CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.
(Deliberazione).

  Federico PALOMBA, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.35.

Pag. 199

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco.
(Svolgimento e conclusione).

  Federico PALOMBA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Pietro GRASSO, Procuratore nazionale antimafia e Francesco GRECO, Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) per porre domande.

  Replicano quindi il Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco GRECO e il Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro GRASSO.

  Federico PALOMBA, presidente, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala i seguenti articoli.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 6 modificano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo, per un verso, che il contratto deve essere stipulato a pena di nullità nelle modalità ivi previste e, per l'altro, che il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.
  Il comma 5 dell'articolo 6 consente ai notai di redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 2010, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi gestito dal Consiglio nazionale del notariato. Tale disciplina è da considerarsi transitoria, ovvero efficace in attesa dell'adozione dei decreti attuativi previsti dell'articolo 68-bis della legge sul notariato n. 89 del 1913, sul punto modificata dallo stesso decreto legislativo del 2010.
  Il successivo comma 6 dispone, in via generale, che agli adempimenti previsti dall'articolo in commento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale.
  L'intervento – che rende esclusivo il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC) nell'ottica di una maggior speditezza del procedimento – integra la disciplina in materia adottata nel corso della legislatura Pag. 200per la digitalizzazione del processo. Le modifiche introdotte – oltre a contribuire ai risparmi di spesa della pubblica amministrazione derivanti dall'eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte degli ufficiali giudiziari – si rendono opportune anche in considerazione del processo di attuazione della revisione della geografia giudiziaria (vedi i decreti legislativi nn. 154 e 155 del 2012) per assicurare, quindi, che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.
  I commi da 4 a 8 contengono previsioni di portata generale volte a favorire ulteriormente l'informatizzazione delle comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo civile e penale, previsioni parzialmente già previste dai primi quattro commi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008), ora abrogato dal comma 11 dell'articolo 16 in esame.
  Ai sensi del comma 4, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà, nel processo penale, per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
  La relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie.
  Il successivo comma 8 dispone che, quando non è possibile procedere alla comunicazione o alla notificazione per via telematica per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili e penali le comunicazioni-notificazioni sono effettuate con le altre modalità previste dalla legge: per i procedimenti civili si rinvia, quindi, all'applicazione dell'articolo 136, terzo comma, e degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (che disciplinano i casi di notifica); per i procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
  Il comma 9 detta una articolata disciplina transitoria per l'acquisto di efficacia della nuova disciplina generale sulle comunicazioni e notificazioni.
  Il comma 14 aggiunge un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia), che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di 10 volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.
  Infine i commi 15, 16 e 17, prevedono che, per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo, sia autorizzata la spesa di euro 1.320.000 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 17 recano modifiche, rispettivamente alla legge fallimentare e alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle procedure concorsuali. I commi da 3 a 5 dettano la disciplina transitoria in ordine all'applicabilità delle novelle.
  Le modifiche introdotte dall'articolo 17 sull'utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali risultano collegate al contenuto degli articoli 4 e 5, con particolare riguardo all'estensione dell'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata da parte di alcune tipologie di imprese e all'istituzione dell'Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
  L'articolo 18 riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge Pag. 201AC 5117; le novelle si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 18 dunque riproduce, con alcune differenze, la riforma già all'esame della Commissione giustizia.
  Si sofferma in particolare sulla circostanza che il Senato, accogliendo delle indicazioni già emerse alla Camera, ha nuovamente modificato il catalogo di soggetti che possono dare vita ad organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Sostituendo il comma 1 dell'articolo 15, il Senato ha infatti rispristinato la disciplina previgente sui soggetti legittimati a costituire gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento: la disposizione prevede che gli organismi possano essere costituiti esclusivamente da enti pubblici. Il Senato ha inoltre riaffermato che l'iscrizione nel registro avviene di diritto, a semplice domanda, per gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio; il segretario sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge n. 328 del 2000; gli ordini territoriali degli avvocati; gli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili; gli ordini territoriali dei notai.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 217-bis della legge fallimentare, relativo alle esenzioni dai reati di bancarotta. La nuova disposizione specifica che i delitti di bancarotta non ricorrono in caso di pagamenti e operazioni compiuti, tra l'altro, in esecuzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  L'articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese start-up innovative in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.
  L'articolo 31 afferma che alle start-up innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l'istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942). In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come modificata dall'articolo 18 del decreto-legge in esame.
  Il comma 49 dell'articolo 34 esclude gli istituti penitenziari dalla disciplina del «manutentore unico» sugli immobili dello Stato in capo all'Agenzia del demanio prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.
  L'articolo 12, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha spostato al 1o gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti tali compiti all'Agenzia del demanio.
  Il comma 49, con una integrazione al comma 2 dell'articolo 12, esclude dalla disciplina sul manutentore unico gli istituti penitenziari. Con riferimento alle risorse per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria, sono fatte altresì salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia.
  La modifica apportata al comma 7 dell'articolo 12 esclude il Ministero della giustizia dalla disciplina che prevede che fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro per la gestione degli appalti di manutenzione e, comunque, per i lavori già appaltati, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate; successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è prevista la nullità Pag. 202di ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio.
  Da tale disciplina sono già esclusi, ai sensi del comma 7, i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono altresì esclusi i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri.
  Il comma 50 interviene sulla disciplina relativa ai concorsi per notaio, modificando la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità del giudizio di non idoneità. A tal fine novella gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Il comma 51 reca la disciplina transitoria.
  Le modificazioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 166 del 2006 riguardano la composizione della commissione esaminatrice.
  In fine, la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 riguarda la motivazione del giudizio di non idoneità.
  La previsione sull'obbligo di motivazione del giudizio di non idoneità viene sostituita con l'obbligo di motivazione sintetica con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.
  Il comma 51 reca una disposizione transitoria, in base a cui le nuove disposizioni sui concorsi notarili non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Unica eccezione è ovviamente costituita dall'abrogazione dell'obbligo per la commissione di sovrintendere allo svolgimento della prova di preselezione, che ha efficacia immediata in quanto modifica di mero coordinamento rispetto alla soppressione della preselezione, disposta nel 2009.
  Il comma 56 prevede che le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d'appello in cui sia previsto l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche in base alla revisione della geografia giudiziaria.
  In particolare il comma 56 interviene sul decreto-legge n. 138 del 2011 per novellare l'articolo 6, comma 6-ter, in base al quale l'Agenzia del demanio ha il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni, ovvero immobili appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e ritenuti inadeguati. Se la permuta è effettuata in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno essere ceduti anche immobili «già in uso governativo».
  La disposizione approvata dal Senato aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-ter per specificare che tali permute potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d'appello in cui sia previsto l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche in base alla revisione della geografia giudiziaria.
  Il comma 56 richiama l'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011. Si tratta della norma che delega il Governo ad operare una riforma della geografia giudiziaria in particolare attraverso la soppressione di alcuni tribunali e di tutte le sedi distaccate di Tribunale. La delega è stata attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012 al quale sarebbe dunque più opportuno fare oggi riferimento (in sede di attuazione sono 31 i tribunali soppressi).
  Si sottolinea, come la disposizione appaia imprecisa in quanto la revisione della geografia giudiziaria ha coinvolto i circondari di Tribunale e non le sedi centrali di Pag. 203Corte d'appello, espressione quest'ultima che pare riferirsi al capoluogo del distretto. Le sedi distaccate soppresse sono infatti state «assorbite» dalla sede principale del tribunale mentre i territori appartenenti al circondario di tribunali soppressi sono stati riassegnati ad altre sedi di tribunale, generalmente evitando proprio l'aggravio dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello.
  Pertanto, si sottolinea l'esigenza di chiarire la formulazione e l'ambito di applicazione della disposizione.
  Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

