CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5520-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il disegno di legge C. 5520-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.
  Passando ad esaminare le soli parti del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze modificate o introdotte, rispetto al testo approvato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato, richiama innanzitutto la modifica apportata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, la quale inserisce nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, cinque nuovi articoli, da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali. In tale contesto al Senato, al comma 2 del nuovo articolo 147-bis, è stata eliminata la previsione secondo cui sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa anche gli atti di accertamento di entrata.
  Alla lettera q) del medesimo comma 1 dell'articolo 3, la quale, modificando l'articolo 243 del TUEL, introduce l'obbligo che i contratti di servizio che gli enti locali stipulano con le società da essi controllate, contengano clausole volte a prevedere, nel caso di situazioni di deficit strutturale dell'ente, la riduzione delle spese di personale delle stesse società, il Senato ha specificato che tale obbligo non si applica alle società quotate.
  Al comma 6-bis dell'articolo 9, il quale prevede che entro il febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, il Senato ha chiarito che tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.Pag. 103
  Il nuovo comma 6-ter del medesimo articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, individua nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dall'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dello stesso articolo 9.
  Al riguardo rammenta che il citato comma 6, intervenendo sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali recata dal predetto articolo 91-bis, comma 3, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista in favore degli immobili di proprietà di enti non commerciali che abbiano un'utilizzazione «mista» (cioè sia commerciale sia non commerciale), specifica, con riferimento agli immobili per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, che il regolamento del Ministro dell'economia con cui devono essere definite modalità e procedure di presentazione della dichiarazione in base alla quale si accerta la proporzione tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di tale rapporto, ha anche il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), e di indicare gli elementi per individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.
  Le modifiche recate dal comma 6 sono finalizzate a superare i rilievi espressi dal Consiglio di Stato nel parere recentemente adottato sullo schema di regolamento predisposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 91-bis, in quanto i giudici amministrativi hanno rilevato come la normativa appena richiamata non demandi «al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali» e come dunque parte dello schema esuli dall'oggetto del potere regolamentare attribuito dall'articolo 91-bis, in quanto «è diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali», mirando dunque a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività, in assenza di criteri o altre indicazioni normative atte a specificare la natura non commerciale di un'attività.
  Alla luce di tali previsioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012 (quindi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 174 del 2012) è stato pubblicato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, il quale reca, in primo luogo, le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività svolte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Il decreto definisce quindi i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive.
  In tale contesto la norma di cui al comma 6-ter sembra volta a chiarire che i compiti attuativi attribuiti alla fonte regolamentare dal comma 3 dell'articolo 91-bis sono già stati realizzati dal citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, la cui base legislativa è stata integrata dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge.
  Il nuovo comma 6-quater dell'articolo 9, anche esso introdotto nel corso dell'esame Pag. 104al Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto, a decorrere dal 1o dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.
  In particolare, fermi restando la data e gli effetti delle incorporazioni citate, la lettera a) del comma 6-quater modifica il comma 10 del predetto articolo 23-quater, il quale reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, resesi necessarie a seguito delle procedure di riorganizzazione previste dallo stesso articolo 23-quater.
  In dettaglio, il numero 3) della lettera d) del citato comma 10 è modificato al fine di precisare che l'Agenzia richiamata ai commi 3-bis e 4 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 300 è l'Agenzia delle entrate.
  Viene quindi inserita nel comma 10 una nuova lettera d-bis), che modifica l'articolo 67, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 300, in materia di nomina di quella metà dei membri del comitato di gestione delle Agenzie fiscali che deve essere composta da dipendenti di pubbliche amministrazioni (ovvero da soggetti esterni dotati di specifica competenza territoriale) diversi dai dirigenti delle Agenzie stesse. A tale proposito la norma conferma la legittimità della nomina, quali componenti dei predetti comitati di gestione, di quei dirigenti pubblici che siano stati nominati al di fuori dei ruoli della PA ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelti tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, secondo quanto stabilito.
  La lettera b) del comma 6-quater contiene inoltre una norma di interpretazione autentica volta a circoscrivere la capacità di deliberazione dei componenti del comitato di gestione della rinnovata Agenzia delle entrate indicati all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo n. 300, alle sole materie concernenti le competenze dell'assorbita Agenzia del territorio.
