CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale.
C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2012.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, comunica che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in titolo, nel quale sono state recepite anche le osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali, che propone la Commissione assuma quale testo base per il prosieguo dell'esame.
  Al fine di velocizzare l'iter del provvedimento, chiede alla presidenza di fissare fin dalla giornata odierna il termine per la presentazione delle proposte emendative.

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  Manuela DAL LAGO, presidente, rileva che si deve ora procedere all'adozione del testo elaborato dal Comitato ristretto, mentre il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà fissato nel prossimo Ufficio di presidenza.

  La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato 1).

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio.
C. 58 Realacci, C. 3746 Di Stanislao e C. 5184 Duilio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2012.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in titolo che possa essere adottato dalla Commissione come testo base.

  La Commissione conviene.

  Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 5510 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
  L'Accordo impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.
  L'Accordo si compone di un preambolo e di 23 articoli.
  Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.
  Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda Pag. 104gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.
  Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
  Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
  L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile.
  L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'amministrazione eventualmente richiedente.
  Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.
  Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.
  L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.
  L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini
  La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14.
  L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo.
  Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.
  Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17.
  L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.
  L'articolo 19 stabilisce che ciascuna amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi Pag. 105derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi (comma 1). Il comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.
  Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma (comma 2) istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.
  L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
  L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessarietà di tale riesame.
  Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.
   Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica in esame segnala che esso consta di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014. La norma dispone che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, osserva che nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito, il sottosegretario di Stato Marta Dassù ha sottolineato come l'accordo in titolo si ponga l'obiettivo principale di facilitare le attività degli operatori economici dei due Paesi. Inoltre, ha ricordato che un analogo strumento è in vigore dal 2006 con l'Azerbaigian, dove molti imprenditori italiani sono presenti con rilevanti interessi, anche con riferimento all'ambito energetico in cui assume particolare rilievo al nuovo gasdotto TAP, come evidenziato da ultimo nella recente visita a Roma da parte di una delegazione parlamentare azera. La ratifica dell'accordo in titolo conferma quindi la vocazione dell'Italia ad interloquire nella regione in modo paritario.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.
Nuovo testo C. 4894 Palagiano.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Laura FRONER (PD), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  La proposta di legge si compone di un solo articolo che, riproponendo le categorie introdotte dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, relativamente all'etichettatura dei farmaci, dispone che le aziende produttrici di medicinali distribuiti in Italia, siano tenute ad apporre un simbolo convenzionale raffigurante una spiga di grano sulle confezioni dei farmaci e nel foglietto illustrativo con contenuto di glutine superiore a 20 milligrammi per kilogrammo.
  Ricorda che il citato regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente. Al fine di consentire la disponibilità sul mercato di una varietà di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilità individuale alla sostanza, a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: la prima, prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti sono definiti «senza glutine». Qualsiasi prodotto del libero commercio (gelati, salumi, caramelle, salse, etc.), per cui le aziende possano garantire l'assenza di glutine, può riportare la dicitura «senza glutine». La seconda categoria comprende i prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioè 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti vanno definiti «con contenuto di glutine molto basso», e tale definizione non è riferibile, invece, ai prodotti di consumo generale
  Il comma 2 dell'articolo in esame rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle caratteristiche delle simbologie da inserire sulle confezioni esterne dei medicinali e dei foglietti illustrativi.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni volte a prevedere tempi certi per l'apposizione del simbolo originale da parte delle aziende produttrici e a valutare se dall'utilizzo del simbolo convenzionale possano derivare oneri aggiuntivi (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

  Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che è stato predisposto un documento conclusivo sull'indagine sulla crisi del settore della raffinazione (vedi allegato 3) e invita l'onorevole Vico ad illustrarne il contenuto.

