CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Pag. 48Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Remigio CERONI (PdL) relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, ed è stato esaminato – in un precedente nuovo testo – dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2011. In quell'occasione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'insussistenza di profili problematici di carattere finanziario, la Commissione aveva espresso parere di nulla osta. Successivamente, la VII Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando modifiche rispetto al testo esaminato dalla Commissione. Evidenzia come le suddette modifiche, in particolare, comportino, al comma 1 dell'articolo 1, che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, ratificata ai sensi della legge n. 213 del 1999, non possano essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. Rileva, inoltre, che al comma 3 dell'articolo 1 del testo modificato, oggetto del presente esame, viene prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale nel quale sono definiti, per ogni mostra o esposizione, gli elementi essenziali dei beni ivi esposti, prevedendosi, in particolare, la verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in merito alla legittima proprietà dei beni oggetto della garanzia di restituzione, che deve essere anche attestata dai prestatori dei suddetti beni. Un'ulteriore modifica riguarda il periodo temporale durante il quale i beni oggetto di garanzia di restituzione si intendono in esposizione, che non può essere superiore a dodici mesi. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in relazione alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel presente testo all'esame dell'Assemblea, con particolare riferimento all'attività posta a carico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in ordine alla verifica della legittima provenienza dei beni esposti, chiarendo se la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attività di tutela del patrimonio culturale svolta dall'Arma dei Carabinieri. Rileva che non sono stati presentati emendamenti in Assemblea sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA rileva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, recante la facoltà per il Ministero dei beni e delle attività culturali di rilasciare, in favore dell'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia delle stesse, è suscettibile Pag. 49di comportare oneri non quantificati privi di copertura e chiede quindi di condizionare l'espressione di un parere favorevole all'espunzione della richiamata disposizione.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, recante la facoltà per il Ministero dei beni e delle attività culturali di rilasciare, in favore dell'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia delle stesse, è suscettibile di comportare oneri non quantificati privi di copertura;
   esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 1, sopprimere il comma 2».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, rileva come l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta in esame nell'attuale fase della legislatura difficilmente potrebbe consentire, anche ove si procedesse celermente, la realizzazione effettiva dell'inchiesta e rappresenterebbe pertanto solo uno spreco di risorse. Esprime quindi la sua contrarietà in proposito.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che il Governo non ha rilievi da formulare sulla proposta in esame.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come non vi siano, a rigore, ragioni tecniche che giustifichino l'espressione di un parere contrario per effetti negativi sulla finanza pubblica, essendo la costituzione della Commissione a carico del bilancio della Camera. Chiede quindi se la Commissione ravvisi l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, da ultimo rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo aveva assunto l'impegno a valutare una soluzione da sottoporre all'attenzione della Commissione, ma constata al riguardo l'assenza del sottosegretario Polillo.

  Claudio D'AMICO (LNP), relatore, osserva come, in assenza dei chiarimenti richiesti al Governo, sia opportuno sottoporre alla Commissione una proposta di parere contrario sul provvedimento.

  Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda come la questione maggiormente dibattuta fosse stata quella relativa al trattamento economico del presidente e dei membri dell'istituenda commissione e propone di parametrare la retribuzione massima ad un importo pari a quello dell'indennità parlamentare, preannunciando in tal caso il voto favorevole del suo gruppo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento è già stato rinviato diverse volte e che è necessaria una risposta da parte del Governo.

  Claudio D'AMICO (LNP), relatore, conferma la sua intenzione di proporre un parere contrario.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come il parere contrario andrebbe motivato adeguatamente, attesa la presenza di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Claudio D'AMICO (LNP) evidenzia come il provvedimento si porrebbe in contrasto con l'azione di revisione della spesa pubblica intrapresa dal Governo e condivisa dal Parlamento.

  Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la soluzione da lui precedentemente prospettata, sottolineando come sarebbe irragionevole l'espressione di un parere contrario sull'intero provvedimento, in assenza di solide motivazioni di carattere finanziario.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ricorda come l'aspetto più controverso del provvedimento fosse la questione relativa al trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione e fa presente in proposito di aderire alla soluzione proposta dall'onorevole Baretta. Sottolinea come l'espressione di un parere contrario avrebbe il sapore di un approccio ideologico alla questione in assenza dei presupposti costituzionali.

  Maino MARCHI (PD) si associa alla proposta formulata dall'onorevole Baretta, evidenziando come essa rappresenti un buon punto di equilibrio.

  Eugenia ROCCELLA (PdL) rileva come esistano molti casi di organismi la partecipazione ai quali avviene a titolo gratuito. Propone quindi di rendere gratuita la partecipazione all'istituenda Commissione.

  Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come non sia questa la sede per valutare interventi nel merito sul provvedimento. Si dissocia dalla possibilità che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento e, in merito alla proposta formulata dall'onorevole Roccella, osserva che dovrebbe essere il Governo a chiarire se la partecipazione alla Commissione possa avvenire a titolo gratuito. Ritiene sorprendente l'atteggiamento del relatore e osserva che, se si è contrari nel merito al provvedimento, tale posizione potrà essere adeguatamente espressa nelle sedi e con gli strumenti opportuni.

  Renato BRUNETTA (PdL) osserva che è il Governo ad affossare il provvedimento non avendo prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione e osserva che più che una pregiudiziale di tipo ideologico sul provvedimento vi è stata l'incapacità del Governo di esprimersi.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce come l'espressione di un parere contrario senza un'adeguata motivazione costituirebbe un inedito precedente per la Commissione, mentre diversa sarebbe la possibilità di valutare la soluzione prospettata dall'onorevole Roccella.

  Renato BRUNETTA (PdL), apprezzate le circostanze, chiede un ulteriore rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Alfredo MANTOVANO (PdL) ricorda di avere chiesto più volte al Governo di poter disporre del quadro di tutte le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano della materia della tutela dei diritti umani, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di duplicazioni tra l'istituenda Commissione ed altri enti già operanti.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenzia come, attesa la mancanza di chiarimenti da parte del Governo, il provvedimento non sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione fino a quando il Governo non sarà in grado di fornire le risposte richieste anche in relazione a quanto emerso nell'odierno dibattito.

  Pier Paolo BARETTA (PD), nel prendere atto della situazione emersa dal dibattito, chiede al rappresentante del Governo di farsi carico della necessità di fornire le risposte richieste e osserva come anche l'odierno rinvio avrà un significato politico.

