CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 330

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda innanzitutto che l'esame in Assemblea del decreto-legge avrà inizio a partire da domani e che la XIV Commissione è quindi chiamata ad esprimersi entro la seduta odierna.
  Non procederà quindi ad una descrizione analitica di tutti gli articoli del provvedimento, che intervengono peraltro su numerose e disparate materie, per la quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Si limita a evidenziare che il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale, nonché politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali. Interviene inoltre per la promozione dell'alfabetizzazione informatica e per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese.
  Osserva che il provvedimento recava un contenuto estremamente vasto e complesso già nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, nell'ambito del quale sono confluiti, durante l'iter al Senato, anche i contenuti del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale.
  Nell'ambito delle finalità del decreto, i 39 articoli del testo originario, ai quali si aggiungono gli ulteriori 39 articoli introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi. In particolare, le dieci sezioni in cui si articola il provvedimento concernono: l'agenda e l'identità digitale (sezione I); l'amministrazione digitale e dati di tipo aperto (sezione II); l'agenda digitale per l'istruzione (sezione III); la sanità digitale (sezione IV); l'azzeramento del divario digitale e l'utilizzo della moneta elettronica (sezione V); la giustizia digitale (sezione VI); la ricerca, innovazione e le cosiddette «comunità intelligenti» (sezione VII); le assicurazioni, la mutualità ed il mercato finanziario (sezione VIII); misure per la crescita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (sezione IX); ulteriori misure per la crescita del Paese (sezione X).
  Nella illustrazione odierna si soffermerà sulle disposizioni che richiamano direttamente la normativa dell'Unione europea o che sollevano profili critici in ordine alla compatibilità comunitaria.
  Richiama in primo luogo i contenuti dell'articolo 8, i cui commi da 4 a 9 dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. La direttiva – il cui termine di recepimento è fissato al 27 febbraio 2012 – è contenuta nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. I commi 10-17 dettano quindi disposizioni di recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012. Anche questa direttiva è contenuta nell'allegato B del citato disegno di legge comunitaria 2011.Pag. 331
  Ricorda in proposito che il 23 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0197) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/40/UE. Inoltre, Il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0280) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/65/UE.
  L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. La norma precisa che tale contributo potrà essere erogato nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Ricorda che con il meccanismo del regime de minimis la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli Stati membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese. Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese.
  I commi da 1 a 7 dell'articolo 14 recano interventi per la diffusione delle tecnologie digitali e la banda larga. In particolare il comma 1 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano nazionale banda larga. Segnalo in proposito che con l'atto n. SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia, la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 agosto 2012, la Commissione europea ha valutato il piano italiano compatibile con la disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed in particolare con gli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2009).
  L'articolo 20 disciplina, attraverso l'attribuzione di compiti di coordinamento all'Agenzia per l'Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle ‘comunità intelligenti’, prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale. Il termine «comunità intelligente» è indicato nella relazione come traduzione dell'espressione inglese Smart Cities and Communities. In tal senso, ricorda che, da ultimo, con una decisione del 10 luglio (C(2012)4701), la Commissione europea ha lanciato un nuovo partenariato per l'innovazione a sostegno dello sviluppo di tecnologie «intelligenti» nelle città (Smart Cities and Communities European Innovation Partnership – SCC). L'iniziativa, già prevista nell'iniziativa faro «Unione per l'innovazione» (COM(2010)546), intende sostenere un numero circoscritto di progetti pilota da realizzare nella logica dello sviluppo urbano sostenibile nei settori della produzione di energia e del risparmio energetico (edilizia, riscaldamento e raffreddamento), della mobilità urbana (veicoli elettrici e a idrogeno) e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) in diverse città europee.
  L'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliare il loro campo di attività. In particolare il comma 4 aggiunge un terzo comma all'articolo 3 della legge fondamentale (n. 3818 del 1886), che rende possibile la «mutualità mediata», in virtù della quale anche una di tali società può – oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche – divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso. La norma è volta, tra l'altro a recepire il dettato del Regolamento Pag. 332(CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).
  I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati.
