CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 dicembre 2012
751.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 7 dicembre 2012. — Presidenza del Vicepresidente della VIII Commissione, Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Roberto TORTOLI, presidente, comunica che l'onorevole Antonino Salvatore Germanà, avendo rassegnato le dimissioni dal mandato parlamentare, cessa quindi di far parte della VIII Commissione Ambiente

  La Commissione prende atto.

Decreto-legge n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, sottolinea che la Commissione è convocata per esprimere il parere sul decreto-legge n. 179 del 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», modificato dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, che reca numerose disposizioni rientranti negli ambiti di competenza dell'VIII Commissione sia per quanto riguarda la materia ambientale che con riferimento ai lavori pubblici.
  Segnala, peraltro, che il provvedimento risulta già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalla settimana prossima.
  Rinviando per quanto riguarda l'illustrazione delle disposizioni di interesse della Commissione alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che i commi da 4 a 4-octies dell'articolo 11 dettano disposizioni in tema di edilizia scolastica. In particolare, il comma 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, avviano iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli Pag. 52articoli 33 e 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. I successivi commi da 4-bis a 4-octies, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono, quindi, in ordine alla predisposizione e all'approvazione di appositi piani triennali in materia di edilizia scolastica e all'istituzione di un Fondo unico per l'edilizia scolastica.
  Rileva, quindi, che fra le disposizioni dettate dai commi da 1 a 7 del successivo articolo 14, in materia di interventi per la diffusione delle tecnologie digitali e della banda larga, i commi da 2 a 5 disciplinano i procedimenti amministrativi per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, anche con riguardo all'effettuazione delle relative opere (ad esempio gli scavi); il comma 6 riguarda l'installazione di linee elettriche, mentre il comma 7 disciplina l'accesso nei condomini per l'installazione e manutenzione di apparati durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica e i conseguenti obblighi in capo agli stessi operatori. I commi da 8 a 10 dello stesso articolo 14 intervengono, invece, in materia di inquinamento elettromagnetico, modificando la disciplina vigente concernente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, demandando alle regioni l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché al mancato rispetto delle modalità previste per l'attuazione dei piani di risanamento.
  Di tenore completamente diverso è, invece, il contenuto dell'articolo 20-ter, anch'esso introdotto dal Senato, che, con riferimento alle attività di protezione civile svolte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, autorizza l'Istituto a prorogare, anche oltre i sessanta mesi previsti, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, i contratti a tempo determinato dei ricercatori e dei tecnologi in servizio.
  Per quanto concerne le disposizioni in materia di lavori pubblici, fa presente che le prime di questo insieme di norme, in particolare, sono dirette ad incentivare l'impiego di capitali privati per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 33 recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture con contratti di partenariato pubblico-privato; i commi da 2-bis 2-quater del medesimo articolo, inseriti nel corso dell'esame al Senato, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico-privato, attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione; il successivo comma 3 modifica, quindi, l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011.
  Il comma 3-ter dell'articolo 33 detta disposizioni per l'individuazione del soggetto destinatario delle risorse per le attività progettuali e per la realizzazione di interventi ferroviari compresi nella legge obiettivo, qualora il soggetto aggiudicatore non sia R.F.I., ma un soggetto da questa direttamente o indirettamente partecipato.
  Il comma 4 dell'articolo 33 reca disposizioni in merito alla gestione della nuova tratta autostradale Cecina-Civitavecchia, prevedendo, fra l'altro, che, per i primi dieci anni della sua gestione, venga trasferito alla regione Toscana una quota fino al 75 per cento del canone annuo che viene versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, entro un limite massimo di 15 milioni di euro all'anno.
  L'articolo 33-bis, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.
  L'articolo 33-quater, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai Pag. 53migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
  L'articolo 33-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
  Sempre al Senato è stata poi inserita al comma 3 dell'articolo 34 del provvedimento la lettera b), la quale dispone il trasferimento, a titolo gratuito, di una parte dell'Arsenale di Venezia al comune di Venezia che dovrà anche garantire l'uso gratuito dell'area Nord per la realizzazione del Centro operativo di gestione del M.O.S.E. e per gli utilizzi della fondazione «La Biennale di Venezia», del C.N.R. e degli altri soggetti pubblici che svolgono funzione istituzionali e che sono ubicati nelle aree trasferite.
