CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 novembre 2012
745.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2012

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Emendamenti C. 2519/B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Emendamenti C. 5019-bis/A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 27 novembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il rappresentante del Governo incaricato di seguire i lavori della Commissione sul provvedimento in titolo ha comunicato che non potrà essere presente alla seduta odierna in quanto impegnato al Senato.
  Ricorda che nell'ultima seduta era stato chiesto di accantonare gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 1. Ritiene quindi che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe esaminare le proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3, sulle quali il relatore ha già espresso il proprio parere. Ricorda che il rappresentante del Governo ha comunicato che l'Esecutivo si rimette in questa fase alla Commissione su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3. Ricorda peraltro che sono stati in seguito presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, sui quali il Governo e il relatore si devono ancora esprimere.
  Con riferimento all'articolo 2, ricorda che sono stati ritirati i subemendamenti Favia 0.2.1.7, 0.2.1.5 e 0.2.1.6, Mantini 0.2.1.8 e Raisi 0.2.1.11 e che l'esame delle proposte emendative, avviato nella seduta del 9 ottobre, si è interrotto sul subemendamento Amici 0.2.1.9, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole a condizione che fosse riformulato. Comunica che il relatore ha ritirato il proprio emendamento 3.100.

  Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che la presenza del rappresentante del Governo sia necessaria, considerato che la decisione dell'Esecutivo di rimettersi alla Commissione è stata manifestata solo con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli sui quali il relatore ha espresso il proprio parere, vale a dire gli articoli 1, 2 e 3.

  Donato BRUNO, presidente, ritiene che la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti riferiti agli Pag. 5articoli 2 e 3, sui quali il Governo ha dichiarato che si rimette alla Commissione, rinviando ad altra seduta l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5.

  La Commissione consente.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che l'esame riprende dal subemendamento Amici 0.2.1.9, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Sesa AMICI (PD) riformula il suo subemendamento 0.2.1.9 nei termini indicati dal relatore.

  La Commissione approva il subemendamento Amici 0.2.1.9 (nuova formulazione).

  Donato BRUNO, presidente, avverte che il subemendamento Moroni 0.2.1.12 è stato sottoscritto dal deputato Calderisi, che lo ha ritirato.

  Mario TASSONE (UdCpTP) chiede al relatore le ragioni del parere contrario sul suo subemendamento 0.2.1.4. Ritiene infatti che non sia appropriato prevedere che i partiti debbano «organizzare» la partecipazione dei cittadini.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, chiarisce che il parere sul subemendamento Tassone 0.2.1.4 è contrario in quanto appare preferibile la riformulazione proposta sullo stesso punto dal subemendamento Vanalli 0.2.1.1, che sostituisce il verbo «organizzano» con il verbo «promuovono». Considerato peraltro che l'intendimento del subemendamento Tassone 0.2.1.4 è sostanzialmente lo stesso, si dichiara pronto ad esprimere su di esso parere favorevole a condizione che sia riformulato negli stessi termini del subemendamento Vanalli 0.2.1.1.

  Mario TASSONE (UdCpTP) acconsente a riformulare il suo subemendamento 0.2.1.4 nei termini indicati dal relatore (vedi allegato).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Tassone 0.2.1.4 (nuova formulazione) e Vanalli 0.2.1.1; nonché i subemendamenti Bragantini 0.2.1.2 e Pastore 0.2.1.3.

  Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul subemendamento Amici 0.2.1.10, del quale è cofirmatario. Ricorda che il subemendamento è volto a chiarire, ai fini della definizione della natura giuridica dei partiti politici, che le attività politiche che i partiti svolgono sono quelle coerenti con le «finalità previste dallo statuto», e non genericamente quelle «coerenti con le proprie finalità»: in altre parole, le finalità politiche dei partiti devono essere quelle enunciate nei rispettivi statuti.

  Andrea ORSINI (PT) chiarisce che il parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10 è motivato dalla considerazione che costituirebbe un irrigidimento eccessivo prevedere che un partito non possa perseguire altra finalità che quelle previste dallo statuto, il quale deve enunciare le finalità generali cui si ispira un determinato partito, ma non può comprendere ogni finalità che il partito persegue. A suo avviso, l'essenziale è che la individuazione delle finalità che il partito deve perseguire avvenga secondo regole tali da assicurare la democrazia interna della decisione, mentre non è essenziale e non è opportuno che ogni finalità trovi un fondamento nello statuto. Fa presente che, nell'ottica di una disciplina che si attagli a tutti i modelli di partito e non solo ad alcuni, lo statuto del partito non è uno strumento per decidere le finalità di azione del partito, bensì solo per definire le modalità organizzative interne del partito stesso.

