CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2013
39.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
Emendamenti C. 1012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 7

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, illustra il decreto-legge in esame, come modificato dal Senato. Ricorda che il testo reca – all'articolo 1 – disposizioni riguardanti il riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area in situazione di crisi industriale complessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012. L'articolo 1, comma 2, in relazione alla dichiarazione di Piombino quale area di crisi industriale complessa operata dal comma 1, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della regione Toscana come Commissario straordinario che si avvarrà di una serie di soggetti indicati dalla norma al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità previste dal nuovo Piano regolatore portuale. Per l'individuazione delle risorse da destinare a tali interventi è prevista la stipula di un accordo di programma quadro tra i ministeri interessati e gli enti locali. Tra le altre disposizioni dell'articolo 1, il comma 5 stabilisce che il CIPE, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, delibera in ordine al progetto definitivo del lotto n. 7 compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia. Il comma 7, come sostituito durante l'esame al Senato, reca una deroga al Patto di stabilità interno per la regione Toscana e per il comune di Piombino con riferimento ai pagamenti effettuati da tali enti per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, portuali ed ambientali e per l'area industriale di Piombino. Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che anche l'area industriale di Trieste, in analogia a quanto previsto per l'area industriale di Piombino dal comma 1 del medesimo articolo, sia riconosciuta come area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Rileva che il provvedimento reca poi una serie di norme riguardanti le emergenze di carattere ambientale: in particolare, l'articolo 2 detta disposizioni volte a prorogare, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge n. 59 del 2012, la disciplina emergenziale e la gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani.
  Fa presente che l'articolo 3 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i Pag. 8provvedimenti «rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi» alla citata ordinanza. Il comma 3 prolunga da 24 a 36 mesi il mandato dei Commissari straordinari incaricati, ai sensi della dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, delle funzioni di amministrazione aggiudicatrice al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 il termine della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale, nel territorio della regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a ricomprendere, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES che, in base a quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo (articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011), deve recare la copertura integrale dei costi sostenuti.
  L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2013, in deroga alle norme del decreto-legge n. 59 del 2012, della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Puglia.
  L'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli». Il comma 1-bis, introdotto al Senato, stabilisce inoltre che il Commissario delegato invii al Parlamento ed al ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rapporto con periodicità e che riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi.
  Un'altra tipologia di interventi prevista dal decreto-legge riguarda poi l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 contiene una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE). Si prevede, in particolare, l'istituzione di un Commissario unico, di cui vengono disciplinate le funzioni e che è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 a cui vengono attribuiti poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, nonché la facoltà di provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza. Si prevede, altresì, l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di gara, anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento (comma 1, lettera b)) alle condizioni indicate nella norma. La lettera c) consente alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa comunitaria. La lettera d) qualifica come edifici temporanei determinate opere di Expo 2015, da realizzarsi senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La lettera e) prevede che, entro il 30 aprile 2013, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015». La lettera f) prevede l'applicazione Pag. 9delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.. La lettera g) assegna al CIPE funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'Expo Milano 2015. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni a sostegno dell'EXPO.
  Rileva che ulteriori interventi, relativi ad altre materie, sono poi recati dagli articoli aggiuntivi: in particolare, l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina; l'articolo 5-ter modifica il termine previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011 a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. L'articolo 5-quater, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, reca misure urgenti per ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013.
  Fa presente che un ulteriore insieme di norme riguarda le disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il comma 1 dell'articolo 6 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012 e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. I commi da 2 a 5 prorogano dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo termine del 31 ottobre vale anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione dovuti dal 1o luglio 2013 al 30 settembre 2013, anche da parte di chi ha già presentato la documentazione entro il precedente termine del 30 novembre. Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori. Il comma 5-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (dall'8 giugno 2013 all'8 dicembre 2013) il termine, già prorogato per un anno (dall'8 giugno 2012 all'8 giugno 2013) dall'articolo 11, comma 1-ter del decreto-legge n. 74 del 2012, per effettuare la verifica di sicurezza, come prevede l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 74 del 2012.
  Illustra quindi l'articolo 6-bis, che reca misure in deroga al patto di stabilità interno al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni seguiti al sisma verificatisi in Molise nel mese di ottobre e di novembre 2002. L'articolo 6-ter, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che prevede, nel testo vigente, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. La disposizione Pag. 10estende l'ambito di applicazione della norma citata anche agli immobili adibiti ad attività agricole e zootecniche. L'articolo 6-quater prevede l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, che abbia raggiunto intensità MCS pari o superiore a 6. L'articolo 6-quinquies reca un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 in favore dei comuni e delle province, individuati dalla norma, e che riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e del mese di aprile 2009. L'articolo 6-sexies apporta, al comma 1, alcune modifiche all'articolo 3-bis, commi 8 e 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto una specifica deroga per l'assunzione di personale per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'articolo 6-septies reca modifiche alla disciplina che prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. L'articolo 6-octies prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012. L'articolo 6-novies prevede la detassazione dei contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. La norma prevede che i predetti contributi sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP. L'articolo 6-decies, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa riguardante le Camere di commercio italo-estere o estere in Italia. Tali enti vengono qualificati come associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale (comma 1); viene limitata la permanenza dei soggetti titolari di incarichi negli organi statutari (comma 2); viene infine subordinata l'entrata in vigore degli statuti (o di loro variazioni) all'approvazione congiunta del MISE e del MAE (comma 3).
