CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame prima alla Camera e poi al Senato, si compone di 18 articoli, a fronte dei 13 originari. Nel complesso il testo definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio.
  Sottolineato che l'esame della Camera in questa seconda lettura si limita alle parti del testo che sono state oggetto di modifica da parte del Senato, ricorda che le modifiche del Senato riguardano innanzitutto l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dove è stato introdotto un comma 2, che reca una disposizione peraltro estranea al contenuto iniziale del decreto-legge in esame. La disposizione prevede che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari ai sensi dell'articolo 4, comma 39, della legge n. 183 del 2011 che non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali entro la data delle elezioni, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale. Il citato comma 39 prevede che tutti i candidati che sono risultati idonei all'esito del concorso per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie bandito il 3 agosto 2011 siano nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi e che gli stessi entrino a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti, previo espletamento di una specifica procedura di interpello e che da tale momento siano immessi nelle relative funzioni.
  Al riguardo, fa presente che la disposizione in questione interviene su una materia estranea al contenuto proprio e iniziale del decreto-legge in esame, e più precisamente in materia di requisiti per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, dopo aver osservato che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità Pag. 23del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale.
  Quanto alle modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge in esame, fa presente che rilevano in particolare le seguenti.
  L'articolo 1, comma 4, prevede un intervento di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti. Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali di inadempimenti aventi ad oggetto la richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, e l'effettuazione di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi entro l'esercizio finanziario 2013. Per questa parte, la modifica approvata dal Senato ripristina il testo originario del decreto-legge, eliminando la possibilità per la Procura di procedere anche al di fuori delle ipotesi di segnalazione dell'organo di controllo contabile, in primis d'ufficio.
  Il comma 10 dell'articolo 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, la dotazione complessiva del Fondo è stata ridotta di 200 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 a parziale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10-quater del provvedimento, che ha disposto la restituzione ai comuni dei contributi tagliati per effetto dell'assoggettamento anche degli immobili posseduti dai comuni stessi all'imposta municipale propria (IMU).
  Il comma 13-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che gli enti locali che ricevono anticipazioni di liquidità a valere sul Fondo anticipazioni e che ricevono dalla regione o dalla provincia autonoma somme ad essi dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento sono tenuti – una volta estinti tutti i debiti per i quali è stata chiesta l'anticipazione di liquidità o per i quali sono state utilizzate le somme di provenienza regionale – ad utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità alla prima scadenza di pagamento della rata contrattualmente prevista.
  Il comma 17-ter modifica l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che prevede il versamento in Tesoreria delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative al potenziamento di infrastrutture. Nello specifico, la norma citata prevede il versamento in Tesoreria su richiesta dell'ente interessato, entro 30 giorni dalla richiesta. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse. La modifica introdotta dal comma in esame è volta ad introdurre un obbligo inderogabile di versamento in Tesoreria delle suddette disponibilità, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato.
  Il comma 17-quater modifica l'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di escludere i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario dalle misure di flessibilità che possono interessare i capitoli del bilancio dello Stato, in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge medesimo. Questo ha introdotto la possibilità che in ciascun stato di previsione della spesa possano essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa dei capitoli medesimi, occorrenti per disporre i pagamenti previsti nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo. La norma in esame è volta pertanto ad evitare che variazioni compensative di cassa possano essere effettuate sui capitoli recanti stanziamenti relativi a contributi in conto capitale, quali indicati dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, vale a dire quelli assegnati direttamente da disposizioni legislative a specifici comuni beneficiari.
  Il comma 17-quinquies dell'articolo 1 dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempimento Pag. 24del patto di stabilità interno nell'anno 2012 da parte degli enti locali. La norma dispone che, laddove il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto per l'anno 2012, sia dovuto al pagamento dei debiti di cui al comma 1, vale a dire dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, la sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti provenienti dai Fondi sperimentali di riequilibrio o perequativi in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato – prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 – si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. Resta ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  All'articolo 32, comma 6, già modificato nel corso dell'esame alla Camera, si specifica che due terzi dei debiti inseriti nel piano di pagamento della regione deve avere ad oggetto residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, nel limite dei corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Gli enti locali, a loro volta, dovranno utilizzare le risorse ricevute in tal modo dalla regione, prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012. Una prima modifica del Senato aggiunge una specificazione in relazione ai residui passivi nei confronti degli enti locali che la regione è tenuta a saldare, questi infatti debbono essere in via prioritaria di parte capitale. La seconda modifica inserisce una forma di concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, ANCI per i comuni e UPI per le province. Ciascuna regione è tenuta a concordare con le associazioni regionali Anci e UPI la ripartizione dei pagamenti tra i comuni e le province.
  L'articolo 5-bis dispone che, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. Viene inoltre espressamente disposto che la norma debba operare senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario.
  All'articolo 6 il nuovo comma 01 opera una modifica al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di estendere anche ai crediti delle imprese per prestazioni professionali la disciplina della certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nella citata disposizione.
  Il comma 1-bis, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Tali convenzioni sono stipulate dal Governo con le associazioni di categoria del sistema creditizio e – in virtù di quanto precisato al Senato – con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  Il comma 1-ter prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi creditori. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che le società di cui sopra sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in apposito elenco.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il comma 9, che concerne l'obbligo di comunicazione ai creditori, da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel corso dell'esame al Senato è stata poi Pag. 25introdotta la previsione per cui, entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui sopra sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione di pagamento ai creditori, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, i dirigenti responsabili sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
  All'articolo 7, è stato modificato il comma 9-bis, che prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame. Oltre ad indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, nonché gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012, tale relazione deve indicare altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
  Tale comma è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, disponendosi che le iniziative da assumersi con la legge di stabilità 2014 per il pagamento dei debiti in questione possano concernere anche la concessione, nell'anno 2014 medesimo, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari. Tale concessione, si precisa con la modifica in esame, deve avvenire nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
  Altre modifiche riguardano i commi 2 e 3 dell'articolo 10, i quali dettano una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013, di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; e di avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.
  Ai sensi della lettera d) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate Stato. La modifica introdotta al Senato esclude da tale previsione le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del comma 2, che prevede la riserva allo Stato della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato. In sostanza sono escluse dalle norme citate quelle regioni a statuto speciale, i cui comuni non ricevono alcun finanziamento dallo Stato.
  Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 1 consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di Pag. 26effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  All'articolo 10, comma 4, il Senato ha novellato la lettera b), relativa all'invio e alla pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU, previste dal comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Fermo restando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, le modifiche apportate dal Senato differiscono di 12 giorni, rispetto a quelli già novellati dalla Camera, i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU. In particolare il versamento della seconda rata dell'IMU dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico alla data del 28 ottobre (non più 16 ottobre) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre (non più 9 ottobre) dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (non più 16 ottobre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  Il comma 4-bis introdotto dal Senato nell'articolo 10 reca una modifica all'articolo 259 del Testo unico degli enti locali, che disciplina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che deve essere approvato dagli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario. In particolare, il comma 1 della norma citata dispone che il Consiglio dell'ente locale è tenuto ad approvare e presentare al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL. Secondo le disposizioni dettate dal capo IV del Titolo VIII del TUEL (artt. 259-263), il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato e presentato al Ministero nei termini suddetti, deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione oppure all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione.
  La norma in esame inserisce un comma aggiuntivo 1-bis nell'articolo 259 del TUEL volto a precisare che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto viene adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell'esercizio successivo, l'ipotesi di bilancio che il Consiglio dell'ente presenta all'approvazione del Ministro dell'interno deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.
  Il comma 4-ter introdotto dal Senato nell'articolo 10 novella l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo l'applicazione, anche per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 al 2012, i predetti proventi per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
  Il Senato, nell'introdurre il comma 4-quater, alla lettera a) ha novellato il comma 380, lettera f), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Tale norma ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il Senato ha introdotto novelle alla disposizione di cui alla suddetta lettera f), stabilendo che la predetta riserva dello Stato non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e Pag. 27che insistono sul loro territorio. La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare confusione ed eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  Infine il Senato ha ulteriormente esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, con la presente disposizione, la quota IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale dei comuni montani o parzialmente montani delle province autonome di Trento e di Bolzano – che sono assoggettati ad IMU – continua a confluire nelle contabilità degli stessi enti locali, in luogo di essere destinata allo Stato.
  Il comma 4-quater dell'articolo 10 reca alla lettera b) alcune modifiche al comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) relativo alla fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013. Il Senato è intervenuto con una prima modifica volta a differire ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 dal 30 giugno ivi previsto al 30 settembre 2013.
  In connessione con il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, la norma in esame introduce altresì una integrazione della disposizione di cui al citato comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità, finalizzata a rendere facoltativa anziché obbligatoria l'adozione della deliberazione per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, nei casi in cui il bilancio di previsione sia deliberato dall'ente locale successivamente alla data del 1o settembre 2013.
  L'articolo 10-bis, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, reca un'interpretazione autentica della norma che vieta alle pubbliche amministrazioni per il 2013 di acquistare immobili (articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011). In particolare si prevede che sono escluse dal suddetto divieto le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità. Nel rispetto del patto di stabilità interno, sono inoltre escluse dal divieto di acquisto di immobili per il 2013 da parte delle pubbliche amministrazioni: le permute a parità di prezzo; le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni; e le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.
  L'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, reca disposizioni volte a semplificare la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, a norma dell'articolo 243-quater del TUEL, deve essere predisposto dagli enti locali che presentino squilibri di bilancio tali da provocarne il dissesto. Tale procedura viene semplificata dall'articolo 10-ter in esame, che, modificando l'articolo 243-quater, elimina la sottocommissione, affidando lo svolgimento dell'istruttoria sul piano di riequilibrio direttamente alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dispone che l'istruttoria medesima sia effettuata sulla base delle sole Linee guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (e non anche delle indicazioni della Sezione di controllo); prevede che la relazione sia trasmessa direttamente dalla Commissione (e non più dal Capo Dipartimento del Ministero Pag. 28dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato) alla Sezione di controllo della Corte.
  Viene altresì modificato il comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che la relazione sullo stato di attuazione del piano sia trasmesso dall'organo di revisione dell'ente locale al solo Ministero dell'interno, e non anche a quello dell'economia e finanze.
  Il Senato ha introdotto poi l'articolo 10-quater con cui si attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell'IMU calcolato con riferimento agli immobili di loro proprietà. Infatti, per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, in sede di calcolo del gettito IMU relativo ad ogni singolo comune, gli uffici ministeriali hanno considerato anche la quota IMU che, teoricamente, l'ente locale avrebbe dovuto pagare a se stesso per gli immobili di sua proprietà.
  L'articolo 10-quinquies interviene sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, modificando i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché recando un disposizione volta al coordinamento normativo tra il primo ed il secondo periodo del comma 6 medesimo.
  L'articolo 10-sexies reca disposizioni in tema di riparto per l'anno 2013 del Fondo di solidarietà comunale istituito a seguito della complessiva ridefinizione della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, effettuata dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). In particolare, l'articolo in esame introduce un nuovo comma 380-bis nella sopra citata legge di stabilità volto a semplificare i criteri cui dovrà attenersi il d.P.C.M. di riparto del Fondo per l'anno 2013.
  All'articolo 11 il Senato ha inserito un comma 5-bis recante disposizioni sulla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna. La disposizione, di carattere programmatico, pone il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, per la definizione dell'accordo tra Stato e Regione sulle modifiche da apportate al patto di stabilità per la regione Sardegna. La norma in esame definisce obiettivi e limiti normativi entro cui deve avvenire l'accordo. L'obiettivo dell'accordo deve dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834 della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), vale a dire la nuova determinazione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla regione, a decorrere dal 2010, cioè i 9/10 dell'IVA e i 7/10 di tutte le altre imposte.
  L'attuazione del nuovo ordinamento finanziario dovrà avvenire secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, sentenza che evidenzia come la determinazione dei livelli di spesa non può prescindere dall'attuazione della revisione delle entrate regionali. L'equilibrio di bilancio «non potrà che realizzarsi all'interno dello spazio delimitato, in modo compensativo, dalle maggiori risorse regionali risultanti dall'entrata in vigore dell'articolo 8 dello statuto modificato, e dalla riduzione della spesa conseguente alla applicazione del patto di stabilità» in quanto «non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata». Restano ferme, inoltre, le disposizioni concernenti il contributo agli obiettivi di finanza pubblica della regione Sardegna, recate per il complesso delle regioni a statuto speciale dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012; restano ferme altresì le disposizioni concernenti il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato recate dai commi 1 e 2 della legge di stabilità 2013. Nel definire il nuovo patto di stabilità si dovrà tenere conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
  All'articolo 11 è stato aggiunto un comma 8-bis che consente – con la finalità del contenimento della spesa pubblica – Pag. 29all'ufficio legale di ciascuna regione di assumere, gratuitamente, il patrocinio degli enti e delle agenzie istituite dalla regione stessa con propria legge e che per essa svolgono funzioni amministrative.
  Infine, è stato modificato l'articolo 12, e in particolare il comma 3, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, i quali risultano rideterminati in conseguenza delle nuove misure introdotte nel corso dell'esame al Senato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), volta alla soppressione del comma 2 inserito dal Senato nell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