  Gianclaudio BRESSA (PD) non giudica condivisibili le considerazioni del relatore Pag. 6ed insiste quindi per la votazione del subemendamento Amici 0.2.1.10.

  Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia che voterà a favore del subemendamento Amici 0.2.1.10.

  Pierguido VANALLI (LNP) dichiara di non condividere il subemendamento Amici 0.2.1.10 e di ritenere invece preferibile la formulazione dell'emendamento 2.1 (nuova formulazione). Un partito o movimento politico deve infatti, a suo avviso, essere libero di poter decidere le finalità da perseguire di volta in volta, alla luce delle contingenze del momento, senza dover modificare lo statuto, ferma restando la sua ispirazione politica di fondo. Non si può, in altre parole, impedire ad un movimento politico di perseguire, ad esempio, la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, se non l'ha prevista espressamente nello statuto, a meno di modificare quest'ultimo.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) condivide la posizione del relatore, giudicando che sarebbe improprio pretendere che un partito indichi nello statuto le proprie finalità e che non possa quindi perseguire altre finalità se non modificando lo statuto. Non ritiene, in ogni caso, che questo punto sia un punto qualificante del testo.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il deputato Calderisi sul fatto che non si tratta di un punto qualificante del testo. Ritiene nondimeno che si dovrebbero in effetti vincolare i partiti alle sole attività politiche coerenti con le finalità stabilite nei loro statuti. Fa presente che, del resto, i partiti politici sono associazioni di diritto privato e che per le altre associazioni di diritto privato vale il principio per cui gli scopi dell'associazione sono stabiliti dallo statuto. Insomma i partiti non devono essere liberi di svolgere qualunque attività politica, ma solo quelle che responsabilmente si sono prefissi con lo statuto.

  Donato BRUNO, presidente, precisa, con riferimento a quanto ricordato dal deputato Mantini, che l'articolo 16 del codice civile prevede che l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni riconosciute debbano contenere, tra l'altro, l'indicazione dello scopo.

  Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la rilevanza dello statuto dei partiti è indirettamente riconosciuta dalla XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma: come noto, per la verifica del rispetto di questa disposizione, in connessione con quella dell'articolo 18, l'ordinamento prevede, tra l'altro, lo scrutinio delle finalità che il partito dichiara di voler perseguire nel proprio statuto. Un altro riconoscimento indiretto della rilevanza degli statuti è nell'articolo 8, ai sensi del quale le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. In altre parole, l'ordinamento considera lo statuto come costitutivo della identità di un'associazione.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che lo statuto sia la «carta di identità» di un partito e come tale debba contenere espressamente le finalità che il partito intende perseguire. A suo avviso è questo il punto che distingue i partiti politici dai movimenti di opinione: che i partiti devono avere una identità certa nella quale i cittadini possano, secondo i propri orientamenti, riconoscersi oppure no.

  Enrico LA LOGGIA (PdL) ritiene che l'idea secondo cui il partito deve indicare tutte le proprie finalità nello statuto sia un'idea legata ad una concezione superata del partito politico o quanto meno ad una concezione non condivisa da tutti: una concezione che riecheggia le posizioni espresse da Lenin nel 1917 con «Stato e rivoluzione». A suo avviso, non si può costringere un partito a modificare il proprio statuto ogni volta che, secondo le regole di democrazia interna, decide di rivedere le proprie finalità politiche.

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  Maurizio TURCO (PD) sottolinea come la finalità del provvedimento in esame sia quella di stabilire regole per assicurare la democrazia interna dei partiti ed esprime il timore che soffermarsi così lungamente su aspetti non decisivi del testo metta a rischio l'opportunità offerta dal dibattito in corso di dare finalmente attuazione, dopo sessant'anni, all'articolo 49 della Costituzione.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, ribadisce il suo parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10, la cui approvazione, tra l'altro, potrebbe comportare il ricorso al giudice da parte di una componente degli iscritti ad un partito nel caso in cui una decisione stabilita democraticamente dalla maggioranza del partito fosse ritenuta non coerente con le finalità stabilite dallo statuto, con la conseguenza di una giurisdizionalizzazione della vita interna del partito. In vista di una mediazione, suggerisce che si potrebbe prevedere che i partiti «svolgano ogni altra attività politica che non sia in contraddizione con le finalità dello statuto».

