CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2013
35.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 94

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 12.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 482 ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 95

  Michela MARZANO (PD), relatore, osserva come il testo unificato delle proposte di legge C. 442, 887 e 1001 sia diretto a prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
  Si tratta di un organo istituito anche nelle scorse legislature a partire dal 1962 con ampio consenso parlamentare
  Quanto ai contenuti, il testo presenta una formulazione pressoché simile a quella dell'ultima legge istitutiva della Commissione antimafia (n. 132 del 2008), discostandosene per alcuni profili.
  L'articolo 1 disciplina i compiti della Commissione, che dovranno concretarsi nelle seguenti attività: verifica di attuazione della normativa di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia e di promozione delle iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; accertamento della congruità della legislazione vigente, anche riguardante il riciclaggio, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate e incisive le iniziative contro la mafia; l'accertamento e la valutazione delle tendenze e dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e di cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo, sotto quest'ultimo profilo, al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali; indagine sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; l'accertamento di modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti di tipo mafioso; esame dell'impatto sul sistema produttivo delle attività delle associazioni mafiose, in particolare per l'alterazione della libera concorrenza, per l'accesso ai sistemi bancario e finanziario, per la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale; verifica dell'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci, nonché dell'adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio.
  Alla Commissione è altresì attribuito il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e il compito di proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche verificando l'efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti. Alla Commissione spetta inoltre riferire alle Camere al termine dei lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  I compiti sono svolti dall'organo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche con riferimento ad altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 146 del 2006, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, nonché a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale.
  La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà Pag. 96personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  La ragione per la quale si prevede, sin dalla XV legislatura, una riduzione dei poteri della Commissione d'inchiesta rispetto all'autorità giudiziaria in materia di provvedimenti sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (in sostanza la possibilità di disporre l'arresto ovvero intercettazioni telefoniche), è giustificata dalla circostanza che l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti nel caso delle Commissioni di inchiesta non è assistita dalle medesime garanzie previste nel caso in cui tale adozione sia fatta dall'autorità giudiziaria, nel qual caso vi è la richiesta del pubblico ministero vagliata dal giudice.
  La Commissione è composta da venti (anziché venticinque) senatori e venti (anziché venticinque) deputati, scelti (anziché nominati) rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione inoltre dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010.
  Si ricorda che la proposta di autoregolamentazione in ogni caso riguarda i criteri, ad adesione volontaria, che impegnano formazioni politiche e liste civiche a non presentare o appoggiare candidati alle elezioni regionali e amministrative che si trovino in specifiche condizioni. Tali condizioni riguardano il candidato nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata o che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, per una serie di delitti. L'impegno riguarda anche la pubblicità delle motivazioni dell'eventuale scelta di non rispettare tali criteri. A differenza delle precedenti leggi, le proposte in esame dettano una disciplina per il caso di sopravvenienza di una delle condizioni illustrate, prevedendo che in tale fattispecie l'interessato deve informarne immediatamente il Presidente della Camera di appartenenza.
  La Commissione procede ad audizioni a testimonianza ai sensi dell'articolo 4, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La relativa disciplina è analoga a quanto stabilito nella XVI legislatura, con applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Resta ferma inoltre la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Ai sensi dell'articolo 5, la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  Si prevede che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto Pag. 97ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  Presso la Commissione Affari costituzionali si è discusso se prevedere, al contrario delle ultime leggi istitutive della Commissione antimafia, se prevedere il divieto di apposizione del segreto di Stato all'Antimafia. Si è stabilito di non inserire tale divieto in quanto la normativa vigente già vieta tale segreto sui fatti di terrorismo e di mafia.
  L'articolo 7 ha per oggetto l'organizzazione interna. Si prevede tra l'altro che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che presso la Commissione di merito è in corso l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, nel corso del quale potrebbero essere approvati emendamenti il cui oggetto rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Al fine di esprimere il parere sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati, rinvia quindi l'esame del provvedimento in sede consultiva, nella seduta che si svolgerà al termine delle audizioni relative all'indagine conoscitiva prevista per oggi. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva che il decreto-legge in titolo si compone di tre articoli volti a disciplinare, in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2), il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnalano l'articolo 1, commi 9, 10 e 11, e l'articolo 2, comma 3.
  Il comma 9 interviene in materia di responsabilità del commissario e prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria.Pag. 98
  Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale – la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.
  Ricorda, infatti, che l'articolo 6 del D.Lgs. 231 prevede che, se un reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  Il comma 10 limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario in ragione del rapporto di servizio, esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società).
  Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001 in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati connessi all'attività imprenditoriale. Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale.
  Sempre con riferimento all'articolo 1, rileva come il comma 3, ultimo periodo, contenga un riferimento del tutto erroneo all'articolo 1339 del codice civile.
