CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
768.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 105

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Decreto-legge 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 5713 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, già approvato dal Senato il 16 gennaio 2013.
  Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala che l'articolo 7 del provvedimento reca una specifica disposizione di disciplina del regime degli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture, identica, peraltro, a quella dei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. In particolare, si dispone che, per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. In proposito, ricordo che il citato articolo 57 del Codice dei contratti disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell'articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto Pag. 106legge, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
  In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

  Francesco BARBATO (IdV) chiede alla presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare sulla proposta di parere.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore, fa presente all'onorevole Barbato che la verifica del numero legale deve essere chiesta da quattro deputati.

  Francesco BARBATO (IdV), nel prendere atto di quanto rilevato dal presidente della Commissione, ribadisce che è a suo avviso necessario procedere, attesa l'importanza del provvedimento in esame ed anche alla luce delle giuste critiche dell'opinione pubblica contro le assenze dei deputati ai lavori parlamentari, ad una verifica del numero dei deputati presenti.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore, ribadisce che la presidenza è tenuta a effettuare la verifica del numero legale, sempreché sia stata richiesta da almeno quattro deputati, quando la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

  Giuseppe VATINNO (IdV), ritiene che la questione posta dal collega Barbato possa ritenersi superata in ragione del fatto che è agevolmente constatabile il numero dei deputati presenti alla seduta. Con riferimento, poi, al contenuto del provvedimento in esame, giudica molto importante che l'Italia partecipi agli processi di sostegno delle popolazioni e di ricostruzione, soprattutto in campo ambientale, dei territori colpiti da eventi bellici, fermo restando il proprio giudizio negativo sulla partecipazione a qualsiasi operazione militare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 9.25.

Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
C. 5714, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea della giornata odierna a partire dalle ore 11.30. Avverte, pertanto, che, secondo quanto convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi, l'esame in sede referente del decreto legge si esaurirà in questa seduta.
  Quanto al suo contenuto, riferisce che il decreto legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale, è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Nella sua relazione darà pertanto sinteticamente conto delle disposizioni in esso contenute in conseguenza delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento.
  L'articolo 1, comma 1, proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria Pag. 107prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della regione Campania. La norma prevede, inoltre, che, a partire dalla scadenza del termine del 30 giugno 2013, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78 del 2010, che attribuisce ai comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. La modifica approvata dal Senato è una modifica di carattere formale in quanto il testo originario del decreto fa riferimento all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che ha sostituito il citato articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78 del 2010.
  L'articolo 1, comma 2, proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  L'articolo 1, comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, novella il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rendendo a regime la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici, il cosiddetto eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Segnalache la norma è identica a una disposizione contenuta in una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che reca importanti modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e che è stata approvata dall'VIII Commissione e trasmessa al Senato il 21 dicembre 2012
  L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
  L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012, le gestioni commissariali riguardanti gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e dei laghetti di Castelvolturno in Campania; la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell'isola del Giglio.
  Nel corso dell'esame al Senato, l'applicabilità della disposizione è stata estesa alla gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.
  La norma dispone inoltre che, sino allo stesso termine, continuino a produrre effetti non solo le disposizioni citate nella norma, che fanno riferimento ad alcune ordinanze di protezione civile che disciplinano le predette gestioni commissariali, ma anche i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi.
  L'articolo 2, comma 2, precisa che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria Pag. 108delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel comma 1 del medesimo articolo.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, che disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili consentendo, pertanto, un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi come è stato evidenziato nel corso del dibattito al Senato.
  L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Alessandro BRATTI (PD) dichiara preliminarmente di essere ben consapevole della difficoltà oggettiva di apportare al provvedimento in esame le modifiche che pure sarebbero opportune e, in alcuni casi, indispensabili, anche in considerazione delle perplessità che suscitano alcune delle norme introdotte dal Senato.
  In tal senso, esprime, ad esempio, seri dubbi sul testo dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, che – fermo restando l'obiettivo della restituzione ai comuni campani di tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani – certamente si sarebbe potuto redigere in modo più chiaro e anche più rispettoso del quadro ordinamentale vigente.
  Al contrario, esprime forti perplessità per la proroga delle gestioni commissariali in materia ambientale disposte dall'articolo 2. Esprime, inoltre, un vero e proprio rammarico per il fatto che tra le gestioni commissariali non si è saputo distinguere il caso del naufragio della nave Costa Concordia da quello del tutto immotivato della proroga che riguarda la situazione delle isole Eolie.
  Infine, giudica sbagliato l'aver inserito nel provvedimento da parte del Senato la norma che differisce da aprile a luglio 2013 la data del versamento della prima rata della TARES. A suo avviso, infatti, se è vero che tutta la disciplina relativa a questo nuovo tributo andrebbe rivista, quanto meno per scongiurare il rischio di una inaccettabile penalizzazione dei comuni virtuosi che hanno saputo raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata dei rifiuti, è altrettanto vero che la proroga del versamento della prima rata della TARES, adottata dal Senato con evidenti intenti propagandistici e a fini elettorali, rischia di creare enormi difficoltà ai comuni e alle aziende che svolgono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

  Ermete REALACCI (PD) esprime piena condivisione per tutte le considerazioni svolte dal collega Bratti. Ritiene, peraltro, importante ribadire il proprio giudizio negativo sulla proroga della data di versamento della prima rata della TARES, che comporterà rischi ed effetti fortemente negativi per i comuni e per le aziende che gestiscono il servizio rifiuti, nonché sulla proroga della gestione commissariale dell'emergenza idrica nelle isole Eolie.
  Inoltre, pur convenendo, realisticamente, con quanti ritengono difficile, allo stato, immaginare che sia possibile apportare modifiche al testo del decreto-legge pervenuto dal Senato, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi chiaramente in ordine alla possibilità, qualora se ne presentassero le condizioni politico-istituzionali, di porre rimedio ai negativi effetti prodotti dalle due norme sopra richiamate.

  Tino IANNUZZI (PD), preliminarmente, esprime piena condivisione per quanto Pag. 109detto dai colleghi Bratti e Realacci. Con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento ricorda anzitutto che il Partito Democratico da anni è impegnato in una battaglia parlamentare per restituire ai comuni campani tutte le competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani che erano state loro sottratte dal precedente Governo. In tal senso, sottolinea che la stessa norma transitoria del decreto-legge n. 195 del 2009 che oggi viene prorogata, è frutto dell'impegno profuso dai deputati del Partito Democratico della VIII Commissione a tutela del ruolo e delle prerogative dei comuni campani.
  Pur riconoscendo, inoltre, che per effetto del combinato disposto delle due norme contenute nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento, la situazione dei comuni campani – a partire dal 1o luglio 2013 – viene allineata a quella di tutti i comuni italiani, ritiene che sarebbe stato in ogni caso preferibile trasfondere nel decreto-legge in esame il testo della proposta di legge n. 4661, di cui è primo firmatario, già approvato all'unanimità dalla VIII Commissione, che oltretutto avrebbe anticipato al 1o gennaio 2013 gli effetti delle norme in commento.

