CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 dicembre 2012
755.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
Esame nuovo testo C. 4240-B Lanzarin ed abb., approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, avverte che, la X Commissione deve esprimere un parere, alla VIII Commissione Ambiente, sul nuovo testo della proposta di legge Lanzarin, C.4240-B, riguardante modifiche al codice ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006), approvato dalla Camera, modificato dal Senato ed ulteriormente modificato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati.
  Ricorda che sul testo in prima lettura, composto originariamente solo da 3 articoli, la X Commissione ha espresso un parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2012.
  Il testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura è stato ampiamente integrato in sede referente al Senato, secondo quanto si legge nella relazione presentata in Assemblea, con lo scopo di arricchire il codice ambientale, per recepire modifiche della normativa europea e tenere conto di problematiche sorte a livello nazionale.
  La proposta di legge in esame, che dopo l'esame in sede referente in seconda lettura alla Camera dei deputati, si compone ora di 36 articoli, reca il nuovo titolo «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale».Pag. 87
  Tutte le disposizioni introdotte, sempre come si legge nella relazione presentata in assemblea al Senato, sono riconducibili all'unica finalità di favorire le attività di imprese e famiglie a tutela della qualità ambientale.
  In particolare il Senato ha introdotto 23 articoli nuovi (da 4 a 26) alcuni dei quali recano un contenuto analogo a disposizioni inserite nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 e poi soppresse nel corso dell'esame alla Camera.
  Si tratta di disposizioni che in gran parte modificano il citato Codice ambientale e precisamente la Parte IV in materia di rifiuti.
  Venendo ai contenuti specifici del provvedimento, l'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dall'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose.
  L'articolo 2, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 6 dell'articolo 179 del Codice, integrandolo con una disposizione volta a garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti in esso prevista.
  Il testo vigente del comma 6 prevede, infatti, che, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
  L'articolo in esame introduce:
   l'obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico;
   la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti nei casi di violazione di tale obbligo.

  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente il cui contenuto è analogo ad alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012, recante misure urgenti in materia ambientale, e soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera, in materia di gestione dei rifiuti.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, novella la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del D.Lgs. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) al fine di escludere, dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice, il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  L'articolo 5, che non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, stabilendo che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni stesse.
  L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce la lettera f-bis) nell'articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), al fine di aggiungere un nuovo criterio per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).
  Si ricorda che l'articolo 200 del D.Lgs. 152 del 2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata per ATO (definiti dai piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti previsti dal precedente articolo 199 del medesimo decreto) e definisce, Pag. 88al comma 1, lettere da a) a f), i criteri per la delimitazione degli ATO medesimi.
  Secondo quanto stabilito dall'articolo, può diventare autorità d'ambito a tutti gli effetti l'azienda di gestione dei rifiuti, costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, a condizione che la medesima azienda:
   derivi dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 267/2000;
   risulti dall'integrazione operativa, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino;
   serva una popolazione di almeno 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali.

  La nuova lettera f-bis) stabilisce, inoltre, che il conferimento dei servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti, nei casi qui disciplinati, avvenga direttamente all'azienda, anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 138/2011. L'articolo 6 prevede inoltre che i contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza.
  Viene infine concessa la facoltà, per singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda, di entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
  L'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
  In estrema sintesi il testo vigente del comma 2 dell'articolo 202 prevede che i soggetti partecipanti alla gara devono formulare proposte di miglioramento della gestione e di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
  La novella apportata dalla lettera a) è finalizzata ad indicare i seguenti obiettivi che devono essere prioritariamente considerati, dai partecipanti alla gara, nel piano che ognuno di essi deve presentare:
   a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare;
   b) diffusione del compostaggio domestico;
   c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali;
   d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto;
   e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili.

