CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2013
20.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 14 maggio 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Atto n. 7.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), relatore, ricorda che l'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetto spending review), ed entrato in vigore il 15 agosto 2012, dispone che «la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (UTG) assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri Pag. 10uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, le quali funzioni sono assicurate, tra l'altro, mediante la costituzione presso ogni Prefettura-UTG di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva».
  Rileva che il comma 2 del suddetto articolo 10 prevede che, con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – UTG di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provveda all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – UTG connessi all'esercizio delle predette funzioni, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia: a) contenimento della spesa pubblica; b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – UTG e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presìdi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-UTG, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla suddetta lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva; e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d), con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, si prevede l'assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità; la riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
  L'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, quindi, che il regolamento in esame sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia e che sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari previo parere della Conferenza unificata. Si precisa poi che sono fatte Pag. 11salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che dall'applicazione dell'articolo 10 sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
  Con il suddetto articolo 10 si specifica infine che, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Evidenzia che il provvedimento in esame – composto da 10 articoli suddivisi in 5 Capi – dà dunque attuazione al richiamato articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, inserendosi, come evidenziato nella relazione di accompagnamento del Governo, nell'alveo del più ampio disegno di contenimento e di revisione della spesa pubblica già avviato con lo scopo di improntare la nuova complessiva fisionomia del sistema periferico amministrativo dello Stato sul territorio ad una logica cooperativa e sussidiaria nel rispetto dell'autonomia operativa delle diverse soggettività amministrative e dei livelli di governo.
  Rileva che tra gli obiettivi del nuovo sistema gestorio vi è quindi quello, richiamato tra le linee direttrici fissate dalla legge e ricordato nella relazione di accompagnamento con riguardo al Capo IV, di produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella oggi sostenuta dallo Stato per l'esercizio non congiunto delle funzioni.
  Fa presente che, in tale quadro, il provvedimento dispone l'accentramento di una serie di funzioni, oggi svolte da singoli uffici periferici dello Stato, presso ogni Prefettura-UTG, valorizzando la figura del prefetto quale interfaccia dei cittadini nell'ambito provinciale, con il supporto di un «Ufficio unico di garanzia». Al contempo, considerato che l'articolo 5 dello schema in esame stabilisce, al comma 1, che «la circoscrizione provinciale è l'ambito territoriale di competenza della Prefettura-UTG» e che «tale ambito è adeguato a quello delle città metropolitane istituite ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012», va in questa sede ricordato che l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto – tra le misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica – una riforma del sistema delle province, in particolare per quanto attiene alle funzioni alle stesse demandate ed alla loro elezione da parte dei consigli comunali, cui hanno fatto seguito le previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012. Queste ultime hanno stabilito una riduzione del numero delle province attraverso un procedimento di revisione e di accorpamento – da concludersi (come stabilito da ultimo dall'articolo 1, comma 115 della legge di stabilità del 2013) entro il 31 dicembre 2013 – nonché una ridefinizione delle funzioni delle stesse e l'istituzione delle città metropolitane dal 1o gennaio 2014. A tali previsioni ha fatto seguito la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, che ha individuato i seguenti requisiti minimi: popolazione residente di almeno 350 mila abitanti e dimensione territoriale di almeno 2.500 Kmq.
  Ricorda che il nuovo assetto delle province era stato quindi successivamente delineato dal decreto-legge n. 188 del 2012 il cui disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato (S. 3558) senza tuttavia pervenire ad alcuna approvazione nel termine di sessanta giorni previsto dalla Costituzione.
  Ricorda altresì, per completezza di elementi, che sono state sollevate dalle regioni numerose questioni di legittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni sia del decreto-legge n. 201 del 2012 e del decreto-legge n. 95 del 2012 sopra richiamate. I ricorsi sono attualmente pendenti davanti alla Corte costituzionale. Pag. 12
  Peraltro, anche in ordine alle più recenti posizioni espresse ed all'orientamento assunto dalla regione siciliana, ritiene che occorrerà valutare se andrà riconsiderato l'assetto organizzativo e territoriale delle prefetture, qualora, anche sul piano statale dovesse profilarsi l'idea della soppressione delle province.