  Renato BRUNETTA (PdL) evidenzia come Governo debba chiarire in particolare, ai fini dell'espressione di un parere da parte della Commissione, se l'istituzione della Commissione in esame rappresenti una duplicazione rispetto ad organismi già esistenti e se sia possibile prevedere che la partecipazione alla medesima sia a titolo gratuito.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento. Il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di un'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 e riferita unicamente alle disposizioni di cui all'articolo 20. Con riferimento all'articolo 6, concernente l'insegnamento religioso nelle scuole, rileva di non avere nulla da osservare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito della opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi. Riguardo l'articolo 7, in materia di scuole ed istituti di educazione, ritiene che andrebbe escluso che l'istituzione di nuove scuole comporti un aggravio di oneri a carico dello Stato in termini di concessione di finanziamenti. Ritiene che non ci siano osservazioni da formulare in ordine ad eventuali effetti finanziari derivanti dal regime fiscale Pag. 52agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, tenuto conto di quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa al Senato circa l'esiguità degli istituti potenzialmente interessati alla disciplina in esame. Circa l'articolo 18, recante tutela dei beni culturali, ritiene opportuna una conferma che per effetto della norma in esame non si determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 19, in materia di pubblicazioni, considera opportuno che siano forniti chiarimenti – come già evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato – in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo. Riguardo l'articolo 20, concernente la deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore dell'UII, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell’iter al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta, non formula osservazioni in merito all'entità dell'onere. In merito all'articolo 21, recante ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, considera che andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. In proposito, rileva che la Presidenza del Consiglio ha reso noto, con un comunicato del 2 gennaio 2012, che per l'anno 2011 non è stato predisposto lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille a diretta gestione statale in quanto le relative risorse sono state destinate alla copertura degli oneri recati da alcuni provvedimenti legislativi. Con riferimento all'articolo 22, concernente la commissione paritetica, osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII. Premessa la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle variazioni in questione, e in particolare a quella relativa all'otto per mille, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Sul punto evidenzia la necessità di acquisire elementi di valutazione dal Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi ed emolumenti. Circa l'articolo 25, riguardante la festa religiosa induista, non ha nulla da osservare nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che il diritto in questione non determini un incremento del numero delle festività con effetti civili previste dall'ordinamento. Circa la copertura finanziaria del provvedimento, prevista all'articolo 30, commi 1 e 2, rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica esplicitamente, come previsto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Tuttavia, ritiene che dalla relazione tecnica si desuma che gli stessi derivano dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Unione induista italiana. Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di previsioni Pag. 53di spesa, rileva che la stessa non è corredata da una specifica clausola di salvaguardia. A tale proposito, ricorda che anche in altri disegni di legge aventi un analogo contenuto già approvati dalla Camera, tale clausola non era prevista in considerazione del fatto che trattandosi di minori entrate, ogni eventuale disallineamento potrebbe verificarsi solo a consuntivo rendendo inefficace l'apposizione di qualsiasi suddetta clausola. Infine, in merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, ritiene opportuno acquisire dal Governo la conferma che lo stesso rechi le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state presentate una relazione tecnica aggiornata e alcune note tecniche, delle quali si dà conto nel presente dossier. Con riferimento all'articolo 6, recante insegnamento religioso nelle scuole, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi. Con riferimento all'articolo 7, recante scuole ed istituti di educazione, fa presente che andrebbe escluso che l'istituzione di nuove scuole comporti un aggravio di oneri a carico dello Stato in termini di concessione di finanziamenti. Non ha invece osservazioni da formulare in ordine ad eventuali effetti finanziari derivanti dal regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, tenuto conto di quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa al Senato, circa l'esiguità degli Istituti potenzialmente interessati alla disciplina in esame. Con riferimento all'articolo 14, comma 4 e all'articolo 15, recante regime tributario applicato all'Unione Buddhista, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, in