CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2013
35.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 giugno scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, anche a nome del Presidente della XI Commissione, Damiano, avverte, ai fini dell'organizzazione del lavori della Commissioni riunite, che nella seduta odierna, dopo la dichiarazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative presentate, si procederà alla discussione sul complesso degli emendamenti, che potrà eventualmente proseguire anche nella seduta di domani convocata alle ore 12.
  Al termine di tale discussione i relatori ed i rappresentanti del Governo procederanno, nella seduta di domani alle ore 12, all'espressione dei pareri; successivamente si passerà alle votazioni sulle proposte emendative, a partire da quelle riferite agli articoli 1 e 2.
  Le votazioni sulle proposte emendative riferite agli articoli 3 e 4 avverranno comunque non prima della seduta convocata per domani alle ore 15.
  L'esame in sede referente si concluderà o nella seduta pomeridiana di domani, qualora fossero trasmessi tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ovvero, se necessario, nella seduta già convocata per la mattinata di giovedì.Pag. 18
  Informa quindi che sono state presentate circa 160 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Pertanto, le Presidenze delle Commissioni riunite sono chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre innanzitutto rilevare come esso, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati dagli articoli 1 e 2, si limiti a disporre la sospensione dei versamenti relativi alla prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativamente ad alcune categorie di immobili, regolando conseguentemente i relativi profili di copertura finanziaria e contabili, nonché a dettare alcune linee guida della futura Pag. 19riforma della fiscalità immobiliare, che, tuttavia, sarà realizzata con un successivo, autonomo intervento legislativo.
  In tale contesto le Presidenze hanno giudicato inammissibili tutte quelle proposte emendative che intervengano direttamente sulla disciplina sostanziale dell'IMU, o di altre forme di imposizione immobiliare, con previsioni immediatamente precettive, nonché, evidentemente, le proposte emendative afferenti ad ulteriori ambiti materiali ancor più palesemente estranei al contenuto proprio del provvedimento.
  Per quanto concerne invece gli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente all'indennità dei componenti del Governo per la propria attività, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ai fondi per i contratti di solidarietà e alla proroga di taluni contratti a tempo determinato nel settore del pubblico impiego, le Presidenze, anche in questo caso nel rigoroso rispetto dei criteri di stretta attinenza al contenuto del decreto-legge stabiliti dal già citato articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, hanno ritenuto in particolare non ammissibili – oltre alle proposte emendative palesemente riferite ad argomenti estranei al provvedimento in esame – anche quegli interventi emendativi che propongono misure strutturali o settoriali relative allo status dei componenti di organismi elettivi o di organi di direzione politica, ovvero alla riforma degli strumenti di ammortizzazione sociale, differenti dalla cassa integrazione in deroga, ovvero ancora alla modifica della relativa disciplina a regime.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Gianluca Pini 1.23, il quale dispone direttamente l'esenzione dall'IMU degli immobili concessi in comodato d'uso ai familiari del proprietario fino al primo grado;
   Paglia 1.27, limitatamente al capoverso comma 1-ter, il quale modifica direttamente l'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, al fine di escludere dalla riserva allo Stato il gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio;
   Ragosta 1.28, il quale modifica l'articolo 13, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 201 del 2011, sopprimendo direttamente la previsione che eleva il moltiplicatore applicabile ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
   gli identici Busin 1.32 e De Micheli 1.34, i quali intervengono sui criteri relativi alla qualificazione, ai fini dell'ICI, e quindi anche dell'IMU, delle unità immobiliari aventi caratteristiche di ruralità iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati;
   Schullian 1.33, il quale proroga al 30 novembre 2013 il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;
   Ragosta 1.35, il quale dispone che devono essere in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 le aree private possedute da aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus;
   gli identici De Micheli 1.41 e Pagano 1.65, recanti una norma di interpretazione autentica concernente la disciplina del testo unico degli enti locali relativa all'affidamento dei servizi di tesoreria da parte degli enti locali;
   Busin 1.46, il quale dispone direttamente la riduzione dell'aliquota di base dell'IMU per le persone non autosufficienti;
   Lorenzo Guerini 1.50, il quale reca una norma interpretativa volta a stabilire che sulle regolazioni finanziarie tra lo Stato e i comuni, concernenti il gettito IMU, non incide l'intero gettito dell'IMU Pag. 20stessa relativo agli immobili posseduti dai comuni medesimi e ubicati nei rispettivi territori;
