CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che l'onorevole Giuseppe Scalia ha cessato di far parte della Commissione.

  La Commissione prende atto.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
C. 4661 Iannuzzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2012.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).

  Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 nel testo riformulato, invitando Pag. 132quindi al ritiro degli emendamenti Lanzarin 1.2 e Piffari 1.3, il cui contenuto risulterebbe quindi assorbito. Invita poi al ritiro degli articoli aggiuntivi Zamparutti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore che assorbirebbe il contenuto delle proposte emendative della collega Zamparutti.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore. Aggiunge che l'esame del provvedimento in titolo potrebbe essere l'occasione per valutare anche la possibilità di correggere l'errore lessicale contenuto nella norma di cui all'articolo 14. comma 27, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, laddove, da un lato, per mero errore materiale, si fa riferimento, relativamente alle funzioni fondamentali dei comuni, alle attività di «avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani» anziché alle attività di «avvio a smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani», e, dall'altro, viene elencata una tipologia ristretta delle attività nelle quali si estrinseca la complessiva funzione di organizzazione e gestione a livello locale del ciclo dei rifiuti. Rimette quindi all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre tale correzione in sede di esame del provvedimento in titolo, al fine di scongiurare il rischio di una erronea o incerta applicazione in materia di funzioni di organizzazione e gestione a livello locale del ciclo dei rifiuti.

  Alessandro BRATTI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal sottosegretario Fanelli.

  Tommaso FOTI (PdL), nell'esprimersi favorevolmente sulla proposta formulata dal rappresentante del Governo, fa presente l'opportunità, ove la Commissione ritenesse di procedere in tal senso, di provvedere anche alla conseguente modifica del titolo del provvedimento in esame.

  Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene senz'altro opportuno procedere nella direzione indicata dal rappresentante del Governo per evitare che l'errata scrittura della richiamata norma del decreto-legge n. 78 del 2010 possa produrre seri problemi in sede applicativa.

  Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, prendendo atto delle posizioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito, ritiene di poter senz'altro accogliere la proposta formulata dal rappresentante del Governo. In tal senso, formula l'articolo aggiuntivo 1.011 (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 (nuova formulazione) del relatore.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che risultano quindi assorbiti dalla votazione testè conclusasi gli emendamenti Lanzarin 1.2 e Piffari 1.3.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che risultano quindi assorbiti dalla votazione testè conclusasi gli articoli aggiuntivi Zamparutti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.011 del relatore.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 133

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1o agosto scorso.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori giungendo alla definizione di un nuovo testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

  Ermete REALACCI (PD), relatore, ricorda come in sede di Comitato ristretto sia emersa l'unanime convinzione dell'opportunità di espungere dal testo del provvedimento approvato dal Senato le disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'auto elettrica, anche in considerazione del fatto che disposizioni a sostegno di tale settore produttivo sono contenute nel decreto-legge n. 83 del 2012.
  Illustra quindi il nuovo testo del provvedimento (vedi allegato 2), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.
  Conclude, infine, formulando l'auspicio che, anche in considerazione dei tempi ristretti per l'approvazione definitiva, su tale testo possa registrarsi un'unanimità di consensi, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente il nuovo testo illustrato dal relatore.

  La Commissione delibera quindi di adottare il nuovo testo del disegno di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo adottato come testo base, alle ore 16 di lunedì, 19 novembre prossimo.

