani.
  In particolare, si prevede che, fino alla predetta data continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi citati nella norma e che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provveda con le risorse già previste per la copertura finanziaria della predetta ordinanza.Pag. 121
  L'articolo 3 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'O.P.C.M. n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza.
  In tale ambito il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
  Il comma 3-bis introduce specifici obblighi di rendicontazione in materia in capo al Presidente della Regione Campania, prevedendo la trasmissione di una relazione semestrale al Ministro dell'ambiente ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  Il comma 3-ter proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria, prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante le quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale stabilisce che, per la Regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007 è ricompresa tra i costi di gestione degli impianti, costi che concorrono alla determinazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) il quale, in base a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo del tributo stesso, deve assicurare la copertura integrale dei costi sostenuti.
  Al riguardo ricorda che il citato articolo 28 della legge regionale campana n. 4 attribuisce ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.
  L'articolo 3-bis, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2013 della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia,
  L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli» (si tratta del tratto iniziale del canale principale dell'acquedotto del Sele – Calore, che convoglia le acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino in Puglia, Campania e Basilicata).
  L'articolo 5, comma 1, contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento e delle opere essenziali e connesse, nonché degli interventi funzionali nelle programmazioni degli enti territoriali.
  In particolare la lettera a) del comma 1 prevede l'istituzione di un Commissario unico (nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013), di cui vengono disciplinate le funzioni a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza.
  La lettera b) del comma prevede, inoltre, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo Pag. 122svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento alle condizioni indicate nella norma.
  La lettera c) consente quindi alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria.
  La lettera d) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza.
  La lettera e) prevede che, entro il 30 aprile 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si individuino misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015».
  La lettera f) prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.
  La lettera g) assegna al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015.
  I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dall'altro ramo del Parlamento, recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO in materia di:
   stipula di un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale Organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc;
   facoltà concesse al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia;
   applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo con il Bureau International des Expositions alla Società Expo 2015 S.p.A. per quanto riguarda le attività di realizzazione e gestione del medesimo Expo 2015.

  L'articolo 5-bis, al comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge n. 296 del 2006, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, consistenti nell'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima.
  L'articolo 5-ter differisce al 31 dicembre 2013 il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
  L'articolo 5-quater autorizza, al comma 1, la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS (Vessel Traffic System – sistema di controllo del traffico marittimo) della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.
  L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione agli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  In tale ambito segnala, in quanto rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze, i commi da 2 a 5, i quali prorogano dal 30 novembre 2012 al Pag. 12331 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  In particolare, il comma 2 differisce dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione della documentazione necessaria per l'accesso al finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, previsto dai commi 7 e 7-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  Entro tale termine del 31 ottobre 2013, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni previsti dalle citate disposizioni, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.
  Il comma 3 stabilisce che la proroga al 15 giugno 2013 prevista dal comma 2 si applica anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1o luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:
   a) dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012;
   b) dei soggetti che hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

  Il comma 4 dispone che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell'articolo 6, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano modificati i precedenti provvedimenti attuativi, quantomeno con riferimento ai termini ed alle modalità per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli interessati, degli importi da versare.
  Il comma 5 prevede che, in relazione alla riapertura dei citati termini, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguino la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto, stabilendo, in ogni caso, modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa, fissati dall'articolo 11, comma 13, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014.
  Il comma 5-bis consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori.
  Il comma 5-ter proroga di ulteriori sei mesi, dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013 il termine, già prorogato per un anno (dall'8 giugno 2012 all'8 giugno 2013) dall'articolo 11, comma 1-ter, del decreto-legge n. 174 del 2012, per effettuare la verifica di sicurezza per le attività produttive prevista dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2012.
  L'articolo 6-bis dispone un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2013, al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 del Molise.
  L'articolo 6-ter novella il comma 13-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione estende l'ambito di Pag. 124applicazione di tale previsione anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche.
  L'articolo 6-quater prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, che abbia raggiunto intensità MCS (acronimo per le scale di misurazione dell'intensità dei fenomeni sismici, Mercalli-Cancani-Sieberg) pari o superiore a 6.
  L'articolo 6-quinquies reca un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e del mese di aprile 2009 (Abruzzo).
  L'articolo 6-sexies, apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale da parte dei comuni per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
  In particolare si proroga l'autorizzazione all'assunzione con contratti di lavoro flessibile, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, per il triennio 2012-2014 (in luogo del biennio 2012-2013 attualmente previsto) e si amplia la platea dei comuni che possono ricorrere alle richiamate assunzioni.
  Il comma 2 modifica il comma 5 dell'articolo 1 del già citato decreto-legge n. 74 del 2012, che disciplina la possibilità, per i Presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), di costituire un'apposita struttura commissariale di supporto.
  Il comma 3 disciplina il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6-septies, il quale modifica la disciplina introdotta dall'articolo 1, commi da 365 a 379, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) in merito al finanziamento, garantito dallo Stato, a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.
