CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2013
35.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 12.10.

5-00010 Pili: Iniziative relative alla situazione dei vigili del fuoco della regione Sardegna.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Mauro PILI (PdL), replicando, si riserva di confrontare i dati forniti dal Governo Pag. 73sulla carenza di personale con quelli che risultano alle organizzazioni sindacali e di verificare i parametri utilizzati dal Governo per valutare la conformazione morfologica e orografica del territorio sardo. Ricorda che gli incendi boschivi interessano in modo significativo il territorio dell'isola e che si tratta di un problema grave. Valuta positivamente il fatto che nel corso dell'ultima mobilità non ci siano state, da parte dei capisquadra sardi, richieste di rientrare in Sardegna. Auspica la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del quale ricorda la professionalità e l'importanza.

5-00075 Ghizzoni: Sede distaccata dei Vigili del fuoco di Vignola (Modena).

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, della quale peraltro conosceva già il contenuto, anticipato qualche giorno fa al Senato. Sottolinea la grande capacità operativa del distaccamento di Vignola, dimostrata anche di recente, oltre che in occasione del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna lo scorso anno, anche in occasione delle frane che hanno riguardato il territorio pedemontano della provincia modenese.

5-00099 Fiano: Liste presentate per le elezioni amministrative nel comune di Alagna (Pavia).

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara non compiutamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato citata confligge con altre sentenze dello stesso Consiglio di Stato, rileva che con l'interrogazione si chiedeva al Governo se intendesse prendere iniziative normative volte ad evitare il ripetersi per il futuro di fatti come quelli ricordati nell'interrogazione, mentre la risposta del Governo si è limitata a svolgere un ragionamento basato sul quadro normativo vigente, il quale è però lacunoso, in quanto consente a commissioni autonome dal Governo stesso di valutare il possesso dei requisiti costituzionali e di legge nei partiti e movimenti politici che chiedono di partecipare alle competizioni elettorali. Sottolinea che movimenti politici che nel nome si richiamino al fascismo o al binomio di nazionalismo e socialismo non possono essere movimenti di ispirazione costituzionale e devono pertanto essere esclusi dalla competizione elettorale. Conclude dichiarando che, se il Governo non intende prendere iniziative normative su questa materia, dovrà provvedervi il Parlamento.

5-00100 Fiano: Su una manifestazione di militanti dell'estrema destra svoltasi a Milano.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto tanto della risposta fornita dal Governo quanto dell'attività investigativa svolta sulla vicenda dagli organi inquirenti. Desidera però far presente che la manifestazione di cui si parla nell'interrogazione si ripete ogni anno, con un crescendo di fenomeni riconducibili a una matrice ideologica che si richiama apertamente al fascismo.

  La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.

