CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 56

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

  La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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Indagine conoscitiva sull'individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL: esame del documento conclusivo.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (vedi allegato), comunicando che il termine per eventuali richieste di integrazione o modifica del medesimo è fissato per le ore 20 della giornata odierna.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
C. 5617-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco CALGARO (UdCpTP), relatore, rileva che il provvedimento è finalizzato a consentire all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto di continuare l'attività produttiva, attraverso la piena attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), che reca misure volte a rimuovere le condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso l'abbattimento delle emissioni inquinanti. Ricorda che, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, il provvedimento ha subito talune modifiche ed integrazioni e che il decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, riferita al testo iniziale. Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di autorizzazione ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, non ha nulla da osservare, dal momento che le disposizioni non recano effetti diretti a carico della finanza pubblica. Riguardo all'articolo 1-bis, recante la valutazione del danno sanitario, ritiene che siano necessari dati ed elementi volti a suffragare che le attività previste dalla norma in esame possano essere attuate dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse già ad essi assegnate. Circa gli articoli 3 e 4, recanti disposizioni relative alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento dell'ILVA di Taranto, a suo avviso andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente previsto dalla norma sia compatibile con il perseguimento delle altre finalità istituzionali del medesimo Fondo. Andrebbe inoltre chiarito se sia assicurata la coerenza, in termini di cassa, tra l'utilizzo previsto dalla norma in esame e la dinamica già scontata nei tendenziali con riferimento alle risorse oggetto di riduzione. Riguardo alle funzioni assegnate dal testo all'ISPRA e alle agenzie ARPA, reputa che andrebbe confermato che tali organismi possano provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento, infine, alla previsione – introdotta dalle Commissioni di merito – di Pag. 58iniziative di informazione e consultazione, osserva che andrebbero precisate le modalità applicative della norma, chiarendo con quali risorse dovranno essere sostenute le spese relative a tali attività. Come in precedenza ricordato, osserva che la legge di ratifica della Convenzione di Aarhus, relativa all'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale – espressamente richiamata dal testo – reca effetti onerosi che a suo tempo sono stati appositamente quantificati e coperti. In relazione all'articolo 3-bis, relativo al Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, ritiene necessario acquisire dati ed elementi che consentano di quantificare l'onere derivante dalle disposizioni osserva come non sia chiaro se la prededuzione dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come recita la norma, indichi una riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato nei confronti della regione Puglia, o del complesso delle regioni, per l'importo corrispondente alla riduzione dei risparmi. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo, con particolare riferimento all'effetto che la riduzione dei trasferimenti già prevista a carico del Fondo sanitario nazionale può determinare sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Circa la copertura finanziaria, recata dall'articolo 4, osserva che le risorse relative alla suddetta autorizzazione di spesa sono iscritte nel capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricorda che una quota delle risorse iscritte sul suddetto capitolo, pari a 5 milioni di euro, è stata destinata, come esplicitamente indicato dalla disposizione in esame, alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la natura degli interventi riconducibili alla finalità delle predette azioni di sistema, al fine di valutare se gli stessi possano essere ricondotti a spese di parte corrente o di conto capitale. Tale chiarimento appare, a suo avviso, necessario in considerazione del fatto che tali risorse sono destinate alla copertura degli oneri relativi al compenso del Garante per lo stabilimento ILVA, che hanno natura corrente. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la quantificazione e gli effetti finanziari di alcune proposte emendative. Segnala, in primo luogo, l'emendamento Realacci 1.11, che sostituisce nella parte consequenziale l'articolo 1-bis, dettando una disciplina molto particolareggiata sulla predisposizione della valutazione del danno sanitario posta in capo all'ASL e all'ARPA. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento sulla possibilità di fare fronte alle previste competenze in materia di valutazione del danno sanitario con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene, inoltre, che debbano valutarsi gli effetti per la finanza pubblica dell'emendamento Piffari 1.14, volto a prevedere la nomina di un amministratore straordinario in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1 e ad attribuirgli la facoltà di chiedere al Fondo strategico italiano SpA l'acquisto delle quote azionarie della società di interesse strategico inadempiente. Richiama, poi, l'emendamento Lanzarin 3.6, che sopprime la disposizione che prevede che al Garante si applichi l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. In proposito, osserva che tale soppressione sembrerebbe consentire di superare il tetto ai trattamenti previsto dal predetto articolo attraverso il cumulo di emolumenti riconosciuti da amministrazioni diverse. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Bratti 3.9 prevede che il Garante si avvalga dell'ISPRA anche in relazione ad ambiti di competenza dell'ARPA Puglia. