CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 181

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, il quale lo scorso mercoledì 28 novembre ha convenuto di concludere i propri lavori, sottoponendo alla Commissione un testo unificato (vedi allegato).

  Viviana BECCALOSSI (PdL) comunica che la relatrice, onorevole Faenzi, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, le ha chiesto di rappresentare alla Commissione che ritiene possibile chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

  Paolo RUSSO, presidente, osserva che il testo unificato mantiene ancora alcune misure di carattere oneroso, su cui ritiene Pag. 182che i componenti della Commissione dovrebbero svolgere un approfondimento.

  Susanna CENNI (PD) ricorda che l'argomento è stato oggetto di ampia discussione in Comitato ristretto e che, a suo avviso, espungere le parti di rilievo finanziario priverebbe complessivamente di significato il provvedimento.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che le misure con contenuto economico si riferiscono all'ampliamento delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 8) e all'apposito Fondo per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 7, alimentato da un'addizionale di 5 euro sulla tassa erariale di concessione governativa sulle licenze per porto di armi anche per uso di caccia.

  Angelo ZUCCHI (PD) osserva che i due articoli citati non richiedono l'individuazione di nuove forme di copertura finanziaria. Si chiede pertanto se l'osservazione del Presidente sia dovuta ad una previsione di possibili obiezioni della Commissione Bilancio o da ragioni di merito.

  Paolo RUSSO, presidente, fa presente che l'ampliamento delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale dovrebbe poter essere accolta, seppure con difficoltà. Sullo specifico Fondo per il risarcimento di danni, prevede invece difficoltà anche per la forma di finanziamento individuata.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che la Commissione debba portare avanti l'esame del provvedimento, della cui importanza per gli agricoltori che subiscono danni si è convinta nel corso dell'esame. Il Governo dovrà poi assumersi la responsabilità di non dotare lo stesso di adeguate risorse finanziarie.

  Carlo NOLA (PdL) si rammarica per il mancato accoglimento delle sue proposte in tema di danni causati dalle nutrie, che ammontano alla metà dei danni complessivi causati dalla fauna selvatica, e ritiene che esso sia dovuto probabilmente a ragioni pregiudiziali di fondo. Ritiene tuttavia che la disposizione inserita nel testo unificato sia assolutamente inefficace a contenere il fenomeno della proliferazione della specie. D'altra parte, è consapevole anche delle conseguenze della qualificazione della nutria come specie cacciabile. Si riserva pertanto di proporre ulteriori misure per fronteggiare i danni provocatio dalle nutrie senza renderle cacciabili.

  Teresio DELFINO (UdCpTP) si rammarica per il fatto che il lavoro della Commissione trovi difficoltà a pervenire a una conclusione. Il provvedimento in esame, in particolare, è di grande interesse e meriterebbe di essere approvato. Ricorda tuttavia che, se non si risolvono veramente le questioni di carattere finanziario, un progetto di legge può pure essere approvato da una Camera, ma finirebbe per fermarsi nell'altra, come molte volte avvenuto in passato. Per questi motivi, e considerato l'approssimarsi della fine della legislatura, invita a lavorare per l'approvazione del provvedimento, perché possa seguire l’iter che sarà consentito.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), soffermandosi sui profili di rilievo finanziario del testo unificato elaborato del Comitato ristretto, ritiene che si possa valutare positivamente l'ampliamento delle finalità del Fondo di solidarietà nazionale. Su questa base, la Commissione potrebbe conseguire i risultati che appaiono possibili e chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento. Si potrebbe invece verificare successivamente la possibilità di introdurre ulteriori misure.

  Viviana BECCALOSSI (PdL) ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, per consentire anche alla relatrice di partecipare a una valutazione complessiva del provvedimento. Nel merito, a nome del suo gruppo, ritiene comunque necessario completare l’iter del provvedimento, dimostrando tra l'altro che la Commissione Agricoltura è nelle condizioni di effettuare sue scelte autonome, e non soltanto di ratificare decisioni prese Pag. 183altrove. Saranno quindi altri ad assumere la responsabilità di non consentire un positivo esito di una legge in materia. Deve inoltre esprimere rammarico per il fatto che la Commissione non può disporre di risorse finanziarie, meno forse di una commissione di un consiglio regionale.

