CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 dicembre 2012
751.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Deborah BERGAMINI (PdL), relatore per la IX Commissione, osserva che il decreto-legge n. 179 del 2012 giunge all'esame della Camera profondamente modificato dal Senato e a poco più di una settimana dalla scadenza del termine per la conversione in legge (il termine scade il 18 dicembre). Queste circostanze impongono alcune riflessioni. In primo luogo, il contenuto del decreto appare ampiamente eterogeneo, a dispetto della sentenza n. 22/2012 della Corte costituzionale che prescrive di evitare l'introduzione nel testo dei decreti-legge, nel corso della loro conversione, di disposizioni estranee al contenuto proprio dello stesso. In secondo luogo, appare confermata la prassi, manifestatasi in particolare in queste Legislatura, di una sorta di «bicameralismo alternato» per cui la Camera alla quale un decreto legge è affidato in prima lettura lo trattiene per quasi tutto il periodo a disposizione per la conversione, costringendo l'altra ad una sostanziale ratifica.
  Ciò premesso, si sofferma ad illustrare le disposizioni in materia di agenda digitale, che sono state oggetto anche del testo unificato delle proposte di legge nn. 4891 e 5093, elaborato dalla IX Commissione, nonché ulteriori norme aventi maggiore attinenza con le competenza della IX Commissione, lasciando l'illustrazione delle restanti disposizioni al relatore per la X Commissione. In particolare, si sofferma sugli articoli da 1 a 21, ad esclusione dell'articolo 11-bis, sugli articoli da 33 a 33-octies, sull'articolo 34, commi da 3 a 15 e da 43 a 50, nonché sugli articoli da 34-octies a 34-duodecies e sull'articolo 38.
  Ricorda quindi che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la presentazione alle competenti commissioni parlamentari, per il 2013 entro 60 giorni dalla data di entrata Pag. 9in vigore della legge di conversione del decreto, e per gli anni successivi entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale italiana come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto «decreto semplificazioni»). Ai fini della predisposizione della relazione, il Governo si potrà avvalere dell'Agenzia per l'Italia digitale istituita dall'articolo 19 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto sviluppo»).
  L'articolo 1, comma 2, modificato al Senato, novella alcune disposizioni concernenti il processo di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico.
  L'articolo 1, comma 3, destina all'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) un finanziamento di 18 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, avuto particolare riguardo a quelle conseguenti all'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica.
  L'articolo 1, comma 4, incrementa di 12 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).
  L'articolo 2 dispone l'unificazione in un'unica anagrafe – l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – del sistema anagrafico attualmente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale).
  L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, affida all'Agenzia per l'Italia digitale la predisposizione, entro 90 giorni dalla conversione del decreto delle regole tecniche per l'identificazione, tra le Basi di dati di interesse nazionale, come definite dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), le basi critiche.
  L'articolo 3 rimette ad un regolamento di delegificazione il riordino del Sistema statistico nazionale, e quindi, dell'ISTAT (comma 4); prevede altresì l'introduzione del cosiddetto censimento permanente, ossia di un censimento della popolazione e delle abitazioni continuo, a cadenza annuale e le modalità di definizione dei contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU) (commi da 1 a 3); istituisce nuovamente la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (comma 6).
  L'articolo 4 riconosce ad ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da eleggere come domicilio digitale, cui le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le comunicazioni dal 1o gennaio 2013, e consente alle amministrazioni di predisporre le comunicazioni ai cittadini, in mancanza di domicilio digitale, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata, da inviare per posta in copia analogica.
  L'articolo 5 estende l'obbligo di attivazione della posta elettronica certificata (PEC), già previsto per le società, anche alle imprese individuali. Viene inoltre istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 6 recano disposizioni volte a rendere più cogenti le previsioni in tema di trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e privati. Si dispone, inoltre, che siano sottoscritti con firma digitale gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludono tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 6 modificano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo, per un verso, che il contratto deve essere stipulato a pena di nullità nelle modalità ivi previste e, per l'altro, che il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica. Il comma 5 consente ai notai di redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 2010, utilizzando il Pag. 10sistema di conservazione degli stessi gestito dal Consiglio nazionale del notariato.
  L'articolo 7 disciplina la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato.