considerazione di quanto precisato nel corso dell'iter presso il Senato. Con riferimento all'articolo 17, recante tutela dei beni culturali, rileva che al riguardo andrebbe acquisita una conferma che per effetto delle disposizioni in esame non si determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 18, recante pubblicazioni, rileva che appare opportuno che siano forniti chiarimenti – come già evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato – in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo. Con riferimento all'articolo 19, recante deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore dell'UBI, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato e della sostanziale prudenzialità Pag. 54della quantificazione proposta, fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito all'entità dell'onere. Con riferimento all'articolo 20, recante ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, si rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. Con riferimento all'articolo 21, recante Commissione paritetica, osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UBI. Premessa la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle variazioni in questione, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Sul punto evidenzia la necessità di acquisire elementi di valutazione dal Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi ed emolumenti. Con riferimento all'articolo 22, recante assegni ai ministri del culto, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato. Con riferimento all'articolo 24, recante festa religiosa buddista, rileva di non avere nulla da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto in questione non determini un incremento del numero delle festività con effetti civili previste dall'ordinamento. Con riferimento alla copertura finanziaria, fa presente che la norma dispone che, agli oneri derivanti dalla provvedimento in esame, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Fa presente, altresì, che, con una riformulazione del testo originario, presso il Senato è stata espunta la clausola di monitoraggio e di salvaguardia contenuta nella norma di copertura e che il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato precisa che nell'articolo – riformulato rispetto al testo iniziale – è stata espunta la clausola di salvaguardia. Ciò in quanto la stessa risulta di fatto inefficace al fine di porre rimedio nel caso si verifichino effetti finanziari negativi superiori a quelli stimati. Al riguardo, rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica esplicitamente, come previsto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Tuttavia, dalla relazione tecnica si desume che gli stessi derivano dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Unione buddhista italiana. Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di previsioni di spesa, rileva che la stessa non è corredata da una specifica clausola di salvaguardia. A tale proposito, ricorda che anche in altri disegni di legge aventi un analogo contenuto, già approvati dalla Camera, tale clausola non era prevista in considerazione del fatto che trattandosi di minori Pag. 55entrate, ogni eventuale disallineamento potrebbe verificarsi solo a consuntivo rendendo inefficace l'apposizione di qualsiasi suddetta clausola. Infine, in merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo la conferma che lo stesso rechi le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che il testo unificato in esame, elaborato dalla XIII Commissione in sede referente, reca disposizioni per la promozione dell'agricoltura sociale e che le proposte da cui origina il testo, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 2 a 3, recanti disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale, osserva che non appare chiaro se lo svolgimento di attività di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e la fornitura di prestazioni e servizi sociali, di cui all'articolo 2, possano comportare l'applicazione, alle imprese di agricoltura sociale, della disciplina relativa all'impresa sociale recata dal decreto legislativo n. 155 del 2006. Ricorda in proposito che, sulla base dell'articolo 14 di tale decreto, presso le imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa. In merito ai possibili comportamenti elusivi riferiti alla fattispecie in esame, appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva inoltre la opportunità di acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione con riferimento: alla fornitura di prestazioni socio-sanitarie e terapeutiche attraverso il regime dell'accreditamento, in quanto non ritiene chiaro se le imprese di agricoltura sociale accedano, in quanto soggetti accreditati, ai finanziamenti del Servizio sanitario nazionale; alla costituzione e la gestione di elenchi regionali di imprese accreditate potrebbero determinare maggiori oneri a carico delle regioni; all'assimilazione dei locali in cui si svolgono le attività sociali dell'impresa agricola ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori appare suscettibile di determinare riduzioni del gettito fiscale, per l'applicazione a tali unità delle agevolazioni previste per i beni strumentali. Infine, fa presente che la possibilità di costituire organismi di produttori potrebbe dar luogo all'applicazione alle imprese in esame di contributi ed incentivi previsti dalla vigente legislazione. Ritiene in proposito che andrebbe acquisita conferma che si tratta comunque di benefici previsti nell'ambito di limiti massimi di spesa. Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, ritiene necessario un chiarimento sulle modalità di finanziamento dell'eventuale supporto degli esperti, dal momento che l'esclusione della corresponsione di qualsiasi emolumento riguarda esplicitamente i componenti dell'Osservatorio. Andrebbe altresì confermata la disponibilità, presso il Ministero delle politiche agricole, di risorse sufficienti a garantire l'ordinario Pag. 56esercizio dell'attività del Ministero medesimo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 4 in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA nell'esprimere parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento segnala l'opportunità di prevedere all'articolo 3 una esplicita clausola di neutralità finanziaria e suggerisce di riformulare le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 al fine di precisare che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3905 e abb., recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;
   rilevata l'opportunità di prevedere all'articolo 3 una esplicita clausola di neutralità finanziaria;
   rilevata, altresì, l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 al fine di precisare che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 7, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai componenti dell'Osservatorio e agli esperti di cui al comma 3 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.
Atto n. 508.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso il parere di propria competenza affrontando nel merito le diverse questioni poste dal testo in esame. Pag. 57Evidenzia in particolare come si debba tenere conto della compatibilità del provvedimento in esame con il previsto riordino delle province e con i nuovi tagli al comparto degli enti locali. Osserva come i profili più rilevanti non siano tuttavia strettamente attinenti alla competenza della Commissione che deve concentrarsi sui profili finanziari e formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la stima dei fabbisogni standard costituisce il primo passo necessario per la costruzione del nuovo meccanismo di ripartizione dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che dovrà, comunque, avvenire, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica nel suo complesso;
    le disposizioni del presente schema sono state elaborate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 216 del 2010 che, agli articoli 4 e seguenti, detta le procedure e i compiti della Società per gli studi di settore – Sose nella individuazione dei fabbisogni standard. In tale decreto sono state, pertanto, definite le condizioni per la individuazione del vincolo di bilancio complessivo, vale a dire l'ammontare globale delle risorse trasferibili e, conseguentemente, il meccanismo di determinazione dei fabbisogni, quali elementi per il riparto delle risorse tra i governi locali interessati, in considerazione del concetto di fabbisogno standard come concetto relativo;
    in relazione alle funzioni di polizia locale e a quelle dei servizi relativi al mercato del lavoro, non rappresentando le stesse una funzione di costo ma una funzione di spesa, non è possibile stimare il fabbisogno procapite;
    per le due predette funzioni si potranno unicamente determinare coefficienti di riparto e l'invarianza dei saldi di finanza pubblica dovrà essere garantita attraverso la decisione in merito alla dimensione del fondo da ripartire;
    nell'oggetto dello schema di decreto in esame non rientra l'individuazione delle entrate proprie standardizzate, che dovrà essere definita dal legislatore ai fini di una compiuta attuazione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;
    in particolare, dovranno essere definite sia le modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate da tributi propri valutati ad aliquote standard, sia le modalità di determinazione dell'indicatore di fabbisogno finanziario da utilizzare per la ripartizione del fondo perequativo. Dovrà, inoltre, dare indicazioni circa la natura verticale e orizzontale del sistema perequativo;
    i fabbisogni standard attualmente calcolati in merito ai servizi di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province riguardano, rispettivamente, il 7,04 per cento e il 10,5 per cento della spesa storica relativa alle funzioni fondamentali delle due tipologie di enti;
    in via transitoria e in assenza delle norme volte alla standardizzazione delle risorse fiscali, i coefficienti di riparto possono essere utilizzati direttamente per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio in misura alla quota corrispondente di spesa standardizzata;Pag. 58
   rilevato che nella seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 7 novembre 2012, il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. La nuova stesura della Nota metodologica è stata effettuata al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;
   preso atto e condividendo il parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto in esame nella seduta del 14 novembre 2012;
   ritenuto che andrà, in ogni caso, salvaguardato l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali attraverso il riconoscimento, a regime, di risorse finanziarie adeguate,
   esprime