  Al comma 3 dell'articolo 202, che disciplina i criteri di valutazione delle proposte di miglioramento della gestione presentate dai partecipanti alla gara, viene aggiunto dalla lettera b) un periodo in base al quale, al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
  La lettera c) riscrive il comma 4 dell'articolo 202 che disciplina il conferimento, ai soggetti affidatari, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio.
  Rispetto al testo vigente viene previsto che: la proprietà di tali impianti e dotazioni possa essere non solo degli enti locali ma anche delle forme associate di enti locali; il conferimento ai soggetti affidatari non avvenga necessariamente tramite comodato (quindi essenzialmente in modo gratuito), ma possa avvenire anche a titolo oneroso.Pag. 89
  L'articolo 8 aggiunge un comma 3-bis all'articolo 205 del Codice allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. La norma precisa che tali materiali rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 del citato articolo 205, in base al quale in ogni ambito territoriale ottimale (ATO) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari a una percentuale minima del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012.
  L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame al Senato ampliandone di fatto l'ambito di applicazione, in quanto prevede che la raccolta delle associazioni di volontariato non è più limitata ai prodotti e materiali che non sono rifiuti.
  L'articolo 9 reca un contenuto analogo ad alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato del decreto-legge n. 2 del 2012 e soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera.
  Il comma 1 introduce nel Codice ambientale l'articolo 213-bis che prevede l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dagli artt. 208 e seguenti del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.
  L'articolo 10, inserito nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2 dell'articolo 228, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale), prevede che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso costituisca parte integrante del corrispettivo di vendita; sia assoggettato ad IVA; debba essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della cessione del prodotto.
  L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, con alcune modifiche al comma 9 dell'articolo 242 del D.lgs. n. 152 del 2006 (Codice ambientale), è volto ad ampliare l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati.
  Viene infatti previsto che siano comprese, tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione o di messa in sicurezza, anche le strutture interrate oltre agli impianti e reti tecnologiche.
  Alle stesse condizioni, ovvero purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, vengono altresì consentiti interventi di adeguamento degli impianti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti relativi all'AIA (autorizzazione integrata ambientale) di cui agli artt. 29-bis e seguenti ed all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 e seguenti del Codice ambientale.
  L'articolo 12, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Tali impianti vengono infatti inseriti all'interno dell'allegato IV alla parte V del Codice, che contiene l'elenco degli impianti e attività in deroga.Pag. 90
  L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca, al comma 1, una disposizione che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, prevede, per i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), la possibilità del loro utilizzo nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.
  Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che le aree sulle quali insistono i materiali di scavo di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, siano restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente i risultati della caratterizzazione, validati dall'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
  L'articolo 14, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per l'utilizzo dei residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo analoghe a quelle dettate dall'articolo 13 per i materiali di scavo provenienti dalle miniere.
  Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, infatti, che i residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei siano utilizzabili, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.
  Lo stesso comma prevede che tale utilizzo sia possibile a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti inferiori ai valori di cui all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in funzione delle destinazioni d'uso.
  Il successivo comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, siano utilizzabili anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede le seguenti novelle al D.Lgs. 49/2010 di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni:
   a) viene modificata la definizione di «alluvione» recata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea;
   b) viene corretto un errore materiale insito nell'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto, ove si fa erroneo riferimento ai «riesami svolti a norma dell'articolo 13», mentre tali riesami sono disciplinati dall'articolo 12 del medesimo decreto.

  L'articolo 16 reca una serie di novelle in materia di gestione dei rifiuti.
  Il comma 1 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, relativo alla facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dal medesimo articolo 14. Il comma 2 novella il comma 29 dell'articolo 3 della legge 549/1995 relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dal comma 24 del medesimo articolo. In particolare, il comma in esame elimina i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica previsti dal comma 29. Il comma 3 sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 172/2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di Pag. 91adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010. Il comma 4 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli.
  Il comma 5 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Il comma 6 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, alle seguenti condizioni:
   rilascio della prevista autorizzazione regionale (senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale);
   sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (l'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 detta le condizioni che una certa sostanza deve soddisfare per poter essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto);
   rispetto delle norme tecniche di settore;
   utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

  L'articolo 17 reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d'ora in avanti RAEE) per la cui raccolta la normativa vigente reca una specifica regolamentazione.
  In particolare, si provvede a modificare la disciplina riguardante:
   il raggruppamento dei RAEE prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta;
   la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi.