  L'articolo 2, comma 3, reca alcune novelle all'articolo 1 del decreto-legge 207/2012.
  Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, «esclusa l'oblazione», l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro.
  Osserva che l'uso del termine oblazione appare in questa sede improprio in quanto nell'ordinamento nazionale l'oblazione è un istituto che consente l'estinzione di un reato a fronte del pagamento di una somma di denaro (artt. 162 e 162-bis del codice penale). In considerazione del fatto che la disposizione specifica i criteri della sanzione amministrativa, è presumibile che il legislatore intenda escludere il pagamento in misura ridotta (istituto disciplinato dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981), talvolta definito anche «oblazione amministrativa».
  Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale: soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'A.I.A.).
  Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati Pag. 99al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.
  Ai fini dell'efficacia ed efficienza del sistema sanzionatorio, esprime perplessità sulla previsione secondo la quale l'ISPRA svolge le attività di accertamento, contestazione e notificazione relative a sanzioni amministrative anche molto afflittive (che possono giungere sino al 10 per cento del fatturato della società), senza l'adeguamento del numero degli ispettori dell'ISPRA, la formalizzazione delle relative competenze né l'esplicita attribuzione agli stessi di poteri, garanzie e tutele analoghe a quelle attribuite agli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto 285, in materia di pagamento delle sanzioni.
C. 997 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo BIFFONI (PD), relatore, osserva come una delle accuse che più spesso alcuni dei nostri concittadini rivolgono alle Istituzioni sia quella di essere distanti, talvolta indifferenti, alle istanze che arrivano e, in alcuni casi, ed in particolare nel caso dell'irrogazione di sanzioni, di essere spietate quando il cittadino non adempie tassativamente, senza invece riconoscere il merito di chi si comporta virtuosamente, adeguandosi in maniera diligente alla sanzione ricevuta: è ovvio infatti che il problema di ricevere una multa è collegato non tanto al fatto di aver infranto il codice della strada, quanto al pagamento e alla somma da esborsare per poter sistemare la propria situazione di infrazione.
  Ecco dunque la ratio di questa proposta di legge.
  La proposta di cui si discute fa riferimento all'introduzione di una serie di modifiche all'articolo 202 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 285/1992 e seguenti modifiche, ossia del pagamento in misura ridotta. Se finora il succitato articolo prevedeva (e continua a prevedere) il pagamento del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria elevata, in caso di saldo entro sessanta giorni, si propone adesso l'introduzione di una riduzione del 20 per cento di tale somma, qualora il cittadino sanzionato effettui il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (articolo 200 CdS) o dalla notificazione (articolo 201 CdS), in un'ottica premiante un comportamento virtuoso, quale è il pagamento della sanzione in tempi rapidissimi. Questo rappresenta per il cittadino, colpito dalla sanzione, una modalità che permette un diverso e più «sereno» atteggiamento verso la dovuta punizione, sancendo una ipotesi di ammorbidimento della gravità delle sanzioni inaspritesi nel corso degli ultimi anni.
  Ed è ovvio che una tale previsione, incentivando un immediato riscontro alla violazione effettuata, comporta un effetto positivo rispetto anche alla certezza della sanzione, vero cardine – e certo non solo nel campo della sicurezza stradale – del sistema giustizia. Anche nel caso di specie è esperienza comune quanto spesso gli enti locali non riescano a riscuotere l'intero ammontare delle sanzioni elevate.
  Non solo: in quest'ottica, ma anche con l'idea di deburocratizzare e snellire l'attività amministrativa di notifica, nel presente Progetto di Legge si demanda a un apposito decreto del ministero dell'interno, di concerto con quello della Giustizia, infrastrutture, economia e finanze, pubblica amministrazione, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della proposta in discussione, la regolamentazione della notifica dei verbali di accertamento tramite posta elettronica certificata, senza spese di notificazione, Pag. 100nei confronti di quei soggetti abilitati all'utilizzo di quel tipo di modalità di posta.
  Nella prospettiva di rendere più immediato, e quindi più certo, il pagamento delle sanzioni, andando incontro alle esigenze del cittadino di una più capillare ed agevole possibilità di saldare il dovuto, il presente progetto individua innanzitutto la opportunità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di fornire l'agente accertatore di strumenti di pagamento elettronico per permettere l'immediato pagamento da parte del soggetto sanzionato nelle mani dell'agente stesso, che ne rilascerà debita ricevuta, segnalando l'avvenuto pagamento nella copia del verbale rilasciata al trasgressore. Per favorire la modalità di pagamento tramite strumenti di pagamento elettronici, il ministro dell'Interno, sentito il ministero dell'economia, promuoverà la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari, ovviamente senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, come stabilito nel presente progetto di legge.
  Passando all'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, osserva come questo si componga di un unico articolo, contenente numerose disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
  Il comma 1, segnatamente, novella l'articolo 202 del Codice della strada, il quale, nel testo attuale, consente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura pari al minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  Alla lettera a), che costituisce il fulcro del provvedimento, si aggiunge un periodo che prevede una riduzione del 20 per cento rispetto al minimo fissato dalle singole norme, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  La lettera b), numeri 1) e 2), novella il comma 2 del citato articolo 202, il quale elenca le modalità attraverso le quali può essere effettuata la corresponsione delle somme dovute dal trasgressore. Rispetto alle modalità di pagamento previste dal testo vigente (presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; a mezzo di versamento in conto corrente postale; a mezzo di conto corrente bancario, se l'amministrazione lo prevede) viene ora aggiunta la possibilità di corrispondere le somme mediante strumenti di pagamento elettronico.
  La lettera c) consente al trasgressore di effettuare il versamento della sanzione, nella misura dell'ottanta per cento del minimo, al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, se questi è munito di idonea apparecchiatura.
  La lettera d), numeri 1) e 2) del comma 1 novella il comma 2-bis del citato articolo 202, il quale, nel testo attuale, ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente. Si prevede ora che, anche in questi casi, il pagamento possa essere effettuato nella misura e con le modalità sopra descritte.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l'addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Pag. 101