  Sesa AMICI (PD) non accoglie la proposta di riformulazione avanza dal relatore, ritenendo più chiara e preferibile quella del suo subemendamento 0.2.1.10.

  Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che il testo base non prevede che lo statuto debba indicare le finalità del partito. Sottolinea inoltre che se tutte le finalità del partito devono essere indicate nello statuto, ciò significa che lo statuto rischia di dover essere modificato di continuo per adattarsi alle contingenze politiche del momento e alle decisioni che il partito assume nell'ambito del suo orientamento di fondo.

  Donato BRUNO, presidente, ritiene corretta l'osservazione del deputato Vanalli e osserva che, in caso di approvazione del subemendamento Amici 0.2.1.10, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di modificare anche l'articolo 3 per aggiungere le finalità tra i contenuti obbligatori dello statuto del partito.

  Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP) ritiene che lo statuto del partito sia la sua carta fondamentale, corrispondente a quel che la Costituzione è per la vita interna di una Nazione. È quindi importante che un partito indichi chiaramente nel suo statuto quelle che sono le sue finalità. A titolo di esempio, se un partito dichiara nel proprio statuto di aderire ai principi del popolarismo europeo, non deve poi svolgere attività non coerenti con questa presa di posizione senza modificare lo statuto.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea che la Commissione sta lavorando ad un sistema di norme che devono valere per tutti i partiti o movimenti politici e che può ben esserci un partito che non indica le proprie finalità nello statuto, ma le decide democraticamente mediante congressi annuali: in questo modo si regolava il partito radicale negli anni nei quali egli stesso ne ha fatto parte. Non si può sostenere, a suo avviso, che un tale modello organizzativo non sia democratico nel senso della democrazia interna. Imporre quindi a un partito di indicare le proprie finalità nello statuto è un eccesso che non si giustifica rispetto allo scopo di garantire la democrazia interna dei partiti e rappresenta in definitiva l'imposizione di un modello particolare di partito.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, conferma il proprio parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10.

  La Commissione approva il subemendamento Amici 0.2.1.10.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, ritiene che, prima della votazione dell'emendamento 2.1 (nuova formulazione), la Commissione, potrebbe valutare, in seguito all'approvazione del subemendamento Amici 0.2.1.9 che ha introdotto un nuovo comma 2-bis, una correzione di forma nel senso invertire tra loro gli attuali commi 3 e 4 (vedi allegato).

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  La Commissione concorda sulla correzione di forma proposta dal relatore; approva quindi l'emendamento 2.1 (nuova formulazione) del relatore, come risultante per effetto dei subemendamenti approvati.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 (nuova formulazione) del relatore, come modificato, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede alla presidenza se sia possibile a questo punto ritornare sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  Donato BRUNO, presidente, considerato che il Governo non è presente e che, per poter votare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre esprimere il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 del relatore, ritiene preferibile soprassedere per il momento all'articolo 1 e proseguire l'esame con l'articolo 3. Prende atto che non vi sono obiezioni a procedere in questo modo.

  Salvatore VASSALLO (PD) ritira il suo emendamento 3.1.

  Donato BRUNO, presidente, ricorda che sull'emendamento Calderisi 3.48 (nuova formulazione) il parere del relatore era favorevole a condizione che lo stesso fosse riformulato. Il relatore ha presentato la seguente proposta di ulteriore riformulazione dell'emendamento in questione:

  «Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata “Commissione”.
  1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
  1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.
  1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
  1-sexies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.
  1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo».

  Roberto ZACCARIA (PD) rilevato che nella proposta di ulteriore riformulazione si fa riferimento ai «partiti o movimenti politici», ricorda che il termine da utilizzare per indicare i destinatari del provvedimento non è stato ancora definito. A suo avviso, si dovrebbe utilizzare sempre l'espressione «partiti politici», che è quella impiegata dalla Costituzione, salvo precisare nella legge che con questa denominazione si intendono anche quei movimenti Pag. 9politici che non si riconoscono nel nome giuridico di «partito».

  Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che la questione cui accenna il deputato Zaccaria è oggetto di dibattito con riferimento all'articolo 1. Ritiene che la Commissione possa, se lo ritiene, approvare il suo emendamento 3.48, nella nuova formulazione da ultimo suggerita dal relatore, fermo restando che, ove si decidesse di impiegare una locuzione diversa da quella di «partiti o movimenti politici», si potrà correggere il testo in sede di coordinamento formale.

