CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 140

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE.
Atto n. 522.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ludovico VICO (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che disciplina il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, la quale stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, da recepire entro il 31 dicembre 2012.
  La direttiva prevede nuove disposizioni volte ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri; a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; a prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità. La direttiva ha attuato una Pag. 141revisione del sistema di scorte petrolifere, per rafforzarlo e avvicinarlo alle analoghe disposizioni esistenti nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, di cui fa parte anche l'Italia, ma alla quale non tutti gli Stati membri dell'UE aderiscono. Tale organismo raggruppa i 28 Paesi industrializzati dell'OCSE che hanno ratificato l'International Energy Program del 1974, che prevede l'obbligo di detenere 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi sotto forma di scorta e un programma di riduzione della domanda petrolifera globale.
  Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge Comunitaria 2009).
  Il decreto legislativo è suddiviso in 27 articoli, che riprendono quanto contenuto nella direttiva e nei quattro allegati.
  L'articolo 1 precisa l'obiettivo del decreto, vale a dire, garantire un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese e prevedere le procedure necessarie per fare fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.
  L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie tecniche riportate nel decreto stesso e già previste dalla direttiva. In particolare, si segnala la distinzione tra le tre tipologie scorte: specifiche, di sicurezza e commerciali. Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini dell'ottimizzazione dei cicli produttivi; le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi); le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro.
  Gli articoli da 3 a 6 riguardano principalmente le «scorte di sicurezza».
  L'articolo 3 individua i soggetti obbligati al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza in coloro che, nell'anno precedente a quello di riferimento, hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti. L'obbligo di scorta è sempre previsto per i prodotti benzina, gasolio, carboturbo e olio combustibile, mentre per tutti gli altri prodotti della lista di prodotti petroliferi riportati nel Regolamento CE n. 1099/2008 (bitume, lubrificanti, coke di petrolio, altri) scatta solo oltre una soglia di 50 mila tonnellate immesse in consumo. In prima applicazione, si esclude dall'obbligo il GPL, data la particolarità del mercato di tale prodotto, estremamente diffuso e di piccole dimensioni operative. Con un decreto ministeriale, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio di ogni anno (entro la data di entrata in vigore del presente decreto in sede di prima applicazione) sarà determinata la scorta d'obbligo e saranno definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra tutti i soggetti obbligati. Vengono infine fatte esplicitamente salve le normative di carattere fiscale di cui al Testo unico n. 504 del 1995 in materia di accise.
  L'articolo 4 rimanda all'allegato III per il metodo di calcolo delle scorte che complessivamente l'Italia deve detenere per rispettare contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE). Il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva in recepimento riprende quello già applicato da tempo in sede OCSE dall'AIE, basato sulle importazioni sia di petrolio greggio che di prodotti finiti, in sostituzione del metodo precedentemente applicato basato sul consumo di tali prodotti. In particolare, l'obbligo di scorta cui è tenuta annualmente l'Italia si calcola sulla base delle importazioni nette del petrolio e dei prodotti petroliferi raffinati convertiti in tonnellate di petrolio equivalenti (TEP) utilizzando il fattore di conversione indicato nella direttiva. L'obbligo viene assolto dai soggetti obbligati in base all'immissione in consumo di prodotti petroliferi dell'anno precedente. Pag. 142
  L'articolo 5 dispone in ordine ai requisiti di immediata disponibilità e accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, chiarendo i limiti della loro dislocazione sul territorio nazionale o su territorio comunitario. La scelta della detenzione esclusivamente sul territorio nazionale delle scorte specifiche deriva dal fatto che tali scorte devono essere immediatamente disponibili in caso di emergenza petrolifera internazionale o locale, in cui vi è scarsità di prodotti finiti. La scelta di prevedere un limite alla tenuta all'estero di scorte di sicurezza, pur stabilendo una gradualità che partendo dal 50 per cento arriva fino al 20 per cento nel 2017, deriva dal fatto che in caso di emergenza petrolifera internazionale, è facile prevedere un'indisponibilità di mezzi di trasporto di questi prodotti a causa di una contemporanea richiesta di movimentazione supplementare di greggi e prodotti da parte di tutti gli Stati aderenti all'AIE ed all'Unione europea. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano detenute mescolate insieme alle scorte commerciali, debba essere comunque garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
  L'articolo 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'Organismo Centrale di Stoccaggio di cui all'articolo successivo, compili ed aggiorni costantemente un inventario delle scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario. L'inventario deve contenere, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle diverse tipologie di prodotti petroliferi.
  Gli articoli 7 e 8 sono relativi all'Organismo Centrale di Stoccaggio.