  Il comma 6-quinquies dell'articolo 9, a sua volta inserito durante l'esame al Senato, esclude gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.
  Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.
  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia e sulla quantificazione e ripartizione del contributo individuato a valere sui proventi annuali, da assegnare alle province di Como, Varese e Lecco nonché al Ministero dell'interno, sostituendo la disciplina vigente in materia.
  In particolare, il comma 1 autorizza la costituzione, da parte del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2013, di un'apposita società per azioni, soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri, per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, al cui capitale sociale partecipa esclusivamente il Comune di Campione d'Italia.
  In tale ambito la disposizione prevede che l'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco, nonché i rapporti tra la società di gestione e il Comune di Campione d'Italia, siano disciplinati con apposita convenzione stipulata tra le parti.
  Il comma 2 interviene sulla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito sui proventi della casa da gioco, per assegnare quote di Pag. 105finanziamento alle province di Como, Varese e Lecco, nonché al Ministero dell'interno.
  In particolare, la norma dispone che, a partire dall'inizio di attività della società, sul totale dei proventi annuali di tutti i giochi, al netto del prelievo fiscale, qualora essi siano superiori a 130 milioni di franchi svizzeri, è individuato un contributo, entro il 3 gennaio dell'anno successivo, secondo un sistema percentuale e progressivo sui proventi medesimi.
  La norma prevede un contributo del 3 per cento sui proventi fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 – e poi ogni biennio – il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, verificherà la percentuale del contributo da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, adeguerà la stessa con decreto interministeriale, sentiti il Comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo.
  Il contributo così determinato è ripartito: per il 40 per cento alla provincia di Como; per il 20 per cento alla provincia di Varese; per il 16 per cento alla provincia di Lecco; per il 24 per cento al Ministero dell'interno.
  Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia del territorio, sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, laddove la legislazione vigente prevede che le somme attribuite alle province siano utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o attraverso contributi ai comuni.
  In connessione con la nuova disciplina, la norma dispone, a decorrere dalla data di inizio di attività della società, la cessazione di efficacia delle disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 (legge finanziaria per il 2009), che attualmente regolano le attività e l'utilizzo dei proventi della casa da Gioco di Campione d'Italia.
  Il comma 3-quater dell'articolo 11, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, modifica le norme concernenti la fruizione del credito d'imposta in favore di soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che, a seguito del sisma del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, introdotte dall'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012.
  In particolare, la nuova disposizione inserisce un nuovo comma 1-bis nel predetto articolo 67-octies, al fine di estendere la platea dei beneficiari del credito d'imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
  Ai commi 5 e 6 dell'articolo 11, i quali prevedono, rispettivamente, che i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012, debbano regolarizzare gli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio, e che il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, è prorogato al 16 dicembre 2012, nel corso dell'esame al Senato la scadenza dei suddetti obblighi è stata spostata ulteriormente al 20 dicembre 2012.
  I commi da 7 a 12 dell'articolo 11, modificati nel corso dell'esame al Senato, disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la Pag. 106ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  A tale fine si prevede che i soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.
  In tale contesto sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in materia, che recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 194 del 2012, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
  In particolare, il comma 7-bis è stato integrato al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa i quali possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale. Inoltre si è precisato che, previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'ABI prevista dal comma 7 dell'articolo, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F.
  Per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa. Viene conseguentemente soppresso il comma 9-bis, contenente analoga disposizione.
  Il comma 7-ter, interamente sostituito al Senato, stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9, al fine di certificare (mediante autodichiarazione) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi, nonché la circostanza che i danni subiti sono stati di entità tale da condizionare una ripresa piena della attività di impresa, e di indicare i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione, nonché la copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
  A questi fini, per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, l'autodichiarazione, nella parte riguardante la «ripresa piena dell'attività», si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai titolari di reddito di lavoro dipendente.
  Il nuovo comma 7-quater fa salva la restante procedura prevista dall'articolo.
  Non ha invece subito modifiche, rispetto al testo approvato dalla Camera, il comma 1-bis dell'articolo 11, il quale, per i fabbricati rurali situati nei territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, proroga dal 30 novembre 2012 al 31 maggio 2013 il termine, fissato dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quale i medesimi fabbricati devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