  L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start-up innovative». Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. Il comma 9 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in commento all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 33 reca disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture. In particolare i commi 1 e 2 recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 2-bis a 2-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, oltre a prevedere l'attestazione del credito d'imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012. La norma prevede che tali misure siano riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La norma fa riferimento genericamente alla disciplina comunitaria, il che potrebbe implicare la necessità di acquisire ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la preventiva autorizzazione della Commissione europea ai fini dell'effettiva applicazione dell'esenzione. La necessità di acquisire tale autorizzazione preventiva sarebbe esclusa laddove l'agevolazione rientrasse, caso per caso, nel campo di applicazione della disciplina de minimis (200.000 euro per ciascuna impresa per tre anni).
  L'articolo 34, comma 1, reca disposizioni relative alla concessione integrata per la gestione della miniera del Sulcis. In particolare il primo periodo del comma 1 proroga di un anno (fine 2013) il termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera. Tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. Il secondo periodo dello stesso comma 1 dispone, a seguito del recente via libera della Commissione europea, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori (cosiddetta «super interrompibilità»).
  Il comma 40 dell'articolo 34, introdotto al Senato, introduce l'obbligo per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS).
  La formulazione della disposizione non chiarisce a partire da quale momento i motoveicoli dovranno essere prodotti con tali caratteristiche e questo potrebbe creare difficoltà applicative in quanto, al momento dell'entrata in vigore della norma in commento saranno immatricolati Pag. 333motoveicoli che sono stati prodotti in precedenza e per i quali potrebbe non essere disponibile la dotazione opzionale ABS o similare.
  Inoltre, segnala che l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote è regolata a livello comunitario; in particolare, la direttiva n. 2002/24/CEE prevede espressamente, all'articolo 15, che gli Stati membri non possano vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi che siano conformi alla direttiva stessa.
  Segnala poi che nella giornata di ieri è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il Regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542), che stabilisce requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l'installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e). Per i veicoli nuovi immessi sul mercato, tale installazione sarà tuttavia obbligatoria a partire dal 1o gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti dal 1o gennaio 2017.
  La disposizione in oggetto andrebbe dunque valutata alla luce della normativa vigente dell'Unione europea.
  Richiama quindi l'attenzione di colleghi sull'articolo 34-duodecies, introdotto al Senato, proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.
  La procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011): l'articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infatti abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400/1993 – il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata – e ha delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
  La disposizione andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
  L'articolo 38, comma 1 interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di «base», di tipo lavorativo, nell'ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale.
  A tale proposito occorre ricordare che a livello di normativa dell'Unione europea, esiste già la nozione di «base di servizio», per gli equipaggi di condotta e di cabina, definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, un regolamento concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. In tale allegato III, la «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina viene definita come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato.
  Segnala in proposito che la definizione comunitaria di «base di servizio» sembra non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 in esame intende introdurre, che invece ritiene che si sia in presenza di una «base» qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della propria attività (e non Pag. 334che vi inizino e concludano un «periodo di servizio» come richiesto dalla norma comunitaria).
  Alla luce di tali considerazioni, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione.
  Osserva infatti come il provvedimento – fatte salve alcune misure positive in materia, ad esempio, di agenda digitale o di incentivi per la crescita e lo sviluppo di imprese start-up innovative – non possa essere considerato pienamente condivisibile.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su un provvedimento che, malgrado alcuni interventi condivisibili, annuncia misure per la crescita senza tuttavia contenerne alcuna.

  Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata, che offre indicazioni volte ad assicurare la piena conformità del provvedimento alla normativa dell'Unione europea.
  Il parere cerca inoltre di affrontare in modo costruttivo l'annosa questione delle concessioni demaniali marittime, tenendo conto della peculiare natura delle concessioni d'uso di tali beni e della necessità di tutelare gli interessi delle imprese del settore. Nelle premesse si invita opportunamente il Governo, in raccordo con altri Stati membri potenzialmente interessati, ad adoperarsi affinché siano apportate le appropriate modificazioni alla normativa di riferimento dell'Unione europea. In particolare, le concessioni demaniali marittime andrebbero sottratte espressamente all'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e riportate al regime previsto dalla proposta di direttiva sulle concessioni, prevedendo le opportune deroghe in relazione alla durata, proroga e aggiudicazione delle medesime concessioni.