  L'articolo 7, in attuazione del criterio c) della delega, prevede l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), affidandone le funzioni all'Acquirente Unico (AU), società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE Spa (controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze), il cui compito principale è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. La vigilanza del MiSE sull'AU si estenderà anche in relazione a tali funzioni. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio italiano e le sue attività sono finanziate mediante un contributo versato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione dell'immissione in consumo. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT. Nessun onere è previsto per la finanza pubblica, vista la copertura di tutti gli oneri e costi in capo agli operatori economici. Tale organismo è finalizzato a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (di piccole dimensioni in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio, le quali potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. Si prevede che l'OCSIT possa concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte per conto dell'OCSIT stesso e che, previa analisi costi-benefici, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSIT, e tutte le opere connesse, siano attività di interesse strategico e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE secondo le procedure stabilite recentemente per le infrastrutture energetiche strategiche dagli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto «semplificazioni»). Infine si prevede che l'OCSIT potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e con la Pag. 143NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati, già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e potrà gestire il sistema delle scorte petrolifere, su eventuale richiesta del Ministero della difesa, per le necessità militari. L'OCSIT formula inoltre al MiSE proposte strategiche per il monitoraggio della sicurezza, analisi di rischio, proposte di piano operativo in caso di crisi petrolifera.
  L'articolo 8 definisce il sistema delle deleghe delle scorte obbligatorie tra gli operatori economici italiani e comunitari, prevedendo nel primo caso una semplice comunicazione al MiSE e nel secondo caso un'autorizzazione preventiva da parte di entrambi gli Stati Membri interessati. I soggetti obbligati possono infatti delegare il loro obbligo di scorta solo all'OCSIT o ad altri OCS che abbiano già dato disponibilità a detenere tali scorte, previa autorizzazione dello stato italiano e dello stato interessato.
  Gli articoli 9 e 10 riguardano le scorte specifiche o di prodotti. Ogni Stato membro, infatti, è invitato dalla direttiva ad impegnarsi a mantenere scorte specifiche e, in questo caso è tenuto a mantenere un livello minimo definito in numero di giorni di consumo.
  L'articolo 9 dispone che almeno un terzo (30 giorni) dell'obbligo di scorta debba essere assicurato dai soggetti obbligati o con la modalità delle «scorte specifiche» (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dello Stato tramite OCSIT) o con la modalità delle «scorte di prodotti» (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dei soggetti obbligati). La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad un terzo dell'obbligo complessivo del Paese. Tali tipologie di scorte possono essere costituite soltanto da determinate tipologie di prodotti elencate dal comma 2 e devono essere detenute esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.
  L'articolo 10 dispone che l'OCSIT aggiorni costantemente un inventario di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio Italiano, da cui sia possibile localizzare con precisione le scorte in questione. Si specifica, poi, che le scorte specifiche Italiane o di altri Stati membri mantenute o trasportate sul territorio Italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.
  Gli articoli da 11 a 15 riguardano gli obblighi informativi.
  L'articolo 11 obbliga alla trasmissione al MiSE delle informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici, così come dei prezzi dei carburanti per i soggetti rientranti nel campione statistico, prevedendo una sanzione per la reiterata mancata trasmissione di tali informazioni statistiche.
  L'articolo 12 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte di sicurezza entro 45 giorni da mese di riferimento. Si prevede, inoltre, che tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori economici ed il MiSE e l'OCSIT, avvengano esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sui loro rispettivi siti internet.
  L'articolo 13 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche entro un mese dal mese di riferimento.
  L'articolo 14 dispone che gli operatori economici trasmettano al MiSE, anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute.
  L'articolo 15 dispone che, per quanto concerne l'elaborazione dei dati, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati.Pag. 144
  L'articolo 16 dispone che i biocarburanti possano essere considerati nel calcolo dell'obbligo di scorta del Paese e come prodotto per rispettare l'obbligo di un 10 per cento di biocarburanti al 2020 assunto verso la Unione Europea solo qualora i biocarburanti siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Il calcolo dei livelli delle scorte mantenute tiene conto dei biocarburanti anche quando sono stoccati nel territorio dello Stato Italiano, purché sia garantito, con autocertificazione, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.
  L'articolo 17 dispone che rappresentanti dell'OCSIT possano partecipare insieme ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico ai lavori del «Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi» costituito dalla Commissione Europea, nonché all'analogo gruppo istituito presso l'AIE.
  L'articolo 18 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predisponga tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione. Si dispone, inoltre, l'obbligo per l'OCSIT, per i soggetti obbligati alla detenzione delle scorte di sicurezza, per i loro delegati e per i titolari del deposito presso cui sono detenute le scorte, di assistere, nei controlli, le persone autorizzate dalla Commissione o dal MISE a effettuare tali controlli. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al MISE, che agisce in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza.