  Rileva comunque che la corrispondenza territoriale tra prefetture e province non è una scelta imprescindibile sebbene il richiamo operato dall'articolo 5 dello schema in esame, sopra ricordato.
  Passa quindi all'illustrazione, nello specifico, del contenuto dello schema di regolamento in esame. L'articolo 1 individua, al comma 1, l'oggetto del regolamento, consistente nella riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Il comma 2 dello stesso articolo 1 evidenzia la coerenza del regolamento con quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Viene inoltre stabilita l'esclusione dall'applicazione del regolamento di taluni uffici, già illustrata con riguardo all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con l'aggiunta degli uffici territoriali del ministero dell'economia e delle finanze in quanto regolati dall'articolo 23-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 95 che, al comma 5, prevede che la riorganizzazione del ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie delle entrate sia effettuata in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza di specifici principi.
  L'articolo 2 definisce i compiti affidati al prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio ed al fine di assicurare l'ottimale esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici dello Stato. Come precisato nella relazione di accompagnamento, si tratta di attribuzioni ulteriori rispetto a quelle già disciplinate dalla legislazione vigente, ed in particolare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, connesse a compiti di amministrazione generale e di garanzia istituzionale sul territorio svolti nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali. Nella relazione si evidenzia, infatti, come il fulcro delle attribuzioni prefettizie sia rappresentato, in piena coerenza con il profilo generalista del prefetto, dalla cura degli affari di governo che vengono a riguardare, in ogni sua dimensione, il territorio provinciale, sia per ciò che attiene alle funzioni di alta vigilanza sull'efficace funzionamento della macchina amministrativa statale sul territorio, perché essa corrisponda al meglio alle esigenze delle comunità di riferimento, sia per ciò che attiene all'opera di promozione e di stimolo di iniziative volte al miglioramento delle condizioni generali delle collettività locali.
  Il comma 2 dell'articolo 2 richiama, altresì, le funzioni del Prefetto connesse alla sua attività di garante dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini e di promotore della coesione sociale, perseguita anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti.
  Il comma 3 dell'articolo 2, a sua volta, disciplina i compiti attribuiti all’«Ufficio unico di garanzia», costituito presso ogni Prefettura-UTG, la cui funzione – come evidenziato nella relazione di accompagnamento – è orientata tutta a servizio della comunità di riferimento, in un'ottica di prossimità solidaristica che trova radici nei principi costituzionali di eguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. A tale Ufficio, si attribuiscono, tra gli altri, i compiti di comunicazione ed interazione digitale con la comunità di riferimento.
  Con l'articolo 3 si introduce lo strumento del «piano di coordinamento delle attività amministrative», approvato dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la procedura ivi prevista, e la cui attuazione è coordinata e vigilata dal prefetto tramite l'Ufficio di garanzia.
  L'articolo 4, al contempo, prevede l'istituzione, in seno alla suddetta Conferenza permanente, di un Comitato esecutivo, che Pag. 13si configura come un board di stretta collaborazione del prefetto, con la finalità di individuare, anche al di fuori di particolari sollecitazioni o segnalazioni dell'utenza, le criticità di sistema ed i mezzi più adeguati per il loro superamento.
  L'articolo 5, già richiamato, definisce quale ambito territoriale di competenza della Prefettura-UTG la circoscrizione provinciale nonché «l'adeguamento» dello stesso ambito a quello delle città metropolitane, istituite ai sensi del citato articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012.
  L'articolo 6, con la finalità di garantire una migliore e più efficiente prossimità delle istituzioni alla cittadinanza, dispone che presso le Prefetture-UTG possono essere delegate ad un prefetto, sia congiuntamente sia in maniera disgiunta, specifiche funzioni nelle materie di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali.
  Il comma 2 disciplina le modalità di delega di funzioni al prefetto delegato, le quali dovranno essere oggetto di uno specifico decreto disposto dal Ministro dell'interno contenente l'individuazione delle materie oggetto di delega e le modalità di raccordo e coordinamento con il prefetto della città metropolitana.