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione possa determinare oneri aggiuntivi, considerando che all'ISPRA sono attribuiti compiti riferiti ad ambiti materiali di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Rappresenta, inoltre, che Pag. 59l'emendamento Vico 3.15 prevede l'istituzione di un Comitato di consultazione per l'attuazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalla associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini. A suo avviso, dovrebbe valutarsi se l'istituzione e il funzionamento del Comitato possa comportare oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Lanzarin 3-bis.2, che estende a tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 3-bis, reputa opportuno valutare l'effettiva portata dell'emendamento, in quanto a suo avviso non è chiaro se le modifiche proposte determinino un effettivo ampliamento della portata applicativa dell'articolo 3-bis. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Colaninno 3-bis.030 prevede l'inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute applicando loro nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali gli istituiti previsti per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, stabilendo, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2013 dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario presso il Ministero della salute. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se, come previsto dal comma 5 dell'articolo 3-bis, sia possibile attuare l'articolo aggiuntivo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene all'emendamento Lanzarin 4.1, il quale prevede che agli oneri derivanti dal compenso del Garante si provveda con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità della copertura finanziaria e la disponibilità delle relative risorse finanziarie. Fa presente, poi, che l'emendamento Piffari 4.2 prevede che agli oneri derivanti dal compenso del Garante si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Da ultimo, segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA con riferimento all'articolo 1-bis, esprime parere contrario, in quanto la valutazione del danno sanitario posta in capo all'ARPA e alla ASL è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che non venga assicurata e prevista l'invarianza, trattandosi di compiti istituzionali. Esprime, inoltre, parere contrario in merito all'articolo 3, comma 1-bis, in quanto l'adozione da parte del Governo di una strategia industriale per l'acciaio è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio statale, non quantificati, né coperti. Rappresenta, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 3, comma 6, in quanto l'avvalimento aggiuntivo del supporto ARPA e APPA è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto la clausola di invarianza inserita nel comma in esame è riferita all'avvalimento dell'ISPRA nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Fa presente che la disposizione è assentibile soltanto estendendo tale precisazione ai citati istituti; anche i meccanismi di condivisione delle informazioni posti in capo al Garante sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, a meno che sia previsto che tali compiti sono svolti tramite gli istituti di cui il Garante si avvale e senza oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 3-bis, rappresenta la necessità, sentito anche per le vie brevi il competente Ministero della salute, che l'articolo sia riformulato nei seguenti termini: al comma 1, alinea, le parole: Pag. 60«per il quadriennio 2012-2015, sono sospese» siano sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro annui, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015,». Per quanto riguarda le proposte emendative, esprime parere contrario sulle proposte emendative segnalate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Colaninno 3-bis.030, sul quale il Ministero della salute ha predisposto una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Marco CALGARO (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
    è necessario disporre che le attività in materia di valutazione del danno sanitario, di cui all'articolo 1-bis, siano svolte dall'azienda sanitaria locale e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    occorre modificare il comma 6 dell'articolo 3 al fine di stabilire che le disposizioni ivi previste siano svolte dal Garante allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    occorre riformulare l'articolo 3-bis, al fine sia di delimitare, al comma 1, l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni in materia di deroga al blocco delle assunzioni al periodo 2013-2015, stabilendo che l'impatto finanziario sia contenuto nel limite di 10 milioni di euro annui, sia di modificare la clausola di copertura di cui al comma 3, prevedendo che all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, si provveda mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015,
  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 3, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri a carico della finanza pubblica,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pag. 61Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 3-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: per il quadriennio 2012-2015, è sospesa, con le seguenti: per il triennio 2013-2015, sono sospese, nel limite di spesa di dieci milioni di euro annui.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: 3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il triennio 2013-2015.