  Evidenzia che l'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che sono volti ad assicurare la prosecuzione delle misure economiche di assistenza abitativa e delle funzioni istituzionali territoriali in favore della popolazione, utilizzando a tal fine le risorse programmate con la delibera CIPE 135 del 2012. L'articolo 7-bis autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione di immobili nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'articolo 7-ter reca disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'articolo 7-quater reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione.
  L'articolo 8, al fine di garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, consente l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate – sulla base di specifici accordi ivi previsti – per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio Pag. 11autorizzati dai comuni dei materiali. Al fine di disciplinare l'impiego del personale delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco, si prevede dunque che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere provvedano alla stipula di specifici accordi con il Ministero dell'interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) e con il Ministero della Difesa. Il comma 3 affida la cura delle attività di demolizione e abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma agli Uffici speciali per la ricostruzione. L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di rendere più celere e agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la gestione di terre e rocce da scavo – adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale – reca una deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo.
  Evidenzia quindi che, come rilevato anche nel corso dell'esame che si è svolto presso la Commissione di merito e come sottolineato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 13 giugno scorso, il provvedimento in titolo – anche a seguito dei numerosi commi ed articoli introdotti nel corso dell'esame presso il Senato – reca un contenuto eterogeneo, intervenendo su un'ampia e variegata gamma di settori normativi. Rileva come vada, al contempo, tenuto in considerazione che il decreto-legge in esame è stato emanato dal precedente Esecutivo, anche se l'attuale Governo ne ha condiviso subito sia il contenuto che le finalità.
  Rileva che gli articoli originari del decreto legge riguardano: misure in materia di attività produttive – articolo 1, che interviene allo scopo di rilanciare l'area industriale di Piombino –; misure finalizzate a contrastare emergenze ambientali – articoli 2 e 3, concernenti, rispettivamente, il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Palermo e la gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania, nonché l'articolo 4, che reca una proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli –; interventi in favore degli abitanti delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, ovvero volti a favorire la ricostruzione nei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma nell'aprile 2009 (articoli 6, 7 e 8) e, infine, misure che riguardano la disciplina dei grandi eventi (articolo 5, recante disposizioni straordinarie per la realizzazione di Expo 2015).
  Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato sono state invece introdotte disposizioni concernenti ulteriori settori dell'ordinamento, che non sembrano strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge. Si tratta, in particolare: delle misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova (articolo 5-quater); delle disposizioni in materia di gestione e determinazione della TARES nella Regione Campania, le quali sono state inserite nell'articolo 3, comma 3-quater, che interviene tuttavia in tema di emergenza ambientale, sia pure nella medesima regione; delle disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina (articolo 5-bis), delle disposizioni in tema di sicurezza e investimenti nella rete infrastrutturale ferroviaria (articolo 7-ter) e di acquisizioni di lavori, servizi e forniture (articolo 5-ter), nonché delle disposizioni volte ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione (articolo 7-quater). Non sembrerebbe inoltre riconducibile agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge la disposizione contenuta nel nuovo articolo 6-decies, che reca «Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia» e quella contenuta al nuovo articolo 8-bis, che interviene invece in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state poi inserite, nell'ambito del disegno Pag. 12di legge di conversione, talune disposizioni – recate dai commi da 2 a 14 – che vanno ad aggiungersi alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore, contenute ora, rispettivamente, ai commi 1 e 15. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, intervengono al fine di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché allo scopo di modificare la composizione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
  Il comma 9, in particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo 16 della legge 48 del 1967, riformula la composizione del CIPE, in conseguenza degli accorpamenti tra i dicasteri che sono stati decisi negli ultimi anni. Si prevede, altresì, che il segretario del CIPE (che partecipa alle riunioni del Comitato) possa essere anche un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Con riferimento alle disposizioni sopra illustrate, che presentano profili di eterogeneità, ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita», nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo.
  Richiama altresì, sotto il profilo del corretto rapporto tra le fonti del diritto, come nel decreto-legge vi siano disposizioni – contenute in particolare all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c), nonché commi da 2 a 4, e all'articolo 8-bis – che incidono con legge su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato. È dunque necessario che siano riformulate nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) evidenzia come talune disposizioni, a partire da quella recata dall'articolo 7-quater, volta ad escludere dal Patto di stabilità interno degli enti interessati i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio connessi all'attuazione della delibera CIPE n. 57 del 2011 in relazione alla linea ferroviaria Torino Lione, oltre a presentare profili di eterogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, non appaiono riconducibili al requisito dell'urgenza. Ritiene, quindi, opportuno che tale aspetto sia evidenziato nella proposta di parere del relatore.
  Prospetta inoltre l'opportunità di formulare la prima condizione contenuta nella proposta di parere del relatore in termini più stringenti, nel senso di evidenziare la necessità di espungere dal testo le disposizioni che presentano profili di eterogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge, piuttosto che demandare alla Commissione di merito una valutazione di conformità.