  Gli articoli 7 e 8, come evidenziato nella relazione di accompagnamento, danno attuazione alla legge nella parte in cui essa dispone la necessaria gestione in forma unitaria delle attività che sono connotate da un carattere di trasversalità, essendo attinenti a materie non proprietarie, e afferendo, invece, a funzioni logistiche e strumentali comuni a ciascuna delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel nuovo disegno organizzativo. Ciò per rispondere ad evidenti esigenze di contenimento, nonché di razionalizzazione della spesa pubblica apprestando a tale scopo moduli organizzativi idonei e funzionali. Sono dunque in primo luogo oggetto dell'intervento normativo alcune attività gestorie «a fattor comune», già richiamate. Un'ulteriore indicazione è espressa attraverso il vincolo dell'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica.
  Come già evidenziato, fa presente che il legislatore ha previsto che l'attuazione del nuovo sistema gestorio debba produrre un risparmio di spesa di almeno il 20 per cento di quella attualmente sostenuta dallo Stato per l'esercizio «non congiunto» di quelle stesse funzioni.
  Ricorda che nella relazione governativa di accompagnamento si rileva al riguardo come, «in considerazione della difficoltà tecnica e operativa di pervenire al nuovo modello gestorio in via diretta e immediata, implicando la sua attuazione delicati passaggi di natura giuscontabilistica impattanti sugli stati previsionali delle singole amministrazioni coinvolte nel nuovo disegno organizzativo, si è ritenuto necessario delineare un percorso graduato che articola la nuova disciplina in due fasi, una transitoria e l'altra a regime. Ciò nel presupposto che nella fase transitoria si dia avvio al necessario processo di ricognizione delle spese connesse alle funzioni «comunitarizzate», procedendo ad una prima classificazione di quelle voci di spesa che potranno senz'altro formare oggetto, intanto, di gestione unitaria. Quella a regime viene, invece, concepita come la fase nella quale, impiantato il nuovo sistema gestorio, esso potrà essere implementato progressivamente attraverso ulteriori incrementi di spese connesse a funzioni suscettibili di esercizio unitario. In questa seconda fase, la provvista finanziaria per il sostentamento delle spese comuni viene direttamente imputata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, ottenendo, così, un ulteriore obiettivo di snellimento e semplificazione amministrativa.
  L'articolo 7 istituisce, pertanto, i predetti servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, individuando in un ufficio unico, presso la Prefettura-UTG, la struttura amministrativa preposta all'espletamento di tali servizi, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.
  Al fine di completare il nuovo modello organizzativo, il comma 3 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con decreto del Pag. 14Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli altri Ministri interessati, vengano fornite alle amministrazioni coinvolte le disposizioni e i criteri per la definizione del quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario.
  Si prevede quindi che con il medesimo decreto siano individuate le singole voci di spesa che, per le esigenze connesse al funzionamento e all'organizzazione delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e di altre amministrazioni statali, sono escluse dall'elenco delle spese – contenuto in apposita tabella allegata al regolamento – che, in sede di prima attuazione, formano oggetto di esercizio unitario.
  Nella relazione di accompagnamento si fa presente che si tratta, ad esempio, delle specifiche esigenze delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa (come le forze di polizia) le quali, proprio in ragione delle caratteristiche tecniche di alcuni beni e servizi (beni di consumo come il carburante, vettovagliamento, servizi ausiliari, vestiario) devono poter disporre e gestire, in via diretta e senza alcuna intermediazione, delle risorse finanziarie occorrenti per la loro acquisizione per continuare a garantire sul territorio l'efficace e celere svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati dalla vigente normativa.
  L'ultimo periodo del comma 3 affida a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase di «implementazione progressiva» delle tipologie di spesa che dovranno essere oggetto di esercizio unitario ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012.