  L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, prevede l'adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane. I commi da 4 a 9, ad esclusione del comma 5-bis, dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Il comma 5-bis, invece, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente ai dipendenti dei concessionari stradali e autostradali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione dei pedaggi, di prevenire e accertare le violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio. I commi 9-bis e 9-ter, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono l'istituzione del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, che svolgerà le funzioni precedentemente attribuite alla Commissione interministeriale di cui alla legge n. 410 del 1949, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Il comma 9-quater, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente all'ente proprietario della strada, al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, di prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali. I commi da 10 a 17 dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e sostituiscono l'articolo 179 del codice della navigazione. Riguardo al recepimento di entrambe le direttive la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione per ritardato recepimento nei confronti dell'Italia.
  L'articolo 9 reca una serie di novelle al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 volte a integrare la disciplina concernente il documento informatico sottoscritto con firma elettronica; l'accesso telematico e la riutilizzazione di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni nonché gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico curate dall'Agenzia per l'Italia Digitale; l'acquisizione di programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico; l'accessibilità, anche da parte dei soggetti disabili, agli strumenti informatici.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca ulteriori novelle all'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale in tema di acquisizione di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1 dell'articolo 68 viene riscritto inserendo il richiamo ai principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica che devono presiedere alla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico volta all'acquisto di programmi informatici o parti di essi da parte delle amministrazioni pubbliche. Tra le soluzioni disponibili sul mercato, oltre a quelle già previste vengono indicati i software fruibili in modalità cloud computing; i software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.
  L'articolo 10 è volto ad accelerare il processo di dematerializzazione amministrativa in ambito scolastico e universitario, prevedendo: la costituzione del fascicolo elettronico dello studente universitario dall'anno accademico 2013-2014; l'accesso da parte delle università alle banche dati dell'INPS per la consultazione dei dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU), nonché all'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; l'utilizzo esclusivo di modalità informatiche, dal 1o marzo 2013, per i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale del comparto scuola.Pag. 11
  L'articolo 11 reca disposizioni volte ad agevolare l'adozione di libri scolastici «in versione digitale» o «mista».
  L'articolo 12 reca disposizioni in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e sistemi di sorveglianza. In materia di FSE, l'intervento legislativo completa e rende coerente il quadro normativo in materia, privo di una disciplina organica a livello nazionale, a fronte di numerose iniziative progettuali avviate in contesti regionali. Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza e i registri sanitari, la norma in esame intende uniformare la disciplina di riferimento su tutto il territorio nazionale, fornendo indicazioni relative alla loro istituzione, tenuta ed aggiornamento.
  L'articolo 13 prevede la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale; l'integrazione del sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee con un sistema basato su tecnologie digitali anche ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale; la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2013, di conservare le cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale.
  L'articolo 13-bis prevede, per i medici, la facoltà di prescrivere il principio attivo ovvero il nome specifico di un farmaco, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di ridurre il prezzo dei medicinali a brevetto scaduto, e per le Regioni, l'obbligo di attenersi alle indicazioni Aifa sull'equivalenza terapeutica dei farmaci.
  L'articolo 13-ter impegna lo Stato italiano a promuovere una carta dei diritti volta a stabilire principi e criteri per garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura, promuovendone la diffusione anche a livello internazionale.
  L'articolo 14, ai commi da 1 a 7, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano nazionale banda larga e disciplina i procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, anche con riguardo all'effettuazione delle opere necessarie (p.es. scavi).
  L'articolo 14, ai commi da 8 a 10, modifica la disciplina vigente concernente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, limitando agli spazi abitativi il novero dei luoghi per i quali deve essere garantito il rispetto dei valori di attenzione, e demanda alle Regioni l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché al mancato rispetto delle modalità previste per l'attuazione dei piani di risanamento.
  L'articolo 14, comma 10-bis inserisce un comma 2-bis all'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2005. In particolare, si stabilisce una deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in materia di identificazione degli abbonati delle imprese di telefonia mobile, consentendo l'identificazione anche in via indiretta, attraverso SMS e carte di paramento nominative, per le schede abilitate al solo traffico telematico e per l'utilizzo di tecnologie senza fili.
  L'articolo 14, comma 10-ter introduce una misura di semplificazione finalizzata all'attivazione della banda ultra-larga (vale a dire con velocità superiore a 100 Mbitps), attraverso la sostituzione dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  L'articolo 14-bis assicura alla Camera e al Senato, a titolo gratuito, la «funzione trasmissiva», al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel «nuovo sistema universale digitale».