  I commi da 1 a 4 dell'articolo in esame ripropongono fedelmente le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 13-16, dell'A.C. 4999 (risultante dall'approvazione da parte del Senato dell'A.S. 3111), soppresse durante l'esame in sede referente alla Camera. Il comma 5 novella l'articolo 10, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 151/2005. L'articolo prevede la possibilità – fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1o, cioè i grandi elettrodomestici, fino al 13 febbraio 2013 – per il produttore di RAEE di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Il comma in esame, sopprimendo i termini previsti, rende la disposizione permanente. L'articolo 18, introdotto durante l’iter al Senato, dispone che in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario. In caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di tale Ministero. L'articolo 19, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) pubblichi sul proprio sito istituzionale l'andamento Pag. 92effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del MATTM o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso MATTM, fermi restando gli obblighi di pubblicazione vigenti. Tale disposizione reca un contenuto identico a quello dell'articolo 3-sexies inserito nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente soppresso nel corso dell'esame alla Camera. Inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente è tenuto a presentare al Parlamento una relazione illustrativa su tale andamento che quantifica i fondi effettivamente riassegnati.
  L'articolo 20, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una norma riguardante l'applicazione della lettera e) del comma 12 dell'articolo 2 della L. 481 del 1995 ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite dal comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Ai sensi della norma in esame, la lettera e) – nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare tariffe e parametri di riferimento nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale – si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, di cui non vengono specificati le modalità e i termini per l'emanazione.
  Con il comma 1 dell'articolo 21, inserito durante l'esame al Senato, viene disposto che, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, vengano attribuite all'Ispettorato generale – istituito dall'articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 195 del 2009 – le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Il comma 1 precisa, inoltre, che fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del MATTM previsti con l'articolo 1, comma 3, decreto legge n. 138 del 2011 ai fini della riduzione della spesa pubblica, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 2 coordina, pertanto, l'istituzione dell'Ispettorato con le norme sull'organizzazione dei Ministeri recate dal D.lgs. n. 300/1999 e, in particolare con l'articolo 37, comma 1, sull'ordinamento del Ministero dell'ambiente prevedendo che anche l'Ispettorato, analogamente alle direzioni, venga coordinato da un Segretario generale.
  L'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emani, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento per la gestione dei materassi dimessi specificando: le modalità di recupero; l'introduzione di meccanismi che, in osservanza della normativa nazionale e comunitaria, favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.
  L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011 che attribuisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La novella è diretta a prevedere che il provvedimento d'attuazione possa essere proposto, non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle politiche Pag. 93agricole, alimentari e forestali. L'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012 (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese (PMI). La prima modifica, con la sostituzione integrale della lettera f) del comma 4 dell'articolo 14, prevede, non più la soppressione, ma la razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese in possesso della medesima certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO prevista dalla vigente lettera f), ma aggiungendo che il possesso di tale certificazione deve essere comunicato dalle imprese stesse alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Da ultimo, ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale si considerano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. La seconda modifica, con una novella al comma 6 dell'articolo 14, esclude dalle misure di semplificazione previste dallo stesso articolo in materia di controlli sulle imprese, oltre alle attività di controllo in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sul lavoro, anche i controlli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. L'ultima modifica riguarda l'articolo 23, relativo all'istituzione di un'autorizzazione unica ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese (PMI), escludendo da tale disciplina non solo l'AIA come dispone la norma vigente, ma anche la valutazione di impatto ambientale (VIA).
  L'articolo 25, inserito nel corso dell'esame al Senato, con l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 1o agosto 2003, n. 259, dispone che le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli per l'attuazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001, siano a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti.
  L'articolo 26, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 del 2002 (convertito dalla L. 28 del 2012), recanti disposizioni in materia di matrici materiali di riporto, ripristinando nella sostanza il tenore che le disposizioni suddette avevano nel testo del decreto risultante dalle modificazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura (cfr. testo dell'A.C. 4999.
  Segnala, infine che la Commissione di merito ha introdotto, nella seduta del 27 novembre u.s., ulteriori 10 articoli nel testo in esame (nuovi articoli da 27 a 37), contenenti una serie di profonde ed ulteriori modifiche al citato Codice ambientale in varie materie.
  In estrema sintesi si segnalano, fra le altre, in particolare le modifiche in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (articolo 27), in materia di procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza (articolo 31), della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo nei cantieri di minori dimensioni (articolo 32), di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (articolo 33), di accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (articolo 34) nonché le modifiche in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato (articolo 37).
  In conclusione, in considerazione dell'ampia condivisione emersa fra i gruppi parlamentari nell'ambito della Commissione di merito propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

  La Commissione concorda.

