CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5520-B Governo.

(Esame e conclusione).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri, il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa, già approvato dalla Camera dei deputati. Nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, riunitosi ieri, si è convenuto di fissare per le ore 10 odierne il termine per la presentazione di emendamenti, che saranno posti in votazione a partire dalle ore 11.30. Si è convenuto altresì che il mandato al relatore sarà conferito entro le ore 13.
  Comunica che il Comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza sul provvedimento in esame.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, prima di illustrare alle Commissioni riunite il contenuto delle modifiche apportate dal Senato al decreto legge in esame per le parti che rientrano nelle competenze della I Commissione, desidera svolgere alcune considerazioni sulla questione relativa alla disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali, contenuta dall'articolo 2 del testo.Pag. 17
  Tale questione è stata oggetto nelle scorse settimane di numerosi articoli di stampa, i quali hanno in alcuni casi riportato informazioni non corrette sul contenuto delle disposizioni in materia e sui lavori del Parlamento. Non intende, peraltro, in alcun modo sollevare una polemica nei confronti degli organi di informazione, i quali sono naturalmente liberi di riportare i più diversi commenti e le più disparate opinioni sui lavori parlamentari. Si tratta invece di fare chiarezza sul reale contenuto delle norme che il Parlamento ha fin qui approvato e sugli obiettivi che il lavoro delle Commissioni ha inteso realizzare con le modifiche apportate al testo del Governo.
  Secondo quanto riportato da alcuni autorevoli organi di informazione, le disposizioni in questione sarebbero state modificate dal Parlamento per salvare i vitalizi dei consiglieri regionali, in tal modo impedendo l'azione moralizzatrice verso alcuni esponenti della politica regionale accusati di gravi reati.
  Si tratta, a suo giudizio, di affermazioni prive di fondamento.
  Ricorda, infatti, come il decreto legge cosiddetto «Tremonti» (n. 138 del 2011), prevedeva la riduzione del numero dei consiglieri regionali e stabiliva il passaggio, entro sei mesi dalla data in vigore del decreto stesso e a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla medesima data, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
  Il decreto in esame, nel testo originario del Governo, prevede che le regioni che non si siano adeguate al decreto Tremonti possano corrispondere trattamenti pensionistici solo nei casi in cui vi siano i requisiti dei sessanta anni e dello svolgimento di dieci anni di mandato consiliare. Ma tale limitazione – questo punto va sottolineato con forza perché è quello oggetto di più frequente fraintendimento – vale solo fino all'adeguamento a quanto disposto dal decreto Tremonti. Non si tratta, quindi, in alcun modo dell'introduzione a regime di nuovi requisiti. Il testo del decreto del Governo ribadisce che resta ferma in ogni caso l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle regioni.
  A tal proposito, ricorda che in sede di esame parlamentare si è appurato che ben diciannove sono le regioni che hanno abolito i vitalizi o sono passate al regime contributivo. Alla luce di tale constatazione, la Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, ha ritenuto di modificare la formulazione della norma per chiarire meglio la portata delle disposizioni contenute nel testo del Governo.
  Alla luce di tale ricostruzione, ritiene offensiva per sé, per la collega relatrice Moroni e per il lavoro delle Commissioni e dell'intero Parlamento una ricostruzione dei fatti che parla di manipolazione del testo del Governo al fine di reintrodurre i vitalizi per i consiglieri regionali. Questo non risponde al vero: tutte le opinioni possono essere liberamente espresse, ma i fatti sono quelli che egli ha voluto ricostruire per portare, su queste delicate questioni, chiarezza e verità.
  Passando all'illustrazione degli articoli, fa presente che, come relatore per la I Commissione, si soffermerà sui seguenti articoli, che sono stati oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato: articoli 1, 1-bis, 2 e 3 – fino alla lettera o) – e 10. Sugli altri articoli riferirà la collega Moroni, relatrice per la V Commissione.
  Riguardo all'articolo 1, fa presente che è stato modificato il comma 10, che disciplina il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari delle Assemblee regionali. Le modifiche introdotte presso il Senato riguardano il termine entro il quale la competente sezione deve pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto ridotto da sessanta a trenta giorni dal ricevimento e la previsione di un silenzio assenso in caso di inutile decorso del suddetto termine.
  Sono stati altresì aggiunti i nuovi commi 13, 14 e 15 all'articolo 1 che consentono alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, di chiedere una anticipazione di cassa, di importo non superiore a 50 milioni di euro, per il Pag. 18pagamento delle spese correnti già impegnate, relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione della anticipazione straordinario deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio, in cui sono altresì stabilite le modalità di restituzione della stessa, in un periodo massimo di 5 anni.
  Ricorda che le regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria previsti all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2012, sono quelle in cui sia stato certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009. La norma, benché formulata in termini generali, è applicabile alla sola regione Campania, in quanto è l'unica regione in cui è stato certificato la non osservanza del patto di stabilità per il 2009. Il comma 22 del citato articolo 14, in particolare, consente al Presidente della regione, nella qualità di commissario ad acta, la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta, per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi indicati.
  Il comma 15 dispone sulla copertura finanziaria, ponendo gli oneri – nella misura massima di 50 milioni – a carico del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto-legge.
  In realtà, il suddetto comma 5 non disciplina uno specifico Fondo, ma prevede che per il 2012 al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», istituito dal comma 1 del medesimo articolo 4, ma disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL (introdotto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), del provvedimento in esame) affluiscano 498 milioni – cioè una i quota parte delle risorse di parte corrente stanziate ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012 sul fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, destinate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione – da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Sarebbe pertanto più corretto far riferimento «a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 5», in luogo del «Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5».
  Ricorda inoltre che il decreto legge 95 del 2012, all'articolo 16, comma 12-septies, consente alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria – vale a dire alla regione Campania – di anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF di 1,1 punto percentuale consentito alle regioni, dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (articolo 6, comma 1) in relazione all'anno 2014.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-bis, ricorda che le modifiche apportate dal Senato stabiliscono che le verifiche ivi previste siano attivate anche attraverso le rilevazioni del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per quanto concerne gli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno e del Dipartimento per gli affari regionali, rispettivamente per gli enti locali e le regioni, quanto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).
  Ricorda che gli indicatori in questione sono i seguenti: ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (lettera a); disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio (lettera b); anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi (lettera c); aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali dell'ente interessato (lettera c-bis).
  Con le medesime modifiche si dispone, conseguentemente, che la comunicazione alla Corte dei conti sugli eventuali squilibri debba far riferimento alle rilevazioni SIOPE per i primi tre indicatori ed invece Pag. 19a quelle del Ministero dell'interno e del Dipartimento degli affari regionali per il quarto indicatore.
  Rileva che mentre le modalità di effettuazione delle rilevazioni SIOPE hanno una specifica regolamentazione, questa non appare precisata per quanto concerne le rilevazioni affidate dall'articolo 1-bis al Ministero dell'interno ed al Dipartimento per gli affari regionali.
  In merito all'articolo 2, le modifiche del Senato hanno riguardato solo il comma 3: com’è noto, tale articolo prevede che le regioni documentino l'adozione delle misure di riduzione dei costi della politica richiamate dal comma 1 con una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze. Per l'invio della comunicazione il primo periodo del comma 3 prevede dei termini stabiliti in via generale (ossia entro il 7 gennaio 2013, oppure entro sei mesi e mezzo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, se si tratta di interventi che presuppongono modifiche statutarie).
  Il secondo periodo del comma 3 stabilisce un termine diverso – sei mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale – per le regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero entro novanta giorni dalla suddetta data si debbano svolgere le consultazioni elettorali.
  Quest'ultimo termine di novanta giorni è stato ampliato nel corso dell'esame presso il Senato a centottanta giorni.
  Ricorda che il diverso termine previsto dal secondo periodo del comma 3 riguarda solo l'attuazione delle misure di cui al comma 1 che necessitano di modifiche statutarie e non anche quelle che possono essere attuate con leggi regionali ordinarie o altri atti: per queste ultime rimane fermo, anche per le regioni con i consigli sciolti, il termine del 7 gennaio 2013.
  Si sofferma quindi sulle modifiche che hanno riguardato l'articolo 3, per le parti di competenza della I Commissione (lettere da a) ad o)).
  Il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 interviene in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 15.000 abitanti, in parallelo a quanto previsto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettera e), introducendo nel TUEL l'articolo 41-bis.
  Per effetto di tale disposizione gli enti locali devono disciplinare, con propri regolamenti, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. Tali regolamenti dovranno essere coerenti con principi specificamente indicati tra i quali rientra la previsione di una dichiarazione da pubblicare sul sito internet.
  Il Senato ha modificato la disposizione nella parte in cui prevedeva che la pubblicazione della dichiarazione avvenisse «annualmente, all'inizio e alla fine del mandato», chiarendo che la pubblicazione avviene «annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato».
  Il Senato ha poi soppresso la lettera c) del comma 1 che recava disposizioni in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario, attraverso una modifica all'articolo 109 del TUEL. Il citato articolo 109 disciplina il conferimento nonché la revoca di funzioni dirigenziali.
  In particolare, il comma 2 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, la direzione degli uffici e servizi nonché tutti i compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
  Con la novella veniva inserito un nuovo comma 2-bis, in virtù del quale l'incarico di responsabile del servizio finanziario Pag. 20può essere revocato, solo in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate.
  La revoca è disposta con ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti (testo così modificato nel corso dell'esame alla Camera).
  Il testo contenuto nella versione originaria del decreto-legge prevedeva il parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata modificata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, la quale sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema.