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  Francesco BARBATO (IdV), confermando le considerazioni critiche già espresse dal gruppo dell'Italia dei Valori nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento, esprime una valutazione fortemente negativa sull'intervento legislativo, il quale testimonia come, all'intenzione, più proclamata dal Governo e dalle forze politiche che lo sostengono, di realizzare finalmente una riduzione dei costi della politica, non corrisponda, in realtà, alcuna misura concreta.
  Infatti, il decreto-legge non incide in modo efficace su quelle forme di finanziamento improprio della «casta» che sono emerse con drammatica evidenza in occasione dei numerosi scandali che hanno coinvolto la politica nazionale e locale nel corso degli ultimi anni. A tale proposito evidenzia come, in evidente spregio della volontà popolare espressasi con l'approvazione del referendum popolare abrogativo del precedente sistema di finanziamento pubblico dei partiti, la classe politica abbia inteso reintrodurre surrettiziamente diverse forme di finanziamento, consistenti nel rimborso per le spese elettorali, nei finanziamenti attribuiti ai gruppi consiliari, a livello regionale e di enti locali, e ai gruppi parlamentari, a livello nazionale, nonché nei numerosi, insostenibili privilegi riconosciuti al personale politico. A quest'ultimo riguardo richiama l'istituto dell'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali, che risulta sostanzialmente confermato dal provvedimento in esame, nonostante esso appaia assolutamente intollerabile, alla luce dei pesanti sacrifici accollati ai cittadini onesti dalla riforma delle pensioni e dal fortissimo inasprimento della pressione fiscale adottate dall'attuale Governo, il quale si è limitato ad assumere misure rigoristiche e vampiresche nei confronti dei ceti più deboli, tutelando, al contrario, gli interessi dei potenti, degli speculatori e della grande finanza.
  Sottolinea, quindi, come l'Esecutivo e la maggioranza abbiano perso l'ennesima occasione per dare ai cittadini il segnale di voler finalmente incidere sulle sacche di privilegio e sugli enormi sprechi che si registrano sia a livello locale sia a livello nazionale, ad esempio intervenendo sulle spese degli organi costituzionali, le quali, come nel caso della Presidenza della Repubblica, subiranno addirittura un incremento nei prossimi anni, e preferiscano invece perpetuare una politica di stampo conservatore che favorisce i professionisti della politica.
  Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Maurizio FUGATTI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
C. 5603.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Causi, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