  Giovanna NEGRO (LNP) concorda con l'onorevole Nola sull'entità dei danni provocati dalle nutrie, che affliggono anche il suo territorio, insieme con i piccioni. Invita tuttavia a considerare le esigenze complessive dei diversi territori, che certamente chiedono un provvedimento sulla materia.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia ulteriori proposte di modifica che sottoporrà all'attenzione della relatrice.

  Susanna CENNI (PD) invita a valutare la possibilità di eliminare la previsione dell'addizionale di cui all'articolo 7, ferme restando le attuali modalità di finanziamento del fondo destinato a tali finalità.

  Sandro BRANDOLINI (PD) invita la Commissione a definire sollecitamente l’iter del provvedimento, stante l'imminente termine della legislatura. Nel merito, ritiene opportuno incentivare la strada maestra delle assicurazioni. Nel metodo, ritiene che si possa chiedere il trasferimento alla sede legislativa e compiere in quella sede eventuali ulteriori approfondimenti.

  Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea che se non si risolvono le questioni di fondo, e in particolare quelle di carattere finanziario, difficilmente si determineranno le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa. Pertanto, pur condividendo le amare constatazioni formulate nel dibattito, ritiene che le proteste non produrranno effetti concreti e che la Commissione debba risolvere con concretezza le questioni problematiche, senza aspettarsi che possa farlo la Commissione Bilancio.

  Paolo RUSSO, presidente, preso atto degli orientamenti emersi dal dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento trasmesso dalla Commissione Attività produttive.

  Carlo NOLA (PdL), relatore, fa presente che il progetto di legge approvato dal Senato si propone di aggiornare la legge n. 1112 del 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, con l'obiettivo di garantire, contro la concorrenza sleale, la qualità dei prodotti dell'industria conciaria nazionale, che sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori.
  Già la legge del 1966 intendeva preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari e al contempo tutelare le imprese del settore da azioni di concorrenza scorretta, provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri che, commercializzando prodotti con la dicitura «cuoio», «pelle» o «pelliccia», privi però delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere comportamenti pregiudizievoli per l'industria nazionale, che è leader del settore nel mondo e si caratterizza per produzioni di eccellenza.Pag. 184
  Il provvedimento ora approvato dal Senato, come risulta dai lavori preparatori, si propone di adeguare la legislazione del 1966 ai mutamenti intervenuti nella legislazione europea, nei mercati e nelle tecnologie produttive, valorizzando i rilevanti sforzi compiuti dalle imprese del settore, che hanno investito enormi risorse non solo per migliorare dei beni fabbricati, ma anche per implementare le tecnologie di produzione e, allo stesso tempo, ridurre al minimo sia l'impatto ambientale della produzione sia quello sociale sia quello sui consumatori, attraverso la eliminazione, dalle fasi di lavorazione e all'impiego, degli agenti pericolosi per la salute.
  Il testo in esame prevede quindi essenzialmente che, affinché un prodotto sia denominabile con i termini di «pelle», «pelliccia» o «cuoio» non potrà più essere sufficiente il rispetto del mero requisito cosiddetto sostanziale o organico di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 1112 del 1966, ma dovranno anche essere rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori.
  Nel dettaglio, il testo approvato dal Senato, si compone di cinque articoli.
  L'articolo 1 dà una definizione precisa dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia», riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli. Tali obblighi sono assolti da parte di imprese specializzate, secondo determinati modelli di organizzazione, gestione e lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Si prevede altresì la possibilità per le associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.
  L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di «cuoio», «pelle», «pelliccia», loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di «cuoio», «pelle» e «pelliccia» devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.
  L'articolo 4 detta le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi stabiliti dalla nuova legge, che vanno da 10.000 a 50.000 euro. L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
  Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

  Corrado CALLEGARI (LNP), nel preannunciare il responsabile voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, ricorda che la tutela dei prodotti made in Italy è stata già oggetto di un apposito provvedimento di iniziativa della Lega Nord, varato con il precedente Governo, e che tale provvedimento tutelava tutti i settori manifatturieri, ivi compreso il settore della pelletteria. Ricorda peraltro che in ambito europeo vi sono lobby trasversali che non impediscono la concorrenza sleale, che danneggia le produzioni locali del made in Italy.