  In particolare, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, l'applicazione dei controlli interni, e specificamente il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e della qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stata graduata temporalmente, in sede di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti; a quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
  Il testo della norma, come approvato in prima lettura presso la Camera, prevedeva invece che i citati controlli operassero per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
  Inoltre, per ciò che concerne il controllo di regolarità amministrativo contabile (capoverso Art. 147-bis della lettera d)), a seguito delle modifiche apportate dal Senato: è stata soppresso il controllo di regolarità contabile, e mantenuto il solo controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva di formazione dell'atto; è stato precisato che il suddetto controllo di regolarità è effettuato – anziché è inoltre effettuato – dal responsabile del servizio finanziario; sono stati soppressi, dall'elenco delle tipologie di atti assoggettate al controllo amministrativo contabile nella fase successiva di formazione dell'atto, gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa. Rimangono invece assoggettati al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Infine, al Senato è stata introdotta la previsione secondo la quale l'invio delle risultanze del controllo di regolarità amministrativo contabile successivo ai responsabili dei servizi deve avvenire unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.
  Per ciò che attiene al controllo strategico (cpv. Art. 147-ter della lettera d)), nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che l'unità preposta a tale controllo è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale.
  Nel testo della norma, come approvato dalla Camera, era invece previsto che l'unità preposta a tale controllo fosse sotto la direzione del segretario generale, senza menzione del direttore generale.
  Al Senato, è stata inoltre soppressa la previsione che demandava la definizione delle modalità per l'elaborazione dei rapporti periodici da parte dell'unità preposta al controllo strategico al regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.
  Infine, al Senato è stata introdotta una precisazione relativamente al controllo sulle società partecipate dall'ente locale (cpv. Art. 147-quater della lettera d)).
  Relativamente a tale controllo, che non si applica né alle società quotate, né a quelle da esse controllate, è stato specificato in seconda lettura, che a tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al provvedimento in commento, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge interviene, sostituendolo, sull'articolo 148 del TUEL, ampliando Pag. 21consistentemente la funzione di controllo della Corte dei conti. In tale ambito, la lettera in esame dispone, tra l'altro, che la stessa verifichi, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, ed, inoltre, «il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali».
  Tale ultima espressione è stata soppressa nel corso dell'esame presso il Senato.
  Inoltre il Senato ha introdotto nel testo del decreto-legge il comma 1-bis: in realtà si tratta soltanto di una diversa collocazione di quanto già previsto alla lettera e), quale comma 4 dell'articolo 148-bis del TUEL introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.
  La disposizione in esame stabilisce l'abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che se le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Fa presente che tale abrogazione è da ritenersi coerente con la nuova disciplina dei controlli di gestione introdotta dalla lettera e) medesima, che ha riformulato l'articolo 148 del TUEL.
  Al medesimo articolo 3, comma 1, è stata introdotta una lettera g-bis), nel corso dell'esame al Senato, volta inserire, nell'articolo 169 del TUEL, relativo al Piano esecutivo di gestione, un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che il Piano – già elaborato ai sensi della normativa vigente in conformità del bilancio di previsione annuale dell'ente locale – è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica.
  Inoltre, si prevede che nel Piano siano organicamente unificati sia il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sia il piano dettagliato degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL.
  Tale unificazione è finalizzata a semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente.
  Com’è noto, l'articolo 169 del TUEL prevede disciplina il Piano esecutivo di gestione, prevedendo, al comma 1, che esso sia definito dall'organo esecutivo sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio e prima dell'inizio dell'esercizio. Con il Piano sono determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
  Ai sensi del comma 2, il piano contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
  Ai sensi del comma 3, l'applicazione del Piano è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
  La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, vietando l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato agli enti locali che si trovino in particolari situazioni, quali quelle previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, vale a dire, nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
  Il divieto è diretto agli enti locali che avendo deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti non abbiano ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che avendo deliberato anticipazioni di tesoreria non abbiano ancora provveduto al relativo rimborso.
  Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di consentire ai suddetti enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione qualora esso sia destinato alla realizzazione dei provvedimenti Pag. 22finalizzati alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, di cui all'articolo 193 del TUEL.
  La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3, sostituisce le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare.
  In particolare, la norma prevede che la Giunta debba sottoporre il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendone la relativa copertura finanziaria, al Consiglio secondo le medesime modalità richieste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui all'articolo 194 del TUEL) che richiede una apposita delibera consiliare. Il provvedimento di riconoscimento viene adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta.
  Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di precisare che le modalità di sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento della spesa sono quelle previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), vale a dire quelle relative al riconoscimento di una specifica tipologia di debiti fuori bilancio, quali quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese di cui all'articolo 191 del TUEL, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
  Peraltro, non risulta del tutto chiara la portata della modifica apportata alla norma in esame che sembrerebbe voler equiparare il provvedimento di riconoscimento della spesa relativa a lavori di somma urgenza al provvedimento di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, da valutare quindi rispetto alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni, posto che la legittimità dei debiti fuori bilancio è riconosciuta, in ogni caso, anche per le altre tipologie di debiti fuori bilancio, con deliberazione consiliare.
  La lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 3, che modifica l'articolo 222 del TUEL, è volta ad innalzare i limiti massimi di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.
  L'innalzamento dei limiti massimi è concesso per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata la grave indisponibilità di cassa.
  Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata modificata al fine di introdurre il divieto di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e di impegnare risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.
  L'articolo 3, comma 1, lettera m-bis del decreto legge introduce poi una specifica disciplina per l'organo di revisione contabile nelle unioni di comuni, modificando a tal fine l'articolo 234 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).
  L'articolo 234 del TUEL dispone che il collegio dei revisori sia composto da tre membri scelti rispettivamente uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili – che svolge la funzione di presidente –, uno dall'albo dei dottori commercialisti ed uno dall'albo dei ragionieri (comma 2). Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le unioni dei comuni, la revisione è invece affidata ad un solo membro, eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti sopradetti (comma 3).
  La lettera m-bis) elimina nella sopradetta disciplina recata da comma 3 il riferimento alle unioni dei comuni e stabilisce, inserendo un comma 3-bis nell'articolo 234, che nelle unioni dei comuni il collegio sia composto da tre membri, e che Pag. 23tale collegio svolga le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione medesima.
  Tale disposizione è stata ulteriormente modificata presso il Senato, che al comma 3 mantiene la previsione relativa alle unioni dei comuni, precisando tuttavia, al successivo comma 3-bis che nelle medesime unioni «che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte» (e quindi non più in tutte le unioni, come nel testo approvato dalla Camera) il collegio, composto da tre membri, svolga la funzione di revisione per tutti i comuni partecipanti all'unione.
  Infine, per quanto riguarda l'articolo 10, il comma 6 demanda a una fonte sub-legislativa la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite e disciplinare l'inquadramento del personale conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
  L'atto di riorganizzazione deve esser emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
  Con il medesimo atto, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, si provvede all'istituzione di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 31-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 e del comma 3 dell'articolo 10. La disposizione mantiene il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi già disposti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. spending review).
  Va quindi ricordato come, nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, l'atto in questione era individuato in un regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
  Il comma 4-bis richiama il procedimento previsto per i regolamenti di delegificazione del comma 2 dello stesso articolo 17 – decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia – ed indica specifici criteri da seguire ai fini dell'organizzazione delle strutture.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato modificato il riferimento che costituisce la base normativa per l'adozione del regolamento di organizzazione, individuata non più nel citato comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ma nell'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale riferimento normativo riguarda i regolamenti da adottare per la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, per i quali è previsto il termine del 31 dicembre 2012. Essi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base della proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposti a controllo preventivo di legittimità e oggetto di eventuale parere del Consiglio di Stato se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Sottolinea che, per effetto del mutamento della base normativa di riferimento, il regolamento di organizzazione previsto dalla disposizione in esame non risulta più sottoposto al preventivo parere parlamentare e il parere del Consiglio di Stato assume carattere eventuale in quanto la Pag. 24relativa richiesta costituisce una facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  Donato BRUNO, presidente, ritiene importanti e del tutto condivisibili le considerazioni espresse dal relatore per la I Commissione, onorevole Ferrari all'inizio del proprio intervento: non è tollerabile che si scrivano articoli di giornale senza aver prima letto e compreso la portata delle disposizioni oggetto di esame da parte del Parlamento. Rileva l'opportunità che le considerazioni svolte dal relatore siano riportate anche in occasione del dibattito in Assemblea.

  Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'intervento svolto dal relatore, onorevole Ferrari, ponga una questione rilevante che riguarda anche la comunicazione istituzionale della Camera dei deputati.
  Ritiene inaccettabile che non si assumano iniziative di fronte ad una rappresentazione che descrive i parlamentari come un branco di banditi che nottetempo realizza operazioni occulte. A suo avviso, spesso l'atteggiamento della stampa è quello di sostenere per partito preso le posizioni del Governo anche quando queste sono sbagliate, mettendo invece sistematicamente in ombra l'operato del Parlamento anche quando è chiaramente teso a correggere errori dell'Esecutivo. Questo atteggiamento mina la serietà e l'autorevolezza del lavoro Parlamentare e non consente all'opinione pubblica di apprezzare gli sforzi, che indubbiamente ci sono, per migliorare la qualità della politica
  Ringrazia quindi il collega Ferrari per aver posto la questione correttamente e con grande onestà intellettuale.

  Fabio MERONI (LNP) intende evidenziare anch'egli come abbia avuto personalmente la riprova dell'evidente disinformazione che viene fatta dalla stampa e dalla televisione. Rispetto ad iniziative da lui promosse riguardo alla provincia di Monza e Brianza l'unica cosa che ha interessato i giornalisti – e che è stata poi pubblicata sugli organi di stampa – è stato lo stipendio di 4 mila euro dei consiglieri. Ritiene che al momento opportuno e nella sede appropriata occorrerà affrontare seriamente la questione, anche al fine da comprendere per quali ragioni alcuni giornalisti vengono licenziati per atteggiamenti contrari all'etica professionale mentre altri sono addirittura premiati quando pubblicano notizie contro i parlamentari.

