CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 novembre 2012
745.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Raffaello VIGNALI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla vicenda della cosiddetta IVA di cassa (o cash accounting), introdotta all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Ricordato che il regime di IVA di cassa entra in vigore dal 1o dicembre 2012, sottolinea che nella circolare n. 44/E emanata ieri dall'Agenzia delle entrate si prevede un regime transitorio che sospende l'applicazione del regime di IVA di cassa fino all'espressione del parere del Comitato IVA.
  Osserva che la direttiva europea 2010/45/UE al punto 7) dell'articolo 1, capoverso articolo 167-bis, prevede che tale consultazione del comitato IVA non sia Pag. 76necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 mila euro o al controvalore in moneta nazionale. Sottolinea che, essendo l'Italia in questa posizione, non è pertanto necessario procedere alla consultazione del comitato. Rileva che il contenuto della citata circolare 44/E appare del tutto arbitrario, nella parte in cui prevede la consultazione del comitato IVA. Aggiunge che questa decisione ha procurato notevole agitazione nel mondo delle imprese. Chiede quindi alla Presidente di inviare una lettera al Ministro dell'economia per sollecitare l'immediato ritiro della richiesta di parere da parte dell'Italia al comitato IVA.

  Andrea LULLI (PD), nel condividere l'intervento del collega Vignali, riterrebbe più efficace presentare un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea o un'interpellanza urgente sottoscritta da tutti i gruppi della Commissione.

  La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato. Osserva che le modifiche, di portata limitata, riguardano gli articoli 1, 4 e 5 dell'articolato. Fa notare che, in particolare, la modifica più rilevante, dal punto di vista normativo, riguarda il comma 3 dell'articolo 1 che reca l'oggetto, le definizioni e le modalità di esercizio delle professioni non organizzate. Il testo approvato dal Senato prevede che chiunque svolga una delle professioni non organizzate, come individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  Aggiunge che al comma 5 del medesimo articolo è stato soppresso il secondo periodo del testo approvato dalla Camera, che prevedeva, nell'ipotesi di lavoro dipendente, che i contratti di lavoro collettivi e individuali contenessero apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. All'articolo 4 è stato introdotto un comma 3 che prevede che le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione professionale.
  Sottolinea, infine, che all'articolo 5 (recante i contenuti degli elementi informativi dei quali le associazioni professionali devono assicurare la conoscibilità), al comma 1, lettera e), è stata soppressa, in riferimento all'obbligo dell'aggiornamento professionale, la parola «eventuale» rendendo in tal modo più vincolante la disposizione.
  In considerazione dell'esiguità delle modifiche apportate e della sostanziale condivisione dell'impianto della proposta di legge, ed anche in relazione al poco tempo che rimane prima della conclusione della legislatura, quale relatore riterrebbe Pag. 77opportuno non apportare ulteriori modifiche al testo e procedere rapidamente alla sua approvazione al fine di poter inviare il provvedimento alle Commissioni competenti per il parere, e poter poi, ove la Presidenza verifichi che ne sussistano le condizioni, trasferire il provvedimento in sede legislativa.

  Manuela DAL LAGO, presidente, chiede ai colleghi se intendano intervenire nel dibattito preliminare e anche esprimere il loro avviso circa il possibile trasferimento in sede legislativa. Per quanto riguarda la Lega nord, dichiara altresì di condividere la richiesta.

  Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara la disponibilità a richiedere il trasferimento in sede legislativa.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), dichiara l'assenso a nome del proprio gruppo.

  Enzo RAISI (FLpTP), concorda sul trasferimento in sede legislativa a nome del proprio gruppo.

  Manuela DAL LAGO, presidente, dichiara concluso il dibattito preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuela DAL LAGO (LNP), presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, composto da cinque articoli, con l'obiettivo di aggiornare la legge, risalente al lontano 1966, relativa al settore della pelle, della pelliccia e del cuoio, al fine di tutelare al meglio l'industria nazionale conciaria, che rappresenta un'eccellenza del tessuto produttivo italiano, ed i consumatori.
  L'articolo 1 contiene una definizione precisa dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia», riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali. Il comma 4 affida ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle specifiche tecniche dei prodotti rigenerati da fibre di cuoio e di quelli realizzati mediante un processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polveri e poi trasformati, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».
  L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, offre la possibilità alle associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale di riunirsi in consorzi, allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.
  L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di «cuoio», «pelle», «pelliccia», loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di «cuoio», «pelle» e «pelliccia» devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza. Pag. 78
  L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro per chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge, disponendo altresì il sequestro amministrativo della merce. L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, in materia di uso dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Quale relatore del provvedimento, ne auspica una celere approvazione senza l'introduzione di modifiche, cosa che consentirebbe di approvare una nuova normativa del settore molto richiesta dal mondo della produzione. Se la Commissione fosse d'accordo, e previa verifica dell'esistenza dei relativi presupposti, si potrebbe richiedere il trasferimento del progetto in esame in sede legislativa.
  Chiede quindi se qualche collega intenda intervenire nel dibattito preliminare e se i rappresentanti dei gruppi vogliano esprimere il loro avviso sull'eventuale trasferimento in sede legislativa.

  Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara la disponibilità a richiedere il trasferimento in sede legislativa.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), dichiara l'assenso a nome del proprio gruppo.

  Enzo RAISI (FLpTP), concorda sul trasferimento in sede legislativa a nome del proprio gruppo.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), condivide, a nome del proprio gruppo, l'ipotesi di richiedere la sede legislativa.

  Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e ricorda ai colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore illustra il contenuto del provvedimento in titolo sul quale è stato richiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa da parte della Commissione di merito.
  La proposta di legge in esame è volta ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di submunizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.
  In particolare, l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, secondo le definizioni di cui al successivo articolo 2.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento. In particolare, la lettera a) definisce «intermediari abilitati» le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, Pag. 79le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari autorizzati (alle condizioni e secondo i requisiti di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), le fondazioni bancarie e i fondi pensione. La successiva lettera b) definisce «finanziamento» ogni forma di supporto finanziario, tra cui la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, definite dal già commentato articolo 1 e iscritte in un apposito elenco, istituito dalla Banca d'Italia.
  Per «mina antipersona», la lettera c) si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106.
  La successiva lettera d) reca la definizione di munizioni e submunizioni a grappolo, per tale intendendo ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.
  Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento. In particolare, l'articolo 3 al comma 1, prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Banca d'Italia emani apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo. Il comma 2 del medesimo articolo 3 prescrive che, entro lo stesso termine, la Banca d'Italia istituisca l'elenco delle società operanti nel settore di mine, submunizioni e munizioni, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
  L'articolo 4 prevede che, al fine di verificare il rispetto del divieto posto dall'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso le loro sedi.
  L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Sono previste sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento, sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali; per queste ultime sono previste sanzioni di tipo pecuniario e interdittivo. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che individua, altresì, le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato. Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, se tali soggetti. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10.000 a 100.000 euro. Sono previste, inoltre, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione, anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non Pag. 80superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 e abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2012.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore illustra una proposta di parere, da questi predisposta, favorevole con osservazione, che tiene conto degli elementi emersi nel corso del dibattito (vedi allegato).

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
C. 5569, approvato dal Senato e abbinate.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea LULLI (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge governativo, C. 5569, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 6 novembre 2012, recante il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare.
  Il provvedimento in esame si colloca nel solco delle riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni, dalla ristrutturazione dei vertici militari, all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate, nell'ambito di quelle misure illustrate dal Governo Monti nel documento di economia e finanza 2012 ispirate «ai principi del rigore, della crescita e dell'equità, destinate a cambiare in profondità il funzionamento del sistema economico italiano, per correggerne durevolmente le fragilità e farne emergere le sue potenzialità migliori e ponendolo così in grado di raggiungere gli obiettivi europei definiti dalla strategia Europea 2020».
  In sintesi, il disegno di legge in esame individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera a); le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 1 comma 1, lettera b); le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa (articolo 1, comma 1, lettera c)).
  In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:
  1. una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa);
  2. una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze Pag. 81armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024;
  3. una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024;
  4. riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento (attualmente, in Italia, il 70 per cento di tali risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa, individuata, nelle percentuali che si intende conseguire con il disegno di legge delega in esame).

  In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il disegno di legge in esame reca, poi, un serie di misure di diretta applicazione intese a garantire:
   la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie (articolo 4, comma 1);
   una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare (articolo 4, comma 2).

  In particolare, il comma 2 dell'articolo 4, alla lettera a), integralmente modificata nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Difesa del Senato, sostituisce l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.
  Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il Governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
  Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell'articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell'ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:
   a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
   b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di Pag. 82previsione del Ministero dello sviluppo economico.

  Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
  Nell'ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

  Manuela DAL LAGO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 27 novembre 2012.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.
Audizione informale di rappresentanti della Guardia di Finanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

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