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Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.
C. 997 Meta e altri.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, illustra il testo della proposta di legge, ricordando preliminarmente che la stessa riproduce il contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge C. 5361 della XVI Legislatura, il cui esame era stato avviato, ma non concluso, dalla IX Commissione Trasporti della Camera. Il provvedimento dispone una riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada nei casi in cui il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Consente inoltre il pagamento delle suddette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico, anche all'atto della contestazione, nelle mani dell'agente accertatore.
  Rileva, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 202 del Codice della strada, il quale, nel testo attuale, consente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura pari al minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il comma 1, alla lettera a), aggiunge un periodo alla fine del comma 1 del citato articolo 202, prevedendo una riduzione del 20 per cento rispetto al minimo fissato dalle singole norme, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  In proposito, evidenzia come appaia opportuno sottoporre alla Commissione di merito la possibilità di sopprimere le parole: «dalla contestazione o» al fine di evitare il rischio di un trattamento differenziato tra il contravventore al quale la violazione viene immediatamente e personalmente contestata – e per il quale il termine di cinque giorni decorrerebbe dal momento della contestazione – rispetto al contravventore per il quale il termine di cinque giorni decorre dal momento della notificazione. Rileva che in tale modo resterebbe comunque ferma la previsione della lettera c), capoverso 2.1, in base alla quale qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta prevista dal secondo periodo del comma 1.
  Rileva infatti che, se la possibilità di far decorrere il termine dal momento della contestazione o da quello della notificazione, è attualmente prevista dall'articolo 202 del Codice della strada quando il pagamento sia effettuato entro sessanta giorni, nel caso in esame il termine di cinque giorni costituisce un lasso di tempo molto breve, con la conseguenza che può dare luogo ad una discriminazione di trattamento l'ipotesi in cui questo decorra dal momento della contestazione anziché da quello della notificazione.
  Ricorda che al medesimo articolo 1, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si prevede una novella al comma 2 del citato articolo 202, il quale elenca le modalità attraverso le quali può essere effettuata la corresponsione delle somme dovute dal trasgressore e prevede che nel verbale siano indicate le suddette modalità di pagamento, con richiamo della relativa normativa. Le modalità di pagamento previste dal testo vigente sono: presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; a mezzo di versamento in conto corrente postale; a mezzo di conto corrente bancario, se l'amministrazione lo prevede. A queste viene ora aggiunta la possibilità di corrispondere le somme mediante strumenti di pagamento elettronico.
  La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 2.1 al citato articolo 202. Tale nuovo comma, come già evidenziato, Pag. 75consente al trasgressore di effettuare il versamento della sanzione, nella misura dell'ottanta per cento del minimo, come previsto dal precedente numero 1), al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, se questi è munito di idonea apparecchiatura. L'agente rilascia al trasgressore ricevuta della somma riscossa e trasmette il verbale al proprio comando. Deve inoltre fare menzione del pagamento nella copia del verbale che rilascia al trasgressore.
  Evidenzia che la lettera d), numeri 1) e 2) del comma 1 novella il comma 2-bis del citato articolo 202, il quale nel testo attuale ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente. Per queste fattispecie si prevede ora che l'importo da versare sia ridotto del venti per cento rispetto al minimo (mediante richiamo al comma 1, come sopra novellato, numero 1) e che il pagamento possa essere effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico, quando l'agente sia munito della necessaria apparecchiatura (numero 2).
  Le violazioni alle quali fa riferimento il comma 2-bis sono quelle previste dai seguenti articoli del Codice della strada: articolo 142, commi 9 e 9-bis (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari); articolo 148 (violazione dei divieti di sorpasso); articolo 167 (circolazione con eccedenza del carico superiore al 10 per cento rispetto alla massa complessiva a pieno carico del veicolo, indicata nella carta di circolazione); articolo 174, commi 5, 6 e 7, e articolo 178, commi 5, 6 e 7 (mancato rispetto dei periodi di guida e di risposo prescritti ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, se la violazione ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite). I commi 3 e 4 dell'articolo 202 prevedono, infine, alcuni casi di esclusione della possibilità del pagamento ridotto.
  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, debba promuovere convenzioni con banche e intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva che, in proposito, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale previsione in modo da ricomprendere tutti i soggetti e gli enti titolati a ricevere, per conto proprio o per conto dello Stato, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l'addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che, com’è noto, infatti, il decreto-legge n. 185 del 2008 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di istituire una casella di posta elettronica certificata.
  Inoltre, in base al decreto legislativo n. 235 del 2010, le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare la PEC ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna a soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; la trasmissione del documento informatico tramite PEC equivale, altresì, alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.
  Per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale Pag. 76(sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), la materia della sicurezza stradale è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004).
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

  Danilo TONINELLI (M5S), nel preannunciare una valutazione favorevole del suo gruppo sul testo in esame, prospetta l'opportunità di evidenziare, con un'osservazione contenuta nel parere da esprimere alla Commissione di merito, l'esigenza di non consentire il pagamento in misura ridotta del venti per cento nel caso di alcune violazioni, in cui è più marcato l'elemento della volontarietà. Richiama, ad esempio, l'articolo 174 del codice della strada, che disciplina la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, ricordando che molto spesso tale durata viene prolungata, in violazione alla legge, per ottenere un maggiore vantaggio economico. Di tali elementi dovrebbe dunque tenere conto il legislatore.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva come la ratio del provvedimento in esame vada ricercata, in particolare, nel fatto che il pagamento immediato consente di avere, nel complesso, entrate più certe e, sotto alcuni profili, più elevate. La possibilità di ottenere un'entrata immediata, seppure decurtata di una quota percentuale, è infatti un elemento che rende vantaggioso per le amministrazioni seguire tale strada. Questa è, a suo avviso, l'ottica in cui deve essere visto il provvedimento in esame.