  Chiara MORONI (FLpTP), relatore per la V Commissione, prima di procedere alla relazione illustrativa, per le parti di competenza, delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame, intende preliminarmente dare atto al rappresentante del Governo di aver fornito un grande contributo ai lavori delle Commissioni nel corso dell’iter parlamentare in prima lettura.
  Deve tuttavia ricordare come in sede di emanazione del decreto-legge in esame il Governo fece dichiarazioni propagandistiche che non corrispondevano poi al testo del provvedimento. Si è trattato quindi di un «equivoco malizioso» che ha visto, da una parte, le intenzioni moralizzatrici dell'Esecutivo e, dall'altra parte, gli interventi del Parlamento che avrebbero ridotto la portata del testo per difendere la cosiddetta casta.
  Va invece, a suo avviso, ribadito come le intenzioni rappresentate dal Governo non trovassero invece piena corrispondenza nel testo del decreto-legge, come testé ricordato dal collega Ferrari. Rimarrà quindi sulla carta stampata quanto scritto da Sergio Rizzo sul provvedimento in esame e nella coscienza di ciascuno quanto è stato fatto in sede parlamentare. L'auspicio è che venga letto attentamente il testo del provvedimento e le modifiche apportate in sede parlamentare.
  Evidenzia, all'articolo 3, la lettera q) che – introducendo un nuovo comma 3-bis all'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativo ai controlli centrali sugli enti strutturalmente deficitari – reca l'obbligo di inserire nei contratti di servizio tra gli enti locali e società da questi partecipate, apposite clausole volte a prevedere la riduzione delle spese di personale delle medesime Pag. 25società, laddove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale dell'ente.
  Osserva che, in virtù delle modifiche apportate dal Senato, le società affidatarie dei contratti di servizio – cui la predetta disposizione si applica – non sono più le società partecipate dagli enti locali, bensì le società controllate dai medesimi enti, con esclusione di quelle quotate in borsa.
  Sottolinea inoltre come, nel corso dell'esame in seconda lettura, sia stata introdotta la lettera q-bis) la quale reca un'ulteriore modifica all'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
  Tale lettera ne modifica il comma 6, relativo agli enti locali assoggettati, in via provvisoria, ai controlli centrali previsti dal medesimo articolo 243 per gli enti strutturalmente deficitari.
  Osserva, in particolare, che viene sostituita la lettera a) al fine di prevedere che l'applicazione in via provvisoria dei citati controlli opera – non più per gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con l'annessa tabella di valutazione delle loro condizioni deficitarietà strutturale – bensì per gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 161 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
  Evidenzia che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate diverse modifiche alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, una serie di disposizioni aggiuntive che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali attraverso la concessione di anticipazioni agli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio.
  Rileva in particolare che il Senato, con riferimento al nuovo articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, recante la disciplina generale della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha in primo luogo modificato il comma 1, prevedendo che i soggetti legittimati ad attivare la procedura sono tutti i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; in tal modo è ripristinato il testo vigente del provvedimento, che era stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera al fine di circoscrivere l'accesso alla procedura, con riferimento ai comuni, ai soli enti con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti. Evidenzia, altresì, che il Senato ha modificato il comma 5, del articolo 243-bis del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, estendendo da 5 a 10 anni, compreso quello in corso, la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che il consiglio dell'ente locale è tenuto a deliberare entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio. Da ultimo, osserva che l'altro ramo del Parlamento ha modificato, conseguentemente, il comma 6, recante l'elenco dei contenuti necessari del piano di riequilibrio finanziario deliberato dall'ente locale, e in particolare la lettera c), prevedendo che il ripristino dell'equilibrio strutturale di bilancio, il ripiano del disavanzo di amministrazione e di eventuali debiti fuori bilancio, da realizzare con le misure individuate nel piano, avvenga entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano, in luogo del periodo massimo di 5 anni a partire da quello in corso previsto nel testo vigente del decreto-legge.
  Osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato altresì modificato il nuovo articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali recante la disciplina del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, attraverso il quale lo Stato può concedere anticipazioni, a valere sulla relativa dotazione, a sostegno del risanamento Pag. 26degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario.
  Evidenzia, in particolare, come sia stato modificato il comma 3, che specifica i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, elevando da 200 a 300 euro per abitante il limite dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile ai comuni, fermo restando il limite di 20 euro per abitante previsto per le province o per le città metropolitane. Ricorda, in proposito, che il testo vigente del decreto-legge prevede il limite unico di 100 euro per abitante.
  Rileva che il Senato ha, inoltre, apportato una modifica al nuovo articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, recante la disciplina procedurale per l'approvazione e il successivo monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevedendo, al comma 1, che oltre ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze anche l'Associazione nazionale dei comuni italiani concorra alla scelta dei rappresentanti della sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, tenuta a svolgere l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario presentato dall'ente locale e a redigere la relazione finale da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  Sottolinea, infine, come nel corso dell'esame al Senato sia stato introdotto nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un ulteriore nuovo articolo 243-quinquies, recante una specifica disciplina volta a garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
  Osserva, in particolare, che il comma 1 del predetto articolo 243-quinquies prevede, a favore degli enti locali sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto, la facoltà, da parte della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, di richiedere, entro sei mesi dal suo insediamento, una anticipazione di cassa. Rileva che, ai sensi del comma 2, tale anticipazione, nel limite massimo di 200 euro per abitante, è destinata esclusivamente: al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali; al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari; all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tali fini concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
  L'anticipazione è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del testo unico sull'ordinamento degli enti locali introdotto dal provvedimento in esame.
  Il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione medesima.
  Osserva che Il Senato ha introdotto all'articolo 3 un nuovo comma 1-ter, in base al quale qualora a seguito di apposito monitoraggio si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni in materia di Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotto dal provvedimento in esame, i Ministri competenti sono tenuti a proporre annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.
  Rileva come sia stato modificato il comma 5-ter dell'articolo 3, introdotto in prima lettura dalla Camera, al fine di ridurre da 40 a 20 milioni la misura massima di risorse destinate a favorire il Pag. 27ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti.
  Fa presente che il Senato ha introdotto il comma 7-bis, che interviene sul decreto legislativo n. 216 del 2011, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli enti locali, emanato in attuazione della legge n. 42 del 2009 recante la delega in materia di federalismo fiscale, ed in particolare sull'articolo 3 del medesimo, che provvede ad individuare in via provvisoria le funzioni fondamentali degli enti locali ed esclusivamente ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di spesa degli enti stessi, che dovrà concludersi entro il 2013) fino a che non intervenga le legge statale che stabilisca a regime le funzioni medesime.
  Poiché sulla materia è successivamente intervenuto, per quanto concerne i comuni, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che reca l'elencazione di tali funzioni all'articolo 19, comma 1, mentre, per le province, rimane tuttora ferma l'individuazione provvisoria contenuta nel decreto legislativo n. 216 del 2010, atteso che l'articolo 17 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 rinvia la determinazione a regime delle funzioni stesse all'esito della procedura di riordino, quali enti con compiti di area vasta, di tali enti, al momento non conclusa.
  Osserva che la norma in esame aggiunge un comma 1-bis all'articolo 3 del decreto legislativo n. 216, stabilendo che «in ogni caso» ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche all'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle modifiche suddette, tenuto anche conto degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011.
  Per quanto attiene all'articolo 4, rileva che, al comma 1, è stata ridotta di 10 milioni sia per il 2013 che per il 2014 la dotazione del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» al fine compensare gli oneri relativi all'esclusione dal patto di stabilità interno per tali anni delle spese sostenute dai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5.1).
  Conseguentemente la dotazione del Fondo viene fissata in 30 milioni di euro per il 2012, in 90 milioni per il 2013, in 190 milioni per il 2014 e in 200 milioni per ciascuna annualità dal 2015 al 2020.
  Dopo aver segnalato che gli articoli 5 e 8 non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento, in merito all'articolo 9, osserva che è stato modificato il comma 6-bis e sono stati introdotti i nuovi commi da 6-ter a 6-quinquies. In particolare, per quanto concerne il comma 6-bis – che prevede che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni – evidenzia che il Senato ha specificato che tale regolazione avviene nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente; con riguardo al comma 6-ter rileva che esso individua nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dal comma 6 del presente articolo; Rileva che il comma 6-quater reca Pag. 28alcune modifiche all'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto, a decorrere dal 1o dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, fermi restando la data e gli effetti delle incorporazioni citate. Fa presente, poi, che Il comma 6-quinquies sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali», ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative, sarà dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.
  Rileva che Il Senato ha introdotto l'articolo 10-bis recante disposizioni relative alla gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia e alla quantificazione e alla ripartizione del contributo individuato a valere sui proventi annuali, da assegnare alle province di Como, Varese e Lecco nonché al Ministero dell'interno, che sostituiscono la disciplina vigente in materia.
  Fa presente, poi, che assai articolate risultano le modifiche apportate all'articolo 11 relativo ad ulteriori interventi per le zone terremotate nel maggio 2012. In particolare, il Senato ha introdotto il comma 01, aggiungendo il comma 8-bis all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza i comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012, e le unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria per il 2007.
  Il successivo comma 1, lettera a), n. 1-bis dispone altresì l'obbligo, per le amministrazioni comunali, di assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella determinazione dello stanziamento integrativo. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
  Il comma 1, lettera a), n. 2) dell'articolo 11 novella l'articolo 3 del decreto legge n. 74 del 2012 introducendo il comma 1-bis che, di fatto, esclude i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, previsti dal comma 1, lettera a), dello stesso articolo 3, dall'applicazione di talune disposizioni riguardanti i contratti pubblici. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che resta, comunque, ferma l'esigenza di assicurare criteri di controllo di economicità e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche.
  Il numero 5-bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 reca un comma aggiuntivo all'articolo 7 del decreto legge n. 74 del 2012, volto ad escludere dal patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 le spese sostenute dai Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione finanziate con risorse proprie dei comuni, provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese.
  La deroga è concessa per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno è così ripartito tra i comuni delle Pag. 29regioni interessate: comuni della regione Emilia-Romagna: nei limiti di 9 milioni per ciascun anno; comuni della regione Lombardia: nei limiti di 0,5 milioni per ciascun anno; comuni della regione Veneto: nei limiti di 0,5 milioni per ciascun anno.
  La nuova lettera a) del comma 3-ter dell'articolo 11, introdotta nel corso dell'esame al Senato, esclude Motteggiana dall'elenco dei comuni a cui, ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, l'articolo 67-septies del decreto legge n. 83 del 2012 estende l'applicabilità delle disposizioni previste dal decreto legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012.
  L'introduzione di tale disposizione è connessa a quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e non modificato dal Senato, che consente la diretta e integrale applicabilità delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 74 del 2012 al territorio del comune di Motteggiana in quanto non si fa riferimento all'esistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici; con tale disposizione il predetto comune è stato inserito, altresì, nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 con cui è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, e precisamente nell'allegato 1 che individua i comuni colpiti dal sisma.
  Il comma 3-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica le norme concernenti il credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 introdotte dall'articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, il comma 3-quater inserisce un nuovo comma 1-bis al predetto articolo 67-octies volto ad estendere la platea dei beneficiari del credito di imposta alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute all'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della soglia di sicurezza stabilita dall'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto n. 74 del 2012, vale a dire un livello di sicurezza non inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
  Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio. Il comma 6 proroga il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  Segnala che nel corso dell'esame al Senato la scadenza dei suddetti obblighi è stata spostata dal 16 al 20 dicembre 2012.
  Fa presente che i commi da 7 a 12, modificati nel corso dell'esame al Senato, disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il predetto finanziamento può essere richiesto, oltre che da tali soggetti, anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell'esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.Pag. 30
  In particolare, rileva che nel corso dell'esame al Senato, il comma 7-bis è stato integrato al fine di chiarire, in primo luogo, che fra i titolari di reddito di impresa che possono accedere al finanziamento in oggetto già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale; in secondo luogo, viene precisato che previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e ABI di cui al medesimo comma 7, il finanziamento può essere altresì richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F, già individuati dalle lettere a) e b).
  Per i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole è ulteriormente specificata la necessità di possedere requisiti di accesso analoghi a quelli delle altre attività di impresa di cui al comma 7. Viene quindi soppresso il comma 9-bis contenente analoga disposizione.
  Fa presente che il comma 7-ter, interamente sostituito al Senato, stabilisce che tali soggetti devono presentare ai soggetti finanziatori la documentazione prevista dal comma 9.
  Segnala che tali modifiche recepiscono integralmente le disposizioni introdotte dal decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
  Il comma 13-bis prevede che la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'avvio da parte del subappaltatore delle prestazioni oggetto di subaffidamento e del suo ingresso nel cantiere. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la richiesta presentata dall'affidatario deve riguardare il subappalto di lavori.
  Da ultimo osserva che il comma 13-quater prolunga fino al 30 giugno 2013, e dunque di ulteriori sei mesi rispetto al termine originario del 31 dicembre 2012, la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012 sul terremoto del maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. La disposizione prolunga di sei mesi la sola sospensione dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Non viene, invece, prolungata la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, prevista dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, né vengono espressamente prolungati i termini previsti dal terzo periodo della disposizione richiamata, relativi, tra l'altro, alle procedure concorsuali.

  Mario TASSONE (UdCpTP) dà atto al relatore di aver contribuito con un grande impegno al miglioramento del provvedimento in esame. Le modifiche apportate dal Senato non appaiono sconvolgenti; alcune sono nella direzione di una maggiore razionalizzazione.
  Richiamando quanto testé evidenziato dal collega Ferrari, rileva come il Parlamento abbia lavorato intensamente su una materia molto complessa e ci si sarebbe aspettati almeno un riconoscimento di quanto fatto. Ciò che è avvenuto costituisce un problema di decadenza delle istituzioni, della democrazia rappresentativa, di una classe dirigente del paese che subisce attacchi continui.
  È indubbio che il lavoro del Parlamento non ha nell'opinione pubblica grande considerazione: questo è lo snodo anche rispetto alla norma approvata, su cui si è soffermato il collega Ferrari. È invece a suo avviso importante restituire credibilità al lavoro svolto dal Parlamento Pag. 31e, più in generale, dalle istituzioni democratiche rappresentative. Questa costituisce la questione fondamentale.
  Ricorda come il provvedimento in esame è stato modificato in prima lettura per assicurare l'obiettivo di riqualificazione delle realtà istituzionali nel Paese, definendo i controlli da tutti auspicati.
  Occorre solidarietà tra il Parlamento e le istituzioni e non comprende perché si debba sempre assistere ad un atteggiamento silente da parte della Presidenza della Camera, come se ci fossero delle colpe da nascondere. Non era finora mai successo che il Parlamento fosse così «schiaffeggiato» nel corso di un'intera legislatura senza alcuna reazione da parte del titolare dell'istituzione. Lo dice una persona che da molto tempo svolge il proprio lavoro in Parlamento, sempre con grande dignità.