  Roberto ZACCARIA (PD) ritiene in ogni caso improprio il riferimento, contenuto nel comma 1 dell'emendamento 3.48 nella formulazione da ultimo proposta dal relatore, all'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96. A suo avviso, trattandosi di una legge di attuazione della Costituzione, si dovrebbe evitare di procedere mediante rinvii ad altre leggi e definire un quadro normativo in sé concluso.

  Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara di condividere la riformulazione dell'emendamento Calderisi 3.48 proposta dal relatore, salvo che per quanto riguarda il secondo periodo del comma 1-sexies, dove si prevede che ai partiti o movimenti politici attualmente costituiti la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo. Chiede di sopprimere per il momento tale periodo, riservandosi di riflettere meglio sulle sue implicazioni, fermo restando che se ne potrà riparlare al momento della discussione in Assemblea.

  Andrea ORSINI (PT) si dichiara non contrario alla soppressione del periodo in questione.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) riformula il suo emendamento 3.48 nei termini indicati dal relatore, compresa la soppressione del secondo periodo del comma 1-sexies (vedi allegato).

  Pierguido VANALLI (LNP), rilevato che la nuova formulazione dell'emendamento 3.48 prevede che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici verifichi la conformità dello statuto alle disposizioni della legge in esame ai fini della iscrizione dello stesso in un registro dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della legge stessa, esprime il timore che questo sindacato sull'attività del partito possa dar luogo ad una preclusione non soltanto all'accesso ai contributi pubblici – rispetto al quale non ravvisa problemi – ma anche alla partecipazione alle elezioni.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Zaccaria, ritiene opportuno approvare, in questa fase, la formulazione proposta dell'emendamento Calderisi 3.48, riservandosi di presentare – con particolare riguardo al comma 1 – un testo più coordinato, anche sotto il profilo formale, per la discussione in Assemblea.

  Enrico LA LOGGIA (PdL) prospetta l'opportunità di rivedere l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Calderisi 3.48, nel senso di limitarsi, al comma 1, a prevedere che, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati».
  Ritiene, infatti, improprio attribuire i compiti richiesti dal provvedimento in esame alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha competenza su profili differenti, attenendo essenzialmente al controllo sui bilanci e sulla contabilità dei partiti politici.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che in sede di approvazione della legge n. 96 del 2012 fu definita una particolare composizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei Pag. 10partiti e movimenti politici, proprio nell'ipotesi che alla stessa si decidesse di attribuire anche il compito di verifica sugli statuti dei partiti politici. Ciò al fine di evitare di prevedere l'istituzione di un ulteriore organismo competente su ciò che attiene alla «vita dei partiti». Quella in discussione è dunque la traduzione in norma di quell'intendimento.
  Ritiene, infatti, evidente che il compito di controllo e di certificazione della conformità alla legge non può essere posto in capo ai Presidenti della Camera e del Senato. Considerata la terzietà della composizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici e delle funzioni che le sono già attribuite dalla legge non vede per quali ragioni non debbano esserle attribuiti anche i compiti oggi in discussione. Sarebbe a suo avviso complesso e forse improprio attribuire ad altri soggetti la funzione di controllo in esame.

