CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2012
743.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  David FAVIA (IdV) condivide la proposta di parere del presidente, al quale chiede di valutare se non sia il caso di fare riferimento anche alla opportunità di delimitare il periodo temporale di attività della SIAE che dovrà essere oggetto dell'accertamento da parte della Commissione di inchiesta.

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, accoglie il suggerimento del deputato Favia e riformula la proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente, come riformulata.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
C. 1439-1695-1782-2445/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 5519 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 6

  Isabella BERTOLINI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 4573 Motta.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, richiamando la relazione svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).
  Rileva infatti che le disposizioni recate da testo sono riconducibili alla materia «porti ed aeroporti civili», che rientra negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 79 del 2011, ha evidenziato come per i porti di rilevanza nazionale si configuri una competenza legislativa statale in applicazione del principio dell’«attrazione in sussidiarietà».
  Ricorda quindi che l'articolo 2 – modificando l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994 – introduce una nuova classificazione dei porti articolata nelle tre categorie I, II e III.
  Rileva che, in base alla suddetta disposizione, appartengono alla categoria II i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni e alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico, nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans europee; tali porti sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del provvedimento in esame.
  Sottolinea peraltro che il predetto comma 1 dell'articolo 6 individua direttamente le suddette autorità portuali, prefigurando in tal modo il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II. Evidenzia altresì che sono comprese nell'elenco di cui al suddetto comma 1, anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994.
  Rileva inoltre che il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7, determina la procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, individuando specificamente i relativi requisiti, nonché assicurando il Pag. 7coinvolgimento degli enti territoriali attraverso lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  Ricorda che all'articolo 2, capoverso Art. 4, comma 3, si prevede che «nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, qualora non siano già individuate dal piano regolatore portuale, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco».
  Rileva, al contempo, come al medesimo articolo 2, capoverso Art. 4, comma 6, si stabilisce che «nei porti di categoria III possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la competente regione e l'autorità marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la regione e l'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le aree finalizzate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e le aree finalizzate al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco sono amministrate, in via esclusiva, dallo Stato».
  Evidenzia quindi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero dell'interno anche nella procedura di cui al comma 6 relativa i porti di categoria III.
  Ricorda che l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali.
  Rileva che nella sentenza n. 79 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, prevedendo per la relativa ripartizione il parere del CIPE.
  Evidenzia che dalla giurisprudenza costituzionale in materia discende la necessità di prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e regione, che devono esistere per effetto della deroga alla competenza regionale; si evince infatti che, fermo restando il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, occorre prevedere che la ripartizione di tale fondo sia subordinata al raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti.
  Evidenzia altresì che l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.
  Rileva che le modalità per l'utilizzo del predetto fondo sono determinate, ai sensi dell'articolo 19, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari.
  Evidenzia pertanto l'esigenza, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, di tenere conto di quanto evidenziato nella sentenza Pag. 8della Corte costituzionale n. 79 del 2011, prevedendo forme di leale collaborazione tra Stato e regione in sede di riparto delle risorse.
  Rileva che all'articolo 5, comma 1, lettera d), vengono modificate le modalità di regolamentazione delle operazioni di dragaggio, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-regioni sul relativo decreto ministeriale.
  Evidenzia che all'articolo 14, comma 1, lettera c), si fa riferimento alla categoria «diritti di porto», riguardo alla quale sono opportune ulteriori specificazioni, non essendovi, allo stato, una disciplina generale in proposito.

  Michele BORDO (PD) chiede maggiori chiarimenti riguardo all'individuazione di Trapani e di Manfredonia quali autorità portuali, disposta dall'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del testo in esame, considerato che si tratta di porti che non hanno, allo stato, i requisiti per essere qualificati come «autorità portuale».

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, riguardo a quanto testé evidenziato dal collega Bordo, fa presente di aver formulato una osservazione in cui si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di valutare la previsione del comma 1 dell'articolo 6, nella parte in cui sono individuate direttamente le autorità portuali ivi richiamate, così prefigurando il contenuto del decreto ministeriale di individuazione dei porti di categoria II.
  Ritiene, infatti, che tale segnalazione rientri nelle competenze della I Commissione, mentre ulteriori considerazioni investirebbero profili che attengono al merito della questione.

  Michele BORDO (PD) ribadisce la necessità di un'attenta valutazione della questione da parte del Comitato, considerato che si fa riferimento ad autorità portuali istituite direttamente dal testo in esame, senza che abbiano i requisiti previsti dalla legge.
  Invita, quindi, il relatore a riformulare l'osservazione come condizione affinché sia evitato che i porti che non hanno i requisiti previsti dalla legge possano essere qualificati come autorità portuali.

