CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 giugno 2013
32.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 45

RISOLUZIONI

  Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.10.

7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.
7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro degli atti).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 maggio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella riunione di venerdì 31 maggio scorso, ha approvato un decreto-legge il quale interviene anche sulla tematica delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, oggetto delle risoluzioni in discussione. In tale contesto considera necessario che il Viceministro Casero intervenga per fornire indicazioni circa le decisioni e gli orientamenti del Governo in merito, al fine di consentire ai presentatori di valutare quale seguito dare ai loro atti di indirizzo.

  Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì scorso sia orientato nella medesima logica, seguita dalle risoluzioni in discussione, di rafforzare gli strumenti tributari per il sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia e efficientamento Pag. 46energetico degli edifici. Nel rilevare come il decreto-legge sarà oggetto di esame da parte della Commissione Finanze, evidenzia come tale intervento comporterà, già nei prossimi mesi, positivi effetti di moltiplicazione del PIL, oltre a favorire la ripresa di un settore produttivo, quello edile, particolarmente in difficoltà a causa della crisi economica in atto, stimolando segnatamente le misure di riqualificazione del patrimonio edilizio e di risparmio energetico che costituiscono uno degli aspetti fondamentali per la complessiva strategia di politica economica. Evidenzia inoltre come la conferma del regime di detrazione delle spese per i predetti interventi consentirà di rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale in tale comparto, attraverso il meccanismo del contrasto di interessi.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara ampiamente soddisfatto dalle considerazioni svolte dal Viceministro Casero, dichiarando quindi di ritirare la propria risoluzione n. 7-00005.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime apprezzamento per le osservazioni espresse dal Viceministro, evidenziando come, finalmente, si adottino misure atte a fungere da volano per lo sviluppo, superando un'impostazione basata solo sul rigore finanziario e sull'austerità. Dichiara quindi di ritirare la propria risoluzione n. 7-00025.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.
C. 875 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 875, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, cui è abbinata la proposta di legge C. 901 Pini, avente contenuto identico a quello del disegno di legge.
  Ricorda quindi che negli ultimi mesi della XVI Legislatura il precedente Governo aveva presentato il disegno di legge C. 5667, volto anch'esso a ratificare la Convenzione, il cui iter parlamentare di approvazione non si è tuttavia concluso a causa della fine della Legislatura stessa.
  In tale contesto segnala la rilevanza politica della Convenzione, legata principalmente all'importanza dei rapporti economici tra San Marino e l'Italia, la quale costituisce il principale partner commerciale e finanziario sammarinese. Infatti già nel 1862 i due Stati conclusero un accordo di amicizia e cooperazione poi consolidatosi con la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939. Nonostante tali relazioni economiche siano tuttora assai consolidate, sono sorte, soprattutto negli ultimi anni, tensioni dovute al contenzioso fiscale ed all'adozione, da parte italiana, di misure volte a contrastare l'evasione fiscale Pag. 47ed il riciclaggio. A tale riguardo San Marino ha adottato negli ultimi anni una politica volta a garantire una maggiore trasparenza, fissando l'obiettivo di cancellare il segreto bancario e concludendo alcuni accordi internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale. Nel 2009 l'OCSE ha inserito il Paese nella «lista bianca» dei paradisi fiscali ma, nel gennaio 2011, la medesima Organizzazione ha riscontrato che San Marino non si è ancora pienamente adeguata agli standard internazionali sullo scambio di informazioni.
  Passando al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, essa è costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo.
  La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per San Marino, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.
  Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.
  In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione. La disposizione specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito di esposizione o consegna; i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa; una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto merci, raccolta di informazioni, attività pubblicitarie o di ricerca scientifica.
  Si precisa inoltre che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in uno Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società dell'altro Stato. Si è invece in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.
  La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili.
  Per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa. Il paragrafo 4 consente agli Stati contraenti di determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse Parti della stessa. Inoltre il paragrafo 6 specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo.
  In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea sono tassati, Pag. 48secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Qualora la sede della navigazione effettiva sia situata a bordo di una nave, tale sede si considera ubicata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione, oppure, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave.
  L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili.
  Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, qualora il beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo, in tutti gli altri casi.
  Qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.
  Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
  Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 13 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: a) il debitore è l'altro Stato o un suo ente locale; b) gli interessi sono corrisposti allo Stato diverso da quello della fonte o ad un suo ente o organismo; c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra le Parti.
  Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.
  Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
  Qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione Pag. 49o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.
  Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
  Per quel che riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
  Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene sono imponibili solo nello Stato dove è residente il soggetto alienante.
  Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.
  L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, ma sono imponibili anche nell'altro Stato, secondo la sua legislazione interna.
  L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.
  Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico, essi sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
  L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.
  L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio vige anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
  L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato della fonte, qualora il beneficiario non sia assoggettato a tassazione per tali redditi nello Stato di cui è residente.
  Il paragrafo 3 specifica che, a prescindere dalle predette disposizioni, le pensioni e gli altri pagamenti analoghi corrisposti Pag. 50nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili solo in tale Stato.
  In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.
  Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato ad una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale Stato stesso, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, salvo che la persona fisica sia residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità.
  L'articolo 20 prevede l'esenzione, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni corrisposte a professori, insegnanti o ricercatori che soggiornino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di insegnare o compiervi ricerche, salvo che la ricerca sia intrapresa nell'interesse privato di una o più persone specifiche.
  L'articolo 21 prevede che le somme o remunerazioni corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 5 anni per quanto riguarda le somme corrisposte a titolo di rimborso o borsa di studio e per non più di 2 anni per quanto riguarda le remunerazioni pagate per servizi resi, a condizione che tali servizi siano connessi al mantenimento, all'istruzione o alla formazione professionale del soggetto.
  Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa. Nel caso in cui i pagamenti eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
  Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, per quel che riguarda l'Italia, si prevede che sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata a San Marino. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
  Per quel che concerne San Marino si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano elementi di reddito imponibili in Italia, San Marino debba detrarre dalle imposte sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito. La disposizione specifica inoltre che San Marino non accorderà alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto Pag. 51a San Marino, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
  Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24) sono formulate in modo analogo alle corrispondenti disposizioni di altri accordi della specie e quelle relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) sono previste in conformità al modello OCSE. Per quanto riguarda le procedure di composizione amichevole delle controversie è stata inoltre inserita una clausola arbitrale che consente di sottoporre ad arbitrato i casi relativi a difficoltà o dubbi nell'interpretazione o applicazione della Convenzione.
  Per quanto attiene allo scambio di informazioni tra le autorità competenti ad applicare la Convenzione, disciplinato dall'articolo 26, si prevede che le rispettive autorità si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne, comprese quelle per contrastare l'evasione fiscale o le frodi fiscali. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini. Inoltre, si specifica che le norme dell'articolo non obbligano comunque le Parti ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, né a fornire informazioni che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, ovvero la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
  L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari agli agenti diplomatici o ai funzionari consolari.
  L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
  L'articolo 29 specifica che ciascuna Parte non riconoscerà le riduzioni o le esenzioni fiscali previste dalla Convenzione a soggetti residenti dell'altra Parte qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente sia quella di ottenere benefici cui altrimenti non avrebbe avuto diritto.
  L'articolo 30 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo in particolare che essa entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche relative agli strumenti di ratifica. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui la Convenzione è entrata in vigore, mentre, per le altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.
  L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
  Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.
  In tale ambito si chiarisce, in particolare, che la Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali.
  Con il Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012 e suddiviso in 7 articoli, sono state apportate una serie di modifiche al testo della Convenzione ed al Protocollo aggiuntivo, al fine di aggiornarne alcune disposizioni e adeguarla al modello di convenzione in materia definito Pag. 52sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
  L'articolo I sostituisce l'articolo 10 della Convenzione, relativo al trattamento dei dividendi; in tale ambito viene fissata allo 0 e al 15 per cento (rispetto alle misure del 5 e del 15 per cento previste dall'originaria formulazione dell'articolo) l'aliquota dell'imposta che lo Stato di residenza della società che eroga i dividendi può applicare, alle condizioni stabilite dalla disposizione.
  L'articolo II sostituisce l'articolo 11, in materia di disciplina degli interessi; in tale ambito viene fissata allo 0 e al 13 per cento (rispetto alla misura del 13 per cento prevista dall'originaria formulazione dell'articolo) l'aliquota dell'imposta che lo Stato da dove provengono gli interessi può applicare, alle condizioni stabilite dalla disposizione.
  L'articolo III sostituisce l'articolo 12, recante il trattamento dei canoni; in tale ambito viene fissata allo 0 e al 10 per cento (rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'originaria formulazione dell'articolo) l'aliquota dell'imposta che lo Stato da dove provengono i canoni può applicare, alle condizioni stabilite dalla disposizione.
  L'articolo IV sostituisce l'articolo 26, relativo allo scambio di informazioni tra le Parti, al fine di adeguare la disciplina convenzionale ai più recenti criteri stabiliti dall'OCSE in materia, i quali puntano ad ampliare gli scambi di informazioni ed a superare il segreto bancario.
  Tra le modifiche apportate segnala la nuova dizione utilizzata nel paragrafo 1, in base alla quale le informazioni scambiate non saranno solo quelle necessarie ad applicare le disposizioni della Convenzione o le normative nazionali, ma, in termini più ampi, tutte le informazioni verosimilmente pertinenti ad applicare le disposizioni convenzionali o quelle concernenti l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate dagli Stati o dai loro enti locali. Inoltre, al paragrafo 2 si prevede che le informazioni scambiate potranno essere comunicate non solo ai soggetti incaricati dell'accertamento o riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti relativi o delle decisioni in merito ai ricorsi presentati su tali imposte, ma anche ai soggetti competenti circa il controllo delle predette attività.
  Il nuovo paragrafo 4 specifica che lo Stato contraente cui sono indirizzate le richieste di informazioni dovrà utilizzare i poteri di cui dispone per raccoglierle anche quando le informazioni richieste non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni: in tale prospettiva la disposizione specifica che le limitazioni allo scambio di informazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 26 non possono in ogni caso intendersi nel senso di consentire allo Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha un proprio interesse fiscale rispetto alle informazioni medesime.
  Particolare rilevanza assume, in tale ambito il nuovo paragrafo 5, il quale supera, in conformità alle raccomandazioni in materia formulate dall'OCSE, il segreto bancario, prevedendo che le Parti non possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste per il solo fatto che esse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persona che operi in qualità di agente o fiduciario, ovvero perché le predette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona giuridica.
  L'articolo V subordina l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione (si tratta, rispettivamente, delle norme in materia di regime impositivo dei dividendi, degli interessi e dei canoni) al fatto che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 26, consentendo in tale ultimo caso a ciascuno Stato contraente di sospendere l'applicazione dei predetti articoli. In tale ambito si prevede che, qualora sia esercitata la facoltà di sospensione delle citate disposizioni, le autorità competenti faranno del loro meglio Pag. 53per regolare in via amichevole il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.
  L'articolo VI sostituisce il Protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione, mentre l'articolo VII disciplina l'entrata in vigore e le ipotesi di denuncia del Protocollo.
  Con riferimento al disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2, comma 1, contiene la clausola di esecuzione della Convenzione del Protocollo di modifica; l'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, quantificato in circa 3,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel programma di spesa «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  L'unica particolarità riscontrabile nel disegno di legge riguarda il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale le modalità attuative delle disposizioni previste dall'articolo V del Protocollo di modifica sono stabilite con provvedimento del Direttore generale delle Finanze del Ministero delle finanze (si tratta del Direttore del Dipartimento delle Finanze del medesimo Ministero), d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Formula quindi una proposta di parere (vedi allegato) contenente alcune premesse, le quali evidenziano come le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione consentano di colmare il ritardo rispetto agli obiettivi di trasparenza bancaria e scambio di informazioni in materia fiscale tra San Marino e l'Italia, in particolare laddove l'articolo IV del Protocollo di modifica, sostituendo l'articolo 26 della Convenzione stessa in materia di scambio di informazioni, introduce un nuovo paragrafo 5 che supera sostanzialmente, in conformità alle raccomandazioni in materia formulate dall'OCSE, il segreto bancario.

