CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD), indi del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Mario PEPE (PD), presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 5397.

  La Commissione concorda.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
Nuovo testo C. 5397.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Evidenzia che l'articolo 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese. Precisa che l'articolo 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a: promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione; finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull'arte di Burri; sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione. Fa notare che l'articolo 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali in Italia e all'estero, della figura e delle opere dell'artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri. In base all'articolo 4, osserva, il Comitato è composto, tra gli altri, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di Castello. Chiarisce che l'articolo 5 specifica le funzioni del Comitato, mentre l'articolo 6 precisa che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
C. 5569 Governo.

(Parere alla IV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Maurizio SAIA (CN:GS-SI-PID-IB), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore. Rileva che il disegno di legge individua i specifici settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1; le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 2; le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 3. Osserva che tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti: una contrazione complessiva del trenta per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento; una riduzione generale a centocinquantamila unità di personale militare delle tre Forze armate; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa; il riequilibrio generale del Bilancio della «Funzione difesa». In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, rileva che il disegno di legge reca, all'articolo 4, una serie di misure di diretta applicazione intese a garantire: la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie; una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 5, la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempla l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime perplessità su un intervento normativo che contempla oneri finanziari non ben quantificati e ritiene altresì inopportune le misure in materia di protezione civile, su cui si attende una ben più ampia e complessiva riforma. Per tali motivi, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti.
Nuovo testo C. 4661.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD), relatore, riferisce sul testo in esame, recante reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti. Segnala Pag. 202che, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, l'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti; le società provinciali sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale). Rileva che tale disposizione non è tuttavia ancora entrata in vigore in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2011 della precedente disciplina gestionale. Rammenta che con ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011, il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1-3, del decreto-legge n.195 del 2009, nel presupposto che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche. Osserva che l'articolo 1 prevede che le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, avvio a smaltimento e a recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale. Sostiene che l'articolo 2 stabilisce che ogni comune della regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata e ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti. L'articolo 3, rileva, reca una norma di coordinamento formale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si chiede se il testo rechi misure conformi alla legislazione vigente in ambito nazionale ed esprime rilievi critici in ordine ai profili della copertura finanziaria del provvedimento.

  Il deputato Chiara BRAGA (PD) precisa che le misure recate dalla proposta di legge perseguono l'obiettivo di assicurare il tempestivo rientro nell'ordinaria gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD), relatore, rammenta che l'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, attribuisce in via straordinaria alle amministrazioni provinciali le competenze proprie dei comuni in materia di rifiuti mentre il testo in esame intende ripristinare le ordinarie modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione.

  Mario PEPE (PD), presidente, dichiara di condividere i contenuti del provvedimento, in quanto appare necessario superare la fase di emergenza e di gestione straordinaria nel ciclo di smaltimento dei rifiuti in Campania.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 4573.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

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  Mario PEPE (PD), presidente, in sostituzione del relatore senatore Claudio Molinari, riferisce sul testo in esame, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; il provvedimento, composto da un unico articolo, è volto a prevedere l'emanazione di un unico regolamento da parte del Governo ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti e contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 236 del 1989, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della disciplina relativa agli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico. Ai sensi del comma 1, osserva, sullo schema di regolamento dovrà essere sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Precisa che il comma 2 dispone quindi l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 ed del decreto ministeriale n. 236 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente della Repubblica Il comma 3, segnala, prevede la ricostituzione della Commissione di studio permanente con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite. Ravvisa l'opportunità che sullo schema di regolamento menzionato sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene, altresì, opportuno prevedere, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3.

  Il deputato Chiara BRAGA (PD) segnala che le autonomie territoriali sono state ampiamente ascoltate in sede di definizione dei contenuti del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo unico; esprime, pertanto, perplessità sulla proposta che sullo schema di regolamento menzionato sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene quindi apprezzabile il parere della Conferenza Stato-Regioni relativamente nomina dei membri della commissione di cui al comma 3.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene utile conservare il principio di concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio attraverso lo strumento dell'intesa anche in relazione al comma 1.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD) fa notare che, in relazione all'emanazione del predetto regolamento, il testo reca l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza permanente, che appare più adeguato rispetto allo strumento dell'intesa.

