CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2013
39.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, recante interventi urgenti in materia di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 giugno 2013. Fa presente che in tale occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni, volte entrambe a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pag. 91Osserva che la prima condizione è riferita al comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede lo svolgimento da parte dell'INPS di una attività di verifica degli andamenti di spesa relativi agli ammortizzatori sociali in deroga. Rileva, in particolare, che è stata proposta una riformulazione della clausola di neutralità finanziaria, specificando che la predetta attività di verifica debba aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, quindi, che la seconda condizione è riferita al comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede il mantenimento nel conto dei residui di un importo di 57.635.541 euro per l'anno 2013 per il finanziamento dei contratti di solidarietà. Segnala, in particolare, che è stata richiesta un'integrazione della disposizione, con l'esplicita previsione che alla compensazione degli effetti finanziari da essa derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame.
  Osserva, inoltre, che in data 12 giugno 2013 le Commissioni riunite finanze e lavoro pubblico e privato hanno concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e hanno altresì approvato una proposta emendativa all'articolo 3 in tema di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, estendendone l'applicazione anche alla funzione di Viceministro.
  Evidenzia, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, in conclusione, di formulare una proposta di parere favorevole sul medesimo testo.
  Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul provvedimento in titolo, esprime parere contrario sulle seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: Lavagno 1.101, che estende la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari non di lusso e non adibite ad abitazione principale, appartenenti ad una delle categorie catastali da A/2 a A/6, purché non locata. Segnala che al relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica del PREU; Pesco 1.107, che estende la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili ad uso produttivo classificati C/1 e C/3 nel caso in cui l'esercente l'attività sia il proprietario dell'immobile e svolga attività con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità. Evidenzia che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, cui si provvederebbe mediante la modifica delle accise sugli oli lubrificanti; Lavagno 1.29, Ragosta 1.30 e Lavagno 1.31, che estendono la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purché le stesse non risultino locate, e alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura finanziaria; Busin 1.60, che prevede l'estensione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sugli immobili comunali, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, anche agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli eventuali oneri e la relativa copertura finanziaria; Busin 1.110, volta ad escludere dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice per un periodo comunque non superiore ai due anni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni, senza, tuttavia, prevedere alcuna quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria; Busin 1.68, che prevede che le somme derivanti dall'anticipazione di tesoreria siano computate, ai fini del patto di stabilità, al pari delle entrate tributarie con rilevanti effetti sul saldo dell'indebitamento netto, senza tuttavia prevedere una Pag. 92specifica compensazione finanziaria; Busin 1.51 e Lorenzo Guerini 1.58, che prevedono che nel caso in cui le richieste dei comuni per le anticipazioni di tesoreria siano maggiori a quanto previsto dall'allegato A al presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad aumentare l'onere previsto per il pagamento degli interessi a carico dei comuni e ad effettuare le relative compensazioni finanziarie. Fa presente, quindi, che la proposta emendativa rinvia ad un successivo provvedimento normativo di rango non legislativo l'incremento degli oneri e la relativa copertura finanziaria in contrasto con la vigente disciplina contabile; Busin 1.49, che esclude per l'anno 2013 dal pagamento dell'IMU gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012. Sottolinea che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, a cui si provvederebbe mediante stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.52, che dispone che, in sede di rettifica degli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di IMU e di assegnazioni dal fondo sperimentale di riequilibrio, qualora i comuni debbano riconoscere allo Stato somme a tale titolo possano, in assenza di impegni di spesa, imputare le stesse sull'annualità 2013, escludendole dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno, senza tuttavia prevedere alcuna compensazione finanziaria. Osserva che la proposta emendativa appare, quindi, suscettibile di determinare per l'anno 2013 oneri a valere sul saldo dell'indebitamento netto privi di quantificazione e compensazione finanziaria; Barbanti 1.0100, che reca disposizioni in materia di sospensione dal 1o luglio al 1o ottobre 2013 dell'aumento dell'aliquota del 21 per cento dell'IVA. Rileva che tale proposta emendativa appare priva di quantificazione del relativo onere; Fedriga 4.12, che prevede l'incremento nella misura di 500 milioni di euro delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Rileva, in particolare, che al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili, senza peraltro specificare né l'annualità di riferimento né le modalità di ripartizione delle riduzioni; Placido 4.15, Airaudo 4.14, e Rostellato 4.102, che modificano le disposizioni di cui al comma 2, volte alla verifica degli andamenti di spesa degli ammortizzatori in deroga, sopprimendo la previsione del rispetto degli equilibri di bilancio programmati; Di Salvo 4.31, 4.35 e 4.34, che novellano l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, recante disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogandoli dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio e al 31 dicembre 2014. Sottolinea che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Di Salvo 4.33, che proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, recante disposizioni per il personale a tempo determinato in servizio presso le pubbliche amministrazioni, al 31 luglio 2014, ossia nel successivo esercizio finanziario, senza tuttavia indicare alcuna quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria; Di Salvo 4.28, 4.30 e 4.29, che novellano l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, prevedendo la proroga fino al 31 agosto 2014 di specifici contratti del comparto-scuola di ogni ordine e grado. Segnala che la proposta non reca la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Ciprini 4.104, che provvede alla stabilizzazione del personale delle prefetture e delle questure con contratto di lavoro a tempo determinato. Fa presente che tale proposta emendativa non provvede alla quantificazione dell'onere derivante dalla stabilizzazione; Placido 4.42, che prevede la stabilizzazione del personale assunto presso le prefetture e le questure, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3576 del 2007, senza recare la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti Pag. 93dalle modifiche al PREU; Placido 4.45, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio 2014 i contratti del personale operante presso gli sportelli unici per l'immigrazione, senza recare la quantificazione del relativo onere, al quale si provvederebbe mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Cozzolino 4.57, che modifica la copertura di cui al comma 5 dell'articolo 4, prevedendo l'utilizzo del fondo eventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità; Cozzolino 4.58, che modifica la copertura di cui al comma 5 dell'articolo 4, prevedendo l'utilizzo del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio e determinando una dequalificazione della spesa in quanto recante risorse di conto capitale.
  Segnala altresì le seguenti proposte emendative in relazione alle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo: Busin 1.102 e 1.21, volte ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili o ai fabbricati destinati ad uso produttivo, in quanto al relativo onere, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.103, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili di categoria catastale D2 (alberghi e pensioni), facendo presente che al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.104, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, in quanto al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.105, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali risieda almeno una persona non autosufficiente, rilevando che al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.106, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari per le quali ricorrano i requisiti di ruralità. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Gianluca Pini 1.24, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, anche agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado, rilevando che al relativo onere, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Busin 1.18, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione, in relazione ai quali sono definiti il valore del canone e la durata del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, segnalando che al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Pisano 1.63, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, autorizzando prelievi per un importo non superiore a 2500 milioni di euro dalla contabilità speciale 1778 – Agenzia delle entrate fondi di bilancio – da reintegrare entro il 15 ottobre 2013 dopo l'introduzione della riforma di cui al comma 1; Bueno 1.19, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche alle unità immobiliari appartenenti a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino Pag. 94locate, rilevando che al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dell'economia e delle finanze; Barbanti 1.108, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali. Rileva, inoltre, che la proposta prevede che qualora il soggetto passivo abbia già provveduto al versamento della prima rata dell'IMU gli sia riconosciuto un credito d'imposta pari alla somma versata e che al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; Rubinato 1.36, volta ad estendere la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, anche agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti e agli affini in linea retta o collaterale entro il primo grado di parentela. Segnala che al relativo onere, pari a ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura i 2 milioni di euro, e del Ministero del lavoro, nella medesima misura; Busin 1.20, volta a sospendere con le medesime modalità previste dal comma 1 dell'articolo 1, la modifica del moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, che è stato elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013 si sensi dell'articolo 13, comma 4, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, rilevando che al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Pisano 1.62, volta ad estendere la sospensione del versamento della maggiorazione dell'aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, rilevando che al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; Guerra 1.42, Rubinato 1.40 e gli identici emendamenti Lorenzo Guerini 1.43 e Busin 1.109, che prevedono che i comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2 possano utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dal testo unico degli enti locali; Busin 1.44, volta a prevedere il termine del 31 dicembre 2013 per il rimborso degli oneri per interessi a carico dei comuni connessi all'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria; Busin 1.46, che prevede la riduzione dell'aliquota di base dell'IMU dal 50 al 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente appartenente al nucleo familiare e con esso convivente, segnalando che al relativo onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Guerra 1.47, che prevede che le previsioni di cui ai commi 2 e 3 siano estese anche alle unioni di comuni per un ammontare corrispondente agli utilizzi riconosciuti ai singoli comuni che ne fanno parte; Rughetti 1.100, che modifica i parametri in base ai quali deve essere effettuata la riduzione di risorse da applicare a ciascun comune ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, tra l'altro prendendo a riferimento per ciascun comune i consumi intermedi dell'anno 2011, anziché quelli relativi al triennio 2020-2012; Busin 1.54, che consente ai comuni di mantenere nel proprio bilancio quali residui attivi le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale. Rileva che a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministero dell'interno previa intesa con la Conferenza unificata; Busin 1.04, che esclude, a decorrere dall'anno 2013, dal pagamento dell'IMU gli immobili ad uso produttivo, segnalando Pag. 95che al relativo onere, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili; Rostellato 4.100 e Fedriga 4.7, che estendono le misure di cui al comma 1 ai lavoratori dipendenti degli studi tecnici e/o professionali e modificano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, estendendo anche al settore delle libere professioni la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità a valere del fondo sociale per occupazione e formazione; Airaudo 4.4, che modifica l'articolo 4, comma 1, lettera a), integrando lo stanziamento per il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante l'aumento delle imposte sui redditi da capitale; Placido 4.3, che prevede una modifica del comma 1 dell'articolo 4, stabilendo l'incremento del fondo sociale per l'occupazione e la formazione in una misura pari, per l'anno 2013, alle maggiori entrate derivanti da una serie di disposizioni (quali, ad esempio, aumento delle imposte sui redditi da capitale e dell'aliquota sulle attività finanziarie oggetto di emersione, modifiche del PREU, soppressione delle disposizioni in materia di riallineamento e rivalutazione volontaria di valori contabili e della disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, in materia di tassazione delle plusvalenze, abrogazione di alcune agevolazioni per il settore del credito) e dalle minori spese derivanti dalla soppressione dei contributi per la prosecuzione di alcuni programmi di sviluppo nel settore navale e aeronautico e dal versamento all'entrata per un importo di 150 milioni di euro delle risorse stanziate per la ratifica della Convenzione Italia-Libia. La proposta emendativa prevede inoltre, in deroga alle norme di contabilità, che le risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per le medesime finalità; Di Salvo 4.2, che prevede una modifica del comma 1 dell'articolo 4, stabilendo l'incremento del fondo sociale per l'occupazione e la formazione in una misura pari, per l'anno 2013, alle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di una imposta progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. La proposta emendativa prevede, inoltre, in deroga alle norme di contabilità, che le risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per le medesime finalità; gli identici emendamenti Fedriga 4.6 e Cominardi 4.101, che modificano l'articolo 4, comma 1, lettera a), integrando lo stanziamento per il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 500 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione delle indennità per i Ministri e i sottosegretari non parlamentari di cui alla legge n. 418 del 1999 e la fissazione di un tetto di 5 mila euro netti mensili per le pensioni o i vitalizi erogati in base al sistema retributivo; Airaudo 4.9, che esclude dalla riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato le somme destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua; Luciano Agostini 4.5, che estende anche al settore della pesca la platea dei destinatari delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in materia di ammortizzatori sociali in deroga; Fedriga 4.11, che prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, di 500 milioni di euro per l'anno 2013, facendo presente che al relativo onere si provvede mediante modifica delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevedono un contributo di perequazione per alcuni trattamenti pensionistici, l'abrogazione della legge n. 418 del 1999 in materia di indennità per i Ministri e i sottosegretari non parlamentari e la fissazione di un tetto di 5 mila euro netti mensili per le pensioni o i vitalizi erogati in base al sistema retributivo; Di Salvo 4.32, che novella l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, recante disposizioni in materia di proroga di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, segnalando che al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno Pag. 962013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU; Coscia 4.107, che prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per esigenze temporanee o sostitutive, possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014; Airaudo 4.43, che prevede la stabilizzazione del personale assunto presso le prefetture e le questure ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3576 del 2007, rilevando che al relativo onere, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2013 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dei trasferimenti statali all'INPS; Baldassare 4.105, che modifica la copertura di cui al comma 5 dell'articolo 4, prevedendo l'utilizzo delle entrate derivanti da modifiche alla disciplina dei giochi; gli identici emendamenti Oliverio 4.56 e Rostellato 4.106, che estendono anche al settore della pesca, nella misura di 15 milioni di euro, l'utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 4, comma 1.
  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme al relatore in relazione alle proposte emendative sulle quali quest'ultimo ha espresso parere contrario.
  Esprime altresì parere contrario sulle proposte emendative in ordine alle quali è stato chiesto di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti Guerra 1.42, Rubinato 1.40, e degli identici emendamenti Lorenzo Guerini 1.43 e Busin 1.109, dei quali propone la seguente riformulazione: Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012-A) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.51, 1.52, 1.54, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.68, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.110, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.42, 4.43, 4.45, 4.56, 4.57, 4.58, 4.100, 4.101, 4.102, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