  L'articolo 15 sostituisce l'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, estendendo la possibilità di effettuare pagamenti verso le amministrazioni e le imprese pubbliche con modalità informatiche (bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili). Si prevede inoltre che a decorrere dal Pag. 121o gennaio 2014 i soggetti privati che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito. Il comma 5-bis reca disposizioni in materia di sicurezza della firma digitale. Il comma 5-ter, introdotto al Senato, qualifica come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, la richiesta di un sovrapprezzo rispetto ai costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.
  L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale.
  L'articolo 17 reca modifiche, rispettivamente alla legge fallimentare e alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle procedure concorsuali.
  L'articolo 18 riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
  L'articolo 19 innova la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici.
  L'articolo 20 disciplina, attraverso l'attribuzione di compiti di coordinamento all'Agenzia per l'Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle «comunità intelligenti», prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale.
  L'articolo 20-bis disciplina l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi a essa.
  L'articolo 20-ter autorizza l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a prorogare, anche oltre 60 mesi, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
  L'articolo 21 assegna all'IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore r.c. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
  Ritiene di notevole impatto il contenuto dell'articolo 33 che reca una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 2-bis 2-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, oltre a disciplinare le modalità di l'attestazione del credito d'imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011).
  I commi da 5 a 7 dell'articolo 33 recano disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020 per la realizzazione di dispositivi info-operativi e di sicurezza.
  Il comma 7-bis dell'articolo 33 istituisce presso il Ministero dell'interno, la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento Pag. 13della rete nazionale standard Te.T.Ra, volata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia.
  L'articolo 33-bis disciplina l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.
  L'articolo 33-ter reca alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione dei contratti pubblici previste dal decreto legislativo. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).
  L'articolo 33-quater prevede che, fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
  L'articolo 33-quinquies proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA (Società e organismi di attestazione) relativamente alla congruità del rapporto, previsto dall'articolo 77, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
  L'articolo 33-sexies autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per la proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
  L'articolo 33-septies incarica l'Agenzia per l'Italia digitale di effettuare un censimento dei centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione e di elaborare linee guida per la diffusione di standard comuni di interoperabilità, per raggiungere crescenti livelli di efficienza. Dalla disposizione risultano escluse le informazioni coperte da segreto di Stato.
  L'articolo 33-octies reca norme in merito al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza, in modo da escludere, in coerenza con un recente pronunciamento della Corte costituzionale, l'esercizio immediato del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da parte di una regione o provincia autonoma.
  La lettera a) del comma 3 dell'articolo 34 è volta ad escludere dalla riduzione dei canoni per locazioni passive delle pubbliche amministrazioni gli immobili conferiti ai fondi immobiliari e successivamente trasferiti a terzi aventi causa.
  La lettera b) del comma 3 dell'articolo 34 trasferisce, a titolo gratuito, parte dell'Arsenale di Venezia al Comune di Venezia che dovrà anche garantire l'uso gratuito dell'area Nord per la realizzazione del Centro Operativo di gestione del MOSE e per gli utilizzi della fondazione La Biennale di Venezia, del CNR e degli altri soggetti pubblici che svolgono funzioni istituzionali e che sono ubicati nelle aree trasferite.
  Il comma 4 dell'articolo 43 introduce nella procedura di VIA delle grandi opere, un termine di trenta giorni entro i quali i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  Il comma 5 dell'articolo 34 reca norme volte al completamento degli interventi previsti per il superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva di Bussi, prorogando l'incarico del commissario straordinario.
  Il comma 6 dell'articolo 34 reca una modifica ad una procedura attuativa concernente la realizzazione delle opere relative all'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo l'emanazione Pag. 14di un provvedimento facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anziché al Ministro.
  I commi da 7 a 10 dell'articolo 34 autorizzano l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad assumere, in via transitoria, venti piloti, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, con un onere complessivo di un milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a cui si provvede con le risorse del predetto ente.
  I commi 11 e 12 dell'articolo 34 sono finalizzati a rendere disponibili risorse per l'ANAS S.p.A., da un lato autorizzando la società ad utilizzare le giacenze dell’ex Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane nel limite di 400 milioni di euro, dall'altro autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere ad ANAS somme conservate in bilancio, nel conto dei residui, per l'anno 2012.
  Il comma 13 dell'articolo 34 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2012 per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida.