  Mario PEPE (PD), presidente e relatore, nel condividere le considerazioni svolte dalle colleghe Braga e Bastico, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

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  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore onorevole Giuseppe SCALERA riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge n. 113 del 1992 sull'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili anche attraverso l'installazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici e norme volte alla tutela degli alberi monumentali. Ricorda, in proposito, che il disegno di legge AS 2472 era stato approvato dal Senato il 12 aprile 2011; trasmesso alla Camera era stato approvato il 20 settembre 2011; tornato al Senato, è stato approvato con modificazioni il 29 marzo 2012. Precisa che il nuovo testo apporta alcune modifiche all'articolato; si prevede che il piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere predisposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c). Chiarisce che l'articolo 4, comma 6, dispone che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei contributi propri, anziché mediante riduzione del prelievo fiscale. Rileva che sono state apportate modificazioni all'articolo 6 che reca nuove norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati. All'articolo 7, chiarisce, si prevede che le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione ed all'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Sottolinea che l'articolo 8 dispone che le disposizioni del provvedimento sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Osserva che l'articolo 1 specifica che i termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la Pag. 205struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, rileva, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio. Precisa che l'articolo 2 stabilisce che i suddetti prodotti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente; l'articolo 3 pone il divieto di mettere in vendita o in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati articoli che non siano ottenuti secondo i criteri richiamati; l'articolo 4 reca le sanzioni per i casi di violazione della disciplina.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, riferisce che il testo unificato disciplina una forma di attività che è andata evolvendosi negli anni e che pone l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli. Osserva che l'articolo 1 individua le finalità della legge, volta alla promozione dell'agricoltura sociale, mentre l'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale intesa come attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata. L'articolo 3, precisa, prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti. Rileva che l'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. Sottolinea che l'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali; le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 6, fa notare, reca taluni interventi di sostegno; si prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. I comuni, osserva, potranno definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale. Rileva che l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione. Segnala che alcune regioni hanno già legiferato sulle materie (Abruzzo, Campania, Marche).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
S. 3570 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI, relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere contrario in data 24 ottobre 2012. In ordine alle modifiche al testo del decreto-legge, rileva che l'articolo 1 dispone in materia di controlli della Corte dei conti; al comma 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, risulta soppresso il controllo preventivo di legittimità su atti delle regioni, previsto dal testo originario del decreto-legge. L'intervento della Corte dei conti, precisa, che ha natura successiva rispetto all'efficacia dell'atto, si realizza attraverso la trasmissione ai Consigli regionali di una relazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Sottolinea che il comma 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede un esame della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Evidenzia che il comma 5, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, pare piuttosto collocarsi nella logica del controllo preventivo sugli atti della regione; tale disposizione prevede che il rendiconto generale della regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Evidenzia che i commi da 9 a 12, modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, concernono i gruppi consiliari delle Assemblee regionali, sotto il profilo della rendicontazione delle risorse di cui sono destinatari; le modifiche introdotte rispetto al testo originario del decreto-legge sono finalizzate ad attribuire alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché alla Corte dei conti, il compito di garantire l'uniformità di redazione dei rendiconti, approvando linee guida per la redazione degli stessi. Osserva che si delinea una diversa procedura per la trasmissione del rendiconto alla Corte dei conti, che prevede, oltre a termini più ampi entro cui l'atto deve pervenire alle competenti sezioni regionali e le sezioni si devono pronunciare, un raccordo ai fini della trasmissione alla sede del controllo che valorizza il rapporto tra gruppo consiliare, presidente del consiglio regionale e presidente della regione. Precisa che è stata soppressa nel corso dell'esame della Camera la disposizione contenuta nell'originario comma 15, estendente al rendiconto generale delle Assemblee regionali le disposizioni del decreto-legge in tema di rendiconti dei gruppi consiliari. Chiarisce che l'articolo 1-bis, introdotto a seguito dell'esame presso la Camera, introduce alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali, con riguardo alla relazione di fine legislatura per le regioni e gli enti locali, per la quale si prevede la trasmissione anche alla Corte dei conti; vengono estese anche alle autonomie speciali, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo-contabile previste nel medesimo decreto legislativo e si introduce per gli enti locali la relazione di inizio mandato. Precisa che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono sulle spese per gli organi regionali; le disposizioni del comma 1 pongono l'applicazione di talune misure come condizione inderogabile per l'erogazione Pag. 207di una percentuale notevole dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, esclusi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale. Fa notare che nel corso dell'esame alla Camera è stata espunta la decurtazione, pari al 5 per cento, dei finanziamenti per il servizio sanitario nazionale, in caso di inadempienza delle regioni. Rileva che la lettera b), modificata nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che le regioni ridefiniscano l'importo dell'indennità di funzione dei consiglieri e degli assessori regionali entro un limite massimo costituito dagli importi vigenti nella regione più virtuosa; la disposizione demanda alla Conferenza Stato-regioni il compito di individuare la regione più virtuosa. Sottolinea che la lettera e) prevede, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e a quelle speciali. Sostiene che la lettera g), modificata nel corso dell'esame presso la Camera, prevede la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari: le norme regionali in materia devono essere ridefinite in modo tale che tali contributi non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa ridotto della metà; l'individuazione della regione più virtuosa è demandata alla Conferenza Stato-regioni. Chiarisce che il comma 4 introduce, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2, la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Evidenzia che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, modificata nel corso dell'esame presso la Camera, sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema; rispetto alla formulazione originaria della lettera d), nel corso dell'esame presso la Camera il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e della qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stato limitato ai soli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (anziché 10.000 abitanti). Sottolinea che il nuovo articolo 148-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce per gli enti locali un controllo analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge, per le regioni e gli enti del servizio sanitario. Rileva che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati introdotti 3 nuovi commi all'articolo 3 (commi 5-bis, 5-ter e 5-quater) finalizzati a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti. Riferisce che l'articolo 7, recante norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è stato soppresso nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati. Fa notare che all'articolo 9, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, è stato eliminato il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate. Rileva che il comma 6-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge i comuni di Ferrara e Mantova all'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Osserva che l'articolo 11-bis reca la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur considerando condivisibili le misure relative agli eventi sismici in Emilia, esprime rilievi critici in ordine ai contenuti del provvedimento in materia di enti territoriali. Auspica che nel corso dell'esame al Senato possano essere apportate modifiche migliorative al testo. Esprime, quindi, il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale.
S. 3556 Governo.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