   Paglia 1.53, il quale modifica direttamente l'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, al fine di escludere dalla riserva allo Stato il gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio;
   Busin 1.60, il quale interviene direttamente sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 al fine di estendere le esenzioni dall'ICI, e quindi dall'IMU, ivi previste, agli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica;
   Busin 1.49, il quale interviene direttamente sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta, per il 2013, degli immobili inagibili ubicati nell'area del sisma del maggio-giugno 2012;
   gli identici Busin 1.48 e Pizzolante 1.56, i quali intervengono direttamente sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta dei fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti, limitatamente ad un periodo di tre anni dall'ultimazione dei relativi lavori;
   Pizzolante 1.55, il quale interviene direttamente sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta dei fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti;
   Mazzoli 1.57, il quale interviene sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dal tributo anche degli immobili posseduti nel proprio territorio da associazioni ed enti gestori di demani civici collettivi;
   gli identici Zanetti 1.52 e Lorenzo Guerini 1.59, i quali intervengono sulla disciplina relativa alle regolazioni finanziarie tra i comuni e lo Stato attinenti all'IMU, con particolare riferimento alle rettifiche degli accertamenti concernenti l'annualità 2012;
   Lorenzo Guerini 1.54, il quale prevede che il gettito IMU individuato per ciascun comune ai fini delle regolazioni finanziarie tra i comuni e lo Stato sia determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali, ovvero da ogni altra informazione disponibile; la proposta emendativa interviene inoltre sul trattamento contabile delle quote di gettito non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale;
   Lorenzo Guerini 1.61, il quale interviene sulle integrazioni alla disciplina IMU di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, recate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, obbligando i comuni ad inserire nella sezione dedicata all'IMU del Portale internet del federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere comunali;
   Villarosa 1.011, il quale esenta dall'IMU le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero;
   Busin 1.04, il quale esenta dall'IMU gli immobili ad uso produttivo;
   Giorgia Meloni 1.010, il quale disciplina in dettaglio le modalità di restituzione dell'IMU versata nel 2012, relativamente agli immobili di prima abitazione;
   Schullian 1.02, il quale reca una norma di interpretazione autentica della disciplina concernente le domande di variazione della categoria catastale, volta a stabilire che la variazione produce effetti ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili a decorrere dal quinto anno precedente alla presentazione della domanda;
   Schullian 1.06, il quale interviene sui criteri relativi alla qualificazione, ai fini dell'esenzione dall'ICI, e quindi anche dall'IMU, Pag. 21delle unità immobiliari aventi caratteristiche di ruralità iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati;
   Schullian 1.05, il quale proroga al 30 novembre 2013 il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;
   Schullian 1.01, il quale proroga fino al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti;
   Giorgia Meloni 1.08, il quale interviene sulla disciplina delle procedure esecutive, stabilendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, delle procedure di sfratto degli immobili locati ad uso di prima abitazione, nonché dei pignoramenti e delle alienazioni immobiliari effettuate nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi;
   Giorgia Meloni 1.09, il quale interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo l'impignorabilità, ai fini delle procedure di riscossione coattiva dei tributi, dell'abitazione non di lusso e degli immobili nei quali siano esercitate attività lavorative o professionali;
   Ruocco 2.10, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio pubblichi annualmente sul proprio sito internet i dati relativi al trattamento economico dei componenti del Governo, nonché dei componenti dei relativi uffici di diretta collaborazione e consulenti, stabilendo inoltre la pubblicazione dei dati concernenti lo stato patrimoniale dei componenti del Governo, nonché dell'elenco dei beni strumentali ad essi concessi in uso dall'amministrazione;
   Giulietti 2.01, il quale interviene sulla disciplina che consente al comune di Marsciano di esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le opere di ricostruzione conseguenti al sisma del dicembre 2009, stabilendo che le conseguenti, minori entrate per l'ente locale sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato;
   Sottanelli 3.5, che reca una proroga del termine per la cessazione dell'attività da parte di società concessionarie della riscossione delle entrate degli enti territoriali;
   Fedriga 3.6, che interviene in materia di pensioni e vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche;