  Francesco BARBATO (IdV) denuncia l'estrema gravità degli effetti che il decreto-legge in esame produrrà a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini italiani e di quelli campani in modo particolare. Sotto questo profilo, giudica addirittura criminogeno il contenuto della norma contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge che consente di continuare a smaltire in discarica rifiuti urbani speciali dannosi per l'ambiente e per la vita stessa delle popolazioni. Si tratta, a suo avviso, di una norma che, soprattutto in Campania, consentirà di mantenere in vita un «regime» basato su proroghe e deroghe, che ha fatto di quella regione una vera e propria pattumiera che avvelena il territorio e i cittadini, vittime in alcune aree di un tasso di patologie tumorali che non ha eguali nel resto del Paese. Esprime, quindi, contrarietà su quanto detto da alcuni colleghi, i quali hanno espresso l'auspicio che il Governo in carica, o il prossimo Governo, cambino in futuro le norme contenute nel provvedimento in esame. Egli ritiene, infatti, che quando si tratta della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini non si debba rimandare neanche di un giorno la soluzione dei problemi. Aggiunge, inoltre, che se il problema fosse quello di evitare una terza lettura parlamentare del decreto-legge in esame, allora tutti i parlamentari dovrebbero assumersi la responsabilità di spiegare ai cittadini le ragioni per cui non intendono tornare a riunirsi pur continuando a percepire, anche a Camere sciolte, l'indennità parlamentare.
  Allo stesso modo, ritiene inaccettabile la proroga delle gestioni commissariali in materia ambientale, che in Campania hanno «divorato» miliardi di euro senza dare alcuna risposta alla questione dei rifiuti ed aggravando, anzi, le condizioni di degrado e di inquinamento del territorio.
  Sottolinea, infine, la gravità della norma che proroga a luglio 2013 il pagamento della prima rata della TARES, che non porta alcun beneficio ai cittadini e che è stata approvata dal Senato esclusivamente per fini propagandistici ed elettoralistici. Tale proroga, infatti, costringerà i cittadini a dover sostenere, fra giugno e luglio 2013, enormi spese per il pagamento delle imposte sul reddito, dell'IMU e ora anche delle due rate (di aprile e luglio) del nuovo tributo comunale sui rifiuti, con disastrose conseguenze sui bilanci delle famiglie meno abbienti che già non riescono ad arrivare a fine mese.
  Conclude, quindi, chiedendo con forza alla Commissione di procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti da lui presentati, che, senza alcun intendo propagandistico, si propongono di dare risposte concrete ai cittadini della Campania e di tutta l'Italia e al loro diritto di vedere tutelati, in concreto, i beni fondamentali dell'ambiente e della salute.

  Lucio BARANI (PdL) dichiara anzitutto di condividere molte delle considerazioni critiche emerse dal dibattito in Commissione. Pag. 110Ritiene, tuttavia, che proprio per questa ragione, la Commissione debba sentire la responsabilità di introdurre modifiche migliorative al testo del provvedimento trasmesso dal Senato, senza farsi condizionare dalla situazione politico-parlamentare e dalla oggettiva difficoltà di convertire in legge il provvedimento ove tali modifiche fossero effettivamente introdotte. Conclude, quindi, invitando i deputati della Commissione ad esprimersi favorevolmente sugli emendamenti a sua prima firma, la cui approvazione è indispensabile per scongiurare il rischio di una nuova emergenza rifiuti nella regione Campania.

  Raffaella MARIANI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, fa presente che tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico sono stati ritirati. Tale atto va inteso, dal Governo e da tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, come un atto di responsabilità diretto a rendere possibile, in vista della discussione in Assemblea del provvedimento, una verifica non strumentale né propagandistica della effettiva possibilità di apportare miglioramenti al testo del decreto-legge, per quanto riguarda, in particolare, le norme relative alla proroga del termine di pagamento della prima rata della TARES, che non aiuta in alcun modo i cittadini, ma che, al contrario, produce gravi danni ai comuni e alle imprese, nonché alla proroga – a suo avviso del tutto inaccettabile – della gestione commissariale dell'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime anzitutto l'orientamento contrario del Governo circa la possibilità di apportare al testo del provvedimento modifiche che, comportando la necessità di un suo rinvio al Senato, metterebbero a rischio la conversione in legge del decreto-legge. Preannuncia, pertanto, il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai deputati, compresi quelli soppressivi di norme, come quella relativa alla proroga della gestione commissariale dell'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie, sulle quali il Governo aveva chiaramente manifestato al Senato il suo parere contrario.
  Al tempo stesso, assume, a nome del Governo, l'impegno ad adottare un ulteriore provvedimento d'urgenza, in tempi idonei per consentirne l'eventuale conversione in legge da parte del prossimo Parlamento, diretto ad attenuare e, se possibile, annullare gli effetti negativi prodotti dalla proroga del termine per il pagamento della prima rata della TARES.
  In tal senso, manifesta fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere, in sede di discussione in Assemblea, eventuali ordini del giorno che impegnassero il Governo in tale direzione. Conclude, quindi, rassicurando il collega Barbato, quanto meno, sul fatto che la proroga dell'entrata in vigore del divieto dello smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13 mila   /kg non danneggia in alcun modo i livelli di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

  Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica, quindi, che sono state presentate 21 proposte emendative (vedi allegato 1).
  Al riguardo, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La Pag. 111necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.
  Alla luce di quanto testé detto, avverte che presentano profili di inammissibilità per estraneità di materia gli emendamenti Barani 1.6, 1.7 e 1.8 e Rubinato 1-bis.9, che tuttavia, rientra fra quelli già ritirati dall'onorevole Mariani.
  Invita, infine, al ritiro di tutti gli emendamenti presentati; altrimenti esprime su di essi parere contrario.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Lucio BARANI (PdL) ritira tutti gli emendamenti presentati.

  Manuela LANZARIN (LNP), intervenendo a nome del suo gruppo, ritira tutti gli emendamenti presentati dai deputati della Lega Nord.

  Francesco BARBATO (IdV) chiede che si proceda alla votazione di tutti gli emendamenti a sua prima firma, giacché non ritiene che sussistano, in alcun modo, le condizioni per procedere al loro ritiro. Ritiene infatti che l'amore per i cittadini, a partire dai cittadini campani, costretti per decenni a convivere con un regime emergenziale che ha causato enormi danni e conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute dei cittadini, non può che esprimersi e tradursi in atti concreti, in questo caso nell'approvazione o nel respingimento delle proposte emendative. Dopo aver contestato le affermazioni inutilmente rassicuranti del rappresentante del Governo circa gli effetti della proroga dell'entrata in vigore del divieto di conferire in discarica i rifiuti urbani e speciali con potere calorifico superiore a 13 mila kj/kg, conclude richiamando ciascun deputato della Commissione alla necessità di assumersi la piena responsabilità, di fronte ai cittadini italiani, dell'eventuale rigetto delle sue proposte emendative.