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PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti 1.40, 1.42, 1.43 e 1.109, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  i citati emendamenti siano riformulati nei seguenti termini:
  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante norme urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto-legge reca anche disposizioni in materia di trasferimento di funzioni di Ministeri e di composizione del CIPE. Evidenzia, inoltre, che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state trasmesse ulteriori relazioni tecniche riferite agli emendamenti approvati, nonché note di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.
  Con riferimento all'articolo 1, riguardante l'area industriale di Piombino, sottolinea preliminarmente che la deroga al patto di stabilità interno previsto dalla norma riguarda sia la regione Toscana sia il comune di Piombino e che, mentre per le regioni il vincolo stabilito della disciplina vigente riguarda la spesa, per i comuni esso è posto sul saldo di bilancio. Osserva, pertanto, che, mentre la deroga in esame risulta neutrale – con riferimento agli interventi finanziati con le risorse statali – nel caso della regione Toscana, per la quale la deroga consentirà l'effettiva erogazione delle somme statali già iscritte negli andamenti tendenziali, nel caso del comune di Piombino essa risulta suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Ritiene, infatti, che il vincolo espresso in termini di saldo consenta la piena spendibilità delle somme ricevute dallo Stato senza alcuna necessità di deroghe. La deroga prevista dalle norme in esame, escludendo dal saldo soggetto a vincolo i soli pagamenti e non anche le entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato, consente l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo.
  Con riferimento all'ulteriore deroga, disposta dal Senato, riguardante le spese della regione e del comune finanziate a valere su risorse proprie, nel limite di importo complessivo pari a 10 milioni incrementabile previa relazione del Commissario, ritiene che siano necessari chiarimenti sull'effettiva portata della norma. Pag. 98Valuta che non sia chiaro, infatti, se l'eventuale incremento conseguente alla predetta relazione determini un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno e se debba intendersi corrispondentemente elevato l'importo della copertura a valere sul Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Tale circostanza, peraltro non esplicitata dalla norma, non assicurerebbe, a suo avviso, la compensazione degli ulteriori oneri qualora il fondo non fosse ulteriormente utilizzabile. Sul punto considera necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto attiene al riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa per le aree di Piombino e Trieste, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pur rilevando che le medesime disposizioni sono volte alla razionalizzazione delle misure e delle risorse concernenti la riconversione e la riqualificazione industriale di aree produttive, nei casi di crisi industriale, osserva che l'intera disciplina è finalizzata alla realizzazione di «interventi urgenti», la cui esecuzione ai sensi del comma 2 deve essere assicurata dal Commissario. Ritiene, quindi, necessario acquisire dati volti a suffragare la possibilità di dare esecuzione a detti interventi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A tal riguardo, poiché il comma 6 dispone che entro 30 giorni debbano essere individuate le risorse da destinare ai predetti interventi, anche in deroga ad eventuali pregresse finalizzazioni, è a suo parere necessario acquisire informazioni riguardo alle attuali destinazioni delle risorse in esame e in merito alla possibilità che il definanziamento delle stesse possa creare l'esigenza di ulteriori stanziamenti per consentire la realizzazione di misure e programmi precedentemente avviati.
  Infine, pur rilevando che l'articolo 27, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 specifica che la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti avviene nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, reputa che precisate le effettive implicazioni di carattere finanziario inerenti il riconoscimento dell'area industriale di Trieste come «area di crisi industriale complessa».
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità interno di una somma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), che, per l'anno 2014, reca uno stanziamento pari a 464,7 milioni di euro.
  Con riferimento all'articolo 2, inerente il Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, prende atto delle precisazioni della relazione tecnica e di quelle fornite dal Governo nel corso della discussione al Senato. Peraltro, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a realizzare gli interventi programmati; ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Osserva in proposito che la norma precisa che agli oneri derivanti dalla sua attuazione si faccia fronte con le risorse già previste dall'OPCM 3887 del 2010, ma non precisa l'entità dei predetti oneri. Evidenzia come, in riferimento al costo degli interventi e alla relativa copertura, con particolare riferimento alla percentuale di realizzo dell'opera, agli interventi ancora occorrenti e alle risorse finanziarie utilizzate e ancora da utilizzare allo scopo, nonché alla congruità delle stesse per il completamento integrale dell'intervento, durante l'esame al Senato, il Governo abbia rinviato agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti dalla Regione Siciliana, per il tramite del dipartimento della Protezione civile. Tali elementi non risultano al momento disponibili. Osserva inoltre che, per effetto della proroga dell'applicazione Pag. 99dell'ordinanza 3887 del 2010 dovrebbe continuare ad applicarsi anche l'articolo 4, comma 7, della precedente OPCM 3737 del 2009 che prevede la possibilità per il Ministero dell'ambiente di usufruire, per le attività di cooperazione inerenti l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo di un massimo di nove unità di personale in servizio presso il medesimo Dicastero e presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze del suddetto Dicastero, nonché fino ad un massimo di tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, occorrerebbe a suo avviso chiarire a valere su quali risorse i relativi oneri andranno coperti, visto che la relazione tecnica non menziona espressamente tali spese.
  Osserva infine che la medesima ordinanza 3887 del 2010 prevede che gli uffici collaborino con il Commissario delegato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito occorrerebbe a suo parere acquisire elementi riguardo alla effettiva possibilità di assicurare tale collaborazione anche per il periodo di proroga senza ulteriori oneri.
  Con riferimento ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 3, recanti disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania, prende atto delle precisazioni della relazione tecnica e di quelle fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Atteso che gli interventi programmati dall'OPCM n. 4022 del 2012 non sono stati realizzati entro il termine previsto, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a completare gli interventi programmati e a dare copertura agli oneri derivanti dalla struttura commissariale; ciò al fine di escludere che possano determinarsi future richieste di finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Osserva altresì che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022 del 2012, dovrebbe continuare ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, dell'OPCM 4022 del 2012 in riferimento alla copertura degli oneri d'attuazione della stessa ordinanza. In proposito andrebbe a suo avviso chiarito se risulti esteso per il periodo di proroga anche l'obbligo di versamento sulla contabilità speciale dei canoni da parte dei soggetti obbligati oppure se risulti sufficiente quanto già finora versato. Ove tali importi non risultino sufficienti ritiene che occorrerebbe chiarire se si configuri anche per il periodo di proroga l'obbligo a carico della regione Campania di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme versate dai soggetti obbligati e quelle necessarie per l'attuazione dell'OPCM 4022 del 2012. Da tali elementi, dovrebbe altresì emergere a suo parere se resti invariato l'importo di 65 milioni necessario per la complessiva attuazione della citata ordinanza n. 4022 del 2012, quanta parte del predetto importo sia già stato acquisito alla predetta contabilità e quanto eventualmente resti ancora da versare a carico dei soggetti obbligati e/o della regione Campania. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermato che gli eventuali residui versamenti a carico della Regionale siano compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno senza pregiudizio per le attività inerenti la gestione ordinaria della regione.
  Con riferimento ai profili della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, prende atto di quanto affermato dal Governo sulla compatibilità di tale utilizzo con le previsioni tendenziali anche in caso di proroga dello stato di emergenza. Segnala, peraltro, che tale compatibilità sembra implicitamente riconducibile a una revisione dei tendenziali avvenuta tenendo conto della possibilità che i termini di scadenza dell'ordinanza non fossero sufficienti all'attuazione delle attività emergenziali oggetto dell'ordinanza stessa. Sul punto considera opportuna una conferma.
  Osserva inoltre che, per effetto della proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022 del 2012 dovrebbero continuare ad essere sostenuti gli oneri di personale di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 6, dell'OPCM Pag. 1004022 del 2012 derivanti dal mantenimento in essere della struttura commissariale. Premessa la necessità di una conferma in tal senso, occorrerebbe a suo avviso chiarire a valere su quali risorse i relativi oneri andranno coperti, visto che la relazione tecnica non menziona espressamente tali spese. Con particolare riferimento all'articolo 1, commi 3 e 6, della stessa ordinanza andrebbe escluso che l'eventuale proroga dei contratti a tempo determinato, inizialmente previsti fino al 31 marzo 2013, possa costituire la premessa di forme di stabilizzazione del personale interessato, considerata la normativa, anche comunitaria, vigente in materia.
  In riferimento alla proroga dell'applicazione dell'OPCM 4022 del 2012, osserva che dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, in ordine alla possibilità del Commissario delegato di avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, della collaborazione dell'ISPRA, dell'ARPAC, degli uffici tecnici regionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali. In proposito, ritiene che si dovrebbero acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di assicurare tale collaborazione anche per il periodo di proroga senza ulteriori oneri. Andrebbe infine a suo parere valutata la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue.
  Con riferimento al comma 3-quater dell'articolo 3, concernente la gestione dei rifiuti nella regione Campania, valuta opportuno che siano verificate le implicazioni della norma per la finanza pubblica, in considerazione del fatto che la stessa incrementa i costi complessivi del servizio la cui copertura integrale deve essere assicurata dalla TARES, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. Poiché detto articolo stabilisce precisi criteri per la determinazione della tariffa – finalizzata a coprire i costi di investimento e di esercizio – e stabilisce altresì limiti massimi per la maggiorazione finalizzata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi di valutazione volti a chiarire l'effettiva praticabilità e la sostenibilità per i comuni dell'inclusione dei costi in esame tra quelli da coprire mediante TARES. Quanto a quest'ultimo profilo, la sostenibilità per i comuni è condizionata dalla possibilità di realizzare risparmi riferiti ad altri costi ovvero di prevedere una traslazione all'utenza dei costi derivanti dal pagamento dei suindicati contributi ai comuni sedi degli impianti.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, recante disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia, al fine di escludere conseguenze finanziarie, ritiene necessario che sia chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse, dal momento che non sono fornite dalla relazione tecnica informazioni in proposito. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 è riferita all'aggregato del bilancio dello Stato. Tuttavia, in ragione della natura delle disposizioni a cui la stessa si riferisce, relative all'emergenza ambientale della regione Puglia, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riferire tale clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.
  Circa l'articolo 4, recante proroga della gestione commissariale per la Galleria Pavoncelli, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi volti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della galleria in oggetto e di superamento dello stato di emergenza, di cui all'OPCM 3858 del 2010. In particolare, ritiene necessario acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare – compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato – e l'effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte. Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse Pag. 101della contabilità speciale, prende atto di quanto affermato dal Governo circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni tendenziali fino alla scadenza prevista dalla norma in esame. Infine, poiché le norme prevedono un accordo di programma tra le regioni interessate per l'individuazione del soggetto competente al subentro, andrebbe a suo avviso chiarito se in base a tale previsione gli interventi relativi alla Galleria Pavoncelli debbano necessariamente proseguire anche oltre il 31 marzo 2014 e se possa quindi prefigurarsi la necessità di ulteriori finanziamenti per il completamento dei lavori.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, recante disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015, rileva che le disposizioni in esame appaiono prevalentemente di carattere ordinamentale, in quanto volte ad una riorganizzazione della normativa già emanata per la preparazione dell'Evento Expo 2015, alla luce della nomina del Commissario unico delegato del Governo. In proposito, reputa che non vi siano osservazioni da formulare in base a quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato; ciò con particolare riferimento agli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per gli interventi regionali e sovra regionali, alle deroghe al Codice degli appalti e alle norme in materia ambientale.