  Con l'osservazione di cui alla lettera a) si invitano poi doverosamente le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare, tenendo conto delle norme e principi dell'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 34-duodecies, nella consapevolezza che la norma adottata dal Senato non può essere una effettiva soluzione del problema, ma anzi necessita di opportuni aggiustamenti per non incorrere in una nuova procedura di infrazione.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di parere formulata, benché non possa non manifestare alcune perplessità sul provvedimento nel suo complesso, rilevando che l'attuale Governo non è riuscito ad intervenire efficacemente in materia di crescita.
  Sul tema delle concessioni demaniali marittime ricorda che il precedente Governo era riuscito ad ottenere la proroga delle concessioni al 2015, sostenendo in tal modo un settore che conta circa 34 mila imprese, attualmente in grande sofferenza. Auspica quindi che il parere che la XIV Commissione si appresta ad approvare non rimanga lettera morta, tenuto conto del rilievo della questione, che deve essere affrontata, in sede europea, con fermezza e determinazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizione e osservazioni formulata dal relatore.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 5565, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rileva che l'articolo 1 del provvedimento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo Pag. 3354 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel reg. (CE) n. 182/2009.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83/12 recante misure per la crescita del Paese, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini. In particolare, viene abrogato l'ultimo periodo del comma 1-ter – che rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole la definizione delle modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini – e l'articolo 43 viene integrato con ulteriori cinque commi che stabiliscono direttamente – con norme di rango primario – le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche.
  L'articolo 3 reca una ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge n. 83/12, inserendo una disposizione volta a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale. Si richiede che siano pubblicati, per il triennio 2013-2015, sul portale del Mipaaf, i risultati delle analisi di ricerca della presenza degli alchil esteri e dei metil alchil esteri il cui alto valore sarebbe indice di minore qualità del prodotto.
  L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni su quelle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli: è ingannevole non solo l'uso di diciture, ma anche quello di immagini e simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli artt. 21-23 del codice del consumo; è ingannevole l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive; è ingannevole l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme, o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva. I soli attributi positivi previsti dal Reg. (CE) n. 640/2008 per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva sono l'indicazione di fruttato (verde o maturo), amaro, piccante.
  Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative, e le sanzioni nella ipotesi di reato. Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Novellando la legge n. 350/03 (finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta l'ipotesi di reato per l'illecito uso del marchio delineato dal comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350/03. Le norme sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. Le disposizioni qualificano la violazione come illecito amministrativo, al quale va applicata una significativa sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 10.000 a euro 250.000).
  Le norme in commento, introducendo il comma 49-quinquies, dispongono che l'illecito definito al comma 49-bis sia anche sanzionato penalmente, dovendosi applicare l'articolo 517 c.p., e facendo in ogni caso salva la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 135/09.
  Con l'articolo 7 è stabilito ex lege il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Con i commi 3 e 4 sono riviste le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli oli d'oliva vergini, abrogando le norme attualmente contenute nell'articolo 4, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge n. 2/06. In particolare viene sancito il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione Pag. 336in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.
  L'articolo 8 sembra ribadire il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287/90, che con l'articolo 12 ha peraltro conferito all'Antitrust il potere di procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata. Il comma 2, con disposizione innovativa, consentirebbe all'Autorità di acquisire dall'Agenzia delle dogane le necessarie informazioni, obbligando la stessa Autorità a presentare annualmente al Parlamento una propria relazione.
  L'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri evitando doppie imposizioni; condizioni sono previste per evitare che l'applicazione del regime si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d'oliva (anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra UE) siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente l'autorizzazione del Mipaaf e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il decreto-legge n. 282/06 aveva previsto con l'articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
  L'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera (di cui fanno parte gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali) a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive, sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.
  L'articolo 11 regola la vendita sottocosto, che sarà consentita una sola volta l'anno e dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al Comune dove è ubicato l'esercizio di vendita. Sarà vietata se l'esercizio – o il gruppo – detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.