  Alessandro BRATTI (PD), intervenendo per una precisazione, pur ritenendo che ognuno sia libero di esprimere le proprie opinioni, sottolinea che ognuno dovrebbe sentire il dovere di fondare tali opinioni non sulla demagogia e la propaganda, ma sulla conoscenza dei fatti e delle questioni. In tal senso, ritiene che le affermazioni polemiche del collega Barbato sugli effetti della proroga dell'entrata in vigore del divieto di conferire in discarica i rifiuti urbani e speciali con potere calorifico superiore a 13 mila   /kg, siano destituite di fondamento. Tale norma, infatti, fu introdotta per la prima volta nel 2003, ad iniziativa dell'allora ministro Matteoli, per favorire la realizzazione di termovalorizzatori e nulla ha a che vedere con la salute dei cittadini, anche se è vero che oggi, tenuto conto dello sviluppo solo parziale di tale segmento del ciclo industriale dei rifiuti, essa andrebbe ripensata e, a certe condizioni, del tutto superata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1-bis.1 e 2.1.

  Angelo ALESSANDRI (Misto) comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, fatta eccezione per il parere della Commissione Bilancio che si esprimerà ai fini dell'esame del decreto legge in Assemblea.

  La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 10.40.

Pag. 112

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Atto n. 526.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore, avverte che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio.
  Inoltre, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, illustra il provvedimento, facendo anzitutto presente che esso è stato emanato sulla base dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge n. 35 del 2012) che, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge – un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti ad AIA. La stessa norma ha previsto che il nuovo regolamento deve essere emanato in base a specifici principi e criteri direttivi (l'AUA è rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione ambientale; il procedimento è improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese). L'articolo 23 dispone altresì che la semplificazione prevista deve avvenire ferme restando le disposizioni in materia di AIA recate dal titolo III-bis del codice ambientale e, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  Nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto-legge n. 5 del 2012, il Governo sottolineava che l'AUA sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che impongono oneri e generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre 1.300 milioni di euro.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 definisce, al comma 1, il campo di applicazione del regolamento che, in linea con il disposto dell'articolo 23 citato, interessa le categorie di imprese definite piccole medie imprese (PMI) dall'articolo 2 del decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché gli impianti non soggetti ad AIA.
  Il comma 2 indica le modalità da utilizzare per attestare l'appartenenza alle categorie di imprese di cui al comma 1. Viene infatti prevista, a tal fine, la presentazione, da parte dell'impresa, di autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000.
  Il comma 3 prevede l'esclusione dei progetti sottoposti a VIA (valutazione d'impatto ambientale) allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.Pag. 113
  Nel parere reso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome viene auspicata, al comma 3 dell'articolo 1, la sostituzione del rinvio all'articolo 10 del codice ambientale con un più appropriato richiamo dell'articolo 26, comma 4, a norma del quale il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto».
  L'articolo 2 introduce, oltre alla definizione di AUA (intesa come provvedimento che sostituisce gli atti in materia ambientale indicati dall'articolo 3), alcune definizioni funzionali all'individuazione dei soggetti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione unica. In particolare, sono introdotte le definizioni di autorità competente, soggetti competenti in materia ambientale e sportello unico per le attività produttive (SUAP), che, in ragione delle funzioni attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è il tramite unico per il rilascio dell'AUA. Con riferimento a tale articolo, l'UPI e l'ANCI hanno subordinato il favorevole allo schema in esame alla riscrittura della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 finalizzata ad attribuire la qualifica di autorità competente alla provincia o alla città metropolitana e alla conseguente soppressione della lettera c), mentre la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno sottolineato l'opportunità di inserire la definizione di «gestore».
  L'articolo 3 individua i soggetti che possono presentare domanda di AUA e i titoli abilitativi ambientali sostituiti dal rilascio dell'autorizzazione.
  Il comma 1 prevede, infatti, che le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi; b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera; d) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione; e) nulla osta relativo alle emissioni sonore dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura g) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di.
  La relazione illustrativa sottolinea che il suddetto elenco dei titoli abilitativi non è tassativo, essendo comunque riconosciuta, al comma 2, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da ricomprendersi nell'AUA.
  Il comma 3, prevede poi la facoltà di avvalersi dell'AUA anche nel caso in cui sia richiesto all'impresa un solo titolo abilitativo di quelli elencati al comma 1 e la possibilità di non avvalersi dell'AUA per le imprese e i gestori degli impianti che riguardano attività soggette solo ad obbligo di comunicazione (ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP).
  Con riferimento a tale ultima possibilità la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto di ampliare tale possibilità alle attività soggette solo ad autorizzazione di carattere generale. Il comma 4 disciplina l'eventuale istanza di AUA nei casi di verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo che solo nei casi di non assoggettamento a VIA si proceda con l'AUA. Il comma 5 disciplina il contenuto dell'AUA, che comprende elementi analoghi a quelli delle corrispondenti autorizzazioni ambientali. Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, Pag. 114viene prevista la presentazione, almeno ogni 4 anni, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli. Ai sensi del comma 6 la durata dell'AUA è pari a 15 anni dalla data di rilascio. Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che «pur nel quadro di un condivisibile intento di semplificazione, una previsione di durata siffatta suscita perplessità in ragione, anche dell'assenza di modalità di autocontrollo» e ne auspica una rideterminazione. A tale proposito si fa presente che alcune delle autorizzazioni sostituite dall'AUA hanno una durata inferiore a quindici anni (vedi autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura o agli scarichi idrici).
  L'articolo 4 disciplina il procedimento di rilascio dell'AUA. Mentre il comma 1 individua le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, i successivi commi 2-5 disciplinano le fasi istruttorie e decisorie del procedimento prevedendo in particolare: l'applicazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l'ipotesi di integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del termine a tal fine stabilito; l'introduzione di un termine massimo di 30 giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata, assicurando in tal modo ulteriore celerità e certezza al procedimento; il ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi (CdS) solo qualora l'AUA sostituisca il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, oltre che nei casi previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dalle normative regionali e di settore relative ai singoli titoli abilitativi richiesti.
  La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha proposto di modificare la disposizione (recata dal comma 2) relativa alle richieste di integrazioni avanzate dall'autorità competente, prevedendo che essa indichi, nel richiederle, il termine per il deposito delle integrazioni stesse. Un'ulteriore proposta emendativa relativa al comma 5 è finalizzata a chiarire che l'autorità competente provvede non tanto ad esprimersi quanto ad adottare l'AUA.
  Il comma 6 contempla una modalità semplificata di rilascio dell'AUA, qualora l'oggetto riguardi l'acquisizione esclusiva di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, mentre il comma 7 individua il SUAP quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e documentazione tra soggetto richiedente e autorità competente.
  L'articolo 5 disciplina il rinnovo dell'AUA, prevedendo che, almeno 6 mesi prima della scadenza, il titolare della stessa provveda alla presentazione all'autorità competente, tramite il SUAP di un'istanza corredata di autocertificazione che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio o di un'istanza di rinnovo secondo il procedimento delineato dall'articolo (modalità ordinaria di rinnovo). Il comma 2 elenca i seguenti casi in cui è obbligatoria la modalità ordinaria: a) impianti che, pur se non soggetti ad AIA, svolgono attività corrispondenti alle categorie assoggettate ad AIA; b) scarichi idrici contenenti sostanze pericolose; c) emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate; d) utilizzo, nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di composti organici volatili (COV), e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F.
  Il comma 4 consente di continuare l'esercizio dell'attività nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo, mentre il comma 5 consente all'autorità competente di imporre comunque il rinnovo prima della scadenza qualora le prescrizioni dell'AUA non garantiscano il raggiungimento degli obiettivi ambientali o in seguito a mutamenti legislativi che lo richiedano.Pag. 115
  L'articolo 6 disciplina le modalità per procedere a modifiche dell'attività o dell'impianto, distinguendo tra modifiche sostanziali, che richiedono il rilascio di una nuova AUA e modifiche non sostanziali, per le quali è sufficiente la comunicazione all'autorità competente e il trascorrere del termine di 60 giorni per il perfezionarsi dell'ipotesi di silenzio-assenso prevista dal comma 1. Se l'autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia sostanziale allora richiederà al titolare, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, di presentare una domanda di AUA. Le regioni e le province autonome possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali per le quali non vi è obbligo di comunicazione.
  Con riferimento all'ipotesi di silenzio-assenso, la Conferenza delle regioni e delle province autonome propongono di aggiungere, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'ipotesi stessa, che vi sia la previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni.
  L'articolo 7 disciplina il caso di imprese che svolgono attività assoggettate alle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera previste dall'articolo 272, comma 2, del codice ambientale. In primo luogo, si fa salva la facoltà dell'impresa o del gestore dell'impianto interessato di richiedere, tramite Il SUAP, l'adesione alle predette autorizzazioni. Viene, altresì, previsto che, nelle more dell'emanazione delle anzidette autorizzazioni di carattere generale, gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 comunicano la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al regolamento.
  Secondo la relazione illustrativa, tale previsione è finalizzata ad ovviare ad alcuni ritardi nell'applicazione del citato articolo 272, comma 2, «da parte di alcune regioni, che non hanno ancora provveduto ad emanare le autorizzazioni di carattere generale, che rappresentano un importante strumento di semplificazione». È stato pertanto previsto che l'allegato trovi applicazione in ciascuna regione fino all'adozione della pertinente disciplina regionale.
  L'articolo 8 pone a carico del richiedente le spese di istruttoria delle domande di AUA. Si applicano al riguardo le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall'AUA. Per evitare aggravi di costo sulle imprese viene stabilito che la misura complessiva degli oneri non possa superare quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall'AUA.
  Secondo la relazione illustrativa, poiché l'autorizzazione unica sostituirà almeno sette tipologie di autorizzazioni, «si avrà un risparmio di costi stimabile intorno al 30 per cento (una sola domanda, un unico progetto, eccetera)» e «il risparmio così ottenuto potrà andare a coprire le attività connesse agli eventuali diritti di istruttoria istituiti, e quindi far sì che per le imprese interessate le spese da affrontare rimangano complessivamente invariate nei termini in precedenza descritti». Con riferimento all'articolo 8, la Conferenza delle regioni e delle province autonome hanno proposto di indicare quale sia il soggetto (individuato nelle regioni stesse) che può prevedere diritti di istruttoria.
  L'articolo 9 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento dovrà essere sottoposta ad un'attività di monitoraggio almeno annuale (nelle forme predisposte dai Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico, e della pubblica amministrazione e semplificazione, in raccordo con la Conferenza unificata e sentite le organizzazioni imprenditoriali), finalizzata a verificare il numero delle domande presentate ed il rispetto dei tempi previsti. Tale monitoraggio dovrà essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto di inserire nel testo un articolo 9-bis volto a disciplinare Pag. 116i poteri di controllo e sanzionatori. Il comma 1 di tale articolo prevede che l'autorità competente vigili sull'applicazione delle disposizioni del regolamento, nonché delle prescrizioni contenute nell'AUA. Per effettuare i controlli l'autorità competente si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Il comma 2 dispone che, qualora si accertino violazioni alle disposizioni del regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell'AUA, l'autorità competente applica le sanzioni previste dalle pertinenti normative di settore violate.
  L'articolo 10 detta disposizioni per regolamentare i procedimenti in corso (comma 1), stabilendo altresì che l'AUA può essere richiesta allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (comma 2). Viene altresì previsto (al comma 3) che con apposito decreto interministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, verrà definito un modello unificato e semplificato per la richiesta dell'AUA; nelle more di tale adozione la domanda sarà presentata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.
  L'articolo 11 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata pronuncia dell'amministrazione nei termini previsti per la conclusione del procedimento di AUA, prevedendo l'applicazione dell'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies della legge n. 241 del 1990 (comma 1).
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza il fatto che la discussione su un provvedimento così importante, come quello in esame, si svolga alla presenza di un numero esiguo di deputati. Sottolinea altresì che i deputati ricevono regolarmente gli emolumenti anche in periodo di prorogatio e fino alla prima riunione delle nuove Camere.

