CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2013
28.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 29 maggio 2013.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana dell'industria alimentare (Federalimentare), sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.25.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 9.25.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.
(Deliberazione).

  Luca SANI, presidente, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015, sulla base del programma predisposto nella riunione del 21 maggio 2013 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Deliberazione su una proposta di un'indagine conoscitiva sulla semplificazione burocratica nel settore agroalimentare.
(Deliberazione).

  Luca SANI, presidente, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla semplificazione burocratica nel settore agroalimentare, sulla base del programma predisposto nella riunione del 21 maggio 2013 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Deliberazione su una proposta di un'indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei pesticidi.
(Deliberazione).

  Luca SANI, presidente, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, sulla base del programma predisposto nella riunione del 21 maggio 2013 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.
Audizione del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali con delega per l'Expo Milano 2015, Maurizio Martina.

(Svolgimento e conclusione).

  Luca SANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Maurizio MARTINA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali con delega per l'Expo Milano 2015, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

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  Intervengono quindi i deputati Susanna CENNI (PD), Filippo GALLINELLA (M5S), Paolo COVA (PD), Mario CATANIA (SCpI), Massimo FIORIO (PD), Franco BORDO (SEL), Simone VALIANTE (PD), Veronica TENTORI (PD), Loredana LUPO (M5S), Mino TARICCO (PD), Alan FERRARI (PD), Gian Pietro DAL MORO (PD) e Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD).

  Maurizio MARTINA, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali con delega per l'Expo Milano 2015, interviene in sede di replica.

  Luca SANI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 10.50.

