CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 maggio 2013
17.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 maggio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
C. 676 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Pina PICIERNO (PD), relatore, dopo avere sottolineato la particolare importanza del provvedimento in esame, ne illustra il contenuto con specifico riferimento all'articolo 6, che contiene disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
  Segnala, in primo luogo, come il comma 1 del predetto articolo stabilisca i criteri per l'effettuazione dei pagamenti eseguiti dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi del Capo I del provvedimento, secondo un ordine di priorità. In particolare, dispone che i pagamenti sono effettuati dando priorità a quelli relativi ai crediti non oggetto di cessione pro soluto (nella quale il cedente è esonerato dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore). Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Ricorda quindi come, secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, risultano 11 miliardi di crediti ceduti pro soluto agli intermediari finanziari.Pag. 28
  Il comma 5 prevede l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione esplicita l'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 Cost., relativo all'iniziativa economica privata.
  I commi 6 e 7 disciplinano l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo.
  In particolare, il comma 6 interviene sulla «legge Pinto» (L. 89/2001) con disposizioni volte a garantire, come si legge nella relazione illustrativa, «un'ordinata programmazione dei pagamenti in favore dei creditori di somme liquidate» per gli indennizzi dovuti dallo Stato per violazione del termine ragionevole del processo.
  Introducendo l'articolo 5-quinquies nella legge n. 89 del 2001, il comma 6 integra la disciplina dell'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento delle somme liquidate a norma della legge Pinto.
  L'impignorabilità di tali fondi è stata già prevista dall'articolo 1, comma 294-bis, della legge finanziaria 2006 (come novellato dalla legge di stabilità 2013).
  Il nuovo articolo 5-quinquies della legge Pinto, segnatamente, reca la disciplina del c.d. pignoramento contabile, impedendo il pignoramento presso terzi (le Tesorerie dello Stato) dei fondi ex legge Pinto.
  Come si legge nella relazione illustrativa, con la mera previsione dell'impignorabilità non si poteva evitare che i predetti fondi, attinti da pignoramento, effettuato nelle forme dell'espropriazione presso terzi, fossero, ancorché nelle sole more della dichiarazione di impignorabilità da parte del giudice dell'esecuzione, sottoposti ad accantonamento. Ne derivava, sul punto, l'impossibilità per l'amministrazione di programmare adeguatamente, secondo le disponibilità esistenti, i pagamenti dei creditori muniti di titolo esecutivo anteriore (rispetto al pignorante).
  La disposizione in esame precisa quindi, tra l'altro, che gli atti eventualmente notificati alle Tesorerie non determinano obblighi di accantonamento né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie debbono rendere in tali casi dichiarazione negativa richiamando gli estremi delle disposizioni in commento (comma 4). Resta quindi la possibilità per i creditori titolari di un diritto di indennizzo ai sensi della legge Pinto di pignorare in via residuale le risorse presenti nella contabilità ordinaria del Ministero debitore, diverse da quelle destinate ai «pagamenti Pinto».
  A ulteriore completamento dell'intervento, con il nuovo articolo 5-quinquies, la disciplina dell'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, sui pignoramenti relativi alle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, è estesa ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, ivi compresi quelli accreditati mediante apertura di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate (comma 5).
  In base alla disciplina del decreto-legge n. 313 del 1994, i pignoramenti e i sequestri aventi per oggetto le contabilità speciali si eseguono secondo il c.p.c. con notifica al direttore di ragioneria responsabile presso gli uffici e non nei confronti delle tesorerie dello Stato.
  Il comma 7, mediante l'introduzione di un nuovo comma 294-ter dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, stabilisce che la disciplina dell'impignorabilità riguarda anche i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinate ai pagamenti in base alla legge Pinto.
  I commi da 8 a 11 dettagliano tempi e scadenze per l'effettuazione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto degli adempimenti.
  In particolare il comma 8 modifica la vigente disciplina dei controlli di regolarità Pag. 29amministrativo-contabile stabilita dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 123 del 2011, aggiungendovi un comma 4-bis che, nell'ambito della disciplina generale dei controlli, inserisce una disciplina speciale per i pagamenti relativi alle transazioni commerciali considerati nel decreto legge in esame, vale a dire quelli per debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni oggetto della normativa UE sui ritardi dei pagamenti.
  A tal fine si prevede che il controllo preventivo di regolarità contabile debba esplicarsi entro la data di scadenza del pagamento, mediante invio dell'atto di pagamento – emesso a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali – all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della scadenza medesima, e con l'obbligo per l'ufficio di dar corso al pagamento nei 15 giorni successivi al ricevimento dell'atto medesimo.
  Tale ultimo termine va rispettato sia nel caso di esito positivo del controllo, «sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni o chiarimenti». In tale eventualità, tuttavia, la norma prevede che qualora il dirigente responsabile (il soggetto che ha emesso l'atto di pagamento inviato al controllo) non risponda alle richieste di chiarimenti, o le risposte non risultino idonee a superare le osservazioni formulate dall'ufficio di controllo, l'ufficio debba segnalare alla Procura regionale della Corte dei conti «eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso».
  Resta fermo che tale procedura speciale non si applica a quegli atti di pagamento che presentino le gravi irregolarità previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 2011, quali l'eccedenza della spesa rispetto agli stanziamenti, l'errata imputazione della spesa stessa ed altro.
  Il comma 9 dispone che le amministrazioni pubbliche debitrici considerate nel decreto-legge in esame (enti locali, regioni e province autonome, enti del SSN ed amministrazioni statali) comunichino ai creditori entro il 30 giugno 2013, anche mediante posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti previsti da precedenti articoli da 1 a 5 del provvedimento. Tale prescrizione viene corredata da norma sanzionatoria, prevedendosi che l’ omessa comunicazione, rileva ai fini della responsabilità del dirigente competente per l'eventuale danno erariale che ne dovesse conseguire.
  Una ulteriore responsabilità erariale viene tipizzata dal comma 10 a carico dei soggetti responsabili dell'omissione di specifici adempimenti procedimentali.
  Qualora il mancato o tardivo adempimento abbia causato la condanna dell'amministrazione al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori, lo stesso è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile.
  Si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

