CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 dicembre 2012
759.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Melis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
  Osserva come la proposta di legge in titolo, già approvata dalla Camera, sia stata sostanzialmente modificata nel corso dell'esame al Senato attraverso l'aggiunta di nuovi articoli alcuni dei quali recano un contenuto analogo a disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012 e soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera.
  Nel corso dell'esame in sede referente, sono state apportate ulteriori modificazioni al testo approvato dal Senato.
  La proposta di legge reca disposizioni in materia ambientale in prevalenza volte a novellare il decreto legislativo n. 152/2006 (Codice ambientale).
  Segnala quindi le principali modifiche apportate dal Senato che introducono disposizioni di competenza della Commissione giustizia.
  Si tratta, in particolare, degli articoli 2 e 28, commi 6 e 7.
  L'articolo 2 introduce l'obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di garantire che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico, prevedendo, nel caso in cui le dinamiche di mercato producano esiti diversi, sanzioni pecuniarie in caso di violazione di tale obbligo. Durante l'esame in sede referente è stato previsto Pag. 21che le modalità di attuazione di tali disposizioni dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 28 – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – reca una serie di modifiche alle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento recate dalla parte III del Codice.
  Il comma 6 prevede che la sanzione da 3.000 a 30.000 euro prevista dall'articolo 133, comma 1, primo periodo, del Codice, per l'inosservanza dei valori-limite negli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici posti nelle aree protette, sia estesa (tramite l'aggiunta di un terzo periodo all'articolo 133, comma 1, del Codice) anche agli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9, vale a dire scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo o, per quanto previsto dalla precedente modifica, in un elemento del reticolo idrografico.
  Si ricorda che in base alla formulazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 133, non modificato dalla disposizione in esame, se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del Codice, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
  In base al comma 7 dell'articolo 28, il comma 6 dell'articolo 137, che prevede l'applicazione di sanzioni penali (quelle stabilite dal precedente comma 5 dell'articolo 137) al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite (previsti dallo stesso comma 5 dell'articolo 137), viene integrato al fine di restringere la punibilità del gestore ai soli in casi in cui non abbia adempiuto alle prescrizioni delle convenzioni di gestione e non abbia posto in essere una serie di attività indicate sulla base di quanto prevede la norma novellata.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 20 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 21.05.

Sull'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che la Commissione era inizialmente convocata alle ore 19.30 per l'esame dei documenti di bilancio qualora fossero stati nel frattempo assegnati dalla Commissione ed aver rilevato che questi non sono stati ancora trasmessi dal Senato, chiede ai deputati presenti se intendano attendere ulteriormente l'assegnazione di tali documenti per procedere poi all'esame di un testo alquanto complesso nel suo contenuto.

  Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione non siano compatibili con la possibilità di esprimere un parere compiuto ed approfondito relativamente ad un testo immodificabile come si desume dal fatto che è stata preannunciata l'apposizione della questione di fiducia sul testo approvato dal Senato. Per tale ragione ritiene che sarebbe più coerente non esprimere un parere, che non avrebbe alcuna possibilità di essere recepito nel caso di apposizione di eventuali condizioni od osservazioni.

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  Francesco Paolo SISTO (PdL) e Donatella FERRANTI (PD) condividono pienamente l'intervento del collega Contento.

  Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto di quanto emerso dal dibattito, avverte che comunicherà al Presidente della Commissione Bilancio che la Commissione Giustizia non esprimerà il parere sui documenti di bilancio.

  La seduta termina alle 21.10.