  Fabiana DADONE (M5S) si associa a quanto testé evidenziato dal deputato Mazziotti di Celso sottolineando come sia del tutto evidente la mancanza del requisito di urgenza con riguardo al testo dell'articolo 7-quater, che reca una esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, comprende i rilievi evidenziati e sottolinea di aver ritenuto opportuno – proprio per dare forza e pregnanza ai rilievi della I Pag. 13Commissione – formulare come condizioni, anziché come osservazioni, gli aspetti critici già evidenziati nella sua relazione illustrativa.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, proprio per raggiungere il comune obiettivo di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012, è a suo avviso più efficace formulare la prima condizione chiedendo alla Commissione di merito di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-quater; 5-bis; 5-ter; 5-quater; 6-decies; 7-ter; 7-quater; 8-bis, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione.

  Fabiana DADONE (M5S) ritiene che per dotare il parere del Comitato di una forza sufficiente sia necessario formulare la prima condizione chiedendo alla Commissione di merito di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-quater; 5-bis; 5-ter; 5-quater; 6-decies; 7-ter; 7-quater; 8-bis, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione.

  Alessandro NACCARATO, presidente, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, prospetta l'opportunità di aggiungere, nelle premesse, un richiamo al fatto che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge e «in molti casi non sembrano avere il requisito dell'urgenza».
  Riguardo alla prima condizione contenuta nella proposta di parere si potrebbe riformulare chiedendo che la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3-quater; 5-bis; 5-ter; 5-quater; 6-decies; 7-ter; 7-quater; 8-bis, nonché dei commi da 2 a 14 del disegno di legge di conversione, intervenga al fine di assicurare il rispetto del contenuto proprio del decreto-legge in esame e del relativo disegno di legge di conversione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 22 del 2012.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia l'opportunità, rispetto alla parte da aggiungere nelle premesse, di aggiungere la parola «neanche» così da sottolineare che «in molti casi non sembrano neanche avere il requisito dell'urgenza».

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, alla luce di quanto emerso dal dibattito e richiamato quanto evidenziato dal Comitato per la legislazione nel parere approvato sul provvedimento in titolo, presenta una nuova versione della proposta di parere (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 11.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.30

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 13 giugno 2013 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23 e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente programma Pag. 14dei lavori della Commissione per il periodo giugno-agosto 2013:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2013

  Sede referente:
   C. 15 d'iniziativa popolare e abb. – Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
   C. 463 Bersani e abb. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza;
   S. 813 Governo e abb.: Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (ove trasmesso dal Senato).

  Commissioni riunite I e VIII:
   C. 219 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

  Atti del Governo:
   Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

  Commissioni riunite I e XI:
   Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9);

  Deliberazione di rilievi su Atti del governo:
  Alla XI Commissione:
   Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

  Atti dell'Unione europea:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM (2013) 172 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2013) 173 final).

  Sede consultiva:
   Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013» (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) «Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013» (COM(2012) 629 final) e «Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (n. 17426/12).

  Risoluzioni:
   Risoluzione 7-00015 Rosato (per l'istituzione di una struttura unica di gestione della flotta elicotteristica statale).

  Audizioni sulle linee programmatiche dei ministri di settore:
   Audizione del ministro dell'interno, Angelino Alfano:
   Audizione del ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge;
   Audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, Dario Franceschini.

Pag. 15

  La presidenza si riserva comunque di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro delle riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello.