Interventi per il settore ittico.
C. 521 Oliverio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, osserva che le disposizioni della proposta di legge C. 521 riprendono in larga parte il contenuto dello schema di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Agricoltura nella precedente legislatura e presentato alla Commissione nella seduta del 18 dicembre 2012.
  È noto che il comparto della pesca sta vivendo un momento di profonda crisi; ne è conferma il grido di dolore che è stato lanciato da tutte le organizzazioni del settore ascoltate dalla Commissione nella seduta di ieri. Alla crisi strutturale del comparto, causata dagli elevati costi di produzione e dalla diminuzione della capacità di pesca per ragioni di sostenibilità ambientale, si è unita la generale crisi dell'economia che ha investito in pieno i consumi alimentari e la capacità di spesa degli italiani.
  Il provvedimento in esame contiene, quindi, molti degli interventi esaminati nel corso della scorsa legislatura; altri hanno carattere innovativo sollecitati dalle ultime emergenze.
  Con riserva di approfondire ulteriormente il contenuto delle proposte, illustra in sintesi gli interventi proposti.
  L'articolo 1 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione permanente, a decorrere dal 2013, di 10 milioni di euro annui, al fine di realizzare: nuovi investimenti nelle imprese del settore al fine di incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza; ristrutturazioni aziendali e produttive in linea con gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà; società miste, tutoraggi in ambito start up e prestiti partecipativi; interventi sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico; misure per agevolare l'accesso al credito.
  L'articolo 2 inserisce un nuovo comma all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2013, le somme di 100.000 e di 2.326.000 euro annui, disposte dal decreto legislativo n. 226 del 2001 (di orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura) a copertura degli oneri derivanti dall'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo (articolo 2) e dall'estensione delle agevolazioni alle attività connesse a quelle di pesca (articolo 3), siano destinate ai seguenti soggetti: gli imprenditori ittici ed i soggetti di volta in volta individuati in relazione agli interventi previsti Pag. 92dal Programma nazionale; le associazioni nazionali delle imprese di pesca e di acquacoltura, le organizzazioni sindacali del comparto, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale rispetto alle iniziative dedicate alla cooperazione e all'associazionismo. I programmi dovranno essere finalizzati a: potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa; tutelare la concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzare il mercato interno; semplificare le procedure amministrative; promuovere l'aggiornamento professionale.
  L'articolo 3, comma 1, prevede che nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza vengano definiti gli obiettivi da perseguire con gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca. Il comma 2 prevede che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria, il CIPE individui una quota da destinare agli obiettivi della programmazione negoziata nel settore della pesca, prevedendo che, nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento sia destinato alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore.
  L'articolo 4 attribuisce alle regioni il compito di istituire i distretti ittici, su aree marine omogenee sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, che saranno regolati dalle norme attualmente in vigore per i distretti industriali. L'istituzione dei distretti deve essere diretta a garantire una gestione razionale delle risorse, in attuazione del principio di sostenibilità, ed a preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali.
  L'articolo 5 prevede che le associazioni rappresentative del mondo della pesca, le associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e gli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali possano istituire i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca, i quali potranno essere incaricati dal Ministro delle politiche agricole di effettuare attività di assistenza alle imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e pescatori.
  L'articolo 6 apporta talune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, che disciplina la composizione della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. A tal fine viene previsto che: non sia più il Ministro delle politiche agricole a presiedere la Commissione ma il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura; l'attività della Commissione venga coordinata, a rotazione, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, membri della Commissione; i compiti relativi alla promozione della cooperazione e dell'associazionismo di cui all'articolo 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004 possano essere svolti da organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  L'articolo 7 prevede una riserva del 30 per cento al settore della pesca nell'ambito del riparto delle risorse che lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001.
  L'articolo 8 riserva alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative il 35 per cento dei finanziamenti previsti nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura destinati al finanziamento della ricerca scientifica applicata. Nell'ambito della quota del 35 per cento, i progetti di ricerca presentati dalle strutture cooperative sono finanziabili fino al 100 per cento dello stanziamento.
  L'articolo 9 destina 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, al fine di incentivare lo sviluppo dell'imprenditorialità nella filiera ittica.
  L'articolo 10 reca una norma di differimento del termine per la conversione dei titoli professionali marittimi. Il comma 1 dispone infatti che la conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri, Pag. 93prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, sia consentita entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il termine per la conversione viene pertanto differito e fissato al 1o ottobre 2014 (tre anni dal 1o ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto ministeriale richiamato).