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.11, 1.14, 3.6, 3.9, 3.15, 3-bis.2, 4.1, 4.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Maino MARCHI (PD) dichiara di concordare con la scelta del relatore di non recepire nella propria proposta di parere le osservazioni del rappresentante del Governo relative all'articolo 3, comma 1-bis, osservando che l'adozione di una strategia industriale per l'acciaio rientra pienamente nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 5510 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge concerne l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli effetti finanziari dell'Accordo, osserva che andrebbe chiarito se possano essere sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente le spese, non considerate dalla relazione tecnica, relative alle esigenze di interpretariato, traduzione e consultazione di esperti in relazione ad attività di contrasto al traffico illecito di beni artistici, da assicurare in base all'articolo 10, le spese per le indagini doganali richieste dall'altra Parte contraente ai sensi dell'articolo 13, nonché le eventuali spese per trasporti in loco dei funzionari inviati in Armenia per le missioni di cui agli articoli 13, 14 e 20. Con riferimento alla maggiorazione del 5 per cento sulle spese di viaggio, sottolinea che andrebbe chiarito il coordinamento fra tale previsione e la vigente disciplina in materia di rimborso delle spese di missione all'estero, che, oltre ad introdurre limiti massimi di spesa, ha soppresso la diaria per le missioni all'estero. Ricorda che in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti di contenuto analogo, il Governo aveva precisato Pag. 62che tale maggiorazione spetta ai funzionari in missione ai quali sia stata assegnata la diaria intera. Osserva che tuttavia quest'ultima risulta ora abrogata. Pertanto, a suo avviso, andrebbe chiarito quale regime si intenda applicabile alla luce dell'entrata in vigore delle più recenti norme in materia di rimborso delle spese di missione all'estero. Con riguardo alla copertura finanziaria, osserva che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Infine, con riferimento alla decorrenza degli oneri, anche in considerazione della loro natura relativa a spese di missione e della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di differire all'anno 2013 l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA conferma i dati contenuti nella relazione tecnica escludendo che il provvedimento possa determinare oneri superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria. Dichiara, comunque, di concordare con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di rinviare al 2013 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, in conseguenza della prossima scadenza dell'esercizio finanziario 2012.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5510 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009;
   considerato che, in ragione della prossima chiusura dell'esercizio finanziario 2012, appare opportuno prevedere che gli oneri derivanti dal provvedimento, esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, decorrano dall'anno 2013 e che la relativa copertura finanziaria sia reperita mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti nel bilancio triennale 2013-2015;
   nel presupposto che il provvedimento sia approvato in via definitiva nell'anno 2013,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: valutato in euro 20.370 per l'anno 2012, in euro 12.180 per l'anno 2013 e in euro 20.370 a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: valutato in 20.370 euro per l'anno 2013, in 12.180 euro per l'anno 2014 e in 20.370 euro a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2012-2014 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2013-2015;
   b) sostituire le parole: per l'anno 2012 con le seguenti: per l'anno 2013».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato, e abb..
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2012.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che nella seduta del 22 novembre 2012 la Commissione Pag. 63aveva richiesto al Governo di rendere disponibile la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e che la stessa, già sollecitata nella seduta del 13 dicembre 2012, è pervenuta alla Commissione in data 14 dicembre 2012. Fa presente che la relazione tecnica prende, in particolare, in esame le disposizioni di cui agli articoli 7, 18 e 19 affermando che gli stessi possono ritenersi complessivamente neutrali per quanto riguarda gli effetti sulla finanza pubblica. Osserva che la Ragioneria generale dello Stato ha, tuttavia, ritenuto di non poter verificare positivamente la suddetta relazione tecnica e ha espresso la sua contrarietà in merito alle disposizioni di cui agli articoli 6, 11, 14 e 17. In particolare, con riferimento all'articolo 6, rileva che la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che il capoverso ART. 5-ter, comma 2, prevede un termine fino ad un massimo di sessant'anni per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali è troppo ampio ed è, quindi, suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente «detrimento della qualità dell'offerta» e la conseguente «cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento». Con riferimento all'articolo 11, in materia di Collegio dei revisori di conti, segnala che la Ragioneria generale dello Stato, nella relazione tecnica, richiama una sua precedente nota nella quale proponeva di modificare il comma 1 del capoverso ART. 11, specificando che i componenti del suddetto collegio sono scelti tra i soggetti iscritti non nel registro dei revisori contabili, come previsto dalla disposizione, ma di quelli legali. Con riferimento, all'articolo 14, in materia di risorse finanziarie delle autorità portuali, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato solleva dubbi in merito alla previsione, contenuta nel comma 1, lettera c), che include i diritti di porto tra le entrate delle suddette autorità. Con riferimento all'articolo 17, evidenzia che la Ragioneria propone la soppressione del comma 5 del capoverso ART. 18, che prevede, in taluni casi, la proroga delle concessioni di aree e banchine in quanto suscettibile di configurarsi come una violazione della normativa europea; ed alcune modifiche testuali ai commi 1 e 11 al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Infine, con riferimento all'articolo 19, rileva che la Ragioneria generale dello Stato ritiene opportuno modificare le disposizioni in esso contenute, specificando che: «una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS SpA e Rete ferroviaria italiana SpA, è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali».

