CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 novembre 2012
733.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 NOVEMBRE 2012

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT, indi del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.
C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 novembre 2012.

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  Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 2.2 (vedi allegato 1) e ritirato l'emendamento 2.1.

  Manlio CONTENTO (PdL), relatore, dichiara di aver presentato l'emendamento 2.10 volto ad abrogare l'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, secondo il quale chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. In realtà tale disposizione si sarebbe potuta mantenere in considerazione che è prevista espressamente la clausola secondo la quale la fattispecie non trova applicazione qualora il fatto sia previsto come reato. In questo caso l'articolo 1-bis non verrebbe applicato nel caso in cui la condotta sia riconducibile a quella descritta dall'articolo 1 della proposta di legge in esame così come verrebbe sostituito qualora dovesse essere approvato il suo emendamento 1.1. Non ritiene invece opportuno prevedere l'abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 66 del 1948, in quanto, pur alla luce del reato risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.1, potrebbe trovare applicazione l'articolo 1 del predetto decreto legislativo, che punisce una particolare condotta più grave di quella prevista dal citato emendamento.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
C. 1439-1695-1782-2445-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto RAO (UdCpTP), relatore, osserva come la proposta di legge rechi disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232, ed entrato in vigore il 1o luglio 2002.
  Il provvedimento, che torna all'esame della Commissione giustizia, nasce alla Camera dei deputati dal testo unificato delle proposte di legge C. 1439 e abbinate, approvato dall'Assemblea l'8 giugno 2011. Nel corso dell'esame in Senato, conclusosi il 19 settembre 2012, il testo è stato in parte modificato.
  Le modifiche apportate dal Senato riguardano in particolare i seguenti profili: valorizzazione del ruolo del Ministro della giustizia come autorità nazionale competente a curare i rapporti con la Corte penale internazionale (articolo 2); interventi di natura penale sostanziale volti ad equiparare il procedimento penale nazionale con il procedimento presso la Corte penale internazionale, al fine di consentire l'applicazione delle fattispecie penali a tutela della pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia (nuovo articolo 10); disciplina della procedura da seguire in caso di richiesta di libertà provvisoria da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare in Italia (articolo 11).
  Passando all'esame approfondito delle modifiche apportate dal Senato, osserva che l'articolo 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale.
  Ai sensi del comma 1, modificato dal Senato, spetta quindi al Ministro in via esclusiva la cura dei rapporti di cooperazione con la Corte previo accordo, ove ritenga che ne ricorra la necessità, con i Ministri interessati, altre istituzioni o altri organi dello Stato. Spetta, altresì, al Ministro ricevere le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte e presentare ad essa atti e richieste. Pag. 30
  L'articolo 4, modificato dal Senato, disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale. Al riguardo, se il Ministro della giustizia si configura come l'autorità di riferimento dal punto di vista politico e amministrativo, la corte d'appello di Roma concentra su di sé le competenze giudiziarie. A tali autorità giudiziarie vanno sostituite le corrispondenti autorità giudiziarie militari (il PG presso la corte d'appello militare di Roma e la corte d'appello militare di Roma) se la richiesta di collaborazione riguarda reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace (articolo 23).
  Ai sensi del comma 1 (in cui è confluito anche l'originario comma 6 del testo approvato dalla Camera) le richieste formulate dalla Corte penale internazionale sono trasmesse dal Ministro al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione ovvero assista il Procuratore della Corte penale internazionale nel compimento di attività da eseguire nel territorio italiano (ai sensi dell'articolo 99, par. 4 dello Statuto).
  Ai sensi del comma 5, il testo modificato dal Senato prevede che le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma; solo qualora sussistano motivate ragioni, debbono essere trasmesse al PM presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, che ad ogni modo deve provvedere senza ritardo.
  Il comma 6, introdotto dal Senato, prevede che possano essere accompagnati coattivamente davanti alla Corte penale internazionale coloro che – testimoni, periti, persone sottoposte ad esame dal perito, consulente tecnico, interprete o custode di cose sequestrate – sebbene citati, non siano spontaneamente comparsi davanti alla Corte.