  Maino MARCHI (PD) si associa alle valutazioni testé svolte dai relatori riguardo alle modifiche apportate al provvedimento in esame nel corso dell'esame svolto presso i due rami del Parlamento. Riguardo alle modifiche apportate dal Senato, fa presente che la Camera è solo nella condizione di doverle recepire, considerati i tempi per la conversione del decreto-legge.
  Chiede al Governo un chiarimento riguardo alle modifiche apportate dal Senato con riferimento all'articolo 9, comma 6-bis, relativo ai rapporti tra lo Stato e gli enti locali in merito all'IMU. Il ragionamento fatto alla Camera, che ha portato alla definizione del comma 6-bis, si basava sul fatto che solo all'inizio dell'anno prossimo si avrà piena contezza del gettito della nuova imposta e si potrà valutare la correttezza delle previsioni fatte con il decreto-legge n. 201 del 2011 ovvero, se ve ne fosse la necessità, di apportare correzioni nei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni. Dalle modifiche apportate dal Senato sembra invece derivare che la regolazione dei rapporti finanziari non è più piena ma limitata nell'ambito delle dotazioni del fondo ivi richiamato. Conseguentemente, si potrà eventualmente regolare i rapporti se è stato attributo troppo ad un comune rispetto ad un altro ma non si potranno rivedere le risorse nel loro complesso. Il rischio è quindi di aver vanificato quanto si intendeva fare con il testo proposto alla Camera: ribadisce quindi la necessità di un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto attiene alle disposizioni relative alle zone terremotate nel maggio 2012, rileva come – anche tenendo conto delle previsioni del decreto-legge nel frattempo intervenuto – vi sia stato un ulteriore miglioramento del testo rispetto a quello definito dalla Camera. Resta tuttavia il fatto che anche al Senato su alcuni punti, tra cui alcuni già sollevati alla Camera, la Commissione aveva convenuto all'unanimità ma gli stessi non sono poi stati riproposti nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato.
  Si tratta di un avvenimento non positivo nei rapporti tra il Parlamento e il Governo, che costituisce un precedente pericoloso. È consapevole comunque che è in corso un'azione per il recepimento delle questioni già affrontate e di cui ribadisce la validità, non trattandosi di sconti ma di dilazioni di pagamenti che verranno comunque onorati nonostante il forte peso che ha avuto il terremoto sulle attività produttive dell'area coinvolta.
  Auspica quindi che quanto prima sia possibile dare risposte adeguate a richieste pienamente legittime.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) intende soffermarsi sulle considerazioni svolte dal collega Ferrari, evidenziando come si tratti di una vicenda che non va fatta cadere. Avendo seguito i lavori delle Commissioni sul provvedimento in prima lettura ed avendo visto personalmente lo scrupolo con cui i relatori hanno approfondito e valutato ogni aspetto del decreto-legge, ha assistito con sorpresa e sconcerto ai commenti fatti in proposito su molte testate giornalistiche anche importanti.
  Rileva che, come talora accade da un anno a questa parte, il Governo ha ripreso alcuni aspetti di un testo che già esisteva, Pag. 32in questo caso la manovra estiva del 2011, che in larga parte era già stata attuata dalle regioni. Come spesso accade agli studenti che frettolosamente si preparano prima di un esame, il testo conteneva una serie di «pasticci» che i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea hanno poi dipanato.
  Rileva che qualcosa di analogo sta accadendo in questi giorni riguardo alle prefetture e alle questure. Infatti, prima ancora della conversione del decreto-legge in materia di province, vi è già un piano di accorpamento di tali strutture.
  Ritiene quindi che in questa vicenda gli stessi presidenti delle Commissioni debbano sollecitare la Presidenza della Camera ad intervenire con forme di comunicazione che richiamino alla necessità di riconoscere la serietà del lavoro svolto dal Parlamento ed una maggiore aderenza alla realtà.
  Sul tema dei vitalizi ai consiglieri regionali è evidente che la Camera ha migliorato e reso pienamente applicabili quelle che erano le intenzioni del Governo e della maggioranza degli italiani. Occorre quindi dire con chiarezza che in questo modo si è evitato un «pasticcio» e non vi è stato in alcun modo un ripristino di privilegi. Se non viene assunta una posizione chiara da parte della Presidenza della Camera continuerà ad esserci una situazione mortificante ed insostenibile per chi lavora seriamente.

  Pierguido VANALLI (LNP) non si stupisce più di tanto di quanto testé rappresentato poiché il suo gruppo è abituato a vedere stravolti dagli organi di stampa il contenuto e la ratio dei provvedimenti adottati o proposti, soprattutto in tema di federalismo, che costantemente è stato fatto chirurgicamente «abortire» da destra e da sinistra ogni volta che cercava di nascere.
  Si stupisce invece della sorpresa manifestata oggi da chi ha finora utilizzato la stampa per denigrare gli altri. Si vedrà infatti che i risultati ottenuti con il lavoro vengono costantemente sminuiti se non stravolti, salvo quando i giornalisti diventano amici perché ne hanno un tornaconto.
  Rileva che il Presidente della Camera riveste tale carica da cinque anni e il suo silenzio è sempre stato tale; adesso si vorrebbe uno scatto di orgoglio da chi non è stato in grado di trovarlo in quaranta anni di vita politica. È lo stesso scatto di orgoglio che il suo gruppo gli chiedeva due anni fa, chiedendogli di fare cose che aveva promesso.
  Rileva infine che il lavoro delle Commissioni in prima lettura ha consentito perfino al suo gruppo, che vi ha contribuito, di non votare in senso contrario sul provvedimento, avendolo migliorato per quanto più possibile. Non è invece ottimista sull'attuazione dello stesso, visti i problemi già emersi riguardo agli enti locali.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva preliminarmente che nel dibattito non deve trascurarsi di evidenziare che, anche grazie al lavoro svolto in prima lettura dalla Camera dei deputati, il testo del decreto-legge è stato sensibilmente migliorato. Esprime, tuttavia, perplessità circa alcune delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento alla disciplina del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Osserva, infatti, che nella procedura di riequilibrio per i comuni in stato di pre-dissesto si condiziona l'accesso alle risorse del Fondo all'adozione di impegni sostanzialmente analoghi a quelli imposti ai comuni in condizione di dissesto, mentre nell'estendere l'accesso al fondo anche agli enti locali sciolti a causa di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso non si impongono a tali enti i medesimi vincoli previsti per i comuni in pre-dissesto. Pur ritenendo apprezzabile l'estensione, che assicura un sostegno a comuni che affrontano situazioni particolarmente delicate, invita a considerare un più equilibrato trattamento tra le due diverse categorie di enti locali. Analogamente, osserva che i commi da 13 a 15 dell'articolo 1, introdotti dal Senato, prevedono un'anticipazione di cassa per regioni Pag. 33sottoposte a piani di stabilizzazione finanziaria, che, seppure astrattamente condivisibile, non condiziona l'erogazione a specifiche condizioni.

  Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'esigenza di un intervento correttivo riferito alla materia dei vitalizi dei consiglieri regionali, dichiarandosi tuttavia consapevole che la questione non potrà trovare soluzione nel corso dell'esame del decreto, in considerazione dei tempi a disposizione della Camera, che, per non porre a rischio la conversione in legge del provvedimento, non potrà introdurre modifiche al testo trasmesso dal Senato. Osserva, infatti, che nel corso dell'esame in prima lettura non aveva avuto modo di cogliere gli effetti della formulazione della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, evidenziando come la mancata applicazione di tali disposizioni alle regioni che abbiano abolito i vitalizi determini di fatto la salvaguardia di posizioni assai differenziate sul territorio nazionale, consentendo di fatto l'erogazione di vitalizi anche a soggetti che non presentino i requisiti di età e di durata dell'incarico previsti dalla medesima lettera. Consapevole dell'impossibilità di una modifica in questa fase, sottolinea tuttavia l'insostenibilità dell'attuale formulazione della norma e auspica un prossimo intervento legislativo correttivo al riguardo.

