CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 12.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
Nuovo testo C. 3858 Di Biagio.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) sulla proposta di legge n. 3858 e abbinate, di ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996.
  Fa presente che il provvedimento in esame si compone di sette articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della predetta Convenzione. L'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che l'attuazione delle norme recate dal provvedimento avvenga in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori, mentre l'articolo 4 dispone l'abrogazione delle Pag. 96disposizioni della precedente Convenzione in materia di protezione dei minori, resa esecutiva dalla legge n. 742 del 1980, che risultino incompatibili con la nuova Convenzione.
  Osserva poi che l'articolo 5 è volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa. A seguito dell'approvazione di un emendamento sostitutivo del relatore, predisposto a seguito dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, è stato semplificato l'assetto amministrativo della predetta autorità centrale, limitandosi a prevedere la modifica della denominazione e della composizione dell'attuale Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oltre al divieto di elevarne comunque il numero dei componenti, al fine di escludere la sussistenza di ulteriori oneri. Quanto alle esigenze di nuovo personale per far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della Convenzione dell'Aja, l'articolo 5 prevede l'utilizzo di unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, sempre al fine di escludere l'onerosità del provvedimento.
  Rileva inoltre che l'articolo 6 riguarda la tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine stabilendo che, a integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. La disposizione prevede altresì che dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistano i nuclei familiari in cui vivono i predetti minori.
  Osserva, infine, che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 8 concerne l'entrata in vigore della legge.
  Per quanto concerne poi specificamente la Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori in esame, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996, fa presente che è essa in vigore dal 1o gennaio 2002 e che è stata firmata dall'Italia il 1o aprile 2003. Nella premessa all'articolato viene richiamata l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori, evidenziando la necessità di una revisione della Convenzione sulla competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori del 5 ottobre 1961; viene altresì sottolineato l'intento di stabilire disposizioni comuni che tengano conto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989.
  La Convenzione è articolata in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali. Rientrano espressamente nel campo di applicazione della Convenzione i provvedimenti che regolano i rapporti fra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori; l'elenco delle materie è contenuto nell'articolo 3 della Convenzione stessa: attribuzione, esercizio e revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale, nonché sua delega; diritto di affidamento; tutela, curatela e istituti analoghi; designazione e funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; collocamento in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante kafala – istituto giuridico del diritto islamico, espressamente citato all'articolo 20 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia del 1989, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto che non sia il proprio genitore naturale, per lo più un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore – o istituto analogo; Pag. 97supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.
  Rileva che, in sede di dibattito presso la Commissione di merito, sia stato evidenziato come la ritardata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione del 1996 determini una serie di gravi problemi nel nostro Paese a livello di tutela dei minori e come, pertanto, sia auspicabile addivenire alla ratifica della richiamata Convenzione entro la fine della presente legislatura.
  In conclusione, valutando positivamente il provvedimento di ratifica in esame, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce delle eventuali considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) concordando con la necessità, richiamata dal relatore, di concludere rapidamente l’iter della proposta di legge in oggetto, fa tuttavia presente che proprio la ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori potrebbe costituire l'occasione adatta per risolvere alcune questioni procedurali insorte nell'ambito della lunga esperienza di collaborazione maturata con la Bielorussia, fin dal disastro di Chernobyl, per l'affido temporaneo di bambini che ha luogo attraverso l'intervento di numerose associazioni.
  Chiede pertanto al relatore e al presidente Palumbo se sussistano le condizioni per lo svolgimento di una seduta di audizioni informali delle predette associazioni.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, osservando che alla Camera il tema sollevato dalla collega Miotto è già stato oggetto di atti di sindacato ispettivo, ribadisce l'esigenza, più volte emersa nel corso del dibattito presso la Commissione di merito, di favorire la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, rilevando che lo svolgimento di eventuali audizioni comporterebbe come effetto un rallentamento dell’iter.
  Ritiene che egli stesso, in qualità di relatore, potrebbe interloquire con le associazioni che tengono i rapporti con la Bielorussia relativamente all'affido temporaneo di minori al fine di comprendere se e in quale misura le relative istanze potrebbero essere recepite attraverso la proposta di legge di ratifica in esame.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, rilevando che lo svolgimento di audizioni informali è piuttosto inconsueto nell'ambito dell'esame di un provvedimento in sede consultiva, soprattutto ove si tratti, come nel caso di specie, di un provvedimento di ratifica di una Convenzione internazionale, ritiene che possa senz'altro essere seguito il modo di procedere delineato dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 3905 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.
  Evidenzia come la connotazione principale del provvedimento in titolo sia quella di disciplinare per la prima volta una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli. Tale provvedimento si ricollega a un'iniziativa già avviata dalla Commissione Pag. 98agricoltura con un'apposita indagine conoscitiva volta ad acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti, anche al fine di elaborare, sulla base delle sollecitazioni acquisite, una normativa quadro sull'agricoltura sociale.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che il testo elaborato dalla Commissione competente si compone di sette articoli.
  In particolare, l'articolo 1 individua le finalità della legge, che è volta alla promozione dell'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – e nell'ambito delle competenze regionali.
  L'articolo 2 costituisce una delle disposizioni più rilevanti del provvedimento, con riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, in quanto definisce la nozione di agricoltura sociale. Ad essa vengono ricondotte le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni, nonché alla fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti richiamati poc'anzi. Queste ultime attività sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
  Fa presente, poi, che l'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.
  Ritiene, che si potrebbe valutare l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito, in sede di espressione del parere, che, in caso di inerzia da parte delle regioni, il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 del testo del provvedimento si emanato di concerto, oltre che con il Ministro delle politiche agricole, anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Ai sensi del successivo articolo 4, è prevista la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro.
  Osserva, poi, che per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i locali esistenti sul fondo agricolo, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali, secondo quanto disposto dall'articolo 5, ai sensi del quale le regioni sono chiamate a disciplinare anche gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.
  L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. I comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta la presenza di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale.
  L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle Pag. 99istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.
  Tale Osservatorio è composto da: quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute; due rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo; due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
  Ritiene altresì utile segnalare che alcune regioni hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale (è il caso dell'Abruzzo e della Campania) o sono comunque intervenute sulla materia con delibere della Giunta (è il caso della regione Marche).
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), con riferimento all'articolo 2 del testo in esame, laddove viene definita la nozione stessa di agricoltura sociale, richiamando una serie di attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, chiede al relatore di valutare la possibilità di prevedere che agli imprenditori agricoli siano assimilate le cooperative sociali, anche sulla base di una giurisprudenza formatasi in tal senso.