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Rolando NANNICINI (PD) rileva come la competenza della Commissione bilancio dovrebbe essere più ampia ed andare al di là dei profili finanziari.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda come il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario, mentre alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è assegnato il compito di valutare i profili di merito.

  Remigio CERONI (PdL) osserva come la determinazione dei fabbisogni standard in materia di polizia locale effettuata con il presente provvedimento era avvenuta con criteri, a suo avviso, incomprensibili ed osserva come le premesse del parere presentato dal relatore, nonché le condizioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale rappresenti, di fatto, una bocciatura del provvedimento. Chiede quindi che il Governo valuti la possibilità di ritirarlo e di ripresentarlo, tenendo conto delle indicazioni parlamentari.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro la giornata di oggi.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, pur comprendendo le obiezioni sollevate dall'onorevole Ceroni, osserva che, se il Governo assicura che terrà conto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione, per i profili di propria competenza, non può che esprimere un nulla osta.

  Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il suo gruppo ha sempre sostenuto il passaggio ai costi e fabbisogni standard, osserva tuttavia come, nel provvedimento in esame, si evidenzi un problema per la determinazione del fabbisogno standard relativo allo specifico servizio della polizia municipale. Rileva come, a seguito dei provvedimenti già adottati dal Governo, manchino le necessarie coperture per i fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali delle province e ritiene che il Governo dovrebbe maturare una consapevolezza in tale senso, altrimenti verrebbe messo in discussione lo stesso conseguimento del pareggio strutturale di bilancio. Evidenzia inoltre come si tratti di funzioni delegate delle province, mentre tale delega sarebbe esclusa dalla più recente normativa. Osserva come sarebbe stato quindi meglio partire dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi ad un altro servizio ed Pag. 59auspica la possibilità di andare avanti sulla strada tracciata senza penalizzare ulteriormente gli enti locali.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che, nella stessa ottica seguita dall'onorevole Simonetti, nella proposta di parere da lei formulata vi è uno specifico riferimento alla necessità di adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Rileva inoltre come vi sia stato un ampio dibattito sul ruolo della Società per gli studi di settore in relazione alla rappresentanza istituzionale degli enti locali.

  Rolando NANNICINI (PD) evidenzia come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e rileva che occorrerà valutare le modalità con le quali lo Stato provvederà a garantire il finanziamento delle medesime. Osserva come nello schema di decreto in esame vi siano rilevanti difformità nella ripartizione delle risorse tra grandi città e piccoli comuni. Ritiene che l'eccessiva frammentazione delle distinzioni possa comportare l'insorgere di errori all'atto pratico e fa presente di preferire distinzioni basate su classi più ampie di enti locali. Ritiene comunque apprezzabile il lavoro svolto dalla Società per gli studi di settore che è l'unica a disporre di un modello di calcolo adeguato. Esprime quindi la sua contrarietà a bloccare qualsiasi elemento di novità si presenti nell'ordinamento ed evidenzia che oggi emergono errori eventualmente compiuti nei provvedimenti di delega.

  Maino MARCHI (PD) rileva come, in merito alla questione del finanziamento delle funzioni fondamentali, la proposta di parere predisposta dal relatore contenga gli opportuni richiami. Osserva come l'eventuale inadeguatezza delle risorse a disposizione potrà essere valutata solo alla fine del processo, rilevando come non vi siano quindi motivazioni valide per non procedere all'espressione del parere.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, osserva come sulla questione dell'individuazione delle risorse il Governo dovrà tenere anche conto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In riferimento all'operato della Società per gli studi di settore rileva come, a seguito di innovazioni importanti, vi sia sempre un dibattito più o meno acceso.

  Remigio CERONI (PdL) dichiara, a titolo personale, il proprio voto assolutamente contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come il testo dovrà cambiare profondamente per tenere conto dei pareri parlamentari e come sarebbe stato quindi opportuno valutare un testo definitivo. Rileva come, nella determinazione dei fabbisogni standard per il servizio di polizia locale, manchi ogni criterio di ragionevolezza. Sottolinea come, pur essendo d'accordo con il principio dell'abbandono del criterio della spesa storica, le modalità con cui ciò avviene nel provvedimento in esame non sono, a suo avviso, corrette, ricordando altresì come molte distorsioni derivino da un'erronea compilazione del modulo di valutazione predisposto dalla Società per gli studi di settore, particolarmente complesso.

  Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che il termine per l'espressione del parere della Commissione è in scadenza e quindi occorre procedere nella giornata odierna.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.
Atto n. 510.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, Pag. 60rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, nel richiamare il contenuto della relazione svolta nella seduta del 22 novembre 2012, esprime un ringraziamento agli uffici per il supporto tecnico assicurato e formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche (atto n. 510),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

  All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: diverse dalle amministrazioni centrali fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni autonome di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai ministeri, di seguito denominate: “amministrazioni pubbliche”.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per le università resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

  All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto;
   b) all'articolo 4, comma 1 sopprimere le parole: di cui all'articolo 1.