  Ermete REALACCI (PD), nel ricordare come tutti i deputati hanno ascoltato con attenzione e con pazienza gli interventi svolti dal collega Barbato in sede di esame del decreto-legge n. 1 del 2013, invita tuttavia lo stesso collega a tenere presente che la prima condizione necessaria per fare un buon lavoro parlamentare è di conoscere il contenuto degli atti all'esame degli organi parlamentari, evitando, per quanto possibile, di incentrare il proprio impegno su considerazioni più di propaganda che di confronto. Nel convenire, peraltro, sulla richiesta dallo stesso collega formulata di una maggiore presenza dei deputati ai lavori della Commissione, rileva che essa non può essere considerata rivolta ai deputati del Partito Democratico che anche oggi, con la loro presenza e i contenuti dei loro interventi, dimostrano la qualità del loro impegno parlamentare.

Sui lavori della Commissione.

  Alessandro BRATTI (PD), in considerazione del rilievo dell'atto del Governo in esame, come pure degli ulteriori atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna, chiede alla presidenza di sottoporre all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di differire l'espressione dei prescritti pareri della Commissione, anche per dare modo ai deputati di svolgere gli opportuni approfondimenti.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), apprezzate le circostanze, in accoglimento della richiesta formulata dall'onorevole Bratti, propone di fissare per le ore 14.30 di oggi una riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire l'organizzazione dei lavori della Commissione per quanto concerne l'esame di tutti gli atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna, ferma restando comunque l'opportunità di avviare il loro esame, anche ai fini di permettere ai deputati di prendere conoscenza, oltre che del loro contenuto, anche degli eventuali profili problematici che i relatori e i Pag. 117deputati stessi vorranno evidenziare nel corso del dibattito.

