CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 120

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 14.35.

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto i docenti della classe di concorso oggetto dell'interrogazione sono di fatto tagliati fuori dall'inserimento nella relativa graduatoria. Si tratta di una situazione particolarmente grave in Sardegna, dove gli insegnanti precari non riescono ad inserirsi nella realtà lavorativa locale.

5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Tamara BLAZINA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, considerata la specificità delle scuole in Italia ove si insegna la lingua slovena. In particolare Pag. 121in Friuli-Venezia Giulia, le medesime scuole, nonostante facciano parte del sistema educativo italiano, sono penalizzate nell'accesso ai nuovi strumenti digitali utilizzati nell'insegnamento. Rileva quindi che, a tutt'oggi, il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) non è ancora utilizzabile in lingua slovena, auspicando che il Governo intervenga al più presto a risolvere la situazione.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Simonetta Giordani.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.
C. 841 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sandra ZAMPA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 ed è composto di tre articoli, che recano le disposizioni di rito proprie dei progetti di legge di ratifica, riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, di cui all'articolo 1, l'ordine di esecuzione dello stesso, previsto dall'articolo 2, e l'entrata in vigore del provvedimento, in base all'articolo 3. Illustra quindi il contenuto dell'Accordo, composto di 6 articoli, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della VII Commissione, segnalando che lo stesso è finalizzato a concludere una lunga ed annosa vertenza sulla sede diplomatica lituana a Roma, che aveva avuto origine nel lontano 1937, con l'acquisto da parte della Repubblica lituana di un immobile sito a Roma, in via Nomentana n. 116, denominato, a partire da quel momento, «Villa Lituania». A seguito però dell'annessione sovietica del paese baltico, a partire dal 1940 la villa passò, di fatto, in possesso all'Unione sovietica che provvide anche ad estinguere il mutuo ipotecario che gravava sull'immobile, divenendone proprietaria nel 1945. Attualmente, pertanto, Villa Lituania ospita gli uffici consolari a Roma della Federazione russa, quale Stato continuatore della soggettività internazionale dell'URSS.
  Ricorda, altresì, che l'indipendenza della Lituania è stata riconosciuta dalla Comunità internazionale nel 1991 e, nell'intento di superare la controversia apertasi con Vilnius in ordine all'individuazione di una nuova sede per la missione lituana a Roma, il Governo italiano ha prospettato negli ultimi anni una serie di proposte di soluzione, non accolte dall'altra parte, non reputandole questa idonee alle sue esigenze e adottando una posizione volta a sottoporre la controversia di fronte alla Corte internazionale di giustizia o davanti ad un tribunale arbitrale per valutare l'eventuale violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi di protezione diplomatica. Da ultimo, nel 2011, si è convenuto di addivenire ad una soluzione consensuale della controversia e il Governo italiano – attraverso l'Agenzia del demanio – ha individuato un immobile di pregio all'interno di Palazzo Blumenstihl, sito a Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1. Tale immobile è risalente al 1890 ed è pervenuto al demanio a Pag. 122seguito del recupero di un debito fiscale. Rileva che per il suo rilevante interesse culturale, la sua ubicazione e la fama del suo progettista, l'architetto Luca Carimini – uno dei protagonisti dell'architettura romana della seconda metà del XIX secolo – risulta adeguato al prestigio richiesto. Aggiunge, inoltre, che il Governo lituano ha accettato l'offerta ed è stato quindi stipulato – il 21 febbraio 2013 – l'Accordo in esame, previa acquisizione dei nulla osta alla firma da parte delle amministrazioni competenti coinvolte, ovvero Agenzia del demanio, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma. Evidenzia che, in realtà, come riportato nell'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento, l'Accordo prevede un'ipotesi di concessione di un bene demaniale ad uno Stato straniero che esula dalla normativa vigente in materia e che è riconducibile ad una soluzione di componimento bonario di una controversia. Osserva che l'Accordo – all'articolo 1 – concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania l'intero quarto piano di Palazzo Blumenstihl, pari a circa 700 metri quadrati, affinché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo di quel Paese, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. La concessione avrà la durata di 99 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato. L'articolo 2 dell'Accordo dispone che tale immobile sia concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica italiana. Ai sensi dell'articolo 3 la parte lituana si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede e a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità e in stato di buona conservazione. Considerato il carattere storico e artistico dell'immobile, sottolinea che le autorità lituane saranno tenute a rispettare la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti autorità italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe. Secondo la previsione dell'articolo 4 il Governo lituano – tra l'altro – si impegna a facilitare il Governo italiano, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius. L'articolo 5 designa i Ministeri degli affari esteri italiano e lituano quali enti esecutori per l'attuazione del Trattato, mentre l'articolo 6 reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore dello stesso.
  Sottolinea che la ratifica dell'Accordo potrebbe auspicabilmente coincidere con l'inizio del semestre di presidenza lituana dell'Unione europea, che si apre il 1o luglio prossimo. La relazione tecnica annessa al disegno di legge in esame ribadisce che lo stesso non comporta nuovi oneri a carico del bilancio statale, in quanto tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno a carico del Governo della Repubblica di Lituania, compresi quelli per i necessari lavori di rinnovazione e conservazione dell'immobile. Ribadisce che la ratifica introduce una deroga alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali, che ha ad oggetto sia la natura soggettiva del concessionario, trattandosi di uno Stato straniero, sia la durata della concessione stessa: quest'ultima – alla luce della normativa vigente posta dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 – deroga dal limite di diciannove anni, come indicato nell'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento. L'Italia mantiene la proprietà dell'immobile concesso in uso: alla scadenza della concessione il Governo italiano potrà riottenere la piena disponibilità dell'appartamento oppure rinegoziare l'estensione della vigenza dell'Accordo e, dunque, Pag. 123della concessione d'uso dell'immobile alle condizioni che riterrà più opportune. Ricorda, al riguardo, che nel corso dell'esame in sede referente del presente progetto di ratifica presso la III Commissione della Camera, nella seduta del 29 maggio 2013, il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro, nel riprendere quanto affermato nell'analisi tecnico-normativa, ha fatto presente – tra l'altro – che la ratifica dell'Accordo in esame pone fine a un'annosa questione immobiliare tra i due Paesi. Si tratta di una vicenda che rappresenta l'ultima pendenza di natura immobiliare legata all'annessione sovietica del Paese baltico, ove è ancora forte la memoria storica dell'occupazione dei territori da parte dell'Unione Sovietica, come osservato dal sottosegretario Giro, secondo il quale la concessione di una sede adeguata per la rappresentanza diplomatica alla Repubblica di Lituania rappresenta l'adempimento di un debito morale dell'Italia nei confronti di quel Paese. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Il sottosegretario Simonetta GIORDANI, condividendo la relazione della deputata Zampa, rileva che non ci sono profili critici per il Ministero per i beni e le attività culturali. Esprime quindi nulla osta sul provvedimento in esame.

  Giorgio LAINATI (PdL) preannuncia voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Rammenta come nel periodo di occupazione sovietica della Lituania, nei pressi di via Po, a Roma, sia stato adibito da alcuni esuli lituani un appartamento quale ambasciata di fatto di quel Paese. Si tratta quindi di una ratifica che pone lieto fine ad una vicenda molto sentita da parte dei cittadini lituani.

  I deputati Mara CAROCCI (PD), Milena SANTERINI (SCpI), Giuseppe BRESCIA (M5S) e Nicola FRATOIANNI (SEL), con distinti interventi, preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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