  Il deputato Lido SCARPETTI (PD), relatore, richiama i contenuti del provvedimento su cui è stata svolta la relazione nella precedente seduta.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) manifesta perplessità sulla mancanza di un programma nazionale di interventi strategici in materia di trasporti e di servizi pubblici locali. Ritiene opportuno che dall'intervento contemplato dal testo in esame non derivino limitazioni di finanziamenti rispetto ad altre opere di analogo rilievo.

  Il deputato Lido SCARPETTI (PD), relatore, dichiara di condividere l'osservazione del senatore Vaccari ed auspica che le risorse impegnate dal testo in esame non compromettano la realizzazione di altri interventi di carattere strategico.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 9).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.
S. 3558 Governo.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, riferisce che il comma 1 dell'articolo 1 dispone che le Province debbano possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Segnala che il comma 2 applica espressamente, ai fini del riordino delle Province di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012. Precisa che l'articolo 2, comma 1, elenca le Province riordinate a decorrere dal 1 gennaio 2014; la lettera a) del comma 1 elenca 25 «nuove» Province; la lettera b) conferma 17 Province già esistenti. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 individua come comune capoluogo delle nuove Province istituite il Comune già capoluogo di regione quando si tratta di uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province riordinate e il Comune con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i precedenti capoluoghi di Provincia; il comma 2 vieta le sedi degli organi di governo decentrate fuori del capoluogo; il comma 3 disciplina la modifica della denominazione nelle Province; il comma 4 applica ai Comuni già capoluogo di Provincia, per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la normativa vigente sul numero dei consiglieri e degli assessori comunali. Sottolinea che l'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012: con il nuovo comma 9-bis lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati al Pag. 209riordino ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali; con il nuovo comma 10-bis le Regioni trasferiscono con legge ai Comuni le funzioni nelle materie di competenza non esclusivamente statale, già conferite alle Province, salvo acquisirle alle Regioni medesime. Fa notare che il comma 2 interviene sul Regolamento di delegificazione con cui si provvede all'individuazione di ulteriori compiti della Prefettura/Ufficio territoriale del Governo. Sottolinea che l'articolo 5, comma 1, dispone in tema di Città metropolitane, loro organi e loro rinnovo; il comma 2 sopprime l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, sull'attuazione dell'ordinamento di Roma capitale, nella parte in cui prevede che, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta. Osserva che il comma 1 dell'articolo 6 prevede che ogni nuova Provincia succeda a quelle ad essa preesistenti in tutti i rapporti giuridici; il comma 2 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, l'eventuale fissazione di criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione. Segnala che i primi tre commi dell'articolo 7 provvedono ad unificare le elezioni di tutte le Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario in una domenica fissata dal Ministro dell'interno nel mese di Novembre 2013. Osserva che le province il cui mandato di governo scade prima del 31 dicembre 2003 sono commissariate fino a quella data, le altre sono sciolte nella stessa data; dal 1° gennaio 2013 la giunta provinciale è soppressa e sostituita dal presidente della Provincia. Il comma 4, precisa, impone agli enti territoriali che daranno origine ai nuovi soggetti di procedere alla ricognizione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari e alle risorse umane per consentire l'amministrazione delle nuove realtà territoriali; il comma 5 prevede, per il solo 2013, una deroga al termine fissato dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Evidenzia che il comma 6 dispone che le Province neo-istituite adottino il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite, entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi; il comma 7 dispone in tema di elezioni degli organi delle Città metropolitane. Ritiene che per la complessità della materia sarebbe opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ascoltare il ministro Patroni Griffi e i rappresentanti dell'UPI.