  Per quanto attiene alla repressione di attività parallele non autorizzate da Expo 2015 SpA, finalizzate ad intraprendere forme di commercializzazione parassitaria, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità dei relativi adempimenti, a carico di soggetti competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla deroga introdotta durante l'esame al Senato in materia di utilizzo delle materie prime secondarie, reputa utile acquisire conferma circa la conformità della norma alla disciplina comunitaria in materia ambientale, al fine di escludere la possibilità di eventuali sanzioni.
  Circa i commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 5, recanti norme concernenti la Società Expo 2015 S.p.A., rilevato preliminarmente che Expo 2015 è una società per azioni, appare opportuno chiarire quali siano le «spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione» e quale sia la portata della disposizione anche con riferimento al possibile impatto sulle procedure di controllo ex post volte a confermare la corretta gestione di fondi di provenienza pubblica.
  Con riguardo alle disposizioni recate dal comma 1-quater, rileva che l'articolo 10 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 reca la seguente rubrica: «Esenzione dalle imposte per i Commissariati generali di Sezione». In particolare il comma 1 del citato articolo 10 stabilisce che i Commissariati generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dai commi successivi del medesimo articolo 10, da imposizione indiretta, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La norma in esame dispone che l'esenzione sia limitata alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia. Sembrerebbero, dunque, a suo avviso imponibili tutte le altre attività. Ritiene che andrebbe precisato se la norma in esame sia volta a chiarire l'originario significato delle disposizioni di cui all'articolo 10.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, concernente il trasporto marittimo nell'area dello stretto di Messina, atteso che per effetto delle norme in esame la riassegnazione di cui all'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria 2005 è limitata, per l'anno 2013, all'importo di 6,12 milioni di Pag. 102euro, sembrerebbe a suo parere opportuno acquisire elementi dal Governo in merito alla possibilità che l'ulteriore riduzione delle risorse riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per le finalità di cui all'articolo 2, commi 3-5, del decreto legislativo n.190 del 2002, possa pregiudicare la realizzazione di programmi già in essere a valere sulle medesime risorse. A tale proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare che la dinamica per cassa degli interventi finanziati dalla norma in esame sia coerente con quella scontata nei tendenziali in relazione ai precedenti utilizzi delle risorse derivanti dalle tariffe in materia di motorizzazione. Considera, infine, utile acquisire informazioni circa l'entità degli interventi ancora da finanziare per le finalità di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 296 del 2006.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Al relativo onere si provvede: quanto a 2,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; quanto 0,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento, riferito al triennio 2013-2015, del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura di una quota parte delle entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione (capitolo 2454, articolo 12 – stato di previsione dell'entrata), ribadisce l'opportunità che il Governo chiarisca se le suddette risorse siano già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e se la riduzione della quota da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevista dalla disposizione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che il medesimo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 5-ter, recante proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, ritiene utile acquisire dal Governo dati ed elementi volti a chiarire: se anche in relazione al venir meno della proroga disposta dal decreto-legge n. 216 del 2011 fino al 31 marzo 2013, non siano stati scontati nei tendenziali effetti di risparmio, come dichiarato dal Governo in occasione della scadenza del predetto termine; quale sia l'entità approssimativa dei mancati risparmi conseguenti alla proroga in esame, anche nel caso in cui gli stessi non risultino scontati nei tendenziali; quale sia la disciplina applicabile alle gare i cui bandi risultino già stati pubblicati tra il 1o aprile 2013 e la data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, atteso che queste ultime si limitano a «fare salvi» i bandi e gli avvisi pubblicati in tale periodo.
  Con riferimento all'articolo 5-quater, concernente il ripristino dell'operatività nella gestione della sicurezza nel porto di Genova, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi circa la congruità e la coerenza temporale dell'autorizzazione di spesa in relazione agli interventi da finanziare. Osserva, inoltre, che per effetto delle norme introdotte al Senato, per gli anni 2013 e 2014, le risorse a disposizione del fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000 risulterebbero ridotte. A tale proposito considera opportuno acquisire ulteriori elementi dal Governo in merito alla possibilità che tale riduzione di risorse possa pregiudicare la realizzazione di programmi già in essere a Pag. 103valere sulle risorse già assegnate al fondo. Andrebbe inoltre, a suo avviso, acquisita conferma che la nuova destinazione delle risorse non determini una dequalificazione della spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, relativa alle spese per studi e ricerche per trasporti marittimi sicuri (capitolo 2246 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della quale viene disposta la riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, considera opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 6, recante proroga dello stato di emergenza relativo al sisma del maggio 2012, rileva che le disposizioni in esame estendono il periodo in relazione al quale è ammesso il finanziamento agevolato per i versamenti tributari e contributivi, ma non intervengono sui termini di pagamento dei medesimi tributi e contributi. In proposito andrebbe a suo parere acquisita una conferma, tenuto conto che la relazione tecnica contiene un riferimento all'assenza di effetti infrannuali dovuti al fatto che gli importi indicati «saranno comunque versati entro il corrente anno finanziario» e tenuto conto che il comma 3 esclude la applicazione delle sanzioni». In particolare con riferimento a tale esclusione ritiene che andrebbe chiarito se si faccia riferimento a versamenti non effettuati entro i termini, per i quali si renderebbe necessario il pagamento di sanzioni. In tal caso rileva che la norma comporta un mancato gettito da sanzioni. Qualora invece la mancata applicazione di sanzioni si riferisca a situazioni future, essa potrebbe a suo avviso determinare un incentivo a non adempiere nei termini previsti. In proposito ritiene necessaria una valutazione del Governo. Valuta, inoltre, opportuno un chiarimento con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 che proroga lo stato di emergenza degli eventi sismici del maggio 2012, richiamando comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012: tale limite, infatti, è riferito esclusivamente all'onere per interessi sostenuto dallo Stato in relazione alla concessione dei finanziamenti agevolati da parte degli istituti finanziari. Non sembrerebbe quindi a suo avviso pertinente il richiamo contenuto al comma 1. Più in generale ravvisa l'opportunità – secondo quanto richiesto anche in relazione al successivo articolo 6-septies – di un chiarimento al fine di verificare se i nuovi termini previsti per richiedere i finanziamenti agevolati, determinando un rinvio anche dei piani di rimborso dei medesimi, possano influire sulla modulazione annua dell'onere per interessi posto a carico dello Stato, quantificato – per l'insieme dei finanziamenti previsti per gli eventi sismici in esame – in 145 milioni di euro per il 2013 e 70 milioni di euro per il 2014.
  Infine, con riferimento alla disposizione di cui al comma 5-bis, in base alla quale le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori possono affluire alla contabilità speciale intestata ai presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, reputa che andrebbe chiarito se la norma rilevi esclusivamente sotto il profilo ordinamentale, con riferimento all'accentramento della gestione delle risorse destinate alla ricostruzione, ovvero rilevi anche sotto il profilo finanziario con riferimento all'esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti locali delle somme appostate sulla predetta contabilità. Per quanto attiene ai profili inerenti la garanzia statale sui finanziamenti agevolati per gli eventi sismici in esame, rinvia alle considerazioni formulate con riguardo all'articolo 6-septies.
  Relativamente all'articolo 6-bis, recante deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise, sotto il profilo della quantificazione, segnala che il tenore letterale della norma non prevede in modo esplicito che la regione Molise, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, possa non operare compensazioni a carico del proprio obiettivo di patto-compensazione cui Pag. 104la regione sarebbe tenuta sulla base dei meccanismi generali del patto regionale verticale. L'esclusione del predetto obbligo di compensazione a carico degli obiettivi della regione sembra peraltro, a suo parere, potersi implicitamente desumere dalla presenza di una disposizione di copertura finanziaria. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma, ricordando che l'articolo 6-bis, nel riconoscere ad altre regioni colpite da calamità naturali norme di contenuto analogo a quella in esame, parimenti introdotte nel provvedimento dal Senato, dispone esplicitamente che non sussiste obbligo di compensazione a carico dei bilanci regionali dei maggiori spazi riconosciuti agli enti locali. Sotto il profilo applicativo, segnala che la norma non specifica a quali enti si riferisca la deroga al patto di stabilità interno. Evidenzia pertanto che andrebbe confermato se questa sia da intendersi riferibile agli enti territoriali della regione Molise colpiti dal sisma, ivi compresa la regione stessa tenuto conto della predetta copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno per una somma complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze). Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse – alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento – non pregiudichi, nell'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 6-quater, riguardante la verifica di sicurezza sugli immobili colpiti dal sisma del maggio 2012, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che sussistano le relative risorse per quanto attiene agli eventuali interventi su edifici pubblici.
  Circa l'articolo 6-quinquies, recante deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma, non rileva nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, essendo la deroga limitata dalla norma nel suo importo massimo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno di una somma complessivamente pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze). Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse – alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento – non pregiudichi, in particolare con riferimento all'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 6-sexies, concernente il personale a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, rileva che i commi 2 e 3 autorizzano una spesa non determinata nel quantum. In assenza di tale indicazione non ritiene possibile verificare se la copertura – disposta a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 – risulti congrua. Rileva inoltre che l'apposizione di un limite di spesa sembra necessaria con riferimento alle disposizioni recate dal comma 3, dal momento che la norma consente, in particolare, la liquidazione di 30 ore mensili di straordinario ad una platea di dipendenti pubblici potenzialmente piuttosto vasta, trattandosi del personale alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative presenti nei territori interessati dal sisma del maggio 2012. Rileva, altresì, Pag. 105che la disposizione recata dal comma 3 consente di intervenire per il pagamento di spese relative all'anno 2012. A suo parere, tale intervento rappresenta una deroga al principio dell'annualità e potrebbe prestarsi a richieste emulative da parte di altre amministrazioni coinvolte nella gestione di emergenze di qualsiasi natura. Sul punto considera opportuna una valutazione del Governo. Ritiene quindi necessario, anche in relazione a tali ulteriori spese, acquisire una quantificazione del maggior onere che si presume debba derivare dalle norme in esame, anche al fine di chiarire se le disponibilità che sussistono sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, posto a copertura, risultino sufficienti a finanziare le ulteriori spese previste. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle relative al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (capitolo 2177 – Ministero dell'economia e delle finanze), il quale reca uno stanziamento di competenza pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. In merito all'utilizzo di tali risorse, ritiene opportuno che il Governo confermi che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento all'articolo 6-septies, recante aiuti alle imprese nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, andrebbero, a suo avviso, forniti ulteriori elementi diretti a valutare gli effetti finanziari recati dalla norma in esame. Ciò in quanto la proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2013 è suscettibile di determinare un incremento dell'ammontare complessivo del finanziamento agevolato. Pur tenendo conto che la nuova formulazione del comma 373 potrebbe porre un limite soggettivo all'ammontare del finanziamento agevolato individuale (de minimis), andrebbero, a suo parere, forniti elementi utili per la corretta quantificazione degli oneri per interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti che rientrano nell'ambito dell'agevolazione; la predetta proroga, inoltre, potrebbe determinare una modificazione della ripartizione annua delle spese per interessi (delineate originariamente, per il complesso dei finanziamenti agevolati riferiti agli eventi sismici in questione, in 145 milioni per il 2013 e in 70 milioni per il 2014). Andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se la nuova scadenza per le domande riferite ai finanziamenti in essere possa incidere sulla predetta modulazione annua dell'onere per interessi a carico dello Stato. Evidenzia, inoltre, che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del beneficio, dovuto all'inclusione dei tributi e contributi dovuti fino al 15 novembre 2013, si riflette anche sul valore delle garanzie prestate dallo Stato sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito agli imprenditori o lavoratori autonomi. Sul punto considera opportuni chiarimenti in considerazione del fatto che il limite massimo della garanzia (6 miliardi) – fissato dal decreto-legge n. 174 del 2012 cui la legge di stabilità 2013 rinvia – appare riferito solamente ai finanziamenti che gli istituti di credito possono, a loro volta, chiedere alla Cassa depositi e prestiti. Pertanto, pur tenendo conto del carattere eventuale dell'onere in esame, subordinato all'ipotesi di mancata restituzione del prestito da parte del soggetto agevolato, reputa che andrebbero valutati i possibili effetti finanziari che tengano conto della probabilità della effettiva escussione della garanzia alla luce dell'ampliamento del valore complessivo dei prestiti agevolati.