  I successivi commi stabiliscono gli ulteriori passaggi procedurali per la definizione, sulla base dei criteri fissati con il decreto presidenziale di cui al comma 3, del «quadro ricognitivo per l'attuazione dei servizi comuni nella provincia» con il quale è effettuata la prima ricognizione delle risorse finanziarie per l'esercizio unitario delle funzioni che, in sede di prima applicazione, interessano spese di funzionamento individuate nell'allegata tabella A), nonché dei beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.
  L'articolo 8 prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, una procedura «a regime» della ricognizione e dell'assegnazione delle risorse per l'esercizio dei servizi comuni stabilendo che esse siano direttamente allocate su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici.
  Pertanto, si prevede che le amministrazioni periferiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettano ai titolari degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni le previsioni dei fabbisogni per il triennio successivo secondo modalità stabilite da linee guida redatte dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che, ai fini delle decisioni di spesa, i responsabili degli uffici unici, entro il successivo 30 maggio, tenendo conto delle previsioni effettuate dalle amministrazioni interessate, predispongano dei piani triennali per l'utilizzo delle risorse, individuando la quota delle spese di pertinenza di ciascuno degli uffici periferici statali.
  Il comma 4 conferma l'obbligo per i responsabili degli uffici unici preposti all'espletamento dei servizi comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. e di rispettare le previsioni contenute nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  L'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del regolamento in esame mentre l'articolo 10 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  Ricorda che lo schema di regolamento in esame è corredato della relazione tecnico-finanziaria nonché dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e Pag. 15dell'analisi tecnico-normativa (ATN). Sullo schema è stato espresso parere favorevole della Conferenza unificata in data 7 febbraio 2013 nonché parere favorevole con talune osservazioni dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 marzo 2013. Nel suddetto parere il Consiglio di Stato rileva come, nel complesso, il regolamento «appaia rispettoso di tutti i criteri indicati dalla legge» e formula alcune osservazioni che riguardano profili prevalentemente formali, ai quali si rinvia, tra i quali la necessità, nel preambolo, di eliminare il riferimento all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 188 del 2012, in quanto decaduto per mancata conversione in legge, come in precedenza ricordato.
  Sul piano generale, ritiene opportuno, fin d'ora, avanzare qualche considerazione in ordine alla reale operatività della riforma di cui la Commissione si occupa.
  L'obiettivo proposto è di ottenere risparmi di spesa accorpando logistica e funzioni strumentali degli uffici provinciali del governo, con l'indicazione di una percentuale di taglio della spesa pari al 20 per cento.
  Ritiene che gli strumenti indicati e le soluzioni avanzate non sembrano supportate da un preventivo esame delle singole funzioni, capace di individuare specificamente i termini attuali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, data la diminuzione delle risorse disponibili. Inoltre, i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati, come, invece, sarebbe indispensabile. Il rischio è che il Prefetto potrebbe essere impegnato in continue riunioni per cercare di realizzare un coordinato risparmio di spesa, non si comprende fino a che punto «funzionale», con il possibile deterioramento delle prestazioni essenziali. Pertanto, un esame di ogni singola funzione-linea di attività normativamente coinvolta, se preventivamente effettuato, avrebbe potuto evidenziare il punto fondamentale di quale sia il livello essenziale della prestazione, cioè quello non solo irrinunciabile ma che venisse incontro a diffusi problemi delle imprese e degli utenti, gravanti in termini di costi e indebiti rallentamenti sulla qualità dell'attività economica e civile del territorio considerato. Probabilmente, una tale operazione preventiva (AIR), dovuta per legge, avrebbe potuto evidenziare, in primo luogo, che non di risparmi ma di nuovi investimenti potessero necessitare le funzioni e linee di attività; in secondo luogo, che quand'anche tali risparmi fossero consentiti, stimandoli con un serio studio, essi sono comunque impediti a trasformarsi in investimenti dal rigido obiettivo del 20 per cento.