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ravvisa l'esigenza che la Commissione si esprima con tempestività e chiarezza su una materia che richiede incisivi ed adeguati interventi di riordino, in una prospettiva strategica e di ampio respiro che non comprima tuttavia le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali. Sostiene l'opportunità che si proceda ad una adeguata revisione dell'assetto istituzionale degli enti locali perseguendo gli obiettivi della efficienza e qualità dei servizi strategici, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni fornite ai cittadini, in una logica di necessario contenimento delle spese. Sottolinea che il processo di riordino deve estendersi, in tale fase, anche agli uffici territoriali del governo, in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali. Pur tenendo conto dell'istanza di cambiamento che proviene dall'opinione pubblica, esorta la Commissione a considerare con attenzione l'esigenza di salvaguardare i cardini del sistema autonomistico, in conformità alle previsioni costituzionali su cui si pronuncerà quanto prima la Corte costituzionale, soprattutto in materia elettorale. Nel rilevare che il provvedimento appare sicuramente apprezzabile nelle finalità e nei contenuti, seppur con talune riserve, ribadisce la necessità che la Commissione si pronunci in tempi brevi in considerazione Pag. 210della delicatezza della materia e dell'urgenza di affrontare questioni non più eludibili.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) avanza forti perplessità sui contenuti del decreto-legge, che appare insufficiente in relazione a diversi profili; in particolare, non appare chiaro se le nuove province rivestano il carattere di enti di primo o di secondo livello di rappresentanza; si riscontra inoltre una carenza di parametri definitori in ordine alle modalità di individuazione delle nuove province, rispetto a cui il criterio demografico dovrebbe essere prioritario. Ritiene, in conclusione, del tutto inadeguata la complessiva portata del provvedimento, pur riconoscendo la necessità di pervenire ad una riforma che salvaguardi il principio autonomistico costituzionalmente tutelato.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Pizzetti, reputa necessaria la tempestiva approvazione del provvedimento e ritiene che la Commissione debba pronunciarsi senza indugio sul medesimo. Pur valutando favorevolmente il complessivo contenuto del decreto-legge, manifesta riserve in ordine al tema delle deleghe di funzioni delle regioni. Sostiene, al riguardo, che le funzioni delegate debbano essere conservate in capo alle province. Ritiene quindi inopportuno sopprimere taluni degli organi costitutivi delle province; auspica pertanto un efficace riordino delle province che possa salvaguardare gli organi medesimi delle province, il presidente, il consiglio e la giunta. Ritiene altresì necessario prevedere specifiche misure a tutela della corretta attuazione del processo di trasferimento e mobilità del personale degli enti locali interessati, come ad esempio la concertazione con i sindacati e con i rappresentanti delle amministrazioni locali. Reputa quindi incongrua la norma su Roma Capitale; al riguardo, paventa il rischio di una anomale coabitazione tra il sindaco metropolitano e il sindaco della città di Roma.

  Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD), nel concordare con i rilievi mossi dai colleghi Pizzetti e Bastico, ritiene necessario che il provvedimento sia approvato tempestivamente e considera necessaria una maggiore flessibilità ed un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze territoriali in ordine al meccanismo di individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia, che appare eccessivamente rigido e complesso.

  Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno salvaguardare il criterio demografico nella individuazione delle nuove province e dei relativi capoluoghi. Auspica che su tale materia possa essere ascoltato il ministro Patroni Griffi.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, in considerazione delle complessità dei temi emersi, reputa opportuno un rinvio dell'esame della seduta. Sottolinea che molteplici sono i profili di criticità del provvedimento. In particolare, fa notare che il disegno di soppressione di alcune province individuate sulla base dei criteri indicati appare non del tutto conforme alla Costituzione.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene necessario che la Commissione si pronunci quanto prima, affinché possa contribuire a migliorare i contenuti del provvedimento nel prosieguo del suo iter. Si associa quindi alle considerazioni svolte dai colleghi Bastico e Pepe.