  Emanuele FIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Renato BALDUZZI (SCpI) condivide la proposta di parere formulata dal presidente, sottolineando come anche il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta di questa mattina, abbia segnalato il carattere di norma intrusa del comma 2 inserito dal Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. A suo avviso, sarebbe anzi opportuno – se possibile – richiamare, nelle premesse della proposta di parere, anche il parere del Comitato per la legislazione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, premesso di condividere lo spirito della proposta del deputato Balduzzi, fa presente che, tuttavia, per prassi, le Commissioni richiamano nelle premesse dei propri atti unicamente i pareri di altri organi parlamentari dei quali siano destinatarie, mentre nel caso di specie il parere del Comitato per la legislazione è espresso alla Commissione bilancio.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2013.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, presenta un testo unificato delle proposte di legge nn. 482, 887 e 1001 che propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame.
  La proposta di testo unificato è frutto delle riflessioni già da lui svolte in sede di relazione e del dibattito in Commissione. Illustra alcuni dei punti salienti del testo sui quali ha operato delle scelte tra i tre testi in esame.
  In primo luogo si sofferma sulla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, relativa al potere di indagine della Commissione in relazione al rapporto tra mafia e politica. Propone alla Commissione di adottare la soluzione della proposta di legge n. 1001, analoga a quella della legge istitutiva della Commissione antimafia della XVI legislatura. La sua indicazione va, dunque, nel senso di conservare il riferimento alle stragi di carattere politico-mafioso. Si tratta di una scelta dettata dalla sola opportunità politica perché, a suo avviso, a livello normativo i poteri investigativi della Commissione – come delineati dal testo della lettera f) delle altre due proposte di legge – coprirebbero quegli avvenimenti anche senza un preciso riferimento. Togliere un inciso presente nella legge n. 132 del 2008 potrebbe però essere Pag. 30interpretato come una sottrazione all'area di indagine alla Commissione antimafia.
  Riguardo alla questione dei criteri per l'individuazione dei componenti la Commissione, delineati nel comma 1 dell'articolo 2, propone la soppressione del riferimento all'adozione, da parte dei Presidenti delle Camere, di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del componente della Commissione di sopravvenienza di una delle situazioni previste nella proposta di autoregolamentazione approvata dalla Commissione antimafia nella XVI legislatura. Rileva infatti che né il Regolamento della Camera né altre fonti normative prevedono un procedimento che consenta l'adozione di tali provvedimenti.
  In merito alla questione dell'opponibilità alla Commissione antimafia del segreto di Stato, propone alla Commissione di conservare quanto stabilito dalla legge n. 132 del 2008 e di non inserire, quindi, nel testo unificato il comma 4 dell'articolo 5 delle proposte di legge nn. 482 e 887. Informa che anche l'approfondimento da lui chiesto ha rilevato la criticità di quel comma che si presenta come un duplicato di quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge n. 132 del 1988, riprodotto in tutte e tre le proposte di legge, con riferimento all'osservanza delle disposizioni in materia di segreto di Stato della legge n. 124 del 2007. Conservare quel comma all'articolo 5 creerebbe quindi, a suo avviso, problemi di compatibilità e di raccordo con quella legge.
  Infine, rispetto alla copertura finanziaria del provvedimento, la sua proposta di testo unificato adotta la soluzione della proposta di legge n. 1001 che, in linea con la legge n. 132 del 2008, prevede uno stanziamento dimezzato per l'anno 2013 rispetto a quanto stabilito per ciascuno degli anni successivi, al fine di tenere conto della prevedibile data di costituzione della Commissione e dei conseguenti oneri finanziari per l'anno in corso.