  La Commissione concorda.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Atto n. 527.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente, avverte che sono prevenuti i rilievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo, che sono in distribuzione.
  Comunica, inoltre, che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 12 gennaio 2013 e che, a seguito dei contatti intercorsi per le vie brevi, il Governo ha dato la disponibilità ad attendere il parere della Commissione.
  Comunica quindi che, secondo quanto convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento dovrà concludersi nella giornata odierna.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente, predisposto in esito a una procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e gli enti interessati ed adottato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, che dettano principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione o la soppressione di enti e organismi pubblici statali.
  Considerato il rilievo e l'elevato numero di norme che negli ultimi anni hanno toccato il tema del riordino e della razionalizzazione degli enti pubblici, ritiene opportuno dare rapidamente conto del quadro normativo nel quale va inserito il provvedimento oggi all'esame della Commissione.
  In particolare, ricorda che il citato comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, prefiggendosi l'obiettivo di ridurre la spesa destinata al funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, nel contempo, di incrementarne l'efficienza, ha dettato i principi e i criteri direttivi che i regolamenti di delegificazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono tenuti a rispettare per il riordino, la trasformazione o la soppressione e la messa in liquidazione degli enti pubblici statali. Ricorda altresì che la lettera d) del comma in questione ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi ivi indicati, «la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi».
  Il successivo comma 635 del medesimo articolo 2 della legge n. 244 del 2007, ha previsto, inoltre, l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 sugli schemi di decreto emanati ai sensi del comma 634.
  Quanto al citato decreto-legge n. 112 del 2008, fa presente che l'articolo 26 (cosiddetto «taglia-enti») ha disposto al comma 1, primo periodo, la soppressione di taluni enti pubblici non economici al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da Pag. 118emanarsi entro il predetto termine. Da tale disposizione, peraltro, sono stati esclusi taluni enti tra i quali gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT, gli enti parco e gli enti di ricerca. Il secondo periodo del comma in commento ha, altresì, previsto la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla data del 31 ottobre 2009, non fossero stati emanati i relativi regolamenti di riordino ai sensi delle richiamate norme della legge n. 244 del 2007. Il termine si è inteso comunque rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi dei regolamenti di riordino, da parte del Consiglio dei Ministri, entro il citato termine del 31 ottobre 2009.
  Nel rispetto di tale termine, lo schema di regolamento oggi all'esame della Commissione è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2009 e quindi trasmesso una prima volta al Parlamento il 19 giugno del 2012 (atto del Governo n. 492) – sulla base delle norme precedentemente citate – ed assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione ai fini dell'acquisizione del parere. Lo schema è stato quindi successivamente ritirato e ritrasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il quadro normativo di riferimento è stato tuttavia modificato nel periodo di tempo che è intercorso dall'approvazione in via preliminare del testo, anche alla luce del fatto che il parere del Consiglio di Stato è stato definitivamente acquisito il 19 aprile 2012.
  Di tali modifiche normative è opportuno quindi dare conto, sia pure sommariamente, in questa sede segnalando in primo luogo che l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 194 del 2009 ha dapprima introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 escludendo dall'effetto soppressivo alcune tipologie di enti (quelli con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, quelli già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, nonché quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica) tra i quali sarebbero da ricomprendersi quelli oggetto dello schema.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha poi disposto che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati.
  Successivamente, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto che, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge (6 giugno 2012), su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti ed organismi strumentali assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. Pag. 119
  Infine, l'articolo 12, comma 19, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto che i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
  Venendo, quindi, al contenuto dello schema di regolamento all'esame della Commissione, rileva anzitutto che esso reca disposizioni volte specificamente alla riduzione del 30 per cento dei componenti degli organi collegiali di ventitré enti parco nazionali, del parco geominerario della Sardegna, dei tre Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di eco gestione e audit, nonché all'adeguamento dei relativi statuti. La descrizione del contenuto fa ovviamente riferimento al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre del 2009.
  In particolare, l'articolo 1 del provvedimento, con una novella all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, riduce da tredici a nove il numero dei componenti del Consiglio direttivo (compreso il Presidente) degli Enti parco nazionali. La norma non modifica la procedura di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, né i requisiti richiesti per la scelta dei componenti. Rispetto alla normativa vigente vengono tuttavia ridotti da cinque a tre i membri designati dalla Comunità del parco, con voto limitato, e da due a uno i membri designati dalle associazioni di protezione ambientale, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università con sede nelle province nei cui territori ricade il parco. Lo stesso articolo 1, inoltre, riduce da cinque a tre il numero dei componenti della Giunta esecutiva, compreso il Presidente.
  L'articolo 2 rinvia, invece, per il riordino degli organi collegiali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente Parco nazionale del Gran paradiso, ad apposite intese, da raggiungersi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, rispettivamente con le province autonome di Trento e di Bolzano e con la regione Piemonte e la regione a statuto speciale Val d'Aosta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1994. Si precisa che deve essere assicurato il rispetto del principio direttivo indicato alla richiamata lettera d) dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, sulla riduzione del 30 per cento dei componenti degli organi collegiali.
  L'articolo 3 dispone, quindi, la sostituzione dei Comitati di presidenza dei Consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, con un direttore cui vengono attribuite le relative competenze. Tali consorzi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978, sono inseriti tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse di cui alla parte IV della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975. I tre consorzi non risultano tuttavia inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, come risultante dal comunicato del 28 settembre 2012 emanato dall'ISTAT.
  Lo stesso articolo 3 del provvedimento in esame, dispone peraltro l'abrogazione di tutte le disposizioni normative incompatibili con l'articolo stesso.
  Al riguardo, occorre ricordare che, con l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 216 del 2011, è stato soppresso il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini che era stato istituito dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, conseguentemente, sono stati ricostituiti i tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. Il citato articolo 27-bis ha anche previsto Pag. 120che con decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, e dopo aver sentito le competenti Commissioni parlamentari, siano approvate le modifiche statutarie relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti degli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dal citato articolo 21, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