  La seduta comincia alle 14.35.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che il Presidente Francesco Paolo Sisto è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. A nome suo e di tutte le colleghe e i colleghi della Commissione, desidera esprimere al presidente Sisto e alla sua famiglia la più sentita partecipazione al loro dolore.
  Fa quindi presente che la Commissione inizia oggi l'esame dei progetti di legge recanti disposizioni in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
  Ricorda che, a seguito della dichiarazione di urgenza deliberata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi in data 6 giugno 2013, il termine per la I Commissione per riferire in Assemblea è ridotto, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del regolamento, alla metà rispetto a quello ordinario di due mesi. Avverte, pertanto, che l'esame in sede referente dovrà avere termine entro giovedì 18 luglio. Sulla base del calendario predisposto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, dopo la conclusione dell'esame preliminare la Commissione procederà all'adozione del testo base – nella giornata di giovedì 27 giugno – e il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo sarà fissato a lunedì 1o luglio, alle ore 18.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, ricorda che i progetti di legge in esame contengono disposizioni relative alla disciplina dei partiti politici e alla loro democrazia interna, disposizioni concernenti la trasparenza e i controlli, nonché disposizioni relative alla abrogazione del vigente sistema di contribuzione ai partiti e alla introduzione di forme di contribuzione volontaria e di contribuzione indiretta.
  Fa presente che la sua relazione si incentrerà sui contenuti dei progetti di legge in esame relativi alla disciplina dei partiti politici e alla loro democrazia interna, e alla trasparenza e ai controlli.
  La descrizione del contenuto delle disposizioni dei progetti di legge in titolo relative all'introduzione di forme di contribuzione volontaria e di contribuzione indiretta sarà oggetto della relazione della collega Gelmini.
  Partendo dall'illustrazione del disegno di legge del Governo, fa presente che il capo I, che si compone del solo articolo 1, prevede l'abolizione – nei termini precisati dal successivo articolo 14 – del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento. L'articolo chiarisce inoltre che il provvedimento Pag. 16disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini e a benefìci di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.
  Premette che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ai fini del disegno di legge del Governo si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera, del Senato oppure di un consiglio regionale o di un consiglio provinciale delle Province autonome.
  Il Capo II reca disposizioni in tema di democraticità, trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici.
  L'articolo 2 chiarisce che l'osservanza del metodo democratico, imposta ai partiti dall'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del disegno di legge in esame.
  In particolare, l'articolo 3 prevede che i partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti dal provvedimento in esame – che, come si dirà meglio, consistono nella possibilità di beneficiare di erogazioni liberali private a regime agevolato (detrazioni), di partecipare al riparto del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di avere assegnate sedi per lo svolgimento di attività politiche e di avere a disposizione spazi televisivi gratuiti per messaggi pubblicitari politici – devono dotarsi di uno statuto, il quale deve contenere tutta una serie di informazioni e di regole per la disciplina della vita interna del partito.
  In particolare, lo statuto deve indicare il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale; le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi; le modalità per favorire l'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi collegiali; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; e l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