  L'articolo 5, modificato dal Senato, nel disciplinare la trasmissione di atti e documenti, al comma 1, vieta la trasmissione alla Corte penale internazionale di atti e documenti acquisiti all'estero e dichiarati riservati al momento dell'acquisizione senza il necessario consenso dello Stato da cui provengono, facendo salva l'applicazione dell'articolo 73 dello Statuto della Corte. Il testo approvato dalla Camera faceva riferimento agli atti o documenti riservati, senza la precisazione relativa alla dichiarazione di riservatezza.
  Il comma 2 consente al Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, di sospendere la trasmissione di atti e documenti alla Corte penale internazionale ovvero l'espletamento di atti di indagine o di acquisizione di prove, quando ritenga che tali attività possano compromettere la sicurezza nazionale; in tal caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello Statuto della Corte penale internazionale. Il Senato ha inserito l'espresso riferimento alle attività di indagine o di acquisizione delle prove.
  L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in Senato, disciplina il caso in cui, in esecuzione di una richiesta di assistenza della Corte penale internazionale, sia necessario citare in Italia una persona che si trova all'estero. In tale evenienza, per garantire il buon esito della cooperazione, il comma 1 stabilisce che la persona (imputato, ma anche eventualmente testimone, perito, consulente o custode) che entra nel nostro territorio non potrà essere sottoposta a qualsivoglia restrizione della libertà personale per fatti antecedenti la notifica della citazione. Il Senato ha modificato la disposizione introducendo il riferimento agli altri soggetti oltre al testimone o imputato e prevedendo che il discrimine temporale riguardi i fatti anteriori alla notifica della citazione e non più all'ingresso nel territorio dello Stato.
  In base al comma 2 tale immunità temporanea cessa se la persona permane in Italia trascorsi 5 giorni (e non più 15, come previsto dal testo approvato dalla Camera) dal momento in cui sono venute meno le ragioni per le quali era richiesta la sua presenza, ovvero da quando egli, pur uscito dal paese, vi abbia fatto volontario ritorno.Pag. 31
  L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella il codice penale. Il comma 1 novella l'articolo 322-bis del codice penale, in tema di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.
  Si ricorda che l'articolo 322-bis è stato recentemente novellato dall'AC 4434-B (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), definitivamente approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012.
  Il disegno di legge, inserendo il n. 5-bis), inserisce tra coloro che possono compiere i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione e corruzione anche i membri della Corte internazionale di giustizia, i suoi funzionari e i soggetti equiparati. Conseguentemente, si allargano anche i possibili destinatari dell'esborso corruttivo previsto dal secondo comma dell'articolo 322-bis.
  Il comma 2 della disposizione in commento introduce nel codice penale l'articolo 343-bis, che estende ai membri della Corte penale internazionale (nonché ai suoi funzionari e soggetti equiparati) l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), con le relative circostanze aggravanti (articolo 339), nonché dei delitti di interdizione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (articolo 340), oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario (articolo 342) e oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343).
  I commi da 3 a 10 novellano varie disposizioni del codice penale con l'obiettivo di equiparare al nostro procedimento penale il procedimento che si svolge presso la Corte penale internazionale, così da consentire l'applicazione di alcuni delitti. Si tratta, in particolare, delle seguenti novelle: all'articolo 368, relativo alla fattispecie di calunnia, per inserire tra le autorità che ricevono le informazioni volte ad incolpare di un reato un innocente ovvero a simulare a carico dell'innocente le tracce di un reato anche la Corte penale internazionale (comma 3); all'articolo 371-bis, in tema di false informazioni al pubblico ministero, per equiparare al nostro pubblico ministero il procuratore della Corte penale internazionale (comma 4); all'articolo 372, in tema di falsa testimonianza, per prevedere che il delitto possa essere commesso anche da colui che depone dinanzi alla Corte penale internazionale (comma 5); all'articolo 374, secondo comma, in tema di frode processuale, per consentirne l'applicazione anche in caso di procedimento penale dinanzi alla Corte penale internazionale (comma 6); all'articolo 374-bis, relativo alla fattispecie di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, per estenderne l'applicazione agli atti destinati ad essere prodotti alla Corte penale internazionale (comma 7); all'articolo 377, in tema di intralcio alla giustizia, per consentire l'applicazione della fattispecie anche laddove le dichiarazioni debbano essere rese dinanzi alla Corte penale internazionale (comma 8); all'articolo 378, in tema di favoreggiamento personale, per estendere la fattispecie anche a colui che aiuta taluno a eludere le investigazioni svolte da organi della Corte penale internazionale ovvero a sottrarsi alle ricerche effettuate dagli stessi soggetti (comma 9); all'articolo 380, primo comma, in merito al delitto di patrocinio o consulenza infedele, per consentirne l'applicazione anche quando l'attività sia svolta dinanzi alla Corte penale internazionale (comma 10).