  Aggiunge, infine che il Consiglio di Stato, nel parere sul provvedimento in esame espresso il 19 aprile 2012, ha rilevato, relativamente all'articolo 3 in commento, l'opportunità della sua soppressione in conseguenza dell'entrata in vigore del richiamato articolo 27-bis del decreto-legge n. 216 del 2011.
  L'articolo 4 riduce, poi, da sedici (escluso il Presidente) ad undici i membri del Consiglio direttivo del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, compreso il Presidente. In particolare, vengono ridotti da quattro a tre i rappresentanti della regione Sardegna, da quattro a due i rappresentanti dei comuni e da quattro a due i rappresentanti delle province facenti parte della comunità del Parco. Il Presidente (nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il presidente della regione Sardegna) è compreso nell'ambito dei quattro componenti nominati in rappresentanza e su proposta dei ministeri.
  Il medesimo articolo 4 riduce inoltre, da sette a cinque, i componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco, eliminando la partecipazione a tale organo del presidente del Parco e del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali.
  L'articolo 5 riduce, invece, da quattordici a dieci, i componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, compresi il presidente e un vicepresidente. Al riguardo, fa presente che il Comitato è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 413 del 1995, che ora viene novellato rispettivamente ai commi 1 e 5 dell'articolo 2. In particolare, vengono ridotti da quattro a tre i membri designati dal Ministero dell'ambiente, da due a uno i membri designati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da quattro a tre i membri designati dal Ministero dello sviluppo economico e da due a uno i membri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 5, inoltre, mantiene l'articolazione operativa del Comitato in due sezioni che si occupano autonomamente delle attività riguardanti rispettivamente l'Ecolabel e l'Ecoaudit.
  Ricorda, inoltre, che il citato Comitato è stato da ultimo disciplinato dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Nello specifico l'articolo 11 di tale Regolamento dispone che gli Stati membri sono tenuti a designare gli organismi competenti incaricati della registrazione delle organizzazioni aventi sede nel territorio dell'Unione europea in conformità alle disposizioni del regolamento stesso. Tali organismi possono essere nazionali, regionali o locali e la loro composizione deve garantire l'indipendenza e l'imparzialità. Devono, altresì, disporre delle risorse finanziarie e umane adeguate per poter svolgere correttamente i compiti affidatigli. Pag. 121
  Da ultimo, l'articolo 6 del provvedimento in esame reca disposizioni transitorie, prevedendo un termine di 120 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del regolamento, per l'adeguamento degli statuti degli enti parco nazionali di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento, nonché dei tre consorzi dell'Adda, Oglio e Ticino e del consorzio del parco geominerario della Sardegna di cui agli articoli 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine, gli enti verranno commissariati (comma 1) e all'adeguamento degli statuti provvederanno i commissari medesimi nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si stabilisce, inoltre, che nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, debbano essere disposte le nomine dei componenti dei nuovi organi degli enti parco nazionali e del consorzio del parco geominerario della Sardegna, nonché del direttore dei tre consorzi dell'Adda, Oglio e Ticino (comma 2). I nuovi componenti del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti di cui all'articolo 5 dovranno essere nominati entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento (comma 3). Il comma 4 reca, infine, l'entrata in vigore del regolamento.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per le ore 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 528.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore, comunica che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato Regioni e quindi l'esame del provvedimento non potrà essere concluso nella giornata odierna.
  In qualità di relatore, fa quindi presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra.
  Si tratta di n provvedimento di rilievo, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 196 (Legge comunitaria 2009) allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno le modifiche del sistema comunitario dello scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra, introdotte dalla direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE.
  Rileva, inoltre, che, considerate le significative novità introdotte al sistema ETS dalla direttiva 2009/29/CE, soprattutto con riferimento agli impianti stazionari, il Governo ha ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo decreto legislativo che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE, riproduce le disposizioni non modificate del decreto legislativo n. 216 del 2006, di recepimento della precedente direttiva 2003/87/CE (come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 51 del 2008 e dal decreto legislativo n. 257 del 2010), e abroga il citato decreto n. 216 del 2006.
  Il testo del decreto legislativo è stato strutturato prevedendo, dopo le disposizioni generali, un Titolo I recante disposizioni in merito all'Autorità nazionale competente, un Titolo II recante disposizioni sul trasporto aereo, un Titolo III recante disposizioni sugli impianti stazionari, un titolo IV recante disposizioni applicabili sia al trasporto aereo sia agli impianti fissi e un titolo V recante disposizioni transitorie e finali.
  Nel rinviare per una puntuale analisi dei contenuti dello schema di decreto Pag. 122legislativo in titolo alla documentazione predisposta dagli uffici, ritiene opportuno concentrare la relazione sulle principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame, che, in estrema sintesi, attengono alla ridefinizione del campo di applicazione del sistema ETS, con una più puntuale definizione degli impianti di combustione e con l'esclusione dal sistema degli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, rifiuti urbani, rifiuti pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti alimentati con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso; all'estensione del sistema ad altri gas, diversi dal CO2, «sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse»; alla possibilità di escludere i piccoli impianti (con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione equivalente a quello che sarebbe stato loro imposto se fossero rimasti all'interno dell'ETS; alla definizione di un articolato complesso di norme per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni degli impianti.
  Inoltre, con riferimento alla composizione del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, lo schema in esame prevede l'aumento sia dei componenti del Consiglio direttivo (da 8 a 9 membri, mediante l'inclusione di un rappresentante del Ministero dell'economia) che dei componenti della Segreteria tecnica (da 15 a 23 membri).
  Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione delle quote, è stato stabilito che le quote vengano assegnate mediante asta. Per gli impianti termoelettrici e per gli impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (full auctioning). Sono previste eccezioni per gli impianti di cogenerazione, che possono ricevere quote gratuite per l'energia termica destinata al teleriscaldamento. Si prevedono, infine, norme transitorie per l'assegnazione gratuita di quote di CO2 agli impianti esistenti e agli impianti nuovi entranti.
  In particolare, per quanto concerne la gestione delle aste, il testo del decreto legislativo individua nel GSE il soggetto responsabile del collocamento delle quote e disciplina le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO2 al GSE e da questo al bilancio dello Stato. È stata inoltre prevista l'istituzione di una riserva pari al 50 per cento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO2 da destinare al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti «nuovi entranti» che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote «nuovi entranti» non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. Il restante 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste è destinato ad attività volte a contrastare i cambiamenti climatici.
  Al riguardo, segnala che, per quanto riguarda il settore dell'aviazione, all'articolo 6 manca la procedura di gestione dei proventi delle aste da parte del GSE. Sarebbe utile, pertanto, inserire un comma che riproduca quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 per il settore degli impianti fissi.