  Ai sensi dell'articolo 4, i partiti che intendano avvalersi dei benefici anzidetti sono tenuti a trasmettere il proprio statuto ai Presidenti delle Camere, che la inoltrano alla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La Commissione – che viene ridenominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» – verifica la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3 e iscrive il partito in un registro nazionale dei partiti politici, da essa tenuto. Ove la Commissione ritenga lo statuto non conforme, invita il partito politico a modificarlo entro un termine. L'iscrizione al registro è condizione per accedere ai benefici previsti dal provvedimento. Il registro è diviso in due sezioni, nella prima sono iscritti i partiti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, Pag. 17lettera a), e nella seconda quelli che soddisfano i requisiti di cui al medesimo comma, lettera b). La distinzione è a sua volta funzionale ad individuare la platea di partiti che accedono, rispettivamente, ai benefici di cui all'articolo 9 (erogazioni liberali a regime fiscale agevolato) e ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 (riparto del 2 per mille e assegnazione agevolata di sedi per attività politica), fermo restando che l'accesso gratuito agli spazi televisivi per la trasmissione di messaggi pubblicitari a contenuto politico è previsto per tutti i partiti iscritti nel registro.
  Ai sensi dell'articolo 5, la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito allo statuto, al funzionamento interno e ai bilanci sono assicurati anche attraverso la pubblicazione sui siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del Portale internet ufficiale del Parlamento italiano, dove sono pubblicati anche il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa, nonché la relazione del revisore o della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del Portale sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.
  Il medesimo articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare le procedure per assicurare la trasparenza delle erogazioni liberali disposte in favore dei partiti. Si prevede che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000 e che siano effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981, ai sensi del quale i finanziamenti o contributi superiori a cinquemila euro in un anno – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi – devono essere dichiarati alla Presidenza della Camera con dichiarazione congiunta del soggetto che li versa e del soggetto che li riceve. Il disegno di legge in esame precisa che i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle elargizioni sono comunque tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. È prevista una sanzione in caso di inadempimento. È inoltre stabilito il principio secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di conoscere l'elenco dei soggetti che erogano i finanziamenti ai partiti politici.
  Gli articoli 6 e 7, che concludono il Titolo II, sono dedicati alla certificazione esterna dei rendiconti e al loro controllo di regolarità e conformità alla legge.
  Si prevede che all'obbligo di certificazione esterna dei rendiconti del partito, da parte di una società di revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, siano soggetti i soli partiti iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti, vale a dire quelli che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) per accedere al riparto della quota del due per mille dell'imposta sul reddito (ai sensi dell'articolo 10) e all'assegnazione di sedi per le attività politiche (ai sensi dell'articolo 11). A tale obbligo non sono invece soggetti i partiti che intendano usufruire solo del regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in loro favore (ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge).
  I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  Nel caso in cui il partito sia inottemperante all'obbligo di certificazione esterna o di presentazione del rendiconto e dei relativi allegati o del verbale di approvazione del rendiconto, la Commissione cancella il partito politico dalla seconda sezione del registro con la conseguenza Pag. 18che il partito perde la possibilità di accedere al riparto della quota del due per mille e all'assegnazione di sedi per le attività politiche. Inoltre, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
  Fa presente che dovrebbe a questo punto passare all'illustrazione dei contenuti delle altre proposte di legge abbinate. Peraltro, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per le relazioni introduttive dei provvedimenti in titolo, chiede, anche a nome della collega Gelmini, che la presidenza autorizzi la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta del testo integrale delle relazioni.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che alle ore 15 riprenderanno i lavori dell'Assemblea. Pertanto, considerati i tempi particolarmente ristretti a disposizione della Commissione, autorizza in via del tutto eccezionale la pubblicazione in allegato del testo integrale delle relazioni dei relatori, deputati Fiano e Gelmini (vedi allegati 3 e 4), fermo restando che questo non potrà ripetersi in altre occasioni.

