CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2012
738.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

  La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.
Audizione di rappresentanti della rete Afgana.
(Svolgimento e conclusione).

  Furio COLOMBO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta Pag. 24odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Emanuele GIORDANA, Portavoce della rete Afgana, Mir Ahmad JOYENDA, Responsabile della Foundation for Culture and Civil Society Najiba AYUBI, Giornalista e direttrice del Killid Group Hamidullah ZAZAI, Rappresentante dell'Afghan Cultural Foundation, Azizurrahman RAFIEE, Rappresentante dell'Afghan Civil Society Organization e Frozan MASHAL, Responsabile dell'Afghan Women Network, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, presidente, Augusto DI STANISLAO (IdV) e Francesco TEMPESTINI (PD).

  Emanuele GIORDANA, Portavoce della rete Afgana, risponde ai quesiti posti.

  Furio COLOMBO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 13.35.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 7 novembre scorso.

  Mario BARBI (PD), relatore, preannuncia la presentazione di un parere favorevole con osservazioni, quale esito dell'articolata riflessione che la Commissione ha svolto sul provvedimento concludendo sull'inopportunità di apporre condizioni, che avrebbero potuto contribuire a migliorare alcuni punti significativi il testo, in ragione dell'esigenza politico-istituzionale di approvare il provvedimento stesso entro la scadenza della legislatura. Illustra pertanto la predetta proposta (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Marta DASSÙ, ringraziando il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, ritiene che la proposta di parere appena formulata costituisca una felicissima sintesi del dibattito in sede consultiva, confermando l'importanza dell'esame parlamentare nella materia oggetto del provvedimento.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 5407 Mogherini Rebesani.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Franco NARDUCCI (PD), presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 7 novembre il presidente della Commissione Finanze ha riferito che in sede di ufficio di presidenza è stata avanzata l'ipotesi di richiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa e che pertanto l'acquisizione dei pareri espressi in sede consultiva costituisce condizione necessaria per tale trasferimento.
  Osserva che la proposta di legge risulta connessa a due distinti accordi internazionali: la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona del 1997, ratificata dal nostro Paese con la legge 26 marzo 1999, n. 106, e la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo, o cluster munitions, (CCM), adottata a Dublino nel maggio del 2008 ed entrata in vigore a livello internazionale il 1o agosto 2010.
  Questa ultima convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011. n. 95. Il disegno di legge di ratifica è stato esaminato dalla Commissione nella primavera del 2011, unitamente ad alcune proposte di legge che contenevano disposizioni analoghe a quelle oggi al nostro esame. Ricorda di avere suggerito in quella sede in qualità di relatore, trovando il conforto degli altri membri della Commissione, di assicurare priorità alla tempestiva ratifica alla Convenzione in titolo, auspicando che, parallelamente, il Parlamento italiano adottasse un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni cluster.
  Ritiene pertanto che il provvedimento in esame rientri esattamente nel solco di quanto convenuto in sede di ratifica della Convenzione di Oslo e che debba trovare un sostegno convinto da parte della Commissione.
  Reputa necessario che l'impegno dell'Italia proceda, senza riserve, sulla strada tracciata con la ratifica della Convenzione sopra richiamata facendo in modo che il gesto di civiltà che sottende la messa al bando delle munizioni a grappolo diventi un assunto indiscusso della comunità internazionale anche attraverso l'elaborazione di strumenti concreti come quelli contenuti nella proposta di legge in esame e dell'introduzione di opportuni principi sul piano internazionale connessi con l'interoperabilità delle forze armate nei casi di azioni militari congiunte con Paesi che utilizzano le sub-munizioni a grappolo. Osserva che il provvedimento completa gli interventi legislativi precedenti introducendo degli aspetti fondamentali e necessari per il contrasto alla produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub-munizioni a grappolo.
  Quanto al contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.
  L'articolo 2 reca le dettagliate definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della proposta di legge. Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalla proposta di legge.
  L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, prevedendo sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento (da 50.000 a 1.000.000 di euro), sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali (da 10.000 a 100.000 euro, oltre a misure di carattere interdittivo).
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

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  Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel condividere a nome del Governo le finalità del provvedimento, ricorda come l'Italia si fosse già dotata con la legge n. 374 del 1997 di un rilevante apparato normativo al riguardo, che si è ulteriormente specificato con l'adesione alle relative convenzioni internazionali. Considera in ogni caso particolarmente apprezzabile il rafforzamento delle misure repressive volte a favorire la prevenzione e la non proliferazione. Segnala infine l'opportunità che all'articolo 2, lettera d), sia ripresa integralmente la corrispondente definizione della Convenzione di Oslo.