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritiene che, recependo le richieste della Ragioneria generale dello Stato, si potrebbe assentire all'ulteriore corso del provvedimento.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, e abb., recante riforma della legislazione in materia portuale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo i quali:
    il termine per il rilascio delle concessioni dei beni demaniali previsto dall'articolo 6, capoverso ART. 5-ter, comma 2, è suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso di nuovi operatori con conseguente detrimento della qualità dell'offerta e cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento;Pag. 64
    è opportuno modificare l'articolo 11, capoverso ART. 11, comma 1, specificando che i componenti del collegio dei revisori dei Conti siano scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e non dei revisori contabili;
    l'assegnazione alle Autorità portuali dei diritti di porto prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera c), è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
    la proroga delle concessioni di aree e banchine prevista dall'articolo 17, capoverso ART. 18, comma 5, appare suscettibile di determinare una violazione della normativa europea e la conseguente apertura di una procedura di infrazione a carico del nostro Paese;
    è opportuno riformulare l'articolo 19 che prevede la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, anche al fine di specificare la natura di conto capitale delle risorse del quale è previsto l'utilizzo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera c);

  All'articolo 17, capoverso Art. 18, sopprimere il comma 5;

  Sostituire l'articolo 19, con il seguente: Art. 19 (Finanziamento connessioni intermodali) – 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad investimenti di ANAS S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A., è finalizzata nei rispettivi contratti di programma alla realizzazione di interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.
  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 6, capoverso Art. 5-ter, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 11, capoverso Art. 11, comma 1, sostituire le parole: contabili con le seguenti: legali;
   all'articolo 17, capoverso Art. 18, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali;
   all'articolo 17, capoverso Art. 18, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla scadenza della concessione le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva la facoltà, per l'autorità concedente, di disporre la demolizione delle opere realizzate dal concessionario cessato con spese a carico di quest'ultimo».