  Di controlli ambientali, si occupa, poi, il comma 4 dell'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale introduce nella procedura di VIA delle grandi opere, un termine di trenta giorni entro il quale i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  Il comma 5 dell'articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato, reca invece norme volte al completamento degli interventi previsti per il superamento del contesto critico relativo alla messa in sicurezza e bonifica della discarica illegale di rifiuti tossici scoperta alcuni anni fa nel territorio del comune di Bussi.
  Il successivo comma 6 del medesimo articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato, torna ad occuparsi di lavori pubblici, recando una modifica alla procedura attuativa dell'articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011 sull'Expo Milano 2015, che aveva demandato ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'individuazione dei tratti stradali oggetto di deroga con riguardo ai limiti di distanza minima dal ciglio stradale con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione dell'Expo Milano 2015. Con la modifica in questione si individua nella struttura amministrativa, ovvero nello stesso Ministero anziché nel Ministro l'organo competente ad emanare il provvedimento amministrativo.
  Il comma 14, lettera a), dell'articolo 34, modificando la disciplina prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011 per il definanziamento delle infrastrutture strategiche «ferme», dispone che le relative somme, iscritte in conto residui, debbano essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al al fondo ove affluiscono i finanziamenti per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo. La successiva lettera b) dello stesso comma sopprime, quindi, i commi 7 e 7-bis dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che prevedevano il trasferimento, dall'ANAS a Fintecna, di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS in società co-concedenti.
  Il comma 15 dell'articolo 34, introdotto durante l'esame al Senato, reca, poi, alcune modifiche al decreto legislativo n. 228 del 2011 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche».
  Il comma 30 dell'articolo 34, intervenendo in materia di ambiente, dispone che, a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012, entri in vigore la sanzione prevista in caso di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci (cosiddetti shoppers) non conformi alle prescrizioni dettate dal medesimo decreto-legge n. 2 del 2012. Osservo, peraltro, che nel testo iniziale del provvedimento in esame, il termine di entrata in vigore della sanzione veniva anticipato di un anno Pag. 54rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 2 del 2012, essendo fissato al 31 dicembre 2012.
  I commi da 31 a 33 dell'articolo 34 dettano, invece, norme per la realizzazione, nella città di Pescara, di interventi urgenti diretti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara.
  In tema di appalti pubblici interviene, poi, il comma 35 dell'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale pone a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani.
  Il successivo comma 50 dell'articolo 34 reca, invece, modifiche all'articolo 285 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035MW). Il successivo comma 51 riscrive inoltre la norma dettata dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 relativa all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
  L'articolo 34-nonies, introdotto durante l'esame al Senato, reca norme volte alla definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale. In particolare, si prevede che per la chiusura delle relative situazioni debitorie o creditorie, il Ministero per le infrastrutture viene autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle richiamate leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
  A sua volta l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, può effettuare controlli a campione in relazione alla sussistenza del requisito del reddito, prevedendosi che, qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.
  L'articolo 34-decies, introdotto al Senato, traspone nel decreto le disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 187 del 2012, recante «Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale», in corso di esame presso il Senato della Repubblica. Tali disposizioni delineano le procedure da seguire per la citata ridefinizione e definiscono, in mancanza del rispetto delle fasi delineate, precisi casi di caducazione di tutti gli atti posti in essere tra concessionario e contraente generale. In tali casi di caducazione viene altresì prevista la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. Viene inoltre previsto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provveda a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
  In materia di ambiente, il comma 7 dell'articolo 36, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca, poi, una serie di novelle agli allegati alla Parte II del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) che elencano gli impianti per la produzione di energia idroelettrica assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, adeguando, ad esempio, da 100 a 250 kW, il limite di potenza di concessione per gli impianti per i quali non è più richiesta la VIA di competenza regionale. Ulteriori novelle integrano gli elenchi dei progetti di elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e, quindi, non più a valutazione di impatto ambientale regionale.
  I successivi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 36 prevedono, quindi, che le regioni Pag. 55aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE (cosiddetta «direttiva nitrati»). Viene altresì previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni, e l'applicazione nelle ZVN, nelle more dell'aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili.
  Infine, il comma 10-bis dell'articolo 36, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA.
  In conclusione, si riserva di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, anche alla luce del dibattito si svolgerà in Commissione e delle osservazioni e suggerimenti che i colleghi vorranno segnalare.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 11 dicembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.10.