  Alessandro NACCARATO, presidente, richiama l'attenzione del Comitato sull'esigenza che le osservazioni e le condizioni contenute nelle proposte di parere, pur comprensibili nel merito, investano gli ambiti di competenza della I Commissione.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), facendo seguito a quanto testé evidenziato dal presidente, ritiene che le osservazioni formulate dalla relatrice, nella proposta di parere, riguardino il rispetto del principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, visto che il testo sembra disciplinare situazioni uguali con meccanismi differenti; il rilievo svolto dal collega Toninelli sembra invece forse investire più specificamente il merito delle questioni.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, concorda sull'opportunità di limitare le osservazioni alle questioni che investono direttamente profili connessi alle prescrizioni costituzionali ed agli ambiti di competenza della I Commissione, ferma restando la possibilità di porre ulteriori rilievi direttamente presso la Commissione di merito con la presentazione di specifici emendamenti.
  Rileva inoltre, riguardo alla questione posta dal collega Toninelli, che affronta una tema sicuramente importante, come – a suo avviso – tutti i comportamenti sanzionati dal Codice della strada abbiano, in qualche misura, un carattere di volontarietà, derivando da comportamenti non corretti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito ritiene quindi che la questione evidenziata dal collega Toninelli potrà essere affrontata direttamente presso la IX Commissione con la presentazione di un emendamento da parte dei deputati interessati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 11 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 giugno scorso la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato proposto dal relatore e che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 12 di lunedì 10 giugno. Comunica che sono stati presentati dieci emendamenti, dei quali uno da parte del relatore (vedi allegato 6).
  L'emendamento Faraone 2.2 stabilisce che «non sono compatibili con la carica di componente della Commissione coloro i quali risultano indagati o condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale o gravati, anche come «intervenienti», da misure di prevenzione di cui al codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora una siffatta situazione di incompatibilità dovesse sopravvenire alla nomina, il componente divenuto incompatibile avrà l'obbligo di informare immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca della nomina».
  L'emendamento Garavini 2.3 prevede che in caso di comunicazione da parte dell'interessato di soppravvenienza nei suoi confronti di una delle situazioni indicate nella proposta avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare antimafia della XVI legislatura, i Presidenti delle Camere chiedano al gruppo parlamentare di appartenenza di provvedere alla sostituzione del componente la Commissione.
  L'emendamento Faraone 2.2, delineando uno speciale regime di incompatibilità riferito ai deputati che si trovino in una delle condizioni indicate, limita la loro capacità di far parte di organi parlamentari (ossia uno dei modi in cui si declina l'esercizio del mandato), incidendo pertanto sulla stessa pienezza del loro status di parlamentare.
  L'emendamento Garavini 2.3, pur non prevedendo espressamente un regime di incompatibilità per i deputati che si trovino in una delle situazioni indicate nella citata proposta di autoregolamentazione, oltre a prevedere un coinvolgimento dei gruppi parlamentari che appare incongruo rispetto al procedimento di nomina disciplinato dal testo, prevede una ipotesi di «sostituzione» del componente che si trovi in una delle indicate situazioni, che incide negativamente sul suo status di parlamentare.
  Entrambi gli emendamenti si pongono, pertanto, in evidente contrasto con i principi generali dell'ordinamento parlamentare ed in particolare con gli articoli 1 e 67 della Costituzione: lo status del parlamentare, avendo il proprio fondamento nel principio di sovranità popolare, non può infatti essere limitato per disposizione di legge ordinaria, dal momento che il suo Pag. 78regime trova fondamento nella investitura popolare che ciascun parlamentare riceve attraverso le elezioni politiche.
  Tali emendamenti, dunque, alla luce dell'articolo 89 del regolamento e di quanto precisato nella Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, sono inammissibili, in quanto «in manifesto ed evidente contrasto con singole disposizioni costituzionali».
  Chiede se vi sono interventi sul complesso degli emendamenti.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) richiama l'attenzione della Commissione sul proprio emendamento 2.1, che aumenta il numero dei componenti della Commissione d'inchiesta, portandolo da quaranta a cinquanta, allo scopo di assicurare una maggiore rappresentatività ai gruppi numericamente minori. Sottolinea come la proposta, senza comportare maggiori oneri finanziari, favorisca una partecipazione più ampia e un lavoro più costruttivo in seno alla istituenda Commissione antimafia.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 1.1, in quanto l'indagine sul rapporto tra mafie, massoneria deviata e servizi segreti deviati è un compito già riconducibile alle competenze generali della Commissione, senza che occorra quindi una specificazione su questo punto: al riguardo fa presente che elevare il grado di dettaglio nella elencazione dei compiti della Commissione implica il rischio di portare all'esclusione dei compiti non espressamente indicati.
  Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Faraone 1.2, perché spetta alla giurisprudenza – non ad una Commissione di inchiesta – stabilire quali condotte configurino il reato di voto di scambio. Esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 1.3, perché parlare di confisca delle attività imprenditoriali appare improprio, anche in considerazione del fatto che, secondo l'ordinamento, l'imprenditore risponde con i beni personali e aziendali. Esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 1.4, in quanto la verifica dell'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un compito già riconducibile alle competenze generali della Commissione di inchiesta.
  Sull'emendamento Bragantini 2.1, si rimette alla Commissione, chiarendo che la proposta da lui avanzata con il testo unificato per una composizione di quaranta membri nasceva da una mediazione tra le proposte di legge abbinate, che prevedevano alternativamente composizioni più ristrette o più numerose, e che, come relatore, non è contrario ad una Commissione di cinquanta membri.
  Si rimette alla Commissione anche sull'emendamento Dadone 7.1, raccomandando nel contempo l'approvazione del suo emendamento 7.2. Reputa infatti opportuno stabilire un limite al numero delle consulenze di cui si avvale la Commissione antimafia, anche per evitare consulenze utili più all'arricchimento del curriculum dei consulenti che al lavoro dell'organo parlamentare. Ritiene tuttavia che questo punto debba essere demandato all'autonomia organizzativa della Commissione antimafia e quindi al suo regolamento interno.
  Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Faraone Tit.1.

