CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 101

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

  La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che non sono state presentate proposte di integrazione o modifica alla proposta di documento conclusivo presentata nella seduta del 18 dicembre 2012 e pertanto la pone in votazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 13.20.

Decreto-legge 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.
C. 5657 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, nel rilevare che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, recante presentazione liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013 non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in quanto le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Riguardo all'articolo 2, concernente il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e tenuto Pag. 102conto che gli oneri stimati sono superiori a quelli quantificati con riferimento ad analoghe norme previste da decreti legge emanati per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione di precedenti consultazioni elettorali. Per quanto attiene alla copertura finanziaria recata dall'articolo 5, ricorda che le risorse relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum sono iscritte nel capitolo 3020 del Ministero dell'economia e delle finanze che reca uno stanziamento pari a 420 milioni di euro per l'anno 2013. Rileva, inoltre, che il capitolo ha natura di spesa obbligatoria e che potrà, quindi, essere, successivamente, integrato con prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. Con riferimento alla formulazione della disposizione, rileva che la stessa andrebbe riformulata specificando che la spesa è autorizzata per l'anno 2013 e indicando esplicitamente che gli oneri sono riconducibili all'articolo 2 e non, genericamente, all'attuazione del decreto. In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la proposta del relatore.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5657, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2012 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da: “All'onere derivante” fino a: “euro 1.050.000,” con le seguenti: “Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere”».

  Claudio D'AMICO (LNP) rileva come il Governo, pur avendo preannunciato le proprie dimissioni, ancora non le ha formalizzate e reitera le richieste di fiducia. Osserva, quindi, come il decreto-legge in esame intervenga all'ultimo momento utile sulla materia elettorale, riducendo il numero di firme necessarie alla presentazione delle liste. Ritiene che tale scelta potrebbe, in prospettiva, comportare criticità per la finanza pubblica per il proliferare di liste ammesse al finanziamento pubblico, nonché indirettamente per l'aumento dei gruppi parlamentari. Evidenzia che la riduzione del numero delle firme disposta dal Governo è eccessiva pur in presenza di uno scioglimento anticipato delle Camere.

  Maino MARCHI (PD) ricorda come, nella seduta di ieri, il presidente lo aveva richiamato ad attenersi ai profili di competenza della Commissione e sottolinea come tale condotta dovrebbe valere per tutti i provvedimenti.

  Remigio CERONI (PdL), a titolo personale, esprime un'assoluta contrarietà rispetto al provvedimento in esame rilevando come si intervenga sulla delicata materia elettorale in maniera impropria. Ritenendo il decreto-legge una vergogna, annuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

Pag. 103

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 4063.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, rileva che la proposta di legge – non corredata di relazione tecnica – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e VIII in sede referente, novella l'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la Corte dei conti possa esercitare i controlli previsti entro i termini indicati con le risorse già ad essa assegnate in base alla vigente normativa.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, propone di esprimere nulla osta.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2012.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata nella seduta del 18 dicembre 2012.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante.
Testo unificato C. 3367 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, rileva che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che il riconoscimento della sindrome post polio quale malattia cronica comporta l'estensione ai soggetti affetti da tale sindrome delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche previste dalla normativa vigente in relazione alle malattie qualificate come croniche. Ciò comporta, pertanto, un aumento della spesa sanitaria che necessita di quantificazione e di idonea copertura. Con riferimento alle restanti disposizioni, ritiene necessario acquisire elementi idonei a verificare che le attività previste dalle norme con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale ed alle regioni Pag. 104possano essere svolte nell'ambito delle disponibilità umane, strutturali e finanziarie previste a normativa vigente.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti in relazione ai profili evidenziati dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 513.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, osserva che lo schema reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 61 del 2012 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Fa presente che il contenuto del provvedimento trasmesso dal Governo è estremamente limitato e contiene essenzialmente disposizioni di carattere procedurale riferite alla determinazione degli obiettivi del patti di stabilità interno per Roma Capitale, nonché l'abrogazione della disposizione che prevedeva l'erogazione diretta a Roma Capitale delle risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e di quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Lo schema reca inoltre disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale. Non ritiene, pertanto, che sussistano profili rilevanti ai fini dell'esame della Commissione. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 513);
   rilevato che il provvedimento introduce un numero limitato di modifiche, prive di riflessi di carattere finanziario, alla disciplina legislativa relativa a Roma capitale;
   considerato che le disposizioni recate dal provvedimento attengono a profili procedurali del concorso di Roma capitale al conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno e attribuiscono all'Avvocatura comunale, in coerenza con le competenze ad essa spettanti ai sensi della legislazione vigente, il patrocinio di controversie relative alla gestione commissariale fino a questo momento svolte dall'Avvocatura dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 105