  Massimo POLLEDRI (LNP), pur dando atto dei miglioramenti apportati dalla Camera al testo presentato dal Governo, specialmente con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, relative al sisma del maggio 2012, segnala alcuni punti critici del testo approvato dal Senato, richiamando in primo luogo la decisione, assunta presso l'altro ramo del Parlamento, di prolungare a dieci anni la durata del periodo concesso per il ripiano del disavanzo e dei debiti fuori bilancio da parte dei comuni che presentino squilibri strutturali di bilancio. Ritiene, infatti, che l'indicazione di una durata temporale eccedente la durata in carica degli organi elettivi consentirà di scaricare il peso della correzione sui futuri organi, evitando agli amministratori locali di pagare le conseguenze della loro cattiva gestione finanziaria. Segnala, poi, la presenza di vere e proprie disposizioni ad personam, come quelle relative agli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e alle regioni sottoposte a piani di stabilizzazione finanziaria, osservando come per alcune aree del territorio nazionale si reperiscono con facilità risorse che, invece, si stenta a trovare per le esenzioni dal patto di stabilità interno per i comuni interessati dal sisma del 2012, per le quali sono state stanziate somme molto modeste. Per quanto riguarda gli interventi riferiti al sisma del 2012, registra la forte chiusura emersa nel corso dell'esame al Senato a forme di indennizzo per gli operatori economici indirettamente danneggiati dal terremoto, osservando tuttavia che al riguardo permane un problema aperto, che dovrà essere risolto. Con riferimento al tema dei vitalizi, richiama le considerazioni già formulate dai colleghi che lo hanno preceduto nel dibattito, osservando come su un piano generale sia in corso una transizione da una democrazia parlamentare a una non meglio qualificata forma di Governo, nella quale le prerogative del Parlamento sono sminuite e misconosciute, anche in ragione del comportamento della Presidenza della Camera, che non sempre ha adeguatamente tutelato l'immagine di questo ramo del Parlamento. Rileva, peraltro, come anche le esagerate critiche rivolte dall'opposizione di centrosinistra al Presidente del Consiglio Berlusconi abbiano contribuito a diffondere sui mezzi di comunicazione di massa un'immagine negativa delle istituzioni. Si chiede inoltre se fosse questa la sede per realizzare un intervento in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, dichiarandosi altresì complessivamente insoddisfatto della formulazione delle disposizioni in materia di assoggettamento all'IMU degli immobili degli enti non commerciali, osservando come la formulazione proposta nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera avrebbe consentito di Pag. 34superare molte delle problematiche poste dall'applicazione dell'imposta agli enti senza scopo di lucro. Rileva, peraltro, che a tale soluzione non ostava la normativa dell'Unione europea, dichiarando che allo stato non è aperta alcuna procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, intervenendo in sede di replica, con riferimento al quesito posto dall'onorevole Marchi, rappresenta che le modifiche introdotte al comma 6-bis dell'articolo 9 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento hanno inteso precisare la portata della disposizione introdotta dalla Camera, precisando che la regolazione debba aver luogo nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente. Osserva, peraltro, che un giudizio definitivo sulla disposizione e, più in generale, sulla regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni potrà essere espresso solo dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità, che dovrebbe intervenire su questa materia.

  Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo la fretta per l'estrema limitatezza dei tempi a disposizione della Camera, evidenzia come il calendario predisposto impedisca di fatto il fisiologico esame delle proposte emendative presentate. Osserva, al riguardo, come sarebbe opportuno modificare le convocazioni della Commissione bilancio per posticipare l'audizione prevista alle 13.30, considerando che l'attività legislativa dovrebbe prevalere su quella conoscitiva.

  Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Nell'avvertire che sono state presentate ottantanove proposte emendative (vedi allegato), ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento con riferimento ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e sulle proposte emendative ad esse conseguenti.
  Comunica, pertanto, che, in applicazione della richiamata disposizione regolamentare, la Presidenza ha considerato irricevibili sessantotto proposte emendative incidenti su parti non modificate dal Senato e non strettamente consequenziali alle modifiche apportate. Avverte, pertanto, che tali proposte emendative non saranno pubblicate.
  Ricorda, infine, che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi ieri, si è convenuto che si sarebbe proceduto alle votazioni a partire dalle ore 11.30. Sospende, quindi, la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.35.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede per quali ragioni solo venti proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo sono state considerate ricevibili.

  Donato BRUNO, presidente, ribadisce che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento con riferimento ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e sulle proposte emendative ad esse conseguenti. Le proposte emendative dichiarate irricevibili non rispettano tale previsione.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva che il Senato ha sostituito tutto l'articolo 1 del disegno di legge di conversione e che pertanto, in astratto, tutte le proposte emendative dovrebbero essere considerate ricevibili.

  Donato BRUNO, presidente, sottolinea come, al di là dell'aspetto formale, occorra valutare l'effettiva portata dell'emendamento. In fase di terza lettura possono essere considerate ricevibili solo proposte emendative relative a parti effettivamente modificate dal Senato.

Pag. 35

  Raffaele VOLPI (LNP), ricordando che il decreto-legge scade il 9 dicembre, chiede se derubricare il lavoro della Camera dei deputati rientri in qualche accordo, sottolineando comunque come non sia in ogni caso positivo certificarne l'inutilità. Osserva come il Presidente del Consiglio e gli altri ministri proponenti il decreto-legge non hanno partecipato ai lavori della Commissione, malgrado al Senato, soprattutto nella fase terminale sono accadute cose fuori dall'ordinario. Rileva come la mancata adesione alle prassi e alle procedure vigenti sia imbarazzante e come tutti dovrebbero avere a cuore il rispetto di ciò. Sottolinea come sia ormai chiaro che la mancata approvazione del testo in esame presso il Senato della Repubblica entro venerdì scorso sia ascrivibile non al comportamento dei parlamentari, come riportato anche su certi organi di informazione, ma alla condotta del Governo che ha sbagliato nella presentazione del maxiemendamento. Alla luce di tale esperienza sottolinea come sarebbe necessaria la partecipazione dei ministri ai lavori delle Commissioni parlamentari per comprendere cosa avviene in tale sede. Pur comprendendo la decisione sui tempi di esame del provvedimento, il suo gruppo non ha presentato due proposte emendative perché riteneva che sarebbero state presentate dai relatori in quanto volte a recepire le condizioni formulate dal Comitato per la legislazione. In particolare rileva che il Comitato per la legislazione ha chiesto la soppressione dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge, volto a modificare il termine per l'esercizio della delega per la revisione della strutture del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in quanto sarebbe una violazione del limite del contenuto posto dall'articolo 12, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988. Evidenzia come i relatori avrebbero dovuto farsi carico almeno di tale richiesta di modifica e richiama l'articolo 16-bis, comma 6, del regolamento che impone alle Commissioni parlamentari di motivare all'Assemblea le ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di non conformarsi al parere espresso dal Comitato per la legislazione. Ricorda in proposito di avere già sollevato la questione in occasione dell'esame di un altro provvedimento in Assemblea. Chiede quindi ai relatori di motivare adeguatamente le ragioni per le quali non riterranno di adeguarsi al parere del Comitato per la legislazione. Sottolinea come i lavori di oggi potrebbero non esser inutili perché esiste una maggioranza parlamentare che dovrebbe pretendere il rispetto delle promesse che il Governo ha effettuato e non accontentarsi di un generico impegno a risolvere le questioni residue nell'ambito dell'esame disegno di legge di stabilità. Ricorda inoltre come il comitato per la legislazione abbia richiamato il Governo ad una maggiore omogeneità e coerenza tra i diversi provvedimenti all'esame delle Camere soprattutto in questa fase della legislatura e ricorda in proposito come le norme sugli enti locali si trovano inevitabilmente ad intrecciarsi con le disposizioni contenute nella cosiddetta carta delle autonomie ancora all'esame del Senato.

  Pierangelo FERRARI (PD), relatore per la I Commissione, osserva che se i relatori avessero ritenuto quello attuale elusivamente un passaggio di tipo formale, si sarebbero limitati ad esprimere un parere contrario sulle proposte avanzate dall'onorevole Volpi. Viceversa esprime la sua intenzione di interloquire in maniera seria rispetto alle osservazioni formulate dall'onorevole Volpi. In proposito evidenzia che la vera posta in gioco è quella di scegliere se completare il processo di conversione del decreto-legge, ovvero farlo decadere. Evidenzia come questa è la motivazione per la quale, insieme con il relatore per la V Commissione, si trova costretto ad esprimere un parere contrario sulle proposte di modifica avanzate dall'onorevole Volpi. Sottolinea come si tratti di una ragione politica e non di una risposta meramente burocratica, ricordando l'importante contributo svolto dal gruppo della Lega nel corso della prima lettura presso la Camera per apportare Pag. 36sostanziali miglioramenti al testo. Osserva che, se le Commissioni riunite oggi dovessero modificare il testo in esame, esso finirebbe per decadere inevitabilmente. Chiede quindi quali conseguenze politiche avrebbe anche presso l'opinione pubblica la scelta di far decadere un decreto che riscrive i controlli sugli enti territoriali e attua importanti e attese riduzioni dei costi della politica dei medesimi enti. Pur riconoscendo i limiti del provvedimento e condividendo le osservazioni del Comitato per la legislazione, rileva che le Commissioni sono di fronte ad un'alternativa chiara. Pur consapevole che tali argomentazioni non convinceranno l'onorevole Volpi, esprime tuttavia la convinzione che lui e il suo gruppo non saranno indifferenti alle medesime. Per tali ragioni esprime, anche a nome dell'onorevole Moroni, parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Raffaele VOLPI (LNP), pur ringraziando il relatore Ferrari, evidenzia come la politica dovrebbe dimostrare responsabilità e evidenzia come le argomentazioni addotte non convincano perché, a suo avviso, non si può escludere che il Parlamento eserciti, fino in fondo, il suo dovere di migliorare i testi al suo esame, solo perché essi sono in scadenza. Fa presente che non insisterà in Assemblea per il rispetto del richiamato articolo 16-bis, comma 6, del Regolamento, ma auspica che i relatori dedichino al parere per il Comitato per la legislazione un apposito passaggio della relazione che svolgeranno.

