CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 130

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 12.

D.L. 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5520-B Governo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Armando DIONISI (UdCpTP), relatore, riferisce che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa», già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Ricorda che, nella seduta del 31 ottobre 2012, la VIII Commissione aveva espresso sul testo originario del decreto legge, per le parti di propria competenza, e dunque per quelle relative alle norme (contenute nell'articolo 11 del provvedimento) a sostegno della ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, un parere favorevole con condizione e osservazioni.
  Nel prendere atto positivamente del fatto che sostanzialmente i rilievi evidenziati nel citato parere della VIII Commissione si sono tradotti in proposte emendative poi approvate dalle Commissioni di merito, fa presente che, a norma del regolamento, l'esame odierno si concentrerà esclusivamente sulle parti del decreto-legge e del disegno di legge di conversione Pag. 131di competenza della VIII Commissione oggetto di modifiche da parte del Senato.
  Segnala, peraltro, che il provvedimento risulta già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalle ore 16 della seduta pomeridiana di oggi.
  Ciò detto, rileva anzitutto che al Senato è stato inserito nell'articolo 11 un comma iniziale che, intervenendo sull'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza i comuni colpiti dal terremoto e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa per il personale. Viene, altresì, precisato che gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
  Una seconda modifica introdotta dal Senato riguarda, poi, la norma prevista all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, del provvedimento che, novellando l'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012, ha escluso i contratti stipulati dai privati per l'esecuzione di lavori connessi agli interventi di ricostruzione dall'applicazione di talune disposizioni in materia di appalti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che in questi casi resta comunque ferma l'esigenza di assicurare criteri di controllo di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari.
  Il Senato ha poi introdotto ex novo il punto 5-bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, che esclude dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, le spese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, sostenute dai comuni colpiti dal terremoto con risorse proprie, provenienti da erogazioni liberali e da donazioni di cittadini ed imprese private. La deroga è concessa per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro e l'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è ripartito nel limite di 9 milioni di euro annui a favore dei comuni della regione Emilia-Romagna e nel limite di 500 mila euro annui per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto.
  Rileva, quindi, che un'ulteriore modifica, più formale che di merito, è stata apportata al Senato con l'approvazione della nuova lettera a) del comma 3-ter dell'articolo 11, che esclude il comune Motteggiana dall'elenco dei comuni ai quali il decreto-legge n. 83 del 2012 aveva esteso, ove risulti l'esistenza di un collegamento diretto tra i danni e gli eventi sismici del maggio 2012, l'applicabilità delle disposizioni a favore della ricostruzione delle zone terremotate. L'introduzione di tale disposizione al Senato si è resa necessaria per il fatto che il testo approvato dalla Camera conteneva già una norma (comma 1-quater dell'articolo 11) che consente la diretta e integrale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto legge n. 74 del 2012 al territorio del comune di Motteggiana.
  Una modifica sostanziale è invece, a suo avviso, quella apportata dall'altro ramo del Parlamento con l'introduzione del comma 3-quater dell'articolo 11, che modifica le norme concernenti il credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 introdotte dall'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, la modifica introdotta dal Senato estende la platea dei beneficiari del credito di imposta anche alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non godendo di contributi a titolo di risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza sismica stabilita dal citato decreto-legge n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
  Dopo avere accennato al fatto che, in tema di obblighi tributari e non tributari, al Senato è stato differito dal 16 al 20 dicembre 2012 il termine di scadenza dei relativi adempimenti amministrativi, segnala Pag. 132quindi le modifiche che hanno portato ad una complessiva revisione dei commi da 7 a 12 dell'articolo 11 del provvedimento, i quali disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che ne abbiano i requisiti, oltre ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, anche la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  Al riguardo, fa presente che il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno peraltro restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.
