CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 novembre 2012
734.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 8 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia 12.30.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
C. 2854-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il testo del progetto di legge C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».
  Premette che il provvedimento fonda la propria base giuridica sull'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che include i rapporti dello Stato con l'Unione europea tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato.
  Per quanto riguarda le modalità di partecipazione delle regioni alla fase ascendente e discendente della normativa europea, viene in rilievo l'articolo 117, terzo comma, in base al quale i rapporti delle regioni con l'Unione europea sono oggetto di legislazione concorrente.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, sono chiamate a partecipare alle decisioni per la formazione degli atti comunitari e all'attuazione dei medesimi, nel rispetto delle norme procedurali stabilite dalle leggi statali, che disciplinano altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Anche in base al disposto dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il mancato rispetto della normativa comunitaria costituisce una delle fattispecie in cui il governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti di organi delle regioni.
  Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dal Senato, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 8, in cui si prevede la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee di avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, nel limite massimo di sei unità; si stabilisce inoltre che tale personale conservi lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimanga a carico della stessa.
  Rileva come la suddetta previsione del comma 8 dell'articolo 2 incida sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni», ascritta alla competenza residuale delle regioni, come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 2006, nella parte in cui si evidenzia che la disciplina dei dipendenti regionali spetta alla legislazione residuale regionale con riferimento ai profili «pubblicistico-organizzativi».
  Sottolinea peraltro come la disposizione in questione preveda che il personale sia designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei.
  Ricorda che all'articolo 4 si prevede l'obbligo del Governo di informare e consultare periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge rinforzata di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione e dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, disposti o perseguiti attraverso atti, i progetti di atti e documenti dell'Unione europea, cooperazioni Pag. 6rafforzate tra Stati membri e accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.
  Richiama peraltro l'esigenza di coordinare tale ultima previsione, recata dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 4, con quella di cui all'articolo 5, che detta una specifica disciplina per la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria.
  Fa presente che all'articolo 4, comma 7, si prevede che gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'UE, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (cosiddetto fiscal compact).
  L'articolo 4, comma 7, deve essere quindi valutato attentamente dalla Commissione di merito laddove sembrerebbe consentire il superamento di obblighi di segretezza o di regimi di immunità tutelati a livello costituzionale o discendenti da obblighi internazionali o europei, alla luce, tra l'altro, di quanto stabilito dal Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.
  Con riguardo alla medesima disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 4 ritiene che andrebbe chiarito e, se necessario, rivisto il richiamo all'articolo 13 del cosiddetto fiscal compact, che non prevede espressamente prerogative di informazione e partecipazione in capo ai singoli Parlamenti nazionali, ma demanda a Parlamento europeo e Parlamenti nazionali l'organizzazione di una Conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti nelle materie del medesimo trattato.
  Fa presente che l'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, disciplina la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, che si è già sviluppato, a partire dal 2006, pur in assenza di specifiche disposizioni nei trattati, per effetto di un'iniziativa assunta dalla Commissione europea e sostenuta dal Consiglio europeo.
  Rileva che l'articolo 9 prevede quindi che, fatta salva la procedura di allerta precoce per la valutazione di sussidiarietà, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo «ogni documento utile alla definizione delle politiche europee», tenendo anche conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome.
  Il comma 2 dell'articolo 9 prevede inoltre l'obbligo di «tener conto di osservazioni e proposte di regioni e province autonome», che sembra doversi intendere come un obbligo di informazione, non potendosi configurare un obbligo delle Camere di adeguarsi alle predette osservazioni e proposte.
  Illustra l'articolo 30, che al comma 2 definisce il contenuto della legge di delegazione europea; in tale ambito, la lettera b) prevede il conferimento di una delega legislativa per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.
  Ritiene che andrebbe peraltro chiarita la formulazione della suddetta disposizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30, in quanto sono menzionati espressamente soltanto i pareri motivati di cui all'articolo 258 del TFUE e le sentenze della Corte di giustizia «di condanna per inadempimento»: la disposizione sembrerebbe, pertanto, non riferirsi a fasi della procedura di infrazione successive al parere motivato, quali i ricorsi presentati dalla Commissione ai sensi del medesimo articolo 258, le sentenze che accertano l'inadempimento di uno Stato membro ma non contengono alcuna condanna (a differenza delle sentenze di cui all'articolo 260 del TFUE, che infliggono penalità allo stato membro) e alle messe in mora, ai Pag. 7pareri motivati e ai ricorsi di cui all'articolo 260 (promossi per inadempimento di una precedente sentenza).
  Si sofferma sull'articolo 38 prevede che, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei presenti alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale; si stabilisce inoltre che il disegno di legge non possa contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.
  Rileva come l'articolo 38 andrebbe quindi valutato tenendo conto del potere di iniziativa legislativa del Governo, riconosciuto dall'articolo 71, primo comma, della Costituzione; al contempo, sulla base dei principi generali in materia di fonti del diritto, e, in particolare, sulla successione delle leggi nel tempo, non sembrerebbe peraltro preclusa la possibilità di approvare una legge, anche di iniziativa governativa, che dia attuazione a singoli atti normativi europei in difformità a quanto previsto dall'articolo in esame.
  In conclusione, tenuto conto di quanto testé evidenziato e del fatto che il provvedimento è già stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nonché dell'esigenza di giungere quanto prima alla definitiva approvazione di una legge organica quale quella in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di un Servizio nazionale di riserva volontaria per la mobilitazione ed il completamento delle Forze armate.
Nuovo testo unificato C. 2861 Paglia ed abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il testo unificato in esame, adottato dalla IV Commissione Difesa nella seduta del 26 settembre 2012.
  Fa presente che l'articolo 1 individua le finalità della legge, volta a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di specifiche strutture più facilmente impiegabili a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.
  A tal fine l'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare: l'istituzione e il funzionamento del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione «SNM»; l'istituzione e il funzionamento di una Riserva nazionale qualificata delle Forze armate «RNQ».
  A loro volta i successivi articoli 3 e 4 individuano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi relativi all'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione ed i principi e i criteri direttivi relativi all'istituzione ed al funzionamento della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate.
  In particolare, con riferimento al Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, l'articolo 3 assegna a tale struttura il compito prioritario della difesa della Patria, nonché il concorso alle attività della protezione civile deliberate dal Governo, anche ad istanza dei presidenti delle Regioni interessate da rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  L'articolo 4 assegna, invece, alla Riserva nazionale qualificata delle Forze armate il compito prioritario di sopperire a particolari esigenze di carattere temporaneo Pag. 8ed esclusivamente militare a supporto delle attività delle Forze armate, purché non connesse a vacanze nella dotazione organica e nei volumi organici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
  Ai sensi del successivo articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, saranno adottati appositi regolamenti finalizzati a dare attuazione ad alcuni aspetti della legge con particolare riferimento allo svolgimento dei corsi di formazione, alla dislocazione dei reparti del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, alla determinazione dei percorsi di carriera e delle modalità di promozione del relativo personale, alle modalità di costituzione e impiego della Riserva nazionale qualificata delle Forze armate ed alle procedure di presentazione delle domande, di iscrizione.
  I predetti regolamenti sono adottati dal Ministro della difesa, di concerto, per le parti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Da ultimo, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Si riserva, quindi, di predisporre una proposta di parere nella prossima seduta.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 8 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 14.

