CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 117

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
C. 5397 Verini.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.
C. 5239 Granata.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA, indi del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5457 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eugenio MAZZARELLA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge n. 5457 in esame, approvato dalla I Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda che l'Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. L'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000. L'Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente dell'Unione induista italiana; le relative trattative erano iniziate il 18 aprile 2001). Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione induista italiana (UII). La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal presidente dell'Unione. L’iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato riavviato nella legislatura successiva su impulso del Presidente del Consiglio. La bozza di intesa è stata quindi approvata dalla Commissione d'intesa con l'Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il testo dell'intesa è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della UII con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.
  Osserva, quindi, che con la firma di tale intesa viene ampliato l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale sub articolo 8: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7o giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia. Rileva, nel dettaglio, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UII sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa. L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 riconosce all'UII e agli organismi Pag. 119da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento delle propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. L'articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l'assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all'uso delle armi. A tal proposito ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, come attestato dalla relazione allegata, è stato formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 331, ed al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull'obiezione di coscienza.
  Osserva, poi, che l'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UII il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UII. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, ai sensi dell'articolo 6, osserva che in tema di istruzione la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
  Rileva, quindi, che l'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII. L'articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia. Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; le modalità per ottenere il riconoscimento; la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; il regime tributario degli enti. Gli articoli 17 e 18 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale induista. La relazione evidenzia che, rispetto al corrispondente Pag. 120articolo dell'intesa, all'articolo 18 del presente disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola «artistico» al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di «beni culturali». L'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo. I successivi articoli 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell'intesa, a seguito dei quali verrà esteso all'UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.
  Ricorda, poi, che con l'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 25, si consentirà agli appartenenti all'UII di osservare la festa Indù «Dipavali», nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. L'articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell'UII. Dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 discende che l'UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 28 prevede che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Infine l'articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 22.000 euro per l'anno 2013 e 12.000 euro a decorrere dall'anno 2014; alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ricardo Franco LEVI (PD) intende sottolineare l'importanza del voto sul provvedimento in esame nonché sul disegno di legge n. 5458, sia per la numerosità dei destinatari dei medesimi che per il segno tangibile che essi costituiscono nell'apertura della società italiana a mondi diversi. Ricorda in particolare che la comunità induista conta in Italia circa settantamila aderenti, con una presenza rilevante ed importante alla quale invita tutti i colleghi a prestare attenzione.

  Paola GOISIS (LNP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Levi, ricordando che la Lega Nord Padania giudica positivamente la visione pacifica della vita propria degli induisti e dei buddisti mentre stigmatizza la predizione islamica qualora essa si tramuti in predicazione, anche nelle moschee, di violenza contro altre persone. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

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  Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, propone di passare direttamente alla votazione dello stesso.

  Enzo CARRA (UdCpTP) condivide le osservazioni dell'onorevole Levi e la proposta dell'onorevole Barbieri di passare immediatamente alla votazione della proposta di parere del relatore.

  Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri di passare direttamente alla votazione della proposta di parere del relatore.

  Eugenio MAZZARELLA (PD), relatore, condivide le osservazioni dell'onorevole Levi, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame che promuove e aiuta in concreto il dialogo interreligioso.