  L'articolo 19 precisa che il decreto non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche dal punto di vista del trattamento dei dati personali.
  L'articolo 20 dispone che, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, con decreto del MISE, sono stabilite le procedure e adottate le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare tutte o parte delle loro scorte. In casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali, è possibile prevedere una risposta iniziale nei volumi immediatamente necessari.
  L'articolo 21, ai fini dell'ampliamento dell'offerta di logistica, dispone che entro 180 giorni, con un decreto del MISE, si assegni al Gestore dei mercati Energetici SpA (GME), la funzione dell'OCSIT di gestire una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera.
  Entro lo stesso termine, è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3.000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME, in modo da consentire l'implementazione della piattaforma, secondo un modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con un secondo decreto, il MISE approva la disciplina di funzionamento della piattaforma e stabilisce anche le modalità con le quali, una volta avviata la stessa piattaforma, gli stessi soggetti debbano comunicare al GME i dati sulla capacita mensile di stoccaggio e di transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti. Infine, dopo un periodo di sperimentazione, con un terzo decreto del MISE viene dato l'avvio della piattaforma.
  L'articolo 22 prevede che, ai fini della costituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, entro 180 giorni, con decreto del MISE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.
  Con decreto del MISE, sentiti il MEF e l'Agenzia delle dogane, è approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti); si dispone inoltre che le transazioni che avvengono su tale piattaforma informatica non rilevano ai fini dell'accisa, come già avviene per la borsa elettrica e per la borse del gas italiane. Pag. 145
  L'articolo 23 prevede che, in considerazione della strategicità per il Paese degli approvvigionamenti di idrocarburi da fonti diversificate, nonché al fine di non pregiudicare ulteriori investimenti sulla prosecuzione di tali attività, si prevede che, nelle more delle procedute di autorizzazione relative agli impianti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012 e di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007, questi impianti proseguono nelle loro attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi.
  L'articolo 24 definisce le regole sanzionatorie per il mancato rispetto del mantenimento delle scorte di sicurezza stabilendo una sanzione amministrativa di euro 6,5 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, moltiplicata per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.
  Vengono altresì sanzionate: la omessa, incompleta o ritardata comunicazione (articolo 3, comma 8); il ritardo nel versamento del contributo (articolo 7, comma 5); l'omessa comunicazione (articolo 21, commi 2 e 3). Per le attività di controllo sottoposte alle sanzioni ora riportate il MiSE agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di finanza.
  L'articolo 25 dispone alcune norme transitorie per il passaggio dall'attuale sistema di tenuta delle scorte obbligatorie al nuovo metodo disciplinato con il presente decreto legislativo. In particolare dispone la continuità degli obblighi di scorta vigenti fino alla emanazione del primo decreto ministeriale di determinazione del volume delle scorte per il 2013, da emanare in base al presente provvedimento, ma con una copertura dell'obbligo semplificata ed in linea con il nuovo sistema. Prevede poi la continuità delle autorizzazioni per scorte all'estero rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali già in essere prima del 1o ottobre 2012. Dispone, poi, per il solo prodotto jet fuel del tipo cherosene, un periodo transitorio fino al 2017 per l'adeguamento al principio che le scorte specifiche o quelle in prodotti petroliferi, ma con le caratteristiche delle scorte specifiche, debbano essere tenute totalmente sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori un tempo adeguato per gli investimenti in logistica di stoccaggio dedicata a tale prodotto in Italia.
  L'articolo 26 riporta le norme che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tra cui il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che disciplina attualmente il sistema della tenuta obbligatoria delle scorte petrolifere in Italia in attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE e dei decreti ministeriali emanati ai sensi di tale decreto legislativo.
  L'articolo 27 dispone la clausola di invarianza finanziaria.
  L'Allegato I riguarda il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, secondo il primo dei due metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello delle importazioni nette di prodotti petroliferi.
  L'Allegato II riguarda il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, in base al secondo metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno di prodotti petroliferi.
  L'Allegato III.1 reca la procedura operativa di contabilizzazione delle scorte detenute dai soggetti obbligati ai fini della copertura dell'obbligo del Paese. Prevede che in questo calcolo per le scorte di sicurezza sia effettuata una riduzione del 10 per cento per tenere conto delle quantità in estraibili che si trovano sul fondo dei depositi.