  Il comma 14 dell'articolo 34 alla lettera a), reca la disciplina contabile per consentire l'assegnazione delle somme iscritte in conto residui concernenti finanziamenti revocati per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), al fondo a tal fine istituito. La successiva lettera b) sopprime i commi 7 e 7-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 che prevedevano il trasferimento, dall'ANAS a Fintecna, di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS in società co-concedenti.
  Il comma 15 dell'articolo 34 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 228 del 2011, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche.
  Il comma 45 dell'articolo 34 prevede l'adozione di un nuovo regolamento di cassa e di contabilità da parte del Corpo capitanerie di porto.
  Il comma 46 dell'articolo 34 prevede la destinazione degli introiti derivante dalle convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto per l'implementazione dei servizi d'istituto al Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).
  Il comma 47 dell'articolo 34 destina allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia le somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle Regioni confinanti con la Repubblica di San Marino.
  Il comma 48 dell'articolo 34 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'introduzione dell'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione.
  Il comma 49 dell'articolo 34 esclude gli istituti penitenziari dalla disciplina del «manutentore unico» sugli immobili dello Stato in capo all'Agenzia del demanio prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Il comma 50 dell'articolo 34 interviene sulla disciplina relativa ai concorsi per notaio, modificando la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità del giudizio di non idoneità. A tal fine, novella gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Il comma 51 reca la disciplina transitoria.
  L'articolo 34-octies disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l'affidamento con gara.
  L'articolo 34-nonies reca norme volte alla definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale.
  L'articolo 34-decies traspone nel presente decreto le disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Pag. 15la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, in corso di conversione (A.S. 3556). Tali disposizioni delineano le procedure da seguire per la citata ridefinizione e definiscono, in mancanza del rispetto delle fasi delineate, precisi casi di caducazione di tutti gli atti posti in essere tra concessionario e contraente generale. In tali casi di caducazione viene altresì prevista la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. Viene inoltre previsto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provveda a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
  L'articolo 34-undecies traspone l'articolo 2 del medesimo decreto-legge stabilendo, al comma 1, che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia ripartito, per il corrente anno 2012, sulla base del criterio storico (si tratta della medesima disposizione contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge di stabilità 2013 e stralciata dalla Presidenza della Camera perché estranea al contenuto proprio). Il comma 2 consente l'utilizzo del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, per la prosecuzione degli interventi di potenziamento del trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina.
  Valuta di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 34-duodecies che proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Al riguardo ritiene che, la disposizione andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908 relativa alla disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, procedura chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell'approvazione dell'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che ha abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge. n. 400 del 1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.
  Ritiene altresì di particolare rilievo anche il comma 1 dell'articolo 38 che interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, introducendo una nozione di «base», di tipo lavorativo, nell'ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Al riguardo segnala che la definizione comunitaria di «base di servizio» (recata dal Regolamento CEE n. 322/1991) che sostanzialmente richiede che nella base si inizi e termini un «periodo di servizio», potrebbe non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 in esame intende introdurre, che invece ritiene che si sia in presenza di una «base» qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della propria attività (e non che vi inizino e concludano un «periodo di servizio» come richiesto dalla norma comunitaria).
  Al tempo stesso ricorda che, proprio intervenendo in audizione alla Commissione trasporti il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha segnalato «l'asimmetria competitiva nei confronti di Ryanair, che con straordinaria abilità opportunistica riesce a coniugare un minor costo del lavoro, vantaggi fiscali e contributivi, incentivi riconosciuti a livello territoriale, sotto forma di tariffe più basse e/o remunerazione per ogni passeggero trasportato sugli scali italiani (...). In particolare, sull'asimmetria competitiva è stato proposto un intervento normativo che, analogamente a quanto già avvenuto in Francia, mira a meglio definire il concetto di base operativa e di conseguenza, in virtù dell'attività stabile, abituale e continuativa svolta, individua nel complesso della legislazione nazionale il regime giuridico che deve essere rispettato».Pag. 16
  Il comma 2 dell'articolo 38 reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti.
  Ricorda, infine, che i commi da 3 a 5 dell'articolo 38 recano la copertura finanziaria del provvedimento.

  Enzo RAISI (FLpTP), relatore per la X Commissione, dà conto in maniera sintetica delle disposizioni di competenza della X Commissione contenute nel decreto-legge in titolo, nel testo modificato dal Senato.