  In merito all'articolo 6-novies, concernente la detassazione dei contributi, prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, ritiene comunque utile un chiarimento in merito alle modalità con le quali, in linea generale, si provvede a formulare le previsioni di gettito riferite a contributi erogati dallo Stato.
  Riferendosi ai commi da 1 a 6-bis dell'articolo 7, concernenti l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE relative alle «spese obbligatorie», segnala i seguenti profili, sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo: per quanto attiene Pag. 106alle disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, tenuto conto che entrambe le agevolazioni sono state prorogate al 31 dicembre 2012 dai citati articoli 13 e 15 dell'OPCM n. 4013 del 2012 nel limite massimo di spesa rispettivamente di 45 e 0,3 milioni di euro, andrebbe a suo avviso chiarito se i nuovi limiti di spesa (53 e 0,3 milioni di euro) comprendano anche le predette risorse, il cui utilizzo dovrebbe quindi intendersi implicitamente prorogato, ovvero si riferisca ad ulteriori risorse da destinare alle medesime finalità; con riferimento al comma 3-bis, pur tenendo conto di quanto precisato nella Nota di risposta del 14 maggio, ritiene opportuno che il Governo confermi che le ulteriori finalizzazioni delle risorse indicate dalla disposizione in esame, connesse in particolare al pagamento dei canoni relativi alla sede della provincia dell'Aquila, siano compatibili e in linea con quelle di cui alla citata delibera CIPE e non pregiudichino le finalità già previste e programmate, tenuto conto, fra l'altro, che il punto 1.1 della medesima delibera fa riferimento esclusivamente ad affitti delle sedi comunali; con riferimento al comma 5, che dispone che le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle «spese per l'emergenza», quantificate mensilmente dai comuni, siano trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio, non considera chiaro entro quali termini ed in quali limiti di spesa operi la disposizione. Inoltre andrebbe a suo parere chiarito a valere su quali risorse debbano essere effettuati tali trasferimenti e se la comunicazione da parte degli enti locali abbia un valore esclusivamente informativo, essendo i trasferimenti comunque condizionati al rispetto di un limite di spesa; quanto al comma 6-bis, non ha osservazioni nel presupposto che la nuova assegnazione non implichi l'esigenza di interventi che comportino nuovi oneri. In proposito ritiene necessaria acquisita una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento ai commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 7, recante proroga di assunzione di personale a tempo determinato, rileva che la proroga dei contratti a tempo determinato in esame potrebbe costituire la premessa per richieste di stabilizzazione, anche in considerazione del fatto che le proroghe medesime sono disposte in deroga alla normativa, anche comunitaria, vigente nella materia. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo escluda che le proroghe in esame possano determinare l'obbligo di assunzioni a tempo indeterminato per tutto o parte del personale impiegato.
  Con riferimento al comma 6-septies dell'articolo 7, concernente i pagamenti degli stati avanzamento lavori, reputa che andrebbe precisato a quali pagamenti la norma faccia specificamente riferimento.
  Circa l'articolo 7-bis, recante il rifinanziamento della ricostruzione privata in Abruzzo, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione del maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'imposta di bollo. Non ritiene, pertanto, possibile verificare la congruità della copertura apprestata. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, che prevede che il CIPE possa autorizzare, per le finalità dell'articolo in esame, l'utilizzo delle risorse di cui al punto 1.3 della delibera n. 135 del 2012 riservate all'edilizia pubblica, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle stesse, sia pure in via di anticipazione, possa incidere sulla realizzazione delle finalità già previste e programmate per l'edilizia pubblica.
  Riguardo all'articolo 7-ter, concernente la manutenzione e gli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, rileva che le norme sembrano prevedere un diverso utilizzo delle disponibilità residuali destinate al contratto di programma stipulato con Rete ferroviaria italiana SpA. Poiché tale nuovo utilizzo avverrebbe una volta completati gli interventi previsti dal contratto di programma di Rete ferroviaria, ritiene che andrebbe escluso che il finanziamento delle nuove finalità indicate Pag. 107dal testo possa determinare la futura emersione di fabbisogni connessi al completamento degli interventi originariamente previsti dal contratto di programma. Andrebbe inoltre a suo avviso chiarito se le nuove finalizzazioni previste dal testo siano compatibili con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti da investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, sebbene privo di una apposita voce programmatica reca le necessarie disponibilità. Segnala che l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale negli anni successivi al triennio di riferimento appare suscettibile di determinare un irrigidimento della spesa ultratriennale.
  Con riferimento all'articolo 7-quater, concernente riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione, per quanto attiene all'esclusione delle somme stanziate dai limiti del patto di stabilità interno, ritiene che andrebbe acquisita conferma che, per quanto riguarda alle spese effettuate dagli enti locali, la deroga riguardi sia i pagamenti che le entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato. Qualora infatti fossero esclusi dal patto soltanto i pagamenti – tenuto conto che per gli enti locali il vincolo sui trasferimenti statali è posto sul saldo di bilancio – si aprirebbero, a suo avviso, maggiori spazi finanziari per altre spese di carattere aggiuntivo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'esclusione dal Patto di stabilità interno di una somma pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.  57 del 3 agosto 2011 relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, fa presente che alla stessa si provvede mediante ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), che per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 reca uno stanziamento pari, rispettivamente, a 302,7 milioni di euro, 464,7 milioni di euro e 439,7 milioni di euro. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse – alle quali più volte si è fatto ricorso in alcuni provvedimenti legislativi approvati recentemente dal Parlamento – non pregiudichi, in particolare con riferimento all'anno 2013, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Con riferimento ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8 ed all'articolo 8-bis, in materia di prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie in Abruzzo, preso atto che l'onere sarà contenuto entro i limiti dello stanziamento indicato dal comma 6, rileva che la relazione tecnica non indica il procedimento seguito per la quantificazione della spesa, da coprire con il medesimo stanziamento. Osserva come i dati indicati nella relazione tecnica specifichino solo che la spesa pro-capite dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.000 euro. Considerato che lo stanziamento è pari a circa 11 milioni di euro, se ne può dedurre che saranno utilizzate circa 900 unità di personale. Considera, inoltre, utile che siano indicati gli ulteriori elementi posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento alla misura dei rimborsi spese, che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 riconoscono «nei limiti previsti dalla normativa vigente», senza che questi siano più in dettaglio specificati. Non appare, a suo avviso, altresì chiaro se la destinazione di spesa individuata dalle norme in esame determini effetti sui saldi di finanza pubblica analoghi a quelli ipotizzati in sede di stanziamento delle somme di cui si dispone Pag. 108l'utilizzo. Sul punto ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.
  Con riferimento alla possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 3, che gli Uffici speciali aggiudichino contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, e alla classificazione come rifiuti urbani dei materiali derivanti dalla rimozione delle macerie, andrebbero a suo parere esclusi profili di incompatibilità con la normativa europea al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni. Analogo chiarimento ritiene che andrebbe fornito anche con riferimento alle norme recate dall'articolo 8-bis che dichiarano applicabile il decreto ministeriale n. 161 del 2012 solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale ed escludono l'applicazione del medesimo decreto con riguardo alla gestione dei materiali di scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. Ritiene, infine, che andrebbe escluso che le norme recate dall'articolo 8-bis siano suscettibili di determinare oneri di natura indiretta per interventi di risanamento o di bonifica connessi ad una gestione meno restrittiva dei materiali da scavo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dai commi 6 e 8, ricorda che dalla documentazione consegnata dal Governo durante l'esame, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato si evince che: le risorse, nella misura di 4,983 milioni di euro, sono state già assegnate alle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2 dal Commissario delegato per la ricostruzione, titolare della contabilità n. 5281, e che l'assegnazione di tali risorse non pregiudica gli interventi già previsti, a carico della predetta contabilità, dalla legislazione vigente; le risorse programmate della delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2013, pari a 6 e a 2,2 milioni di euro, rispettivamente destinate ad «ulteriori esigenze di carattere obbligatorio» e alla «gestione dell'ordine pubblico», risultano allo stato disponibili e, in particolare, con le disposizioni in esame si è individuata una specifica destinazione delle risorse di cui alle suddette voci. Con riferimento a tali risorse ricorda che l'utilizzo nella misura di 6 milioni di euro di cui al comma 6 delle risorse programmate dalla suddetta delibera CIPE n. 135 esaurisce per intero lo stanziamento disposto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del comma 5-bis dell'articolo 8, riguardante interventi di ricostruzione nella zona dell'Aquila, osserva che la norma prevede l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la copertura dell'onere – pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 – derivante dall'integrale ripristino per il medesimo anno delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2009 alle attività di monitoraggio del rischio sismico. Al riguardo osserva che il predetto fondo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se per ripristino delle «disponibilità» di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 debba intendersi il reintegro, ovvero il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge, dal momento che la copertura finanziaria prevista ammonta ad 1 milione di euro.
  Circa i commi 7 e 8 dell'articolo 8, riguardante i servizi di vigilanza dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, osserva che la relazione tecnica quantifica un onere di circa 2,1 milioni di euro a fronte di un'autorizzazione di spesa pari a 2,2 milioni di euro. In proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la differenza tra i due importi derivi da un mero errore materiale ovvero sussistano ulteriori elementi di spesa non esplicitamente evidenziati nella relazione tecnica. Andrebbe, altresì, Pag. 109a suo avviso chiarito se la destinazione di spesa individuata dalle norme in esame determini effetti sui saldi di finanza pubblica analoghi a quelli ipotizzati in sede di stanziamento delle somme di cui si dispone l'utilizzo. Sul punto considera necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.
  Con riferimento ai commi da 2 a 14 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, concernente il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, ritiene opportuno che il Governo confermi che le precedenti riorganizzazioni del settore del turismo siano effettivamente state attuate ad invarianza di oneri. Ciò anche al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 10. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che gli stanziamenti di competenza del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alla missione turismo (capitoli 818, 830 e 806) derivano da trasferimenti provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitoli 2107, 2193 e 2194) e ammontano complessivamente – come si evince dal bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013 – a 28.269.304 euro nell'anno 2013, a 28.147.631 euro nell'anno 2014 e a 28.179.667 euro nell'anno 2015. Al fine di individuare con precisione le risorse di cui al comma 8, che saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero per i beni e per le attività culturali e del turismo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse attualmente disponibili sui citati capitoli della Presidenza del Consiglio.