  Francesco TEMPESTINI (PD) invita il relatore a tenere in considerazione la segnalazione del rappresentante del Governo.

  Franco NARDUCCI, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come formulata dal relatore.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Testo unificato C. 1439-1695-1782-2445-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Matteo MECACCI (PD), relatore, ricorda che in sede consultiva, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione ha approvato un parere favorevole che richiamava il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, sottolineava l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte, in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, e segnalava l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte.
  Le modifiche apportate dal Senato che appaiono a suo avviso più rilevanti riguardano in particolare: la valorizzazione del ruolo del Ministro della giustizia come autorità nazionale competente a curare i rapporti con la Corte penale internazionale (articolo 2); gli interventi di natura penale sostanziale volti ad equiparare il procedimento penale nazionale con il procedimento presso la Corte penale internazionale, al fine di consentire l'applicazione delle fattispecie penali a tutela della pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia (nuovo articolo 10); la disciplina della procedura da seguire in caso di richiesta di libertà provvisoria da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare in Italia (articolo 11).
  Evidenzia che il relatore in sede referente nella seduta dello scorso 7 novembre ha concluso la sua relazione osservando come il Senato abbia ampiamente modificato un testo sul quale si riteneva di avere raggiunto alla Camera una sintesi adeguata e che era stato approvato all'unanimità, ribadendo tuttavia il fatto che non si possa assolutamente correre il rischio che il provvedimento non venga approvato entro la fine della legislatura, vanificando un lavoro durato molti anni.
  Osserva che l'orientamento prevalente, data la difficoltà di approvare modifiche in tempi rapidissimi, appare pertanto quello di approvare il testo così come pervenuto dal Senato.
  Ribadendo ancora una volta la consapevolezza del ritardo in cui versa il nostro Paese rispetto a questo impegno, ricorda che l'esame delle proposte di legge in titolo Pag. 27ha avuto inizio nel maggio del 2009 anche a seguito dell'approvazione in Commissione Giustizia, nel febbraio dello stesso anno, di una risoluzione che impegnava il Governo a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge in materia e del fatto che la Commissione Affari esteri avesse formulato un analogo impegno, nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvando nell'aprile del 2009, una risoluzione a prima firma del collega Pianetta.
  Ritiene doveroso ricordare che la fine della legislatura si caratterizza per l'intrecciarsi di provvedimenti connessi in qualche modo al rispetto di impegni internazionali in materia di diritti umani. Sottolinea con piacere che la Camera ha recentemente approvato definitivamente la ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Rammenta che la Commissione ha espresso lo scorso 3 ottobre un parere favorevole con condizioni sul disegno di legge recante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, provvedimento che è ancora all'esame della Commissione Affari costituzionali e di cui auspica una celere approvazione.
  Alla luce delle considerazioni svolte finora, formula la proposta di un parere favorevole funzionale ad un rapido iter del provvedimento in esame per permetterne l'approvazione in tempi brevi (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia il relatore per le considerazioni svolte che condivide unitamente all'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento al fine di adempiere ad un importante impegno internazionale e di confermare il particolare sostegno accordato dall'Italia alla Corte penale internazionale sin dalla sua istituzione a Roma. Nel ricordare come l'Italia sia stata tra i primi paesi a ratificarne lo statuto, richiama il prossimo anniversario decennale, che sarà celebrato con una grande conferenza promossa dai Parliamentarians for Global Action.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, come formulato dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.
C. 5519 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco NARDUCCI (PD), presidente e relatore, ricorda che la cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. L'Accordo in esame è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.
  Osserva che la nuova intesa tiene opportunamente conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. Sono state inoltre considerate le ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di Pag. 28cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  Rileva che attualmente manca una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese. Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tali università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine. L'Accordo permetterà quindi agli studenti italiani e cinesi in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi nelle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. Eventualmente potrà essere previsto un esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale.
  Ritiene che, in ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università cinesi e del crescente numero di studenti cinesi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, contribuirà altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana.
  Gli effettivi destinatari dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, sono – oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione – in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (Zhuanke) preposte ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi, Shuoshi, e Boshi. Tali istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell'Accordo stesso. È fissata, a tale scopo, una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti (articolo 2).
  Ai sensi dell'articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso.
  Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi.
  Gli articoli da 4 a 6 disciplinano espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell'allegato B dell'Accordo) consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all'Istituzione universitarie di accoglienza.
  L'articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro. L'articolo 8, sul modello Pag. 29di altri analoghi accordi, prevede la creazione di una Commissione mista permanente di esperti per l'attuazione dell'intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti.
  Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo.
  Particolare rilievo assume, a suo avviso, l'articolo 3 che reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dal 2013, sono coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Conclusivamente lamenta il ritardo di sette anni che separa la firma dell'accordo dall'inizio della procedura di ratifica parlamentare.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide l'importanza di ratificare rapidamente l'accordo in titolo, evidenziando come siano in vigore oltre 400 intese di cooperazione interuniversitaria tra atenei italiani e cinesi, che alimentano un flusso reciproco particolarmente considerevole di studenti nei due paesi.

