CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 5510 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Daniele GALLI (FLpTP), relatore, ricorda che l'accordo in esame impegna il nostro Paese e l'Armenia a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Tramite la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.
  Individua tra i contenuti salienti dell'Accordo, dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, l'articolo 2 che ne delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti Pag. 31le Autorità competenti per la sua applicazione, osservando che il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 3 disciplina lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
  Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare la sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
  Evidenzia il rilievo degli articoli 8, 9 e 10 che prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
  L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo.
  Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.
  Osserva che il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014. La norma dispone che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
  Ricorda che la relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica imputa gli oneri correlati all'attuazione degli articoli 13, 14 e 20 dell'Accordo, e segnatamente all'invio di funzionari in Armenia, all'invio in Italia di funzionari armeni convocati in qualità di esperti e testimoni ed allo svolgimento delle riunioni della Commissione mista in Armenia, non sussistendo tale onere, come precisato nella relazione tecnica, allorquando le riunioni saranno ospitata dall'Italia.
  In considerazione dei tempi di approvazione del provvedimento segnala l'esigenza di posporre al 2013 il primo anno di decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.
  Raccomanda un celere iter per l'approvazione dell'accordo in quanto può contribuire ad avvicinare l'Armenia all'Unione europea e ad accrescere la fiducia internazionale, che costituisce, a suo avviso, un importante requisito anche per far progredire la ricerca di una soluzione alla crisi del Nagorno-Karabah.

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  Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente che l'accordo in titolo ha l'obiettivo principale di facilitare le attività degli operatori economici dei due Paesi. Ricorda che un analogo strumento è in vigore dal 2006 con l'Azerbaigian, dove molti imprenditori italiani sono presenti con rilevanti interessi anche con riferimento all'ambito energetico in cui assume particolare rilievo al nuovo gasdotto TAP come evidenziato da ultimo nella visita in corso a Roma in questi giorni da parte di una delegazione parlamentare azera. La ratifica dell'accordo in titolo conferma quindi la vocazione dell'Italia ad interloquire nella regione in modo paritario.
  Richiamandosi alle considerazioni del relatore circa la crisi in Nagorno-Karabah, ribadisce come l'Italia mantenga in seno al Gruppo di Minsk le posizioni più ragionevoli e costruttive, a fronte dei principi dell'autodeterminazione dei popoli e dell'integrità territoriale, invocati dall'una e dall'altra parte.

  Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
C. 5585 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco NARDUCCI (PD), relatore, osserva che l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati dal nostro Paese e dalla Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, stipulato a San Marino il 24 agosto, è inteso a rafforzare le relazioni bilaterali fra le due Parti ed a recepire i mutamenti dei rispettivi ordinamenti in materia di istruzione universitaria intervenuti dopo il precedente Accordo del 1983.
  Ricorda che il reciproco riconoscimento dei titoli di studio è infatti tuttora regolato dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, che l'Italia ha autorizzato alla ratifica con legge 18 ottobre 1984, n. 760.
  Pone in evidenza che l'Accordo in esame consentirà agli studenti universitari iscritti negli atenei indicati nell'Allegato A (atenei italiani) e nell'Allegato B (Università degli Studi della Repubblica di San Marino) di trasferirsi da uno degli atenei dell'Allegato A a quello dell'Allegato B, e viceversa, per proseguire gli studi dopo il completamento del primo livello di studi nell'università del paese di origine.
  A suo avviso, particolare rilievo assume l'articolo 3 che contiene una tabella in base alla quale viene stabilita la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Università delle due parti. L'equipollenza dei titoli è però riconosciuta solo in assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi.
  L'articolo 4 sancisce l'obbligatorietà del conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore per l'accesso alle istituzioni universitarie di una delle due parti e, ove fosse previsto, il superamento dell'esame di idoneità al corso universitario prescelto.
  L'articolo 5 prevede l'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio sulla base di una certificazione rilasciata dall'Istituto di provenienza sulla quale l'Istituzione di accoglienza esprime un giudizio.
  L'articolo 6 assegna all'Istituzione di accoglienza la competenza a giudicare altresì Pag. 33sulla corrispondenza sostanziale dei titoli di studio universitari conseguiti nell'Istituzione di origine, richiesti per il proseguimento degli studi in quella di accoglienza.
  L'uso del titolo accademico è regolamentato dall'articolo 7 che prevede che il possessore se ne possa fregiare nella forma consentita dall'ordinamento della parte nella quale si trova l'Istituzione che lo ha conferito.
  L'articolo 9 demanda ad esperti designati dalle parti la corretta interpretazione ed attuazione dell'Accordo.
  Osserva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, è corredato di una breve relazione tecnica che esclude nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato come conseguenza dell'applicazione dell'Accordo.
  Sottolinea che l'Accordo, al di là del suo specifico contenuto, testimonia del significativo cambiamento di clima che lega l'Italia e San Marino che sta contribuendo a creare un un’«aria di fiducia» e di collaborazione, dopo le tensioni e le incomprensioni degli anni precedenti: un nuovo corso positivo e dinamico che anche l'iniziativa e l'attenzione della Commissione ha favorito attraverso il dialogo diretto con la rappresentanza parlamentare sammarinese.
  Auspica pertanto che, parallelamente ad una pronta approvazione parlamentare del provvedimento in esame, si arrivi ad un'accelerazione, da parte italiana, del percorso di ratifica dell'importante accordo italo-sammarinese sulle doppie imposizioni fiscali, firmato nel giugno scorso, che ha registrato finora dei rallentamenti. La rapida ratifica di tale accordo costituisce infatti, a suo avviso, un passo imprescindibile per l'uscita di San Marino dalla black list e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso intrapreso dalla Repubblica del Titano sul versante della trasparenza in materia fiscale secondo le indicazioni dell'OCSE.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel ringraziare il relatore per la chiara e dettagliata esposizione dell'accordo in titolo che favorirà la mobilità universitaria, conviene sugli oggettivi sforzi che San Marino ha compiuto in tema di trasparenza economica e finanziaria e ribadisce l'impegno del Governo sui tempi di ratifica della convenzione fiscale.

  Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
C. 5586 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano STEFANI, presidente e relatore, ricorda che l'Accordo italo-egiziano sul trasferimento delle persone condannate, fatto al Cairo il 15 febbraio 2001, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.
  Rilevando come sia trascorso oltre un decennio dalla firma dell'accordo in titolo, osserva che l'Italia sta accelerando la ratifica degli accordi in tale materia, ricordando che la Commissione recentemente si è occupata di un analogo accordo con l'India. Pag. 34
  Rileva che l'esigenza di un accordo bilaterale nasce dall'assenza di strumenti internazionali al riguardo, atteso, in particolare, il fatto che la Repubblica egiziana non ha aderito alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata invece dal nostro Paese nel 1988.
  L'Accordo mira pertanto al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata.
  Osserva che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.
  Illustrando nel dettaglio l'Accordo, ricorda che l'articolo 6 contempla i casi di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, che si verificano se la richiesta di trasferimento concerne una pena inflitta per fatti giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena eventualmente inflitta è stata eseguita o prescritta, ovvero qualora la condanna sia stata pronunciata per un reato di carattere puramente militare. L'articolo 7 elenca invece le fattispecie facoltative di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti.
  Sottolinea che è altresì necessario che il detenuto presti il proprio consenso; il detenuto potrà altresì richiedere anch'egli il trasferimento, presentando una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna, istanza che sarà valutata dagli Stati interessati. In particolare, gli Stati verificheranno se il trasferimento può comportare un pregiudizio alla sovranità, sicurezza e ordine pubblico dei rispettivi ordinamenti giuridici.
  Rileva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 15 novembre 2012, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia ed Egitto del 15 febbraio 2001 sul trasferimento delle persone condannate.
  In particolare, l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012.
  In conclusione, nel raccomandare il più celere iter del provvedimento già approvato dal Senato, chiede al rappresentante del Governo se è possibile quantificare il numero delle persone condannate che sarebbero oggetto del presente accordo.
  Coglie altresì l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo quali valutazioni siano in corso circa l'evolversi della situazione politica in Egitto, a seguito delle recenti prese di posizione del Presidente Morsi, ribadendo la particolare attenzione che la Commissione e tutto il Parlamento italiano riservano a quel Paese sostenendone la transizione verso la democrazia.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea l'importanza del requisito del consenso da parte della persona condannata, rimarcando la distinzione dell'accordo in titolo rispetto all'estradizione. Rende noto, rispondendo al quesito del relatore, che nelle carceri italiane scontano oggi una pena oltre cinquecento cittadini egiziani, mentre nessun cittadino italiani risulta recluso in Egitto. Assicura la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione sull'evoluzione della situazione politica al Cairo.

  Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Pag. 35gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti.

  Stefano STEFANI, presidente, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha raggiunto l'intesa per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente sugli italiani all'estero che risulta pertanto così costituito:
   Simone Andrea CROLLA, presidente;
   Fabio PORTA, vicepresidente;
   Ricardo Antonio MERLO, segretario.

  Nel formulare auguri di buon lavoro ai colleghi neonominati, coglie l'occasione per estenderli anche all'onorevole Giorgio La Malfa per la sua elezione a vicepresidente dell'Assemblea parlamentare della NATO segnalando che, in tale veste, ha già effettuato una missione in Afghanistan. Al riguardo, manifesta la certezza che, in virtù di tale incarico assegnato ad un suo componente, la Commissione avrà modo di sviluppare ulteriormente la sua attività nell'ambito delle relazioni transatlantiche.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 novembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Mercoledì 28 novembre 2012.

Incontro con una delegazione della Commissione affari esteri del Sabor croato.

  L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 16.