  In base all'articolo 11, modificato dal Senato, se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma chiede alla stessa Corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (comma 1).
  La Corte d'appello provvede con ordinanza ricorribile in Cassazione in base all'articolo 719 c.p.p. La presentazione del Pag. 32ricorso non sospende l'esecuzione della misura cautelare (comma 2). Il testo approvato dalla Camera prevedeva solamente che la corte d'appello decide con ordinanza ricorribile per Cassazione anche per il merito.
  Il comma 3, ampiamente modificato dal Senato, disciplina la possibile richiesta, da parte di colui che è sottoposto alla custodia cautelare in carcere, di libertà provvisoria, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, delineando il seguente iter: richiesta di libertà provvisoria; trasmissione della richiesta dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma al Ministro della Giustizia e da quest'ultimo alla Corte penale internazionale; decisione sulla richiesta da parte della Corte d'appello di Roma con ordinanza ricorribile in Cassazione ai sensi dell'articolo 719 c.p.p.; in caso di concessione della libertà provvisoria, la Corte d'appello di Roma può imporre prescrizioni (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora) per evitare il pericolo di fuga; possibile sostituzione della custodia in carcere con altre misure cautelari in presenza di gravi motivi di salute.
  Eseguita la misura della custodia cautelare in carcere, entro tre giorni (nel testo approvato dalla Camera erano cinque) il presidente della Corte di appello identifica la persona e verifica il suo eventuale consenso alla consegna alla Corte penale internazionale (si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura penale per l'estradizione).
  L'articolo 13, modificato dal Senato, riguarda la procedura per la consegna.
  Il comma 1 disciplina la fase delle conclusioni del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma prevedendo che questi depositi la sua requisitoria nella cancelleria della Corte, che dovrà comunicare il deposito e la data dell'udienza alle parti. Il comma 2 stabilisce che la corte d'appello decide con il procedimento in camera di consiglio e – in base ad una modifica introdotta dal Senato – con la partecipazione necessaria del difensore. Il comma 3 disciplina le ipotesi nelle quali il giudice italiano può negare la consegna: la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna o un provvedimento restrittivo della libertà personale; non vi è corrispondenza tra l'identità della persona richiesta e di quella oggetto della procedura di consegna; la richiesta della Corte penale internazionale contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
  Sia nell'ipotesi di consenso dell'interessato, sia in quella di favorevole pronuncia della Corte d'appello di Roma, spetta al Ministro della giustizia – con proprio decreto – provvedere entro 20 giorni (nel testo approvato dalla Camera erano 45) alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.
  L'articolo 21 del provvedimento, modificato dal Senato, dispone in ordine all'esecuzione delle pene pecuniarie: su richiesta del procuratore generale, la Corte d'appello di Roma può provvedere all'esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale (compresa, se del caso, la cosiddetta «confisca per equivalente»); i beni confiscati – fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede – vengono messi a disposizione della Corte penale internazionale per il tramite del Ministero della giustizia, che agirà in base a modalità da individuare con decreto (comma 5; il rinvio al decreto ministeriale è stato introdotto dal Senato).
  Conclusivamente, osserva come sia stato ampiamente modificato dal Senato un testo sul quale si riteneva di avere raggiunto alla Camera una sintesi adeguata e che era stato approvato all'unanimità. Ritiene, tuttavia, che non si possa assolutamente correre il rischio che il provvedimento non venga approvato entro la fine di questa legislatura, vanificando un lavoro durato molti anni. Pertanto, ove si intenda apportare delle modifiche al provvedimento approvato dal Senato, questo dovrà essere fatto in tempi rapidissimi. Altrimenti l'unica soluzione praticabile è quella di approvare il testo così come pervenuto dal Senato.