  In primo luogo
  La lettera a) del comma 1, intervenendo sul comma 366 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, estende dal 30 giugno al 15 novembre 2013 il periodo temporale di riferimento entro cui è dovuto il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti, per il quale è possibile chiedere il finanziamento in oggetto.
  La lettera b) del comma 1, incidendo sul comma 368 della legge di stabilità 2013, sostituisce l'autodichiarazione attualmente richiesta per accedere al finanziamento con una perizia asseverata che attesti, oltre alle condizioni richieste dalla vigente disciplina, anche l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti.
  La lettera c) sostituisce il comma 373 della medesima legge di stabilità, il quale, nella sua vigente formulazione, subordina l'efficacia del finanziamento in esame alla verifica di compatibilità da parte dei competenti organi comunitari.
  La novella stabilisce che soggetti che possono fare ricorso a tale tipo di finanziamento devono fare richiesta ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito entro il termine del 31 ottobre 2013.Pag. 125
  Inoltre si chiarisce il metodo di calcolo del contributo in conto interessi. In particolare, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per i finanziamenti si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.
  La norma prevede altresì che i Presidenti delle regioni interessate, in qualità di commissari delegati, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto del sisma, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal sisma.
  Si prevede, quindi, che l'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.
  Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 6-octies, il quale introduce una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012.
  In particolare si stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies del Codice civile.
  Al riguardo ricorda che le citate disposizioni del Codice civile stabiliscono specifici obblighi, conseguenti alla perdita del capitale sociale per quanto riguarda, rispettivamente, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative. Si tratta, sostanzialmente, di obblighi di relazione a carico degli amministratori, di convocazione dell'assemblea dei soci, di riduzione ed aumento del capitale, nonché di trasformazione o scioglimento della società.
  Sempre in merito agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 6-novies, il quale prevede la detassazione dei contributi, concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012, dalle regioni interessate dal sisma del maggio 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP.
  L'articolo 6-decies interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia.
  In particolare, il comma 1 qualifica tali enti come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, il comma 2 limita la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dei medesimi enti ed il comma 3 subordina l'entrata in vigore dei relativi statuti (o delle loro variazioni) all'approvazione congiunta del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro egli Affari esteri.
  L'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012.
  In particolare, i commi 1 e 2 prevedono interventi diretti ad assicurare assistenza abitativa alla popolazione colpita dal sisma.Pag. 126
  I commi 3 e 3-bis riconoscono, rispettivamente, un contributo al Comune e alla Provincia dell'Aquila per gli affitti degli uffici comunali.
  Il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila, mentre i commi 5 e 6 individuano le competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione e il comma 6-bis prevede i criteri per l'assegnazione di alloggi.
  I commi 6-ter e 6-quater stabiliscono la proroga e/o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fino e non oltre il 31 dicembre 2013 – per le ultimative emergenziali esigenze di personale – al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione.
  L'articolo 7-bis autorizza, al comma 1, la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  Ai sensi del comma 2 i comuni, che hanno il compito di erogare i contributi sulla base degli stati di avanzamento degli interventi, sono tenuti a prevedere clausole di revoca dei contributi in relazione alle modalità di impiego delle risorse. In caso di mancata restituzione del contributo revocato si procede attraverso i meccanismi della riscossione coattiva attraverso l'iscrizione a ruolo e le somme riscosse sono riassegnate ai comuni interessati.
  In tale contesto richiama, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4.
  Il comma 3 prevede, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal finanziamento, l'incremento, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle misure dell'imposta fissa di bollo, determinandole in 2,00 euro (in luogo degli attuali 1,81 euro) per quanto riguarda l'imposta minima relativa a ricevute, lettere e ricevute di accreditamento, e in 16,00 euro (in luogo degli attuali 14,62 euro) per quanto riguarda l'imposta di bollo ordinaria stabilita in misura fissa.
  In relazione alle previsioni del comma 3, dal momento che l'aumento dell'imposta di bollo di cui al medesimo comma determina effetti di maggior gettito già dalla seconda metà del 2013, mentre il finanziamento degli interventi in favore della ricostruzione in Abruzzo riguarda gli anni dal 2014 al 2019, il comma 4, utilizzando tali maggiori entrate relative al 2013, dispone l'incremento di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 7-ter, comma 1, consente l'utilizzo delle risorse stanziate in bilancio per gli anni 2012 e 2013 per il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A – parte servizi, che siano eccedenti rispetto all'effettivo fabbisogno, come indicato nel contratto stesso, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di programma – parte investimenti, da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.
  Il comma 2 reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale: tale stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.
  L'articolo 7-quater dispone l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero Pag. 127delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera.
  L'articolo 8, comma 1, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali, disciplinando in tale prospettiva l'impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco.
  A tal fine il comma 2 prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi in materia con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, richiama il comma 3, il quale affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli Uffici speciali per la ricostruzione.
  Il comma 4 stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 (macerie) sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).
  Ai sensi del comma 5, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER, verso gli impianti di recupero e smaltimento autorizzati.
  Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.
  Il comma 5-bis ripristina lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, per rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.
  Il comma 6 reca la copertura finanziaria, per 10,9 milioni di euro, degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, mentre il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione del comma 7.
  L'articolo 8-bis, comma 1, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo – adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – limita l'applicazione del Decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a VIA (valutazione di impatto ambientale).
  In tale contesto il comma 2, nelle more di una semplificazione della normativa per la gestione dei materiali da scavo (in quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale) dei cantieri di piccole dimensioni, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, e dal predetto decreto ministeriale n. 161 del 2012, fa sostanzialmente rivivere l'applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la disciplina sull'utilizzo delle rocce da scavo.
  Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge, oltre alle ordinarie previsioni sempre contemplate dai disegni di legge di conversione, nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti, all'articolo 1, i commi da 2 a 9.
  I commi da 2 a 8 trasferiscono funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministro per i beni e le attività culturali.
  Il comma 9, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 48 Pag. 128del 1967, riformula invece la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni, nonché prevedendo che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.
C. 997 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Enrico ZANETTI (SCpI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, la proposta di legge C. 997 Meta ed altri, recante modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.
  Rileva preliminarmente come il provvedimento riprenda quasi letteralmente il testo dell'articolo 4 della proposta di legge C. 5361, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Trasporti, il cui iter parlamentare nel corso della precedente Legislatura non si è concluso.
  Rammenta che su tale provvedimento la Commissione Finanze, sempre durante la precedente Legislatura, nella seduta del 19 settembre 2012, aveva espresso parere favore con un'osservazione, senza peraltro formulare alcun rilievo sul citato articolo 4.
  Passando al contenuto della proposta di legge, che si compone di un solo articolo, il comma 1, interviene sulla disciplina del pagamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada, integrando l'articolo 202 del codice.
  In particolare la lettera a), inserendo un secondo periodo nel comma 1 dell'articolo 202, prevede una riduzione della sanzione minima per le violazioni del codice, attualmente applicabile qualora il pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione; il nuovo periodo introdotto prevede che tale ulteriore riduzione si applichi, nella misura del 20 per cento, nel caso in cui il pagamento della sanzione sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere da b) a d), nonché il comma 2.
  In particolare, la lettera b) introduce tra le modalità di pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada anche gli strumenti di pagamento elettronico, laddove l'articolo 202 del codice contempla attualmente solo la possibilità di pagare la sanzione con versamento su conto corrente postale o bancario.
  In connessione con le modifiche recate dalla lettera b), la lettera c) prevede, in deroga alla norma generale secondo cui il versamento della sanzione non può avvenire immediatamente, che il conducente possa effettuare il pagamento della sanzione direttamente all'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ulteriormente ridotta prevista dal nuovo secondo periodo del comma 1, introdotto dalla lettera a) sopra illustrata (riduzione del venti per cento della misura minima della sanzione, in caso di pagamento entro cinque giorni dalla violazione o dalla notificazione).
  La disposizione specifica che, in caso di pagamento immediato con strumento di pagamento elettronico, l'agente trasmette Pag. 129il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
  La lettera d) integra il comma 2-bis dell'articolo 202, il quale già consente il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore delle sanzioni previste per talune violazioni (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri/ora, violazione delle norme in materia di sorpasso, superamento dei limiti di carico, superamento dei limiti massimi di durata dei periodi di guida), nei casi in cui esse siano commesse dal conducente titolare di patente C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose.
  In tale ambito le modifiche prevedono che nei casi contemplati dal comma 2-bis si applichi l'ulteriore riduzione (del venti per cento rispetto alla sanzione minima) introdotta dal nuovo secondo periodo del comma 1 dell'articolo stesso.
  Inoltre si stabilisce, in parallelo con le modifiche recate dalla lettera b), che, qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente possa effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
  In connessione con le modifiche appena illustrate il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari per favorire, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti delle predette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.
  Il comma 3 demanda invece ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la disciplina delle procedure per la notificazione, tramite posta elettronica certificata, dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza addebito a questi ultimi di spese di notificazione.

  Marco CAUSI (PD), nel sottolineare come tra le modalità di pagamento delle sanzioni per le violazioni al codice della strada vi sia attualmente anche la possibilità di utilizzare le tabaccherie, le ricevitorie Sisal distribuite su tutto il territorio nazionale, nonché gli sportelli Lottomatica, chiede un chiarimento in ordine al contenuto del provvedimento, domandando se esso restringa in qualche modo tali possibilità.

  Enrico ZANETTI (SCpI), relatore, con riferimento alla questione posta dal deputato Causi, rileva come, al contrario, la proposta di legge ampli le modalità attraverso cui possono essere pagate le sanzioni per violazioni del codice della strada, introducendo la possibilità di ricorrere anche agli strumenti di pagamento elettronico, come il bancomat, innovando in tal senso la disciplina prevista dall'articolo 202 del codice della strada, che si limita a prevedere il versamento su conto corrente postale o bancario delle sanzioni.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.