  Giuseppe DE MITA (SCpI), pur nella consapevolezza dell'imminente scadenza del decreto-legge in oggetto, reputa tuttavia opportuno svolgere alcune riflessioni in merito all'articolo 4, concernente la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli. Al riguardo, segnala che si tratta di un'annosa questione, che si protrae da molti anni or sono.
  Entrando nel merito, fa presente che la relazione che, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 4, il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe essere altresì trasmessa anche al Ministro dell'ambiente, ritenendo indispensabile il coinvolgimento di quest'ultimo in considerazione delle sue competenze in materia.
  Rileva, inoltre, che la suddetta relazione, essendo prevista al comma 1-bis, sembra non tenere conto di quanto disposto dal successivo comma 2 dell'articolo 4, che prevede la stipula di un Accordo di programma con il quale le regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, sentito l'Acquedotto Pugliese, individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. Reputa, pertanto, necessario segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di spostare la previsione della richiamata relazione in un comma successivo al 2.

  Rocco PALESE (PdL), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato De Mita, ribadisce che il problema relativo alla Galleria Pavoncelli non è mai stato risolto. In particolare, segnala che in considerazione del grave stato di emergenza connesso alla vulnerabilità sismica della predetta Galleria, vi è il rischio che venga a mancare l'approvvigionamento idrico per diversi milioni di persone.
  Per tale ragione, ritiene opportuno che la relazione di cui all'articolo 4 del provvedimento dia conto anche di quest'aspetto.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), richiamando gli interventi svolti dai deputati De Mita e Palese, fa presente che, ferma restando, ovviamente, la possibilità di presentare degli emendamenti in Assemblea con riferimento ai temi da essi sollevati, rileva tuttavia come le questioni poste Pag. 110attengano al merito e non ai profili finanziari del provvedimento. Pertanto, tali questioni non potranno trovare accoglimento nel parere che la Commissione bilancio è chiamata a formulare sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni sull'Area industriale di Piombino, replicando alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore in ordine al patto di stabilità, ribadisce, nel rinviare a quanto rappresentato in sede di aggiornamento alla relazione tecnica, l'assenza di effetti finanziari in quanto il comma 7 esclude dai limiti del patto di stabilità interno 2014 i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati sia con risorse statali che con le risorse della regione Toscana o del Comune di Piombino, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse modalità di esplicazione del PSI tra regioni ed enti locali nonché delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate del comune di Piombino relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato. Peraltro, una diversa interpretazione consentirebbe l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo, in contrasto con la finalità della disposizione, volta per l'appunto, a consentire le sole spese connesse agli interventi in parola. Ritiene, pertanto, che la norma non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo in merito all'articolo 1, comma 7, ove fosse ancora possibile in sede di approvazione in Aula, ritiene necessario apportare le seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 7, primo periodo: a) Le parole «I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali» sono sostituite dalle seguenti «Le risorse statali e i relativi pagamenti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 6»; b) Al primo periodo dopo le parole «per l'anno 2013, nonché» aggiungere le parole «i pagamenti». Sempre al comma 7, con riferimento agli effetti finanziari della relazione del Commissario, ritiene che l'incremento della spesa conseguente all'eventuale innalzamento del limite possa determinare un'ulteriore deroga al patto di stabilità interno solo previo rinvenimento di idonea copertura finanziaria. In merito al riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa per le aree di Piombino e Trieste, fermo restando le integrazioni che saranno fornite dal Ministero dello sviluppo economico, segnala che la norma riveste unicamente carattere ordinamentale ed è destinata ad operare, come previsto esplicitamente dal decreto legge 83 del 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 2, concernente il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo segnala che, circa la richiesta di sufficienza delle risorse per la realizzazione degli interventi programmati per escludere future richieste di finanziamento, sono confermati i dati contenuti nella relazione tecnica che evidenziano il complesso delle risorse finalizzate all'emergenza per lo svolgimento dei compiti individuati dall'OPCM 3887 dagli articoli 2,3,4 e 6. In particolare l'articolo 2 prevede l'incremento della raccolta differenziata, la realizzazione di piazzole di stoccaggio dei rifiuti, di impianti di selezione del materiale e impianti per il trattamento dei rifiuti organici, l'adeguamento e la realizzazione delle discariche necessarie negli ambiti provinciali; l'articolo 3 prevede disposizioni per la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private, in danno del soggetto interessato, nonché l'individuazione, la realizzazione e l'autorizzazione di siti di stoccaggio provvisorio; l'articolo 4 considera la realizzazione degli interventi per garantire al sistema di gestione dei rifiuti il raggiungimento delle funzionalità a regime, l'immediato avvio delle procedure di realizzazione degli impianti già cantierabili e la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di termovalorizzazione; Pag. 111l'articolo 6 considera infine l'eventuale precettazione dei lavoratori impiegati nella gestione dei rifiuti in ragione del fondato pericolo di interruzione delle attività.
  Per quanto concerne la richiesta di approfondimenti sulla proroga dell'applicazione della precedente OPCM 3737 del 2009, nel rinviare al Ministero dell'Ambiente, conferma che tutti gli oneri derivanti dalle OPCM sono comunque riferibili alle risorse allo scopo finalizzate. In ogni caso in merito alla collaborazione degli uffici con il Commissario delegato conferma che la stessa non comporta oneri aggiuntivi in quanto si svolge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Passando ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 3, concernente disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Campania, in merito ai chiarimenti richiesti dalla Commissione relativi alla sufficienza delle risorse a completare gli interventi programmati e ai chiarimenti richiesti sul versamento del canone, conferma quanto riportato nella relazione tecnica in ordine alla sufficienza delle risorse e sull'utilizzo del canone correnti e pregressi; sulla compatibilità degli eventuali residui versamenti a carico della Regione con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno conferma che si tratta di un impegno della Regione nell'ambito della propria programmazione finanziaria complessiva che deve tener conto dei limiti derivanti dal rispetto del PSI al fine di non compromettere le altre finalità istituzionali; sull'eventuale stabilizzazione dei rapporti di lavoro fa presente che, trattandosi di contratti stipulati per far fronte a situazioni contingenti ma destinate a rientrare nell'ordinario, sono escluse di conseguenza forme di stabilizzazione direttamente connesse. Inoltre fa presente che l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che, in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni; sulla possibilità del Commissario delegato di avvalersi di amministrazioni pubbliche conferma che non vi sono oneri, in quanto si utilizzano le risorse già esistenti a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 3, comma 3-quater, su cui la Commissione ha chiesto chiarimenti circa la sostenibilità per i comuni dell'inclusione – ai fini della quantificazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, della quantificazione della Tares – del contributo dovuto da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato ai comuni campani, sedi di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, conferma che la disposizione risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti mediante applicazione del nuovo tributo, e che non comporta effetti finanziari negativi per gli enti interessati.
  In merito all'articolo 3-bis, concernente disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia, segnala che la disposizione prevede, per la Regione Puglia, la proroga dell'efficacia delle disposizioni previste in materia di emergenza ambientale, al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria di alcuni impianti di depurazione delle acque. Trattandosi di una mera proroga resa necessaria dall'ultimazione dei lavori già in corso, ritiene che la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso l'utilizzo delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 4, che prevede la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, in ordine alla richiesta di dati ed elementi volti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria rinvia alle integrazioni della Protezione civile.
  Passando al comma 1 dell'articolo 5, contenente disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015, in merito alla repressione di attività parallele non autorizzate da Expo 2015 SpA, conferma che tali adempimenti rientranti nelle attività Pag. 112istituzionali delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; osserva inoltre, riguardo alla deroga in materia di utilizzo della materie prime secondarie, che la stessa non contrasta con la normativa comunitaria, trattandosi di norma volta a chiarire l'ambito di applicazione. Per ulteriori integrazioni sul punto rinvia alle valutazioni del Ministero dell'ambiente.
  Per quanto attiene ai commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 5, relativi a norme concernenti la Società Expo 2015 S.p.A, segnala, in merito alle perplessità della commissione bilancio sui commi 1-ter e 1-quater, quanto al comma 1-ter, che trattandosi di una modalità di utilizzo semplificata di risorse già assegnate sulla contabilità speciale al Commissario Generale di Sezione per il padiglione Italia per le spese di mero funzionamento, non si rilevano effetti finanziari negativi; quanto al comma 1-quater, che prevede l'applicazione alle attività svolte in relazione al Padiglione Italia dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau Internationale des Expositions in materia di esenzioni, che si tratta di una modalità di applicazione di disposizioni contenute nell'accordo, ratificate con la legge n. 3 del 2013, considerate prive di effetti finanziari negativi in quanto concretizzazione di una rinuncia a maggior gettito.
  In ordine all'articolo 5-bis, relativo al servizio pubblico di trasporto marittimo nell'area dello stretto di Messina, conferma, per quanto riguarda l'ulteriore riduzione delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2, commi 3-5, del D.Lgs. 190/2002, che le stesse sono comunque sufficienti, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del settore pubblico in corso, a garantire il raggiungimento degli obiettivi della norma originaria.
  In merito all'articolo 5-ter, concernente la proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, conferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che i risparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non erano stati scontati nei tendenziali, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo; conseguentemente non appare concretizzabile una valutazione dei tendenziali effetti di risparmio.
  Con riferimento all'articolo 5-quater, in materia di ripristino dell'operatività nella gestione della sicurezza nel porto di Genova, fornisce, circa la richiesta di elementi sulla congruità e coerenza temporale dell'autorizzazione di spesa in relazione agli interventi da finanziare, assicurazioni sulla coerenza temporale tra autorizzazione di spesa e interventi da finanziare; per quanto riguarda gli effetti relativi alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, nel confermare la mancanza di impegni sulle risorse, rinvia al Ministero delle infrastrutture per ulteriori approfondimenti.