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  Rita BERNARDINI (PD) dichiara di condividere i rilievi del relatore e che quindi le possibili opzioni siano quella di apportare delle modifiche in tempi rapidissimi oppure di approvare il testo del Senato senza modifiche.

  Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non vi siano i margini, anche temporali, per apportare modifiche al testo, che deve essere approvato nella formulazione trasmessa dal Senato.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 24 ottobre 2012.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (vedi allegato 2). Avverte altresì che l'onorevole Concia ha sottoscritto gli emendamenti a firma Bernardini.

  Nicola MOLTENI (LNP) osserva che il provvedimento in esame è peggiorativo di quelli già respinti dall'Assemblea nella legislatura in corso, ritenendo che altri devono essere i modi per punire forme di discriminazioni e persecuzioni nei confronti delle persone. Ritiene inoltre che sarebbe contro la Costituzione prevedere forme di tutela di particolari categorie di soggetti senza tenere conto di altre categorie di persone che potrebbero essere discriminate per la loro condizione personale, qualunque essa sia.

  Anna Paola CONCIA (PD) dopo aver rilevato che la contrarietà della Lega a qualsiasi provvedimento volto a contrastare l'omofobia è da tempo nota a tutti, osserva che la ragione per la quale i provvedimenti in esame prevedono entrambi modifiche alla legge Mancino è data dalla semplice circostanza che sono già falliti tutti i tentativi fatti per arrivare ad una formulazione condivisa volta a contrastare penalmente il fenomeno dell'omofobia. Per tale ragione si è tornati al punto di partenza.

  Rita BERNARDINI (PD) illustra i propri emendamenti volti a sostituire nel testo i termini omofobia e transfobia che sembrano riferirsi a delle malattie e non alla volontà di offendere e discriminare delle persone unicamente in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere.

  Enrico COSTA (PdL) chiede che il Governo chiarisca la propria posizione sul provvedimento in esame.

  Giulia BONGIORNO, presidente, replica all'onorevole Costa che tale posizione sarà resa dal Governo in occasione del parere sugli emendamenti.

  Enrico COSTA (PdL) ritiene che il relatore avrebbe dovuto fare uno sforzo per arrivare ad una soluzione di sintesi rispetto alle diverse posizioni emerse in Commissione sulle modalità di contrastare penalmente il fenomeno dell'omofobia. Sarebbe stato opportuno per esempio formulare un'aggravante da applicare ai reati contro la persona nel caso in cui il reo sia spinto unicamente da ragioni omofobiche. Invita anche i colleghi del PD a valutare questa soluzione.

  Federico PALOMBA (IdV), relatore, osserva che la proposta dell'onorevole Costa è sicuramente tardiva, considerato che non è stata mai prospettata nel corso dell'esame preliminare. Ricorda inoltre che l'ipotesi di una nuova circostanza aggravante è stata già sperimentata dalla Commissione e bocciata dall'Aula con il voto dei deputati appartenenti al gruppo PDL al Pag. 34quale appartiene lo stesso onorevole Costa. Pur comprendendo le argomentazioni dell'onorevole Bernardini, ricorda che l'Assemblea ha già approvato una pregiudiziale di costituzionalità motivata proprio sulla indeterminatezza delle nozioni di orientamento sessuale e identità di genere, per cui gli è apparso opportuno seguire altre vie.
  Per quanto attiene agli emendamenti presentati esprime parere contrario sugli emendamenti a firma Nicola Molteni 1.1 e 2.1, nonché parere favorevole con riformulazione sugli emendamenti Bernardini 1.2, 2.2, 2.3 e 2.4.