  L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L'agevolazione si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Essa non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap dovute per il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese; non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo.
  L'articolo 22 contiene una serie di misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo. In particolare si prevede: l'abolizione del tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria per r.c. auto; la definizione, con decreto ministeriale, di uno schema di «contratto base» r.c. auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria; l'obbligo per le compagnie di assicurazione di garantire una corretta e aggiornata informativa on line ai propri clienti; la possibilità per gli intermediari di collaborare con altri soggetti iscritti al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori; la definizione di una piattaforma di interfaccia comune tra le compagnie assicurative per la gestione dell'intero ciclo del prodotto assicurativo; l'aumento del termine prescrizionale delle polizze vita cd «dormienti» da 2 a 10 anni.
  L'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliare il loro campo di attività. Viene, aggiunta, tra l'altro, la possibilità di svolgere «mutualità mediata», vale a dire la possibilità di aderire in qualità di socio ad un'altra SMS. Il comma 10-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sull'alimentazione del fondo comune attribuito all'Ente nazionale per il microcredito e sulla destinazione del contributo annuo stanziato in favore dell'Ente: per effetto delle norme in esame a detto fondo comune potranno affluire anche (oltre ai contributi volontari, ai beni attribuiti ex lege, ai contributi erogati da organismi nazionali od internazionali e ad ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato) le risorse, pari a 1,8 milioni.
  L'articolo 23-bis, inserito durante l'esame in sede referente, modifica la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento della surrogazione dei finanziamenti bancari (c.d. «portabilità» di finanziamenti e mutui). In particolare sono elevati i termini utili al tempestivo perfezionamento della surrogazione.
  L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, sostituisce l'articolo 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) in materia di fondi bilaterali alternativi.
  L'articolo 23-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, intende modificare le disposizioni concernenti Pag. 17la governance e la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate.
  Più in dettaglio, è elevata dallo 0,5 all'1 per cento la quota massima di partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, prevedendo specifiche deroghe a tali limiti in favore delle fondazioni bancarie. Si affida allo statuto la possibilità di subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni.
  Le norme in commento modificano poi la speciale disciplina delle società cooperative quotate contenuta nel Testo Unico Finanziario, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari (relativi all'ordine del giorno in assemblea e all'elezione con voto di lista del CdA).
  I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati. I commi da 3 a 6 dell'articolo 24 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
  L'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, mediante una modifica al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), consente all'organo di amministrazione di una banca di delegare l'approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi. Vengono abrogate le disposizioni che prevedono l'applicazione al gruppo bancario dei limiti all'acquisto di obbligazioni da parte degli esponenti della società.
  L'articolo 24-ter, introdotto durante l'esame al Senato, modifica in più punti la disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane Spa. Le norme in esame, accanto al recepimento di alcune novità intervenute nel corso del tempo nella legislazione bancaria (tra l'altro in materia di servizi di pagamento e tutela dei consumatori): precisano che i bollettini di conto corrente postale possono essere emessi anche in forma elettronica; includono tra le attività di bancoposta l'esercizio in via professionale del commercio di oro; consentono a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l'esercizio di attività di bancoposta; dispongono che la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli sia effettuata, in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o avviso inviato ai correntisti, con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento; autorizzano Poste a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
  L'articolo 25, modificato dal Senato, introduce la definizione di start up innovativa e ne stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi tra cui maggioranza del capitale detenuta da persona fisica, 20 per cento della spesa destinato a ricerca e sviluppo, infine, occupazione di ricercatori pari a un terzo del personale. Le misure previste dalla predetta sezione possono essere concesse anche a società costituite anteriormente, se rientranti nella definizione di start up innovativa. È disciplinata la specifica categoria della start-up a vocazione sociale ed è introdotta la definizione di incubatori certificati; tali sono le società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative. Presso le Camere di commercio, industria e artigianato, è istituita un'apposita sezione speciale del registro delle imprese per le start up innovative e per gli incubatori certificati. Infine, sono previste forme di pubblicità delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle start up e degli incubatori che operano nello speciale regime giuridico previsto dal decreto in esame.
  L'articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese start-up innovative in materia di reintegro Pag. 18delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.