  Francesco BONIFAZI (PD) rileva come il gruppo del Partito Democratico accolga con estremo favore il disegno di legge di ratifica in esame. In ordine al contenuto del provvedimento, e senza entrare troppo nello specifico delle singole norme previste dalla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ricorda che le Parti hanno inteso siglare un Protocollo di modifica della Convenzione che era stata stipulata nel 2002 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le frodi fiscali, al fine di adeguarne il contenuto agli standard internazionali previsti dall'attuale modello OCSE in materia.
  Rammenta quindi che i rapporti finanziari e commerciali con la Repubblica di San Marino sono molto rilevanti, per un ammontare di circa 4 miliardi di euro, e che le esportazioni dell'Italia verso detto Stato sono pari a circa 1,8 miliardi di euro, mentre le importazioni assommano a circa 1,7 miliardi. In tale contesto sottolinea come l'obiettivo della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo oggetto del disegno di legge di ratifica sul quale la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il parere sia, da un lato, quello di regolare i rapporti tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni e, dall'altro, di stabilire una più forte cooperazione tra le due amministrazioni finanziarie nella lotta all'evasione fiscale, evidenziando la particolare importanza di tale ultima finalità.
  Sottolinea, inoltre, il rilievo di alcune disposizioni, in particolare: l'articolo I del Protocollo aggiuntivo, che modifica l'articolo 10 della Convenzione, sul trattamento fiscale dei dividendi; l'articolo II, che modifica l'articolo 11, in tema di interessi; l'articolo IV, che reca un'ampia modifica dell'articolo 26 della Convenzione sullo scambio di informazioni. A tale ultimo riguardo, evidenzia come la nuova disciplina agevoli l'amministrazione finanziaria italiana nell'attività di raccolta dei dati, dotandola di più penetranti poteri, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e, al contempo, nell'ottica di superare il segreto Pag. 54bancario ed escludere la Repubblica di San Marino dalla «lista nera» dei Paesi a fiscalità privilegiata.
  Nell'evidenziare dunque l'importanza del provvedimento in esame per i motivi sopra citati, esprime l'auspicio che in futuro potranno essere siglati anche ulteriori accordi tra i due Stati contraenti su ulteriori temi di interesse generale.