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.
Atto n. 520.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di regolamento, recante riduzione degli organici delle Forze armate, è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In proposito, osserva che, per valutare gli effetti delle riduzioni di organico in esame, andrebbe preliminarmente definito il quadro del personale in servizio, rispetto al quale commisurare le misure di riduzione previste dalle norme in esame. Tali elementi informativi si rendono, a suo avviso, necessari al fine di valutare l'effettiva possibilità di conseguire l'obiettivo fissato dallo schema di regolamento in esame, riferiti in particolare al contenimento dell'organico entro 173.145 unità nel 2013, come indicato dalla relazione tecnica. Con riferimento al personale effettivamente in servizio, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati aggiornati, mentre nella relazione tecnica allegata alla legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale la consistenza effettiva del personale militare al 1o gennaio 2013 era stimata in 177.679 unità. Ciò premesso, osserva che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto una riduzione del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate e la Difesa. Con riferimento a tale comma, analogamente che per il comma 3 del medesimo articolo, la relazione tecnica ha previsto effetti di risparmio non scontati e verificabili soltanto a consuntivo. Evidenzia che lo schema di regolamento in esame, pur non essendo formalmente attuativo di tale misura di riduzione del personale, dispone una ridefinizione delle dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli delle Forze armate. Tale riduzione, a suo avviso, appare in linea, per i generali, con il suddetto parametro del 20 per cento, mentre per i colonnelli si attesta intorno al 10 per cento. In proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo, al fine di precisare se sia prevista l'adozione di ulteriori misure volte a disciplinare la riduzione di organico dirigenziale non ancora attuata con il provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA riguardo alla consistenza del personale in servizio, conferma che i dati contenuti nelle due relazioni tecniche risultano aggiornati e coerenti. Osserva quindi che la riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 riguarda il solo personale civile del Ministero della difesa, in quanto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare è interamente disciplinata secondo le modalità previste dalle Pag. 106disposizioni speciali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, delle quali il provvedimento in esame costituisce attuazione. Ciò premesso, segnala che la legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale, di cui all'AC 5569, prevede la riduzione del personale militare dirigente a 310 unità per i gradi di generale e ammiraglio e a 1.566 unità per il grado di colonnello e capitano di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente. All'esito di tale riduzione, la dirigenza militare risulterà, rispetto all'originario organico previsto dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare, pari a 443 unità per i gradi di generale/ammiraglio e a 1.957 unità per il grado di colonnello e capitano di vascello, complessivamente ridotta del 30 per cento, per i gradi di generale e ammiraglio, e del 20 per cento, per il grado di colonnello e capitano di vascello.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate (Atto n. 520);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, riguarda il solo personale civile del Ministero della difesa, in quanto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare è interamente disciplinata secondo le modalità previste dalle disposizioni speciali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo».