  L'articolo 27 introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con start up innovative e incubatori certificati. In primo luogo, è previsto un regime di vantaggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come start up innovative e dei cd. «incubatori certificati». Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile, a fini fiscali e contributivi, quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Viene, poi, precisato il regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore di start up innovative o di incubatori certificati; fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle start up e degli incubatori detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.
  L'articolo 27-bis prevede l'applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati alle start up innovative e agli incubatori certificati.
  L'articolo 28 reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società start up innovative, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale vigente in materia. Le disposizioni in esame trovano applicazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della società, oppure, per le società già costituite, per il limitato periodo determinato dallo stesso comma 2.
  L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start up innovative». Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start up innovative. Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese start up innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione.
  L'articolo 30 reca disposizioni in materia di raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start up innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali online (c.d. crowdfunding); sono a tal fine individuati i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, nonché individuando nella Consob l'organo deputato alla loro vigilanza. Si prevede infine che le imprese start up innovative operanti in Italia siano tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da Desk Italia.
  L'articolo 31 afferma che alle start up innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l'istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento.
  L'articolo 32 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello Pag. 19nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione, alla nascita e allo sviluppo di imprese start up innovative. Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale. A favore dell'Istat è previsto uno stanziamento di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la raccolta dei dati. Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start up innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.
  L'articolo 34, comma 1, proroga di un anno (alla fine del 2013) il termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis. Il secondo periodo dispone la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori. Il comma 2, introdotto dal Senato, dispone che le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico – in attuazione di alcune decisioni della Commissione europea in merito ad aiuti di Stato erogati con regimi tariffari speciali per l'energia elettrica (tariffa Alcoa) – siano destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione. Il comma 16 prevede l'adozione – entro sei mesi – di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell'applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali. L'intervento è volto a porre rimedio alle incertezze e divergenze nell'applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge di riordino del settore energetico), in cui si prevedeva il diritto – per le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti – di stipulare, con i soggetti proponenti, accordi di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale. Poiché mancavano indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative, nonché ai tempi di erogazione delle stesse, negli anni tale incertezza ha inciso sui termini di conclusione di procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture energetiche, allungandone i tempi di realizzazione e vanificando l'obiettivo delle compensazioni ambientali, strettamente connesso con l'accettazione da parte delle popolazioni residenti degli impianti energetici. Il comma 17, introdotto dal Senato, interviene su norme che autorizzano in via definitiva alcune opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Il comma 18, interviene sulla durata delle concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, prevedendo che esse abbiano una durata non superiore a trenta anni, prorogabile non più di una volta e per 10 anni (30+10). Il comma 19, introdotto dal Senato, proroga l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e degli impianti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi attualmente in funzione fino al completamento delle procedure autorizzative in corso. I commi da 20 a 25 contengono disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo l'affidamento degli stessi servizi in base a relazione dell'ente affidante (comma 20); l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013 degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione al il 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1o ottobre 2003 se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo Pag. 20degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l'abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25); il comma 26, introdotto dal Senato, interviene sulla normativa riguardante le procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, al fine di aumentarne la concorrenza. Vengono dunque sottratte le illuminazioni votive all'ambito di applicazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per ricondurre l'affidamento del servizio di illuminazione votiva da parte dei Comuni alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, qualora ne ricorrano le condizioni, all'articolo 125 sui lavori, servizi e forniture in economia. Il comma 27 dispone la soppressione della condizione del valore economico complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui stabilita per l'affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni dell'acquisizione di beni e servizi strumentali dall'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135 del 2012. Il comma 28, introdotto dal Senato, introduce una precisazione riguardante la potenza nominale installata negli impianti pilota all'interno del decreto legislativo di riassetto della normativa in materia di risorse geotermiche. Il comma 29 sostituisce il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo alla determinazione della tariffa base del servizio idrico integrato, al fine di aggiornare la disposizione al mutato quadro delle competenze delineatosi nel corso degli ultimi anni. Il comma 30 dispone che a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti non regolamentari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 del 2012, si applichi la sanzione ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci (cd. shoppers) non conformi alle prescrizioni ivi previste. Il comma 31 individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna l'amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività, al fine di consentire l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara. Il comma 32 stanzia 3 milioni di euro per il 2013 per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara. Il comma 33 stanzia 12 milioni di euro per il 2013 per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32. Il comma 34 dispone, dal 2013, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione al Ministero per i beni culturali, degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti relativi ad alcuni luoghi della cultura. Il comma 35, introdotto nel corso dell'esame al Senato, pone a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. I commi 36 e 37 – già contenuti nel testo originario del provvedimento – prevedono una riduzione di 120 milioni di euro per l'anno 2012 delle somme da recuperare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge c.d. «salva Italia» n. 201 del 2011; a tal fine restano acquisite al bilancio dello Stato una serie di somme – individuate nell'allegato 1 al testo in esame – versate e non riassegnate. Il comma 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che – ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Il comma 39, introdotto dal Senato, abroga il comma 6 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. decreto Pag. 21liberalizzazioni) secondo il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina la remunerazione relativa alla cessione da parte dei concessionari di reti elettriche di rami d'azienda ovvero di quote di flussi di cassa derivanti dai ricavi tariffari regolati. Il comma 40 prevede che tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., debbano avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS). Il comma 41, introdotto durante l'esame al Senato, innova parzialmente la disposizione attualmente in vigore in materia di facoltà, da parte degli edicolanti, di praticare sconti «sulla merce venduta». Il comma 42 esonera i commercianti al dettaglio che utilizzino saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio (anche in soluzione) dall'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 28 della legge n. 82 del 06, di attuazione della normativa comunitaria che regola la OCM del vino. Il comma 43, introdotto dal Senato, limita l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i prodotti sottoposti ad accisa alla sola fase di prima immissione in commercio del prodotto medesimo. Il comma 44, introdotto dal Senato, modifica la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA al fine di chiarire che l'introduzione in deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, e che l'IVA si intende definitivamente assolta all'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente posti in essere gli adempimenti di legge. Il comma 52 reca modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035MW). Il comma 53 riscrive la norma dettata dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 relativa all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio Il comma 54, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, relativamente alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (c.d. job on call) e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Il comma 55 dell'articolo 34 interviene sull'ambito soggettivo delle imprese che possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, estendendolo anche alle imprese che, pur in assenza dei requisiti indicati dal comma 430 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2004, fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti vendita e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Il comma 56 interviene sul decreto-legge n. 138 del 2011 per specificare che le permute effettuate dall'agenzia del demanio potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d'appello in cui sia previsto l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche in base alla revisione della geografia giudiziaria. Il comma 55, introdotto dal Senato, autorizza la Consob ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. Il comma 57 dell'articolo 34, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, autorizza la Consob ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto.
  L'articolo 34-bis, introdotto al Senato, reca norme concernenti l'elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).Pag. 22
  L'articolo 34-ter, introdotto dal Senato, specifica che la copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria, vale come documentazione di spesa per interventi realizzati con finanziamenti pubblici.
  L'articolo 34-quater, introdotto al Senato, demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari. Più in particolare l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti (attività accessorie), devono esser svolti nel rispetto degli indirizzi regionali e, comunque, entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate.
  L'articolo 34-quinquies, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, adottato dal Governo entro il 31 dicembre 2012. Su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.
  L'articolo 34-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, intende riconoscere anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta, il privilegio generale sui beni mobili dei cessionari dei prodotti, loro debitori, con lo stesso grado del privilegio previsto dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.
  L'articolo 34-septies, introdotto al Senato, dispone che nella sezione speciale del registro delle imprese siano iscritti anche gli imprenditori ittici; le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello dello sviluppo.
  L'articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all'interno del Ministero dello sviluppo economico, il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali. Il Desk costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'Agenzia – ICE, e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia.