  Tancredi TURCO (M5S) illustra la proposta di parere favorevole presentata dal proprio gruppo, corredata da tre osservazioni (vedi allegato 1).
  In particolare, si chiede che la Commissione di merito valuti l'opportunità: a) di non condizionare i pagamenti alla regolarità contributiva prevedendo che sia sufficiente che la regolarità contributiva sia stata conseguita all'epoca della maturazione del credito in fase di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento; b) di prevedere l'esclusione dei pagamenti dei debiti della PA per le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico; c) di prevedere che quando sia richiesta la regolarità contributiva attestata mediante DURC, in caso di inadempienza, si applichino le norme previste dal Regolamento di applicazione del Codice Appalti, ossia si proceda al pagamento del credito, ma l'ente debitore trattenga i contributi previdenziali e assistenziali non pagati per accreditarli direttamente all'INPS ovvero all'ente competente.

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  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL) ritiene che le osservazioni sub lettere a) e c) siano condivisibili. Esprime invece forti perplessità sull'osservazione di cui alla lettera b), che appare formulata in modo generico.

  Enrico COSTA (PdL) dichiara di non condividere l'osservazione sub lettera b) che potrebbe minare il principio generale della certezza del credito, il quale, una volta consolidato, non potrebbe essere messo in discussione neanche in relazione alla situazione penale del creditore. Condivide invece le altre due osservazioni, invitando il relatore a recepirle nella proposta di parere che riterrà di formulare. Sottolinea quindi l'importanza di sostenere il parere che sarà espresso dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito.

  Walter VERINI (PD) condivide i rilievi del collega Costa, ritenendo opportuno recepire nel parere che sarà approvato dalla Commissione le osservazioni di cui alle lettere a) e c). Quanto all'osservazione sub lettera b) esprime ulteriori perplessità sul collegamento tra responsabilità pregresse ed esclusione di pagamenti di crediti acquisiti dall'impresa, che finirebbe per ripercuotersi negativamente sui lavoratori della stessa.

  Franco VAZIO (PD) osserva come l'osservazione di cui alla lettera b) potrebbe configurare una sorta di sanzione penale accessoria non conforme ai principi costituzionali. Esprime talune perplessità anche sull'osservazione sub lettera a).

  Tancredi TURCO (M5S) precisa come con l'osservazione di cui alla lettera b), indipendentemente dalla relativa formulazione, che potrebbe essere migliorata e precisata, si sia inteso affermare il principio della precedenza delle imprese e dei lavoratori virtuosi nella ricezione dei pagamenti disposti dal provvedimento in esame.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva come dal dibattito stia emergendo una sostanziale convergenza sulle osservazioni di cui alle lettere a) e c), che appaiono conformi a taluni rilievi espressi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione speciale. Emerge invece una evidente contrarietà in ordine alla formulazione e su talune implicazioni dell'osservazione sub lettera b), che peraltro si ispira ad una ratio in sé pienamente condivisibile, come illustrata dal deputato Tancredi Turco.

