CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 317

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 11 dicembre 2012.

Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

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Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF), nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Angelo ZUCCHI (PD), relatore, illustra il decreto-legge n.179 del 2012, così come modificato durante l'esame presso il Senato, soffermandosi particolarmente sulle disposizioni che direttamente o indirettamente possono risultare d'interesse della Commissione Agricoltura.
  Il comma 42 dell'articolo 34 esonera i commercianti al dettaglio che utilizzino saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio (anche in soluzione) dall'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 28 della legge n. 82 del 2006, di attuazione della normativa comunitaria che regola la OCM del vino. Il citato articolo 28, per evitare pratiche fraudolente nella produzione di vino, in particolare attraverso lo zuccheraggio del prodotto allo scopo di aumentarne la gradazione alcolica, impone a tutti i produttori, gli importatori ed i grossisti delle menzionate sostanze zuccherine di tenere aggiornato un registro di carico e scarico – con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso – nel quale debbono essere annotate tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. Per i grossisti che effettuino la vendita al minuto, peraltro, il secondo comma aggiunge l'obbligo di precisare il nominativo e il recapito dell'acquirente.
  Il comma 48 dell'articolo 34, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Ricorda, in proposito, che già il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, all'articolo 111, comma 1, ha previsto che un decreto ministeriale disponga la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione. La disposizione in esame sostituisce il comma 1 dell'articolo 111, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, debba emanare, entro il 28 febbraio 2013, un decreto ministeriale che preveda la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Lo stesso decreto dovrà disporre, a far data dal 1o gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette ad immatricolazione, già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione si dovrà tener conto del loro stato di vetustà e si dovrà dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1o gennaio 2009. Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Pag. 319permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale disciplina gli obblighi di informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
  L'articolo 34-septies, introdotto al Senato, dispone che nella sezione speciale del registro delle imprese siano iscritti, oltre agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici, anche gli imprenditori ittici, con ciò intendendosi i titolari di licenza di pesca che esercitino professionalmente – in forma singola, associata o societaria – l'attività di pesca e quelle ad essa connesse; le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello dello sviluppo economico.
  L'articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all'interno del Ministero dello sviluppo economico, il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali.
  Le disposizioni dell'articolo 36, commi 2-bis e 2-ter, sono dirette a consentire la nascita di fondi mutualistici che attenuino i rischi in agricoltura, in particolare per la stabilizzazione dei redditi, e per stabilizzare le relazioni contrattuali tra gli imprenditori che sottoscrivano contratti di rete. Per una gestione condivisa del rischio, il comma 2-bis dispone l'istituzione presso l'ISMEA di un fondo mutualistico nazionale, alimentato con i contributi volontari degli agricoltori, la cui finalità deve essere la stabilizzazione dei redditi. Le entrate del Fondo potranno essere costituite anche da contributi dello Stato, purché compatibili con le disposizioni comunitarie. Il comma 3-bis dispone che un fondo di mutualità possa anche essere previsto con i contratti di rete sottoscritti da imprenditori del comparto agricolo con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, allo scopo di stabilizzare le relazioni contrattuali tra i contraenti. In tal caso, si applicano le disposizioni definite per l'istituzione con i contratti di rete di fondi patrimoniali comuni contenute nell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009. L'ultimo periodo stabilisce che il fondo per la stabilizzazione delle relazioni contrattuali partecipi al fondo nazionale per la stabilizzazione dei redditi, di cui al precedente comma.
  Il comma 4 dell'articolo 36 introduce la precisazione che il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il comma 4-bis dell'articolo 36, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica. In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, per atto firmato digitalmente.
  Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal decreto-legge n. 5 del 2009 (comma 4-quater dell'articolo 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole. Più precisamente, le norme dispongono che il contratto di rete sottoscritto da imprenditori del comparto agricolo possa godere dell'assistenza di una o più delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano partecipato alla redazione finale dell'accordo. Detta assistenza sarebbe ammessa, con una formula non immediatamente intellegibile, «ai fini degli adempimenti pubblicitari» di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del predetto decreto legge n. 5.
  Il comma 6 dell'articolo 36 autorizza la Simest Spa a partecipare, solo con quote di minoranza, a società commerciali, anche Pag. 320con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Ciò dovrà avvenire solo con quote di minoranza e nel limite massimo di intervento della Simest, elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, joint-venture o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne.
  Il comma 6-bis dell'articolo 36, di particolare rilevanza per il settore agroalimentare, esclude i contratti conclusi fra imprenditori agricoli dagli obblighi previsti dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, perché i contratti tra gli stessi conclusi «non costituiscono cessioni» ai sensi del medesimo articolo 62. Tale norma, come è ben noto alla Commissione, disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, con la sola esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale; a pena di nullità è imposta la forma contrattuale scritta ed è indicato il contenuto obbligatorio. Il provvedimento individua anche, vietandole, talune pratiche commerciali ritenute sleali. Ai sensi del decreto interministeriale di applicazione dell'articolo 62 (adottato il 19 novembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 2012), non si considerano cessione (e quindi ad essi non si applica l'articolo 62) i conferimenti effettuati dagli imprenditori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse, e i conferimenti tra imprenditori ittici (compresi gli acquacoltori). Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, invece, sono evidentemente sottratte alle norme sul contratto scritto e sulle modalità di versamento del corrispettivo (commi 1 e 3 dell'articolo 62). Connesso a tale innovazione è l'articolo 36-bis, pure introdotto dal Senato, che modifica in modo significativo il comma 1 dello stesso articolo 62, abrogando le disposizioni che sanzionano con la «nullità» la mancanza nel contratto degli elementi che il medesimo comma rende obbligatori. Le indicazioni necessarie, da inserire all'atto della stipula, sono: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