   Ruocco 3.12, che detta una soglia massima per il trattamento retributivo economico annuo di chiunque riceva retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni statali e interviene sulla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro;
   Ruocco 3.10 e 3.16, che prevedono, con norma di rango legislativo, riduzioni di spesa a carico di una serie di organi costituzionali, quali il Senato, la Camera, la Corte costituzionale e la Presidenza del Consiglio dei ministri, peraltro intervenendo su competenze riservate all'autonomia di tali organi costituzionali dalla stessa Costituzione;
   Ruocco 3.14 e 3.13, che modificano il limite dell'indennità spettante ai membri del Parlamento come determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere;
   Barbanti 3.15, che dispone l'abolizione del rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, nonché dei contributi loro riconosciuti a titolo di cofinanziamento;
   Cancelleri 3.02, che prevede la possibilità, per i partiti e movimenti politici, di destinare una quota dei rimborsi elettorali o dei contributi ai gruppi al sostegno della microimprenditorialità;
   Fragomeli 3.01, che interviene in materia di obblighi di pubblicazione di dati concernenti incarichi, curriculum e compensi dei componenti gli organi di indirizzo politico di livello statale regionale e locale;Pag. 22
   Gianluca Pini 4.13, che interviene in materia di agevolazioni fiscali per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori in stato di disoccupazione;
   gli identici De Micheli 4.24 e Fedriga 4.26, volti ad estendere alle cooperative e consorzi non operanti nelle zone svantaggiate o di montagna la disciplina vigente in materia di sgravi contributivi previdenziali ed assicurativi;
   Airaudo 4.27, il quale mira a rifinanziare il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;
   Faenzi 4.36, che interviene in materia di procedure di riscossione coattiva nei confronti dei lavoratori agricoli stagionali;
   Cimbro 4.41, che, novellando il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, interviene sui limiti di spesa degli enti locali stessi, nelle more dell'approvazione dei bilanci previsionali;
   Burtone 4.38, volto inquadrare il personale in servizio, con rapporto di lavoro subordinato, nei ruoli dell'INMP (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà);
   Lorenzo Guerini 4.48, che interviene in materia di estensione delle norme sul limite di assunzione presso gli enti territoriali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno;
   Lorenzo Guerini 4.50, che prevede forme di compensazione tra le spese di personale e le possibilità assunzionali, in caso di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
   Lorenzo Guerini 4.51, che interviene in materia di conferimento di incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, nonché di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito degli enti locali;
   Giorgia Meloni 4.52, volto a prorogare la durata del trattamento di indennità in caso di collocamento in disponibilità per i lavoratori del pubblico impiego non ancora ricollocati al lavoro;
   gli identici Fedriga 4.46 e Elvira Savino 4.49, che modificano l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile;
   gli identici Madia 4.47 e Polverini 4.61, che differiscono il termine dal quale le risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate all'INPS per prestazioni di assistenza e sostegno al reddito;
   De Menech 4.54, che interviene in materia di limiti di spesa per il personale degli enti locali in relazione all'impiego di lavoratori disagiati per prestazioni occasionali.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel chiedere chiarimenti circa i termini previsti per la presentazione di possibili ricorsi sulle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti, invita le Presidenze a riconsiderare la loro valutazione in ordine al contenuto di talune di queste proposte emendative, a fronte di un giudizio che ritiene sia stato formulato sulla base di una interpretazione del Regolamento eccessivamente restrittiva. Giudica infatti sostanzialmente lesivo delle prerogative parlamentari il voler negare a priori ai deputati la possibilità di incidere sul testo, anche laddove si tratti di intervenire con modifiche che – anziché sospendere l'applicazione di un'imposta – ne prospettano l'eliminazione, sottolineando come – a suo avviso – la necessità di conservare l'impostazione originaria del provvedimento del Governo, che sembrerebbe emergere con chiarezza dalle determinazioni assunte dalle presidenze, non possa precludere al singolo deputato la possibilità di approfondire le questioni oggetto del decreto, nella prospettiva di un miglioramento del testo. Ritiene, quindi, preferibile che i presidenti, avendo anche assunto l'incarico di relatori, tentino di precludere qualsiasi modifica del provvedimento adducendo motivazioni di merito, eventualmente Pag. 23connesse a ragioni di copertura finanziaria, piuttosto che impedire preventivamente – come avverrebbe qualora i criteri di ammissibilità fossero confermati nella loro attuale rigidità – un dibattito parlamentare sulla base di motivazioni discutibili, contro le quali il suo gruppo si riserva, in ogni caso, di presentare ricorso.