  Emanuele FIANO (PD), in merito alla modifica proposta dal relatore con riferimento all'articolo 2, comma 1, osserva che tale modifica renderebbe inutile il resto della disposizione ivi prevista.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, ritiene che la ragione che ha spinto i presentatori delle proposte di legge a inserire il riferimento all'evenienza di cause sopravvenute è quella di una precisazione interpretativa della norma delle legge n. 132 del 2008. L'eliminazione del riferimento alle disposizioni da adottare da parte dei Presidenti delle due Camere riporta la norma in linea con la disciplina già prevista dalla legislazione vigente.

  Emanuele FIANO (PD), chiede se il codice di autoregolamentazione preveda qualcosa in proposito.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nel ricordare di aver fatto parte della Commissione antimafia della XVI legislatura, fa presente che il Codice di autoregolamentazione non si riferisce alla nomina a componente di una Commissione parlamentare. Osserva che la ratio della dichiarazione prevista dalla legge n. 132 del 2008 e dal testo unificato proposto dal relatore è quella della trasparenza, del far conoscere da parte dell'interessato l'esistenza di una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge nn. 482, 887 e 1001, predisposto dal relatore.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato del relatore delle proposte di legge nn. 482, 887 e 1001 (vedi allegato 2).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di lunedì 10 giugno prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00245 Fiano e Chaouki: Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Cristian Ramos.