  Roberto ZACCARIA (PD) ritiene pacifico che gli atti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici sarebbero comunque impugnabili in sede giurisdizionale.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda anch'egli che in sede di discussione della legge n. 96 del 2012 fu definita una composizione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici che non prevedesse solo magistrati della Corte dei Conti proprio nella prospettiva di attribuirle anche la funzione di controllo oggi in discussione.
  Ricorda come per le fondazioni la funzione di controllo spetta ai prefetti; alcuni avevano prospettato di seguire la medesima soluzione anche per gli statuti dei partiti politici ma poi è prevalsa un'impostazione differente. Sarebbe a suo avviso opinabile e non adeguato attribuire la funzione di controllo in capo ai Presidenti della Camera e del Senato.
  Ribadisce, quindi, la correttezza della procedura prevista dal proprio emendamento 3.48, come ulteriormente riformulato sulla base della proposta del relatore.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che questo dibattito, seppure meritorio, rischia di essere a futura memoria per la XVII legislatura «costituente», visti i ristretti tempi a disposizione.
  Ritiene peraltro che il coordinamento tra l'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione) e l'articolo 5 della legge n. 96 del 2012, dallo stesso richiamato, rischia di non venire, di fatto, realizzato.
  Rileva infatti che il suddetto articolo 5 contiene anche una «mini-disciplina», che andrebbe tenuta in considerazione ai fini della discussione odierna.
  Per quanto riguarda il testo dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione) propone di sopprimere, al capoverso 1-bis, la parola «presente», cosicché lo stesso reciti: «la Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge».
  Per quanto riguarda l'organo di controllo – ricordando come la scelta più opportuna sarebbe quella proposta dal suo gruppo con la proposta di legge Casini C. 4956 di attribuire la funzione in questione ad un organismo esterno – condivide l'opportunità, alla luce dell’iter del provvedimento e della nuova impostazione seguita, che resti in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno prevedere che la suddetta Commissione esprima, dopo le necessarie verifiche, un parere motivato in base al quale un altro soggetto, che potrebbero essere i Presidenti di Camera e Senato, assumano la decisione definitiva.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene opportuno che venga ulteriormente chiarito cosa accade se un partito politico non conforma il proprio statuto a quanto previsto dalla legge. In particolare, appare Pag. 11chiaro che non potrebbe accedere ai finanziamenti ma andrebbe precisato con chiarezza se vi sarebbe comunque la possibilità di partecipare alle elezioni politiche. Vi sono, infatti, conseguenze potenzialmente molto pericolose, considerato che si pone in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici una decisione molto rilevante che incide sulla facoltà dei partiti di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che dal testo sia chiaro che la preoccupazione testé espressa dal collega Bragantini non abbia ragione di esistere.
  Ricorda che il capoverso 1-quinquies dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione) stabilisce che «accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente».
  Riguardo a quanto rilevato dal collega Mantini, fa presente che il compito posto in capo al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati è quello di inoltrare copia dell'atto costitutivo e dello statuto dei partiti politici, a loro pervenuti, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si tratta quindi di autodichia, trattandosi di atti decisori impugnabili in sede giurisdizionale, come già evidenziato nel dibattito.
  Concorda, infine, sulla proposta testé formulata dal collega Mantini di sopprimere, al capoverso 1-bis dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione), la parola «presente».

  Pierguido VANALLI (LNP) fa presente che la previsione di cui al capoverso 1-quinquies dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione) è già stabilita dalla legge n. 96 del 2012. La preoccupazione riguarda in particolare chi assume la decisione e secondo quali modalità. Sarebbe stato certamente più opportuno, come già evidenziato, esaminare i progetti di legge in titolo congiuntamente al tema del finanziamento e dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, ora disciplinati dalla legge n. 96 del 2012.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) per quanto attiene alla proposta testé formulata dal collega Mantini di sopprimere, al capoverso 1-bis dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione), la parola «presente», ritiene che sia più opportuno mantenere l'attuale formulazione eventualmente richiamando espressamente anche la legge n. 96 del 2012. Non ritiene infatti congruo prevedere che la verifica debba essere svolta tenendo conto di tutta la legislazione vigente.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, per quanto attiene alla proposta testé formulata dal collega Mantini di sopprimere, al capoverso 1-bis dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione), la parola «presente», concorda anch'egli con il collega Calderisi sul fatto che sarebbe più opportuno mantenere l'attuale formulazione. Il richiamo alla «presente legge» implica, infatti, anche il richiamo all'articolo 5 della legge n. 96 del 2012.
  Per quanto attiene alla questione posta dai colleghi Mantini e La Loggia, personalmente ritiene che sarebbe stato più opportuno mantenere l'autodichia su ciò che attiene ai partiti politici; concorda su alcuni dubbi espressi ma rileva tuttavia come, avendo creato un organismo che si ritiene garantisca tutti per la sua composizione, l'impostazione dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione) costituisce un buon punto di incontro.

  La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione).

  Donato BRUNO, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Pag. 12Calderisi 3.48 (nuova ulteriore nuova formulazione) risultano preclusi gli emendamenti Maurizio Turco 3.2, Favia 3.49 e Bragantini 3.3.

  Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla presidenza di poter riformulare l'emendamento Bragantini 3.3 riferendolo all'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione), testé approvato dalla Commissione, o di porlo comunque in votazione.