  Jean Leonard TOUADI (PD), nel concordare con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il ritardo della ratifica ha provocato non pochi problemi nel mondo accademico anche in comparazione con quanto realizzato da altri paesi europei. Richiama altresì il grande rilievo del raccordo per la mediazione culturale ed imprenditoriale, invitando a rendere sempre più concreto il diritto allo studio, adeguandolo alle esigenze della circolazione mondiale. Nel rallegrarsi per l'avvio dell’iter parlamentare, considera il provvedimento in titolo utile a confermare l'interesse dell'Italia anche per flussi migratori intellettualmente qualificati.

  Enrico PIANETTA (PdL) considera positivamente l'incardinamento del provvedimento che incentiva lo scambio tra studenti italiani e cinesi, su cui riterrebbe utile poter disporre di dati statistici. Si unisce alle perplessità circa il ritardo della presentazione del disegno di legge che peraltro, a differenza di altri casi, prevede una ben modesta copertura finanziaria. Facendo riferimento al complesso processo politico di ricambio al vertice in corso in Cina, in cui lo sviluppo economico non si accompagna ancora all'installazione della democrazia, invita a non restare disattenti ovvero impreparati a fronte del sempre più evidente spostamento del baricentro economico e politico verso Oriente.

  Matteo MECACCI (PD) si dichiara favorevole all'approvazione della ratifica dell'accordo in titolo che non chiama in causa soltanto gli stati contraenti ma, riguarda direttamente i cittadini e le istituzioni accademiche. Prospetta l'eventualità della presentazione in Assemblea di un atto di indirizzo che valorizzi la cooperazione culturale bilaterale anche nei settori umanistici che fanno riferimento ai principi della tolleranza e del rispetto delle minoranze.

  Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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INTERROGAZIONI

  Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

  La seduta comincia alle 14.30.

5-08071 Osvaldo Napoli: Sull'eventuale apertura di una sede consolare ad Erbil.

  Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Osvaldo NAPOLI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto e ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta resa, auspicando che l'apertura dell'ufficio consolare ad Erbil avvenga il più presto possibile.

  Franco NARDUCCI, presidente, avverte che il presentatore dell'interrogazione n. 5-08097, onorevole Renato Farina, impossibilitato a prendere parte alla seduta in quanto in missione all'estero, ne ha chiesto il rinvio. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

  La Commissione conviene.

  Franco NARDUCCI, presidente, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

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