  La Commissione concorda.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Riforma della legislazione in materia portuale.
Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare un importante provvedimento recante una riforma organica della legge n. 84, approvata dopo un lungo iter al Senato.
  Sottolinea come il sistema logistico-portuale stia assumendo per l'economia italiana un'importanza strategica se si considera l'accresciuto peso delle economie dell'area asiatica e la centralità del Mediterraneo come rotta di transito del traffico commerciale.
  La proposta di legge, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a soggetti Pag. 134pubblici quali sono le Autorità portuali e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali: rivede il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione intervenuto dopo la legge n. 84 del 1994 e conseguentemente rivede la classificazione dei porti e i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articolo 1, 2, 7 e 12); rivede la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); opera alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articolo 8, 9, 10 e 11); interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17); interviene sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articolo 14, 18 e 19).
  Prima di richiamare le disposizioni del provvedimento di competenza della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti. In luogo dell'attuale classificazione dei porti medesimi divisi in due categorie (categoria I: porti finalizzati per la difesa; categoria II: porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale), la nuova classificazione proposta nel provvedimento prevede invece tre categorie: categoria I (porti finalizzati alla difesa); categoria II (porti di rilevanza nazionale e internazionale) categoria III (porti di rilevanza regionale ed interregionale). Mentre viene sostanzialmente ribadita la disciplina attualmente prevista per l'individuazione dei porti finalizzati alla sicurezza nazionale, si prevede, invece, una diversa disciplina per l'individuazione dei porti di interesse nazionale ed internazionale. Mentre l'assetto vigente prevede una descrizione generale dei porti di categoria II (non destinati alla difesa nazionale) come quei porti nei quali si esercitano le attività commerciali, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, rimettendo la distinzione tra le tre classi ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) sulla base del traffico, della capacità operativa e dell'efficienza, nel provvedimento si prevede, invece, che i porti di categoria II devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa inoltre che i porti di categoria II devono essere amministrati da un'Autorità portuale, disposizione invece non prevista a legislazione vigente, laddove ci si limita a precisare che possono essere sede di nuove Autorità portuali i porti di rilevanza internazionale o nazionale, che abbiano registrato nell'ultimo triennio determinati volumi di traffico merci.
  Quanto alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 3 che sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84/1994, recando una nuova definizione ed una nuova disciplina del piano regolatore portuale. In particolare il comma 3 sostituisce l'attuale previsione normativa recata dal testo vigente del comma 4, che assoggetta i piani regolatori portuali alla sola Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il nuovo testo persegue due finalità: da un lato aggiorna il dettato normativo all'intervenuta legislazione comunitaria in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); dall'altro introduce una speciale procedura per la VAS da applicare ai piani regolatori portuali.
  La nuova disciplina della VAS del piano regolatore portuale richiama l'applicazione delle modalità previste dal Codice, ma solamente «per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge». L'autorità competente alla VAS viene individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e Pag. 135dei trasporti. La norma dispone altresì che i componenti della citata commissione, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze. Quanto alle modalità procedimentali e ai termini della speciale procedura di VAS delineata, si prevede infatti che: la verifica di assoggettabilità del piano venga effettuata dalla commissione entro 60 giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione del piano regolatore portuale; la procedura di consultazione deve esaurirsi nei 30 giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare in luogo dei novanta previsti dal codice ambientale; in caso di assoggettabilità del piano alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella Gazzetta Ufficiale; il parere motivato della commissione deve intervenire entro 30 giorni dal deposito delle controdeduzioni. Il comma dispone, infine, che tutti i termini sono perentori e stabilisce una regola generale di silenzio-assenso, nel momento in cui statuisce che in caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.
  Quanto al coordinamento tra VAS e VIA, segnala che il comma 15 dello stesso articolo 3 – oltre a prevedere che l'esecuzione di opere da parte di soggetti pubblici nei porti di categoria I e II sia autorizzata, per le opere di valore superiore a 25 milioni di euro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le opere di importo inferiore, previo parere del competente provveditorato delle opere pubbliche – dispone che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 3. La finalità della norma sembra quella di garantire quell'integrazione tra le procedure di VIA e VAS che già trova una esplicitazione nel comma 3-ter dell'articolo 6 del codice ambientale, a norma del quale qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. Ciò premesso, richiama comunque l'attenzione sull'opportunità di invitare la Commissione di merito a fare esplicito riferimento al comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152, che, qualora sussistono le condizioni per l'approvazione di un progetto del porto completo, evita un raddoppio delle procedure, visto che la VIA serve comunque, poiché imposta dalle direttive comunitarie (Dir. 2011/92/UE, punto 8, lett. b), per tutti i porti marittimi commerciali e per tutte le opere marittime.