  Donato BRUNO, presidente, ribadisce che l'emendamento Bragantini 3.3, che verte sul comma 1, risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Calderisi 3.48 (ulteriore nuova formulazione), interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 3.
  Fa presente che il relatore – nel proporre una nuova formulazione dell'emendamento Calderisi 3.48 – avrebbe potuto tenere conto, se avesse voluto recepirne i contenuti, degli emendamenti riferiti al comma 1, tra cui l'emendamento Bragantini 3.3.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, illustra le motivazioni che sono alla base del parere contrario espresso sull'emendamento Amici 3.4, che prevede la destinazione, da parte dei partiti, di una quota dei rimborsi per favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica.
  Rileva, a titolo esemplificativo, che sarebbe contraddittorio che per un «partito dei pensionati» si applicasse tale obbligo.

  Sesa AMICI (PD) ritira il proprio emendamento 3.4.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Favia 3.50 ed approva l'emendamento Volpi 3.5.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Amici 3.6, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Vassallo3.7, vertente sulla medesima materia.

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritira l'emendamento Amici 3.6, di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva l'emendamento Vassallo 3.7.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.8, a condizione che sia riformulato come segue: «al comma 1, lettera d), dopo le parole: “modalità di partecipazione” aggiungere le seguenti: “e di consultazione degli iscritti”», per evitare disposizioni eccessivamente prescrittive.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene incongruo che sia la legge a definire tale passaggio, ritenendo più opportuno lasciare ai partiti politici la possibilità di definirlo.

  Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che, nel momento in cui si decide di disciplinare con una legge l'ordinamento interno e la democrazia interna dei partiti politici, non è inutile disciplinare anche alcuni aspetti che attengono al concetto stesso di democrazia interna.

  Giuseppe CALDERISI (PdL) prospetta l'opportunità di una riformulazione del seguente tenore: «anche attraverso forme di consultazione degli iscritti».

  Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene più condivisibile la proposta di riformulazione del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento Amici 3.8, di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva l'emendamento Amici 3.8 (nuova formulazione).

  Sesa AMICI (PD) ritira il proprio emendamento 3.9.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, intervenendo in merito all'emendamento Mantini 3.10, precisa che il proprio parere contrario, pur non vertendo su una questione insormontabile, attiene al fatto che è a suo Pag. 13avviso preferibile, in questo contesto, non inserire un riferimento al concetto di trasparenza.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene invece importante, proprio in questo contesto, che sia inserito un riferimento esplicito al concetto di trasparenza.
  Richiama, tra i tanti, Norberto Bobbio che ha affermato come «il potere è pubblico perché si esercita in pubblico».
  È chiaro che vi sono questioni connesse al rispetto della riservatezza e ad altri profili ma ribadisce l'importanza di prevedere un riferimento al concetto di trasparenza.

  Gianclaudio BRESSA (PD) esprime una valutazione favorevole sull'emendamento Mantini 3.10.

  Donato BRUNO, presidente, prospetta l'opportunità, per una migliore formulazione sotto il profilo formale, di riformulare l'emendamento Mantini 3.10 facendo riferimento al «principio» della trasparenza.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, ribadisce come, da parte sua, non vi sia una contrarietà assoluta; rileva peraltro come il testo si riferisce alla lettera d) che attiene alle modalità di partecipazione.
  Ritiene in ogni modo opportuno che l'emendamento Mantini 3.10 sia riformulato nel senso prospettato dal presidente.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) riformula conseguentemente il proprio emendamento 3.10 (vedi allegato).

  Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea l'importanza di assicurare il rispetto del principio della trasparenza anche al fine di garantire la correttezza delle attività svolte all'interno dei partiti.

  Andrea ORSINI (PT), relatore, alla luce del dibattito svolto, si rimette alla Commissione sull'emendamento Mantini 3.10 (nuova formulazione).

  La Commissione approva l'emendamento Mantini 3.10 (nuova formulazione).

  Donato BRUNO, presidente, essendo previste imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
C. 5210 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5531).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 5531 Vassallo recante «Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  Poiché tale proposta di legge verte su materia analoga a quella del disegno di legge in titolo, ne propone l'abbinamento.

  La Commissione consente.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.
C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5432).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 5432 cost. Palumbo.
  Considerato che essa verte su materia identica a quella dei progetti di legge in titolo, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento.
  Comunica quindi che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 19 novembre 2012, copia della lettera da lui ricevuta, in data 16 novembre, dal Presidente del Senato, in merito alla procedura di intese relativa all'esame dei progetti di legge costituzionale concernenti il tema della revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. In tale lettera, il Presidente del Senato ha risposto al Presidente della Camera, convenendo che l'esame dei suddetti progetti di legge, in ossequio al criterio della priorità temporale seguito nella definizione delle intese, prosegua presso la I Commissione della Camera.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.
C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

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