  L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse. La disposizione non novella tuttavia il decreto legislativo n. 231 del 2001, preferendo disciplinare ex novo i presupposti della responsabilità amministrativa della persona giuridica. I delitti che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente sono, in base al comma 1 dell'articolo 12, i seguenti: articolo 440 c.p., «Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari»; articolo 442 c.p., «Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate»; articolo 444 c.p., «Commercio di sostanze alimentari nocive»; articolo 473 c.p., «Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni»; articolo 474 c.p., «Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi»; articolo 515 c.p., «Frode nell'esercizio del commercio»; articolo 516 c.p., «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine»; articolo 517 c.p., «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci»; articolo 517-quater c.p., «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti. La proposta di legge stabilisce peraltro (comma 2) la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile.
  L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva Pag. 337conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.
  L'articolo 14 prevede una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi. La norma stabilisce, anzitutto, che in relazione ai delitti di criminalità organizzata finalizzati all'adulterazione e frode nel settore in oggetto non si applichi il periodo di sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari, che la legge 742 del 1989 – come per tutti i termini processuali – fissa di diritto dal 1o agosto al 15 settembre di ogni anno. Viene, poi introdotta un'ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria mutuata dalla disciplina speciale antimafia: si prevede, infatti, che alla condanna o al patteggiamento per uno dei delitti sopraindicati consegua, da parte del giudice, l'obbligo di confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti, anche attraverso terze persone (fisiche o giuridiche), avere la disponibilità in misura sproporzionata al proprio reddito.
  L'articolo 14, infine, novella l'articolo 266 del codice di rito penale aggiungendo i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.), introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater c.p.) tra quelli per cui è consentito l'uso di intercettazioni telefoniche.
  L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.
  L'articolo 16 rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza farà seguito il divieto di commercializzare la produzione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie compresa fra 500 e 3.000 euro.
  Con l'articolo 17 è regolata l'entrata in vigore della legge, ed è inserita la clausola d'invarianza della spesa pubblica.
  Con riferimento alla normativa comunitaria, ricordo che l'evolversi delle esigenze dei consumatori orientati verso prodotti di particolare qualità, e la connessa necessità sempre più diffusa di essere sufficientemente e correttamente informati sulle caratteristiche possedute dal prodotto acquistato, hanno indotto la Comunità a rivedere le proprie norme sull'etichettatura dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, ammettendo in un primo tempo un regime facoltativo di designazione dell'origine (Reg. (CE) n. 1019/2002), sostituito nel 2009 da un regime obbligatorio di indicazione in etichetta dell'origine dell'olio extra vergine e dell'olio vergine (Reg. (CE) n. 182/2009). La legislazione richiamata è stata abrogata e codificata con il Reg. (CE) n. 29/2012, ai sensi del quale la designazione dell'origine deve riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, tale informazione deve essere indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva (articolo 4).
  Con portata generale, è stato approvato il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, volto a razionalizzare Pag. 338e rendere più chiara l'attuale legislazione sull'etichettatura, che continua ad essere valida. Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/CE); restano tuttavia esclusi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Oltre alla generica previsione dell'obbligo di indicazione dell'origine nel caso in cui tale omissione possa indurre in errore il consumatore, già disposta dalla direttiva 2000/13/CE, il nuovo regolamento ne impone l'apposizione in etichetta anche per altre tipologie di carni diverse da quelle bovine, purché preceduta dall'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione. Atti di esecuzioni sono anche necessari per consentire l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. In merito alla leggibilità delle indicazioni obbligatorie, il nuovo regolamento introduce disposizioni più restrittive di quelle definite con la direttiva 2000/13/CE, prevedendo che le indicazioni obbligatorie siano apposte sull'imballaggio o sull'etichetta in caratteri aventi una altezza minima di 1,2 mm, fermo restando il vincolo di chiara leggibilità (che, tuttavia, non viene meglio definito). Il regolamento – entrato in vigore il 13 dicembre 2011 – si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014.
  Ricorda anche che il 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha presentato il «pacchetto qualità», che per la prima volta definisce in maniera complessiva i sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione e le cui misure sono volte a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori.
  Il pacchetto è costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP.
  In particolare, la proposta di regolamento volta a semplificare le norme di commercializzazione (COM(2010)738) prevede che le norme vigenti continuino ad esistere e che si possano razionalizzare mediante un meccanismo uniforme di delega di poteri alla Commissione.