  Davide CAPARINI, presidente, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e in attesa di valutare se sia possibile richiedere un intervento del ministro, come proposto dal relatore, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.35.

  Davide CAPARINI, presidente, comunica che il Ministro Patroni Griffi si è reso disponibile ad essere ascoltato dalla Commissione martedì prossimo alle ore 9.30 in Pag. 211ordine alle linee di riforma del Governo in materia di autonomie territoriali.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra la proposta di parere formulata sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito (vedi allegato 10).

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel condividere i contenuti della proposta di parere presentata dal relatore, rileva l'opportunità di precisare che l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma riguarda figure entrambe direttamente elette.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene opportuno che il richiamo alla necessità di prevedere una congrua verifica sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei risparmi di spesa sia inserito tra le premesse al parere e non invece tra le condizioni. Ravvisa quindi la necessità di precisare, con un'apposita condizione, che il processo di riordino debba estendersi anche agli uffici territoriali del Governo in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) sottolinea che la relazione tecnica al provvedimento non contempla valutazioni economiche e non evidenzia l'eventualità di risparmi di spesa connessi all'attuazione del decreto-legge. Pur apprezzando le finalità del testo, ritiene che l'articolato debba essere decisamente migliorato nel corso dell'esame al Senato.

  La senatrice Maria ANTEZZA (PD) ravvisa l'esigenza che, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia previsto che la consultazione volta alla funzionale allocazione degli uffici periferici dello Stato sia attuata non solo con gli enti locali interessati ma anche con le regioni. Rileva che, in relazione alle regioni Basilicata, Umbria e Molise, l'attuazione dei parametri indicati comporta una anomala coincidenza dei confini territoriali delle medesime regioni con le rispettive province. Fa notare, peraltro, che in relazione alla situazione delle regioni cosiddette monoprovinciali non si determina alcun risparmio di spesa ma, al contrario, evidenzia il rischio di un aumento dei costi di gestioni e dei servizi essenziali. Ritiene, quindi, opportuno evidenziare l'esigenza di una maggiore riflessione in ordine a tale profilo.

  Il senatore Carlo CHIURAZZI (PD), nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Antezza, ritiene che le regioni debbano essere maggiormente coinvolte nelle dinamiche di definizione dell'assetto organizzativo degli enti locali, con particolare riferimento al profilo delle relative funzioni. Paventa il rischio che per effetto dell'applicazione dei criteri di individuazione delle nuove province si verifichi una coincidenza tra i confini della regioni e quelli della provincia che sia foriera di criticità e disfunzioni.

  Il deputato Mario PEPE (PD) ringrazia il relatore per l'impegno sostenuto nel tentativo di contemperare le diverse esigenze del contenimento della spesa delle autonomie territoriali e della salvaguardia del principio autonomistico. Fa notare che l'ente provincia ha sempre svolto un positivo ruolo di coordinamento e programmazione delle realtà territoriali sottostanti, anche attraverso una sintesi delle molteplici istanze dei territori di area vasta. Rileva che il decreto-legge rischia di rappresentare una regressione rispetto a ciò e paventa il rischio del profilarsi di un declino non solo economico ma anche istituzionale dei diversi livelli di governo del territorio.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esorta i colleghi a considerare la circostanza che qualora si alterino i criteri definiti dalla legge e si attivi il sistema delle deroghe ai parametri fissati si corre il rischio di alimentare una serie di modifiche che rischiano di stravolgere completamente il provvedimento e le finalità da esso perseguite. Ritiene opportuno che la Commissione si pronunci con chiarezza sulla proposta di parere del relatore.

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  Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene opportuno rimettere alla Commissione di merito la valutazione delle problematiche connesse alla sovrapposizione dei confini territoriali di provincia e regione in Basilicata, Molise e Umbria.

  Davide CAPARINI, presidente, nel condividere l'osservazione formulata dal collega Giovanelli, ritiene anch'egli opportuno rimettere alla Commissione di merito la valutazione delle criticità che si andranno a determinare nelle regioni in cui il confine provinciale coinciderebbe, alla stregua dei parametri fissati dal provvedimento, con quello della regione.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito formula, quindi, una nuova proposta di parere (vedi allegato 11).

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Comunicazioni del Presidente.

  Davide CAPARINI, presidente, deposita la Relazione su «I poteri pubblici di fronte alla crisi» che il deputato Mario Pepe (PD) ha svolto, a nome della Commissione, lo scorso 23 novembre a Firenze presso la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Commissioni parlamentari (vedi allegato 12).

  La seduta termina alle 15.30.

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