  L'articolo 11 estende al settore della pesca le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, nelle aree in ritardo di sviluppo. Tali iniziative rientrerebbero fra quelle della programmazione negoziata, del sostegno all'imprenditoria e dell'autoimprenditorialità.
  L'articolo 12 estende al personale dipendente imbarcato sulle navi da pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, le disposizioni che assicurano i trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. Si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle politiche agricole, la definizione delle modalità attuative.
  L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2015 il termine, contenuto nell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 216 del 2011, di scadenza di tutte le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche se ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere al 31 dicembre 2011. Occorre rilevare, peraltro, che tale termine è già scaduto il 31 dicembre 2012 e che l'articolo 1, comma 547, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha già provveduto, con decorrenza dal 1o gennaio 2013, a prevedere tale proroga fino al 31 dicembre 2020, estendendo quella già prevista per le sole concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, anche alle altre concessioni aventi ad oggetto: il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
  L'articolo 14 autorizza l'esercizio di servizi antincendi in ambiti portuali anche al personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco e previa approvazione del comandante del porto.
  L'articolo 15 propone l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca. In particolare, il comma 1 intende estendere l'ambito operativo del vigente regime speciale IVA per i produttori agricoli (di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), in modo da applicarlo alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività cosiddette «connesse», di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge n. 96 del 2010). Il comma 2 reca ulteriori agevolazioni da applicarsi, secondo la lettera della proposta in commento, nelle more dell'applicazione degli studi di settore e per i periodi d'imposta 2013-2014. In particolare, si dispone che le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 4 del 2012: abbiano la facoltà (comma 2, lettera a)) di applicare il regime fiscale dei «contribuenti minimi», di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 senza alcuna limitazione del volume d'affari.
  L'articolo 16 esenta dall'IRAP le indennità e i premi previsti per l'arresto definitivo delle attività di pesca dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 che disciplina il Fondo Pag. 94europeo per la pesca. Nel dettaglio, i suddetti premi non concorrono a formare il valore della produzione netta (cioè la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta) nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997) e delle società di persone e delle imprese individuali (successivo articolo 5-bis).
  L'articolo 17 esenta dall'imposta di bollo le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore della pesca e a quello dell'acquacoltura. A tal fine, le disposizioni in esame modificano l'articolo 21-bis) dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (che disciplina l'imposta di bollo). Tale allegato elenca gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. In particolare, nella sua formulazione vigente l'articolo novellato esenta da imposta le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo.
  L'articolo 18 detta nuovi principi in materia di normativa sull'attività di pesca-turismo; essi dovranno servire per apportare le modifiche necessarie al decreto ministeriale n. 293 del 1999 che attualmente disciplina tale attività. Alcuni di questi principi sono già definiti nel decreto ministeriale e l'articolo provvede ad apportare correzioni minimali. Risultano, invece, totalmente innovative le lettere a) e b), n. 1 e 2, dove si prevede che: venga adeguata la nozione di pesca-turismo alle nuove definizioni introdotte con il decreto legislativo n. 4 del 2012; venga inserita tra le attività di pesca-turismo l'osservazione dell'attività di pesca praticata esclusivamente con l'attrezzo della sciabola o con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca (attrezzi da posta; ferrettara; palangari; lenze; arpione); venga consentito lo svolgimento dell'attività di pesca con l'impiego dei seguenti attrezzi: coppo o bilancia; giacchio o rezzaglio o sparviero; lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; parangali fissi o derivanti; nasse.
  L'articolo 19 prevede misure di semplificazione e collaudo, disponendo l'abolizione di taluni adempimenti per le navi da pesca. In particolare, il comma 1 esclude le navi da pesca dall'obbligo di tenere l'inventario di bordo – dove sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave (articolo 173 del codice della navigazione marittima). Il comma 2 modifica l'articolo 1193 del codice della navigazione introducendo una riduzione dell'ammenda proporzionata all'effettiva portata dell'infrazione. La norma prevede a tal fine che, qualora entro 24 ore dalla notifica dell'infrazione per la mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, questi vengano esibiti, la sanzione sia ridotta a 250 euro, qualora i documenti non esibiti richiedano un aggiornamento, ovvero annullata nel caso in cui i documenti siano comunque regolari, cioè aggiornati. Il comma 3 prevede l'abolizione del registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista per le navi da pesca (il testo non fa riferimento alla specifica norma che si intende abrogare). Il comma 4 rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'unificazione degli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, ai collaudi delle stesse navi nonché ai registri degli infortuni rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante norme per l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali. Il comma 5 modifica lo stesso decreto legislativo n. 271 del 1999, nel senso di prevedere l'esonero dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo, prevista dall'articolo 14 per le navi da pesca di lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri, mentre il comma