CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 74

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 12.30.

5-08320 Bernardini: Sul suicidio di un assistente della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, che pensa di risolvere il tragico fenomeno dei suicidi di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio presso istituti penitenziari attraverso l'istituzione di un numero verde dedicato proprio agli operatori penitenziari. Non si tiene conto invece che lo stress al quale sono sottoposti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, dipende sia dalle gravi carenze strutturali dell'ambiente nel quale operano che dalle stesse condizioni di lavoro (turni massacranti, rinuncia a turni di riposo e a ferie, continue situazioni di emergenza). Inoltre molti agenti penitenziari lavorano a centinaia di chilometri dalle loro famiglie, non avendo peraltro quelle soddisfazioni lavorative che meriterebbero, non essendo ad esempio equiparati agli appartenenti alle altre forze di polizia. Ritiene pertanto che per cercare di porre rimedio al fenomeno dei suicidi da parte degli agenti della polizia penitenziaria sarebbe opportuno sanare le gravi carenze che caratterizzano il loro lavoro.

5-08322 Bernardini: Sulle carenze strutturali e trattamentali della casa circondariale di Marsala e sul decreto di chiusura del carcere stesso.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta rilevando come la ragione che giustificherebbe la chiusura del carcere di Marsala sia del tutto pretestuosa, in quanto la circostanza che si tratta di un penitenziario che trova sede nel centro storico cittadino è comune a molte altre carceri, come ad esempio Regina Coeli, Poggioreale ed il carcere di Bologna, senza che si sia sentita l'esigenza di chiuderle. Non si tiene peraltro conto che nelle carceri di piccole dimensioni, come il carcere di Marsala si riesce a raggiungere un ottimo rapporto umano tra il personale penitenziario ed i detenuti al contrario di quanto avviene nelle carceri più grandi. In merito alla questione della richiesta di due detenuti di essere trasferiti in altri istituti, sottolinea quanto paradossale sia la risposta del Governo laddove si giustifica il mancato trasferimento attraverso il sovraffollamento degli istituti nei quali effettuare il trasferimento stesso. Non si tiene conto che il medesimo sovraffollamento vi è anche negli istituti dai quali si chiede di essere trasferiti. La circostanza poi che non sarebbe pervenuta all'amministrazione penitenziaria una delle richieste di trasferimento è un elemento che dovrebbe far riflettere il DAP sulla mancanza di conoscenza da parte dei detenuti dei loro diritti e doveri. Invita su quest'ultimo Pag. 75punto il Ministro Severino ad attuare quanto da lei preannunciato circa la pubblicazione e divulgazione nelle carceri di una Carta dei diritti e doveri dei detenuti.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.
C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino, C. 4077 Motta, C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 dicembre 2012.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 3) da adottare come testo base che tiene conto sia delle diverse proposte di legge abbinate che delle audizioni svoltesi ieri.
  Ritiene che, dopo le naturali verifiche in sede parlamentare e le eventuali modifiche che si potrebbero apportare al testo per migliorarlo, si potrebbe arrivare ad una rapida definizione di un testo da portare in Aula ovvero da trasferire in sede legislativa. Rileva di aver assunto come «linea-guida» della proposta di testo unificato l'intervento del Presidente del tribunale dei minori di Roma, Melita Cavallo, prendendo anche alcuni spunti dalle relazioni degli altri auditi, con particolare riferimento al riflesso sul territorio di talune statuizioni normative contenute nelle proposte abbinate.

  Giulia BONGIORNO, presidente, pone in votazione la proposta di testo unificato del relatore.

  La Commissione adotta come testo base il testo unificato proposto dal relatore (vedi allegato 3).