  Maurizio TURCO (PD) ritiene che non sia possibile stabilire per legge dei criteri per l'istituzione delle autorità portuali e, al tempo stesso, prevedere che anche chi non vi rientra viene comunque qualificato come tale per espressa disposizione di legge.

  Isabella BERTOLINI, presidente, fa presente come, a suo avviso, si tratti di una questione che attiene più alla coerenza normativa che alla costituzionalità delle disposizioni.

  Michele BORDO (PD) rileva che nella premessa alla proposta di parere del relatore si evidenzia con chiarezza che «sono comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 anche le autorità portuali di Manfredonia e Trapani, che risultano soppresse, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2007 e 5 ottobre 2007, essendo venuti meno i requisiti attualmente previsti dalla legge n. 84 del 1994». Vi è quindi la consapevolezza del fatto che si sta approvando una legge che consente di ripristinare autorità portuali che sono state soppresse.
  Per esperienza diretta può dire che l'autorità portuale di Manfredonia «sta in piedi» da sette anni, commissariata, pur non avendo i requisiti previsti dalla legge.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, ritiene che il parere del Comitato permanente per i pareri della I Commissione non possa diventare un sindacato sulla ragionevolezza di ogni disposizione recata dai testi definiti dalle Commissioni di merito. Peraltro, tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Bordo, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 7) in cui, alla prima osservazione, si riprendono le considerazioni già espresse nella premessa riguardo ai porti di Trapani e di Manfredonia.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 15.40.

7-00949 Vanalli: Sulla prevista destinazione ad altro distaccamento dell'unità navale specializzata RAFF, assegnata ai Vigili del fuoco di Bardolino sul lago di Garda.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00213).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

  Jole SANTELLI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione del dispositivo della risoluzione in discussione ed il deputato Vanalli, primo firmatario della stessa, si era riservato di esprimersi nella successiva seduta.

  Matteo BRAGANTINI (LNP), cofirmatario della risoluzione in titolo, chiede al Governo di assicurare che il periodo di affiancamento delle due unità navali durerà abbastanza a lungo da permettere di verificare le prestazioni della nuova unità navale anche in occasione di temporali come quelli che in passato hanno provocato il rovesciamento di altre imbarcazioni dei Vigili del fuoco.

  Il sottosegretario Giovanni FERRARA dichiara che il Governo è disponibile ad accogliere un impegno nel quale, fermo quanto già proposto nella precedente seduta, si precisi altresì che la nuova unità navale dovrà essere effettivamente in grado di sostituire l'unità RAFF non solo in tutte le funzioni, ma anche «in tutte le condizioni meteorologiche avverse».

  Pierguido VANALLI (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante dal Governo nella precedente seduta, con la ulteriore precisazione testé suggerita.

  La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00213 (vedi allegato 8).

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

  La seduta comincia alle 15.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che il deputato Massimo DONADI, già componente della I Commissione, ha cessato di farne parte.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
C. 5210 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2012.

Pag. 10

  Gianclaudio BRESSA (PD), relatore, ritiene opportuno che i gruppi si esprimano sul tema oggetto del disegno di legge in esame, che investe profili di grande delicatezza. Fa presente che il provvedimento in esame è connesso a quanto stabilito dal decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, attualmente in corso di esame presso il Senato.
  Ricorda che nelle precedenti sedute i relatori avevano evidenziato come il disegno di legge in esame, che attiene alle modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della provincia, non può essere approvato dalla Commissione nell'attuale formulazione.
  Ribadisce quindi l'esigenza che i gruppi si esprimano sul problema nella sua interezza, tenendo conto che la configurazione delle province è mutata nel tempo ed è opportuno acquisire le valutazioni di tutti sulla nuova realtà, in modo che i relatori possano definire il percorso da seguire.

  Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, si associa alla richiesta testé svolta dal collega Bressa, evidenziando altresì l'esigenza che sulla questione si esprima anche il rappresentante del Governo competente a seguire la materia.

  Roberto ZACCARIA (PD) chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di abbinare la proposta di legge Vassallo C. 5531 recante «Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», che verte su materia analoga a quella in discussione.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene opportuno che venga preliminarmente chiarito come si intenda proseguire nei lavori riguardo al tema in discussione.
  Ricorda l’iter travagliato al Senato per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.
  Evidenzia quindi la necessità che vi sia un coordinamento con i relatori presso l'altro ramo del Parlamento sul suddetto disegno di legge di conversione: in tale modo, infatti, vi sarebbe la possibilità di valutare se vi è uno «spazio» per fare una proposta in questa sede o se non sia più opportuno rimettere l'intera questione al Senato, che sta esaminando il decreto-legge.