5-05243 Bellanova: Sulle condizioni dei lavoratori accampati nella Masseria Boncuri a Nardò (Lecce).
5-07576 Bellanova: Sullo sfruttamento del lavoro dei braccianti immigrati, con particolare riguardo alla situazione delle campagne salentine.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che le interrogazioni Bellanova n. 5-05243 e n. 5-07576, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta resa dal Governo. Sottolinea di aver presentato le sue interrogazioni con l'intento di ottenere un impegno concreto del Governo a risolvere il problema in esse illustrato, e non semplicemente una risposta burocratica a distanza di molti mesi. Fa presente che il problema forse non sussiste in questo momento, ma tornerà senza dubbio a proporsi in futuro ed è quindi necessario che il Governo si prepari per tempo ad affrontarlo. Ricorda che il Salento è una terra accogliente e lo ha sempre dimostrato. Da anni però accade che imprenditori e caporali locali senza scrupoli sfruttino il lavoro dei braccianti stranieri, ossia di persone che vengono in Italia per estrema povertà, alle quali viene pagato un salario infimo a fronte di moltissime ore di lavoro al giorno e che sono costrette a vivere in condizioni inumane, dormendo nei campi, senza acqua né servizi igienici. Alcuni anni fa per iniziativa degli organi di governo locale è stato individuato nella masseria Boncuri un luogo idoneo ad ospitare queste persone, ma quest'anno la prefettura competente ha disposto la chiusura della masseria sostenendo che, a causa della crisi, questa estate non vi sarebbe stato bisogno dei braccianti stranieri, mentre così non è stato. Le istituzioni non sono state neppure capaci di garantire protezione alle persone che, con le loro denunce, hanno permesso alla magistratura di avviare inchieste Pag. 9nei confronti degli imprenditori e dei caporali locali responsabili di reati gravissimi come la riduzione in schiavitù. Conclude chiedendo al Governo di attivarsi quanto prima per adottare le misure necessarie perché in futuro non abbiano a ripetersi fatti gravi come quelli cui ha fatto riferimento ed innanzitutto ad assicurare ai braccianti stagionali stranieri che vengono nel Salento un luogo di accoglienza che garantisca loro condizioni di vita dignitose.