  Alessia MORANI (PD) ritiene che l'osservazione sub lettera b), così come formulata, non sia coerente con i principi del sistema giuridico. Rileva come una simile norma potrebbe operare, ad esempio, anche nel caso di lavori di ristrutturazione di una scuola e di conseguente condanna per un reato ambientale. Occorrerebbe quindi un approfondimento per valutare eventualmente l'opportunità di riformulare l'osservazione con riferimento sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro la pubblica amministrazione e, comunque, selezionando i reati ostativi.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) esprime perplessità sul comma 11 dell'articolo 6, secondo il quale le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo, dei decreti di riparto tra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento in esame. Invita quindi il relatore a valutare l'opportunità di prevedere, nella proposta di parere che riterrà di formulare, una specifica osservazione che inviti la Commissione di merito a sopprimere la citata disposizione.

  Maria Gaetana GRECO (PD) ritiene abnorme la condizione sub lettera b) apposta alla proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle. Si potrebbe tuttavia valutare di riformularla con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione.

  Gaetano PIEPOLI (SCpI) pur comprendendo le ragioni del MoVimento 5 Stelle, Pag. 31ritiene che l'esame si debba attenere alla ratio limitata del provvedimento, per evitare il rischio di incorrere in vizi di incostituzionalità. Condivide l'osservazione di cui alla lettera a) ed esprime forti perplessità sulla correttezza e utilità dell’incipit dell'articolo 6, comma 1, che definisce gli articoli del Capo I del provvedimento come norme volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. Sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, ritiene che sia opportuno mantenere la distinzione tra cessione pro solvendo e cessione pro soluto nella determinazione dei criteri di priorità dei pagamenti.

  Sofia AMODDIO (PD) esprime la propria contrarietà in merito all'osservazione sub lettera b) della proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Tancredi TURCO (M5S) dichiara la disponibilità del proprio gruppo a votare a favore di un'eventuale proposta di parere del relatore che recepisse le sole osservazioni di cui alle lettere a) e c) della proposta di parere già presentata dal MoVimento 5 Stelle. Auspica, tuttavia, che il principio alla base dell'osservazione sub lettera b), che è quello di favorire le imprese virtuose e non quelle che presentano connessioni con la criminalità organizzata, possa essere in altra occasione adeguatamente approfondito dalla Commissione.

  Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia come il principio citato dal collega Turco non possa non essere pienamente condiviso e assicura che la Commissione esaminerà molti provvedimenti nell'ambito dei quali tale principio potrà trovare adeguata formulazione e attuazione.

  Pina PICIERNO (PD), relatore, esprime apprezzamento per l'intervento del deputato Turco e, all'esito del dibattito, ritiene di poter formulare una proposta di parere che recepisca le premesse della proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle, nonché le osservazioni di cui alle lettere a) e c), che, in considerazione dell'elevato grado di condivisione, potranno essere trasformate in condizioni. La proposta di parere conterrà anche un'osservazione in accoglimento del rilievo dell'onorevole Dambruoso. Chiede quindi una breve sospensione della seduta per procedere alla materiale redazione della proposta di parere.

  Donatella FERRANTI, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 11.35.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 2). Avverte altresì che la proposta di parere del MoVimento 5 Stelle si configura quale proposta alternativa di parere rispetto a quella presentata dal relatore. Sarà quindi posta in votazione la proposta di parere del relatore e, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) dichiara che il provvedimento in esame non dovrà mai agevolare imprese connesse con la criminalità organizzata. A tale proposito ritiene opportuno che sia inserita nel parere una condizione del medesimo tenore dell'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle, eventualmente meglio precisando i reati ostativi.

  Pina PICIERNO, relatore, dichiara di condividere pienamente le preoccupazioni espresse dall'onorevole Scalfarotto. Tuttavia ritiene che queste, alla luce del dibattito appena svoltosi, non possano trasformarsi in una condizione che finirebbe per avere lo stesso tenore della seconda osservazione contenuta nella proposta di parere presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, in merito alla quale non si è registrata la condivisione da parte della maggioranza della Commissione. Ritiene Pag. 32pertanto che si potrebbe inserire nella premessa del parere un riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, rilevando come sia emersa da più parti l'esigenza di non prevedere procedimenti esecutivi speciali a favore di imprese in relazioni alle quali vi siano state sentenze di condanna per reati estremamente gravi, come, ad esempio, quello di associazione per stampo mafioso.