  Rileva che, in tal senso, la normativa proposta rischia di porre il Prefetto di fronte ad un'opera di mediazione collegiale, resa complicata da pianificazioni centrali, regionali e provinciali, ed esposta alla insoddisfazione dell'utenza per il diminuire del volume delle funzioni. Tutti problemi evitabili con un'attenta ed oculata definizione preventiva del modello organizzativo e gestionale accorpato, fatto con un'AIR effettivamente modulata sulle funzioni concretamente individuate e non con l'enunciazione di obiettivi generici, rinviati a decreti ulteriori, e con la previsione di un vincolo al 20 per cento di risparmio, la cui sola enunciazione a priori rischia di mettere in pericolo proprio il livello essenziale delle prestazioni.
  Sottolinea come si tratti di aspetti non secondari, atteso che ogni taglio della spesa pubblica ha un moltiplicatore (basterebbe pensare all'indotto che la presenza di un ufficio pubblico determina negli esercizi commerciali-pubblici esercizi circostanti, problema con cui in Spagna si sono trovati a combattere, alla diminuzione di fatturato di fornitori abituali, con ulteriore problema occupazionale, rendendosi conto che si provocava recessione in fase recessiva).
  Infine, fa presente che vi sono alcuni profili su cui sarebbe opportuno acquisire, nel corso dell’iter parlamentare, maggiori elementi da parte del rappresentante del Governo.Pag. 16
  In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 2 – che attribuisce al prefetto il compito di promuovere «la leale collaborazione interistituzionale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nonché di promuovere la coesione sociale, perseguita anche attraverso l'attività di mediazione e di composizione di conflitti» – ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di specificare ulteriormente le modalità e le forme con cui il prefetto è chiamato a dare attuazione concreta alla previsione di cui al suddetto comma 2, raccordandola altresì con la analoga funzione di «promozione delle iniziative volte alla determinazione ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 2.
  In secondo luogo, per quanto attiene all'articolo 6, che prevede la possibilità che, presso la prefettura-UTG operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, siano delegate ad un prefetto specifiche funzioni, andrebbe chiarito maggiormente se si intenda fare riferimento ad una figura prefettizia ulteriore precisando, in caso affermativo, che l'attribuzione delle funzioni in questione non può in ogni caso essere posta a fondamento dell'eventuale nomina di nuovi prefetti.
  Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell’iter, anche sulla base di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

  Emanuele FIANO (PD) sottolinea che l'impulso alla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio non è nato soltanto nella logica della razionalizzazione della spesa pubblica, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, del quale lo schema di regolamento in esame attua l'articolo 10, ma anche nella logica del riordino delle province, avviato con il decreto-legge n. 201 del 2011 e proseguito prima con l'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 95 e poi con il decreto-legge n. 188 del 2012, che prevedeva una razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali e che non è stato convertito in legge.
  Ciò premesso, ritiene che lo schema in esame susciti qualche perplessità, innanzitutto in relazione alla effettiva possibilità di conseguire i risparmi di spesa attesi e al rischio – evidenziato anche dal relatore – che al posto dei risparmi si determinino spese aggiuntive. Condivide, poi, l'osservazione del relatore in merito alla imprecisa definizione di alcuni nuovi compiti attribuiti ai prefetti. Segnala, in particolare, che l'ANCI ha espresso l'avviso che vi sia stato «un eccesso di delega in materia di livelli essenziali riguardanti i diritti civili», mentre l'UPI ha segnalato come «sia essenziale che gli uffici territoriali del Governo assolvano ad una reale funzione di garanzia del rispetto dei principi costituzionali nello svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione e siano strumento di leale collaborazione operativa tra i diversi livelli istituzionali di Governo».

  Renato BALDUZZI (SCpI) ritiene che dallo schema di regolamento in esame non emerga con sufficiente chiarezza – mentre è un punto che andrebbe riconosciuto formalmente – la titolarità in capo ai prefetti di un compito che di fatto essi ormai svolgono da tempo e che ha comportato la trasformazione della loro figura, vale a dire il compito della promozione della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il provvedimento di cui allo schema di regolamento in esame costituisce attuazione di una misura di contenimento della spesa pubblica inserita nel complesso delle misure di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, il quale tuttavia prevedeva anche una riforma dell'ordinamento delle province e delle loro circoscrizioni territoriali, che è rimasta incompiuta con la fine della XVI legislatura e le dimissioni del Governo Monti. A suo avviso, in mancanza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province, l'intervento di cui allo schema di Pag. 17regolamento in esame – richiesto dagli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal citato decreto-legge – deve considerarsi provvisorio, per quanto attiene all'organizzazione della presenza dello Stato sul territorio: questo tema non potrà infatti essere affrontato compiutamente prima che sia stata definita la questione del futuro assetto delle province.
