CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 dicembre 2012
760.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni).
C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

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Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Silvano MOFFA, presidente, avverte che la Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge di stabilità, per le parti di competenza, come risultanti a seguito dell'esame presso il Senato. A tal fine, ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, dovrà trasmettere alla V Commissione una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza e per le connesse parti del disegno di legge di stabilità.
  Nel fare presente che, in relazione ai tempi di inizio della discussione dei provvedimenti in Assemblea, si procederà direttamente alla votazione delle proposte di relazione, ovviamente senza fissare un termine per la presentazione di emendamenti, rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame in Commissione riguarderà esclusivamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

  La Commissione prende atto.

  Luigi BOBBA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, in tempi quanto mai rapidi, la manovra di bilancio per il 2013, come modificata dal Senato: si tratta, infatti, di concludere un percorso parlamentare molto complesso e articolato, relativo ad atti normativi e finanziari che rappresentano, di fatto, l'ultimo passaggio sostanziale della corrente legislatura. Per tali ragioni e considerati i ristrettissimi tempi a disposizione, fa presente che l'illustrazione delle novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento si limiterà alla descrizione delle diverse modifiche e integrazioni apportate al disegno di legge di stabilità che hanno riguardato disposizioni di interesse della XI Commissione, fermo restando che – per l'approfondimento delle ulteriori novità relative al complesso dei documenti di bilancio – i deputati della Commissione potranno fare riferimento anche alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Per quanto riguarda, anzitutto, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, rileva quindi che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte norme volte a «gradualizzare» nel tempo la portata dei nuovi requisiti che le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori (singolarmente o associate) devono possedere per costituire e gestire istituti. In particolare, pur confermando che a regime tali soggetti dovranno avere sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale, fa notare che è stato stabilito, da un lato, che tali requisiti diventano vincolanti a decorrere dal 2015 e, dall'altro, che essi devono intendersi riferiti alla metà delle regioni e delle province del territorio nazionale nel 2014.
  Segnala poi che nell'ambito del provvedimento è rifluito il contenuto del decreto-legge n. 185 del 2012 che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012, ha ripristinato la piena applicazione dei regimi di trattamento di fine servizio (TFS) già vigenti per i dipendenti pubblici anteriormente al 1o gennaio 2011.
  Sottolinea che nel testo approvato dal Senato è stato soppressa, inoltre, la norma che circoscriveva l'esenzione IRPEF per le pensioni di guerra (e assimilate), erogate a titolo di reversibilità, a soggetti con reddito complessivo inferiore a 15.000 euro; risultano altresì soppresse le norme per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili. Osserva altresì che varie disposizioni volte a garantire l'adeguamento alla normativa comunitaria, già contenute nel decreto-legge n. 216 del 2012, sono anch'esse rifluite nel Pag. 77provvedimento: si tratta di norme volte ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano attività di lavoro autonomo (con riguardo ad istituti quali i congedi parentali e l'indennità di maternità), in particolare nel settore della pesca, di norme che attribuiscono alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, di norme volte al recupero degli sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni, ritenuti in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, già riconosciuti in favore di aziende operanti nei territori di Venezia e di Chioggia.
  Fa presente che, per quanto concerne l'annosa questione delle ricongiunzioni onerose, è stato finalmente definito un intervento che ha, in primo luogo, stabilito che, per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (COPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) è ammessa anche successivamente a tale data, con la conseguenza che l'importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. Rileva peraltro che, ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi, è stata anche introdotta la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS). Fa notare che tale facoltà (che deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni) può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, con i nuovi requisiti anagrafici previsti dalla cosiddetta «riforma Fornero». Osserva inoltre che il diritto al trattamento è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati, tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate, e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto. Segnala che il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme della legge n. 42 del 2006 sulla totalizzazione. Fa presente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni, fermo restando che la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate a decorrere dal 1o gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Segnala, quindi, che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, facendo notare che specifiche norme sono poi volte a garantire la possibilità di accesso al nuovo regime di cumulo a quanti hanno già presentato domanda di ricongiunzione a decorrere dal 1o luglio 2010 (per i quali si prevede la restituzione di quanto già versato, a condizione che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) e domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso): per la copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni si provvede alla riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività.
  Per quanto concerne il lavoro pubblico, segnala, innanzitutto, le norme a favore dei lavoratori con contratto a termine. A tal fine, fa notare che si prevede la proroga dei contratti, in essere al 30 novembre Pag. 782012, che superano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali; inoltre, con l'obiettivo di promuovere la stabilizzazione di questi lavoratori, si prevede che, nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limite massimo del 40 per cento) in favore dei titolari di contratti a tempo determinato, con almeno tre anni di anzianità, nonché riconoscere un apposito punteggio in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Pubblica Amministrazione, sempre che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità. Rileva che una puntuale previsione riguarda il personale a tempo determinato del Comune dell'Aquila, i cui contratti sono prorogati fino al 30 giugno 2013 per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell'identità sociale e culturale cittadina.
  Fa presente che ulteriori disposizioni in materia di lavoro pubblico riguardano i seguenti aspetti: una verifica straordinaria da parte dell'INPS, da realizzare entro un anno, nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, ai fini del loro eventuale ricollocamento; le assunzioni nel comparto difesa-sicurezza; la possibilità per alcune amministrazioni di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 (come attualmente previsto) ma anche nell'anno 2011; gli istituti dell'assegnazione temporanea, del comando e del collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali, per i quali si stabilisce che i relativi provvedimenti siano adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate; la proroga di un anno di talune graduatorie per la selezione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate.
  Per quanto concerne, altresì, le numerose proroghe di termini previsti da disposizioni legislative vigenti inserite nel testo in esame, segnala, in particolare: la proroga al 30 aprile 2013 del termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL; la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; la proroga dell'applicazione di specifici interventi agevolati di sostegno al reddito (contratti di solidarietà, trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale); la proroga concernente ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni; la proroga fino 2015 degli ammortizzatori sociali e della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali; la proroga del finanziamento a favore di Italia Lavoro S.p.A. (peraltro, con una riduzione del 10 per cento); la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate; la proroga riguardante il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e Presidenza del Consiglio dei ministri; la proroga riguardante assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione.
  Per quanto concerne gli strumenti di sostegno al reddito (ferme restando le misure di proroga già illustrate), fa presente che il testo approvato dal Senato prevede innanzitutto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Rileva poi che specifiche risorse, sempre a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, sono destinate al riconoscimento Pag. 79della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Per quanto riguarda i fondi di solidarietà, fa notare che sono state apportate alcune modifiche all'articolo 3 della legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro, in primo luogo al fine di assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. Osserva, altresì, che si introduce una norma di salvaguardia, volta a prevedere che nel caso in cui, entro il 30 aprile 2013, dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga emerga l'insufficienza degli interventi finanziari adottati, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, con specifico decreto interministeriale, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  In conclusione, preso atto dell'esigenza di approvare definitivamente la manovra finanziaria senza apportarvi ulteriori modifiche, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione, rispettivamente sulla tabella n. 2 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e sulla tabella n. 4 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

