CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 novembre 2012
733.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 14.05

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio.
C. 58 Realacci, C. 3746 Di Stanislao e C. 5184 Duilio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore Ignazio Abrignani, illustra le tre proposte di legge che hanno la finalità di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale.
  La proposta C. 58, a firma Realacci ed altri, presentata il 29 aprile del 2008, si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1, recante le finalità, prevede che la Repubblica riconosca al commercio equo e solidale una funzione rilevante nel sostegno alla crescita economica, di cui promuove la diffusione e favorisce e promuove la distribuzione dei prodotti sostenendo le organizzazioni della filiera integrale e quelle iscritte all'Albo di cui all'articolo 7.
  La proposta di legge reca quindi all'articolo 2 le definizioni di commercio equo e solidale come attività realizzata mediante accordi di lunga durata aventi i seguenti requisiti: pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente volte ad assicurare il miglioramento della qualità del prodotto o lo sviluppo della comunità locale; il miglioramento degli standard ambientali; la trasparenza della filiera; l'obbligo del produttore di rispettare i diritti dei lavoratori; il pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine; all'articolo 3 la definizione di prezzo equo in quanto frutto del dialogo tra le parti e sufficiente perché l'impresa produttrice possa generare nuovi investimenti e remunerare il lavoratore in modo adeguato; all'articolo 4 si individuano le organizzazioni di commercio equo e solidale come i soggetti organizzati in forma collettiva che stipulano accordi con i produttori o distribuiscono all'ingrosso prodotti oggetti di accordi, svolgono attività di Pag. 104divulgazione ed informazione su tali tematiche e si occupano della formazione degli operatori.
  Gli articoli 5 e 6 recano rispettivamente le definizioni di filiera integrale e dei prodotti del commercio equo solidale.
  L'articolo 7 prevede, ai fini della concessione dei benefici, l'istituzione dell'Albo nazionale delle organizzazioni del commercio dove possono essere iscritti i soggetti iscritti nel registro della filiera integrale. Una sezione speciale prevede l'iscrizione sia delle organizzazioni di commercio sia degli enti che svolgono la certificazione di prodotto. L'Albo è gestito dall'Autorità del commercio equo e solidale chiamata a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge (Articolo 9); l'articolo 8 disciplina il registro della filiera integrale a cui hanno diritto di iscriversi le organizzazioni di tale commercio aventi specifici requisiti espressamente individuati in termini di oggetto sociale, ricavato e organizzazione.
  L'articolo 10 disciplina le sanzioni amministrative in caso di uso indebito di qualifiche che sono irrogate dall'Autorità del commercio equo e solidale di cui al citato articolo 9.
  L'articolo 12 individua le tipologie di iniziative culturali, di cooperazione e di sostegno e gli investimenti che sono finanziabili dallo Stato ovvero dalle regioni che riguardano i temi del commercio equo e solidale.
  L'articolo 13 prevede l'istituzione della «Giornata nazionale del commercio equo e solidale» mentre l'articolo 14 dispone l'istituzione di un Fondo per la promozione del commercio equo e solidale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 (annualità che devono essere approvate).
  La seconda proposta di legge, C. 3746, a firma Di Stanislao, presentata il 6 ottobre 2010, si compone di 10 articoli ed ha un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello della descritta proposta n. 58 Realacci ed altri.
  L'articolo 1 infatti contiene le finalità e le definizioni, l'articolo 2 la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale prevedendo altresì l'emanazione di un regolamento di attuazione da parte del ministro per lo sviluppo economico al fine di stabilire i criteri per il riconoscimento dei prodotti.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione del registro regionale dei soggetti del commercio equo e solidale mentre l'articolo 4 disciplina le attività di promozione e di informazione.
  L'articolo 5 regola gli incentivi a favore delle associazioni del settore prevedendo in particolare che le regioni possano disporre la priorità nell'accesso agli aiuti e agli investimenti per le imprese iscritte nel registro al registro; l'articolo 6 prevede che la Repubblica promuova l'acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale nelle procedure di asta pubblica, di licitazione privata e di appalto-concorso e la loro utilizzazione nelle mense pubbliche a cura degli enti locali di competenza.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale e l'articolo 8 l'istituzione dell'Albo nazionale delle organizzazioni, che contiene anche una sezione speciale per gli enti maggiormente rappresentativi e gli enti che svolgono l'attività di certificazione dei prodotti, cui accedono solo gli enti già iscritti nel registro regionale.
  L'articolo 9 prevede una relazione sullo stato di attuazione della legge che il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere decorsi tre anni dalla sua data di entrata in vigore.
  Infine l'articolo 10 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la promozione del commercio equo e solidale, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2010-2012 (anche qui il riferimento al triennio finanziario deve essere aggiornato).
  Infine, la proposta di legge C. 5184, a firma Duilio ed altri, sottoscritta da diversi gruppi parlamentari, presentata il 9 maggio Pag. 1052012, si compone di 16 articoli ed è fra tutte quella che presenta il contenuto più articolato.
  In primo luogo, si pone l'obiettivo di riconoscere ufficialmente il ruolo svolto da tutti i soggetti che operano a diverso titolo nel commercio equo e solidale, con indicazioni e definizioni precise (articoli 1 e 2) in merito al significato e alle finalità che deve perseguire questa forma di commercio per potersi definire tale.