  Daniele PESCO (M5S) concorda circa l'importanza fondamentale della ratifica della Convenzione e del relativo Protocollo di modifica, rilevando tuttavia come il testo emendato della Convenzione presenti alcuni aspetti non condivisibili.
  In particolare evidenzia come l'articolo 10, sostituito dall'articolo I del Protocollo di modifica, il quale prevede che l'aliquota d'imposta sui dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato a soggetti residenti nell'altro Stato, sia ridotta allo 0 per cento (rispetto al 5 per cento previsto dal testo originario), nel caso in cui il beneficiario dei dividendi sia una società di capitali che detenga almeno il 10 per cento del capitale della società che li distribuisce, favorisca, in modo discutibile, i soggetti giuridici detentori del controllo su tali società, a scapito degli altri azionisti, che sono invece assoggettati ad un'aliquota del 15 per cento, introducendo un trattamento differente da quello previsto in altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate con altri Stati. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento all'articolo 11, riscritto dall'articolo II del Protocollo di modifica, il quale prevede che l'aliquota d'imposta sugli interessi provenienti da uno Stato e pagati a soggetti residenti nell'altro Stato sia ridotta, anche in tal caso, allo 0 per cento, qualora il beneficiario degli interessi stessi sia una società di capitali che detenga almeno il 25 per cento del capitale della società che li paga. Rileva, comunque, come la Convenzione, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dal Protocollo all'articolo 26, consenta di compiere un significativo passo avanti sul piano della trasparenza bancaria e dello scambio di informazioni tra le due Parti contraenti, che induce a esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento.
  Segnala quindi l'esigenza, per il futuro, che in occasione della stipula di accordi con altri Stati, si presti la massima attenzione alle clausole su tali delicate materie, anche in considerazione della difficoltà a rimediare successivamente ad eventuali difetti o lacune che si dovessero evidenziare nelle disposizioni convenzionali.

  Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come la ratifica della Convenzione e del relativo Protocollo di modifica si inserisca al termine di un lungo percorso, nel quale sono emerse talune delicate problematiche di carattere tributario nei rapporti tra Italia e San Marino. Al riguardo evidenzia come, anche attraverso la Convenzione di cui si propone la ratifica, siano stati compiuti molti passi in avanti, auspicando in tale contesto che sia possibile giungere alla totale trasparenza in materia bancaria tra i due Paesi.
  In un contesto più generale, ritiene che la Commissione Finanze debba affrontare il tema dei veri e propri «buchi neri» ancora sussistenti, a livello europeo, nell'azione di contrasto all'evasione tributaria ed ai paradisi fiscali. In particolare, considera urgente risolvere il problema della fiscalità dei servizi telematici, che attualmente godono, di fatto, di un regime di sostanziale esenzione tributaria, qualora i soggetti che esercitino tali attività stabiliscano la propria sede in Stati a fiscalità di favore, segnalando altresì l'esigenza di puntare all'obiettivo complessivo di eliminare almeno le disparità nei regimi impositivi tra le imprese operanti sul territorio dell'Unione europea.
  Auspica quindi che su tali tematiche si possa giungere a definire una posizione unitaria a livello nazionale, per dare maggior forza all'azione che il Governo intende compiere al riguardo in ambito europeo.

Pag. 55

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula il suo personale augurio al Viceministro Casero, al quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha da poco assegnato la delega sulla politica tributaria, sottolineando l'importanza di attribuire ad una specifica figura di Governo la competenza relativa a tale delicatissima materia ed auspicando che ciò possa assicurare la necessaria continuità nel rapporto di collaborazione e confronto tra la Commissione Finanze e il Governo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, si unisce alle congratulazioni ed all'augurio di buon lavoro formulato dal deputato Causi nei confronti del Viceministro Casero, segnalando come quest'ultimo abbia pubblicamente richiamato l'attenzione sulla positiva azione svolta dalla Commissione Finanze.

  La seduta termina alle 11.45.

Pag. 56