  La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Enzo CARRA (UdCpTP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se sia stata già prevista una presenza di una rappresentanza della VII Commissione agli Stati generali della cultura che si terranno presso il teatro Eliseo il 15 novembre prossimo.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ringraziando i colleghi intervenuti nella discussione del provvedimento testè concluso per la qualità del dibattito, seppure sintetico, su un tema così importante e delicato, segnala di non aver ricevuto alcun invito a partecipare all'evento indicato dal collega Carra. Osserva che sulla medesima richiesta si potrà pronunciare l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione già prevista per domani.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5458 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge n. 5458 in esame, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda, al riguardo, che l'UBI è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991. Rileva, nel dettaglio, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UBI sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa. L'articolo 2, riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati piena libertà di svolgimento della propria missione e a coloro che ne fanno parte libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. L'articolo 4 garantisce ai fedeli dell'UBI, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile. A tal proposito ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, come attestato dalla relazione allegata, è stato formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 331, ed al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio Pag. 122di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull'obiezione di coscienza. L'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UBI dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UBI.
  Ricorda, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, che in tema di istruzione l'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede buddhista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Osserva, poi, che l'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UBI che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 22. L'articolo 9, per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia; a tal proposito ricordo che la cremazione è il metodo normale di trattamento della salma per i buddhisti. Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.
  Rileva che con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, ai fine del provvedimento in esame, per attività di religione e di culto; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza; le modalità per ottenere il riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento; il regime tributario dell'UBI. Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhista. L'articolo 18 stabilisce che all'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo. Ricorda quindi che gli articoli 19, 20, 21 e 23 estendono all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica Pag. 123nominata dal Governo italiano e dall'UBI, ai sensi dell'articolo 21. L'articolo 24 consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festa buddhista del Vesak, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. Ai sensi degli articoli 25 e 26, l'UBI dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. L'articolo 27 prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. Segnala, infine che l'articolo 28 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 130.000 euro per l'anno 2013 e 70.000 euro a decorrere dall'anno 2014; alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Paola GOISIS (LNP) intende ribadire i concetti già espressi in ordine al disegno di legge n. 5457, precedentemente esaminato, preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Anche in questo caso precisa che si tratta di persone il cui credo religioso si basa, fra l'altro, sulla condanna di ogni forma di violenza.

  Emerenzio BARBIERI (PdL), ringraziando il relatore, propone di passare all'immediata votazione della proposta di parere del relatore.

  Maria COSCIA (PD) concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri.

  La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 1614 Madia.

(Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca una novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. Essa reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo, in via transitoria, l'istituzione di registri nazionali ai quali sono tenuti ad iscriversi i professionisti idonei allo svolgimento degli interventi. La proposta verte, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi affrontato, in termini generali e senza riferimento a specifiche professioni, dall'A.S. 3270, già approvato Pag. 124dalla Camera (C. 1934 e abb.). Preliminarmente ricorda che, in materia di professioni dei beni culturali, il Codice disciplina solo le figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, agli articoli 29 e, per la fase transitoria, 182.
  Osserva quindi, nel dettaglio, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame inserisce nella parte prima del Codice, recante «Disposizioni generali», l'articolo 9-bis. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, ma anche quelli relativi alla loro valorizzazione (infatti, benché non esplicitamente citati, il riferimento ai titoli I e II della parte seconda del Codice relativi, rispettivamente, a «Tutela» e «Fruizione e valorizzazione», indubbiamente li include), «da qualunque soggetto realizzati», sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità o alla diretta attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte «in possesso di adeguata formazione e professionalità», nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione «degli operatori delle altre professioni già regolamentate». Rileva, al riguardo, che occorrerebbe esplicitare il significato dell'espressione «da qualunque soggetto realizzati», dal momento che la possibilità che gli interventi possano non essere attuati direttamente dai professionisti citati (ma che, realizzati da altri, a costoro ne sia affidata comunque la responsabilità) è già contemplata dalla medesima disposizione. Inoltre, riterrebbe opportuno esplicitare a quali professioni già regolamentate si faccia riferimento. Al riguardo, ricorda che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 206 del 2007 – di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – definisce, ai soli fini del decreto medesimo, ossia del mutuo riconoscimento delle qualifiche, «professione regolamentata» «l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità». Segnala che definizione più stringente è fornita dall'articolo 1 del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali recato dal d.P.R. n. 137 del 2012, che intende quale «professione regolamentata» «l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità».
  Osserva, poi, che in ordine al possesso di «adeguata formazione e professionalità» di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte, l'articolo 2 introduce nella parte quinta del Codice – recante, fra l'altro, disposizioni transitorie – l'articolo 182-bis: esso prevede – nella fase transitoria che precede il «riordino delle classi di laurea» e la «definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni» – l'istituzione presso il Ministero di registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi e storici dell'arte idonei allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 9-bis: letteralmente, peraltro, i registri hanno «funzione ricognitiva» (comma 1 dell'articolo 182-bis). Al di là della lettera, l'iscrizione nei registri nazionali appare dunque condizione di esercizio della professione: si introduce, così, anche se limitandola alla fase transitoria, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti. Al riguardo, rileva che appare, dunque, contraddetta la natura ricognitiva dei registri. Rileva, inoltre, che l'individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione ai registri nazionali e delle relative modalità di tenuta è demandata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, e in collaborazione, tanto Pag. 125per l'individuazione dei requisiti di iscrizione, quanto per la tenuta dei registri, con le relative associazioni professionali rappresentative a livello nazionale. Si stabilisce peraltro sin d'ora che l'iscrizione nei registri avviene previa certificazione professionale rilasciata dalle stesse associazioni. Tale attestazione, pertanto, costituisce requisito necessario per l'iscrizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 182-bis. Segnala che occorre valutare l'opportunità di affidare il rilascio della certificazione ad associazioni di natura privata, dal momento che la tutela dei beni culturali è ricollegabile a interessi generali. In materia ricorda, preliminarmente, che, per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza dettate dall'articolo 101 del Trattato sull'Unione europea. L'Unione europea è dunque particolarmente attenta ai cosiddetti diritti esclusivi, ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti. In particolare, l'articolo 16 della «direttiva servizi» n. 2006/123/CE prevede, fra l'altro, che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Il punto n. 56 dei considerando della direttiva, peraltro, evidenzia che «motivi imperativi di interesse generale» – tra i quali rientrano, in particolare, per quanto qui interessa, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale (articolo 4 della direttiva) – «possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni», fatto salvo il rispetto dei citati principi di necessità e proporzionalità. In maniera analoga dispone il decreto legislativo n. 59 del 2010, emanato in attuazione della direttiva citata. In particolare – ribadita all'articolo 8 la definizione di «motivi imperativi d'interesse generale» recata dall'articolo 4 della direttiva – gli articoli 14 e 15 prevedono che, fatte salve le disposizioni istitutive relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere, tra l'altro: non discriminatorie; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.
  In base a quanto esposto riterrebbe necessario, dunque, valutare se, nel caso specifico, le condizioni alle quali è subordinato l'esercizio delle citate professioni siano commisurate all'obiettivo di interesse generale. Ritiene che la valutazione è necessaria soprattutto alla luce del fatto che l'articolato non esplicita che ci si riferisce esclusivamente ai professionisti privati, e non anche ai dipendenti pubblici, in quanto già vincitori di pubblici concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, con la qualifica di bibliotecari, archivisti o archeologi. Segnala, inoltre, una certa indeterminatezza del riferimento alla fase transitoria – collegata, fra l'altro, alla definizione dei livelli minimi di qualificazione – anche in considerazione dell'attuale sussistenza di percorsi universitari e di scuole di specializzazione per gli ambiti in questione. Infine, riterrebbe opportuno un coordinamento con quanto dispone il testo dell'A.S. 3270. In particolare, ricorda che Pag. 126il disegno di legge all'esame della 10a Commissione del Senato, oltre a prevedere la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali su base privatistica con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, prevede un sistema di attestazione professionale che le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Il testo specifica che il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Segnala che con riferimento alle associazioni professionali rappresentative a livello nazionale, il decreto ministeriale 28 aprile 2008 – al quale si fa riferimento in un passaggio del comma 2 del nuovo articolo 182-bis (mentre in altro passaggio dello stesso comma si fa riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007) – è stato annullato. Pertanto, non è corretto riferirsi allo stesso. L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
  Ricorda, infine, che la Camera ha approvato, il 17 aprile 2012, un testo unificato in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, ora all'esame della 10a Commissione del Senato (A.S. 3270 e abb.). Inoltre, la 7a Commissione del Senato sta esaminando gli AA.SS. 2997, concernente «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali» e 2794, concernente «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali». In particolare, segnala che l'articolo 1 di quest'ultimo è pressoché identico agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame. Evidenzia che nella seduta del 3 agosto 2012 la Commissione ha adottato quale testo base il nuovo testo unificato presentato dai relatori nella seduta del 2 agosto 2012, che affronta solo la questione relativa ai restauratori. Riterrebbe necessario, in ogni caso, valutare se non si debbano attivare le intese con il Presidente del Senato di cui all'articolo 78 del Regolamento della Camera.