  In secondo luogo, intende fornire a tutti i soggetti interessati e, in particolare, ai consumatori, garanzie di trasparenza e di correttezza sulle modalità produttive e sulle prassi produttive ed organizzative attuate in Italia e nei Paesi del sud del mondo dalle molteplici organizzazioni che operano in tale settore. Per tali ragioni è necessario procedere alla previsione sia di un sistema di certificazione univoco e controllato, che attesti i processi produttivi delle merci provenienti dal circuito del commercio equo e solidale, che di un meccanismo di registrazione dei soggetti esercenti attività di commercio equo e solidale in appositi albi e registri tenuti a livello nazionale (articolo 6).
  Da ultimo, la proposta di legge in esame si prefigge lo scopo di promuovere e finanziare una serie di azioni di sostegno a beneficio sia dei prodotti equo e solidali che delle organizzazioni che operano in tale settore. Tali interventi prevedono diverse forme di agevolazioni ed incentivi per gli investimenti delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 9), la promozione all'interno degli uffici pubblici di prodotti del commercio equo e solidale (articolo 10), nonché l'organizzazione, come momento di promozione e di confronto tra culture, della Giornata nazionale del commercio equo e solidale (articolo 11). In particolare, sul piano terminologico si definisce «commercio equo e solidale» un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di lunga durata stipulato allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda il pagamento di un prezzo equo che consente di pagare salari adeguati, di coprire in modo sostenibile i costi e di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi; l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa. Nel quadro dei soggetti della filiera integrale del commercio equo e solidale, l'articolo 3 individua le organizzazioni del commercio equo e solidale, prevedendosi l'applicazione di alcune norme riguardanti il terzo settore, e, in particolare, alle cooperative le disposizioni in materia di cooperative sociali e di impresa sociale, e, alle associazioni, quelle in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di associazioni di promozione sociale (APS).
  L'articolo 4 individua gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, i quali istituiscono e curano un registro della filiera integrale. Nel registro sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate, le quali verificano periodicamente il possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate, rilasciando un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possegga o perda i requisiti previsti, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'elenco delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel registro viene trasmesso semestralmente alla Commissione per l'accreditamento di cui all'articolo 6, che provvede all'aggiornamento del registro nazionale di cui medesimo articolo.
  L'articolo 5 disciplina gli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale, che attestano la provenienza dei prodotti da una filiera di commercio equo e solidale, ad eccezione dei casi in cui i prodotti siano importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale. Si tratta di organismi di certificazione di diritto privato, costituiti senza scopo di lucro, previamente accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 6, i cui atti costitutivi prevedono lo svolgimento, in via esclusiva, Pag. 106delle funzioni di certificazione, e stabiliscono misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività di certificazione e di prevenire i conflitti di interesse.
  Secondo l'articolo 6, la Commissione per l'accreditamento degli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. La Commissione istituisce e cura la tenuta di alcuni albi e registri (l'albo nazionale degli organismi di certificazione e degli enti rappresentativi, il registro nazionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, il registro nazionale degli enti licenziatari dei marchi degli enti certificatori), vigila sugli organismi di certificazione e sugli enti rappresentativi, emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori garantisce la piena trasparenza della filiera del commercio equo e solidale.
  L'articolo 7, in materia di mutuo riconoscimento, disciplina le tutele e i benefici previsti alle imprese e alle merci europee che siano state riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti, mentre le disposizioni relative ai marchi e all'etichettatura sono contenute nell'articolo 8. In particolare, vengono elencate le denominazioni con cui possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale. Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo congiuntamente al marchio dell'organismo di certificazione che ne ha attestato la provenienza. È vietato l'uso della denominazione di «organizzazione del commercio equo e solidale» e similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nel registro nazionale, nonché descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale, al di fuori dei casi previsti dal comma 1. Sono poi previste apposite sanzioni e la legittimazione ad agire da parte degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e degli organismi di certificazione iscritti all'albo nazionale.
  L'articolo 9 disciplina gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale: lo Stato e le regioni sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione tra i consumatori e nelle scuole; promuovono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori e, nei limiti del regime de minimis dell'UE, concedono contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili. Concedono inoltre contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo e promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.
  L'articolo 10 disciplina invece modalità e meccanismi di promozione nelle procedure di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo.
   A tal fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso (a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 14) pari al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. In ogni caso, l'iscrizione nei registri nazionali costituisce titolo di priorità per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per servizi, e criterio di preferenza, nel caso di affidamento di appalto di servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  L'articolo 11 prevede l'istituzione della giornata nazionale del commercio equo e solidale.Pag. 107
  L'articolo 12 prevede un regolamento di attuazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 13, in materia di compiti delle regioni, contiene talune indicazioni per le regioni, che possono istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, dovendo però rispettare le norme previste nel provvedimento in esame: le procedure di accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale; il riconoscimento delle organizzazioni e alla certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale; la protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.
  L'articolo 14 prevede istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al Fondo sono destinate anche le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 in materia di tutela dei marchi e dell'etichettatura. L'articolo 15 reca la relativa norma di copertura finanziaria.
  Il regime transitorio è disciplinato, infine, dall'articolo 16 che reca altresì le disposizioni finali. In particolare, fino all'istituzione dell'albo e dei registri nazionali, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso, e i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'albo e dei registri nazionali da effettuare entro tre anni, la Commissione iscrive all'albo e nei registri nazionali gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge. Peraltro, le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali sono tenute, entro tre anni dall'istituzione dell'albo e dei registri nazionali, ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30