5-06950 Codurelli: Sulla rimozione del sindaco in caso di indagini per reati contro la pubblica amministrazione.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Lucia CODURELLI (PD) rileva che il quadro normativo illustrato dal Governo è senza dubbio corretto. Sottolinea tuttavia la delicatezza della situazione dalla quale trae le mosse l'atto di sindacato ispettivo. È vero che il sindaco in questione è stato rinviato a giudizio con riferimento a fatti avvenuti in altro comune, ma è anche vero che si tratta comunque di una ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione. Si chiede quale credibilità possa avere un sindaco rinviato a giudizio per questa imputazione e quale fiducia possano avere in lui i cittadini. Concorda sul fatto che si debba attendere la sentenza definitiva, ma fa presente che questa potrebbe intervenire dopo anni. Ribadisce l'opportunità che il Governo adotti iniziative normative per sancire la incompatibilità con la carica di sindaco e con cariche analoghe di soggetti rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione. Conclude dichiarandosi quindi parzialmente soddisfatta.

5-07285 Picierno: Sull'incendio di alcuni beni confiscati alla mafia a Pignataro Maggiore (Caserta).

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Pina PICIERNO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo. Sottolinea la necessità della consapevolezza dell'importanza del lavoro svolto da singole persone in terre segnate dalla presenza della criminalità organizzata. Si tratta di persone la cui integrità va tutelata, così come quella dei beni confiscati alle organizzazioni di tipo mafioso.
  Ricorda le parole di don Tonino Palmieri, responsabile dell'associazione Libera in Campania, che ha parlato di come «beni mostri» debbano diventare «beni nostri» e ritornare in possesso della comunità.
  Evidenzia, infine, il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine, ma ritiene necessario un monitoraggio continuo al fine di garantire la sicurezza delle singole persone che lavorano sui beni confiscati alla criminalità organizzata.

5-08174 Bonavitacola: Sulle incompatibilità dei presidenti di provincia.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Fulvio BONAVITACOLA (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, che, anzi, definisce sconcertante. Il sottosegretario si è infatti limitato a fornire un quadro normativo noto e ad elencare notizie desumibili dalla stampa, aspetto che rafforza la sua ritrosia nel ricorrere a strumenti di sindacato ispettivo.
  Il Governo non ha assolutamente risposto al quesito contenuto nell'interrogazione, che riguardava la posizione del Ministero dell'interno rispetto all'esistenza accertata dell'incompatibilità tra le cariche di parlamentare e di Presidente di provincia.
  Evidenzia come l'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, richiamato nell'interrogazione, preveda la possibilità per il Ministero di sanzionare gravi e persistenti violazioni di legge degli enti locali, anche con il loro scioglimento. E in Pag. 10uno dei consigli provinciali citati nell'interrogazione si è verificata, a suo avviso, un'usurpazione di potere, con dimissioni del presidente della Provincia – sostituito da un elemento di sua fiducia – finalizzate al solo scopo di evitare il commissariamento dell'ente. E non comprende quale reato possa essere più grave dell'usurpazione di potere.
  Il Governo, quindi, deve prendere posizione e non può far parte del girone degli ignavi.