  Ludovico VICO (PD), ricordato il corposo lavoro svolto nel corso dell'indagine, osserva che il documento conclusivo predisposto riassume i punti salienti delle audizioni svolte e il quadro normativo di riferimento.
  Osserva che lo stato della raffinazione in Europa può essere descritto con due dati principali: l'industria occupa negli impianti e nell'indotto circa 600 mila unità, di cui circa 100 mila in Italia e Pag. 107continua a rappresentare l'anello centrale della catena petrolifera in grado di garantire la sicurezza energetica.
  Ricorda che nel 2009 in Europa erano operativi 98 impianti di raffinazione. Allo stato attuale, il quadro è mutato nelle sue cifre: la capacità di raffinazione si è ridotta del 30 per cento, sono stati chiusi 7 impianti, 13 impianti hanno cambiato proprietà, 3 impianti sono in vendita e, infine, uno dei maggiori operatori indipendenti, Petroplus (5 impianti) è fallito. Sul versante delle cause della crisi è largamente condiviso, come risulta evidente dal documento predisposto, che le ragioni fondamentali sono da ricercarsi nell'aumento del prezzo del greggio, nella caduta della domanda, nella normativa vigente e nella concorrenza extra Unione europea.
  Rileva che nel corso delle audizioni è emerso che le regole europee sono considerate penalizzanti dalla generalità degli operatori del settore, soprattutto se poste in relazione con la normativa dei concorrenti asiatici. Richiama al riguardo il cosiddetto pacchetto «20-20-20», le direttive su qualità carburanti e la riduzione emissioni, le disposizioni sui combustibili per il trasporto marittimo e infine la Energy Roadmap 2050 e il Transport White Paper 2050, il documento elaborato dalla Commissione europea che prevede la finalità di ridurre del 60 per cento le emissioni di carbonio entro il 2050.
  Sottolinea che la concorrenza della raffinazione asiatica e mediorientale è particolarmente pesante per l'industria europea a causa minor costo dell'energia, di normative ambientali non rigide e, in taluni casi, inesistenti, cui si aggiungono vantaggi fiscali, processi produttivi fortemente sussidiati dai Governi, minor costo del lavoro. In Italia la capacità di raffinazione, negli ultimi 4 anni è scesa del 38 per cento passando da 171 a102Mt/a. Nei prossimi anni si profila un ulteriore eccesso di capacità di circa 20Mt/a che potrebbe comportare la chiusura di altre raffinerie. Il ruolo del petrolio, in Italia, resta prioritario soprattutto nel settore dei trasporti che per i prossimi 20 anni si baseranno ancora sui prodotti petroliferi. Le proposte di intervento a sostegno del settore, ovviamente, devono essere di profilo europeo; paventa che, in assenza di interventi puntuali, urgenti e condivisi, la raffinazione europea sarà esposta alla chiusura di altri 40 impianti nei prossimi anni, ad un aumento della dipendenza dall'estero anche in presenza di un eccesso di offerta. L'Unione europea ha più volte riconosciuto il carattere strategico della raffinazione e lo stato di crisi. Condivide le proposte avanzate da Europia presso le sedi istituzionali per superare questa situazione: facilitare la ristrutturazione o la riconversione delle capacità produttive; incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo indispensabili per adeguare le raffinerie alle norme relative alla qualità dei prodotti e alla tutela ambientale; garantire le condizioni di concorrenza paritaria con i Paesi extra-UE. A questo proposito, segnala la proposta italiana di introduzione di una green label per i prodotti raffinati in UE, stabilendo che solo quelli ottenuti con processi industriali che soddisfano gli stessi standard ambientali applicati in Europa possono essere utilizzati in Europa, cioè, solo i prodotti che abbiano pari sostenibilità ambientale di quelli europei.
  Ritiene conclusivamente che l'indagine conoscitiva abbia chiaramente dimostrato che solo con una politica concertata a livello europeo, con uno sforzo tra settore pubblico e privato, potranno essere superate le problematiche del settore della raffinazione, proseguendo una ristrutturazione del sistema, migliorando il livello di efficienza e di competitività dell'industria petrolifera italiana ed europea sui mercati internazionali.

  Stefano SAGLIA (PdL), nel condividere complessivamente il contenuto del documento presentato, ritiene opportuno integrarlo con alcune osservazioni. In primo luogo, tra le linee di intervento, si dovrebbe prevedere di sollecitare la Commissione europea affinché avvii una comunicazione sull'attuale situazione della raffinazione. È necessario condividere nell'Europa a 27 Paesi le conseguenze della riduzione della capacità produttiva del Pag. 108settore della raffinazione. Governare questo processo significa prevenire chiusure improvvise degli stabilimenti e soprattutto procedere alla necessaria semplificazione normativa e alle bonifiche dei siti. Condivide pienamente la proposta di una green label sui prodotti raffinati in Unione europea e ritiene che non si può continuare a subire concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei, in particolare asiatici, che non rispettano nessun tipo di normativa ambientale. Vi deve essere un impegno chiaro nelle azioni di bonifica da parte delle maestranze e, se dovessero essere chiuse alcune raffinerie, vi è necessità di una transizione per realizzare gli interventi successivi alla mitigazione ambientale. Ritiene, infine, che nel documento conclusivo sarebbe utile inserire la tematica dell'utilizzo del 10 per cento di biocombustibili come opportunità di investimento in Italia sull'esempio della Novamont di Porto Torres.

  Ludovico VICO (PD), nel ritenere estremamente utili i suggerimenti dell'onorevole Saglia, si riserva di integrare la proposta di documento conclusivo nel senso da lui indicato, oltre che con le proprie osservazioni svolte nel suo precedente intervento.

  Manuela DAL LAGO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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