  In particolare, segnala che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate modifiche e integrazioni al testo approvato dalla Camera, al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa che possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale; in secondo luogo, per precisare che previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e Associazione bancaria italiana, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Inoltre, per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa. Il nuovo comma comma 7-ter, interamente sostituito al Senato, stabilisce, infine, quale sia la documentazione che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori (per i titolari di reddito di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole l'autodichiarazione, nella parte riguardante la «ripresa piena dell'attività», si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola), mentre il nuovo comma 7-quater fa salva la restante procedura prevista dall'articolo 11. Conclude, quindi, sul punto, ricordando che tali modifiche recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
  Avviandosi alla conclusione, segnala che le ultime due modifiche introdotte dal Senato riguardano le norme relative all'applicazione del subappalto e alla sospensione dei termini processuali nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012. Con la prima modifica, si è inteso intervenire sulle disposizioni di cui al comma 13-bis dell'articolo 11, le quali stabiliscono che la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del Codice degli appalti pubblici, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'avvio da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto di subaffidamento e il suo ingresso nel cantiere. Al riguardo, con la citata modifica introdotta dal Senato, si è voluto specificare che la richiesta presentata dall'affidatario deve riguardare il subappalto di lavori. Con l'ultima modifica apportata dal Senato, si è infine prolungato, fino al 30 giugno 2013 (e dunque di ulteriori sei mesi) la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Peraltro, la disposizione introdotta dal Senato prolunga la sola sospensione dei Pag. 133termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Non viene, invece, prolungata la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, né vengono espressamente prolungati i termini relativi alle procedure concorsuali.
  Esaurita così l'illustrazione puntuale delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo dell'articolo 11 del provvedimento in esame, sulle quali esprime un giudizio complessivamente positivo, prima di concludere, ritiene opportuno affrontare il dato politico rappresentato dal giudizio di insoddisfazione manifestato da alcuni senatori provenienti dalle zone terremotate in sede di approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica.
  In particolare, rileva che il loro giudizio negativo è stato motivato con riferimento alla mancata approvazione di alcune proposte emendative che peraltro riproponevano temi e questioni già oggetto di un ordine del giorno presentato alla Camera dalla collega Ghizzoni ed accettato dal Governo nella seduta dell'8 novembre scorso. Al riguarda, osserva che si tratta, come è noto, delle questioni relative alle aziende e agli esercenti di attività commerciali o agricole che hanno avuto un danno al reddito della propria impresa e per i quali non sono previste specifiche misure di sostegno; ai lavoratori dipendenti, a favore dei quali non è stato riconosciuto il diritto ad essere assoggettati a trattenute complessivamente non superiori al quinto dello stipendio per quanto concerne il recupero di somme a loro carico a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, di imposte sul reddito o di premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; ai professionisti, del tutto esclusi dagli interventi di sostegno fin qui approntati. Nel richiamare tali questioni, tuttavia, e nell'affermare di comprendere le ragioni che sono alla base delle citate prese di posizione di alcuni colleghi parlamentari emiliani, sottolinea però il fatto che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il Governo ha manifestato la volontà e la disponibilità a valutare se, ed eventualmente come, inserire o recuperare lo spirito delle citate proposte emendative nella legge di stabilità che è in corso di approvazione.
  Conclude, quindi, esprimendo il suo personale auspicio che in quella sede possano trovare posto le richiamate misure, fermo restando il suo giudizio positivo sul complesso delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato, e invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia l'intenzione di non partecipare alla votazione sulla proposta di parere sul provvedimento in esame, pur dando atto al relatore di aver svolto un ottimo lavoro. Pur essendo d'accordo, infatti, sul giudizio complessivamente favorevole riferito dal relatore sul complesso delle modifiche approvate dal Senato – in particolare sull'estensione del credito di imposta anche alle imprese che, pur non godendo di contributi a titolo di risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico degli immobili nei quali si svolge l'attività produttiva – sottolinea con rammarico il mancato inserimento nel provvedimento delle misure dirette a sostenere le aziende commerciali o agricole che hanno avuto un danno al reddito della propria impresa, a garantire un'equa rateizzazione delle quote di contributi e imposte a carico dei lavoratori dipendenti e a supportare le attività dei professionisti finora esclusi da ogni intervento di sostegno.
  Conclude, quindi, richiamando il Governo all'assoluta necessità di rivedere le proprie posizioni, garantendo formalmente che tali misure agevolative, peraltro riconosciute in tutti i precedenti casi di terremoti che hanno colpito il Paese, troveranno posto nella legge di stabilità.