5-06031 Messina: Sulla protezione dei testimoni di giustizia.

  Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
  Aggiunge che, in qualità di presidente della Commissione per i testimoni e i collaboratori di giustizia ha ricevuto più volte Luigi Coppola, che è in costante contatto telefonico ed informatico con la Commissione. Si tratta dunque di una questione ben nota.

  David FAVIA (IdV), sottoscrivendo l'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sottolinea come il caso di Luigi Coppola assuma un valore di principio con riguardo alle difficoltà incontrate dai collaboratori di giustizia.
  Si tratta di un problema reale che va risolto, o sotto il profilo amministrativo o sotto quello legislativo.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.
C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo, C. 5370 Favia e C. 5537 Consiglio regionale delle Marche.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5537).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2012.

  Donato BRUNO, presidente, avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5537 d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Comunica che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 26 novembre 2012. Ricorda quindi che, nella seduta del 31 luglio scorso, si era convenuto che le relatrici avrebbero formulato una proposta in ordine all'adozione del testo base. Chiede dunque alle relatrici se siano in grado di formulare la proposta o se abbiano bisogno di ulteriore tempo.

  Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, rileva come, dopo aver svolto un confronto ed una serie di approfondimenti con la collega Amici, anch'essa relatrice sul provvedimento in esame, è giunta alla conclusione che non si possa fare altro che rappresentare alla Commissione che, allo stato, non vi sono i presupposti per giungere alla definizione di un testo unificato condiviso.
  È infatti chiaro che vi è una mancanza di accordo su quello che rappresenta il principio base su cui impostare i provvedimenti in titolo: l'introduzione o meno nell'ordinamento italiano del principio dello ius soli per l'acquisto della cittadinanza.

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  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva come la prassi di nominare due relatori su un provvedimento può essere virtuosa se è volta ad agevolare l’iter parlamentare, ma diviene anomala e superabile nel momento in cui dà luogo a criticità. A suo avviso, è dunque opportuno che la Commissione prosegua nell’iter del provvedimento, votando gli emendamenti e approvando un testo da sottoporre all'Assemblea.
  Prende atto del fatto che ci si trova in una situazione di stallo sull'introduzione del principio in questione nell'ordinamento italiano, ma ritiene che sarebbe avvilente giungere alla conclusione della XVI legislatura senza aver dato neanche l'idea di un impegno del Parlamento ad affrontare il tema. A suo avviso occorre proseguire nella discussione superando paralisi e insabbiamenti.

  Sesa AMICI (PD), relatore, fa presente come possa anche ritenersi che la nomina di due relatori su un provvedimento renda più complicato l’iter parlamentare, ma in questo caso va tenuto presente come la gran parte delle proposte di legge si fondi sull'introduzione nell'ordinamento italiano del principio dello ius soli per l'acquisto della cittadinanza, che costituisce il nodo posto dai gruppi di maggioranza nei primi quattro anni di questa legislatura nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza (C. 103 e abb.). Le relatrici, con la serietà che hanno sempre dimostrato, hanno quindi preso atto dell'impossibilità di predisporre un testo che mettesse in discussione i rispettivi punti di partenza.
  A questo punto, è stato ritenuto più corretto lasciare all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione riguardo al modo di procedere e all'opportunità di proseguire l’iter adottando un testo base a cui presentare emendamenti da esaminare in Commissione e, quindi, in Assemblea.

  Donato BRUNO, presidente, preso atto di quanto testé evidenziato dalle relatrici, rileva come la questione sarà affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, tenuto conto dell'assenza del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 8 novembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
C. 2519-B ed abb., approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 4573 Motta.

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