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Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 5565 ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lido SCARPETTI (PD), relatore, ricorda che, la XIII Commissione Agricoltura ha iniziato l'esame di un progetto di legge recante norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565), già approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante, del quale intende chiedere il trasferimento alla sede legislativa
  In particolare, l'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel regolamento (CE) n. 182/2009. I commi 1-3 recano indicazioni in merito alla dimensione dei caratteri utilizzati in etichetta, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione. I commi 4 e 5 confermano l'obbligo dell'uso del termine «miscela», per le miscele, pur lasciando impregiudicato l'uso sostitutivo di riferimenti analoghi. Se utilizzato tuttavia, il termine «miscela» dovrà comparire con «diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo», alle altre indicazioni ed alle denominazioni di vendita».
  L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini, definendo esso stesso le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche (individuazione ed utilizzo degli utensili, selezione dei lotti e prelevamento dei campioni, condizioni fisiologiche dell'assaggiatore, redazione di un verbale).
  L'articolo 3 reca una ulteriore modifica al citato articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, inserendo un comma diretto a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale. Per tale categoria di oli, il comma 1-bis dell'articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha introdotto il limite di 30 mg/kg per gli esteri di acidi grassi (ovvero i metil esteri + etil esteri degli acidi grassi). Il superamento di tale valore comporta l'avvio automatico da parte delle autorità nazionali di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa, mettendo in atto i controlli previsti dal reg. (CE) n. 882/2004 sulle diverse fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione dei prodotti. Il regolamento (CEE) n. 2568/91 ammette valori fino a 75 mg/kg, elevabili finanche a 150 mg/kg, e purché il rapporto metil esteri e etil esteri sia inferiore o uguale a 1,5.
  L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni sulle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli. Sono considerati tali l'uso di diciture, di immagini e di simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli articoli 21-23 del codice del consumo, l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive, nonché l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.
  Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative e le sanzioni nell'ipotesi di reato.
  Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
  Novellando la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta una sanzione penale per l'illecito Pag. 95uso del marchio delineato dal comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ora qualificato come illecito amministrativo. La norma si riferisce alla condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.
  Con l'articolo 7 è stabilito ex lege il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Viene inoltre sancito il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori: privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.
  L'articolo 8 ribadisce il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990, dettando disposizioni particolari per il mercato dell'olio d'oliva. In particolare, si prevede che l'Autorità vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto. Inoltre, si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga il predetto potere di vigilanza sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
  L'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri evitando doppie imposizioni; in particolare, sono dettate alcune condizioni per evitare che l'applicazione del regime si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d'oliva (anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extraeuropei) siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente: l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il decreto-legge n. 282 del 2006 aveva previsto con l'articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
  L'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.
  La vendita sottocosto, regolata con l'articolo 11, sarà consentita una sola volta l'anno; dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l'esercizio di vendita; sarà vietata se l'esercizio – o il gruppo – detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.
  L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse.
  L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.Pag. 96
  L'articolo 14 prevede misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi. In particolare, ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini prima indicati, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Infine, si novella l'articolo 266 del codice di procedura penale aggiungendo tra quelli per cui è consentito l'uso di intercettazioni telefoniche i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.), introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p.).
  L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistenti sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.
  L'articolo 16 rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza farà seguito: il divieto di commercializzare la produzione; l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 e 3.000 euro; l'applicazione della medesima sanzione pecuniaria alle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, per i quantitativi di oli o olive i cui produttori non siano in regola con il fascicolo aziendale.
  In conclusione, considerato che il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità presso la Commissione agricoltura del Senato, e data la ristrettezza dei tempi per deliberare un parere in tempo utile alla XIII Commissione della Camera, propone di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame.

  Raffaello VIGNALI (PdL) ritiene che non si possa procedere immediatamente alla deliberazione del parere perché è necessario approfondire il contenuto della proposta di legge in titolo che, a suo avviso, presenta notevoli criticità.

  Manuela DAL LAGO, presidente, sottolinea che la Commissione Agricoltura attende il parere della X Commissione per procedere all'esame della proposta di legge in sede deliberante. Rinvia pertanto, dopo la conclusione dell'esame del decreto-legge sull'ILVA, previsto nella giornata odierna, il seguito del dibattito.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 17.15

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Norme a tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 5565 ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  Manuela DAL LAGO, presidente, riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella precedente seduta odierna.

  Raffaello VIGNALI (PdL) esprime numerose perplessità sul parere proposto, pur considerando condivisibile il principio della tutela della qualità e della trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini. Ritiene che il provvedimento in esame presenti profili problematici per le imprese tra i quali la dimensione dei caratteri utilizzati nell'etichettatura, le sanzioni previste per l'illecito uso del marchio, le novelle al codice di procedura penale quasi si trattasse di delitti di mafia. Preannuncia pertanto voto contrario sulla proposta di nulla osta.

  Federico TESTA (PD), nel condividere i timori espressi dall'onorevole Vignali relativamente alle conseguenze che il provvedimento in esame potrebbe avere sulla vita delle imprese, rileva tuttavia che, allo stato attuale, è spesso impossibile capire se un olio extravergine italiano sia stato prodotto con olive straniere. Ritiene pertanto opportuno prevedere una regolamentazione per evitare truffe e contraffazioni e tutelare i produttori seri.

  Raffaello VIGNALI (PdL) ribadisce il proprio giudizio nettamente contrario sul provvedimento in esame e ritiene preferibile non avere nessuna regolamentazione del settore piuttosto che una legge che, pur basata su un principio condivisibile, è scritta male, danneggia i produttori onesti e presenta un impianto vessatorio per le imprese.

  Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di nulla osta.

  La seduta termina alle 17.25.