  Giulia BONGIORNO, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 12 dicembre prossimo, alle ore 14.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 5508 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Angela Napoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.Pag. 76
  Osserva come l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Estonia, siglato a Tallin l'8 settembre 2009, sia finalizzato al rafforzamento degli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo e il narcotraffico con l'obiettivo, più in generale, di meglio tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nei due Paesi, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali da entrambi riconosciuti.
  L'Accordo, che si compone di 16 articoli, si basa essenzialmente – come sottolineato nella relazione illustrativa che correda di disegno di legge di ratifica – sulla previsione di un costante scambio informativo finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi.
  L'articolo 1, segnatamente, prevede che le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprendano ogni attività finalizzata ad intensificare gli sforzi comuni a contrasto della criminalità organizzata, del terrorismo e del narcotraffico; a tale fine sono previste regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Paesi.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, in base al quale le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali, promuoveranno reciprocamente, su richiesta, procedure di indagine su attività relative a criminalità organizzata e prevenzione di atti terroristici, dando immediata comunicazione dei risultati.
  Ai sensi dell'articolo 6 la cooperazione bilaterale comprende, sempre conformemente alle rispettive normative nazionali, la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
  Segnala, inoltre, l'articolo 10 che prevede adeguata tutela per le informazioni e i dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte.
  Rileva infine come il disegno di legge di ratifica presenti un contenuto tipico che non pone questioni di rilievo per la Commissione giustizia.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 5509 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012, sia stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni.
  L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 11, che prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo.
  Rileva infine come il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo rechi un contenuto tipico e non ponga questioni di rilievo. Pag. 77
  Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 5511 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il Protocollo in esame, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifichi la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
  Il Protocollo si compone di tre paragrafi, che introducono una innovazione di carattere formale e definitorio, relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e prevedono una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra l'altro, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli standard dell'OCSE in materia.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca un contenuto tipico che non pone questioni di rilievo.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, osserva come il provvedimento, approvato dal Senato il 14 novembre, rechi talune norme in materia di utilizzo dei termini «cuoi», «pelle» e «pelliccia», già disciplinati dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, di cui si dispone l'abrogazione.
  In particolare l'articolo 1 contiene la definizione di «cuoio», «pelle» e «pelliccia», definendo la lavorazione e le caratteristiche dei relativi prodotti.
  L'articolo 2 prevede che le imprese specializzate nella lavorazione dei citati prodotti siano soggette alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.
  Infine è prevista la possibilità per le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative di riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.
  L'articolo 3 riproduce con qualche modifica l'articolo 3 della legge n. 1112 del Pag. 781966 che già prevede il divieto di mettere in vendita o altrimenti in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, prodotti che non siano ottenuti esclusivamente secondo le lavorazioni e i trattamenti di cui all'articolo 1.
  Più in particolare, l'articolo 3 in esame conferma il predetto divieto aggiungendo che esso si applica anche nel caso in cui tali termini siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria» ed anche se tradotti in lingua diversa dall'italiano (comma 1). Il comma 2 precisa che per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini «cuoi», «pelle» e «pelliccia», l'etichetta deve indicare lo Stato di provenienza.
  L'articolo 4 modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 in caso di violazione dei divieti ivi previsti, prevedendo che la stessa consista nel pagamento di una somma non inferiore ad 10.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente al sequestro amministrativo della merce (attualmente l'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 prevede una sanzione consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 60.000 e non superiore a 1.500.000 lire). Viene, altresì, prevista anche la legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.
  Con l'articolo 5, infine, viene abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, ed è prevista la clausola di invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Manlio CONTENTO (PdL) pur preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprime talune perplessità sulla formulazione del testo e, in particolare, sull'articolo 3, comma 2, dal quale non risulta chiaro quale sia il soggetto sul quale dovrebbe gravare l'obbligo di etichettatura.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente di essersi posto il medesimo dubbio dell'onorevole Contento e di averlo superato ritenendo che l'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 2, gravi sull'importatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver rilevato che nessuno chiede di intervenire, avverte che entro la prossima settimana la Commissione esprimerà comunque il parere sul testo in esame. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 dicembre 2012.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa nonché di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.30.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
C. 3070, approvata dal Senato.

INTERROGAZIONI

5-08070 Borghesi: Sull'autorizzazione all'assunzione di tutti i vincitori del concorso per profilo professionale di educatore, concorso pubblicato nella G.U. n. 30 del 16 aprile 2004.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1235 Ferranti recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

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