Pag. 956 dispone l'obbligo per il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni (articolo 30) di determinare le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali (articolo 31). Il comma 7 dispone infine l'applicazione alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa, oltre alle disposizioni del regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 218 del 2002, anche di talune disposizioni relative alle caratteristiche necessarie dei mezzi di salvataggio e dei sistemi di comunicazione, tra cui la dotazione con zattere autogonfiabili adeguate ad accogliere il doppio delle persone a bordo, la collocazione dei mezzi di salvataggio in modo che siano fruibili ed i sistemi di comunicazione di bordo tra i quali devono essere presenti un telefono satellitare, un apparato di controllo satellitare ed un apparato VHF. Il comma 8 prevede che il citato decreto ministeriale n. 218 del 2002 sia modificato ai fini del suo adeguamento con le disposizioni introdotte.
  L'articolo 20 dispone che, nei porti non dotati di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei medesimi rifiuti al fine di dar seguito agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE innovando l'impianto applicativo della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale). Per i predetti soggetti la norma prevede l'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che include tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Da ultimo, il decreto ministeriale 20 marzo 2013 ha dettato i tempi per il riavvio del sistema stabilendo una prima fase di avvio limitata a un più ristretto, ma significativo novero di utenti. Per le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o ottobre 2013.
  L'articolo 21 attribuisce la facoltà agli imprenditori ittici e agli acquacoltori di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dalla pesca. Tale attività deve, comunque, avvenire nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Al comma 3 si prevede che coloro che hanno riportato sentenze di condanna in materia di igiene e frode nella preparazione degli alimenti sono esclusi dall'attività di vendita per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il comma 4 interviene sul decreto legislativo n. 114 del 1998, che disciplina il commercio, prevedendo, all'articolo 4, le categorie di soggetti ai quali non si applicano le relative norme. Tra questi l'attuale lettera g) del comma 2 fa riferimento ai pescatori e alle cooperative di pescatori mentre il testo di riforma richiama gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta dei prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio dell'attività. Il comma 5 prevede, infine, che vengano abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009.
  L'articolo 22 prevede talune disposizioni in materia di taglie minime delle specie marine, rinviando, al comma 1, alla definizione delle dimensioni contenuta nelle normative europee e prevedendo, ai commi 2 e 3, conformemente a quanto previsto nell'allegato III al regolamento 1967/2006 che la taglia minima dell'acciuga è convertita in 110 esemplari per chilogrammo e quella della sardina in 55 esemplari per chilogrammo. Al comma 4 si prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale, può istituire nuove taglie minime per ulteriori specie nell'adozione dei piani nazionali di gestione nazionale. I commi 5 e 6 prevedono, rispettivamente, che il Governo, in relazione alle Pag. 96novità ivi introdotte, è tenuto ad apportare le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (capo I, titolo III) e che ogni disposizione nazionale di definizione di taglie minime ulteriori o diverse da quelle definite in sede europea devono intendersi abrogate, salvo quelle previste nei piani di gestione nazionali. Il comma 7, infine, sostituisce la lettera c) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012, che definisce in generale i divieti cui sono sottoposti gli imprenditori ittici per garantire la tutela delle risorse biologiche marine. In particolare, la lettera c) prevede attualmente che è fatto divieto di «detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore»; la modifica in esame non richiama più l'attività di detenzione, aggiunge invece quella di trabordo e, al posto del riferimento alle specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, richiama gli «esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti europei o dai piani di gestione ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (il riferimento non sembra corretto in quanto l'articolo 86 risulta corredato di un solo comma).
  L'articolo 23 detta disposizioni in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette prevedendo che le stesse siano composte anche da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative (comma 1) e che la gestione delle aree protette marine sia affidata, oltre che ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, a cooperative della pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro.
  L'articolo 24 detta norme in materia di pesca non professionale prevedendo che essa è subordinata al possesso di un permesso rilasciato dietro il pagamento di una somma differenziata a seconda del tipo di pesca praticata e degli attrezzi utilizzati; il permesso è rilasciato a titolo gratuito ai minori di 16 anni, a coloro che hanno superato i 65 anni e ai disabili. La norma prosegue disponendo che le entrate derivanti dal rilascio del permesso sono destinate a finanziare il Programma nazionale triennale della pesca. Le modalità, i termini e le procedure di attuazione delle disposizioni vi introdotte sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 25 abroga, al comma 1, la lettera f) dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che permette la pesca sportiva con i parangali fissi o derivanti e nasse e, al comma 2, le lettere d) e e) dell'articolo 140 dello stesso regolamento, le quali dispongono che nella pesca sportiva il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.
  L'articolo 26 reca infine la norma di copertura finanziaria degli oneri, rinvenuta attraverso l'aumento delle aliquote IVA relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico. L'aumento non è quantificato e viene correlato ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame, anch'essi non quantificati.