  All'articolo 2, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3.

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni.

  All'articolo 3, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione “Fondi da ripartire” le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e nella missione “Servizi istituzionali e generali” le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.

  All'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: comma precedente con le seguenti: comma 2;
   b) sostituire la parola: proposta con la seguente: richiesta.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'istanza con le seguenti: la richiesta;
   b) al comma 6, sostituire le parole: pervenute ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 3.

Pag. 61

  All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: classificazione di riferimento aggiungere le seguenti: di cui all'allegato 1.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: classificazione di riferimento aggiungere le seguenti: di cui all'allegato 1.

  All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valuta congiuntamente le richieste di cui al comma 3, considerando altresì il parere del Ministero vigilante, al fine di esprimere una valutazione unitaria, che tiene conto dei principi ispiratori della classificazione della spesa. L'esito della valutazione è comunicato al Ministero vigilante, all'amministrazione richiedente e alle amministrazioni pubbliche che appartengono allo stesso comparto dell'amministrazione richiedente.

  All'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: con proprio decreto con le seguenti: con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,.

  All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione ovvero con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.

  All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: ; la denominazione di ciascun Programma dovrà essere chiara e rappresentativa delle attività svolte con le seguenti: La denominazione dei programmi rappresenta in modo chiaro le attività svolte dall'amministrazione.

  All'articolo 4, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il programma dovrà essere corredato con le seguenti: Ciascun programma è corredato.

  All'articolo 4, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: annuale pubblicato sul sito con le seguenti: dello Stato, pubblicato nel sito istituzionale.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: su cui verrà inserito anche apposito glossario COFOG con le seguenti: . Nel medesimo sito istituzionale è pubblicato altresì un glossario relativo alla classificazione COFOG.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5. – (Modifiche e integrazioni delle linee guida). – 1. Eventuali modifiche e integrazioni del presente decreto, anche in relazione al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adottati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente: Art. 6. – (Applicazione della classificazione della spesa per missioni e programmi) – 1. Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della spesa per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.Pag. 62
  2. In sede di prima applicazione, le richieste di cui all'articolo 3, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 marzo 2013 e il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, entro i successivi 150 giorni».

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Gioacchino ALFANO (PdL) evidenzia che, secondo quanto si apprende, presso il Senato della Repubblica sia il disegno di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 sia il disegno di legge di stabilità potrebbero essere soggetti a sostanziali modifiche che rischiano di alterare significativamente gli equilibri raggiunti alla Camera. Con particolare riferimento al primo disegno di legge, osserva come le modifiche che il Senato si accingerebbe ad adottare in materia di riscossione degli enti locali e di ruolo di Equitalia sembrano ispirate da soggetti estranei al Parlamento. Riterrebbe quindi necessaria una riunione con i relatori del provvedimento e chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito.

  Rolando NANNICINI (PD), in relazione alle considerazioni svolte dall'onorevole Gioacchino Alfano, osserva come la situazione prospettata assuma connotati spiacevoli e fa presente come il Senato si accingerebbe a prevedere in materia di riscossione la costituzione di consorzi obbligatori. Rilevata la dubbia compatibilità di tale previsione con la disciplina dell'Unione europea, chiede al rappresentante del Governo di acquisire le necessarie informazioni, pur nel rispetto assoluto dell'autonomia del Senato della Repubblica.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA osserva come le modifiche cui hanno fatto riferimento gli onorevoli Gioacchino Alfano e Nannicini sono contenute in un emendamento dei relatori al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, sottolineando come il medesimo, per essere approvato, necessiterà del voto favorevole dei gruppi parlamentari presenti al Senato e come esso non sia di iniziativa del Governo. Pur comprendendo, quindi, le osservazioni svolte, rileva che la questione rientra in un circuito più ampio.

  La seduta termina alle 13.50.