  Segnala altresì, quale disposizione di interesse della VIII Commissione, l'articolo 5 che reca modifiche puntuali alla disciplina in materia di dragaggi. La prima modifica, recata dalla lettera a), sopprime il parere della Commissione VIA-VAS (disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 152/2006) in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. Aggiunge che la soppressione in esame pare giustificarsi alla luce del rinvio, operato dal comma 1 dell'articolo 5-bis, al comma 7 dell'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006, a norma del quale che «se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione». La seconda modifica, recata dalla lettera b), interviene sulle condizioni da rispettare – ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 – per il riutilizzo dei materiali dragati. Il testo vigente prevede che tali materiali possano essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli Pag. 136arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, qualora gli stessi materiali presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici.
  La lettera b) in questione sopprime la parte della richiamata disposizione che richiede che il materiale da riutilizzare abbia caratteristiche analoghe «al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo», mantenendo invece la condizione circa l'idoneità con riferimento al sito di destinazione: la norma pare finalizzata ad ampliare e semplificare le possibilità di riutilizzo dei materiali dragati.
  La terza modifica, recata dalla lettera c), novella il comma 2, lettera c), dell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, sopprimendo un richiamo al decreto previsto dal comma 6 su cui incide la successiva lettera d) che, novellando proprio il comma 6, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture) per la definizione delle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non anche, come prevede il testo vigente, per le modalità a cui invece fa riferimento la lettera c) del comma 2, che viene quindi soppressa.
  Infine, segnala l'articolo 17 che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84/1994 relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente viene eliminato il rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni: tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali e viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.
  In particolare la normativa introdotta prevede che: l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possono concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore a imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie; possono essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare; la durata della concessione è determinata dall'Autorità portuale (o dalla Regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario; può essere richiesta la proroga della durata della concessione in caso di concessionari che danno corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma e oggetto di valutazione nella procedura ad evidenza pubblica; il concessionario può chiedere che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area oggetto della concessione sia anticipata rispetto alla scadenza naturale a fronte di un programma di investimenti ulteriori e purché siano trascorsi due terzi della durata della concessione; l'atto di concessione è adottato in esito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità; l'Autorità portuale può derogare alla regola della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, relativamente agli spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue; il concessionario deve esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione, anche se l'Autorità portuale può autorizzare la subconcessione a terzi di una parte delle aree, per lo svolgimento di attività secondarie, purché non si tratti di Pag. 137attività qualificate come operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione sulla assoluta gravità dei fenomeni di dissesto idrogeologico che nei giorni scorsi e ancora in queste ore stanno colpendo tragicamente vaste aree del Paese. Al riguardo, nell'esprimere, a nome di tutti i deputati del Partito Democratico, i sentimenti di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni ancora una volta così duramente colpite dalle calamità naturali, rivolge un forte appello ai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione affinché si adoperino, con risolutezza, presso i rappresentanti di gruppo e i colleghi della Commissione Bilancio (presso la quale sono in corso di esame gli emendamenti al disegno di legge di stabilità) per reperire tutte le risorse indispensabili, non solo per far fronte all'emergenza in atto, ma anche e soprattutto per mettere in campo, come da troppo tempo il Partito Democratico chiede al Governo in carica e a quello che lo ha preceduto, un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
  Al riguardo, anche cogliendo l'occasione della partecipazione del sottosegretario Fanelli ai lavori della Commissione, sottolinea che per il Partito Democratico la questione non si risolve solo nella individuazione nella legge di stabilità di risorse adeguate alla gravità dell'emergenza in atto in diverse regioni e della più generale situazione di dissesto idrogeologico in cui versa la quasi totalità del territorio nazionale, ma anche nella definizione, nella stessa legge di stabilità in corso di esame presso la V Commissione, di misure normative che escludano dal patto di stabilità interno le spese degli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.
  Conclude, quindi, ribadendo l'appello al Governo e a tutti i gruppi parlamentari affinché operino concretamente per il reperimento delle risorse indispensabili per la messa in campo di politiche preventive di difesa del suolo adeguate alla gravità della situazione nella quale si trova ormai quasi tutto il territorio nazionale.