  Silvia BENEDETTI (M5S), preannuncia la presentazione di una proposta di legge in materia da parte del suo gruppo.

  Monica FAENZI (PdL) osserva che sarebbe opportuno verificare preliminarmente la disponibilità delle risorse economiche idonee a effettuare la copertura finanziaria del provvedimento, al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti registrati nella scorsa legislatura con analogo provvedimento.
  In ogni caso, dovrebbe essere disposta la proroga delle concessioni demaniali anche Pag. 97per il settore dell'acquacoltura, per portarla al 2020 dall'attuale 2015, come già previsto per altri tipi di concessioni. Dovrebbe prevedersi altresì una misura per allineare il regime fiscale del settore ittico a quello più vantaggioso del settore agricolo.
  Sottolinea infine che l’iter oggi avviato, che comprenderà anche successivi progetti di legge, costituisce un'occasione imperdibile per fornire risposte concrete alle richieste avanzate alla Commissione dalle organizzazioni del settore, ascoltate nella giornata di ieri, e per non mandare disperso il lavoro svolto nella precedente legislatura. Ribadisce tuttavia che la possibilità di fornire risposte concrete richiede adeguati impegni finanziari.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda lo stato di difficoltà in cui versano tutte le marinerie italiane, come è emerso anche nelle audizioni svoltesi nella giornata di ieri. Ricorda inoltre che nella precedente legislatura, pur se non si era riusciti a varare il provvedimento a favore del settore ittico, si era registrato un ampio consenso in Commissione sulle misure proposte.
  Nel condividere le considerazioni della collega Faenzi sull'importanza di disporre di risorse finanziarie, auspica che anche nella presente legislatura la Commissione raggiunga una consimile condivisione di intenti.
  Invita infine i gruppi a presentare sollecitamente le iniziative legislative preannunciate, sottolineando che la Commissione dovrebbe in ogni caso procedere nell’iter, abbinando ulteriori proposte una volta assegnate.