  Khalid CHAOUKI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la vicenda di un ragazzo affetto da sindrome di down, nato a Roma da madre colombiana, il quale, al compimento del diciottesimo anno lo scorso novembre 2012 si è visto negare la cittadinanza italiana. Dopo una campagna mediatica il Ministro Cancellieri si era impegnata in prima persona per risolvere la questione ma non è seguito alcun tipo di riscontro.
  Con l'interrogazione in titolo si chiede dunque se non si ritenga necessario ed urgente individuare una soluzione per una vicenda che potrebbe riguardare anche molte altre persone che si trovano nella stessa situazione, ponendo in atto una discriminazione basata sullo stato di persona con disabilità, in violazione dell'articolo 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata da tempo dall'Italia.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Khalid CHAOUKI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-00246 Toninelli ed altri: Centri di identificazione ed espulsione.

  Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, ricordando gli allarmanti dati relativi alla situazione sanitaria delle persone trattenute nei Centri di identificazione ed espulsione. Sottolinea che questi dati dipendono anche dal fatto che l'Italia ricorre in misura massiccia al trattenimento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione, laddove questa misura dovrebbe Pag. 32costituire, secondo la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta rimpatri), un'opzione meramente residuale. Chiede quindi quali iniziative il Governo intenda intraprendere per risolvere il problema dei Cie, che si sono dimostrati strutture non funzionali e per di più molto costose.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Ricorda inoltre che la legislazione italiana ha privilegiato, come misura di contrasto dell'immigrazione illegale, il cosiddetto rimpatrio volontario, che però presuppone l'identificazione dello straniero. Sottolinea quindi come i dati citati – secondo cui nel 2012 e nel 2013 risulta in diminuzione il numero degli stranieri dimessi senza essere stati identificati – consentano un cauto ottimismo: infatti le difficoltà di identificazione sono la causa del trattenimento dello straniero nei Cie e quindi una riduzione del numero di stranieri che risulta difficile identificare implica anche una riduzione del numero di stranieri trattenuti e quindi anche un miglioramento delle condizioni di vita di quelli trattenuti.