  In merito alla disciplina delle relazioni commerciali all'interno della filiera agroalimentare, e con particolare riferimento alle questioni sorte in sede applicativa, la Commissione ha oggi proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, della Federalimentare e dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF). Al riguardo, fa presente che i soggetti auditi hanno espresso valutazioni diverse in merito alle modifiche introdotte dal Senato nel decreto in esame. Ricorda in proposito che la disciplina di cui all'articolo 62 è stata fortemente sostenuta dal mondo agricolo e dalle istituzioni allo scopo di riequilibrare i rapporti nell'ambito della filiera e porre rimedio alla posizione di debolezza strutturale del produttore agricolo. Da questo punto di vista, le ragioni delle modifiche approvate appaiono poco comprensibili e incerti ne appaiono pure gli effetti. A suo giudizio, la nuova normativa riguarda milioni di transazioni commerciali e certamente pone in molti casi problemi applicativi meritevoli di considerazione. Tuttavia, sarebbe stato opportuno procedere all'analisi di tali problemi e alla messa a punto delle necessarie modifiche, evitando interventi estemporanei; peraltro presso il Dicastero agricolo dovrebbe essere stato aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria. In conclusione, ritiene che il parere della Commissione debba investire questo aspetto, chiedendo in primo luogo la soppressione dell'articolo 36-bis, come punto dal quale ripartire per valutare la riformulazione del citato articolo 62.
  Si sofferma quindi su altre disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura, segnalando che i commi 7-ter e 7-quater dell'articolo 36 prevedono che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base Pag. 321dei criteri contenuti nell'accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE. Viene, altresì, previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni, e l'applicazione nelle zone vulnerabili, nelle more dell'aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili. Ricorda in proposito che con la decisione 2011/721/UE, l'Unione europea ha concesso alle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) la possibilità di operare in deroga alle disposizioni della «direttiva nitrati». Tale deroga consente agli allevatori ed agricoltori, che abbiano avanzato specifica richiesta, di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista per le zone vulnerabili. La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, passando dai 170 chilogrammi per ettaro di azoto di origine zootecnica, come previsto dalla «direttiva nitrati», a 250 nel caso di aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Unione europea.
  Il comma 8 dell'articolo 36 novella l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – che reca la definizione delle società agricole – introducendo un ultimo periodo al comma 1, che la piena compatibilità fra l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e il compimento di attività diverse che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale e non sono produttrici della perdita da parte della società della propria qualifica di società agricola. La novella stabilisce che non possono snaturare, ovvero sviare, l'attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società: l'attività di locazione, di comodato e l'affitto; che abbiano per oggetto fabbricati ad uso abitativo, terreni e fabbricati ad uso strumentale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e purché sia soddisfatta la condizione della «marginalità» dei ricavi, che non possono superare il 10 per cento dei ricavi complessivi. Conseguentemente, la società conserva le caratteristiche di impresa agricola, anche ai fini fiscali, e resta l'assoggettamento dei suoi ricavi alla disciplina recata dal testo unico delle imposte sui redditi. Con riferimento invece all'imposizione sui ricavi derivanti dalle locazioni e dagli affitti, l'ultimo periodo della norma in esame rimanda genericamente alle regole del medesimo testo unico.
  Il comma 8-bis dell'articolo 36 assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»). Ricorda, in proposito, che i produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7 mila euro sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina dell'IVA. Al riguardo, nel ricordare che tale categoria di agricoltori era stata esonerata dall'obbligo di dichiarazione in ragione del limitato rilievo economico dell'attività, segnala l'esigenza di non gravare i medesimi con oneri economici e amministrativi insopportabili. In tal senso, si riserva di formulare una specifica osservazione.
  Segnala poi che il comma 10-bis dell'articolo 36, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA.
  Il comma 10-ter autorizza l'ISMEA all'erogazione del credito alle imprese agricole, anche costituendo forme associative con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario.
  Il comma 10-quinquies, introdotto al Senato, è diretto a consentire che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999 siano utilizzate per la realizzazione del Piano triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari. Dette risorse erano state erogate per la Pag. 322realizzazione delle iniziative finanziate dal fondo strutturale della pesca (SFOP), per il periodo di programmazione 1994/1999, e sono ora riservate – con vincolo di destinazione – agli interventi rientranti negli obiettivi individuati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannunciando che proporrà in ogni caso di esprimere parere favorevole con una condizione per la soppressione dell'articolo 36-bis e con un'osservazione relativa all'eccessivo onere economico e amministrativo rappresentato per i produttori agricoli con un volume di affari ridotto dagli adempimenti in materia di IVA di cui al comma 8-bis dell'articolo 36.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che i provvedimenti d'urgenza del Governo, oltre a non produrre effetti positivi nei confronti degli agricoltori e delle imprese agricole, demandano spesso ad ulteriori decreti attuativi la disciplina di attuazione, ma tali decreti, nella maggior parte dei casi, non hanno mai visto la luce. Così è accaduto per il primo decreto «sviluppo», che prevedeva ben cinquanta decreti attuativi, di cui solo un quinto è stato finora emanato.
  Ritiene pertanto che il Paese si trovi in una sorta di palude e che le imprese hanno sofferto e continueranno a soffrire per tale situazione. Annuncia pertanto la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame, anche perché lo stesso prevede poco o nulla per il necessario rilancio del comparto primario.

  Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che le numerose sollecitazioni alla semplificazione e alla sburocratizzazione delle procedure nel settore primario siano ancora una volta cadute nel vuoto. Rileva infatti che il decreto in esame prevede, al comma 48 dell'articolo 34, nuovi adempimenti in materia di revisione delle macchine agricole e addestramento del personale che, pur condivisibili per l'innalzamento degli standard di sicurezza, non sono accolti favorevolmente dagli operatori del settore. Manifesta perciò perplessità su tali disposizioni, in quanto gli agricoltori saranno gravati una volta di più da ulteriori adempimenti burocratici e – nonostante l'intero mondo politico continui a predicare in via generale la necessità di semplificarli – si legifera in senso opposto.
  Ciononostante, pur con queste riserve di metodo legislativo, sosterrà la proposta di parere preannunciata dal relatore.

  Sandro BRANDOLINI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampio lavoro svolto, osserva che la questione di maggior rilievo riguarda le modifiche introdotte al Senato all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, con un metodo di per sé discutibile e senza un preventivo dibattito. Pertanto, il suo gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 36-bis, rispetto alla quale invita anche gli altri gruppi ad adottare iniziative ed eventualmente ordini del giorno ai fini del successivo esame in Assemblea per porre rimedio a quelle ipotesi di modifica del citato articolo 62.

  Fabio RAINIERI (LNP) esprime serie perplessità su talune norme recate dal provvedimento e, in particolare, dal comma 48 dell'articolo 34, relativo agli adempimenti in tema di revisione delle macchine agricole e formazione del personale. Ritiene infatti che le disposizioni in esame obbligheranno gli operatori del settore agricolo ad espletare lunghe e defatiganti procedure amministrative, sottraendoli in modo irrazionale dalle attività produttive. Peraltro, non si tiene conto della varietà di macchine utilizzate in agricoltura, per ognuna delle quali vigono speciali regimi per quanto riguarda la revisione e l'abilitazione all'utilizzo. Invita pertanto i colleghi ad opporsi al provvedimento in esame, motivato da ragioni di elementare buon senso, che dovrebbero impedire di approvare norme che non tengono conto della realtà.

  Giuseppe RUVOLO (PT) sottolinea in modo particolare la contraddittorietà e Pag. 323l'irrazionalità di talune norme recate dal decreto-legge, come, ad esempio, quella contenuta al comma 8 dell'articolo 36, in materia di società agricole, che reca oneri senza senso per agricoltori che producono con l'unico scopo di alimentare la propria famiglia.
  Per quanto riguarda poi la introduzione di nuovi obblighi inerenti alle macchine agricole, ritiene che essi complicheranno la vita degli operatori, costringendoli a ulteriori defatiganti adempimenti.
  Ritiene infine che la perdurante mancanza di credito in favore delle aziende agricole sarà destinata a prolungarsi, visto che le misure legislative contenute nel provvedimento non appaiono idonee ad invertire l'attuale atteggiamento del mondo bancario verso le imprese agricole.

