CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2012
739.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 10.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
C. 1439-1695-1782-2445-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che il testo è già stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 novembre 2012.

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  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'onorevole Lussana ha presentato ieri due emendamenti soppressivi dei due articoli del testo base, che sono da considerare irricevibili in quanto presentati oltre il termine fissato.

  Marilena SAMPERI (PD) esprime fortissime perplessità sul testo nonché sugli emendamenti presentati dal relatore, ritenendo che l'attuale impianto normativo, che potrebbe essere eventualmente rivisto sotto alcuni particolari profili, sia sicuramente soddisfacente, anche dopo la depenalizzazione del 1999. In particolare, osserva che i blocchi stradali sono già sanzionati penalmente, senza che sia necessario quindi introdurre un nuovo reato, nel caso in cui si traducono in una interruzione di un pubblico servizio, trovando applicazione l'articolo 340 del codice penale. Sarà poi il giudice a valutare se il fatto concreto possa essere giustificato dalla scriminante dell'esercizio del diritto ed, in particolare, del diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione.
  Non ritiene opportuno ampliare l'ambito penale alla condotta del rallentamento, che può creare sicuramente dei disagi, ma che non può essere considerata come una ipotesi di interruzione di pubblico servizio. Conclude sottolineando la propria contrarietà al testo in esame, riservandosi di presentare emendamenti soppressivi in Assemblea qualora la Commissione dovesse approvarlo.

  Donatella FERRANTI (PD) dopo aver dichiarato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Samperi dichiara tutta la propria perplessità sulla scelta di trasformare in reato un illecito già depenalizzato proprio quando la Commissione si accinge ad esaminare il disegno di legge del Governo sulla depenalizzazione, già considerato troppo blando per i suoi scarsi effetti deflattivi.
  In merito all'emendamento del relatore sostitutivo dell'articolo 1, esprime alcune critiche con particolare riferimento alla condotta del rallentamento nonché alla previsione di un dolo specifico difficilmente dimostrabile in via processuale.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di condividere i rilievi della collega Ferranti, sottolineando come le condotte in questione siano già adeguatamente sanzionate. Per questo motivo il suo gruppo aveva inteso presentare degli emendamenti soppressivi. Pur stigmatizzando le condotte in questione, rileva come il provvedimento non sembri in linea con lo spirito liberale che ha sempre contraddistinto il pensiero del collega Lehner.

  Giancarlo LEHNER (PT) ritiene che sarebbe quasi impossibile calcolare l'enorme ammontare dei danni cagionati al Paese dai blocchi aeroportuali, stradali e ferroviari verificatisi dal 1999 ad oggi. Il provvedimento in esame, pertanto, non solo è conforme ai principi che ispirano la maggioranza che sostiene il Governo Monti, che si è posta l'obiettivo di eliminare o, almeno, ridurre gli sprechi, gli sperperi e le forme di prevaricazione delle minoranze sulla maggioranza dei cittadini, ma è anche volto a ripristinare un principio che non dovrebbe mai essere posto in discussione in un Paese civile e cioè che lo sciopero deve rivolgersi contro la controparte e non contro il Paese. Sottolinea come d'altronde sia la stessa storia, anche recente, di questo Paese a dimostrare come le fattispecie sanzionatorie vigenti siano del tutto inefficaci e poco applicate.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, dichiara di non comprendere gli interventi dei colleghi del PD, ritenendo che siano contraddittori laddove si dice che il nuovo reato, da un lato trasforma in illeciti penali alcuni illeciti già depenalizzati e, dall'altro, sarebbe del tutto inutile in quanto la condotta è riconducibile al reato di interruzione di pubblico servizio. Si riserva di approfondire meglio la questione per la prossima seduta.

  Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare.
C. 5481 Contento.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame è diretta a modificare l'articolo 104 del codice di procedura penale, in materia di colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, al fine di abrogare i commi 3 e 4, che consentono di differire l'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il proprio difensore.
  Più in particolare, la proposta di legge ha l'obiettivo di sopprimere le eccezioni al principio dettato dal comma 1 dell'articolo 104, che riconosce al soggetto detenuto il diritto all'immediato colloquio con il difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione.
  I commi che si intendono sopprimere hanno previsto in caso di «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», e per la sola fase delle indagini preliminari, la possibilità per il giudice, su richiesta del pubblico ministero, e per il pubblico ministero nell'ipotesi di arresto o di fermo di differire l'esercizio del diritto per un tempo non superiore a cinque giorni.
  L'obiettivo della proposta di legge di abrogare i citati commi 3 e 4 dell'articolo 104 si basa sulla considerazione che tali disposizioni non paiono in sintonia con il dettato costituzionale e, comunque, introducono una limitazione del diritto di difesa che opera nel momento più delicato della vita e della libertà di una persona. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si sottolinea che proprio in occasione di un provvedimento restrittivo, che incide su un diritto inviolabile, la concreta estensione del diritto di difesa dovrebbe essere assicurata senza limitazioni.
  La questione della costituzionalità del differimento del colloquio è stata finora superata sulla base delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», che giustificherebbero, attraverso un bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, una attenuazione del diritto di difesa.
  Sul punto la giurisprudenza ha sottolineato che i presupposti indicati nell'articolo 104 non possono identificarsi con quelli previsti dall'articolo 274 del codice di rito, che delinea le esigenze cautelari; altrimenti si giungerebbe alla conseguenza che ogni volta che sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure coercitive si dovrebbe differire il colloquio. Evidentemente la norma, definendo specifiche ed eccezionali le ragioni di cautela, richiede un quid pluris rispetto alle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 (Cass., Sez. I, 27.4.1992, Mistretta). Si è pertanto sottolineato che il differimento richiede «necessità fuori dal comune, attinenti allo svolgimento delle indagini che rischierebbero di subire uno sviamento o comunque un pregiudizio» per effetto del colloquio (Cass., Sez. II, 21.3.1990, Ghidini), come «l'esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo» (Cass., Sez. VI, 10.6.2003, Vinci; Cass., Sez. VI, 27.6.2001, D'Ambrogio; Cass., Sez. VI, 20.4.2001, P.M. in proc. Pignalosa). Secondo la Corte costituzionale in questi casi si giustifica un limitato (secondo la Corte) sacrificio del diritto dell'imputato medesimo in ragione del superiore interesse della giustizia.
  Il punto cruciale della questione è comprendere se sia giustificato il sacrificio del diritto di difesa. Per rispondere a questa domanda si devono dare prima altre risposte ad altre domande. Occorre, in particolare, domandarsi se si tratti di un limitato sacrificio del diritto di difesa; quale sia la reale estensione del diritto di difesa in uno Stato democratico nel caso una persona sia stata privata della libertà personale pur in assenza di una condanna che ne abbia accertata la colpevolezza; se sia giustificabile un black out dei diritti di difesa per alcuni giorni; se Pag. 35l'assistenza dell'avvocato in alcuni momenti debba essere considerata un vulnus per le indagini.
  Sottolinea quindi la necessità di prestare la massima attenzione perché alcune risposte, come quelle all'ultima domanda, potrebbero avere delle conseguenze logiche devastanti ed essere sintomo di un «retro pensiero» che considera l'avvocato non come lo strumento attraverso il quale trova concreta e reale attuazione il diritto di difesa, bensì come complice dell'indagato. Tutto ciò sarebbe inammissibile in uno Stato democratico.

  Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la proposta di legge in esame, ritenendo inconciliabile con i principi della Costituzione qualsiasi disposizione che limiti i diritti di difesa di colui che sia stato privato della libertà personale in assenza di una sentenza di condanna che ne accerti la responsabilità. Auspica che si possa trovare un punto di incontro tra tutti i gruppi per approvare quanto prima un testo condiviso.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 10.35.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 2311 Meta.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva di un provvedimento recante una riforma organica della legge n.84 del 1994 in materia portuale che, dopo un lungo iter, è stato trasmesso dal Senato.
  Il provvedimento si compone di 20 articoli e interviene, tra l'altro, in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime (articolo 1); reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce i principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale (articolo 2); reca una nuova disciplina del piano regolatore portuale (articolo 3) e alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi (articolo 5); interviene in tema di recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali (articolo 6), nonché in materia di autorità portuale (artt. 7, 8 e 13) e di autorità marittima (articolo 14); disciplina i sistemi logistico portuali (articolo 12); modifica la disciplina in materia di concessione di aree e banchine (articolo 17).
  Segnala, in particolare, l'articolo 18, comma 1, nel quale si precisa che non concorrono a formare il reddito imponibile delle Autorità portuali (dunque non sono assoggettate a imposizione sui redditi) le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve le «entrate diverse».
  In sostanza, per effetto delle disposizioni in esame, tra le entrate delle Autorità Portuali rimarrebbero assoggettate a imposte sui redditi le sole «entrate diverse»; ne verrebbero esclusi i proventi derivanti dalla concessione delle aree demaniali.
  Rientra negli ambiti di competenza di questa Commissione il comma 2 dell'articolo 18, che dispone l'inefficacia degli atti impositivi o sanzionatori coi quali si applica l'imposta sui redditi alle autorità portuali in relazione alle predette somme. Si prevede altresì l'estinzione automatica dei relativi procedimenti tributari.Pag. 36
  Tra le disposizioni di competenza della Commissione giustizia segnala, inoltre, l'articolo 20, che modifica l'articolo 1161 del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata.
  L'articolo 1161 del codice della navigazione prevede, nel testo vigente, che chiunque arbitrariamente occupi uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisca l'uso pubblico o vi faccia innovazioni non autorizzate, ovvero non osservi i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, sia punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
  Il secondo comma prevede poi che se l'occupazione viene effettuata con un veicolo, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; e che in tal caso si possa procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo.
  Con la modifica proposta dall'articolo 20, viene aggiunto al secondo comma dell'articolo 1161 una ulteriore ipotesi in cui si ha l'applicazione di una sanzione amministrativa: viene infatti introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

  Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.45.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 10.45.

5-07927 Bernardini: Sul suicidio di un pentito, detenuto nel carcere di Carinola.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge come il detenuto si trovasse in una sorta di isolamento con quattro ore d'aria al giorno e senza contatto con altri detenuti e si ha la conferma di come il Ministero della giustizia e il DAP stiano ormai di fatto eliminando la figura dello psicologo dalle carceri.

5-07933 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Vibo Valentia.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, sottolineando come il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sia inappropriato a valga semmai a dimostrare quanto le condizioni di vita dei detenuti siano prossime al limite indicato dalla Corte medesima per ritenere violato l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di misure cautelari personali.Pag. 37
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

SEDE CONSULTIVA
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
C. 3303 Lucà ed abb.

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