  La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Atto n. 527.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato predisposto dal Governo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 ed ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia che lo stesso provvedimento, composto di sei articoli, è corredato di relazione tecnica.
  Rappresenta di non avere osservazioni da formulare con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osservando in primo luogo che appare congruo il risparmio stimato dalla relazione tecnica per gli enti parco in euro 123.428,24 a seguito della riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo. Per ciò che concerne invece il risparmio legato ai gettoni di presenza, tenuto conto che la relazione tecnica effettua una stima basata unicamente sul dato storico medio, ritiene non sia possibile effettuare una verifica di tali risparmi. Tale considerazione vale, a suo avviso, anche per la stima del minor onere derivante dalla soppressione dei Comitati di presidenza dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio. Con riferimento al Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, Pag. 107osserva che la relazione tecnica, nel riportare la stima dei risparmi complessivi derivanti dalla riduzione del numero dei consiglieri, fa riferimento anche a quelli legati alle spese di missione del Presidente e ai rimborsi spesa per i consiglieri, per la valutazione dei quali ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti alla quantificazione dei risparmi stimati. Infine, non ha nulla da osservare in merito alla quantificazione dei risparmi relativi alla riduzione dei componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 527);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Atto n. 526.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante il regolamento in materia di disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, è composto da 12 articoli ed è integrato da un allegato, non è corredato di relazione tecnica ed è stato vistato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto concerne l'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, osserva che l'articolo 8 non include, fra i criteri di individuazione delle tariffe, l'obbligo di copertura integrale dei costi sostenuti dalle competenti amministrazioni nella fase istruttoria. Ritiene pertanto che andrebbe chiarito se la semplice imputazione ai richiedenti dei diritti e delle spese nelle misure già previste dalle vigenti leggi statali e regionali sia sufficiente a dare integrale copertura ai costi sostenuti dalle amministrazioni. In caso contrario, andrebbe chiarito, a suo avviso, se l'applicazione degli ulteriori diritti di istruttoria previsti dal testo sia appunto finalizzata a garantire tale copertura. Infine, poiché tale ultimo meccanismo ha carattere integrativo, considera che andrebbe escluso che, in sede di prima applicazione del provvedimento, possano evidenziarsi – per le amministrazioni preposte all'istruttoria e alle necessarie verifiche tecniche – maggiori oneri nelle more della definizione di adeguate tariffe. Andrebbe infine, a suo parere, confermato che le procedure di monitoraggio disciplinate dall'articolo 9 possano essere effettuate dai Ministeri competenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziari, osserva che Pag. 108l'articolo 12 dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che agli adempimenti previsti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di integrare la clausola di neutralità finanziaria facendo riferimento anche alle risorse umane e strumentali, oltre che a quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente. Rileva inoltre, che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento in esame nell'adunanza dell'8 novembre 2012, ha rilevato l'opportunità di un coordinamento formale tra le disposizioni in esame e quelle di cui all'articolo 9, comma 2, che prevede che alle attività di monitoraggio ivi previste le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale rilievo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, concordando con le correzioni proposte dal presidente, dichiara di non avere ulteriori osservazioni da formulare circa la prosecuzione dell’iter del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526);
   rilevata l'esigenza di coordinare le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 9 e 12, conformemente a quanto indicato nel parere espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in data 8 novembre 2012;
   considerata, altresì, l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 12, facendo riferimento all'utilizzo non solo delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 9, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “provvedono con le risorse”, aggiungere le seguenti: “umane, strumentali e”».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE.
Atto n. 522.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni inerenti l'obbligo per gli Stati Pag. 109membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, risulta attuativo della delega prevista dall'articolo 17, commi 5 e 6, della legge comunitaria per il 2010, che dispone il recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009.
  Quanto agli effetti finanziari del provvedimento, segnala che l'assenza di oneri diretti sotto il profilo della finanza pubblica risulta condizionata all'effettiva possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate, Ministero dello sviluppo economico, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, di svolgere i compiti loro assegnati, a parità di risorse umane e finanziarie, senza pregiudizio per l'efficace svolgimento delle restanti attività affidate alle medesime amministrazioni. Andrebbe quindi acquisita conferma dell'assenza di tali profili critici, connessi ad un possibile aggravio di funzioni per le strutture interessate. Quanto agli eventuali riflessi indiretti del provvedimento sulla finanza pubblica – che potrebbero essere positivi in caso di riduzione dei prezzi finali al consumo dei prodotti petroliferi – ritiene che andrebbe verificato se effettivamente la disciplina introdotta consenta di determinare, rispetto alla normativa vigente, riduzioni – come affermato dalla relazione tecnica – degli oneri a carico di imprese e consumatori finali connessi all'obbligo di detenzione delle scorte di prodotti petroliferi, suscettibili di riflettersi sul prezzo finale dei medesimi prodotti. Segnala in proposito che non risultano specificati i fattori ai quali risulterebbe imputabile la cospicua riduzione dei predetti oneri, pari al 20 per cento, ipotizzata dalla relazione tecnica in relazione al passaggio da un sistema di detenzione delle scorte ad esclusivo carico delle imprese private ad un nuovo sistema di detenzione delle scorte in parte affidato all'istituendo OCSIT, i cui oneri sono comunque a carico delle imprese stesse e trasferibili anche in questo caso sul prezzo finale al consumo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 7, comma 4, prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo osserva che la clausola di neutralità in esame, avendo ad oggetto le disposizioni dello schema di decreto nel suo complesso, oltre a trovare una collocazione impropria, sembrerebbe ultronea rispetto a quella già prevista all'articolo 27 del provvedimento, che già si riferisce all'intero decreto. Sul punto ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di procedere alla sua soppressione.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel depositare agli atti della Commissione una nota che reca i chiarimenti richiesti dal presidente, dichiara di concordare con la proposta di modifica proposta dal presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE (Atto n. 522);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale:
    ha precisato che le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni del provvedimento svolgono i medesimi compiti già sulla base della legislazione vigente;
    ha fornito puntuali indicazioni circa i fattori suscettibili di determinare una riduzione dei prezzi finali dei prodotti petroliferi; Pag. 110
   rilevata l'opportunità di prevedere un'unica clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni del provvedimento in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 7, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

Pag. 111