  Per quel che riguarda l'articolo 6, recante «Proroga emergenza sisma maggio 2012», rinvia al Dipartimento delle finanze in ordine alle richieste relative ai tempi di pagamento dei tributi e contributi; con riferimento ai chiarimenti richiesti per gli interessi, richiama il tenore letterale del comma 5 dell'articolo 6, che prevede esplicitamente che la convenzione CdP/ABi stabilisca modalità in grado di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13 dell'articolo l l del decreto legge 74 del 2012; in merito al comma 5-bis segnala che viene prevista la possibilità di assegnazione alle contabilità speciali delle risorse a qualunque titolo destinate alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Osserva che la disposizione, essendo formulata in termini di possibilità, permettendo l'implementazione delle contabilità speciali anche da parte del bilancio dello Stato, ma non in modo obbligatorio, non presenta carattere autorizzatorio e non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. Rilevando, quindi, la norma esclusivamente sotto il profilo ordinamentale, conferma che l'esclusione delle risorse delle suddette contabilità riguarda Pag. 113solo le somme la cui piena spendibilità risulti già scontata a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 6-bis concernente la deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise, conferma, per quanto attiene la richiesta di chiarimenti circa l'ambito di applicazione della deroga al PSI, che la riduzione degli obiettivi degli enti locali avviene a invarianza dell'obiettivo della regione, atteso che la norma è finalizzata a fornire ulteriori spazi finanziari agli enti locali della regione senza gravare sul patto della regione stessa. Fa presente che il meccanismo del patto verticale è utilizzato solo come strumento per distribuire gli ulteriori spazi agli enti. Conferma altresì che l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali per la finalità prevista dalla norma non pregiudica le finalità cui il predetto fondo è prioritariamente preposto.
  Quanto all'articolo 6-quater, recante «Verifica di sicurezza sugli immobili colpiti dal sisma del maggio 2012» conferma la natura ordinamentale della disposizione.
  In ordine all'articolo 6-quinquies, concernente la deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma, conferma che l'utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali per la finalità prevista dalla norma non pregiudica le finalità cui il predetto fondo è prioritariamente preposto.
  Passando all'articolo 6-sexies, concernente, riguardante il personale a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012», rileva, in ordine alla richiesta di chiarimenti sulla platea dei dipendenti pubblici per i quali viene autorizzata la corresponsione delle ore di straordinario effettuate, che la stessa appare logicamente determinata dalle attività connesse alla ricostruzione; conseguentemente ritiene che le disponibilità presenti sul Fondo per tale scopo siano sufficienti a finanziare tali spese.
  Relativamente all'articolo 6-septies, relativo agli aiuti alle imprese nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, osserva che la proposta normativa in esame modifica la disciplina, di cui all'articolo 1, commi 365-373, della legge n. 228/2012, relativa al finanziamento agevolato per il pagamento, dei tributi e contributi, a favore dei titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che hanno subito un danno economico diretto dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Fa presente, in particolare, che, rispetto alla normativa vigente, viene prevista l'estensione dei finanziamenti anche ai versamenti dovuti dal 1o luglio al 15 novembre 2013, in analogia a quanto già previsto a favore dei soggetti con danno materiale. Relativamente alle sole entrate tributarie, come indicato nella relazione tecnica alla disposizione in esame, stima che la modifica normativa in esame comporti un ammontare potenziale di nuovi finanziamenti per circa 950 milioni di euro, in aggiunta a quelli gi stimati con riferimento all'articolo 6. Aggiunge, inoltre, che per quanto riguarda la modulazione dell'onere per interessi a carico dello Stato, si ritiene che anche per tale fattispecie gli accordi tra Cdp e Abi per le modalità di rimborso debbano garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, della legge 174 del 2012.
  In ordine all'articolo 6-novies, concernente la detassazione di contributi, nel riaffermare quanto riportato in relazione tecnica, ribadisce che, relativamente alla fattispecie da esentare, nessun importo risulta scontato nelle previsioni di bilancio, osservando che, in tal senso, la disposizione assume la natura di rinuncia a maggior gettito.
  Riguardo ai commi da 1 a 6-bis dell'articolo 7, concernente l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE relative alle «spese obbligatorie», rappresenta, circa le richieste sul comma 1, per quanto attiene alle disposizioni di cui alle lettere a) e c), che le stesse trovano copertura nella risorse allo scopo finalizzate nell'ambito della delibera CIPE n. 135 del 31 dicembre 2012 al l'articolo 1, punto 1.1. nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione; con riferimento al comma 3-bis, rinvia a quanto riportato nella relazione tecnica aggiornata, precisando che il Cipe opererà le opportune rimodulazioni in relazione al fabbisogno correlato alle Pag. 114singole voci indicate nella delibera 135 del 2012; con riferimento al comma 5, nel ribadire che i trasferimenti per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione e delle «spese per l'emergenza sono comunque da intendere nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate, segnala che le comunicazioni dei Comuni hanno carattere informativo sullo stato di utilizzo delle risorse. Quanto al comma 6-bis, conferma l'assenza di oneri connessi alle modalità di assegnazione degli alloggi progetto CASE e MAP, come riportato nella relazione tecnica aggiornata.
  Passando ai commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 7, riguardante la proroga di assunzione di personale a tempo determinato, segnala, in ordine ad eventuali ipotesi di stabilizzazione del personale che, trattandosi di contratti stipulati per far fronte a situazioni contingenti ma destinate a rientrare nell'ordinario, si escludono forme di stabilizzazione direttamente connesse. Fa presente, inoltre, che l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che, in ogni caso, la violazione di disposizione imperative riguardanti l'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le p.a.
  In merito comma 6-septies dell'articolo 7, concernente i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, rinvia a quanto riportato nella relazione tecnica aggiornata, segnalando che tale normativa ha natura ordinamentale essendo finalizzata ad accelerare le attività di ricostruzione privata ed a questo ambito, come esplicitamente riportato dalla norma, si riferisce.
  Riguardo all'articolo 7-bis, concernente il rifinanziamento della ricostruzione privata in Abruzzo, con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la disposizione che prevede l'incremento dell'imposta di bollo rispettivamente da 1,81 e 14,62 euro a 2 e 1.6 euro, 5i, evidenzia che la stima è stata effettuata utilizzando i dati dei contrassegni dell'imposta di bollo interessati dall'aumento relativi all'anno 2012 per quanto riguarda la modalità tradizionale di versamento dell'imposta. Relativamente ai versamenti dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, osserva che sono stati presi in considerazione i versamenti effettuati nell'anno 2012 tramite F23 e F24, relativi all'imposta versata da ufficiali roganti (codice 9802), all'imposta sui libri e registri (codice 158T), nonché all'imposta versata tramite i codici tributo 455T e 456T. Segnala che, per tali ultimi due codici tributo, prudenzialmente non sono stati considerati i versamenti effettuati dagli intermediari finanziari, i quali versano soprattutto l'imposta di bollo relativamente ad altre fattispecie incise dallo stesso tributo (ad esempio imposta sui conti correnti ovvero imposta su titoli e prodotti finanziari).
  In merito all'articolo 7-ter, relativo a manutenzione e investimenti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, in ordine alla possibilità che il diverso utilizzo delle risorse originariamente destinate al contratto di programma di rete Rete ferroviaria italiana SpA – parte servizi –, possa far emergere nuovo fabbisogno finanziario, segnala che tale utilizzo è subordinato al completamento degli interventi previsti dal predetto contratto di programma; per quanto riguarda la coerenza del profilo temporale della spesa, ritiene che le nuove finalizzazioni previste dal testo siano compatibili con i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.
  Passando all'articolo 7-quater, concernente la riqualificazione del territorio nell'ambito del collegamento Torino-Lione, segnala, quanto al patto di stabilità, che il comma 1 esclude dai limiti del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2013, 2014 e 2015, i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi ivi indicati finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Osserva che la diversa interpretazione consentirebbe, peraltro, l'utilizzo dei maggiori spazi finanziari così ottenuti per altre spese di carattere aggiuntivo, in contrasto con la Pag. 115finalità della disposizione, volta per l'appunto, a consentire le sole spese connesse agli interventi in parola. Pertanto, ritiene che la norma non sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
  Con riguardo ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8, relativo alla prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate in Abruzzo dal sisma del 6 aprile del 2009 e all'articolo 8-bis, concernente la deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terra e roccia da scavo, ribadisce, in ordine agli approfondimenti richiesti sulla quantificazione degli oneri, quanto rappresentato in sede di analisi del testo presso il Senato, ovvero che lo stanziamento del comma 6 si configura come limite massimo di spesa e che elementi di dettaglio potranno essere valutati solo dalle amministrazioni interessate nel corso delle attività di rimozione delle macerie in relazione al tetto di spesa fissato. Per quanto concerne la conformità alla normativa europea della classificazione come rifiuti urbani dei materiali derivanti dalla rimozione delle macerie e della gestione dei materiali da scolo di cui all'articolo 8 bis, rinvia al Ministero dell'ambiente e al dipartimento per le politiche europee.
  In merito ai commi 7 e 8 dell'articolo 8, concernenti i servizi di vigilanza dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, segnala, in ordine alla discrasia tra l'onere contenuto nella relazione tecnica e l'autorizzazione di spesa, che quest'ultima, comunque, è formulata nei termini di limite massimo di spesa e quindi eventuali errori materiali non sono destinati ad incidere sulla portata finanziaria dell'autorizzazione di spesa.
  Con riferimento ai commi da 2 a 14 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, concernenti il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, ricorda che la Commissione chiede chiarimenti al Governo in ordine alla effettività della clausola di invarianza, anche in relazione alle precedenti riorganizzazioni del settore turismo. AI riguardo, conferma l'effettività della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 10, in quanto tale disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni ed al personale trasferiti, nonché il trasferimento al MIBAC delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie. Fa presente peraltro che tale criterio, finalizzato ad assicurare l'invarianza finanziaria, è già stato attuato in precedenza, a seguito del trasferimento delle analoghe competenze dal MIBAC alla PCM per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater del decreto legge n. 181r2006.
  Ciò al fine di evitare duplicazione di costi a carico della finanza pubblica.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritenendo necessario consentire al relatore e agli altri componenti della Commissione di prenderne compiutamente atto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani 19 giugno 2013, al fine di procedere alla formulazione del parere di competenza all'Assemblea.