  Franco STRADELLA (PdL) nel concordare con quanto rilevato dalla collega Mariani, segnala l'opportunità che la Commissione proceda al più presto all'audizione del dottor Pietro Ciucci, nella sua qualità di amministratore unico dell'ANAS e di amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A., in merito alla situazione attuale e alle prospettive di azione di tale società, anche in relazione alle recenti misure adottate dal Governo in ordine alla questione della realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto.

  Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), nel condividere pienamente i contenuti del forte appello lanciato dalla collega Mariani, richiama ancora una volta il rappresentante del Ministero dell'ambiente, come ha già avuto modo di fare in sede parlamentare, alla necessità di vigilare con la massima attenzione, nell'ambito della compagine governativa, affinché le già scarsissime risorse a disposizione del dicastero per la difesa del suolo non siano più stornate per altri scopi, come, purtroppo, è accaduto in occasione del finanziamento delle misure a sostegno dell'auto elettrica o del risanamento del sito dell'ILVA di Taranto. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo anche con quanto richiesto dal collega Stradella circa l'audizione del dottor Pietro Ciucci.

  Armando DIONISI (UdCpTP) concorda con quanto detto, in modo chiaro e forte, dalla collega Mariani in ordine alla prioritaria Pag. 138necessità di individuare, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2013, risorse adeguate alla gravità dell'emergenza in atto e all'esigenza di adottare un piano straordinario di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio nazionale. Aggiunge che, in questa direzione, i gruppi parlamentari e lo stesso Governo devono fare ogni sforzo, richiamando anche le istituzioni europee al dovere di farsi carico della gravità della situazione in cui versano molte regioni italiane, e quindi verificando la possibilità di utilizzare fondi comunitari oltre a quelli nazionali che Governo e Parlamento devono prontamente reperire, pur nella difficile congiuntura economico-finanziaria.

  Manuela LANZARIN (LNP) esprime piena condivisione per quanto detto dalla collega Mariani. Peraltro, nel ricordare l'impegno costante, durante tutta la legislatura, della VIII Commissione per aumentare le risorse per la difesa del suolo e per il varo di un programma nazionale straordinario di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, denuncia le recenti scelte del Governo in carica che hanno portato addirittura allo storno dei pochi fondi disponibili per scopi diversi e molto meno importanti della difesa del suolo. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo con la richiesta del collega Stradella di procedere all'audizione del dottor Pietro Ciucci e stigmatizzando il comportamento del Governo che ha impedito, come richiesto dal gruppo della Lega Nord, di utilizzare le ingenti risorse previste nel disegno di legge di stabilità sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina per uno scopo ben più importante come quello della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

  Agostino GHIGLIA (PdL) si dichiara in disaccordo con quanto detto dalla collega Lanzarin sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina, per la cui realizzazione il Governo avrebbe dovuto procedere con maggiore decisione.
  Quanto all'appello rivolto dalla collega Mariani affinché siano individuate, in sede di esame della legge di stabilità, tutte le risorse e le misure normative necessarie per far fronte alla gravità della situazione di dissesto idrogeologico in cui versano ormai vaste aree del territorio nazionale, sottolinea il fatto che tutti i gruppi si sono adoperati in tal senso, presentando specifici emendamenti al disegno di legge di stabilità in corso di esame presso la V Commissione. Ritiene quindi che molto dipenda ormai dalla capacità e dalla effettiva volontà del Governo di tradurre in atti e norme l'unanime convinzione dei gruppi parlamentari della necessità di dare una risposta efficace e tempestiva all'annosa questione del dissesto idrogeologico nel Paese.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

(Seguito della discussione e approvazione).

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  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta dell'8 novembre 2012.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore ha illustrato il provvedimento e il Governo ha chiesto un supplemento di istruttoria al riguardo.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI, effettuato il supplemento di istruttoria, esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4913 come risultante al termine dell'esame in sede referente (vedi allegato 3).

  La Commissione concorda.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.
  Comunica quindi i deputati in missione e le sostituzioni pervenute.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2 e 3.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

  Raffaella MARIANI (PD) esprime soddisfazione per la positiva conclusione dei lavori della Commissione e per l'approvazione di un provvedimento che auspica possa rappresentare un contributo positivo per una più efficiente gestione del parco del Gran Paradiso. Coglie altresì l'occasione per ribadire ancora una volta la difficile situazione in cui sono costretti ad operare oggi i parchi nazionali, formulando l'auspicio che sia al più presto possibile affrontare in termini complessivi ed organici le questioni che riguardano il rafforzamento e il migliore funzionamento di questi enti fondamentali per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei territori.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, sottolinea positivamente il fatto che essa rappresenti un contributo concreto per restituire dignità alle comunità e alle popolazioni che vivono nei territori dei parchi nazionali.

  Renato Walter TOGNI (LNP), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Piffari, esprime un sentito ringraziamento, anche a nome del collega Nicco, a tutti i colleghi deputati per il positivo esito dei lavori della Commissione, formulando l'auspicio che sia possibile giungere prima della fine della legislatura alla sua approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento.

  Angelo ALESSANDRI, presidente fa presente che si passerà alla votazione nominale finale del testo della proposta di legge, adottato come testo base. Avverte, altresì, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 4913, risultando quindi assorbita la proposta di legge C. 4540.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico delle sedute è pubblicato in un fascicolo a parte.

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