  L'Allegati III.2 reca la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati ai fini della copertura del proprio obbligo. Pag. 146
  L'Allegato IV contiene le specifiche di compilazione e comunicazione alla Commissione Europea delle statistiche sulle scorte di sicurezza dell'Italia siano esse detenute in Italia o all'estero e prevedendo una apposita tempistica di trasmissione.
  Osserva infine che il provvedimento in esame, che reca disposizioni attese da molto tempo, consentirà di risolvere almeno due questioni: rendere trasparenti i meccanismi e le procedure di stoccaggio e tutelare i consumatori garantendo sicurezza degli approvvigionamenti.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abbinate.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea LULLI (PD), relatore, illustra la proposta di legge in titolo, già approvata dal Senato e risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 2794, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 2997, di iniziativa del Governo, che novella l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
  Il testo si compone di due articoli: la disciplina sostanziale è recata dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Preliminarmente si evidenzia che le disposizioni introdotte continuano a disciplinare l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali «in via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis» e l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali «nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10». In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, si prevede l'acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività (commi da 1 a 1-quater dell'articolo 182), ovvero l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità (comma 1-quinquies dell'articolo 182).
  Analogamente, per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 182).
  L'articolo 1, comma 1, dunque sostituisce i commi da 1 a 1-quinquies dell'articolo 182 del Codice con 8 nuovi commi.
  Nello specifico, il comma 1 del novellato articolo 182 del Codice stabilisce che acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui che ha maturato, nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, una «adeguata competenza professionale». In tale ultima espressione sono, in realtà, inclusi i titoli di studio conseguiti, nella misura in cui in un caso è prevista l'attribuzione della qualifica in totale mancanza di esperienza lavorativa. Inoltre, si prevede che la qualifica di restauratore può essere richiesta per uno o più settori di competenza, tra quelli individuati dalla parte II dell'allegato B – aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 –, che ricalcano sostanzialmente i percorsi formativi professionalizzanti previsti dall'allegato Pag. 147B del decreto ministeriale n. 87 del 2009 e, dunque, anche gli ambiti di competenza da scegliere per lo svolgimento di alcune prove, indicati nell'allegato A del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53. Dunque, mentre il citato regolamento n. 53 del 2009 dispone che gli ambiti di competenza devono essere indicati ai fini dello svolgimento di alcune prove di esame, nel provvedimento in esame i settori di competenza continuano a mantenere un'evidenza anche dopo l'acquisizione della qualifica. Infatti, il comma 1-bis del novellato articolo 182 del Codice dispone che la qualifica in questione è attribuita, in esito ad una procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un elenco «suddiviso in settori di competenza» (primo periodo del comma), ovvero in più elenchi (terzo periodo del comma).
  Il comma 1-ter del novellato articolo 182 del Codice prevede che la procedura di selezione pubblica è indetta entro il 31 dicembre 2012. Entro lo stesso termine, sono altresì definite con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, le linee guida per l'espletamento della medesima. Ai sensi del comma 1-bis del novellato articolo 182, essa si conclude entro il 30 giugno 2015. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, nonché nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nella I parte dell'allegato B (tabelle 1, 2 e 3).
  Per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali è necessario raggiungere il punteggio di 300, pari al numero di crediti formativi fissato dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 87 del 2009, al quale il testo fa riferimento. In particolare, il comma 1-ter specifica che i punteggi previsti dalla tabella 1 della I parte dell'allegato B spettano a coloro che hanno conseguito il titolo di studio alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti lo conseguono entro la data del 31 dicembre 2014, purché risultino iscritti ai relativi corsi alla medesima data del 30 giugno 2012. La tabella 2 della I parte dell'allegato B concerne l'attribuzione di punteggio al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, a seguito del superamento di un pubblico concorso, nonché al personale docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari indicati.
  Al riguardo, il comma 1-ter del novellato articolo 182 del Codice specifica che il punteggio spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012.
  La tabella 3 della I parte dell'allegato B concerne l'attribuzione di punteggio per l'esperienza professionale consistente nell'attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, prevedendo l'attribuzione di 37,50 punti per ciascun anno. Al riguardo, il comma 1-ter del novellato articolo 182 del Codice specifica che il punteggio spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore del provvedimento e che si concluda entro il 31 dicembre 2014.
  Sempre in ordine all'esperienza professionale e al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il comma 1-quater del novellato articolo 182 reca una serie di specifiche relative a requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B.