  La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 16.50.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Pag. 116

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, segnala che è stato richiesto il riesame delle seguenti proposte emendative: Guerra 1.47 e Coscia 4.107, sulle quali è stato espresso parere contrario nell'odierna seduta antimeridiana.
  Ricorda che l'emendamento Guerra 1.47 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 siano estese anche alle unioni di comuni, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune. Ricorda, poi, che nell'odierna seduta della Commissione, è stato chiesto al Governo di chiarire la portata degli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.
  Al fine di procedere al riesame del parere contrario reso nella suddetta seduta, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se a tali disposizioni potrà essere data attuazione fermo rimanendo il tetto massimo costituito dalla somma delle anticipazioni riconosciute ai comuni che fanno parte delle unioni di comuni stesse e, in tal caso, se sia necessario procedere ad una riformulazione della proposta emendativa in esame.
  Per quanto concerne l'emendamento Coscia 4.107, fa presente che esso prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per esigenze temporanee o sostitutive, possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014.
  Ricorda altresì che, nella odierna seduta, il Governo ha espresso un parere contrario sulla suddetta proposta emendativa evidenziando in particolare il rischio che dalla stessa potessero derivare richieste di stabilizzazione del personale interessato. Al fine di procedere al riesame del parere contrario reso nella suddetta seduta, reputa opportuno che il Governo chiarisca se a tale disposizione potrà essere data attuazione per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali senza determinare deroghe alla vigente normativa contabile e, in tal caso, se sia necessario procedere ad una riformulazione della proposta emendativa in esame.

  Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'emendamento 1.47, propone di adottare la seguente riformulazione: dopo le parole: «sono estese» aggiungere le seguenti: «, su richiesta dei comuni interessati,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla restituzione della anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi», ritenendo che essa possa soddisfare la richiesta di chiarimento avanzata dal relatore.
  Con riferimento, poi, all'emendamento 4.107, propone di adottare la seguente formulazione, che consente ad avviso del Governo di coniugare gli equilibri di bilancio con le esigenze della didattica, tenuto conto della non coincidenza tra anno scolastico e anno solare: aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale degli enti locali».

  Bruno TABACCI (Misto-CD) preso atto della riformulazione proposta dal viceministro Casero, si domanda se il Governo abbia riflettuto adeguatamente sulla questione posta, in quanto, a suo avviso, si profilano rischi sul versante della stabilizzazione del personale interessato, oltre a possibili effetti emulativi, che sarebbero, invece, da scongiurare.

  Il viceministro Luigi CASERO fa presente che il riferimento, nell'emendamento in questione, all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 scongiura il rischio, ipotizzato dal deputato Tabacci, di produrre come effetto la stabilizzazione del personale interessato.

  Fabio MELILLI (PD) rileva come l'emendamento in oggetto si riferisca solo agli asili nido e alle scuole dell'infanzia degli enti comunali, mentre a suo avviso dovrebbe essere esteso anche ad altri percorsi formativi e, più in generale, anche alle scuole statali.

Pag. 117

  Rocco PALESE (PdL) si domanda se la riformulazione proposta sia coerente con i dettami di cui all'articolo 81 della Costituzione, richiedendo in proposito che vengano rilasciati adeguati chiarimenti da parte della Ragioneria dello Stato. Ritiene, infatti, che non siano sufficienti, dal punto di vista finanziario, gli elementi informativi forniti dal Governo.
  In particolare, chiede di conoscere con maggiore dettaglio la platea dei destinatari della proposta emendativa in discussione.
  Segnala, quindi, il pericolo per cui, procedendo per interventi isolati ed estemporanei, secondo un metodo che a suo avviso va stigmatizzato, si creino rischi per la finanza pubblica.

  Angelo RUGHETTI (PD) fa presente che l'emendamento in questione affronta un problema reale, per cui il ricorso alla deroga nel caso di specie consente di venire incontro ad una necessità effettiva. Ritiene, in generale, che al problema concernente i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico vada data una risposta organica.
  In particolare, segnala che a dicembre ci sarà comunque la richiesta di prorogare i predetti contratti in quanto gli asili nido dovranno aprire.

  Maino MARCHI (PD), condividendo l'esigenza di attuare una riforma complessiva, fa tuttavia presente che un intervento in materia di servizi educativi si rende indispensabile in quanto non è possibile dividere in due l'anno scolastico. Pertanto, preso atto dell'indifferibilità del problema, ritiene che l'emendamento in oggetto, nella riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, rappresenti una soluzione di buon senso.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), preso atto dell'esigenza di trovare una soluzione congrua al fine di assicurare il diritto all'educazione negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, chiede al Governo se sia possibile riformulare ulteriormente l'emendamento 4.107, al fine di non lasciare dubbi circa il pericolo, prospettato da più parti, connesso alla stabilizzazione del personale.

  Il viceministro Luigi CASERO, preso atto della richiesta avanzata da più parti, di scongiurare il pericolo che l'emendamento possa essere interpretato nel caso di consentire la stabilizzazione del personale educativo e scolastico impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato, propone un'ulteriore riformulazione relativa all'emendamento Coscia 4.107: dopo le parole: «sottoscritti per» aggiungere le seguenti: «comprovate» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 trova applicazione anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma».

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, preso atto del dibattito e delle proposte di riformulazione prospettate dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   riesaminati gli emendamenti 1.47 e 4.107 al disegno di legge C. 1012-A di conversione in legge del decreto legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 1.47, con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto Pag. 118dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   dopo le parole: “sono estese” aggiungere le seguenti: “, su richiesta dei comuni interessati,” e aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Alla restituzione della anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.”;

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 4.107, con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   dopo le parole: “sottoscritti per” aggiungere le seguenti: “comprovate” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 trova applicazione anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma”.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sugli emendamenti 1.47 e 4.107.».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 36 del 12 giugno 2013, a pagina 71: prima colonna, ventunesima riga, le parole: «14.50» sono sostituite dalle seguenti «16.50»;
   seconda colonna, quarantaseiesima riga, le parole: «14.55» sono sostituite dalle seguenti «16.55».