  Franco VAZIO (PD) ritiene che il provvedimento nel suo complesso sia ragionevole. Si chiede, tuttavia, se il versamento della sanzione al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, rappresenti effettivamente una semplificazione e se sia possibile realizzarla senza aggravio di costi.

   Donatella FERRANTI, presidente, osserva come provvedimento introduce delle effettive semplificazioni a vantaggio del cittadino.

  Matteo BIFFONI (PD), relatore, ritiene che la clausola di invarianza finanziaria possa essere rispettata.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime perplessità sulla tecnica legislativa utilizzata, ritenendo inopportuno ricorrere ad un articolo unico, composto da più commi. Ritiene che difficilmente il provvedimento possa essere attuato senza un aggravio di costi.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene opportuno chiarire che gli aspetti del provvedimento relativi alla copertura finanziaria saranno oggetto dei dovuti approfondimenti presso la V Commissione, competente per materia.

  Il Sottosegretario Cosimo FERRI dichiara di condividere il testo in esame e la sua impostazione. Osserva, infatti, come il provvedimento, andando incontro alle esigenze del cittadino, consentirebbe non solo di ridurre il contenzioso in materia di circolazione stradale ma permetterebbe anche allo Stato di realizzare un risparmio di spesa, correlato al minor numero di sentenze emesse dai giudici di pace. Il provvedimento, inoltre, favorisce anche quei comuni che hanno difficoltà nel recupero di queste somme di denaro e che quindi trarrebbero un vantaggio dalla definizione del procedimento con le modalità di pagamento in esame. Ricorda, infine, come molte sanzioni non vengano riscosse in quanto i relativi crediti sono prescritti.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede se il relatore intenda presentare una proposta di parere.