  Il Sottosegretario Antonino GULLO si rimette alla Commissione su tutte le proposte emendative.

  Nicola MOLTENI (LNP) fa presente che è in corso di svolgimento la seduta della commissione antimafia della quale è membro l'onorevole Paolini, che per tale ragione non può partecipare alla seduta della Commissione giustizia. Ritiene pertanto che la Commissione giustizia debba sospendere la propria seduta.

  Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente all'onorevole Molteni che per prassi consolidata le commissioni permanenti non regolano i propri lavori sulla base dei lavori delle Commissioni bicamerali.

  Lorenzo RIA (Misto) dopo aver ricordato di aver votato contro la pregiudiziale di costituzionalità che ha già bocciato in Aula il provvedimento sull'omofobia, dichiara che voterà contro l'emendamento Molteni 1.1 soppressivo dell'articolo 1.

  La Commissione approva l'emendamento Molteni 1.1.

  Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che dalla soppressione dell'articolo 1, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 le restanti parti del provvedimento non manterrebbero un autonomo significato normativo e che pertanto devono ritenersi soppresse. Atteso che risultano così soppresse tutte le disposizioni del testo in esame, l'approvazione dell'emendamento 1.1 sta a significare la contrarietà della Commissione al testo della proposta nella sua complessità. Per tale ragione, in applicazione del principio del ne bis in idem presente nella generalità degli ordinamenti, la soppressione dell'articolo 1 e di conseguenza dell'articolo 2 deve essere intesa, senza quindi la necessità di procedere ad una ulteriore deliberazione, come conferimento al relatore, onorevole Palomba, di riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge C. 2807.

  Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che dalla approvazione dell'emendamento 1.1 non possano che derivare le conseguenze appena enunciate dalla Presidenza.

  Federico PALOMBA (IdV), relatore, dichiara di non poter riferire in senso contrario alla proposta di legge C. 2807 presentata dal suo gruppo e che pertanto si dimette dal ruolo di relatore.

  Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto delle dimissioni del relatore, propone che sia conferito il mandato al relatore di riferire all'Assemblea all'onorevole Cassinelli.

  La Commissione delibera di nominare relatore l'onorevole Cassinelli, che riferirà in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Enrico COSTA (PdL) auspica che quanto appena avvenuto possa essere di monito per l'esame in Assemblea e che il relatore possa trovare una soluzione di mediazione accettata da tutte le parti.

  Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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Delega al Governo in materia di depenalizzazione.
C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 10 ottobre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.
C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 10 ottobre 2012.

  Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 7 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

  La seduta comincia alle 14.50.

5-07433 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Taranto.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, nella quale ravvisa una serie di affermazione che costituiscono, a suo giudizio, dei veri e propri atti di «autoaccusa» da parte dell'amministrazione e che confermano le condizioni degradanti e disumane nelle quali sono costretti a vivere i detenuti, tali da spingere alcuni di essi al suicidio. Si domanda, in particolare, come possa essere considerata «idonea dal punto di vista igienico-sanitario» una cella nella quale vivono insieme, per tutto il giorno, tre detenuti. Ritiene inoltre inaccettabile la riduzione del numero degli psicologi, sottolineandone il ruolo fondamentale all'interno delle carceri.

5-07698 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Pescara.

  Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge, tra l'altro, che in seguito all'ingresso nell'istituto di Pescara, la presa in carico da parte del presidio per le tossicodipendenze non è stata immediata. Inoltre, non è chiaro se il detenuto abbia avuto un colloquio uno psicologo.

  Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non Sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

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