  Danilo TONINELLI (M5S), replicando, osserva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non preannuncia proposte di intervento intese a risolvere i gravi problemi di violazione dei diritti umani evidenziati dalle organizzazioni non governative che vigilano sui Centri di identificazione ed espulsione. Quanto poi al monitoraggio del Ministero dell'interno sui Cie – di cui si fa cenno nella risposta del Governo – ritiene importante che questo sia svolto non mediante commissioni costituite interamente nell'ambito del Ministero dell'interno, bensì mediante organismi aperti anche alla partecipazione di rappresentanti di organizzazioni non governative. Ricorda infatti che in passato è accaduto che commissioni ministeriali istituite presso il Ministero dell'interno abbiano prodotto documenti conclusivi la cui attendibilità è stata fortemente contestata: in particolare, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha criticato il documento programmatico elaborato dalla commissione istituita in seno al Ministero dell'interno nel 2012 per l'analisi della situazione dei Centri di identificazione ed espulsione, sottolineando la divergenza delle conclusioni di questa commissione rispetto a quelle della commissione De Mistura del 2006, della quale facevano parte anche rappresentanti di organizzazioni non governative.

5-00247 Ravetto e Gelmini: Contrasto della violenza contro le donne.

  Laura RAVETTO (PdL), illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che nelle scorse settimane la Camera ha concluso l'esame dei progetti di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul ed ha approvato alcune mozioni concernenti iniziative volte al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Sottolinea come la violenza contro le donne rappresenta, oggi più che mai, una drammatica emergenza e una realtà persistente e pervasiva che il Parlamento ha il dovere di affrontare in quanto autentico pericolo sociale.
  Ricorda, infatti, come solo nel 2012 sono state uccise in Italia 120 donne e nel 40 per cento dei casi la vittima di omicidio aveva subito violenze (psicologiche, fisiche, sessuali e stalking). Emerge inoltre che il 93 per cento delle violenze perpetuate dal coniuge o dall’ex partner in Italia non viene denunciato.
  Chiede quindi al Governo di chiarire quali siano i dati in merito alle denunce di violenza subita dalle donne, con particolare riferimento all'applicazione della nuova normativa introdotta nel 2009, anche in relazione ai dati sul femminicidio, e quali siano le iniziative che il Ministro dell'interno intende adottare, di intesa con gli altri Ministri competenti, per garantire maggiore incisività nel contrasto alla violenza di genere, soprattutto in merito ad un necessario coordinamento tra tutti i soggetti e le forze dell'ordine impiegate nell'intero sistema dei servizi antiviolenza.

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  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Laura RAVETTO (PdL), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatta. Ritiene, in particolare, importante che, per combattere concretamente ed efficacemente la violenza contro le donne, si promuova un cambiamento che sia innanzitutto culturale. Anche senza arrivare fino al punto di pubblicare la fotografia dello stalker sulle metropolitane, come avviene in alcuni paesi, è fondamentale che si effettui un monitoraggio attento delle denunce, prestando particolare attenzione ai delinquenti abituali, già denunciati per violenze in famiglia o per stalking. L'impegno del Governo, come ribadito nella mozione approvata dalla Camera, deve essere inoltre quello di predisporre e attuare un nuovo Piano nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti sulle donne, fondato sulla prevenzione, la protezione della certezza della pena e di istituire in tempi rapidi un Osservatorio in cui convergano flussi stabili di dati sulla violenza provenienti dai vari soggetti coinvolti.

5-00244 Bragantini: Natanti del distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6). Aggiunge che l'affiancamento tra le due imbarcazioni non verrà meno per tutta l'estate del 2013.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 16.20.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Emendamenti C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati due emendamenti.

  Emanuele FIANO (PD) chiede un chiarimento sulla finalità dell'emendamento 10-quater.2 Borghesi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, chiarisce che l'emendamento Borghesi 10-quater.2 prevede che agli enti locali virtuosi come individuati dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 sia assegnato per il 2014 un contributo pari a 200 milioni di euro da destinare al pagamento dei loro debiti. Per assicurare la copertura finanziaria dell'emendamento il presentatore riduce di pari importo – 200 milioni – la copertura prevista dal decreto-legge per un diverso intervento, quello del comma 1 dello stesso articolo 10-quater. Questo prevede che ai comuni che negli anni 2012 e 2013 hanno registrato il maggior taglio di risorse per effetto dell'assoggettamento all'IMU degli Pag. 34immobili da loro stessi posseduti nel proprio territorio sia attribuito – oltre a un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 – anche un contributo di 270 milioni di euro per l'anno 2014: a quest'ultimo stanziamento attinge l'emendamento Borghesi per la propria copertura finanziaria.
  Ciò premesso, rileva che né l'emendamento Borghesi né l'altro emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.30.

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