  Titti DI SALVO (SEL), associandosi alla richiesta del deputato Fedriga, chiede di conoscere i termini per la presentazione dei ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità formulato nei confronti di taluni degli emendamenti presentati dal suo gruppo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, d'intesa con il Presidente della XI Commissione, il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità pronunciati dalle Presidenze è fissato alle ore 16 di oggi.

  Marco CAUSI (PD), ribadendo quanto già sostenuto in occasione dell'esame preliminare sul provvedimento, sottolinea come, anche tenendo conto della natura di «provvedimento-ponte» del decreto-legge in esame, il Governo ed il Parlamento non possano esimersi da una discussione approfondita sui temi oggetto dell'intervento legislativo, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni opportunamente svolto dalle Commissioni, sottolineando a tale proposito come proprio l'esigenza di valutare compiutamente i diversi aspetti della materia affrontata dal decreto-legge abbia indotto a chiedere alla Presidenza della Camera un adeguato spazio di esame. In tale contesto occorre dunque che le Commissioni utilizzino tutte le possibilità per discutere su alcuni temi di particolare rilevanza, auspicando che l'Esecutivo possa prestare la dovuta attenzione ad un dibattito relativo ad aspetti fondamentali della politica fiscale che l'Esecutivo si accinge a perseguire. Ritiene, infatti, che non sia possibile chiedere al Paese nel suo complesso, nonché alle singole forze politiche, di soffocare ogni riflessione sulle questioni della fiscalità immobiliare fino al termine del 31 agosto prossimo, entro il quale, come indicato dall'articolo 2 del decreto-legge, dovrà essere attuata la complessiva riforma di tale comparto del sistema tributario prefigurata dall'articolo 1, comma 1, alinea, del provvedimento.
  Appunto nella prospettiva di suscitare un'opportuna discussione su tali questioni, il gruppo del Partito Democratico ha presentato degli emendamenti aventi natura sostanzialmente programmatica in vista della citata riforma dell'imposizione fiscale immobiliare, mentre non ha ritenuto invece di presentare proposte emendative volte a proporre integrazioni o ampliamenti delle categorie di immobili cui si applica la sospensione della prima rata IMU, anche in considerazione del fatto che il relativo termine scadrà lunedì prossimo e che pertanto non sarebbe opportuno introdurre ulteriori elementi di incertezza a danno dei contribuenti e degli intermediari. Invita quindi il Governo a fornire già ora alcune risposte rispetto alle ipotesi ed agli indirizzi contenuti nei predetti emendamenti del PD, rilevando come, in caso contrario, il suo gruppo sarebbe costretto ad esprimere un giudizio pienamente positivo sull'intervento legislativo in esame.
  In particolare, gli emendamenti si concentrano su alcune questioni di carattere prioritario. In primo luogo l'emendamento a sua prima firma 1.9 intende eliminare una contraddizione insita nel testo del provvedimento, il quale, sebbene faccia riferimento ad una prossima riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si limiti, in realtà, a contemplare misure sull'IMU e sulla TARES, non considerando tutte le altre forme di imposizione sugli immobili, quali le imposte sui redditi, la cosiddetta «cedolare secca», le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta di registro. In tale contesto l'emendamento mira a specificare che la predetta riforma dovrà riguardare anche la fiscalità comunale.