  Gianni MANCUSO (PdL), relatore, assicura alla collega Miotto che approfondirà la questione da lei posta al fine di verificare se possa essere eventualmente recepita nella proposta di parere che egli provvederà a predisporre.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Lucio BARANI (PdL), segnala che gli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali al disegno di legge di stabilità non sono stati approvati dalla Commissione bilancio nonostante non presentassero problematiche concernenti la copertura finanziaria. Fa presente come, ancora una volta, sia stato completamente sminuito il lavoro svolto dalla XII Commissione, invitando il presidente Palumbo a rappresentare l'accaduto agli organi competenti.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Barani, rilevando come effettivamente ci sia stata disattenzione nei confronti degli emendamenti approvati dalla XII Commissione da parte dei relatori per il disegno di legge di stabilità.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente come dal punto di vista procedurale non vi sia nulla da rilevare in quanto i relatori e il Governo hanno regolarmente espresso i pareri di competenza sugli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità, compresi quelli approvati dalla XII Commissione. Evidenzia peraltro che la Commissione affari sociali, al pari di tutte le altre Commissioni, ha provveduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, di un proprio deputato quale relatore presso la V Commissione per quanto riguarda l'esame dei documenti di bilancio. Per tali ragioni, rileva come la questione segnalata esuli dalle competenze della presidenza della XII Commissione.

  La seduta termina alle 12.35.

Pag. 100

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 12.35.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
Nuovo testo C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5563 Laura Molteni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

  Giuseppe PALUMBO, presidente e relatore, avverte che in data 13 novembre 2012 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5563 d'iniziativa dei deputati Laura Molteni e Fabi: «Istituzione dei punti di accoglienza dei neonati in stato di abbandono, denominati «culle per la vita», e disposizioni concernenti la segretezza del parto nel caso in cui la madre non intenda essere nominata». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.