  Quanto al merito dello schema di regolamento in esame, ritiene che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) – ai sensi della quale il prefetto «promuove iniziative volte alla determinazione e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» – sia esorbitante rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo, atteso che su questo aspetto le norme generali regolatrici della materia dettate dal decreto-legge n. 95 del 2012, articolo 10, comma 2, lettera b), si limitano a prevedere «la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Sottolinea che il compito del prefetto non deve essere quello di garantire sul territorio i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che la sua parte politica sarebbe contraria a una revisione in questo senso dei compiti dei prefetti.

  Fabiana DADONE (M5S) osserva preliminarmente che il termine previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento del quale la Commissione esamina oggi lo schema è scaduto: infatti l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che il regolamento in questione fosse emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, ossia entro novanta giorni dal 15 agosto 2012. Peraltro, in questi mesi è entrato in carica un nuovo Governo, rispetto a quello che ha adottato lo schema di regolamento, e sarebbe quindi interessante capire se il nuovo Governo ravvisi delle criticità nel testo in esame e se intenda apportarvi delle modifiche.
  Ciò premesso, rileva innanzitutto che, mentre il citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede l'emanazione di un regolamento per la individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni «delle prefetture» – e fa quindi riferimento alle prefetture, e non ai prefetti – il provvedimento in esame interviene anche sui compiti dei prefetti, attribuendo a questi ultimi nuove funzioni.
  In secondo luogo, considerato che le prefetture hanno tradizionalmente un ambito di competenza su base provinciale e che le circoscrizioni provinciali potrebbero essere ridisegnate nell'ottica di una riduzione del numero delle province, esprime l'avviso che, prima di procedere alla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, sia necessario completare il processo di riordino delle province.
  Per quanto riguarda, infine, l'obiettivo di riduzione della spesa perseguito dal provvedimento, rileva che non è chiaro in quale modo il Governo abbia quantificato tale obiettivo di risparmio nella misura del venti per cento ed esprime l'avviso che sarebbe possibile ed auspicabile ottenere un risparmio di spesa anche maggiore di questo.

  Marilena FABBRI (PD) evidenzia come, oltre alle questioni di principio già sottolineate in relazione al processo di riorganizzazione complessiva previsto dallo schema di decreto, un altro elemento specifico di criticità risieda nella relazione tecnico-finanziaria. A suo avviso, per non rischiare di essere incongruenti, andrebbero calcolati non solo i costi aggiuntivi, ma anche quelli indiretti.
  Non vengono calcolate, infatti, le spese del personale che viene distolto dal suo lavoro ordinario ai fini dell'impiego nel processo di riorganizzazione del sistema.
  Va chiarito, quindi, se gli interventi organizzativi riguardino solo gli aspetti Pag. 18logistici. Se ci si limita a questo, il processo di riorganizzazione può essere funzionale e comportare dei risparmi.
  È importante, infine, ridefinire in modo chiaro quale sia l'oggetto degli interventi previsti dallo schema, tenendo presente che non è ancora definito quale sarà il nuovo assetto territoriale, con riguardo specialmente alle province. Gli interventi e i cambiamenti devono poter essere validi per qualsiasi assetto. Questo anche al fine di evitare inutili costi indiretti conseguenti all'utilizzo del personale in attività non ordinarie finalizzate a interventi che potrebbero essere inconciliabili col nuovo assetto.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che non sia da sottovalutare il fatto che la riorganizzazione delle prefetture avvenga in assenza di un'idea precisa di intervento sulla questione delle province. Ricorda come il Presidente del Consiglio, nell'illustrare in Assemblea il programma del suo Governo, non abbia più fatto riferimento alla riorganizzazione ma alla soppressione delle province.