  Marco CAUSI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1). In particolare, la condizione contenuta nella proposta di parere segnala l'esigenza, qualora la Commissione di merito ritenga opportuno mantenere l'attuale impostazione di dettaglio della proposta di legge, di far salva la norma, recata dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in base alla quale la nota integrativa al bilancio di previsione specifica gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni Pag. 108del prelievo obbligatorio (cosiddette tax expenditures), evidenziando come tale previsione risulti certamente positiva e sia dunque meritevole di essere confermata.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo condivisibili, in particolare, sia la condizione volta alla conferma della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, in materia di cosiddette tax expenditures, sia l'osservazione con la quale si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame con il disposto dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di parificazione della Corte dei conti dei documenti di bilancio delle regioni.

  Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il provvedimento in esame rappresenti l'attuazione, a livello normativo nazionale, delle decisioni scellerate assunte a livello europeo con il cosiddetto Fiscal compact, che perseguono una perversa logica di stampo ragionieristico e monetarista, volta a garantire il principio astratto di stabilità delle finanze pubbliche, senza, tuttavia, tenere in alcun conto le reali esigenze dei cittadini, i quali non devono essere considerati come sudditi, ma come persone titolari di diritti sociali e di aspettative di vita meritevoli di rispetto e considerazione.
  In tale contesto il gruppo dell'Italia dei Valori ribadisce il suo fortissimo dissenso nei confronti di tale impostazione, voluta dalle tecnocrazie europee e dai centri di potere della finanza internazionale, di cui il Governo Monti ed i partiti che lo sostengono si sono resi docili esecutori.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.40.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissione competenti in sede consultiva, le quali hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni.
  Informa, inoltre, che è stata trasmessa al Governo la richiesta di esprimere l'eventuale assenso al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tale proposito, segnala come i gruppi non abbiano ancora espresso il loro avviso in merito a tale trasferimento.
  Informa altresì che, a seguito di una sua richiesta, il Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, ha trasmesso, con lettera del 26 novembre scorso, una nota contenente le considerazioni dell'Istituto in merito a taluni aspetti del provvedimento, che è a disposizione dei componenti della Commissione.
  In tale contesto ritiene opportuno proseguire nella procedura per il trasferimento alla sede legislativa, e rinviare alla fede dell'esame in sede legislativa le valutazioni circa gli eventuali correttivi da apportare al testo.Pag. 109
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.45.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte che l'interrogazione n. 5-08583 è stata sottoscritta dal deputato Fogliardi.
  Informa inoltre che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-08585 Pugliese, al fine di fornire ad esso una più compiuta risposta.

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte quindi che l'interrogazione 5-08585 sarà svolta in altra seduta.

5-08582 Ventucci: Realizzazione dello sportello unico doganale.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Cosimo VENTUCCI (PdL), nel confermare la grande considerazione da lui nutrita nei confronti dell'Agenzia delle dogane e di tutto il personale di tale articolazione dell'amministrazione finanziaria, le cui grandi capacità sono testimoniate dai successi ottenuti in tutti i settori in cui essa è chiamata a operare, esprime, tuttavia, il proprio dissenso in merito alla parte della risposta in cui il Sottosegretario ha negato – probabilmente, per ragioni di fair play nei confronti di taluni Paesi dell'Unione europea – l'esistenza di distorsioni dei traffici a favore di Stati che attuano procedure doganali diverse da quelle vigenti in Italia.
  Ricorda, peraltro, di avere più volte posto in risalto, anche in occasione delle audizioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, la situazione di svantaggio competitivo in cui l'Italia si trova, ad esempio, rispetto agli altri Paesi europei – soprattutto gli Stati baltici e del Nord Europa –, sia in generale, sia per quanto riguarda, in particolare, le modalità delle verifiche sanitarie connesse con la procedura standard prevista per il cosiddetto «controllo ufficiale» delle partite di alimenti di origine non animale in arrivo presso i punti di confine dove operano gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), le modalità di rilascio del nulla osta sanitario (NOS) e del documento comune di entrata (DCE), nonché la procedura di rilascio dei certificati sanitari su alimenti di origine animale e sui loro sottoprodotti, nonché sui prodotti vegetali (che possono presentare un rischio di malattie contagiose o infettive per gli animali), oggetto dell'interrogazione.
  Considera quindi positivo che l'Agenzia delle dogane e il Ministero della salute abbiano condiviso l'opportunità di avviare una sperimentazione di tre settimane presso il porto di Ravenna – che auspica possa essere presto estesa a porti più importanti –, al fine di realizzare il raccordo informativo tra le due amministrazioni e di consentire, finalmente, il pieno avvio dello «sportello unico doganale», istituito dall'articolo 4, comma 57, della Pag. 110legge n. 350 del 2003 ma mai realizzato, nonostante siano trascorsi più di otto anni dall'entrata in vigore della menzionata disposizione.
  In proposito, rileva come la semplificazione delle operazioni di import/export, attraverso la concentrazione dei termini delle attività istruttorie di competenza di amministrazioni diverse da quella doganale, non possa essere ulteriormente ritardata – per non accrescere lo svantaggio competitivo dell'Italia rispetto ai predetti competitori europei – e richieda, verosimilmente, anche la soluzione di problemi che attengono alla disponibilità, da parte del Ministero della salute, delle risorse necessarie, in termini di personale specializzato e di strutture, per eseguire in maniera più sollecita i controlli di propria competenza, assolutamente necessari e inderogabili per la tutela della salute pubblica.
  Ritiene importante, inoltre, far sapere ai contribuenti italiani che ben l'80 per cento delle attività complessive previste in sede di import/export di merci e prodotti sul territorio nazionale coinvolge l'Agenzia delle dogane e il Ministero della salute, come riportato nella risposta, osservando, in proposito, come la strategia operativa consistente nello spostamento del momento del controllo dalla fase doganale alla fase commerciale, già seguita in sinergia tra l'Agenzia delle dogane e il Ministero della salute nel settore dell'occhialeria, debba avere senz'altro un ambito di applicazione più vasto, al fine di evitare che la permanenza di merce vincolata al controllo presso gli spazi doganali generi oneri aggiuntivi, che si riflettono inevitabilmente sul prezzo finale dei prodotti.
  Si dichiara, pertanto, soddisfatto della risposta, per quanto concerne le iniziative e i tempi previsti per la realizzazione dello «sportello unico doganale», sottolineando peraltro come il Parlamento vigilerà affinché non si registrino ulteriori ritardi nell'attuazione di tale importante strumento di semplificazione.