  La Commissione propone inoltre di estendere (sempre con «atti delegati») le disposizioni settoriali relative all'indicazione del luogo di produzione, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e delle esigenze dei consumatori in materia di trasparenza.
  Con riguardo all'olio di oliva vergine, vengono definiti tali gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica. Sono classificati come olio extra vergine di oliva l'olio la cui acidità libera è al massimo di 0,8 gr. per 100 gr.; olio di oliva vergine l'olio la cui acidità libera è al massimo di 2 gr. per 100 gr.; olio di oliva lampante l'olio la cui acidità libera è superiore a 2 gr. per 100 gr.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Atto n. 517.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimo POMPILI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega di cui all'articolo 1 della L. 217/2011 (Legge comunitaria 2010), è volto ad introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e ai regolamenti di esecuzione nn. 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 e 308/2008 (con cui sono stati definiti gli aspetti tecnici), attuati a livello nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 (entrato in vigore il 5 maggio 2012). Tale attuazione nell'ordinamento non ha infatti riguardato le disposizioni sanzionatorie dettate dall'articolo 13 del regolamento, ragion per cui si è resa necessaria l'adozione dello schema in esame.
  A ciò si aggiunga, come sottolineato dall'analisi di impatto (AIR), che attualmente la violazione delle disposizioni comunitarie citate non è configurata come reato dalle norme vigenti, laddove invece il dettato dell'articolo 13, par. 1, del regolamento dispone che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e adottino tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Il predetto articolo dispone che le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Sul punto ricorda che il 26 aprile 2012 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (p.i 2011/2203) contestando la violazione degli obblighi di cui all'articolo 13 del regolamento 842/2006 che richiede agli Stati membri di emanare norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del predetto regolamento e di notificarle alla Commissione entro il 4 luglio 2008.
  Ricorda altresì che con la medesima procedura la Commissione contestava il mancato rispetto degli obblighi di notifica previsti dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento n. 842/2006, sulla base dei requisiti minimi fissati a livello europeo, richiede agli Stati membri di stabilire o adattare propri requisiti di formazione e certificazione per il personale e per le imprese che svolgono attività a contatto con tali gas, e di notificare tali misure alla Commissione. La contestazione della Commissione riguardava altresì la mancata notifica delle misure previste dai regolamenti attuativi del predetto regolamento che, in relazione alle diverse tipologie di apparecchiature contenenti gas fluorurati, fissano i requisiti minimi per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati, nonché le modalità e i termini (entro il 4 gennaio 2009) per notificarli alla Commissione. Su questi ultimi aspetti, l'Italia ha già notificato alla Commissione il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, inteso a dare attuazione al regolamento n. 842/2006.
  Il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature (p.es. condizionatori ed estintori) e applicazioni industriali (p.es. cosmetica e farmaceutica).
  L'utilizzo di tali gas fluorurati (comunemente indicati anche come «F-gas») è stato incentivato dal fatto che non danneggiano Pag. 340lo strato di ozono stratosferico, ma nel contempo tali gas hanno un potere, in termini di effetti sul riscaldamento globale, pari a 23.000 volte quello della CO2, e le loro emissioni stanno aumentando in maniera considerevole.
  Il regolamento (CE) n. 842 mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso: il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4); la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (articolo 5); il controllo dell'uso dell'SF6 (articolo 8); il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).
  Ricorda, infine, che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 stabilisce che, ai fini di quanto previsto dal regolamento, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che si avvale dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
  L'articolo 1, nell'individuare il campo di applicazione, precisa che lo schema di decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e ai successivi atti di esecuzione precedentemente citati, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 prevedono pertanto sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito specificate, salvo che il fatto costituisca reato, mentre gli articoli 8 e 9 delineano fattispecie penali, di natura contravvenzionale (punite con arresto o ammenda), per la violazione degli obblighi ivi indicati e salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
  L'articolo 2 precisa che, ai fini del decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.
  L'articolo 3 individua le seguenti sanzioni per la violazione degli obblighi, posti in capo agli operatori, in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.
  L'articolo 4 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi, posti in capo ad operatori e imprese, in materia di recupero di gas fluorurati.
  L'articolo 5 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese.
  L'articolo 6 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni.