  Gianclaudio BRESSA (PD) intende precisare ulteriormente la propria richiesta. Ricorda che con l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosiddetto «Salva-Italia») sono state attribuite alle province funzioni di mero indirizzo e coordinamento. È quindi intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta «Spending review»), con cui sono state affidate alle province funzioni proprie, così tornando ad una configurazione di tali enti conforme al dettato costituzionale.
  A questo punto, occorre chiedersi se la previsione di un'elezione di secondo grado, che poteva avere una sua coerenza rispetto ad enti con funzioni di coordinamento, possa avere ancora una valenza se riferita ad organi dotati di una propria autonomia politica, amministrativa e finanziaria.
  Occorre quindi, a suo avviso, acquisire una valutazione preliminare di tutti i gruppi sulla questione in modo tale che – anche in considerazione dei tempi alquanto ristretti a disposizione prima della conclusione della legislatura – i relatori possano definire un percorso riguardo alle modalità con cui procedere.

  Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda come il proprio gruppo avesse già espresso la propria contrarietà rispetto alle previsioni in discussione.
  Esprime quindi un orientamento favorevole rispetto ad un sistema di elezione diretta delle province, rilevando come il disegno di legge in esame comporti una serie di profili problematici senza certamente ridurre i costi complessivi.Pag. 11
  Ribadisce dunque come, tanto più alla luce delle modifiche intervenute, anche se a suo avviso non ancora sufficienti, non appaia condivisibile prevedere un sistema di elezione di secondo grado.
  Chiede, infine, alla Presidenza di valutare la possibilità di abbinare una proposta di legge presentata dal collega Meroni, vertente su materia analoga a quella in discussione.

  David FAVIA (IdV) ritiene che, vista la situazione «pasticciata» che emerge dall'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, sarebbe quanto mai attuale la sua proposta di legge in cui si propone l'abolizione delle province.
  Riguardo al tema posto dai relatori, concorda sul fatto che, avendo ripristinato funzioni di primo livello in capo alle province, non ha più senso prevedere un sistema elettorale di secondo grado. Ritiene, in ogni modo, importante che si tenga conto dell’iter in corso presso l'altro ramo del Parlamento riguardo al suddetto disegno di legge di conversione.

  Jole SANTELLI, presidente, fa presente che le proposte di legge segnalate dai colleghi Zaccaria e Pastore saranno valutate dalla presidenza ai fini di un loro eventuale abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.
  Avverte quindi che, alla luce di quanto evidenziato nel dibattito, l'esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana, al fine di acquisire l'orientamento di tutti i gruppi e del rappresentante del Governo, anche rispetto ai profili connessi al disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane, in corso di esame presso il Senato, in modo che i relatori possano essere messi nella condizione di fare una proposta riguardo al seguito dell’iter.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2012.

  Jole SANTELLI, presidente, preso atto dell'assenza del relatore e del rappresentante del Governo che segue il provvedimento in titolo, ritiene opportuno rinviare il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

  Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento ma che sono poi seguiti diversi rinvii. Chiede alla presidenza di assicurare tempi certi per il seguito dell’iter delle proposte di legge in titolo.

  Maurizio TURCO (PD) ricorda come l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato elaborato dal relatore dovesse avere luogo circa due mesi fa ma continue assenze del relatore e, da ultimo, del Governo, hanno portato la Commissione a rinviare l'esame degli stessi.

  Jole SANTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.
C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini e C. 5433 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Pag. 12