  Viviana BECCALOSSI (PdL) ricorda che il provvedimento in esame costituisce una forma di difesa dei prodotti made in Italy, in un quadro europeo che non sempre aiuta i produttori nazionali del settore della lavorazione della pelle e del cuoio, che sono i migliori d'Europa.
  Ricorda a tale proposito anche la concorrenza sleale di produttori esteri effettuata con lo sfruttamento della manodopera minorile, in condizioni disumane, persino sul territorio nazionale.
  Auspica che l'approvazione di questa legge possa contribuire a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, specie minorile, e a rendere l'Europa più consapevole delle esigenze italiane rispetto a quelle del mercato cinese.Pag. 185
  Preannuncia pertanto l'espressione di voto favorevole del suo gruppo.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia parimenti l'espressione di voto favorevole del suo gruppo al provvedimento, che si propone di aggiornare la legislazione del 1966 e di porre fine al fenomeno della contraffazione dei prodotti di pelle e di cuoio.

  Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo ad un provvedimento che si propone di contrastare la pratica della contraffazione, condotta illecita che mette in gravi difficoltà l'onesto operatore del settore. La contraffazione inoltre attenta ai diritti dei lavoratori, con lo sfruttamento della manodopera, mette a rischio la salute dei consumatori e arreca danni all'ambiente, producendo per di più concorrenza sleale.

  Teresio DELFINO (UdCpTP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo soprattutto in ragione delle finalità già ricordate dai colleghi. Ritiene però che in ogni caso si debba perseguire una maggiore capacità di controllo rispetto ai lavoratori del settore e non solo nel territorio nazionale, evitando atteggiamenti di accettazione, specialmente a livello locale, di situazioni che invece potrebbero essere evidenziate e perseguite.

  La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.
Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del progetto di legge, trasmesso dalla Commissione Ambiente.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che in sede di prima lettura del provvedimento la Commissione aveva espresso parere favorevole. Ricorda altresì che il testo approvato dalla Camera è poi stato modificato dal Senato e che sulle parti modificate sono quindi state approvate proposte emendative in sede di esame da parte della Commissione Ambiente.