  Riguardo alla questione sollevata dal collega Bressa, concorda sul fatto che possa non destare allarme, ma non vorrebbe che ci fosse una perdita di responsabilità degli enti locali rispetto al tema dei diritti civili.
  In merito al risparmio del venti per cento, osserva come nuove competenze attribuite ai prefetti, come quella relativa alle stazioni uniche appaltanti, non siano mai decollate, creando problemi anche economici ai piccoli comuni.
  In conclusione reputa importante che la Commissione rifletta in modo adeguato sul provvedimento ed elabori osservazioni che vadano nella giusta direzione.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE prende atto del dibattito, in cui sono stati svolti interventi apprezzabili, di cui il Governo terrà conto nel prosieguo dell’iter.
  Come evidenziato anche nel corso della discussione, rileva che alcune delle criticità emerse derivano direttamente dalla formulazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, cui il provvedimento in esame dà attuazione e dal quale il Governo non può pertanto distaccarsi, come rilevato anche dal relatore nel corso della sua relazione introduttiva.
  Si sofferma poi sulle previsioni del comma 1 dell'articolo 2, che attribuiscono nuove funzioni al prefetto che diviene ora titolare delle «funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio».
  Rileva, inoltre, che nella elaborazione del testo si è tenuto conto del parallelo iter che sta interessando l'assetto delle province, procedendo in aderenza con quanto stabilito dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede espressamente il «mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-UTG del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato». Resta dunque chiaramente inteso che se muterà l'assetto delle province cambierà di conseguenza anche l'ambito territoriale di competenza delle prefetture-UTG.
  Fa poi presente che, come emerso nel dibattito, le previsioni del comma 2 dell'articolo 2 investono profili di criticità e si dichiara sin d'ora disponibile a tenere conto dei suggerimenti della Commissione. Evidenzia, in ogni modo, come l'attuale formulazione sia, di fatto, recettizia dell'ultima parte della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento alla «garanzia dei livelli essenziali delle presentazioni concernenti i diritti civili e sociali».
  Ribadisce, in conclusione, l'intenzione del Governo di ascoltare con attenzione le indicazioni che saranno formulate dalla Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
C. 676-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è convocata per esprimere il parere all'Assemblea sugli emendamenti presentati al disegno di legge C. 676-A Governo «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali».
  Ricorda che, in base al parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, la Commissione Affari costituzionali esprime, per ogni progetto di legge, il parere sugli aspetti di legittimità costituzionale e sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.
  La Commissione Affari costituzionali esprime altresì il parere sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati in Assemblea che investano questioni di competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
  Con riguardo al provvedimento in titolo, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative presentate in Assemblea.
  Non essendovi interventi al riguardo e considerato che il Comitato dei nove della Commissione bilancio è riunito in questo momento, sospende la seduta fino alle 15.45 così da poter conoscere gli esiti della suddetta riunione con particolare riguardo all'eventualità che siano presentati nuovi emendamenti.

  La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.45.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati i nuovi emendamenti 7.100, 7.101 e 12.100 della Commissione, sui quali propone di esprimere il parere di nulla osta.

  Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo con riguardo all'emendamento 1.11, esprime il dubbio che il medesimo, estendendo anche alle province autonome di Trento e di Bolzano gli obblighi di comunicazione stabiliti al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2012, possa risultare lesivo dell'autonomia delle province autonome stesse.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è attualmente riunita per esaminare i nuovi emendamenti presentati dalla Commissione di merito e che non vi erano state obiezioni sulla propria proposta di nulla osta sugli altri emendamenti presentati in Assemblea. In ogni modo, non ritiene che la previsione di un onere di comunicazione possa dare luogo ad una violazione delle prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.50.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 19.45.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
C. 676-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che sono stati presentati l'emendamento 1.100 della Commissione e il subemendamento 0.7.101.1 Zanetti, sui quali propone di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 19.55.