  Enrico COSTA (PdL), non ritiene opportuno modificare in questo momento la proposta di parere del relatore, che è stata formulata sulla base del dibattito svoltosi, inserendovi unicamente quei rilievi sui quali si sia registrato un consenso unanime. Invita pertanto a porre in votazione la proposta di parere nel testo presentato dal relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto dell'intervento dell'onorevole Costa, sottolinea l'opportunità di approvare un parere che sia il più possibile condiviso, ricordando che comunque le singole posizioni dei deputati rimarranno agli atti della Commissione.

  Pina PICIERNO, relatore, dopo aver ribadito di condividere personalmente la ratio sottesa sia alla seconda osservazione contenuta nella proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle sia all'intervento dell'onorevole Scalfarotto, prende atto dell'intervento del Presidente e dichiara pertanto di confermare la proposta di parere presentata.

  Tancredi TURCO (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, pur sottolineando l'esigenza di un intervento legislativo di più vasta portata volto ad evitare ogni meccanismo di privilegio a favore di soggetti che siano stati condannati per reati gravi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, con viva soddisfazione prende atto che la Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di parere su un tema estremamente delicato, quale quello in oggetto.

Sui lavori della Commissione.

  Walter VERINI (PD), dopo aver espresso soddisfazione per la seria discussione appena svoltasi in Commissione e conclusasi con l'approvazione all'unanimità della proposta di parere del relatore, sottopone alla Commissione l'esigenza che sia sentito quanto prima il Ministro della giustizia in merito all'attuazione della riforma della geografia giudiziaria, considerato che si tratta di una riforma estremamente delicata che entrerà in vigore a settembre. Tale esigenza è dettata da una serie di criticità e ritardi che gli operatori di giustizia hanno evidenziato in vista del nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari. Ritiene pertanto che sia opportuno che il Ministro riferisca alla Commissione su come intenda operare in vista dell'entrata in vigore della riforma.

  Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere pienamente le preoccupazioni espresse dall'onorevole Verini, che egli stesso avrebbe sottoposto alla Commissione in occasione della prima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene, infatti, che l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria sia una questione di enorme importanza in quanto errori in merito potrebbero determinare anche la paralisi della giustizia in alcuni territori del Paese. Ricorda che il decreto legislativo approvato a settembre evidenzia di per sé una serie di problemi applicativi nonché molte contraddizioni in relazione alla soppressione di uffici giudiziari. Ritiene pertanto necessario comprendere quali siano le intenzioni del Ministro, prendendo in considerazione l'eventualità di prorogare almeno di un anno l'entrata in vigore della riforma ovvero di modificarla attraverso l'emanazione di decreti correttivi ovvero interventi legislativi specifici.

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  Nicola MOLTENI (LNA), dopo avere rivolto un augurio di buon lavoro alla Presidente, che ha avuto modo di conoscere nella scorsa legislatura, ed aver precisato che il suo gruppo non ha partecipato alle elezioni svoltesi ieri non per mancanza di rispetto alla Commissione quanto piuttosto per ragioni politiche, ritiene che sia alquanto singolare che siano proprio i gruppi di maggioranza a chiedere la presenza del Ministro in Commissione per conoscere l'intenzione del Governo in merito ad una questione di estrema importanza quale la riforma della geografia giudiziaria. Ricorda che solitamente tale richiesta proviene dai gruppi di opposizione. Ritiene, per tale ragione, necessario che il Ministro sia sentito il prima possibile in Commissione. In tale occasione sarà opportuno chiarire anche quale sia la posizione del Governo su una serie di altre questioni estremamente importanti.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo avere ringraziato l'onorevole Molteni per gli auguri, ricorda che è prassi costante che all'inizio di legislatura sia sentito da ciascuna Commissione il Ministro di riferimento sulle linee programmatiche del proprio dicastero.

  Michela MARZANO (PD) ritiene opportuno che la Commissione senta per le questioni di propria competenza anche il Ministro per le pari opportunità.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una volta costituito, determinerà i tempi e le modalità della programmazione dei lavori della Commissione e quindi delle audizioni dei Ministri competenti.

  La seduta termina alle 11.50.

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