  Massimo POLLEDRI (LNP) chiede che si possa discutere sugli emendamenti relativi alle disposizioni in favore delle zone terremotate e chiede al Governo di chiarire i termini dell'accordo tra i presidenti delle regioni terremotate ed il Governo che sarebbe intervenuto nella giornata di ieri. Rileva come vi siano in proposito talune questioni che andrebbero comunque chiarite. Chiede, a nome di tutti i deputati del suo gruppo presenti nelle Commissioni riunite di sottoscrive l'emendamento Mura 11.1.

  Maino MARCHI (PD), pur auspicando una risposta del Governo sulle questioni sollevate, osserva che, se il decreto-legge in esame non fosse convertito, vi sarebbe un disastro per le popolazioni residenti nelle regioni terremotate ben più grave dei problemi politici cui ha fatto riferimento il relatore Ferrari. Rileva come malgrado i limiti del provvedimento la mancata conversione farebbe venire meno tutti i benefici comunque previsti.

  Donato BRUNO, presidente, annuncia che gli emendamenti Vanalli 3.17 e D'Amico 3.16 sono stati ritirati dai presentatori.

  Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che nelle regioni interessate vi sono state fiaccolate per chiedere modifiche al decreto in esame cui hanno partecipato anche esponenti del Partito Democratico.

  Maino MARCHI (PD) ricorda che tali manifestazioni si sono svolte durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, e quindi in tempo utile per l'approvazione di eventuali modifiche.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che dalle riunioni delle tre regioni interessate è emerso un accordo nel quale è stata confermata la posizione già preannunciata al Senato. In particolare, fa presente che il Governo si è impegnato a presentare due proposte emendative, una in materia di danno indiretto, sul cui testo è in corso un approfondimento al fine di assicurare la compatibilità con la normativa europea, che richiede una diretta correlazione tra il danno subito e l'evento sismico, annunciando che sarà fornita di ciò un'apposita certificazione. Fa presente che sarà presentata una seconda proposta emendativa relativa alla cosiddetta busta pesante in merito alla quale è in corso una verifica con l'INPS. Conferma che entrambe le proposte emendative saranno presentate entro la giornata di venerdì e saranno riferite al disegno di legge di stabilità all'esame del Senato. Comunica che anche Pag. 37i presidenti delle regioni interessate hanno convenuto su tale procedura e s'impegna a nome del Governo sulla risoluzione di tali questioni, annunciando anche la disponibilità a confermare ciò nel corso dell'esame in Assemblea. Evidenzia come al Senato, malgrado taluni incidenti di carattere meramente procedurale, le forze politiche hanno mantenuto lo stesso atteggiamento costruttivo che ha caratterizzato l'esame del provvedimento in esame presso la Camera, e ricorda che l'apposizione della questione di fiducia non ha consentito alle forze di opposizione di esprimere la propria astensione come avvenuto presso questo ramo del Parlamento. Esprimendo grande rispetto per il lavoro della Camera, con riferimento al parere per il Comitato per la legislazione, rileva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione è stata introdotta al Senato sulla base di proposte di iniziativa parlamentare. Ricorda in proposito come presso i due rami del Parlamento sussistano regole diverse sull'ammissibilità che, a suo avviso, dovrebbero essere uniformate. Ringrazia quindi i relatori per la comprensione manifestata e l'onorevole Volpi per avere sollevato la questione, malgrado le condizioni politiche e procedurali non ne consentano una soluzione in questa fase.

  Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.1, ricordando come la questione attenga ai limiti per l'applicazione dei controlli interni che vengono qui graduati. Fa presente come spesso sono i piccoli comuni che presentano situazioni che dovrebbero essere monitorate ed in questo senso è stato presentato dal suo gruppo un emendamento volto a ripristinare il testo definito alla Camera. Peraltro, preso atto di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio emendamento 3.1.

  Massimo BITONCI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.13, ricordando come ci si trova di fronte ad una serie di controlli che sono stati graduati in sede applicativa. Occorre tuttavia tenere presente che i comuni di piccole dimensioni hanno poco personale e dotazioni differenti rispetto ai grandi comuni. L'emendamento è volto a rivedere il testo affinché la soglia minima di applicazione delle norme venga graduata per i comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Bitonci 3.13 e Simonetti 3.14.

  Pierguido VANALLI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.9, che riguarda il controllo strategico degli enti locali da effettuare attraverso strutture chiamate a compierlo. L'emendamento del suo gruppo è volto a prevedere che tale struttura sia identificata nel sindaco, in quanto eletto democraticamente a differenza del segretario comunale, richiamato nel testo. Va inoltre considerato che per gli enti locali di piccole dimensioni le figure apicali sono nominate direttamente dal sindaco e allo stesso rispondono. Tanto più, quindi, è opportuno approvare il proprio emendamento 3.9.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vanalli 3.9 e Bragantini 3.32.

  Maria Piera PASTORE (LNP) illustra il proprio emendamento 3.18 che riguarda i controlli sulle società partecipate, che nel testo approvato dal Senato vengono graduati in base alla popolazione. Il proprio emendamento propone di effettuare tali controlli a partire dai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastore 3.18 e Bragantini 3.35.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.19, volto a sopprimere all'articolo 3, capoverso 148-bis, lettera h), capoverso 3-bis, le parole: «fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193». Si tratta di un profilo molto importante che Pag. 38potrebbe andare a beneficio delle finanze pubbliche.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni gli emendamenti Bragantini 3.19 e Simonetti 3.37.

  Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.2, finalizzato a sostituire in riferimento alle società controllate con quello alle società partecipate, ritenendo che il termine utilizzato dal Senato limiti molto il campo di applicazione della norma che attiene alla riduzione delle spese per il personale a determinate condizioni.

  Donato BRUNO, presidente, fa presente come, a suo avviso, la nozione di società controllata sia più ampia di quello di società partecipata, poiché nel primo caso sono ricomprese anche le società controllate «a cascata».

  Raffaele VOLPI (LNP) rileva come a suo avviso la nozione di società controllata sottintenda, diversamente da quella di società partecipata, che si abbia la maggioranza azionaria dell'ente.

  Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio emendamento 3.2.

  Roberto SIMONETTI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.23, che attiene al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, proponendo di sostituire alcuni elementi contenuti nel testo approvato dal Senato. Ricorda come la questione sia stata discussa anche nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, prevedendo che i comuni capoluogo avessero una quota pro-capite maggiore: la conseguenza è, nel concreto, che si svuotano le dotazioni di molti comuni per darle a quelli di Napoli e di Reggio Calabria.
  Rileva come con il proprio emendamento 3.23 venga proposta una soluzione che consente di distribuire in modo uniforme queste somme. Rileva oltretutto come nel 2013 saranno ancora di più i comuni in dissesto finanziario non per incapacità di gestione ma a causa della politica di irrigidimento che ha caratterizzato il Governo riguardo ai trasferimenti agli enti locali.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Simonetti 3.23.

  Pierguido VANALLI (LNP) illustra il proprio emendamento 3.26, volto a sopprimere le disposizioni finalizzate ad interventi finanziari in favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Intravede infatti il rischio di un'applicazione distorta di tali norme per aggirare la normativa vigente nei confronti di comuni al limite del dissesto.

  Maino MARCHI (PD) non ritiene che vi possa essere un interesse ad aggirare la norma nel senso testé prospettato dal collega Vanalli, anche perché ne conseguirebbe lo scioglimento dell'intero consiglio comunale.

  Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni in esame siano state peggiorative, portando al paradosso per cui diviene quasi conveniente arrivare al dissesto. Il termine di dieci anni vorrà dire, nella sostanza, che nessuno pagherà più. Si chiede oltretutto se tali disposizioni siano coerenti con la normativa dell'Unione europea.
  Rileva inoltre come venga previsto che i piani di rientro dei comuni siano controllati dallo stesso controllato, avendo posto tale funzione in capo all'ANCI. Ritiene evidente che ci si trova di fronte ad una incompatibilità assoluta.
  Evidenzia altresì come vada ben tenuto presente che ci sono organismi dell'ANCI come le fondazioni, composti da una serie di persone «trombate» o da ex sindaci che arrivano a guadagnare più di un presidente di regione, che è sicuramente esposto a rischi e a difficoltà molto maggiori.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come con le modifiche apportate dal Senato Pag. 39riguardo agli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso si dà un anticipo di cassa a questi enti in condizioni di dissesto invece di assegnare aiuti finanziari agli enti più virtuosi che faticano quotidianamente per avere i conti in ordine ed una gestione corretta.
  Rileva inoltre che gli oneri di tale disposizione sono posti, in gran parte, a carico del fondo per il dissesto idrogeologico. Ritiene quindi indegno che si proceda in questo modo, togliendo le risorse che erano previste in favore di un problema realmente esistente nel Paese per darle a comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Sarebbe meglio chiedere i danni a chi ha votato tali persone. Analogamente in questi giorni si prospetta un aumento delle tariffe dell'acqua per ripianare i debiti di chi ha gestito male le risorse idriche.

  Raffaele VOLPI (LNP) ricorda come la questione in esame sia stata molto dibattuta nel corso dell'esame in prima lettura e che occorrerebbe prevedere una soluzione più perequativa rispetto alle necessità. Ritiene che si tratti di una questione non posta solo dal suo gruppo ma che investe un problema evidente rispetto ad una grande città del Mezzogiorno. La Corte dei conti ha detto chiaramente che il comune di Napoli non restituirà mai le risorse in questione considerato l'ampio e complesso contenzioso in atto. Sarebbe quindi quanto mai opportuno prevedere forme di responsabilità – che invece non ci saranno – verso amministratori incapaci di svolgere i loro compiti. Ci si trova inoltre di fronte ad un sindaco che non si assumerà, in questo modo, le proprie responsabilità.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vanalli 3.26.

  Maria Piera PASTORE (LNP) illustra il proprio emendamento 3.27, che riguarda il tema su cui è in corso la discussione, proponendo almeno di ridurre la quota pro-capite da 200 euro a 50 euro.

  Raffaele VOLPI (LNP) comprende le difficoltà dei comuni che hanno subito lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ma ritiene che questo non possa essere un elemento premiale. Chiede che almeno la riduzione proposta con l'emendamento Pastore 3.27 venga accolta.

  Pierguido VANALLI (LNP) non vorrebbe che a seguito della disposizione in esame si assistesse a fenomeni distorti che si potrebbero definire di «turismo» per scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa con personaggi che si spostano da un comune ad un altro. Il rischio è dunque di effetti distorsivi della norma: ribadisce quindi l'esigenza di riflettere attentamente sulla norma in esame prima di votarla.

  Fabio MERONI (LNP) ricorda come la questione investa anche le rate dei mutui: con la norma in esame si dà anche la possibilità a questi comuni di pagare i mutui contratti, mentre in altre parti del provvedimento si segue una logica differente nonostante si tratti di comuni virtuosi.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastore 3.27, Vanalli 3.7 e Bragantini 4.2.

  Raffaele VOLPI (LNP) illustra l'emendamento 9.4, di cui è primo firmatario, evidenziando come risponderebbe a ragioni di equità prevedere un'esenzione dal pagamento dell'IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito agli ascendenti o ai discendenti.

  Simonetta RUBINATO (PD) osserva che l'emendamento Volpi 9.4, pur presentando analogie con una proposta emendativa da lei presentata nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, non appare condivisibile, in quanto non equipara gli immobili concessi in comodato ai familiari fino al primo grado all'abitazione principale, ma prevede una specifica esenzione dall'imposta per tali immobili, che, pertanto, Pag. 40gioverebbero di un regime di maggior favore rispetto alla casa destinata all'abitazione. Segnala, in ogni caso, che un suo ordine del giorno su questa materia è stato accolto dal Governo.

  Matteo BRAGANTINI (LNP), con riferimento all'emendamento Volpi 9.4, evidenzia che il suo gruppo ha condotto una battaglia per escludere un aggravio della tassazione per gli immobili concessi in comodato ai familiari di primo grado sin dall'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, quando le proposte emendative presentate al riguardo furono respinte e gli ordini del giorno in materia non furono accolti dal Governo, che invece accolse un ordine del giorno solo pochi mesi più tardi. Denuncia, al riguardo, un atteggiamento incoerente del PD e dell'UdC, che a livello nazionale hanno approvato le disposizioni che hanno istituito l'IMU senza prevedere esenzioni o agevolazioni, mentre a livello territoriale lamentano la tassazione degli immobili concessi in comodato ai familiari più stretti. Osserva, in proposito, che gli immobili concessi in comodato sono spesso il frutto di sacrifici finanziari di famiglie di modeste condizioni che hanno acquistato un'abitazione bifamiliare, destinando una delle due unità abitative ai figli. Rileva, altresì, che in queste situazioni è difficile ipotizzare un passaggio di proprietà che attribuisca la titolarità dell'immobile al comodatario, in quanto le famiglie sono restie a realizzare un'operazione che potrebbe creare liti e incomprensioni tra i figli. Chiede, pertanto, di farsi carico di una situazione che danneggia gravemente famiglie di anziani, lamentando nuovamente l'atteggiamento irresponsabile dei gruppi del PD e dell'UdC che in questa sede si oppongono a misure che, invece, invocano a livello territoriale.

  Rolando NANNICINI (PD) invita a considerare che l'IMU assorbe anche la componente immobiliare dell'IRPEF e le relative addizionali.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Volpi 9.4.

  Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'emendamento Bitonci 9.5, di cui raccomanda l'approvazione, osservando come sia un fenomeno assolutamente comune in alcune realtà territoriali la presenza di due autorimesse per una sola abitazione. Rileva, tuttavia, che attualmente la prima autorimessa è considerata come unità pertinenziale, mentre la seconda è tassata come un bene di lusso, ancorché spesso siano gli stessi enti territoriali a richiedere la realizzazione di tali unità immobiliari, imponendo anche i relativi oneri di urbanizzazione. Osserva, dal resto, come un problema analogo si ponga anche per le strutture realizzate in territori montuosi o boschivi per essere destinate a ricovero di attrezzi e mezzi agricoli, spesso utilizzati per il mantenimento in condizioni di praticabilità dei boschi e dei territori non urbanizzati.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 9.5, evidenziando come non si possa prevedere un regime fiscale penalizzante per la seconda autorimessa che costituisce sostanzialmente una pertinenza dell'abitazione principale. Osserva, del resto, che risponde ad un interesse pubblico evitare un eccessiva presenza di veicoli sulle strade, come dimostrano le previsioni contenute nei regolamenti edilizi a livello territoriale.

  Roberto SIMONETTI (LNP) invita ad approvare l'emendamento Bitonci 9.5, da lui sottoscritto, evidenziando come le disposizioni relative all'IMU dimostrino in modo evidente come il Governo intenda «fare cassa» attraverso la tassazione realizzata a livello territoriale. Osserva, peraltro, che non tutti i comuni seguono comportamenti coerenti, in quanto alcuni consentono di accatastare come unità pertinenziale anche immobili siti a grande distanza dall'unità principale, mentre altri sono più severi. Ritiene, pertanto, auspicabile una correzione alla normativa vigente nel senso indicato dall'emendamento Bitonci 9.5.

Pag. 41

  Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto abbiano chiarito in modo efficace la rilevanza delle questioni affrontate dall'emendamento Bitonci 9.5 e invita, pertanto, ad approvare tale proposta emendativa.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Bitonci 9.5.

  Massimo POLLEDRI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.6, volto a prevedere un'esenzione dall'IMU per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili siti nelle aree interessate dal sisma del maggio 2012, sottolineando come si tratti di una misura attesa dalle popolazioni.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Polledri 9.6.

  Antonio BORGHESI (IdV) ritira l'emendamento Mura 11.1, di cui è firmatario.

  Donato BRUNO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, comunica che le Commissioni VI, VIII e XI hanno espresso parere favorevole mentre la X Commissione e la Commissione per le questioni regionali non si sono espresse.

  Antonio BORGHESI (IdV) annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla votazione del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

  Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, onorevole Ferrari e onorevole Moroni, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.15.

Pag. 42