  Maino MARCHI (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, aveva presentato una proposta emendativa volta alla soppressione dell'autorità portuale di Manfredonia e che in tale occasione aveva accolto l'invito dei relatori a non insistere per esaminare la medesima nell'ambito del provvedimento in esame. Malgrado tale proposta sia stata respinta nella Commissione di merito, ritiene che essa attenga a profili di carattere finanziario, non risultandogli lo svolgimento di alcuna attività nella predetta autorità portuale, a fronte dei costi di funzionamento. Chiede pertanto di inserire un'apposita condizione a tale fine.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ritiene che la questione segnalata dall'onorevole Marchi attenga al merito del provvedimento e debordi dalle competenze della Commissione.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA chiede un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di Pag. 65approfondire la proposta di parere formulata.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
C. 5613 Governo, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio BORGHESI (IdV), relatore, illustra brevemente il contenuto del progetto di legge ricordando che il testo approvato dal Senato risulta dall'unificazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo e che quest'ultimo è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile. Con riferimento alle modifiche all'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fa presente di non avere osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni competenti possano effettivamente fare fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento, riferiti, in particolare, alle procedure di selezione pubblica, alla tenuta degli elenchi e allo svolgimento delle prove di idoneità per l'acquisizione della qualifica di restauratore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come previsto dal testo del provvedimento. Sul punto, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA dichiara di non avere osservazioni da formula circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Antonio BORGHESI (IdV), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
Atto n. 525.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, segnalando preliminarmente che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva in primo luogo la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all'importo dell'operazione. Rileva, infatti, che il valore di 2 miliardi di euro sembra riferirsi agli strumenti finanziari di nuova emissione, mentre il provvedimento in esame non menziona la sostituzione degli strumenti già emessi, anch'essa prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012, per un importo di 1,9 miliardi di euro. Tenuto conto che anche per quest'ultima sottoscrizione il termine prescritto dal medesimo decreto-legge Pag. 66n. 95, a seguito della recente proroga, disposta dal decreto-legge n. 216 del 2012, verrà a scadenza il 31 gennaio 2013, ritiene che andrebbe preliminarmente precisato se l'operazione di sostituzione degli strumenti già emessi sarà oggetto di un distinto provvedimento da adottare entro la predetta data. Quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica dell'operazione, rileva preliminarmente che l'individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione nell'emissione di titoli pubblici appare suscettibile di determinare effetti negativi sul fabbisogno e sullo stock di debito lordo. Osserva che, come indicato dalla relazione tecnica, la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide invece sul saldo di indebitamento netto, fatti salvi gli effetti in termini di interessi, oggetto di successive considerazioni. Segnala, peraltro, come la stessa relazione tecnica rilevi che la sottoscrizione incide, oltre che sul fabbisogno e sul debito, come già rilevato, anche «sulle spese finali del SNF». Ciò, a suo avviso, dovrebbe tradursi in un corrispondente effetto sul saldo complessivo, tenuto conto che le entrate del bilancio dello Stato derivanti dall'emissione di titoli obbligazionari non sono generalmente computate ai fini del saldo netto da finanziare. In merito alla spesa per interessi, evidenzia come la relazione tecnica assuma che gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto dovrebbero risultare positivi in quanto il tasso di interesse corrisposto sugli strumenti sottoscritti dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni. Rileva in proposito che l'economicità, in termini di interessi, dell'operazione è condizionata dal differenziale tra il costo del ricorso al mercato da parte dello Stato e la remunerazione degli strumenti finanziari da sottoscrivere. In proposito, osserva che andrebbero chiariti i criteri ed i parametri che dovranno presiedere alla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari tenuto conto che la disciplina di cui all'articolo 23-duodecies, che avrebbe dovuto definire la remunerazione, i casi di riscatto, conversione ed ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione, non risulta ancora pubblicata. Ritiene che tali elementi appaiano necessari anche alla luce delle modifiche alla disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012, adottate con il provvedimento d'urgenza decreto-legge n. 216 del 2012, in fase di conversione e attualmente all'esame del Senato, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di mancata corresponsione in forma monetaria degli interessi da parte dell'emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio – a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite originariamente fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 e fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, nel depositare agli atti della Commissione, una nota predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che sarà possibile introdurre opportune modifiche nelle premesse dello schema in relazione alle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge n. 216 del 2012.