  A tale proposito considera particolarmente utile che il Governo tenga conto degli spunti emersi nel corso di un incontro, tenutosi il 6 giugno scorso presso la Pag. 24Società italiana di economia pubblica, durante il quale Ruud De Mooij, esponente del Dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale, ha sottolineato l'esigenza di rivedere l'assetto della fiscalità immobiliare, rafforzando la componente relativa all'imposizione sul patrimonio e riducendo, invece, la componente relativa ai trasferimenti, con l'obiettivo di sostenere il mercato delle vendite di immobili, il quale sta attraversando una crisi molto profonda. Parimenti, in occasione del citato incontro, il professor Ruggero Paladini ha segnalato altresì la necessità di rivisitare l'imposizione sui redditi da locazione, sempre per favorire la ripresa di tale mercato, proponendo di ridurre l'IMU sugli immobili concessi in locazione con contratti a canale concordato, ovvero, addirittura, di esentare dalla «cedolare secca» i redditi derivanti da tale tipologia di contratti. A tale proposito lamenta come la formulazione del decreto-legge non indichi alcuna volontà del Governo di affrontare tali importanti problematiche, non ritenendo al riguardo sufficienti gli interventi concernenti l'IMU e la TARES, i quali non saranno certamente in grado di favorire una ripresa del mercato della compravendita degli immobili e del mercato delle locazioni, lasciando per l'ennesima volta i comuni in una situazione di incertezza che renderà necessari ulteriori interventi legislativi in merito.
  Nella medesima prospettiva il suo emendamento 1.8 intende specificare che la futura riforma dovrà riguardare anche l'addizionale comunale IRPEF, mentre l'emendamento 2.8 intende specificare che la revisione della disciplina della TARES dovrà eliminare la maggiorazione per metro quadrato prevista per il finanziamento dei servizi indivisibili forniti dai comuni, al fine di collegare tale tributo esclusivamente al finanziamento dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti.
  Rileva inoltre come diverse proposte emendative, presentate da diversi gruppi, propongano di stabilire la deducibilità dell'IMU, oltre che dal reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, anche dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Segnala quindi il suo emendamento 2.4, il quale affronta il tema della perequazione dei valori catastali degli immobili, proponendo, in attesa di una completa revisione degli estimi, la quale, necessariamente, non potrà essere realizzata prima di 5 anni, di superare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione agli estimi vigenti dei moltiplicatori previsti dall'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, che aggravano ulteriormente le sperequazioni esistenti in tale settore. A questo fine l'emendamento prevede di applicare gli indici delle quotazioni di mercato degli immobili rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, basati sui valori effettivi basati a livello comunale o delle micro-zone, così da ridurre l'eccesso di carico tributario gravante sugli immobili di più recente costruzione, compensandolo con un più adeguato livello di prelievo sugli immobili di maggior pregio situati nelle aree storiche.
  Auspica quindi che l'Esecutivo sappia prestare adeguata attenzione a tali questioni, superando le posizioni di bandiera e gli slogan lanciati in campagna elettorale su questa materia, nonché indicando in modo chiaro che l'intervento di riforma di prossima adozione dovrà avere un carattere di novità rispetto alle tesi contrapposte contenute nei programmi dei partiti che sostengono il Governo.

  Titti DI SALVO (SEL), nel condividere talune delle considerazioni espresse dal deputato Causi sugli aspetti fiscali del provvedimento e dopo aver preannunciato un orientamento favorevole su alcuni degli emendamenti da questi illustrati, osserva come le proposte emendative presentate dal gruppo di SEL riguardino principalmente la norme dedicate alle tematiche del lavoro, fatta eccezione per taluni limitati interventi sull'IMU, tesi a far rientrare nella platea dei beneficiari della sospensione dell'imposta anche talune categorie di immobili che fanno riferimento Pag. 25all'erogazione di importanti servizi di assistenza, tra cui le case di riposo: sulle parti di competenza della Commissione Finanze, infatti, si è ritenuto opportuno rinviare alla futura riforma della fiscalità immobiliare l'esame delle questioni strutturali più rilevanti, confidando nell'intenzione del Governo di portarla effettivamente a termine.