  L'articolo 36, ai commi 1 e 2, mira a rafforzare patrimonialmente i confidi consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Nel corso dell'esame al Senato, è stato consentito altresì di accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi. Le disposizioni di cui commi 2-bis e 2-ter, sono dirette a consentire la nascita di fondi mutualistici che attenuino i rischi in agricoltura, in particolare per la stabilizzazione dei redditi, e per stabilizzare le relazioni contrattuali tra gli imprenditori che sottoscrivano contratti di rete. Il comma 3, reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni concernenti il futuro assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti Spa. In particolare, le norme recano i meccanismi per la conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, attualmente in possesso delle Fondazioni bancarie e disciplinano, in alternativa, le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti privati. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni Pag. 23concernenti il futuro assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti Spa. In particolare, le norme recano i meccanismi per la conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, attualmente in possesso delle Fondazioni bancarie e disciplinano, in alternativa, le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti privati. Il comma 4 introduce nelle norme riguardanti il contratto di rete la precisazione che il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica. In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato: per atto pubblico; per scrittura privata autenticata; per atto firmato digitalmente. Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal decreto-legge n. 5 del 2009 (comma 4-quater dell'articolo 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole. Durante l'esame al Senato sono stati aggiunti il comma 5-bis ed il comma 5-ter recanti, rispettivamente, alcune modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili. La prima modifica, indicata alla lettera a), aggiunge un'ulteriore tipologia ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009. La seconda modifica, prevista dalla lettera b), inserisce un comma aggiuntivo, il comma 15-bis all'articolo 37, in base al quale le disposizioni recate da tale articolo, concernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, sono applicate, in quanto compatibili, alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Il comma 6 autorizza la Simest S.p.A. a partecipare, solo con quote di minoranza, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Il comma 6-bis esclude i contratti conclusi fra imprenditori agricoli dagli obblighi previsti dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 12. Tale norma disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, con la sola esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale: a pena di nullità è imposta la forma contrattuale scritta ed è indicato il contenuto obbligatorio. Il provvedimento individua anche, vietandole, talune pratiche commerciali ritenute sleali. Ricordo, in proposito, che l'articolo 36-bis modifica in modo significativo il primo comma dello stesso articolo 62, abrogando le disposizioni che sanzionano con la «nullità» la mancanza nel contratto degli elementi che il medesimo primo comma rende obbligatori. Il comma 7 dell'articolo 36, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di novelle agli allegati alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che elencano gli impianti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. I commi 7-bis e 7-ter prevedono che le Regioni aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE. Viene altresì previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle Regioni, e l'applicazione nelle ZVN, nelle more dell'aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili. Il comma 7-quater, inserito durante l'esame al Senato, modifica le modalità di versamento del sovracanone Pag. 24che, nei bacini imbriferi montani (BIM), deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai comuni istituiti in consorzio obbligatorio. Il comma 8 novella le disposizioni sulle «società agricole», consentendo la conservazione della qualifica anche in presenza di redditi derivanti da locazione, affitto o comodato, purché alle stabilite condizioni. Il comma 8-bis assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. I commi 9 e 10 dispongono l'immediata cessazione dell'operatività del comitato deputato ad esprimere il parere riguardo agli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), ora divenuto Fondo per la crescita sostenibile. Il comma 10-bis, dal Senato, prevede che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA. Il comma 10-ter autorizza l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare all'erogazione del credito alle imprese agricole, anche costituendo forme associative con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario. Il comma 10-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, modifica le ipotesi di esclusione di determinate attività dal perimetro dell'agenzia in attività finanziaria. Per effetto delle norme in esame, non costituisce agenzia in attività finanziaria l'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte di promotori iscritti in apposito albo – effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico – anche ove i servizi offerti non intendano consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il comma 10-quinquies, introdotto al Senato, è diretto a consentire che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999, siano utilizzate per la realizzazione del Piano triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari. Il commi 10-sexies e 10-septies, introdotti dal Senato, estendono alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, la concessione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.
  L'articolo 37 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tale regime agevolativi viene esteso anche alle aree industriali delle medesime Regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma «Piano Sulcis».
  L'articolo 37-bis prevede che, nell'ambito delle attività di sperimentazione (articolo 12, comma 1, del decreto-legge 5 del 2012), possono essere individuate «zone a burocrazia zero». Tali zone risultano disciplinate dall'articolo 43 del decreto-legge 78 del 2010, che la stessa disposizione sopprime. È previsto che in queste zone sia possibile individuare tipi di autorizzazioni che possono essere sostituite da semplici comunicazioni al SUAP. Inoltre è prevista l'applicazione del silenzio assenso per i procedimenti amministrativi inerenti le iniziative produttive avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ad eccezione di quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e attinenti all'incolumità pubblica. Infine è previsto che per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le risorse previste per tali zone franche urbane siano utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la Pag. 25concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

  Andrea LULLI (PD), considerata la rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento, riterrebbe opportuno modificarlo in alcune specifiche parti, in presenza di un impegno condiviso, da parte della maggioranza dei gruppi, di approvare il disegno di legge prima della scadenza del termine per la conversione in legge del decreto in oggetto, prevista per il prossimo 18 dicembre.

   Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.