  Mariastella GELMINI (PdL), relatore, partendo dall'illustrazione del disegno di legge del Governo, ricorda che le norme contenute nel Capo III recano la nuova disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in favore dei partiti, che prevede diversi ordini di requisiti per l'accesso ai benefici introdotti dal disegno di legge.
  Ai sensi dell'articolo 8, l'ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (prevista dall'articolo 9, di cui si dirà) è consentita ai partiti che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni politiche, europee o regionali ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in un numero minimo di circoscrizioni o regioni.
  L'ammissione alla ripartizione annuale del 2 per mille dell'imposta sul reddito (di cui all'articolo 10) e all'assegnazione agevolata di sedi per attività politica (di cui all'articolo 11) è riservata invece ai soli partiti che nell'ultima consultazione elettorale abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo.
  L'articolo 8 disciplina, quindi, la procedura che i partiti devono seguire per l'accesso ai benefìci, che viene disposto, qualora i partiti risultino in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni previste dal disegno di legge, dalla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
  Per quanto concerne più nel dettaglio le tipologie di agevolazioni contemplate dal disegno di legge, l'articolo 9 dispone che, a decorrere dal 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti politici beneficeranno della detrazione dall'imposta sul reddito del 52 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui; la medesima aliquota è prevista anche per le spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, nei limiti dell'importo di euro 500 per ciascuna annualità.
  È disposta la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali di importo superiore, fino ad un massimo di 20.000 euro. Viene, inoltre, elevata dal 19 al 26 per cento la detrazione di imposta per le erogazioni liberali, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, effettuate dalle società in favore dei partiti.
  L'articolo 10 introduce, a decorrere dal 2014, la possibilità per il contribuente persona fisica di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito a favore di un partito politico iscritto nel registro. In caso di scelte non espresse le risorse disponibili restano all'erario. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di due per mille, in modo da garantire, tra l'altro, la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.Pag. 19
  L'articolo 11 reca un'ulteriore forma di sostegno indiretto nei confronti dei partiti politici, consistente nella messa a disposizione di idonei locali per lo svolgimento in via esclusiva dell'attività politica.
  L'articolo 12 riconosce ai partiti politici l'accesso gratuito al servizio pubblico radiotelevisivo, al di fuori del periodo della campagna elettorale, per la trasmissione di messaggi di propaganda politica diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.
  L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle attività politiche.
  Il Capo IV reca disposizioni transitorie e finali.
  In particolare, l'articolo 14 prevede la graduale abolizione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e movimenti politici ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n.157.
  Tale finanziamento, riconosciuto integralmente nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, è ridotto progressivamente nella misura del quaranta, del cinquanta e del sessanta per cento dell'importo spettante, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della legge e cessa definitivamente a partire dal quarto esercizio finanziario successivo.
  Ai sensi dell'articolo 15, le economie di spesa derivanti dall'abolizione del finanziamento pubblico – al netto delle risorse destinate alla copertura finanziaria delle forme di contribuzione volontaria e indiretta – quantificabili a regime in almeno 19 milioni di euro, sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.