  Fa notare, quindi, come la maggior parte delle proposte di modifica presentate mirino ad incidere sul tema della CIG in deroga e su quello della proroga dei contratti a tempo determinato del pubblico impiego, rilevando come tali emendamenti intendano evidenziare talune fondamentali questioni, fatte emergere anche da molti dei soggetti ascoltati in sede di audizione presso le Commissioni riunite e connesse alle modalità di copertura e alla quantificazione degli oneri finanziari. Si tratta, a suo avviso, di comprendere che la quantità delle risorse impiegate, che molti degli auditi hanno ritenuto ampiamente insufficienti, nonché la qualificazione delle risorse stesse, costituiscono un significativo nodo politico, che spetta al Governo e alla maggioranza sciogliere. Paventa, al riguardo, il rischio che le risorse al momento stanziate si rivelino inadeguate a coprire il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, invocando altresì una seria riflessione sugli attuali sistemi di copertura finanziaria, che, a suo avviso, rischiano di incidere negativamente su altri settori del mondo del lavoro, legati alla formazione professionale o alla contrattazione di secondo livello.
  Quanto alla parte del decreto – legge relativa alla proroga dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, osserva come le proposte di modifica presentate dal suo gruppo mirino a delineare l'avvio di un progressivo processo di stabilizzazione di tali lavoratori, in armonia con un chiaro orientamento favorevole già espresso, in linea di principio, dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in sede di audizione presso le Commissioni riunite I e XI della Camera. A conferma, peraltro, del particolare interesse manifestato dall'Esecutivo nei confronti di un progressivo sblocco della situazione contrattuale nel pubblico impiego, cita anche il differimento dell'espressione del parere parlamentare su due atti del Governo in materia di armonizzazione previdenziale e blocco degli automatismi stipendiali, sui quali si è ritenuto, d'accordo con l'Esecutivo e con i gruppi, di svolgere adeguati approfondimenti, anche al fine di coinvolgere adeguatamente le parti sociali. Fa altresì presente che le proposte emendative del suo gruppo sono volte anche al riconoscimento della specificità di talune particolari categorie di lavoratori precari del pubblico impiego, come quelli del comparto scuola, per i quali, per specifiche modalità organizzative connesse alla continuità di svolgimento dell'anno scolastico, si impone un trattamento diversificato di salvaguardia.
  Raccomanda, in conclusione, un'attenta riflessione sulle proposte emendative presentate, facendo notare come esse intendano introdurre nella discussione prioritarie emergenze di natura politica, sulle quali auspica che il Governo compia le scelte più opportune.

  Maurizio BERNARDO (PdL) sottolinea come le esigenze sottese all'intervento legislativo in esame, risultino sostanzialmente condivise da tutti i gruppi politici, a prescindere dalla loro appartenenza alla maggioranza di Governo.
  In tale contesto ritiene che l'azione delle Commissioni sui temi, fondamentali, della fiscalità immobiliare, debba essere primariamente finalizzata a rispondere alle necessità delle famiglie e del sistema produttivo, favorendo la ripresa del Paese nel suo complesso.
  In tale prospettiva evidenzia come la presentazione della proposta di legge C. 1122, sottoscritta da quasi tutti i gruppi politici, volta a riprendere integralmente il contenuto della delega per la riforma del sistema fiscale approvata dalla sola Camera nella precedente Legislatura, costituisca uno strumento prioritario per dare risposta anche ad esigenze che non riguardano esclusivamente i proprietari di immobili, Pag. 26ma l'intero sistema economico, ancor prima che il Governo adotti specifici interventi legislativi in questa materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in considerazione dell'imminente avvio dell'audizione, da parte della Commissione Finanze, del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, avverte che gli ulteriori iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti potranno intervenire nella prossima seduta di esame del provvedimento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.30.

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