  Francesco Detto Basilio Catanoso CATANOSO GENOESE (PdL) ricorda di aver già presentato le proposte di legge C. 338 e C. 339 in materia di pesca. Ricorda inoltre che una normazione nazionale è tanto più necessaria in un settore come quello ittico, finora lasciato alla mera disciplina amministrativa, in mancanza di una legislazione nazionale.

  Roberto CAON (LNA) preannuncia la presentazione di una proposta di legge in materia da parte del suo gruppo.

  Luca SANI, presidente, ricordando che le proposte di legge vertenti sulla materia in esame potranno essere abbinate dopo la relativa assegnazione, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla rilevazione delle presenze in Commissione.

  Luca SANI, presidente, avendo le deputate Mongiello e Palma segnalato problemi di funzionamento nei dispositivi per la rilevazione della presenza dei deputati alle sedute della Commissione, dà atto della loro partecipazione alla odierna seduta.

  La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 29 maggio 2013.

Audizione dei rappresentanti della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00012 Bernini sulle iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 maggio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 16.50.

Pag. 98

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
C. 440 Mongiello e C. 741 Oliverio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Paolo RUSSO (PdL), relatore, ricorda che le proposte di legge in esame hanno come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione di alcuni areali caratteristici coltivati storicamente ad agrumi.
  Le aree agrumetate ritenute di interesse per il loro valore storico, paesaggistico e di salvaguardia del territorio rurale ricadono nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del golfo di Napoli, nel Gargano e intorno al Lago di Garda.
  La storia degli agrumi in Italia affonda le sue radici in epoca romana, ma gli agrumi iniziarono ad avere importanza economica solo intorno alla metà del settecento. In Sicilia ed in alcune aree dell'Italia meridionale i primi insediamenti con fini commerciali si ebbero prevalentemente in zone vicino al mare, per la presenza di climi invernali più miti e laddove si aveva la possibilità di sopperire alla mancanza di piogge estive con interventi di irrigazione.
  L'agrumicoltura ebbe in Italia, da allora, una progressiva crescita, modellando e condizionando la società e anche il territorio e l'ambiente dove veniva praticata, diventando per estesi comprensori parte integrante con il territorio e con le tradizioni popolari.
  Dagli anni sessanta, tuttavia, le mutate condizioni commerciali, sociali e culturali hanno fatto perdere in molte aree quell'importanza e quella fonte di benessere che gli agrumi hanno rappresentato per tanti decenni.
  Le cause della crisi possono essere ricondotte ai crescenti costi di produzione, alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione, fattori che non consentono di fronteggiare la sempre più forte concorrenza estera.
  Tale condizione si è aggravata nell'ultimo ventennio, con l'abbandono di quelle aree in cui le condizioni di coltivabilità erano più difficili ed onerose, portando ad una riduzione sempre più rilevante della loro redditività. È soprattutto in alcune di queste zone che l'abbandono della coltura può avere un consistente impatto negativo sia a livello paesaggistico che di salvaguardia del territorio; e di non secondaria importanza potrebbe risultare l'abbandono di quelle tradizioni che per secoli sono state un punto di forza della cultura italiana.
  Sottolinea pertanto la necessità di intervenire per contrastare le conseguenze dell'abbandono colturale in quelle particolari zone attraverso azioni di promozione e sostegno a favore dei produttori.
  Già nella scorsa legislatura – e anche in quelle ancora precedenti – la Commissione Agricoltura della Camera si è occupata del tema, pervenendo all'elaborazione di un testo unificato di diverse proposte di legge, volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli «agrumeti caratteristici storici» – ovvero quelli caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale – nonché interventi per la promozione dei relativi prodotti agrumari (proposte di legge C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza). Il relativo iter ha incontrato tuttavia difficoltà in sede di Commissione Bilancio, dove sono emersi elementi problematici sotto il profilo finanziario.
  Le proposte in esame riprendono quelle già presentate nella scorsa legislatura. In particolare, la proposta di legge Oliverio C. 741 riproduce in gran parte il testo elaborato dalla Commissione Agricoltura nella XVI legislatura, apportandovi tuttavia alcune modifiche.Pag. 99
  Nel dettaglio, entrambe le proposte indicano, all'articolo 1, le finalità della nuova legge, con formulazioni diverse. In particolare, entrambe prevedono che lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, promuova e favorisca interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. La proposta Oliverio indica inoltre tra le finalità la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
  Tuttavia, mentre la proposta Mongiello fa riferimento agli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, la proposta Oliverio individua come «agrumeti caratteristici» quelli delle aree identificate e vocate alla produzione delle specie agrumicole che richiedono misure di salvaguardia del cultivar o di tutela del territorio a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
  Le proposte in esame disciplinano, all'articolo 2, le modalità per l'individuazione dei territori e degli interventi ammessi a beneficiare delle misure della nuova legge, demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  A tale riguardo, la proposta Mongiello indica come criterio anche quello di tener conto delle produzioni registrate come DOP o IGP. Secondo la proposta Oliverio, gli interventi ammessi a beneficio devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e delle tradizioni delle identità locali; la ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
  L'articolo 3 prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici, individuati ai sensi dell'articolo 2, sia concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.
  La proposta Mongiello prevede inoltre, per tale contributo, un limite di importo di 10 euro per albero. Precisa inoltre che le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale dei terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.
  L'articolo 4 prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 sia concesso, per il triennio 2013-2015, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati. Anche per questo tipo di contributo la proposta Mongiello prevede un limite di importo (100 euro per albero) e precisa il tipo di interventi ammessi al beneficio (manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo).
  L'articolo 5 della proposta Mongiello prevede poi che i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio Pag. 100e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongano un progetto volto a: ampliare le aree di produzione tutelata di qualità; individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva; favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati. Si prevede poi che, in concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuino un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
  L'articolo 5 della proposta Oliverio e l'articolo 6 della proposta Mongiello riguardano, con diverse formulazioni, le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati, individuando le normative che gli stessi devono osservare. La proposta Oliverio prevede inoltre che tali interventi siano sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 6 della proposta Oliverio e l'articolo 7 della proposta Mongiello prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un apposito Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con la legge di stabilità.
  L'articolo 7 della proposta Oliverio e l'articolo 8 della proposta Mongiello definiscono la procedura per l'assegnazione dei contributi, con formulazioni diverse.
  In sintesi, mentre la prima proposta di legge demanda alla regione la relativa disciplina e la competenza ad assegnare i contributi, sulla base di un'istruttoria condotta dai comuni, la seconda assegna alla regione il riparto tra i comuni delle risorse finanziarie e ai comuni la competenza a ricevere le domande e ad assegnare i contributi.
  L'articolo 8 della proposta Oliverio e l'articolo 9 della proposta Mongiello delineano il sistema dei controlli e delle sanzioni. La prima proposta prevede al riguardo un più ampio rinvio alle competenze delle regioni in materia. Entrambe le proposte prevedono la revoca dei contributi assegnati e ulteriori sanzioni per la mancata o carente realizzazione degli interventi finanziati.
  Avverte infine che sulla stessa materia, sono state presentate anche le proposte di legge C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso e C. 761 Russo, ancora non assegnate alla Commissione.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti delle associazioni ENPA, Lega antivivisezione (LAV), Legambiente, LIPU e WWF Italia, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00012 Bernini sulle iniziative in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.

SEDE REFERENTE

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo.
C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio.

SEDE REFERENTE

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.
C. 475 Oliverio.

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