  Corrado CALLEGARI (LNP), nel ringraziare il relatore Zucchi per il lavoro svolto, premette tuttavia che il voto del suo gruppo sul provvedimento in esame non potrà essere un voto favorevole. Si tratta infatti dell'ennesimo provvedimento, che si affianca ad altri 52 decreti-legge approvati con una raffica di voti di fiducia, destinato a provocare ulteriori danni a tutti, tranne che alle banche. Ricorda infatti, a tale proposito, i risultati economici conseguiti dal Governo Monti nell'ultimo anno: un incremento di 95 miliardi di euro di deficit statale, con una emissione di 75 miliardi di titoli di Stato negli ultimi dieci mesi, tanto che a settembre i titoli di Stato in circolazione risultavano pari a 341 miliardi di euro, contro i 224 del momento in cui il Governo Monti aveva iniziato la sua attività, con un incremento pari al 57 per cento. Si tratta di ragioni decisive per determinare il voto contrario del gruppo della Lega Nord Padania.

  Viviana BECCALOSSI (PdL), pur condividendo talune delle perplessità già espresse dai colleghi Delfino e Callegari, preannuncia, per senso di responsabilità, che sosterrà le conclusioni preannunciate dal relatore, seppure ritenga che il provvedimento presenti più ombre che luci. Chiede quindi conferma dell'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 delle cooperative del settore ittico.

  Angelo ZUCCHI (PD), relatore, precisa al deputato Beccalossi che il decreto in esame prevede che non siano considerate cessioni ai fini della citata disciplina i contratti tra imprenditori agricoli, mentre il decreto interministeriale di attuazione già prevedeva analoga disposizione per i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici.
  Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni, precisando che alle proposte già preannunciate ha inteso aggiungere un'osservazione sull'articolo 34, comma 48, per recepire le sollecitazioni emerse dal dibattito in tema di adempimenti concernenti le macchine agricole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 15.10.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Paolo RUSSO, presidente, facendo seguito a quanto convenuto nella seduta dello scorso 5 dicembre, comunica che sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate al progetto di legge Pag. 324C. 5565, nel testo trasmesso dal Senato. Conseguentemente, come stabilito, è stata avviata la procedura per la verifica dei presupporti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del medesimo testo.

  La Commissione prende atto.

  Paolo RUSSO, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

  Viviana BECCALOSSI (PdL) chiede se sia possibile, ove domani intervenga in Commissione il Sottosegretario Braga, ottenere chiarimenti in merito alla grave situazione che si è verificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui oggi sono stati arrestati importanti dirigenti. Ritiene infatti necessario comprendere quanto è successo, in considerazione dell'importanza del ruolo rivestito dalle persone coinvolte nell'indagine. Al riguardo, osserva che in alcuni casi si tratta di persone che per anni hanno ricoperto lo stesso incarico, mentre i ministri si succedevano.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel concordare con il deputato Beccalossi, osserva che la grave vicenda che ha visto coinvolti importanti dirigenti del Ministero rende necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, ferma restando la presunzione di innocenza in favore delle persone interessate dalle indagini e la necessità di attendere la conclusione di queste.

  Paolo RUSSO, presidente, fa presente che il Sottosegretario Braga interverrà domani in Commissione per la risposta ad interrogazioni e quindi in un contesto non appropriato per discutere della vicenda nella imminente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere valutata l'eventualità di chiedere al Ministro di riferire alla Commissione sull'argomento.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si associa alle richieste dei gruppi, ritenendo che – ferma restando la presunzione di innocenza per le persone coinvolte nelle indagini – sia opportuno un intervento del ministro, che già oggi è presente presso la Commissione Agricoltura del Senato per un'audizione su un altro argomento.

  Paolo RUSSO, presidente, si riserva di informare la Commissione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 6 novembre scorso la Commissione ha approvato, con alcuni emendamenti, un testo unificato delle proposte di legge, che è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
  Avverte quindi che sono pervenuti tutti i pareri prescritti. Segnala in particolare che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso parere favorevole con condizioni.
  Ricorda inoltre che era stata prospettata la possibilità di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, illustrando i pareri pervenuti, concorda sull'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede legislativa, in vista del quale si rende necessario dal punto di vista procedurale recepire le condizioni poste dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

  Paolo RUSSO, presidente, invita la Commissione a procedere immediatamente Pag. 325al recepimento dei pareri, invitando conseguentemente il relatore a formalizzare le sue proposte emendative.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, presenta l'emendamento 1.1 al testo già elaborato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 6 novembre scorso, precisando che esso è volto a recepire le condizioni poste nei pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio (vedi allegato 2).

  La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

  Paolo RUSSO, presidente, tenuto conto dell'orientamento manifestato dai gruppi, avverte che procederà alla verifica dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per richiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.
C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.

Interventi per il settore ittico.
C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.

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