  L'articolo 7 prevede la sanzione da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 7, par. 2, del regolamento sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.
  L'articolo 8 sanziona penalmente (contravvenzione) la violazione dei divieti d'uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di SF6 nella pressofusione del magnesio (salvo che la quantità di SF6 utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno) e per il riempimento degli pneumatici.
  L'articolo 9 attribuisce carattere contravvenzionale alla violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che sia dimostrabile che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.
  L'articolo 10 prevede la sanzione da applicare alle imprese che non si iscrivono al. Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.
  Ricorda che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, affidandone la gestione alle Camere di commercio competenti. L'articolo 13 prevede anche, tra l'altro, che al Registro accedano, per quanto di loro competenza, l'ISPRA, le Camere di commercio competenti, Pag. 341gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.
  L'articolo 11, al comma 1, definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando all'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e individuando nel Ministero dell'Ambiente l'autorità competente per la vigilanza e l'accertamento delle violazioni.
  Rispetto al procedimento standard, lo schema di decreto esclude il pagamento in misura ridotta e richiama, in particolare, l'articolo 17, comma 1, e dunque le competenze del prefetto.
  Dal punto di vista procedimentale, dunque, occorre innanzitutto che la violazione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (articolo 13). La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (articolo 14). È esclusa la possibilità di conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, prevista in generale dall'articolo 16 della legge n. 689).
  In base all'articolo 17, comma 1, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero competente o, in mancanza, al prefetto. Posto che il Ministero dell'Ambiente non ha uffici periferici, spetterà sempre al prefetto procedere con ingiunzione di pagamento. L'autore della violazione può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi al prefetto che, dopo avere esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, articolo 18).
  Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (in questo caso al tribunale), in applicazione del c.d. rito del lavoro, ora disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Il giudizio si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.
  Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (articolo 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (articolo 28).
  La relazione illustrativa evidenzia che il Ministero vi provvederà attraverso il Comando Carabinieri tutela per l'Ambiente (CCTA). Si ricorda che, secondo l'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 140/2009, per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, del CCTA.
  L'articolo 12 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dello schema siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti cui spetta l'attuazione medesima vi devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 15 dispone che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto non si applica il pagamento in misura ridotta. Tale esclusione non rappresenta una novità nell'ordinamento, essendo già stata prevista, a titolo di esempio tra i casi più recenti, dal D.Lgs. n. 186 del 2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni comunitarie Pag. 342relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele), dal D.Lgs. n. 55 del 2011 (in tema di controllo e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra), dal D.Lgs. n. 29 del 2011 (in tema di metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE).
  Con riferimento ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 7 novembre la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2012)643) intesa a modificare la vigente normativa sui gas fluorurati (regolamento n. 842/2006) al fine di ridurne le emissioni di due terzi rispetto al livello attuale entro il 2030. La proposta prevede l'introduzione sul mercato dell'UE di limiti degressivi del volume di idrofluorocarburi (HFC) per giungere entro il 2030 al 21 per cento dei livelli venduti nel periodo 2008-2011. Inoltre si propone il divieto all'uso di questi gas in taluni apparecchi nuovi, come i frigoriferi domestici o i condizionatori mobili, per i quali sono già disponibili soluzioni alternative maggiormente rispettose del clima. Altre misure riguardano la prevenzione delle emissioni e il controllo delle perdite dalle apparecchiature che fanno uso di questi gas.
  Alla luce delle considerazioni esposte, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria.
COM(2012)510 final.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)512 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.
COM(2012)280 final.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2012.

  Mario PESCANTE (PdL), presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012)280 final, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, che si intende abbinata nell'esame agli altri atti in titolo.

  Sandro GOZI (PD), relatore, rileva l'opportunità, anche in considerazione dell'accelerazione Pag. 343del negoziato in vista del prossimo Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, di esprimersi sugli atti in esame.
  Formula quindi una proposta di parere con condizioni (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.