  Con riferimento alla ripartizione delle risorse provenienti dai proventi delle aste tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, come disciplinata dall'articolo 19, comma 3, sarebbe utile precisare l'esclusione da tale ripartizione del 50 per cento dei proventi già assegnati ai sensi del comma 5 ai crediti maturati dai nuovi entranti per il periodo 2008-2012, eliminando al contempo il riferimento alla verifica dell'entità delle quote restituite. Infatti, il meccanismo di restituzione delle quote non è legato all'anno in cui le stesse vengono acquistate, essendo libero il soggetto che acquista le quote a restituirle nell'intero periodo 2013/2020.
  Al comma 5 dello stesso articolo 19, ritiene che sarebbe auspicabile per gli operatori nuovi entranti, stabilire tempi Pag. 123meno lunghi per il rimborso dei crediti con i proventi delle aste, magari ogni due mesi, tenuto conto che tali operatori del settore energetico e manifatturiero, spesso costituiti da imprese di dimensioni ridotte, hanno anticipato risorse consistenti, sostenendo condizioni discriminatorie rispetto ai propri concorrenti che hanno ricevuto quote gratuite.
  Inoltre, sempre con riferimento allo stesso comma 5, ritiene utile anticipare l'anno entro cui verranno liquidati i crediti al 2014, in considerazione del fatto che i proventi che lo Stato incasserà entro il 2014 saranno sufficienti a restituire le somme dovute agli aventi diritto. Infatti, il debito presunto nei confronti degli aventi diritto è pari a circa 600 milioni di euro, mentre le stime effettuate prevedono un'entrata annuale derivante dalla vendita del titolo di CO2 all'asta pari a circa 1 miliardo di euro. L'accelerazione dei tempi del rimborso dei crediti determina una diminuzione degli interessi in capo agli operatori e libera risorse per nuovi investimenti.
  Per quanto riguarda l'assegnazione gratuita di quote agli impianti nuovi entranti per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'articolo 22 dello schema di decreto non stabilisce come verrebbero gestite le quote in caso di esaurimento della riserva comunitaria. Al riguardo, ritiene necessario assicurare certezza giuridica per questi casi, al fine di evitare le criticità riscontrate, e tuttora in corso, a seguito dell'esaurimento della riserva nazionale per il periodo 2008-2012.
  Inoltre, il concetto dedotto dalla definizione della «riduzione sostanziale di capacità», di cui all'articolo 26, ritiene che sarebbe opportuno trovare spazio nell'articolo 3, relativo alle definizioni, riprendendo quanto previsto dall'articolo 3 della decisione 2011/278/UE. Sarebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo in merito alle due definizioni di «ampliamento sostanziale della capacità» e di «riduzione sostanziale di capacità», allo scopo di evitare di penalizzare le aziende medie e piccole.
  L'articolo 27 contiene importanti disposizioni a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, per quanto riguarda il mix di combustibili europeo, la comunicazione della Commissione europea (C-2012/3230) si riferisce al mix di combustibili «fossili». È importante, dunque, a suo avviso, introdurre questa specificazione in modo da non favorire altri Paesi europei che possono contare sull'energia nucleare.
  Per quanto riguarda l'articolo 29 sarebbe auspicabile una riformulazione del comma 4, nel senso di rendere maggiormente certo il diritto (e non la possibilità) dei nuovi entranti di poter utilizzare anche i crediti di tipo Clean Development Mechanism (CERs) e Joint Implementation (ERUs), il cui valore di mercato è significativamente inferiore ai crediti di tipo EUA (European Union Allowance ovvero i diritti di emissione di gas ad effetto serra nell'ambito del sistema di scambio istituito a livello comunitario), in considerazione del fatto che il Piano di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 ha generato un'ulteriore discriminazione, ancora non sanata, rendendo non possibile per gli operatori proprietari di impianti o parti di impianto nuovi entranti di utilizzare tali crediti (CERs) e (ERUs).
  Inoltre, segnala che all'articolo 36, comma 11, oltre a correggere il riferimento ai commi relativi alle informazioni false o non congruenti (che sono i commi 9 e 10 invece che 10 e 11), sarebbe opportuno riferirsi a quanto disposto dalle norme tecniche del settore e dai regolamenti comunitari che prevedono la riduzione, sospensione o revoca dell'accreditamento (quest'ultima applicata nei casi più gravi di non conformità alle norme di riferimento), invece che al ritiro dell'accreditamento, come invece dispone lo schema di decreto in esame.
  Infine, all'articolo 41 viene prevista l'emanazione di un decreto tariffe che determinerà un considerevole aumento dei costi per le imprese soggette al sistema Emissions Trading in Italia. La commisurazione delle tariffe dovrebbe, tuttavia, a Pag. 124suo avviso, tener conto di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare una ulteriore penalizzazione della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale.
Atto n. 529.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale
  Al riguardo, osserva che l'articolo 1 del provvedimento definisce, al comma 1, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il campo di applicazione dello schema di decreto, che riguarda l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del codice ambientale (combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, negli impianti di produzione di cemento a ciclo completo, con capacità produttiva superiore a 500 tonnellate giornaliere di clinker, soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), e quindi alle norme del Titolo III-bis della Parte II del Codice) e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 o con registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009. Il comma 2 precisa che lo schema di decreto disciplina altresì le modalità di integrazione e unificazione dei procedimenti, anche presupposti, per l'aggiornamento dell'AIA. Il comma 3 dispone che, ai fini del regolamento, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le definizioni di cui al Codice ambientale e al decreto legislativo n. 133/2005 sull'incenerimento di rifiuti.
  L'articolo 2 opera un rinvio dinamico alle successive modifiche e integrazioni della normativa europea e statale citata nel regolamento, specificando che ogni riferimento a disposizioni di diritto europeo e nazionale, ovvero a norme e regolamentazioni tecniche, deve intendersi anche alle relative modifiche e integrazioni allo scopo di assicurare un aggiornamento della disciplina citata nel regolamento medesimo.
  L'articolo 3 individua le condizioni in presenza delle quali l'utilizzo del CSS, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, costituisce, ad ogni effetto di legge, modifica non sostanziale. In particolare, il comma 1, al fine di considerare «non sostanziale» la modifica dell'impianto relativa all'utilizzo di CSS in luogo dei combustibili tradizionali, richiede che sussistano tutte le seguenti condizioni:
   a) siano soddisfatti uno o più requisiti che garantiscano un miglioramento della situazione ambientale (l'utilizzo dei CSS deve avere come effetto quello di ridurre le emissioni inquinanti, ivi incluse quelle di gas-serra; di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile della biomassa Pag. 125a scopi energetici; di risparmiare risorse naturali; di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili non rinnovabili; di raggiungere un più elevato livello di recupero dei rifiuti nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, di ridurre le quantità della frazione biodegradabile dei rifiuti smaltiti in discarica);
   b) il CSS sia prodotto in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle norme sulla gestione dei rifiuti recati dalla Parte IV del Codice ambientale oppure dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 o registrati EMAS;
   c) nell'impianto siano utilizzate le migliori tecniche disponibili, individuate ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del Codice ambientale, tenendo conto, in particolare, dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea e delle informazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 29-bis ed all'articolo 29-terdecies del medesimo decreto legislativo;
   d) nell'impianto siano applicati le prescrizioni, le condizioni di esercizio, le norme tecniche e i valori limite di emissione fissati conformemente al decreto legislativo n. 133/2005;
   e) il quantitativo giornaliero di CSS utilizzato nell'impianto sia inferiore a 100 tonnellate;
   f) le eventuali opere edilizie connesse e strumentali, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile solido secondario (CSS), siano realizzate nel perimetro dello stabilimento in cui e situato l'impianto. Viene inoltre disciplinato anche il regime giuridico delle opere medesime che: ad ogni effetto di legge, sono considerate pertinenza dell'impianto cui sono asservite; ai fini della disciplina urbanistica ed edilizia, sono qualificate volumi tecnici; qualora non autorizzate nell'ambito del procedimento unico, sono soggette a SCIA.
  Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che l'utilizzo del CSS è soggetto ad autorizzazione in conformità al procedimento di cui all'articolo 5, mentre il comma 3 prevede che, anche nel caso in cui determinate tipologie di CSS dovessero cessare di essere un rifiuto, in forza dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006 (end of waste), in ogni caso rimane ferma l'osservanza delle condizioni e dei valori limite previsti dal decreto legislativo n.133 del 2005 sull'incenerimento dei rifiuti.
  L'articolo 4 concerne la comunicazione di avvio del procedimento unico di aggiornamento dell'AIA che il gestore dell'impianto che intende utilizzare CSS è tenuto ad inoltrare all'autorità competente al rilascio dell'AIA e al comune nel cui territorio è situato l'impianto.
  I commi 2 e 3 elencano tassativamente i contenuti della comunicazione la quale deve essere corredata, in particolare, da una relazione tecnica, dalla quale si desume che l'utilizzo del CSS è conforme alle migliori tecniche disponibili e conduce ad un bilancio ambientale favorevole, anche tenuto conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato V della parte seconda del Codice ambientale, nonché da una sintesi non tecnica destinata al pubblico, ai fini di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5. Il comma 4 disciplina il formato della comunicazione resa in copia cartacea e mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente.
  L'articolo 5 disciplina l'iter procedimentale e gli effetti del provvedimento di aggiornamento dell'AIA.
  In particolare, il comma 1 disciplina la fase di avvio del procedimento, prevedendo che l'autorità competente, qualora riscontri l'incompletezza della comunicazione rispetto ai contenuti prescritti dall'articolo 4, possa richiedere (entro 30 giorni dalla ricezione, e comunque per una sola volta), le integrazioni documentali necessarie. Nel caso le integrazioni non Pag. 126siano fornite nel termine assegnato (non superiore a 60 giorni) il procedimento è archiviato, fatta salva la facoltà del gestore di ripresentare la comunicazione.
  Il comma 2 disciplina la fase di pubblicità e partecipazione. Viene in particolare prevista la pubblicazione integrale della comunicazione sui siti web del comune e dell'autorità competente e data la possibilità, a chiunque vi abbia interesse, di far pervenire osservazioni scritte nel termine di 30 giorni, anche per via telematica.
  I commi 3 e 4 disciplinano la fase decisoria e il potere prescrittivo dell'autorità competente. Ai sensi del comma 3, l'autorità competente, verificata la sussistenza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e tenuto conto delle osservazioni, provvede ad aggiornare l'AIA entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell'eventuale documentazione integrativa. L'autorità competente può disporre misure integrative necessarie al rispetto del decreto legislativo n. 133 del 2005 in materia di incenerimento dei rifiuti. Sono inoltre fatte salve le prescrizioni, anche più restrittive, contenute nell'AIA. Nel caso siano previste le opere edilizie connesse e strumentali di cui all'articolo 4, comma 3, lett. d), viene previsto il parere dell'amministrazione comunale, con esclusivo riferimento ai profili urbanistici ed edilizi. Per tale parere è prevista un'ipotesi di silenzio-assenso qualora non venga reso entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente. Ai sensi del comma 4, l'autorità competente può disporre ulteriori misure di aggiornamento concernenti l'uso dei CSS, motivate sulla base di quanto riportato nella prima comunicazione annuale sul funzionamento dell'impianto di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora, di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 133/2005.
  Ai sensi del comma 5, qualora l'autorità competente non si pronunci entro il prescritto termine, ferma restando l'applicazione delle conseguenze sfavorevoli di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quinquies, e 2-bis della legge n. 241 del 1990, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della L. 131/2003.
  Il comma 6 dispone che il provvedimento di aggiornamento dell'AIA, oltre a produrre il consueto effetto sostitutivo delle autorizzazioni ambientali settoriali di cui all'allegato IX alla Parte II del codice ambientale, sostituisce altresì ogni altro atto di assenso (ambientale e non) eventualmente presupposto o comunque necessario, ivi inclusi quelli previsti dalla medesima Parte II del Codice ambientale (tra i quali la verifica di assoggettabilità, ove applicabile) e i titoli edilizi.
  Il comma 7 prevede che, almeno 15 giorni prima dell'effettivo utilizzo, il gestore dell'impianto trasmetta una comunicazione contenente l'elenco e la documentazione concernente gli impianti di produzione e le certificazioni di conformità del CSS alla normativa tecnica UNI EN 15359, ovvero, nei limiti dell'applicabilità della relativa disciplina, del combustibile da rifiuti (CDR) di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
  L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie e finali, principalmente rivolte a consentire l'applicazione delle disposizioni dello schema di regolamento anche ai procedimenti in itinere.
  I commi 1 e 2, in particolare, consentono, su domanda dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni del regolamento anche ai procedimenti in corso relativi al rilascio dell'AIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA.
  I commi 3 e 4 recano un'ulteriore forma di semplificazione riservata all'utilizzo del CSS in impianti già autorizzati al coincenerimento di rifiuti o al caso in cui per il CSS utilizzato nell'impianto sia stata dichiarata la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) ai sensi dell'articolo 184-ter del codice ambientale.
  Nei casi indicati, i commi 3 e 4 ribadiscono che l'utilizzo del CSS non determina una modifica sostanziale ad ogni effetto di legge e semplificano ulteriormente il procedimento prevedendo che si applichi esclusivamente il più snello pro-Pag. 127cedimento di comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del Codice ambientale. Per le eventuali opere edilizie da realizzare nel sito dello stabilimento è confermato il regime della SCIA.
  Il comma 5 opera un generale rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle pertinenti disposizioni relative a controlli e sanzioni in materia di AIA dettate dal Titolo III-bis della Parte II del Codice ambientale, nonché alle norme in materia di gestione dei CSS.
  Il comma 6 chiarisce che l'utilizzo dei CSS nei cementifici rientranti del campo di applicazione dello schema concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia di fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformità alle vigenti disposizioni.
  Il comma 7 prevede che con accordi e contratti di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 206, commi 1, lettera f), 2 e 3, del codice ambientale, sia possibile stabilire, nel rispetto della normativa dell'UE, ulteriori forme di semplificazione amministrativa.
  Il comma 8 chiarisce che sono fatti salvi le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, all'utilizzo dei CSS e del CDR di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 negli impianti oggetto dello schema e negli altri impianti di combustione, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
  Il comma 9 introduce un periodo transitorio di 12 mesi (a partire dall'entrata in vigore del regolamento) durante il quale le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358.
  Il comma 10, infine, disciplina la comunicazione del regolamento alla Commissione europea, in adempimento degli obblighi in tal senso previsti dalle direttive di settore: la direttiva 2011/92/UE sulla VIA e la direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Atto n. 527.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta odierna.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente, comunica che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, la Commissione procederà ora unicamente all'esame dell'atto del Governo in titolo. Il seguito dell'esame degli ulteriori atti del Governo all'ordine del giorno della seduta odierna è invece rinviato ad altra seduta che sarà appositamente convocata.

Pag. 128

  Alessandro BRATTI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Decreto-legge 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
C. 5714, approvato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è svolto dalle 14.45 alle 14.55.

Pag. 129