  Emerenzio BARBIERI (PdL), osservando come la materia si presenti molto delicata e complessa, richiedendo opportuni approfondimenti, propone di proseguirne l'esame in Comitato ristretto.

  Manuela GHIZZONI, presidente, concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri, segnalando di non aver proceduto all'abbinamento di altre proposte di legge vertenti su analoga materia, in particolare sui restauratori, in quanto già all'esame della 7a Commissione del Senato. Riterrebbe opportuno, infine, procedere all'audizione dei numerosi soggetti interessati ai provvedimenti in esame, ai fini di un completamento dell'istruttoria legislativa, anche alla luce del fatto che la proposta di legge è stata presentata nel 2008 e sono da allora intervenuti numerosi provvedimenti in materia.

  Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), relatore, concorda con la proposta della presidente di procedere ad audizioni delle categorie interessate al provvedimento in esame. Propone quindi di proseguire in Comitato ristretto l'esame della proposta di legge in discussione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, alla luce della richiesta del relatore, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

  La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Pag. 127

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte quindi che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere definito il programma delle audizioni da svolgere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

  Manuela GHIZZONI, presidente, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la VI Commissione (Finanze), ha espresso un parere favorevole con condizione.

  Emilia Grazia DE BIASI (PD), relatore, prende atto del parere espresso dalla Commissione finanze, segnalando che intende proseguire nell'esame del provvedimento soltanto ove sia possibile conciliare i diversi pareri espressi dalle Commissioni di merito, per rispetto delle istituzioni parlamentari. Stigmatizza peraltro il fatto che il ministro Ornaghi, ancora una volta, è completamente assente e non si rapporta con il Parlamento su temi rilevanti; la linea programmatica del Governo in materia sembra oramai dettata dalla Confindustria e da giornali quali Il Sole 24 ore che organizzano iniziative, come gli Stati generali della cultura, senza coinvolgere i principali organi parlamentari in materia. Osserva, fra l'altro, come il parere della Commissione VI Finanze appaia stravagante, in quanto l'accoglimento della condizione – seppure migliore di altre analoghe formulate dalle Commissioni competenti – metterebbe in discussione l'impianto del provvedimento. Propone, quindi, che dopo l'adozione del parere della Commissione bilancio si proceda a convocare un apposito Comitato ristretto che possa valutare celermente i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide la proposta dell'onorevole De Biasi, proponendo di convocare domani stesso il Comitato ristretto.

  Manuela GHIZZONI, presidente, si riserva di verificare con i rappresentanti dei gruppi, per le vie brevi, le condizioni per aggiornare il calendario dei lavori della Commissione già previsti per domani, alla luce dei provvedimenti odierni e tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.
C. 5397 Coscia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2012.

  Maria COSCIA (PD), relatore, illustra il nuovo testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato), che propone la Commissione adotti per il seguito dell'esame. Riterrebbe opportuno inoltre fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, propone quindi di adottare per il seguito dell'esame il nuovo testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto.

  La Commissione adotta quindi come nuovo testo per il seguito dell'esame, Pag. 128quello elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).

  Manuela GHIZZONI, presidente, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

  La Commissione concorda.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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