  Jole SANTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 4 ottobre scorso si era stabilito che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrebbe valutato, ai fini dell'eventuale abbinamento, le proposte di legge assegnate alla Commissione contenenti disposizioni che, pur non aventi lo stesso contenuto di quelle già iscritte all'ordine del giorno, vertono comunque su materia analoga, ancorché in alcuni casi contengano disposizioni attinenti ad oggetti diversi. Ciò al fine di consentire alla Commissione di definire in maniera precisa e compiuta l'ambito del proprio intervento legislativo, in modo da poter organizzare il lavoro istruttorio nel modo più efficace, ordinato e fruttuoso.
  Tale valutazione è stata effettuata nella riunione dell'ufficio di presidenza del 13 novembre scorso, in cui si è convenuto di procedere all'abbinamento delle seguenti proposte di legge: C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.
  Ricorda che, in tale sede, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto, anche sulla base dell'esame preliminare fin qui svolto in Commissione e delle posizioni ivi espresse dai gruppi, che l'attenzione della Commissione medesima debba concentrarsi prioritariamente sugli aspetti che riguardano la determinazione del trattamento economico spettante ai parlamentari nazionali, così circoscrivendo a tale materia il perimetro dell'intervento legislativo da portare avanti in questa fase. In questo quadro, l'abbinamento delle su citate proposte di legge – cui oggi procederà la Commissione – dovrebbe intendersi esclusivamente finalizzato a consentire alla Commissione di valutare specificamente, ai fini delle proprie scelte, le disposizioni, in esse contenute, riconducibili direttamente al suddetto contenuto.
  Ogni ulteriore materia disciplinata nelle citate proposte di legge potrà costituire eventualmente oggetto di un successivo approfondimento, che dovrà necessariamente avere ad oggetto, per talune di esse, anche il loro rapporto con norme e principi costituzionali (in primis quello dell'autonomia parlamentare) e dunque una verifica circa l'appropriatezza della fonte normativa utilizzata (se cioè possa essere una legge ordinaria o debba essere invece una legge costituzionale) rispetto alle singole questioni. Ciò adempiendo un preciso dovere della Commissione richiamato, oltre che dalle norme sull'esame in sede referente (articolo 79, comma 4, lettera b), del Regolamento, in particolare), dall'articolo 75 e dalle circolari del Presidente della Camera dei deputati del 16 ottobre 1996, relativa agli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti, e del 10 gennaio 1997, relativa all'istruttoria legislativa (che, al punto 3, chiarisce che «un'esauriente istruttoria in sede referente deve... comprendere... la valutazione della coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, anche alla luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale»).
  Ne deriva che le disposizioni – contenute nei progetti di legge che saranno abbinati – le quali non rientrano nel perimetro oggettivo sopra indicato non potranno essere incluse, nell'ambito di questo procedimento legislativo, nel testo che la Commissione sarà chiamata a formulare ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento; né potranno ritenersi ammissibili eventuali emendamenti di analogo contenuto che dovessero essere riferiti al tema in esame. Ciò in applicazione dell'articolo 89 del Regolamento e della circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, relativa all'istruttoria legislativa.
  A tal proposito, e con riferimento agli emendamenti, la Presidenza non potrebbe esimersi neppure da una valutazione della loro ammissibilità quando in contrasto con le norme costituzionali, nei termini precisati dalla Giunta per il Regolamento il 7 marzo 2002.
  Ricorda che in quella sede, una volta constatata, alla luce dell'ordinamento costituzionale e parlamentare e dei precedenti, l'esistenza di un potere presidenziale di non ammettere al voto proposte che siano in contrasto con la Carta costituzionale, Pag. 13si è chiarito come esso vada inquadrato nell'ambito dei più generali poteri presidenziali di garanzia della regolarità del procedimento legislativo. Precisandosi però al contempo che, poiché tale potere è tale da incidere direttamente sulle prerogative dell'Assemblea, il suo esercizio è da ritenere che debba rimanere circoscritto: esso riguarda infatti in via esclusiva «i casi in cui il medesimo possa configurarsi come potere-dovere di chiusura rispetto alle garanzie interne al procedimento legislativo». Ciò in particolare può verificarsi nelle seguenti ipotesi: a) proposte emendative che appaiano in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere o le prerogative parlamentari. Il controllo sulla violazione di tali norme appare strettamente attinente all'ambito delle competenze e delle attribuzioni proprie del Parlamento, rispetto alle quali la Presidenza è istituzionalmente preposta a svolgere funzioni di garanzia; b) proposte emendative il cui testo appaia in manifesto ed evidente contrasto con singole disposizioni costituzionali; c) proposte emendative che appaiano in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Consentire una deliberazione dell'Assemblea su un siffatto genere di emendamenti costituirebbe infatti una indebita attribuzione al Parlamento di un potere che eccede quelli ordinari di revisione costituzionale e sarebbe tale da determinare una rottura dell'ordinamento.
  A tal fine precisa, a scanso di equivoci, che la decisione del Presidente della Camera di ammettere tutte le citate proposte di legge non va considerata alla stregua di una decisione positiva circa l'effettivo superamento del vaglio di costituzionalità di ogni singola disposizione in esse contenuta, ciò che sarebbe in contrasto con le caratteristiche che, in base alla prassi, sono proprie del vaglio di ammissibilità in sede di presentazione delle proposte di legge. Ma va intesa come una decisione che, nel bilanciamento dei diversi interessi costituzionali in gioco (diritti dei singoli deputati, diritto-dovere degli organi parlamentari chiamati ad esercitare i controlli endoprocedimentali stabiliti dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, nonché dovere di garantire che non siano adottate deliberazioni manifestamente confliggenti con la Costituzione), rimette anzitutto al pieno e doveroso dispiegarsi delle varie fasi dell'istruttoria legislativa la valutazione specifica di ogni profilo relativo alla compatibilità delle proposte di formulazione del testo rispetto alla Carta costituzionale.
  In tale quadro, dunque, resta fermo in capo alla Presidenza degli organi – Commissione e Assemblea – l'esercizio del vaglio di ammissibilità sulle proposte emendative presentate secondo i criteri stabiliti dalla citata Giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002.

