CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 dicembre 2012
760.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione.
C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, facendo seguito alla determinazioni raggiunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si Pag. 14è convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti. Comunica quindi che il Governo non sarà presente all'odierna seduta a causa dei precedenti e concomitanti impegni istituzionali relativi alla Conferenza degli Ambasciatori.

  Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra i provvedimenti in titolo segnalando che, con l'approvazione del maxi-emendamento governativo ieri al Senato, sono stati introdotti nel testo del disegno di legge di stabilità finanziaria alcuni significativi interventi che riguardano gli ambiti di competenza della III Commissione. In primo luogo rileva che è stato stanziato, attraverso una disposizione recata dal comma 174 dell'articolo unico, un contributo di 600.000 euro all'Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti (ITPO) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). Ricorda che l'ITPO Italy, con sede a Roma, opera dal 1987 in virtù di un accordo siglato tra l'UNIDO ed il Governo Italiano. L'ufficio ha il mandato di contribuire allo sviluppo industriale ed alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo, identificando e mobilitando risorse tecniche, finanziarie e manageriali al fine di conseguire occupazione, competitività economica e tutela ambientale. L'ITPO si avvale di rete di contatti attivi nel settore della promozione della piccola e media impresa, dell'industria e degli investimenti, tanto nel Bacino del Mediterraneo quanto in America Latina, in Asia e nell'Africa Sub-Sahariana. Il contributo verrà finanziato mediante una riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987, il che suscita non poche perplessità stante l'esiguità di tali fondi.
  Particolare rilievo assume la norma di cui al comma 172 che autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013. Nel dicembre del 2011, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il Piano triennale operativo del Gruppo per il 2012-2014, che prevede, dopo l'aumento eccezionale delle operazioni nel 2009-2010 – deciso a sostegno dell'economia dell'UE – una riduzione degli impegni creditizi, già visibili a partire dal 2011. A fronte di ciò gli Stati membri hanno deciso un aumento di capitale della BEI – che vale 10 miliardi di euro in totale in denaro e garanzie – rafforzando la capacità complessiva di prestito dell'istituzione di altri 60 miliardi, il che permetterà ulteriori investimenti in Europa fino a un limite di 180 miliardi di euro globalmente. Tutti gli stati membri della BEI – tra cui, l'Italia, che insieme a Germania, Francia e Regno Unito, è uno dei quattro principali azionisti della BEI, con un contributo di oltre 37 miliardi di euro – contribuiranno all'aumento di capitale. Il successivo comma provvede alla copertura dell'onere recato dall'aumento di capitale, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  Parimenti significative appaiono le disposizioni riguardanti la preparazione del semestre di presidenza italiana dell'UE nella seconda metà del 2014, che vengono adottate, una tantum, con un ragionevole anticipo: il primo comma autorizza per l'anno 2013, un finanziamento di 1.500.000 euro per il funzionamento della Delegazione per la Presidenza italiana della UE che avrà luogo nel secondo semestre del 2014. Il comma successivo precisa che la Delegazione verrà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dalla legge n. 208 del 1984.
  Segnala altresì che il comma 283 dispone opportunamente che le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non siano computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013. Ricordo che il progetto di costruzione Pag. 15del Museo a Roma, all'interno di Villa Torlonia, si inserisce pienamente in quelle iniziative di conservazione della memoria della Shoah auspicate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo promossa dalla I e dalla III Commissione in questa legislatura.
  Viene inoltre differito al 30 giugno 2013 il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, inteso a definire le modalità attuative delle previsioni recate dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale impiegato a tutela delle navi ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. A questo proposito, nel prendere atto con soddisfazione del ritorno natalizio dei nostri marò dall'India, ritiene tuttavia che sia necessaria molta cautela nel predisporre tale decreto al fine di non ripetere quella negativa esperienza.
  È altresì da considerare molto importante lo stanziamento di 10 milioni di euro aggiuntivi a favore dell'ex ICE per accrescere le potenzialità della promozione economica e commerciale del sistema Paese.
  Infine, conclude su una questione sulla quale si è più volte soffermata la Commissione, segnalando che il comma 549 prevede anche per il 2013 il mantenimento della franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera.
  Alla luce di quanto testé descritto, preannuncia la presentazione di una proposta di relazione favorevole.

  Francesco TEMPESTINI (PD), pur condividendo il merito complessivo, rileva ancora una volta un andamento contraddittorio ed episodico nell'elaborazione di un testo legislativo di notevole rilievo per l'economia del Paese che però non riesce contribuire adeguatamente a risolvere le questioni che premono nell'interesse generale dell'Italia.

  Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole come formulata dal relatore. Nomina altresì l'onorevole Pianetta come relatore presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
C. 5667 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco NARDUCCI, presidente, esprime, anche a nome del Presidente Stefani, viva soddisfazione per il fatto che il Parlamento sia finalmente messo nelle condizioni di esaminare l'importante provvedimento in titolo, particolarmente atteso dalla Commissione per tutte le sue implicazioni politiche, economiche e sociali evidenziate nel corso dei numerosi incontri con l'omologa Commissione sammarinese.