  Richiamando infine la proposta di compromesso sulla vigilanza bancaria presentata nella giornata di ieri dalla Presidenza cipriota, in vista dell'ECOFIN di domani, rileva come questa appaia assai meno ambiziosa della proposta di parere in discussione. Essa mantiene la responsabilità ultima della vigilanza in capo alla BCE ma nel fissare criteri puntuali per distinguere le banche che saranno vigilate direttamente e sistematicamente dalla BCE e quelle che saranno sottoposte in prima battuta alle autorità nazionali, prevede che la BCE vigilerebbe direttamente su almeno due banche in ogni Paese. Quali ulteriori requisiti si prevede che il valore totale del patrimonio della banca sia superiore a 30 miliardi di euro, che il patrimonio rappresenti oltre il 20 per cento del PIL dello Stato in cui la banca è stabilita e che la banca abbia stabilito in almeno 3 Stati dell'area euro (o che aderiscano al sistema di vigilanza unificata) succursali.

  Mario PESCANTE, presidente, rileva la puntualità e aggiornamento dei dati forniti dal relatore, ricordando che nella mattinata odierna, nel corso dell'audizione presso la Commissione Finanze della Camera, il Ministro Grilli, ha osservato che la proposta della Presidenza cipriota costituisce solo una delle ipotesi di lavoro su cui l'ECOFIN si pronuncerà domani, e non ha preso espressamente posizione sui criteri ivi prospettati. Da fonti informali sembra inoltre che la Germania e la Francia avrebbero concordato, in vista della definizione di un compromesso all'ECOFIN di domani, di stabilire a Parigi la sede del comitato di supervisione che, per conto della BCE, eserciterà la vigilanza diretta.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, che affronta puntualmente i temi in discussione.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore ed esprime apprezzamento per lo spirito delle osservazioni formulate, che appaiono positive rispetto al futuro dell'Unione europea e al ruolo del Parlamento italiano nella politica europea.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) auspica che nella giornata di domani l'ECOFIN produca una decisione saggia e attesa, poiché ritiene indispensabili, al fine di consolidare l'Unione, misure di controllo del settore bancario.
  Ringrazia quindi il relatore per il lavoro positivo e approfondito e preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) ribadisce le perplessità sugli atti in esame già manifestate in altra occasione; anche in considerazione dei contenuti della osservazione di cui al numero 8) preannuncia tuttavia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
COM(2011)897 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2012.

Pag. 344

  Andrea RONCHI (Misto-FCP), relatore, formula una proposta di parere con condizioni (vedi allegato 3), che illustra nel dettaglio.
  Rileva quindi la necessità che il Governo italiano, nella prossima legislatura, si impegni con forza per la tutela delle piccole e medie imprese del settore, la cui stessa esistenza è a rischio se non si trova una soluzione adeguata.

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e osserva come oggi la Commissione abbia discusso due pareri – il primo sul decreto legge n. 179 del 2012, appena approvato, e quello sull'atto in esame – che tentano di fornire una soluzione all'annosa questione delle concessioni demaniali marittime e di dare un segnale di sistema al Paese, che indichi che la strada da seguire è quella di intervenire a monte delle decisioni europee. In particolare, le concessioni demaniali marittime andrebbero sottratte espressamente all'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e riportate al regime previsto dalla proposta di direttiva sulle concessioni, prevedendo le opportune deroghe in relazione alla durata, proroga e aggiudicazione delle medesime concessioni. Si tratta di una iniziativa mai esperita sulla quale vale la pena di tentare una iniziativa politica a livello europeo.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo e ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

  Mario PESCANTE, presidente, sottolinea come la seduta odierna rappresenti in modo esemplare come la XIV Commissione sappia lavorare con coerenza e rigore sul piano europeo e nazionale. Vi è infatti perfetta complementarità tra il parere formulato dall'onorevole Gottardo e approvato sul decreto-legge n. 179 del 2012 e quello testé formulato dall'onorevole Ronchi: si passa dalla mera rivendicazione delle specificità nazionali ad un intervento circostanziato a monte sulla normativa europea in formazione, come evidenziato dal collega Gozi. Si tratta della stessa logica sistemica che informa la riforma della legge n. 11 del 2005, di recente approvata, che considera fase ascendente e discendente come un continuum.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 742 del 21 novembre 2012, a pagina 9, alla quarta riga del sommario, le parole «dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 143, comma 2, del regolamento».
  Alla prima colonna, undicesima riga, le parole «dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 143, comma 2, del regolamento».

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