5-08583 Fluvi e altri: Interpretazione della disciplina sanzionatoria relativa al meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA.

  Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, ritenendo importante che l'Agenzia delle entrate abbia preso atto dell'opportunità di approfondire la questione segnalata dagli interroganti, al fine di individuare l'esatto ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ritenendo peraltro che a tale esigenza debba essere data tempestivamente risposta.

5-08584 Della Vedova e altri: Restituzione del 50 per cento dei tributi versati dai cittadini residenti nei comuni interessati dal sisma che ha colpito nel 2002 la provincia di Catania, i quali non hanno potuto avvalersi della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006.

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, assieme ai deputati Della Vedova, Lo Presti, Granata e Briguglio, evidenziando, preliminarmente, come sia prioritario, per gli interroganti, portare all'attenzione del Governo e della Commissione una situazione di sostanziale disparità di trattamento in materia di regolarizzazione dei debiti fiscali, perpetrata dallo Stato nei confronti dei cittadini danneggiati dal sisma verificatosi nei territori della cinta dell'Etna nell'ottobre del 2002.
  Osserva, peraltro, come, nonostante svariati solleciti e molteplici richieste di confronto, soltanto ora, a distanza di due anni, si ottenga un riscontro da parte del Dicastero competente.
  Pur comprendendo le criticità finanziarie del momento, appare lecito chiedersi, Pag. 111ad avviso dei presentatori dell'interrogazione, se non fosse il caso di armonizzare la normativa in materia, restituendo quanto indebitamente versato ai contribuenti che hanno già sanato la propria posizione nel 2005, ed equiparando, in tal modo, le posizioni fiscali di tutti i soggetti colpiti dal sisma del 2002.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringrazia il Sottosegretario per le informazioni fornite e per l'attenzione mostrata nei confronti di una vicenda che appare compromettere in maniera evidente il principio di parità di trattamento dei cittadini.
  Infatti, mentre circa 20.000 contribuenti residenti nell'area colpita dal sisma, usufruendo delle prime disposizioni adottate in materia nel 2005, hanno pagato quanto dovuto a titolo di tributi e contributi nei termini stabiliti dalla legge, coloro i quali non hanno definito la propria posizione debitoria, hanno potuto usufruire di un'ulteriore agevolazione, consistente nell'abbattimento del 50 per cento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.
  In proposito, osserva come l'alleggerimento della posizione fiscale di una parte dei contribuenti interessati, reso possibile da disposizioni entrate in vigore dopo il 2005, non osti al riconoscimento della stessa agevolazione anche a tutti gli altri cittadini colpiti dal medesimo evento calamitoso, rilevando come tale misura sarebbe opportuna, tra l'altro, per risollevare le sorti economiche e le condizioni sociali del territorio danneggiato.
  Evidenzia, quindi, come le disposizioni recate in merito dalla legge finanziaria per il 2007 abbiano tenuto conto soltanto in parte delle esigenze dei contribuenti siciliani interessati, creando, di conseguenza, un'illegittima disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in una situazione identica.
  Tale aspetto, del resto, è stato più volte sottolineato anche dal comitato spontaneo «Sisma 2002», i cui promotori reclamano il diritto al paritario trattamento sul piano sociale e contributivo, che agli interroganti sembra opportuno riconoscere loro, a maggior ragione ove si consideri che vi è, sullo sfondo della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, un'unica tragedia umana e sociale.