  La Commissione concorda sulle valutazioni del Presidente e delibera di abbinare le proposte di legge C. 324 Stefani; C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti; C. 4964 Pionati; C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

  Roberto ZACCARIA (PD), preso atto dello speech del presidente, insiste sull'importanza che la Commissione esamini con la doverosa attenzione le proposte in esame e in particolare la proposta di iniziativa popolare che tende all'adempimento di una previsione della Costituzione, che, all'articolo 69, demanda alla legge di stabilire l'indennità dei membri del Parlamento. Chiede quindi alla presidenza di organizzare i lavori in modo compatibile con il tempo residuo della legislatura, in modo che non si possa dire che la Commissione affari costituzionali ha «insabbiato» questa proposta.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il deputato Zaccaria sulla necessità di accelerare i lavori sulla proposta di legge in esame e in generale di organizzare i lavori tenendo presente quali sono i tempi residui della legislatura. Fa presente che come parametri di riferimento ci sono le indennità dei parlamentari europei e ora anche quelle dei consiglieri regionali della regione più virtuosa, come individuata dalla Conferenza delle regioni in adempimento Pag. 14della previsione del decreto-legge n. 174 del 2012. A suo avviso, esistono quindi punti di riferimento cui guardare per trovare una soluzione anche in materia di indennità dei parlamentari.

  Gianclaudio BRESSA (PD), condividendo quanto detto dai deputati Zaccaria e Mantini, chiede che la prossima settimana si concluda la discussione di carattere generale e si passi alle successive fasi di esame.

  Jole SANTELLI, presidente, ritiene che nulla osti a che la discussione di carattere generale si concluda nella prossima settimana, fermo restando che l'organizzazione dei lavori dovrà essere discussa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

  Maurizio TURCO (PD) informa la Commissione di aver scritto al Presidente della Camera per segnalargli una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha accertato la violazione, da parte della Bulgaria, dell'articolo 3 del protocollo addizionale n. 1 in materia di diritto a libere elezioni. Ritiene che la sentenza sia rilevante anche per l'Italia e chiede che possa essere oggetto di una discussione.

  Jole SANTELLI, presidente, fa presente che la lettera del deputato Turco è stata inoltrata dal Presidente della Camera alla presidenza della Commissione e che di essa sarà data comunicazione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Mario TASSONE (UdCpTP), considerati gli ulteriori recenti disordini in occasioni di manifestazioni, reputa importante che la Commissione concluda quanto prima le audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva «sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni» e proceda alla deliberazione di un documento finale. Sollecita in particolare l'audizione del ministro dell'interno.

  Jole SANTELLI, presidente, avverte che restano da ascoltare il capo della polizia municipale, la cui audizione è già fissata, mercoledì 28 novembre prossimo, alle ore 14, e il ministro dell'interno, mentre da parte degli esperti designati dai gruppi non vi è stata la disponibilità ad essere presenti nelle date proposte.

  Emanuele FIANO (PD) chiede che siano ascoltati in audizione il ministro dell'interno, il Capo della polizia e i sindacati delle forze di polizia in merito alla proposta, avanzata dal Capo della polizia e condivisa dal ministro dell'interno, di utilizzare codici per l'identificazione degli agenti di polizia che operano per il presidio dell'ordine in occasione di manifestazioni pubbliche. Ritiene infatti che si tratti di una decisione nella quale il Governo deve coinvolgere il Parlamento.

  Jole SANTELLI, presidente, prende atto della richiesta del deputato Fiano, la quale dovrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 22 novembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

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