  Matteo BIFFONI (PD), relatore, preso atto di quanto emerso dal dibattito, formula, per gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 204 Burtone).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che alle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, è stata abbinata la proposta di legge C. 204 Burtone.
  Ricorda come i provvedimenti in titolo siano stati inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Pag. 102
  Avverte quindi che i relatori, onorevole Dambruoso e Mattiello, hanno concordato di formulare un testo unificato delle proposte di legge in esame e di proporlo alla Commissione nella seduta che sarà convocata per martedì 18 giugno 2013, affinché questa lo adotti come testo base.
  Le sedute previste per questa settimana e la seduta di martedì prossimo, fino all'adozione del testo base, saranno dedicate al completamento dell'esame preliminare e, quindi, agli interventi dei colleghi che vi abbiano interesse e all'eventuale integrazione della relazione con riferimento alla proposta di legge oggi abbinata. Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare.

  Enrico COSTA (PdL) ritiene necessario comprendere come il lavoro della Commissione giustizia si intersechi con il lavoro del Governo posto che, da notizie di stampa, si apprende della costituzione di una commissione di giuristi voluta dal Presidente del Consiglio, con il compito di elaborare proposte in materia di contrasto della criminalità organizzata, intervenendo anche in materia di voto di scambio. Sarebbe quindi utile una interlocuzione con il Governo per evitare inutili sovrapposizioni e lo svolgimento di un lavoro disorganico.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Costa e ritiene opportuno acquisire quanto prima elementi di valutazione per di evitare che Parlamento e Governo si muovano in modo disorganico. Ribadisce, in ogni caso, che i provvedimenti in titolo sono inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio e che, pertanto, la Commissione proseguirà i propri lavori come stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Il Sottosegretario Cosimo FERRI si riserva di fornire le indicazioni richieste.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2013.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono in corso di assegnazione delle proposte di legge che verranno abbinate in quanto vertenti su materia identica a quella oggetto della proposta di legge C. 925 Costa. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, ritiene che possa essere utile svolgere un ciclo di audizioni. Evidenzia altresì l'opportunità di valutare la sussistenza dei presupposti per un trasferimento dell'esame in sede legislativa e quindi per lo svolgimento di un iter accelerato, pur tenendo conto dell'inserimento del provvedimento nel programma dei lavori dell'Assemblea.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che le questioni poste dall'onorevole Costa potranno essere approfondite nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Walter VERINI (PD), relatore, ritiene che l'ipotesi del trasferimento dell'esame in sede legislativa possa essere presa seriamente in considerazione, per il provvedimento in titolo, così come per altri provvedimento all'esame della Commissione, sui quali sia possibile raggiungere un elevato grado di condivisione.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritiene ragionevole ipotizzare un trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Preannuncia la presentazione di una proposta di legge del suo gruppo in materia.

Pag. 103

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.
Audizione del generale Enrico Cataldi, Comandante del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RaCIS).

(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Il Generale Enrico CATALDI, Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche, e il Colonnello Arturo GUARINO, Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Salvatore MICILLO (M5S), Alessia MORANI (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), Fabrizia GIULIANI (PD) e Ivan SCALFAROTTO (PD).

  Il Generale Enrico CATALDI, Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche, e il Colonnello Arturo GUARINO, Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, rispondono ai quesiti posti.

  Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ivan SCALFAROTTO (PD), Davide MATTIELLO (PD), David ERMINI (PD) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Il Generale Enrico CATALDI, Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche, e il Colonnello Arturo GUARINO, Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, rispondono ai quesiti posti.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 482 ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nell'odierna seduta.

Pag. 104

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che le modifiche apportate dalla Commissione di merito al provvedimento non riguardano disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

  Michela MARZANO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, nella quale si invita la Commissione di merito a inserire all'articolo 1, comma 1, lett. A) il riferimento al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 105