  Renato CAMBURSANO (Misto) osserva che il contenuto del decreto-legge n. 216 del 2012 è stato trasfuso nel disegno di legge di stabilità ed è ancora soggetto a modifiche e correzioni. Chiede, pertanto, come sia possibile adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prima dell'approvazione definitiva della legge di stabilità.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA osserva come si sia creato un intreccio normativo piuttosto complesso in quanto il provvedimento in esame troverà applicazione solo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013, che a sua volta recepisce il contenuto di disposizioni già vigenti nell'ordinamento, contenute nel decreto-legge n. 216 del 2012. Ritiene, pertanto, che nella stesura definitiva del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 67ministri non si potrà non tenere conto di tali innovazioni normative.

  Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda di avere già espresso perplessità sull'operazione di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena in occasione dell'esame del decreto-legge n. 95 del 2012 e rileva come la somma di 1,9 miliardi di euro si sia rivelata insufficiente, tanto da richiedere oggi un ulteriore intervento per 2 miliardi di euro. Esprime quindi la preoccupazione che nemmeno tale cifra sarà sufficiente per il salvataggio della banca e chiede in se gli utili derivanti dall'acquisto degli strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi saranno pagati allo Stato in contanti, al fine di fare fronte alla maggiore spesa per interessi, ovvero attraverso partecipazioni azionarie. In tale evenienza ritiene che si debba porre in essere un intervento definitivo in materia.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che l'operazione di salvataggio è stata approvata dalle competenti autorità europee e rileva come lo Stato abbia interesse a sanare la sovraesposizione della banca al fine di evitare danni all'intero sistema bancario del Paese.

  Antonio BORGHESI (IdV), nel ricordare come anche in passato abbia posto analoghe questioni, in occasione della sottoscrizione di simili strumenti finanziari, sottolinea come non sia ammissibile che nessuno sia chiamato a rispondere delle scelte erronee compiute in passato. A suo avviso, infatti, nel momento in cui si sottoscrivono i nuovi strumenti finanziari, bisognerebbe pretendere almeno che i responsabili abbandonino le proprie poltrone e non se ne allontanino solo per occuparne altre di analogo valore. Ritiene, in proposito, che l'erogazione di ingenti somme richiederebbe maggiore trasparenza e che, pertanto, sarebbe preferibile procedere ad una espressa nazionalizzazione degli istituti bancari finanziati, osservando come sia concreto il rischio di non acquisizione degli interessi derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (atto n. 525);
   considerato che l'articolo 8 del decreto-legge n. 216 del 2012, in fase di conversione al Senato, ha modificato la normativa in materia di emissione di strumenti finanziari di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, che costituisce la base giuridica del provvedimento in esame;
   preso atto di quanto indicato, in merito agli effetti finanziari dell'operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari, dalla relazione tecnica, allegata allo schema di decreto, e la nota trasmessa dal Governo, che, aggiornando i dati contenuti nella relazione tecnica, chiarisce che:
    la sottoscrizione, configurandosi come operazione di carattere finanziario, non incide sull'indebitamento netto, potendo anzi determinare effetti positivi sul medesimo saldo, in quanto il tasso di interesse corrisposto sui titoli attivi dovrebbe assicurare un rendimento superiore alla spesa per interessi derivante dalle maggiori emissioni;
    l'operazione finanziaria, pur incidendo sullo stock di debito lordo, rientra comunque nelle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012,
   rilevato che appare necessario adeguare le premesse dello schema di decreto al contenuto del decreto-legge n. 216 del 2012, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di mancata corresponsione in forma monetaria Pag. 68degli interessi da parte dell'emittente in quanto eccedenti il risultato di esercizio – a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari anche oltre il limite temporale originariamente fissato dal decreto-legge n. 95 del 2012 e fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   il Governo provveda ad adeguare le premesse del decreto a quanto disposto dal decreto-legge n. 216 del 2012, che modifica le norme in materia di nuovi strumenti finanziari di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012».

  Renato CAMBURSANO (Misto) annuncia la propria astensione.

  Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

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