5-08586 Barbato: Vicende relative al mancato collocamento in Borsa dei titoli della società SEA Spa.

  Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Francesco BARBATO (IdV) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita, la quale dimostra come, ormai, il rappresentante del Governo sia ridotto a svolgere una funzione meramente notarile, senza dare alcuna connotazione politica alle posizioni che l'Esecutivo è chiamato ad assumere in ordine alle tematiche oggetto degli atti di sindacato ispettivo.
  Per quanto riguarda il merito della questione affrontata dalla sua interrogazione, evidenzia come il fallimento dell'offerta pubblica iniziale dei titoli della SEA rappresenti un segnale di evidente sfiducia del mercato nei confronti della politica, in quanto nessun investitore è attualmente disposto ad acquisire in portafoglio titoli di società la cui gestione sia orientata o condizionata dalle decisioni di organi politici, nel caso di specie dal Comune e dalla Provincia di Milano. Questa condizione di generale discredito nei confronti della mano pubblica risulta ulteriormente aggravata, con riferimento alla SEA, dalla forte conflittualità che è emersa in seno alla compagine azionaria della stessa società, nonché dalla consapevolezza che l'intera operazione di dismissione di una quota delle partecipazioni pubbliche in essa detenute mira esclusivamente a realizzare obiettivi di cassa degli enti pubblici interessati, come del resto già avvenuto in Pag. 112occasione del collocamento sul mercato dei titoli della società SAGAT, gestore dell'aeroporto di Torino, in assenza di alcun reale progetto di sviluppo delle società.
  In tale quadro i mercati hanno perfettamente compreso come siffatte operazioni di dismissione costituiscano vere e proprie truffe, nelle quali il risparmiatore o l'investitore privato è chiamato ad apportare risorse finanziarie per consentire ai soci pubblici, siano essi comuni, province o regioni, di perpetuare condizionamenti impropri nella gestione delle stesse società, che spesso hanno esiti catastrofici. Ritiene, pertanto, che, nelle attuali condizioni complessive di mercato, e qualora non si riesca ad eliminare finalmente le illegittime ingerenze di una classe politica vorace e spesso disonesta, si corra il concreto rischio che i processi di dismissione del patrimonio pubblico si risolvano in una vera e propria svendita di tale patrimonio, pregiudicando ulteriormente le già flebili prospettive di ripresa economica del Paese.
  Invita quindi il Presidente a farsi quanto prima promotore di iniziative che consentano alla Commissione Finanze di svolgere un approfondimento sulla tematica generale della dismissione delle partecipazioni pubbliche.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla sollecitazione compiuta dal deputato Barbato, evidenzia come la materia della dismissione e gestione delle partecipazioni azionarie pubbliche in società non appartenga agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 dicembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 12.25.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012)510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final), e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)280 final).
Audizione del Presidente di Federcasse, Alessandro AZZI.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alessandro AZZI, Presidente di Federcasse, Sergio GATTI, Direttore generale di Federcasse, e Federico CORNELLI, Direttore operativo di Federcasse, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono per formulare quesiti e considerazioni i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali rispondono Alessandro AZZI, Presidente di Federcasse, Sergio GATTI, Direttore generale di Federcasse, e Federico CORNELLI, Direttore operativo di Federcasse.

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Presidente Azzi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.25.

Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Giuseppe Mussari.
(Svolgimento e conclusione).

  La seduta comincia alle 13.25.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giuseppe MUSSARI, Presidente dell'Associazione bancaria italiana, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti e considerazioni i deputati Alessandro PAGANO (PdL), Marco CAUSI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Ezio ZANI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Giuseppe MUSSARI, Presidente dell'Associazione bancaria italiana.

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Presidente Mussari e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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