  Il viceministro Michel MARTONE, nel prendere atto positivamente della relazione svolta, coglie l'occasione per ringraziare l'intera Commissione per l'intensa collaborazione offerta per tutto il periodo di legislatura in cui ha operato il Governo in carica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore in ordine alla tabella n. 2 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, nonché la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore in ordine alla tabella n. 4 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità; delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Bobba quale relatore presso la V Commissione.

  Silvano MOFFA, presidente, comunica che le relazioni approvate dalla Commissione saranno immediatamente trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5473 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5473, che mira a regolare i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nel ricordare, infatti, che la citata disposizione costituzionale prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, attraverso una procedura bilaterale che si basa Pag. 80su intese con le relative rappresentanze, fa presente che il provvedimento in questione, già approvato in sede deliberante dalla 1a Commissione del Senato, rappresenta la sostanziale trasposizione in legge dell'intesa stipulata, il 4 aprile 2007, con la predetta Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, organizzazione presente nel Paese sin dal 1891 e riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783.
  Passando al contenuto del provvedimento, rileva come il testo preveda l'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonché la «non ingerenza» dello Stato nelle nomine dei «ministri di culto», nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali, riconoscendo, tra l'altro, ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni il diritto di professare e praticare la religione. Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 3, nella parte in cui assicura ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova – nominati a norma dello statuto della Congregazione – la facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto. Inoltre, evidenzia l'articolo 8, che prevede che ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della «Commemorazione della morte di Gesù Cristo», con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario; in tale ricorrenza, si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per i profili di competenza della XI Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso.
Nuovo testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 5270 e 5116, che prevede l'istituzione di un fondo per il pluralismo dell'informazione; il provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso dalla VII Commissione ai fini del possibile trasferimento alla sede legislativa. Al riguardo, sottolinea che il progetto di legge intende, nella sostanza, istituire un fondo con le seguenti finalità: finanziare il sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici di riconosciuta tradizione sociale, politica e culturale ovvero espressione di comunità locali o minoranze linguistiche; sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali; incentivare l'avvio di nuove imprese editoriali e sostenere i giornalisti dipendenti da imprese oggetto di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale. Segnala, dunque, che, sotto il profilo delle competenze della XI Commissione, l'unica norma di interesse è contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera b), del testo unificato, che prevede che parte delle risorse del fondo (pari almeno al 10 per cento delle risorse complessivamente disponibili) sia destinata al sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende colpite da crisi e, pertanto, in fase di ristrutturazione.Pag. 81
  Preso atto del contenuto del provvedimento e attesa l'esigenza di consentire alla Commissione di merito di valutare il possibile trasferimento alla sede legislativa, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

  La seduta comincia alle 9.30.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
C. 4699 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

  Silvano MOFFA, presidente, avverte che nella giornata di ieri è pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa. Al riguardo, tuttavia, preso atto delle attuali condizioni politico-istituzionali e dell'ormai imminente scioglimento delle Camere, rileva come non sussistano le condizioni per il perfezionamento dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini del trasferimento di sede e, soprattutto, per la definitiva approvazione, in tempi utili, del progetto di legge in titolo da parte di entrambi i rami del Parlamento.
  Nell'auspicare, pertanto, che la prossima legislatura consenta di giungere all'approvazione di un testo sul quale si è, in ogni caso, registrata l'unanimità di consensi in Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Silvano MOFFA, presidente, intende ringraziare, per l'intenso e proficuo lavoro svolto nel corso della legislatura, l'intera Commissione, dichiarandosi onorato di averla presieduta. Fermo restando che, con ogni probabilità, la Commissione tornerà a riunirsi nei prossimi mesi per l'adempimento di taluni «atti dovuti», desidera comunque rivolgere oggi un saluto conclusivo a tutti i suoi componenti, auspicando di avere svolto, nell'esercizio delle proprie funzioni di presidenza, un ruolo il più possibile imparziale e di aver dato l'adeguato spazio alle posizioni di ciascun deputato, a prescindere dai differenti orientamenti politici e da qualsiasi logica di parte.

  La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Venerdì 21 dicembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.