  Il sottosegretario Sesa AMICI dichiara che, trattandosi di un provvedimento che incide su una materia tipicamente parlamentare, quale appunto la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, il Governo si rimette interamente alla Commissione sugli emendamenti presentati.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Faraone 1.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Faraone 1.2, esprime l'avviso che non sarebbe sbagliato richiamare Pag. 79tra le competenze della Commissione antimafia anche quella di riflettere su possibili soluzioni normative per combattere il voto di scambio.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che le proposte normative per il contrasto del voto di scambio competono alle Commissioni permanenti competenti su questa materia, vale a dire alle Commissioni giustizia di Camera e Senato, e ricorda che la materia è tra l'altro oggetto delle proposte di legge C. 251 e abbinate, che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea della Camera per il trimestre in corso.

  Matteo RICHETTI (PD) ritiene che il voto di scambio sia un problema grave, ma che d'altra parte la formulazione di proposte normative su questo punto non possa essere una specifica competenza della Commissione antimafia, essendo in potere di ogni parlamentare presentare proposte di legge su questa materia.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, preso atto dell'orientamento del deputato Fiano, esprime l'avviso che la proposta di estendere l'ambito delle competenze della Commissione di inchiesta in modo da richiamare le problematiche del voto di scambio potrebbe essere approfondita in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Faraone 1.2 e 1.3, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

  Matteo RICHETTI (PD), intervenendo sull'emendamento Faraone 1.4, esprime un giudizio positivo sulla proposta di attribuire alla Commissione antimafia il compito di riflettere sull'operato dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Non volendo tuttavia porsi in contrasto con il relatore, che ha una migliore visione d'insieme provvedimento, chiede a quest'ultimo una ulteriore riflessione su questo punto.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, osserva che, mentre non pone problemi la prima parte dell'emendamento Faraone 1.4 – che prevede l'attribuzione alla Commissione antimafia del compito di verificare l'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – qualche problema si pone, a suo avviso, con la seconda parte dell'emendamento, dove si parla di una riorganizzazione dell'Agenzia su base regionale e di un potenziamento del suo organico. Conferma pertanto il suo parere contrario.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, rileva che la proposta dell'emendamento Faraone 1.4 appare in parte già compresa nel dettato della lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che si riferisce, in generale, alla verifica dell'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni. In ogni caso, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Faraone 1.4, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario. Sottolinea come l'intento dell'emendamento non sia quello di favorire questo o quel parlamentare, in quanto lo status di componente la Commissione antimafia comporta per il titolare solo un aggravio di lavoro e nessun vantaggio personale, e ribadisce che il numero complessivo di cinquanta componenti permetterebbe a più parlamentari di dare il proprio contributo ai lavori della Commissione antimafia su questioni di così grande rilevanza.

  La Commissione approva l'emendamento Matteo Bragantini 2.1.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che gli emendamenti Faraone 2.2 e Pag. 80Garavini 2.3 sono stati dichiarati inammissibili.

  Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sul suo emendamento 7.1, ne raccomanda l'approvazione. Nel ricordare come nella XVI legislatura la Commissione antimafia si sia avvalsa nominalmente di ben cinquantotto consulenti, sottolinea che la finalità dell'emendamento è quella di limitare l'onere della Commissione stessa sul bilancio della Camera e quindi sulle finanze pubbliche. A tal fine l'emendamento propone di razionalizzare il ricorso alle consulenze esterne, stabilendo un limite al loro numero e prevedendone la gratuità; conseguentemente, viene ridotta la dotazione finanziaria per la Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dadone 7.1 e approva l'emendamento 7.2 del relatore.

  Marilena FABBRI (PD) e Luigi FAMIGLIETTI (PD) sottoscrivono l'emendamento Faraone Tit. 1.

  La Commissione approva l'emendamento Faraone Tit. 1.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge n. 54 del 2013 reca disposizioni riconducibili a tre distinti ambiti: tributario (articoli 1 e 2, in materia di imposta municipale propria); di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica (articolo 3, in materia di trattamento stipendiale dei membri del Governo che siano parlamentari); lavoristico (articolo 4, che concerne tre diversi temi: ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà; contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).
  In particolare, l'articolo 1, dispone la sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali).
  Rileva che, com’è noto, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014. Successivamente, in relazione ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è stata anticipata al 2012.
  Le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione sono le seguenti: a) Pag. 81abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 4,5, e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il comma 1 specifica che tale sospensione opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
  ll comma 2 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.
  Ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene ampliato – rispetto al tetto definito dall'articolo 222 del TUEL – di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito complessivo dell'IMU relativo all'anno 2012.
  Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
  Il comma 4 dispone, infine, in ordine alla copertura finanziaria di tali oneri complessivi.
  L'articolo 2 stabilisce che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto «degli obiettivi programmatici primari» indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013.
  In proposito, sembrerebbe a suo avviso utile che fosse ulteriormente specificato se con la locuzione «rispetto degli obiettivi programmatici primari», si intenda fare riferimento all'Obiettivo di bilancio di Medio Termine, rilevante ai fini della nuova disciplina del patto di stabilità e crescita, che per l'Italia è rappresentato dal pareggio di bilancio in termini strutturali nel periodo previsionale 2013-2015.
  Fa presente che l'articolo 3 stabilisce – per i membri del Governo che sono anche parlamentari – il divieto di cumulo del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'Esecutivo con l'indennità parlamentare o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici. La relazione tecnica evidenzia che l'intervento riguarda, con riferimento Pag. 82al Governo attualmente in carica, il Presidente del Consiglio, 13 ministri e 20 sottosegretari, per complessive 34 unità.
  Rileva che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, i risparmi risultanti dal divieto concorrono per quota parte alla copertura degli oneri, in termini di interessi, derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria consentito ai comuni – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge – per compensare il mancato gettito dovuto alla sospensione della prima rata dell'IMU 2013.
  In proposito, rileva come la disposizione faccia riferimento ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano – in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
  Evidenzia inoltre che tale disposizione non fa riferimento esplicito ai viceministri, categoria che dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del divieto, in quanto equiparata a quella dei sottosegretari. Com’è noto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali.
  Fa presente che l'articolo 4 detta, ai commi 1 e 2, norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione; reca, altresì, al comma 3, norme per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà e, al comma 4, disposizioni per la proroga dei contratti a termine nella pubblica amministrazione nonché, al comma 5, del personale degli sportelli unici per l'immigrazione.
  In particolare, il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.
  Il comma 5, a sua volta, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure. La norma è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.
  L'articolo 5 reca le disposizioni sull'entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Infine, per quanto attiene al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, rileva che il provvedimento è, in parte, riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. Rileva come allo Stato sia altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie. Le regioni – ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 – hanno potestà legislativa concorrente in Pag. 83materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento (articolo 119).
  Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
  Per quanto concerne poi il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà, fa presente che viene in evidenza la materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione, nonché la materia di potestà concorrente Stato-regioni «tutela e sicurezza del lavoro», ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Al riguardo, giova ricordare che la Corte costituzionale (sentenze n. 50 e 219 del 2005) ha ritenuto che l'intreccio di competenze tra Stato e regioni in tale materia va letto alla luce del principio di «leale collaborazione», che impone alla legge statale l'obbligo di «predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze».
  Rileva infine come la norma per la proroga dei contratti di lavoro a termine nella pubblica amministrazione sia invece riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, così come il divieto di cumulo tra stipendio dei membri di Governo e indennità parlamentare di cui all'articolo 3 del decreto-legge.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
Emendamenti C. 875-A Governo ed abb.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.
Emendamenti C. 841 Governo.

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