  Giuseppina SERVODIO (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera, è tornata all'esame di questo ramo del Parlamento sostanzialmente modificata nel corso dell'esame al Senato.
  In sintesi, il testo approvato dalla Camera comprende 3 articoli, che recano modifiche decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), in materia di sfalci e potature, miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati e misure per incrementare la raccolta differenziata.
  Il Senato ha modificato gli articoli 1 e 3 del testo della Camera e ha aggiunto ulteriori 23 articoli, in buona parte recante anch'essi modifiche al codice ambientale, Alcuni di essi recano un contenuto analogo a disposizioni inserite nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale, poi soppresse nel corso dell'esame alla Camera; si tratta di disposizioni che in gran parte modificano la parte IV del codice ambientale, in materia di rifiuti.
  A sua volta, la Commissione Ambiente della Camera ha modificato ulteriormente il testo del Senato, aggiungendo altre modifiche alla legislazione ambientale e, prevalentemente, a quella contenuta nel codice. In sostanza, il provvedimento è divenuto il contenitore di una serie di modifiche della normativa vigente, spesso rispondenti a richieste da tempo avanzate dagli interessati e motivate da varie finalità, in primo luogo quella di adattare le norme alle esigenze concrete di funzionamento e di efficienza emerse nella esperienza applicativa.
  Passando all'esame delle parti di interesse della Commissione Agricoltura, segnala Pag. 186che l'articolo 3, comma 1, lettera b), modifica le definizioni contenute nell'articolo 183 del codice ambientale.
  Il numero 1) integra la definizione di «rifiuto organico» (rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato) comprendendovi anche i «manufatti compostabili, con certificazione UNI EN 13432:2002». Al riguardo, si ricorda che l'articolo 182-ter dispone che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
  Il numero 2) integra la definizione di «autocompostaggio» (compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto), aggiungendovi anche le utenze non domestiche.
  Il numero 3) integra la definizione di «compost di qualità» (prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75), aggiungendo dopo le parole «che rispetti» la parola «esclusivamente».
  La Commissione Ambiente – tenuto conto delle ulteriori innovazioni normative intervenute nel frattempo – ha soppresso la disposizione introdotta dal Senato che introduceva nel codice ambientale la definizione di «digestato da non rifiuto», inteso quale prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente. Infatti, l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha nel frattempo disposto che «ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 modifica l'articolo 185, comma 2, che indica i materiali che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte IV del codice ambientale, relativa ai rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie.
  In particolare, al numero 1) si aggiunge alla disposizione sui «sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio» le parole « quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1». In sostanza, i materiali indicati da ultimo rienterebbero nei materiali del tutto esclusi dall'ambito di applicazione delle norme del codice ambientale sui rifiuti.
  Al numero 2), si modifica la disposizione relativa alle «carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002», Pag. 187sostituendo le parole: «e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002» sono sostituite dalle seguenti: «e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato». La modifica tende ad aggiornare il riferimento alla normativa applicabile in materia, essendo quella del 2002 stata abrogata; si mira inoltre a specificare il carattere esaustivo della disciplina richiamata, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
  L'articolo 4 riformula l'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, che è volto a modificare l'articolo 185, comma 2, del codice ambientale che indica i materiali che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte IV del codice medesimo, relativa ai rifiuti.
  In particolare, si modifica la disposizione relativa alle «materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
  In particolare, il testo della Camera sostituiva le parole «per la produzione di energia da tale biomassa « con le seguenti: «, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso». Il testo del Senato riformula l'espressione con la seguente: «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
  In sostanza, la norma del testo del Senato, che la Commissione Ambiente non ha modificato, esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione potrà avvenire a condizione che il materiale indicato sia configurabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto.
  Al riguardo, premesso che il testo vigente appare in realtà più coerente con la formulazione letterale della direttiva 2008/98/CE, si osserva che il testo approvato dal Senato suscita perplessità maggiori – rispetto a quello approvato dalla Camera – dal punto di vista della chiarezza del dettato normativo e della compatibilità con la normativa europea. Infatti, viene trattato a parte il materiale derivante dalla manutenzione del verde urbano, richiedendo solo per questo requisiti che dovrebbero essere posseduti da tutti i materiali indicati nella disposizione.
  L'articolo 12 esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, inserendoli nell'apposito allegato (allegato IV alla parte V del codice ambientale), che contiene l'elenco degli impianti e attività in deroga.
  Il comma 4 dell'articolo 16 interviene sulla disciplina transitoria della normativa di recepimento di direttive in tema di rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 205 del 2010, modificando il comma 9 dell'articolo 39, che prevedeva: «Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad Pag. 188una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno».
  In particolare, questa disciplina diviene quella a regime per i casi indicati (e non, come previsto dal testo vigente, in via transitoria fino al 2 luglio 2012) e le soglie quantitative per rientrare nella definizione di trasporto e conferimento occasionale e saltuario sono innalzate da cento a trecento chili o litri annui. Peraltro, l'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 nel frattempo ha previsto che il termine di entrata in operatività del sistema SISTRI è sospeso fino al compimento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
  Viene inoltre inserita – nello spirito della semplificazione degli adempimenti in favore degli agricoltori professionali – una disposizione, secondo la quale i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Resta ferma, nel caso di trasporto dei rifiuti pericolosi, l'applicazione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
  Il comma 5 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole minori (con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti), per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Tale materiale può, nei limiti delle proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzato presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che non abbia superato soglie superiori di qualità dell'aria, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Si tratta di una disposizione di buon senso, che considera realisticamente le difficoltà del trattamento dei rifiuti in tali territori.
  Il comma 6 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo come compost, delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, purché ricorrano i requisiti relativi ai sottoprodotti.
  L'articolo 23 interviene sull'articolo 20 della legge n. 217 del 2011 che attribuisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La novella è diretta a prevedere che il relativo decreto legislativo d'attuazione (uno o più) possa essere proposto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Peraltro, tale delega è stata già esercitata con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, adottato comunque anche su proposta del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Si riserva quindi di presentare, per la seduta di domani, una articolata proposta di parere.

  Angelo ZUCCHI (PD) ricorda l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in particolare perché contiene norme sugli essiccatoi di cereali, per i quali le imprese agricole attendono la deroga all'applicazione della normativa vigente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Pag. 189eccessivamente rigorosa, o la possibilità di seguire la procedura autorizzativa semplificata. Gli operatori hanno infatti bisogno di un quadro legislativo di riferimento più preciso per poter affrontare la campagna di essiccazione del prossimo autunno.

  Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il giudizio favorevole del suo gruppo anche, ma non solo, per le motivazioni espresse dal collega Zucchi, e dichiara la disponibilità a votare il parere anche nella seduta odierna.

  Paolo RUSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 4 dicembre 2012.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.
C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

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