  Federico PALOMBA, presidente, ricorda che alle ore 14.30 sono convocate le Commissioni riunite I e II in merito alla discussione di una risoluzione. Sospende pertanto la seduta che riprenderà al termine della riunione delle Commissioni riunite.

  La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.

  Manlio CONTENTO (PdL) rileva come il decreto-legge in questione contenga disposizioni di carattere ordinamentale per le quali ritiene insussistenti i requisiti di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione.
  Evidenzia, altresì, come sia difficile giustificare l'atteggiamento del capo dello Stato che, in altre occasioni, ha spesso manifestato l'indisponibilità ad apporre la propria firma in caso di provvedimenti di urgenza assunti da governi precedenti senza che ricorressero i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.
  Pur comprendendo la situazione che ha portato alla guida del paese un Governo tecnico, ritiene di segnalare tale situazione perché ne rimanga traccia. Senza scendere nel dettaglio, ritiene che tra le numerose disposizioni di carattere ordina mentale vadano indicate quelle volte a modificare la procedura di esdebitazione, il diritto fallimentare e, addirittura, la legge del 15 aprile 1886, n. 3818.
  A quest'ultimo proposito esprime perplessità sull'articolo 23 del decreto legge rivolto a stravolgere la vita operativa di centinaia di società di mutuo soccorso che, in forza della modifica normativa, non potranno più continuare a svolgere attività meritevoli, ad esempio nel campo dell'istruzione, a causa della previsione dei settori esclusivi di azione nel campo socio-sanitario.
  Rileva come tale disposizione non tenga conto della storia di questi sodalizi che, in alcune realtà territoriali, operano dalla fine dell'Ottocento e sono sopravvissute, fino ai giorni nostri, grazie all'opera di volontari e alla dedizione dei loro associati.
  Contesta la nuova norma anche in ordine alla carenza assoluta di una norma transitoria che avrebbe potuto preservare quelle società di mutuo soccorso ancora attive ed effettivamente operative nel contesto nazionale.
  Pur comprendendo che la necessità di convertire il provvedimento non consentirà di accogliere emendamenti al testo, si riserva la presentazione di un ordine del giorno che richiami l'attenzione alla Camera su tale poco meditata modifica e soprattutto sulla mancata predisposizione di una norma transitoria a salvaguardia dell'attività effettivamente svolta dai sodalizi che operano nelle diverse realtà territoriali in settori diversi da quelli esclusivi ma pur sempre degni di rispetto.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.