  L'articolo 16 reca una delega al Governo per la redazione di un Testo unico nel quale riunire in modo sistematico le diverse disposizioni legislative in materia.
  Per l'illustrazione del contenuto delle altre proposte di legge rinvia al testo integrale della propria relazione che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.
  Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO, nel ringraziare i relatori, sottolinea la grande importanza che personalmente annette ai provvedimenti in esame. Esprime dunque sin d'ora la propria disponibilità ad essere presente, compatibilmente con i lavori del Senato per l'esame del disegno di legge costituzionale S. 813, alle sedute della Commissione ad essi dedicate.
  Rileva come i relatori abbiano evidenziato quello che, a suo avviso, costituisce uno dei punti di maggiore rilievo del disegno di legge del Governo, ovvero il legame tra il finanziamento indiretto – che coinvolge in prima persona i cittadini – e una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che, stabilendo che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», richiede agli stessi partiti di avere una forma democratica.
  Evidenzia altresì che non vi è alcuna intenzione, da parte del Governo, di modificare la natura giuridica dei partiti né di prestabilire o di limitare il contenuto dello statuto, volendosi piuttosto prevedere che se si vuole accedere a un certo tipo di agevolazioni – ben tipizzate nell'illustrazione dei relatori – occorre disciplinare alcuni aspetti.
  Sottolinea come, rispetto alle previsioni della legge n. 96 del 2012, vi saranno per i partiti politici molte più difficoltà a dotarsi di forme di finanziamento adeguate rispetto alle loro attività. Rileva tuttavia come questa impostazione non si fondi su un pregiudizio anti-partitico – ed anche per questo è stato richiamato l'articolo 49 della Costituzione – ritenendo anzi che i partiti costituiscano soggetti essenziali per la democrazia, come insegna la storia. L'impianto del provvedimento comporterà piuttosto un banco di prova per i partiti e una scommessa sul fatto che essi potranno, anche in questo modo, riprendere un rapporto diretto con i cittadini.
  Desidera poi sottolineare un punto del disegno di legge che è stato oggetto di critiche, in particolare dagli organi di informazione. Pag. 20Si tratta della gradualità del passaggio dall'attuale sistema di finanziamento a quello previsto dal disegno di legge. Fa presente che tale gradualità si è resa necessaria in quanto il ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato le difficoltà nel mettere a punto il meccanismo di raccolta del 2 per mille dell'IRPEF. Sussiste inoltre la necessità di emanare un regolamento che tuteli la riservatezza dei contribuenti. Tutto questo fa sì che i primi proventi del due per mille non possano entrare nelle casse dei partiti prima del 2016. Da qui la necessità di graduare il passaggio da un sistema ad un altro totalmente diverso, evitando una ricaduta sui partiti che sarebbe poi una ricaduta sul personale che lavora nei partiti.
  Auspica, infine, che nel corso dell'esame parlamentare il testo del disegno di legge del Governo possa essere, dove necessario, modificato e migliorato e sottolinea l'importanza di mantenere fermo il principio di fondo che, facendo passare le modalità di finanziamento ai partiti da un sistema tolemaico ad uno copernicano, si fonda sulla scelta posta in capo ai cittadini.

  Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che – su progetti di legge di grande rilievo come quelli in esame – la Commissione abbia potuto dedicare poco tempo all'illustrazione del contenuto da parte dei relatori, che oltretutto si sono soffermati – nel loro intervento – solo sul testo del Governo.
  Chiede quindi ufficialmente al Governo di adottare i necessari provvedimenti d'urgenza affinché – nelle more dell'approvazione dei progetti di legge in esame, che modificano alla radice l'attuale sistema e, in alcuni casi, incidono fortemente sulle detrazioni fiscali – sia disposta la sospensione dell'erogazione ai partiti della somma attesa, pari a 91 milioni di euro.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Atto n. 7.

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