  Carmen MOTTA (PD), preliminarmente, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal collega Dionisi e, in particolare, per la sottolineatura che egli ha voluto dare nell'ultima parte della sua relazione alle questioni rimaste ancora Pag. 134aperte in tema di agevolazioni fiscali a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio 2012. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni politiche che hanno indotto il relatore ad annunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, sottopone alla sua attenzione l'opportunità di inserire in tale proposta di parere un esplicito richiamo alle seguenti misure, peraltro già in parte enunciate dal collega Benamati, dirette ad assicurare un'equa rateizzazione del recupero dei versamenti contributivi sulle buste paga dei lavoratori e una concreta possibilità per le imprese di accesso al credito per la dilazione e la successiva rateizzazione dei pagamenti fiscali e contributi dovuti.
  Pur riconoscendo, infatti, l'impegno fin qui dimostrato dal Governo per garantire le risorse per la ricostruzione delle zone terremotate, considera che tali ulteriori misure agevolative siano indispensabile per garantire, da un lato, la sostenibilità del reddito dei lavoratori e la sopravvivenza delle tante imprese danneggiate dal terremoto e, dall'altro, lo stesso trattamento riconosciuto in passato alle popolazioni di altre regioni italiane colpite da calamità naturali altrettanto gravi.
  Nel prendere atto, inoltre, come opportunamente ricordato dal relatore nel suo intervento, che il Governo ha manifestato, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, la disponibilità a verificare le condizioni per inserire le misure agevolative in questione nella legge di stabilità che il Parlamento si appresta ad approvare, giudica negativamente quanto accaduto nell'altro ramo del Parlamento, dove il voto di fiducia è stato chiesto dal Governo su un testo diverso da quello definito dalle Commissioni di merito e comprensivo delle richiamate misure agevolative. Avviandosi alla conclusione, rivolge, quindi, un forte appello al Governo a tradurre subito in atti concreti la manifestata disponibilità di dare risposta alle questioni ancora in sospeso in una regione nella quale con un apporto corale, in soli 5 mesi, dando prova di solidarietà, operosità e serietà non comuni, si è riusciti a chiudere tutti i campi di accoglienza provvisoria, a realizzare 28 scuole temporanee per garantire a 18 mila studenti e alle loro famiglie il regolare svolgimento dell'anno scolastico, a mettere in sicurezza gli immobili pubblici danneggiati e ad avviare le procedure per la ricostruzione sia delle abitazioni che delle attività imprenditoriali distrutti dal terremoto.
  Conclude, quindi, ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e rinnovando allo stesso la richiesta di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un riferimento alle questioni sottolineate da lei e dal collega Benamati.

  Armando DIONISI (UdCpTP), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi Benamati e Motta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento che illustra sinteticamente (vedi allegato).

  Gianluca BENAMATI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che recepisce lo spirito delle sue considerazioni. Ciò nondimeno, mantiene ferma la sua intenzione di non partecipare alla votazione di tale proposta di parere, come segnale politico diretto al Governo circa la necessità di dare una risposta positiva alle esigenze dei cittadini e delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012.

  Carmen MOTTA (PD) nell'esprimere un ringraziamento al relatore per avere colto nella proposta di parere appena illustrata i punti qualificanti e le finalità del proprio intervento, ribadisce che la propria intenzione di non partecipare al voto, come già detto dal collega Benamati, deve essere intesa come un segnale politico chiaro al Governo in ordine alla necessità di tradurre in atti normativi concreti, fin dall'approvazione della legge di stabilità, le più volte richiamate misure agevolative a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto del maggio 2012.

  Raffaella MARIANI (PD) esprime, anzitutto, piena comprensione per le ragioni Pag. 135che hanno portato i colleghi Benamati e Motta a dichiarare la loro intenzione di non partecipare al voto. Nel richiamare, quindi, il Governo alla necessità di mantenere fede agli impegni già assunti in sede parlamentare sulle questioni rappresentate dai colleghi intervenuti, preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
COM(2011)897 def.

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

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