  Il comma 1-quinquies del novellato articolo 182 del Codice prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante. In particolare, alla prima prova di idoneità possono accedere coloro che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi del successivo comma 1-sexies; alla seconda prova di idoneità – che si svolge presso le istituzioni sede dei corsi di secondo livello (le quali vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) – possono accedere coloro che, attraverso un percorso di studi di Pag. 148durata complessiva almeno quinquennale, abbiano conseguito «la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B». Si prevede, inoltre, che i titoli di studio indicati devono essere conseguiti «entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter». Tale richiamo sembrerebbe consentire la partecipazione alla prova di idoneità a coloro che hanno conseguito i titoli alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti li conseguono entro la data del 31 dicembre 2014, purché iscritti ai relativi corsi alla medesima data del 30 giugno 2012.
  Con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012, sono definite le modalità di svolgimento di entrambe le prove di idoneità.
  Il comma 1-sexies del novellato articolo 182 del Codice dispone che la qualifica di collaboratore restauratore è attribuita in esito ad una procedura di selezione pubblica da indire entro il 31 dicembre 2012. A differenza di quanto si dispone con riguardo all'acquisizione della qualifica di restauratore, non è prevista l'emanazione di linee guida per l'espletamento della medesima procedura, né viene fissato un termine entro il quale la stessa deve essere conclusa. In particolare, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore colui che, alla data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di selezione pubblica, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: abbia conseguito uno dei titoli di studio indicati nella tabella 1 della I parte dell'allegato B. In particolare, con riferimento all'attestato di qualifica professionale rilasciato da una scuola di restauro regionale ai sensi della legge n. 845/1978, si introduce la specifica che il corso deve avere durata non inferiore a due anni (con abbreviazione di un anno rispetto a quanto prevede il testo vigente dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lett. b) e non sono menzionati i titoli conseguiti all'estero di cui venga valutata l’«equipollenza»; relativamente al diploma in restauro presso le Accademie di belle arti, si introduce la specifica che esso deve essere rilasciato al termine di un corso almeno triennale (come nel testo vigente dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lett. a), non è richiesta la presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso e non sono menzionati i titoli riconosciuti equipollenti; risulti inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; abbia svolto per almeno 4 anni attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, dimostrata da una dichiarazione del datore di lavoro o da una autocertificazione dell'interessato. Per questi aspetti, si conferma sostanzialmente la disciplina già prevista dal testo vigente dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lett. c) rispetto al quale, tuttavia, è eliminato il visto di buon esito degli interventi rilasciato dagli organi ministeriali competenti, sostituito ora dalla previsione della «regolare esecuzione certificata» nell'ambito della procedura di selezione pubblica. Tale previsione è analoga a quanto previsto per l'attività lavorativa finalizzata all'acquisizione della qualifica di restauratore.
  Il comma 1-septies dell'articolo 182 del Codice, come novellato, prevede peraltro anche la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità.
  Si tratta di una novità rispetto al testo vigente che disciplina solo l'acquisizione diretta della qualifica.
  Alla prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – possono partecipare coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies «tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014».Pag. 149
  Il comma 1-octies dispone – in termini generali, cioè, con riferimento sia all'acquisizione diretta, sia all'acquisizione previo superamento della prova di idoneità – che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero.
  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Come già accennato l'articolo 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, giudicate nel complesso condivisibili le disposizioni recate dal provvedimento in esame e in considerazione dell'ampio consenso espresso dai gruppi parlamentari nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, propone di esprimere un parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

  Manuela DAL LAGO, presidente, invita l'onorevole Vico a illustrare la nuova formulazione del documento conclusivo predisposto.

  Ludovico VICO (PD) illustra il documento conclusivo nella nuova formulazione che recepisce le integrazioni avanzate nella precedente seduta dal collega Saglia.

  Stefano SAGLIA (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per il documento conclusivo elaborato. Sottolinea che il settore della raffinazione – che spesso evoca unicamente scenari di profitto straordinario per le compagnie petrolifere – occupa in Italia circa 100 mila lavoratori e che ne deve essere, in ogni modo, salvaguardata la produttività. Ritiene che con questa indagine conoscitiva l'istituzione parlamentare abbia reso un servizio importante al Paese e che le conclusioni individuate al termine del ciclo di audizioni possano avere una valenza importante a livello nazionale, ma anche per le prospettive della raffinazione in Europa.

  Andrea LULLI (PD) si associa alle osservazioni dell'onorevole Saglia. Ritiene che il documento conclusivo in esame evidenzi chiaramente una situazione di difficoltà in un tradizionale punto di forza del nostro apparato produttivo e offra utili indicazioni per salvaguardare nel prossimo futuro i livelli di produttività e di occupazione.

  Ludovico VICO (PD) ringrazia i colleghi e gli uffici per il lavoro svolto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, pone in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, come riformulato (vedi allegato).

  La Commissione approva il documento conclusivo.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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