  Margherita BONIVER (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che la Convenzione in esame costituisce un rilevante completamento all'insieme Pag. 16dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dal nostro Paese con la Repubblica del Titano. Gli accordi – il primo dei quali firmato a Roma il 21 marzo 2002, unitamente ad un Protocollo aggiuntivo, cui si è affiancato un ulteriore Protocollo aggiuntivo siglato sempre a Roma il 13 giugno scorso, rappresentano un valido quadro giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici del nostro Paese, garantendo al contempo l'interesse generale dell'Amministrazione finanziaria italiana. Il Protocollo del giugno scorso aggiorna agli standard internazionali la Convenzione del 2002, con particolare riferimento allo scambio di informazioni.
  Fa presenta che il provvedimento è frutto di un iter complesso che è andato incontro a battute di arresto malgrado esso rientri in una tipologia standard per i Paesi membri dell'OCSE. Esso rappresenta un importante progresso per le relazioni economiche tra i due Paesi e realizza un traguardo ambizioso, al quale anche l'allora ministro Frattini ha contribuito nel 2009.
  Ricorda che attualmente l'interscambio commerciale bilaterale è pari a 4,51 miliardi di euro, le esportazioni italiane sono pari a 2,8 miliardi di euro, mentre le importazioni italiane sono pari a 1,71 miliardi di euro, con un saldo commerciale pari a 1,09 miliardi. Oltre a disciplinare compiutamente il fenomeno della doppia imposizione, la Convenzione ed il Protocollo predispongono la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.
  La Convenzione in ogni caso ricalca il consueto modello elaborato in ambito OCSE. In particolare, la sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva si riferisce soltanto alle imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG ed IRAP, nel caso del nostro Paese). In materia di redditi immobiliari (articolo 6), in conformità al modello dell'OCSE, è prevista la tassazione concorrente ripartita tra i due Stati contraenti, mentre per gli utili di impresa (articolo 7) è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione, definita dall'articolo 5; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.
  L'articolo I del Protocollo del 2012 sostituisce l'articolo 10 della Convenzione originaria in materia di dividendi (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni). Il nuovo testo è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo. L'articolo II del Protocollo sostituisce l'articolo 11 in materia di Interessi, promuovendo il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. L'articolo III sostituisce l'articolo 12 della Convenzione, in materia di Canoni, prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 in materia di scambi di informazioni. La nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la Pag. 17sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
  Osserva che è del tutto plausibile che dall'applicazione di tali disposizioni potranno attendersi effetti positivi per l'Erario, in conseguenza di una più efficace attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria che potrebbe condurre all'emersione di una maggiore base imponibile, al contrasto di fenomeni di evasione fiscale e ad un potenziale recupero di gettito per l'Erario italiano.
  Uno degli aspetti tecnici di maggior rilievo della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 26 in tema di scambio di informazioni fiscali. Al riguardo, appare significativo evidenziare che tale articolo, grazie agli aggiornamenti apportati con il successivo Protocollo di modifica della Convenzione (firmato il 13 giugno 2012), è stato adeguato ai più recenti criteri dell'OCSE in materia, compreso il superamento del segreto bancario. Lo scopo è quello di ottenere una più ampia base giuridica che consenta alle amministrazioni fiscali dei due Paesi di intensificare la cooperazione in tale ambito, con l'evidente finalità di accrescere il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
  Da tali obiettivi, infatti, possono verosimilmente attendersi effetti positivi per l'Erario, in conseguenza di una più efficace attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, che potrebbe condurre all'emersione di maggiore base imponibile, al contrasto di fenomeni di evasione fiscale e ad un potenziale recupero di gettito per l'Erario italiano.
  Rappresenta, infine, che nel precitato Protocollo di modifica della Convenzione (articolo V) è stata inserita una clausola che stabilisce la sospensione dei benefìci sulle ritenute di cui agli articoli 10, 11 e 12 (dividendi, interessi e canoni), qualora non sia adeguatamente applicato lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 26.
  Il testo convenzionale contiene un articolo sulla «limitazione dei benefìci» (articolo 29), che reca una disciplina antiabuso e antievasiva di carattere generale.
  In relazione alle disposizioni dell'articolo 15 (Lavoro dipendente), viene precisato che, per quanto concerne la tassazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. L'Italia assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e San Marino sulle doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali e del relativo Protocollo di modifica, si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, il cui è onere è individuato in 3.282.000 euro a decorrere dal 2014, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Nell'auspicare la rapida approvazione del provvedimento, sottolinea che esso si collega agli altri due accordi di cooperazione economica e di collaborazione finanziaria che consentiranno di superare il nodo dell'inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta Black list di perfezionare un percorso, svolto negli ultimi tre anni, cui ha contribuito la nostra stessa Commissione, volto a creare un clima di trasparenza e di fiducia nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, che si è rafforzato con l'adozione da parte sammarinese di una serie di interventi normativi in ambito societario, con l'eliminazione Pag. 18delle società anonime; di contrasto alle frodi e agli illeciti tributari; di adeguamento delle misure per l'esecuzione delle rogatorie e per l'assistenza giudiziaria in materia penale e in campo bancario e finanziario.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, confidando che sarà possibile concluderlo in questa legislatura, con la collaborazione di tutti i gruppi, in ragione della grande importanza e della lunga attesa.
  Coglie infine l'occasione degli auguri di fine anno per esprimere, all'approssimarsi del termine della legislatura, il più vivo apprezzamento della presidenza della Commissione per l'elevata qualità e professionalità del supporto sempre assicurato dagli uffici.

  Enrico PIANETTA (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD) si associano all'apprezzamento espresso dalla presidenza della Commissione.

  La seduta termina alle 9.45.

Pag. 19