CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 13.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale.
C. 4281 Mattesini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5516 – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

  Laura FRONER, presidente, comunica che, in data 18 ottobre 2012, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5516, d'iniziativa del deputato BACCINI: «Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture».
  Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella della proposta di legge C. 4281 la Presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, ricorda che la Commissione ha svolto l'esame preliminare, nel corso del quale sono state effettuate anche alcune audizioni informali.Pag. 151
  In relazione a questi elementi, propone alla Commissione l'istituzione di un comitato ristretto, nei lavori del quale sarà certamente tenuta in considerazione anche la proposta di legge testé abbinata.
  Ritiene inoltre doveroso sottolineare, in questa sede, l'opportunità che le proposte di legge in esame possano avere un iter rapido in Commissione ed esprime il suo apprezzamento per l'importante operazione condotta a termine, in questi giorni, dalla Guardia di Finanza che sta svolgendo un ruolo prezioso al fine di far emergere tutti i profili di illegalità presenti in questo settore produttivo.
  In proposito ritiene necessario che nel prosieguo dei suoi lavori si possa procedere anche all'audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza.

  Laura FRONER, presidente concorda con la necessità, evidenziata dal relatore, di un esame approfondito delle proposte di legge in titolo e anche di una loro rapida approvazione; ritiene quindi che il Comitato ristretto possa riunirsi già a partire dalla prossima settimana.
  Condivide infine la necessità che anche la Guardia di Finanza possa essere tempestivamente audita.

  Stefano SAGLIA (PdL) nel condividere le considerazioni svolte dal relatore dichiara fin da ora la disponibilità del proprio gruppo ad esaminare le proposte di legge in esame in sede legislativa.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicare i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 13.15.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ludovico VICO (PD), relatore, rileva che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla IX Commissione Trasporti, sul nuovo testo approvato dal Senato recante una riforma complessiva della legislazione in materia portuale di cui alla legge n. 84 del 1994, attraverso la revisione della classificazione dei porti, il riassetto organizzativo e le norme di funzionamento, le competenze, al fine di ottimizzare la programmazione e la realizzazione delle opere portuali nonché la loro gestione.
  In particolare la proposta di legge in esame, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a soggetti pubblici quali sono le autorità portuali e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali:
   rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione intervenuto dopo l'approvazione della legge n. 84 del 1994 e conseguentemente rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articoli 1, 2, 7 e 12);
   rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articoli 3 e 4);
   operare alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articoli 8, 9, 10 e 11);
   intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articoli 17);
   intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articoli 14, 18 e 19).

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  Per quanto attiene ai profili di competenza della 10a Commissione, segnala che il provvedimento in esame, all'articolo 2, contiene una classificazione delle tipologie dei porti tenendo conto delle competenze in materia dello Stato e delle regioni delineata con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.
  Rammenta che mentre l'attuale classificazione dei porti individua due categorie (categoria I: porti finalizzati per la difesa; categoria II: porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale), la nuova classificazione proposta nel provvedimento prevede invece tre categorie: categoria I: porti finalizzati alla difesa; categoria II: porti di rilevanza nazionale e internazionale; categoria III: porti di rilevanza regionale ed interregionale.
  Ai commi successivi si ribadisce sostanzialmente la disciplina attualmente prevista per l'individuazione dei porti finalizzati alla sicurezza nazionale. Si prevede, invece, una diversa disciplina per l'individuazione dei porti di interesse nazionale ed internazionale. Ricorda che l'assetto vigente prevede una descrizione generale dei porti di categoria II (non destinati alla difesa nazionale) come quei porti nei quali si esercitano le attività commerciali, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, rimettendo la distinzione tra le tre classi ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) sulla base del traffico, della capacità operativa e dell'efficienza. Si prevede, invece, che i porti di categoria II devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa inoltre che i porti di categoria II, ossia quelli di rilevanza economica nazionale o internazionale, devono essere amministrati da un'Autorità portuale, disposizione invece non prevista a legislazione vigente.
  L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge 84 del 1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.
  In particolare il nuovo comma 1 dell'articolo 5-ter prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle strutture o degli ambiti idonei, ad approdi turistici. Deve trattarsi di strutture o ambiti che siano allo stato inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico.
  La nuova norma demanda pertanto al momento della predisposizione del piano regolatore portuale la verifica dell'esistenza di strutture o ambiti idonei a poter essere utilizzati come approdi turistici, come definiti dall'articolo 2 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 8, comma 5, prevede che il Presidente dell'Autorità portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della giunta regionale territorialmente competente, dando conto dell'avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale del settore. In caso di ulteriore Pag. 153mancato raggiungimento dell'intesa il potere di nomina è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 17 del provvedimento in esame sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.
  Il comma 1 prevede che l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possano concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore. I soggetti che possono beneficiare delle concessioni sono quelli di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 84 del 1994, ovvero le imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali. L'assegnazione deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie.
  Il comma 2 stabilisce che possa essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare.
  In conclusione auspica un esame approfondito del provvedimento in esame da parte della Commissione e dichiara la propria disponibilità a recepire le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

  Laura FRONER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.
Audizione informale dei rappresentanti di Assopetroli/Assoenergia. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.